CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16708/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) (già [OSCURATO:PERSONA] - Cooperativa sociale a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T31 1551B del Foro di Treviso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] O.N.L.U.S., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] di Livenza, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - P.IVA:F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 3238840270), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nel suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22, come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente – - avverso la sentenza n. 1147/2016 emessa dalla Corte d’appello di Venezia in data 23/05/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] – Cooperativa sociale a r.l. - esponeva di aver stipulato in data 2.5.2000 con la [OSCURATO:PERSONA] – Onlus di [OSCURATO:PERSONA] di Livenza, un contratto per l'appalto di servizi, per la durata di tre anni, automaticamente rinnovabile salva tempestiva disdetta, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata ad avvalersi prioritariamente della Cooperativa per l'accoglienza dei soggetti anziani non autosufficienti nella propria struttura residenziale, sita in [OSCURATO:PERSONA] di Livenza, per un corrispettivo determinato in lire 130.000 ai giorno per ospite, oltre l'iva a norma di legge. Rappresentava altresì che l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti avevano stipulato poi un "Accordo integrativo al tacito rinnovo del contratto stesso". La cooperativa citava in giudizio la fondazione committente, denunciando il mancato rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti e la violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] e lamentando, in particolare, che la stessa aveva fatto illegittimamente cessare il rapporto in essere senza che la lettera datata 16.1.2006, asseritamente contenente la preventiva disdetta, fosse mai pervenuta. La cooperativa chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 326.224,69, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo recesso.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Inoltre, ritenendo di avere diritto all'integrazione salariale prevista, a suo dire, dagli artt. 6) e 7) del contratto di appalto del 2.5.2000, e dall'accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e, in via gradata, inoltre per il disposto dell'art. 1664 c.c. e, infine, ex art. 1375 c.c. in virtù dell'obbligo della committente di eseguire il contratte in buona fede, chiedeva la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'ulteriore importo di euro 762.324,32. Infine, parte attrice, assumendo anche un credìto di regresso nei confronti della convenuta, perché le somme a lei versate dalla Regione Veneto a titolo di parziale copertura del costo sanitario degli ospiti della casa di riposo per anziani dovevano ritenersi destinate alla gestione della attività di assistenza svolte dalla cooperativa, chiedeva la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 155.984,15, oltre accessori. Si costituiva in giudizio la convenuta [OSCURATO:PERSONA] contestando quanto ex adverso dedotto in quanto infondato. Affermava che la disdetta era tempestivamente avvenuta tramite la lettera del 16.01.2006, che la somma integrativa versata dalla Regione per gli ospiti era destinata alla struttura di accoglienza gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] e non alla Cooperativa di servizi e che l'aumento dei compensi a favore della cooperativa, pur essendo stato oggetto di trattativa, non era mai stato né definito né tantomeno approvato dagli organi deliberativi dell'Ente. Il tribunale decideva la causa rigettando le domande dell'attrice. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] sociale a r.l. Resistiva in sede di gravame la [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: 1) quanto alla domanda con la quale la cooperativa aveva chiesto che le venisse corrisposta la somma di euro 762.324,32, a titolo di corrispettivo per le integrazioni salariali dalla medesima versate ai dipendenti, secondo le previsioni contrattuali di CCNL, correttamente il tribunale l’aveva F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 respinta sul presupposto che l'art. 6 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] poneva a carico dell'appaltatore gli obblighi normativi, previdenziali ed assistenziali inerenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente, tra cui anche le retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva; inoltre, il diritto di credito non poteva trovare fondamento nell'art. 7 del medesimo contratto, né nell'accordo integrativo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove l'art. 6 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 537, come sostituito dall'art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724, costituiva una norma di garanzia prevista a favore dell’ente pubblico appaltante che, con riguardo ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa, impediva all'ente medesimo di subire esborsi superiori ai miglior prezzo di mercato per beni e servizi acquistati; 2) anche il secondo motivo di gravame, afferente all'asserita mancata buona fede nell’esecuzione del contratto, era infondato, atteso che la dimostrata assenza di responsabilità dell'appaltante impediva di definire quale espressione di mala fede il diniego opposto alle domande dell'attrice, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] alcun dovere di accoglierle; 3) nemmeno era applicabile l'art. 1664 c.c., posto che, oltre a difettare la prova del superamento del parametro relativo al costo della manodopera, la norma non poteva comunque trovare applicazione al caso concreto, in quanto la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non era un evento imprevedibile ma, anzi, un fatto che accadeva con frequenza in relazione all'aumento del costo della vita; 4) era altresì destituita di fondamento la richiesta di vedersi attribuita la somma di euro 155.984,19 versata nel corso del rapporto contrattuale dalla Regione Veneto all'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale, e da questa successivamente erogata alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo per ia gestione della Casa di Riposo, atteso che detti fondi venivano versati dalla Regione ai soggetti che erano accreditati come Enti che disponevano delle strutture residenziali convenzionate, in questo caso identificabile pacificamente nella [OSCURATO:PERSONA], e non negli appaltatori dei servizi interni. Per la cassazione della sentenza ha proposto la [OSCURATO:PERSONA] FVG [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la corte d’appello pronunciata sul V motivo di gravame, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva reputato legittimo l’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] committente, di una disdetta in violazione dell’affidamento ingenerato nell’appaltatrice sul rinnovo del rapporto negoziale. 1.1. Il motivo è fondato. La ricorrente ha, in primo luogo, riprodotto analiticamente il quinto motivo d’appello con il quale aveva denunciato la omessa ed erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la violazione e falsa applicazione del principio di buona fede contrattuale, per aver la committente fondazione, dopo aver creato nell’appaltatrice un consistente affidamento nel rinnovo del contratto, inviato in data 16.1.2006 una lettera di disdetta. Per quanto a pagina 15 della sentenza la corte lagunare abbia fatto riferimento al “successivo motivo”, che, seguendo l’ordine cronologico osservato nell’analisi dei vari motivi, avrebbe dovuto rappresentare proprio il quinto (essendo stati scrutinati il primo, da pag. 8 a pag. 12, il secondo a pag. 8 e, congiuntamente, il terzo e il quarto da pag. 13 a pag. 15), è evidente che, in realtà, il profilo in concreto preso in considerazione si riferiva ad altra doglianza. Invero, a sostegno del rigetto della censura, la corte territoriale ha richiamato espressamente le argomentazioni svolte dal tribunale alle pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado, che, sempre in osservanza del principio di autosufficienza, sono state riprodotte integralmente dalla ricorrente alle pagine 12 e 13 del ricorso. Orbene, le dette argomentazioni (aventi ad oggetto anche la frase asseritamente pronunciata dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] - a fronte delle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 richieste economiche avanzate dal legale rappresentante della cooperativa – di cui si fa menzione a fine pag. 15 della sentenza qui impugnata) si riferivano alla differente questione della variazione del costo del lavoro a seguito degli aumenti fissati dalla contrattazione collettiva. Né potrebbe sostenersi che si sia al cospetto di un rigetto implicito della relativa doglianza, atteso che in precedenza la corte di merito si era limitata a rigettare la censura concernente il superamento o meno della presunzione di conoscibilità della disdetta prevista dall’art. 1335 c.c., a fronte della tesi della cooperativa secondo cui la raccomandata spedita dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe in realtà contenuto una mera comunicazione di servizio (e non già una disdetta dal rapporto negoziale). Non è revocabile in dubbio che sia configurabile un vizio di omissione di pronuncia su uno dei motivi di gravame, come tale correttamente denunciato in base al combinato disposto degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di un error in procedendo. In senso ostativo non potrebbe validamente sostenersi, come invece, argomentato dalla controricorrente, che si sia in presenza di una cd. “doppia conforme”, atteso che, anche qualora si pervenisse alla conclusione che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello non fossero tra loro diverse, ciò avrebbe precluso la denunciabilità del vizio motivazionale, e non già di un error in procedendo quale è quello in esame. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte territoriale reso sul motivo di gravame n. 5 una motivazione assente o meramente apparente. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione e falsa F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 applicazione dell’art. 1375 c.c. e del principio di buona fede e correttezza contrattuale, per aver la corte di merito rigettato il secondo motivo di gravame, nonostante il suo diritto di credito, relativo alle consistenti integrazioni salariali versate ai dipendenti a seguito dei sopravvenuti mutamenti della disciplina collettiva, traesse, comunque, origine dai detti principi generali, con conseguente obbligo di rinegoziazione del contratto e, in caso di suo inadempimento, di risarcire il danno, per l’effetto, subito. 3.1. Il motivo è infondato. Invero, non si è al cospetto di una motivazione apparente e, tanto meno, mancante, se solo si considera che la corte d’appello, una volta evidenziato che, avuto riguardo alla domanda della cooperativa di corresponsione di una somma a titolo di integrazioni salariali dalla stessa versate ai dipendenti, nessun obbligo contributivo e/o retributivo gravava sulla [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 9 ss. della sentenza), ha affermato (pag. 12) che “Le osservazioni che precedono comprovano l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame, afferente all’asserita mancata buona fede nell’esecuzione del contratto”. A fondamento di tale conclusione, ha posto in rilievo che “gli argomenti che dimostrano l’assenza di responsabilità dell’appaltante impediscono di definire quale espressione di malafede il diniego opposto alle domande dell’attrice, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] alcun dovere di accoglierle”. Si è, in definitiva, in presenza di una motivazione, sia pure sintetica, laddove la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione può ritenersi apparente solo quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Del resto, anche avuto riguardo all’asserito obbligo di rinegoziazione sulla base della buona fede e della correttezza, pur a voler prescindere dal rilievo per cui della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata (sicchè la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata), è evidente che, in assenza di un obbligo in capo alla committente di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 16708/2017 Numero sezionale 438/2022 Numero di raccolta generale 10265/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 pagamento di somme non prefissate nel titolo costitutivo del rapporto, non sussisteva altresì il menzionato obbligo di rinegoziazione, viepiù se si considera che, sì come evidenziato dalla corte veneziana, la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di categoria non rappresenta un evento imprevedibile. 4. In definitiva, il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in differente composizione. P.Q.M. La Corte: - rigetta il terzo motivo, accoglie il primo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 25.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e