CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle Acque di Sorgente, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2407/2024depositata il 11/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – La controversia verte tra la Mineracqua - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e delle Acque di Sorgente, e laNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026Grohe s.p.a., con riguardo alla pubblicità svolta dalla seconda per ilproprio prodotto, consistente in un rubinetto miscelatore di acqua potabileper cucine, dal nome “[OSCURATO:PERSONA]”, e realizzata con modalità dallaprima ritenute illecite.Le domande, proposte in primo grado, volte all’accertamento dellecondotte poste in essere dalla convenuta, all’inibitoria con condanna alpagamento di una penale per ogni violazione ed al risarcimento del danno,sono state parzialmente accolte dal Tribunale di Milano, il quale con lasentenza del 20 luglio 2022, n. 6446, ha: 1) dichiarato che lo slogandivulgato al pubblico da [OSCURATO:SOCIETA]., secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] offre tutti ibenefici dell’acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostracucina», e la tabella dell’opuscolo informativo, costituiscono pubblicitàingannevole; 2) condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno nonpatrimoniale, nella misura di € 5.000,00; 3) confermato l’ordine diinibitoria, già emesso dal Tribunale in sede cautelare, ordinando allaconvenuta la non divulgazione dello slogan e della tabella, «con qualsiasiforma ed in qualsiasi contesto»; 4) stabilito la penale di € 1.000,00 perogni violazione dell’ordine di inibitoria.2. – La decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milanocon sentenza in data 11 settembre 2024, n. 2407.La Corte d’appello ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:a) non è illegittimo l’utilizzo della parola “pura” ed il richiamo alla“purezza” dell’acqua negli slogan in questione, non essendo questa unacaratteristica, qualità o pregio esclusivi delle acque minerali naturali,preclusi alle acque di rubinetto, atteso che il sistema normativo, di cui ald.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva2009/54/CE,sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acqueminerali naturali), non si può interpretare in tal senso: in particolare, l’art.2, sulla definizione e sulle caratteristiche di un’acqua minerale naturale,prevede che «[l]e acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarieNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026acque potabili per la purezza originaria», e l’art. 12, il quale dispone,come facoltativa sulle etichette, l’indicazione di acqua«microbiologicamente pura». Quindi, esaminati gli slogan pubblicitaricensurati, nonché il complesso delle informazioni, ha rilevato che irichiami presenti in alcuni di detti slogan alla purezza dell’acqua nonimplicano appropriazione di pregi propri delle sole acque minerali naturali:ciò perché, secondo le norme richiamate, tali acque «si distinguono» dallealtre acque potabili per la «purezza originaria», senza dire affatto che lapurezza ne sia in sé una caratteristica esclusiva, potendo anche le acquedi rubinetto «essere (non “originariamente” ma) “semplicemente” pure, néche tutte le altre acque debbano ritenersi, per ciò solo, impure». Insostanza, il concetto di «“purezza originaria”, specie se riferito ad acqueprelevate da sorgenti aventi immediata “origine da una falda o giacimentosotterraneo”, è un concetto differente dal semplice utilizzo della parola“pura” o “purezza”». Ha, quindi, concluso sul punto facendo proprie levalutazioni espresse dal Tribunale in sede cautelare, nel senso che l’usodei termini “pura” e “purezza” da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. non è preordinatoa impossessarsi delle proprietà esclusive delle acque minerali, néall’appropriazione di pregi, essendo nella pubblicità usato l’aggettivo“pura” nel suo significato comune, quale sinonimo di incontaminata,pulita, salubre, e non già nella sua accezione strettamente giuridica, nonsussistendo alcun capzioso avvicinamento alle definizioni normative di“purezza originaria dell’acqua;b) quanto al dedotto carattere ingannevole, denigratorio e diffamatoriodel riferimento negli slogan al carattere inquinante della plastica usata peri contenitori, oltretutto con strumentalizzazione del tema dell’ambiente, hanegato ogni illecito: in quanto si tratta di una comunicazione veritiera sulminore impatto ambientale derivante dall’impiego dell’acqua potabile dirubinetto, che contribuisce a ridurre una possibile fonte di inquinamento.Anche perché la possibilità di riutilizzo del materiale PET, con cui sonoNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026realizzate le bottiglie di plastica, dipende dal senso civico del consumatorefinale e dalla capacità della raccolta dei rifiuti degli enti locali, né elimina icosti economici ed ambientali legati all’attività di produzione, di raccolta,di selezione e riciclaggio del materiale; e sono note le comunicazioni e lecampagne pubblicitarie di enti istituzionali, del Ministero dell’ambiente edelle società di gestione degli acquedotti, dirette a favorire l’utilizzo diacqua potabile del rubinetto anche al fine di conseguire una riduzionedell’uso delle bottiglie di plastica; mentre il legislatore italiano, con lalegge di bilancio del 2021, ha espressamente previsto un bonus perl’acquisto dei sistemi di filtraggio al fine di ridurre il consumo delleplastiche monouso. Tutto ciò dimostra che l’impatto ambientale dellebottiglie in plastica è innegabile e che il richiamo, presente nellecomunicazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., alla riduzione degli sprechi e al minoreimpatto ambientale non è svolto in termini denigratori, ma sottolinealegittimamente un oggettivo vantaggio economico e ambientale;c) in ordine all’unico slogan sanzionato, ha ritenuto congruo ilquantum del danno liquidato, in quanto non è stato provato l’utilizzoancora attuale del messaggio e la [OSCURATO:SOCIETA]. non risponde del fatto diterzi che il messaggio abbiano ripreso: da un lato, ha ritenuto generici icapitoli di prova dedotti dall’appellante circa il protrarsi della condotta didiffusione dello slogan censurato, avendo inoltre l’appellante «omesso diindicare i capitoli di prova che sarebbero stati rilevanti al fine didimostrare il perdurante utilizzo dello slogan»; dall’altro lato, non ècontestata la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia provveduto arimuovere lo slogan in questione dal proprio sito internet e dal catalogo,mentre essa non può essere ritenuta responsabile del fatto che talemessaggio sia stato ripreso da altri soggetti estranei alla sfera di controllodi parte convenuta. Inoltre, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio non per far valere il danno alle singole impreseassociate, ma per salvaguardare gli interessi di settore con riguardo alNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026pregiudizio all’immagine della federazione, mentre manca una specificaallegazione in ordine all’an e al quantum debeatur del danno patrimonialesubito, né sono utili le quantificazioni del danno sulla base del parametrodella penale giornaliera (€ 1.000,00) fissata dal Tribunale per ogni giornodi violazione dell’ordine di inibitoria.3. – La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dallaresiste con controricorso l’intimata.Le parti hanno depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. – Il primo motivo del ricorso, deducendo la violazione e falsaapplicazione di una serie di disposizioni (art. 12 preleggi, artt. 1218, 1223,2043, 2056, 2059 e 2598 c.c., artt. 20-23 d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, Codice del consumo, artt. 1-5 e 8 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 sullapubblicità ingannevole, artt. 20-23 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146 sullepratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, art. 5 e all. 1,punto 1, Direttiva 2009/54/CE, artt. 2-12 e 18 d.lgs. 8 ottobre 2011, n.176, artt. 1-4 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e poi d.lgs. 23 febbraio 2023,n. 1, artt. 1- 3 e 15 Codice di autodisciplina della comunicazionecommerciale del 2 maggio 2018), si duole della negazione dell’esclusivitàdel carattere “purezza” in capo alle acque minerali naturali, per avere lacorte territoriale ritenuto legittimi l’utilizzo del termine “pura” e delconcetto di “purezza” anche con riguardo alle acque potabili di rubinetto.Sostiene la ricorrente che le acque minerali naturali e le acque potabilidi rubinetto sono soggette a normative di legge ben distinte: le prime,disciplinate dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176; le seconde disciplinate dald.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e, poi, dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, cheha abrogato il d.lgs. n. 31 del 2001.Ed è inequivoco che la definizione ex art. 2 d.lgs. n. 176/2011Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026originaria», vietando l’utilizzo della parola “pura” e del concetto di“purezza” alle altre acque, ad esse non consentito, secondo la ricorrente,«in alcun modo, in alcuna forma, in nessun caso, senza eccezione ederoga alcuna», essendo tale uso idoneo ad indurre in errore il“consumatore medio” ed a ledere i soggetti concorrenti; laddove, alcontrario, il d.lgs. n. 31 del 2001 e il d.lgs. n. 18 del 2023 non prevedonoil concetto di purezza, anche solo “semplice”, dell’ordinaria acqua potabiledi rubinetto, che non è mai pura, ma semmai salubre e pulita (art. 4 d.lgs.n. 31 del 2001, art. 4 d.lgs. n. 18/2023), all’esito dei trattamentiobbligatori di potabilizzazione di natura chimica previsti dalle disposizionidi legge che la disciplinano.Inoltre il motivo – menzionando nel suo corpo anche la violazione degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c. – lamenta che la corte territoriale abbiatravisato gli elementi caratterizzanti la vicenda in esame e le stesseallegazioni delle parti, atteso che il prodotto [OSCURATO:PERSONA] è unrubinetto miscelatore idoneo ad apportare anidride carbonica all’acquapotabile di rubinetto per renderla frizzante, e non un sistema di filtraggioidoneo a rendere tale acqua pura.1.2. – Il complesso motivo va disatteso, in tutte le prospettazioni chelo compongono.1.2.1. – Corretta, anzitutto, è l’interpretazione normativa dellasentenza impugnata, la quale ha escluso che, sulla base dell’attualesistema normativo, solo le acque minerali naturali e nessun’altra acquapossa fregiarsi del requisito della “purezza”.1.2.1.1. – Giova premettere alcune considerazioni in ordine ai criteriermeneutici legali, richiamando quelle già più volte espresse da questaCorte (cfr. Cass. 6 dicembre 2021, n. 38596; Cass. 3 dicembre 2021, n.38333; Cass. 18 giugno 2021, n. 17565; Cass., sez. un., 30 marzo 2021,n. 8776).Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026Se l’interpretazione è ascrizione di significato all’enunciato di undocumento normativo in rapporto ad un fatto da regolare, l’individuazionedelle regole contenute nell’enunciato non deriva sovente da una meralettura del testo, in quanto frutto di più o meno complessi procedimentiinterpretativi: l’idea positivistica dell’interpretazione “unica” dei testinormativi, quale mero accertamento della volontà della legge, è superataanche dalla disposizione-guida sull’interpretazione della legge, di cuiall’art. 12 delle preleggi.L’ermeneutica corrente richiede la ricerca della ratio legis, secondo ilcoordinamento sistematico delle singole disposizioni, non solo nel caso incui, nonostante l’impiego del criterio letterale, il significato della norma«rimanga ambiguo», ma altresì quando, sia pure in presenza di unalettera chiara, «l’effetto giuridico risultante dalla formulazione delladisposizione sia incompatibile con il sistema normativo» (Cass., sez. un.,23 aprile 2020, n. 8091; Cass., sez. un., 4 febbraio 2020, n. 2504, inmotivazione; Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230).In tale visuale, in prima battuta vengono sempre in rilievo i canonidell’interpretazione letterale e storico-teleologica, sebbene poi il significatofinale della disposizione vada ricercato in modo da limitare le antinomiecon altre fonti, in forza del criterio dell’interpretazione logico-sistematica,individuandone il significato nello specifico settore normativo (la ratiolegis) ed in conformità ai principî costituzionali ed ai principî generalidell’ordinamento giuridico (la ratio iuris).Occorre, peraltro, sottolineare come non sia consentito superare iconfini permessi dalla esegesi del testo: come ha affermato la Cortecostituzionale circa la cd. interpretazione adeguatrice, resta il limite cherisiede «nell’univoco tenore della disposizione impugnata», il quale «segnail confine» oltre il quale l’interpretazione giudiziale non può andare (cfr., emultis, Corte cost. 13 marzo 2026, n. 29; 26 giugno 2025, n. 88; 19marzo 2024, n. 44; 16 giugno 2022, n. 150; 13 dicembre 2019, n. 270).Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026Dunque, pur quando una norma, o un sistema di norme, si prestino adiverse interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell’interprete, esoprattutto del giudice, è di perseguire l’interpretazione più corretta e nonuna qualsiasi di quelle che il testo consente; certo essendo, altresì, che ilgiudice non crea il diritto, ma opera secondo i criteri ermeneutici noti edentro i limiti del diritto positivo (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950). Ciò,giudice compete solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioniermeneutiche più corrette dell’enunciato (Cass., sez. un., 18 settembre2020, n. 19597).È in tal senso, pertanto, che la funzione assolta dalla giurisprudenza èdi natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizionedi legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata,«con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa» (così Cass.,sez. un., 28 gennaio 2021, n. 2061).Sicché, l’attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dallimite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significantetestuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e daicui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente ladinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamentoad opera della giurisprudenza stessa (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n.15144; 22 giugno 2018, n. 16957; 31 ottobre 2018, n. 27755; 28 gennaio2021, n. 2061).Mentre è principio enunciato da questa Corte in tema di eccesso dipotere giurisdizionale riferito all’attività legislativa che l’attivitàinterpretativa sia segnata dal limite di tolleranza ed elasticità delsignificante testuale (e multis, Cass., sez. un., 1° aprile 2020, n. 7643;Cass., sez. un., 14 gennaio 2020, n. 413).In definitiva, il fondamentale canone di cui all’art. 12, comma 1, dellepreleggi impone all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto paleseNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, potendobensì con esso concorrere i criteri della interpretazione teleologica esistematica, purché, tuttavia, l’interprete non varchi il limite esegeticoconsentito dall’enunciato formale, essendo il giudice astretto pur sempredal vincolo di cui all’art. 101, comma 2, Cost., e non reputi, addirittura,l’interpretazione – in luogo che mezzo attraverso cui ricomporre uncontrasto solo apparente con la Costituzione – strumento sostitutivo dellavoluntas legis.1.2.1.2. – Alla luce di tali criteri, si deve osservare che sia la lettera,sia la ratio della disposizione esaminata, ai sensi dell’art. 12 preleggi,conducono alla opzione interpretativa esposta dalla sentenza impugnata.Né la lettera, né il fine enunciato dalle discipline delle acque mineralinaturali – di cui al d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, e delle acque potabili dirubinetto, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e poi d.lgs. 23 febbraio2023, n. 18 – conducono al risultato interpretativo, secondo cui la leggevietando nel contempo l’uso del concetto con riguardo alle altre acque, perle quali si possa solo discorrere di “salubrità” e “pulizia”.Da un lato, l’art. 2, comma 2, d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, diminerali naturali, nell’offrire «definizione e caratteristiche di un’acquaminerale naturale», recita: «Le acque minerali naturali si distinguono dalleordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, peril tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente,per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio diinquinamento».Dall’altro lato, il d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione delladirettiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumoumano, stabilisce quanto segue:Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026- l’art. 1, in quanto il decreto «disciplina la qualità delle acquedestinate al consumo umano», enuncia come proprio obiettivo la«protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dallacontaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando chele acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alleacque destinate al consumo umano»;- l’art. 2 pone, tra le definizioni, quella di «acque destinate al consumoumano», dette denominate anche «acque potabili», ossia: «1) tutte leacque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazionedi cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, aprescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete didistribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese leacque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (…)»;- sempre l’art. 2, ii-ter, definisce la «apparecchiatura di trattamentodell’acqua»: «dispositivo utilizzato sia in ambito domestico che in pubbliciesercizi, alimentato da acqua destinata al consumo umano conforme airequisiti del presente decreto nei punti di conformità di cui all’articolo 5,che eroga l’acqua previo affinamento finalizzato a modificarne lecaratteristiche organolettiche in conformità ai requisiti previsti dal decretodel Ministro della salute 7 febbraio 2012, n. 25»;- l’art. 3 esclude dall’ambito di applicazione del decreto le acqueminerali naturali riconosciute come tali ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2011,n. 176;- l’art. 4 prescrive che esse «devono essere salubri e pulite» e che talisono se soddisfano una serie di condizioni.Orbene, la definizione ex art. 2, comma 2, d.lgs. 8 ottobre 2011, n.176 – nell’intento di fissare i caratteri differenziali per i beni suscettibili difregiarsi del nome di “acqua minerale naturale” – al sostantivo “purezza”affianca l’aggettivo “originaria”: onde si palesa, dal significato fattoproprio dalle parole secondo la connessione di esse, che non la meraNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026purezza dell’acqua ne è il carattere peculiare, ma una purezza che sussistasin dalla sorgente, sia, cioè, intrinseca e non, ad esempio, ottenuta aseguito di particolari processi chimici o fisici successivi, ed inoltre talecarattere sia soggetto a “conservazione”, mediante l’imbottigliamento allafonte.Provenendo da falde sotterranee in profondità, tali acque sono ingrado di presentare questo carattere “originario”; laddove, invece, l’acquadi rubinetto viene necessariamente “potabilizzata” ex post, e, dunque,resa anch’essa pura in senso generale.Infatti, le acque potabili devono essere «salubri e pulite», ma essepossono essere «trattate o non trattate» e sono «destinate a usopotabile… a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite unarete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori,comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011,n. 176»: disposizioni che confermano come anche le acque potabilipossono essere definite, in senso generico, pure.Anche la ratio delle norme conferma, dunque, tale interpretazione,essendo le regole volte a fissare le caratteristiche dell’acqua mineralenaturale, al fine della omogeneità delle stesse nell’ambito della categoria,e non ad indicare, in negativo, che le acque non rientranti nella categoriasiano prive in ogni caso, e dunque non possano fregiarsi lecitamente, delrequisito della purezza tout court.1.2.2. – Il motivo è poi inammissibile, laddove lamenta che la corteterritoriale abbia affermato essere il prodotto in questione (Grohe BlueHome) non un rubinetto miscelatore idoneo ad apportare anidridecarbonica all’acqua di rubinetto per renderla frizzante, ma un sistema difiltraggio: l’uso di quest’ultimo concetto, invero, è del tutto irrilevante nelragionamento della sentenza impugnata, la quale ha ampiamenteargomentato la propria esegesi normativa, dimostrando di nonNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026fraintendere affatto, al di là delle descrizioni del prodotto, gli scopi praticidel medesimo.2.1. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., pererrores in procedendo.Si assume che, delle pubblicità commerciali sin dall’inizio dallapura senza compromettere la propria etica ambientale»; «L’acqua èfinalmente libera da tutti i contenitori, finalmente libera di essere gustatanella sua purezza»; «doppio canale interno per il massimo della purezza edel gusto»; «concediti l’acqua come dovrebbe essere: pura e libera. Liberadalla bottiglia, sostenibile al 100%, Migliora il footprint ambientale conGrohe [OSCURATO:PERSONA]!» ed il video «[OSCURATO:PERSONA], C’è più gusto dal rubinetto» –la Corte d’appello abbia omesso di esaminare le ultime due.Inoltre, la Corte territoriale ha affermato che il concetto di purezzasarebbe stato utilizzato legittimamente da [OSCURATO:SOCIETA]. perché ricollegatoall’operazione di “purificazione o filtraggio” svolta, mentre invece glislogan contestati non affermano che dall’operazione di filtraggioconseguirebbe la purezza dell’acqua di rubinetto; ed ha esaminato, invece,slogan mai denunciati, «quali risultano, ad esempio, dalle brochure Groheprodotte dalla stessa appellante Mineracqua, laddove si legge…».2.2. – Il motivo è in parte infondato, non avendo la corte del meritoomesso pronuncia su nessun capo di domanda, ed in parte èinammissibile, non potendosi sindacare l’apprezzamento delle prove o ilconvincimento raggiunto dalla medesima corte: la quale al contrario,proprio dalla motivazione nel motivo riportata, palesa di averediffusamente e per intero esaminato i messaggi pubblicitari contestati.Invero, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dicui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia,e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno dellaNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026decisione (e multis, Cass. 26 gennaio 2021, n. 1616), mentre poi nelricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c., dal momento che ladoglianza circa la violazione della disposizione è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazionenormativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo diche il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (emultis, Cass., sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867).3.1. – Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazionedi varie disposizioni (art. 12 prel., artt. 1218, 1223, 2043, 2056, 2059c.c., art. 595 c.p., artt. 2, 12 e 18 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, art. 5 edell’allegato 1 punto 1 della direttiva 2009/54/CE, dell’art. 2598 c.c., artt.1-5 e 8 d.lgs. n. 145/2007, artt. 20-23 d.lgs. n. 146/2007, artt. 20-23d.lgs. n. 206 del 2005, artt. 1, 2, 3, 14 e 15 del Codice di autodisciplinadella comunicazione commerciale 2 maggio 2018, della direttiva2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti diplastica sull’ambiente – c.d. Direttiva SUP, del d.lgs. n. 196/2021compiuto una valutazione atomistica della singola parola e del concettoNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026contenuti in ciascuno spot pubblicitario censurato da Mineracqua,perdendo di vista il messaggio complessivo.3.2. – Il motivo è inammissibile, perché in nessun modo esso illustrala violazione di alcuna delle numerose disposizioni invocate, né contienefondata critica alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni in dirittooperate dalla sentenza impugnata, della quale non vi sono elementi disorta per ritenere che non abbia compreso il “messaggio complessivo”degli slogan.4.1. – Con il quarto motivo, deducendo la violazione e la falsaapplicazione di una serie di disposizioni (artt. 1218, 1223, 2043, 2056,2059, artt. 1, 2, 12, 14, 15 del Codice di autodisciplina dellacomunicazione commerciale 2 maggio 2018, della direttiva 2019/904/UEsulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plasticasull’ambiente, artt. 1, 3, 4 e della parte A dell’allegato, 5, 6 e relativiallegati, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196, attuativo della predettadirettiva), la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia mancato dirilevare come le pubblicità contestate – nell’evocare benefici di carattereambientale ed ecologico delle ordinarie acque potabili di rubinetto, adispetto delle acque minerali naturali imbottigliate e distribuite in bottigliedi PET – compiono affermazioni con concetti del tutto vaghi, generici ecomunque privi di dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili,ed omettono di precisare che le bottiglie di acqua minerale in commerciosono in PET e non rientrano, pertanto, tra le plastiche monouso bandite.Si tratta, precisa la ricorrente, del fenomeno noto come greenwashing,realizzato mediante claims ambientali, o green claims: laddove, invece,per le bottiglie di bevande in PET non solo non viene disposto alcun divietodi immissione in commercio e restrizione, ma anzi, in ragione delle qualitàdel [OSCURATO:PERSONA], se ne incoraggia la raccolta e il riciclo4.2. – Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026La Corte territoriale ha negato che la comunicazione, veicolata daimessaggi pubblicitari del prodotto, relativa al minor consumo dellebottiglie in plastica che esso cagiona costituisca concorrenza sleale opubblicità ingannevole, constatando che in effetti l’uso del dispositivo perl’acqua di rubinetto induce un minore impatto ambientale, aggiungendoche le bottiglie in PET, comunque usate dalle industrie delle acqueminerali, possono bensì essere riutilizzate, ma in dipendenza dellacoscienza dei consumatori e della capacità della raccolta dei rifiuti.L’ampia argomentazione non si presta alle critiche proposte, offrendoanche smentita all’accusa di greenwashing da parte della odiernaresistente, una volta verificato che il “vanto” del minor uso della plasticaè, in punto di fatto, oggettivo; né, dunque, esso è in questa sedecontestabile, attenendo il complessivo ragionamento al mero giudizio difatto.5.1. – Il quinto motivo deduce la violazione e la falsa applicazionedell’art. 111 Cost. e degli artt. 2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto, in relazione allo spotpubblicitario inibito «[OSCURATO:PERSONA] offre tutti i benefici dell’acqua mineraledirettamente dal rubinetto della vostra cucina», il giudice di appello nonha riformato la sentenza di primo grado in merito alla non ammissionedella prova testimoniale articolata e diretta a provare fatti, poi ritenuti daigiudici non dimostrati.Con essi, la Federazione intendeva provare che la diffusione delloslogan menzionato, inibito dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Milanodel 26 ottobre 2017, è proseguita dopo tale data, così permettendo adessa di provare i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come risultadalla lettura dei capitoli articolati. La negazione dalla prova, pertanto, èillegittima, perché non ha permesso di provare i danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti dalla Federazione, anche per conto delle industrie allastessa associate.Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026Inoltre, essa aveva offerto, nella impossibilità di provare in modopreciso il danno, una serie di elementi per la corretta quantificazione deldanno, su cui i giudici del merito non si sono minimamente espressi: ecioè le circostanze, secondo cui il prezzo del prodotto pubblicizzato almomento della notifica dell’atto di citazione era di € 540,00; chel’ordinanza cautelare aveva quantificato in € 1.000,00 la penale in caso diviolazione all’ordine di inibitoria per ciascun giorno di violazione,confermata dalle successive sentenze; che le aziende associate inMineracqua sono il numero trentanove e i marchi da questa rappresentaticentosette, dovendo dunque la determinazione dei danni patrimoniali enon patrimoniali tener conto di tutto ciò, oltre che del diritto proprio dellafederazione per il suo ruolo e funzione istituzionale.5.2. – Il motivo è fondato.La sentenza impugnata reputa, al fine di respingere i motivi sulquantum del risarcimento del danno liquidato dal primo giudice (€5.000,00), che non sia stato provato l’utilizzo ancora attuale delmessaggio e che siano “generici” i capitoli di prova dedotti dall’appellantecirca il protrarsi della condotta di diffusione dello slogan censurato,avendo inoltre l’appellante «omesso di indicare i capitoli di prova chesarebbero stati rilevanti al fine di dimostrare il perdurante utilizzo delloslogan».Il motivo rispetta il principio di autosufficienza, avendo la ricorrenteriprodotto i capitoli testimoniali richiesti, e, nonostante l’invocazioneformale del solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale,risulta dal suo svolgimento la doglianza di mancata ammissione di unmezzo di prova quale elemento decisivo del giudizio e della motivazione.È vero che, secondo principio consolidato, il ricorso per cassazioneconferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il meritodell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, nei limitiNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente dell’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al qualespetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi,dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e multis, Cass. 4agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).Tuttavia, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce inun vizio della sentenza, se il giudice trae conseguenze dalla mancataosservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte abbiaofferto di adempierlo, se il mezzo stesso sia diretto a dimostrare aspettidecisivi della controversia (cfr. Cass. 15 ottobre 2025, n. 27479; Cass. 16ottobre 2023, n. 28660; Cass. 25 giugno 2021, n. 18285; Cass. 8 febbraio2021, n. 2904; Cass. 5 maggio 2020, n. 8466; Cass. 30 settembre 2019,n. 24205).Nella specie, con i capitoli articolati – ed in particolare chiedendo diprovare «che lo slogan “tutti i benefici dell’acqua minerale direttamentedal rubinetto della vostra cucina”, di cui al documento n. 1 allegato allepresenti note, di cui mi si mostrano gli screenshots relativi alla suapresenza nei vari contesti sopra specificamente indicati e che mi sileggono è quotidianamente ed ininterrottamente presente su tali siti e dame giornalmente verificato e monitorato sin dal giorno 26 ottobre 2017 dipubblicazione dell’ordinanza di codesto Tribunale resa nel precedentegiudizio cautelare allegata sub doc. n. 2 all’atto di citazione» – laricorrente mirava a provare proprio la perduranza della condotta illecitaNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026tenuta dalla controparte ed inibita in sede giudiziale, diretta premessadelle conseguenze patite.La circostanza si presentava decisiva, al fine di vagliare, in un contestodi protrazione della condotta illecita, se questa integrasse la fattispecie deldiritto al risarcimento del danno in capo alla federazione e, mediante lastessa, delle imprese federate – come da statuto dalla medesimarappresentante anche giudizialmente – mirando a dimostrare che ladestinataria dell’inibitoria non avesse dismesso la condotta illecita: ossiacircostanze decisive ai fini della richiesta risarcitoria formulata.La sentenza impugnata risulta carente in ordine alla mancataammissione delle prove testimoniali articolate nel ricorso innanzi a sé, eriprodotte, nel loro tenore testuale, nel ricorso per cassazione, limitandosia definire “generici” i capitoli di prova sul protrarsi della condotta erichiedendo che ulteriormente l’appellante indicasse «i capitoli di provache sarebbero stati rilevanti al fine di dimostrare il perdurante utilizzodello slogan»: adempimento aggiuntivo invece non preteso dalla legge, laquale presume, una volta formulati i capitoli separati e specifici di prova(art. 244 c.p.c.), che il richiedente per ciò solo li reputi rilevanti.6.1. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 111 e 24 Cost., degli artt. 1218, 1223, 1226,2043, 2056, 2059, 2697, 2729, 2730, 2733 c.c., degli artt. 106, 107, 112,115, 166, 167, 282 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto chedella divulgazione dello spot pubblicitario inibito «[OSCURATO:PERSONA] offre tutti ibenefici dell’acqua minerale direttamente dal rubinetto della vostracucina» sui siti di terzi soggetti risponde la stessa [OSCURATO:SOCIETA]., in quantoa sé riferibile ed avendo l’ordinanza cautelare del 26 ottobre 2017 inibito«ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, delloslogan “tutti i benefici dell’acqua minerale direttamente dal rubinetto dellavostra cucina” nonché della tabella comparativa»: infatti, la parteNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026soccombente ha l’obbligo e la responsabilità personale di adempiere aiprovvedimenti giudiziali.Tra l’altro, nel giudizio di opposizione a precetto, la Corte di appello diMilano con la sentenza n. 2778/2022, ha statuito che il provvedimentocautelare «non si limitava a impedire all’appellata di farsi pubblicità conogni mezzo utilizzando lo slogan fuorviante su propri opuscoli odirettamente nel proprio sito, ma proibendo anche ogni altro modo diviolazione possibile, ivi compresi i siti web quali [OSCURATO:PERSONA], Google,Keihome o altri ancora, per cui appare evidente la responsabilitàdell’appellata per non avere, per sua stessa ammissione, impedito, néessersi attivata per impedire, eventualmente anche mediante specificherichieste di oblio, che i gestori di detti siti continuassero a mantenere lavisibilità della pubblicità in questione, che, del resto, secondo l’id quodplerumque accidit ed in base alle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c.,quanto meno per la prima pubblicazione, non può non esservi comparsase non su iniziativa della stessa qui convenuta, la quale, quindi, conl’ordinaria diligenza, ben avrebbe dovuto e potuto prontamente intervenireal riguardo»: ciò sottolineando appunto il chiaro dispositivo dell’ordinanzacautelare, dove il divieto di «“ogni ulteriore utilizzo, con qualsiasi modalitàe con qualsiasi mezzo”, non può che significare il divieto anche delmantenimento dello slogan pubblicitario in questione sui siti indicatidall’appellante, senza che l’appellata nulla abbia mai effettuato perimpedirne l’ulteriore diffusione, come pacificamente ammesso dalla stessa(la quale si è trincerata dietro l’appartenenza a terzi di quei siti,rappresentando una sorta di esimente, peraltro non invocabile ecomunque irrilevante, nello stesso momento in cui, in sostanza, non hanegato di essere rimasta inerte al riguardo), con la conseguenza che nonpuò certo dubitarsi della violazione da parte della stessa di quantodisposto nei suoi confronti dall’ordinanza cautelare».Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026In tal modo, la sentenza impugnata ha anche cagionato un contrastodi giudicati al riguardo.6.2. – Il motivo è fondato.In punto di diritto, allorché l’ordine di inibitoria del giudice precluda alsoccombente ogni utilizzo di un messaggio pubblicitario, è obbligo delmedesimo attivarsi per impedire tale diffusione, da chiunque provenga.Sotto tale profilo, è dunque errata in diritto la sentenza impugnata,laddove afferma radicalmente che la [OSCURATO:SOCIETA]. non risponde del fatto diterzi, i quali il messaggio abbiano ripreso, perché sempre estranei allasfera di controllo di essa.Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza di appello nel giudizio diopposizione all’esecuzione è divenuta definitiva (Cass. 16 gennaio 2025,n. 1046) e che la stessa tale preciso accertamento aveva svolto.7.1. – Con il settimo motivo, si deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 14, 1387, 1389 c.c. e degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2 e 3 dello Statuto della2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale, con riguardo alla quantificazionedel danno, né ha ammesso le prove miranti a dimostrarlo, né haconsiderato che la Federazione rappresenta anche le trentanove industriedi acque minerali federate, ma non ha offerto nessuna motivazione alriguardo, atteso che, invece, lo statuto della Federazione, specificamenteagli artt. 2 e 3, ne chiarisce poteri e compiti, anche con riguardo allarappresentanza dei diritti dei propri associati.Recando, in particolare, l’art. 3, comma 4, dello statuto, tra i compitidella federazione, anche «La promozione di giudizi civili, penali,amministrativi o tributari a tutela di interessi o di diritti attualmente econcretamente propri della generalità delle imprese del settore, nonchél’intervento negli stessi giudizi».Numero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026Nella vicenda in esame, la Mineracqua appresentava ciascuna delle 39imprese di acque minerali ad essa federate e dei 107 distinti marchi diacque minerali distribuiti dalle aziende federate, complessivamenterappresentati dalla Federazione ricorrente: donde l’errore di unrisarcimento del danno, limitato alla misura irrisoria di € 5.000,00.7.2. – Il motivo è fondato, nei limiti di seguito esposti.Con riguardo alle prove richieste e non ammesse, il motivo è assorbitodall’accoglimento del quinto motivo.Quanto alla legittimazione della federazione istante anche in ordine aidanni delle imprese consociate, essa risulta esclusa dalla sentenzaimpugnata, senza che risulti tuttavia ponderata la clausola statutariariportata, il cui esame non risulta svolto dalla sentenza impugnata. Lastessa, infatti, sul punto si è limitata ad affermare che la FederazioneMineracqua non ha agito in giudizio per far valere il danno alle singoleimprese associate, ma solo per il pregiudizio all’immagine della stessafederazione, con effetto diretto sulla misura del danno liquidato.Sussiste, in tal modo, il vizio di omessa motivazione ed esame di fattodecisivo, nel corpo del motivo adeguatamente denunziato.8. – Debbono essere enunciati i seguenti principi di diritto.«Le discipline delle acque minerali naturali (d.lgs. 8 ottobre 2011, n.176) e delle acque potabili di rubinetto (d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31,d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18) non attribuiscono alle sole acque mineralinaturali il carattere della “purezza”, né vietano l’uso del concetto conriguardo alle altre acque ad uso umano».«È censurabile per cassazione la mancata ammissione di un mezzoistruttorio, che si traduce in un vizio della sentenza, se il giudice pone afondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio exart. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo».«Una volta assolto all’onere di articolare la prova testimoniale incapitoli separati e specifici, ai sensi dell’art. 244 c.p.c., la parte non haNumero registro generale 1236/2025Numero sezionale 2244/2026Numero di raccolta generale 18269/2026Data pubblicazione 06/06/2026anche l’onere di indicare ulteriormente quali capitoli reputi rilevanti al finedi dimostrare il proprio assunto, in quanto si tratta di un adempimentoaggiuntivo non preteso dalla legge, la quale presume, una volta formulati icapitoli separati e specifici di prova, che il richiedente per ciò solo li reputirilevanti».«L’ordine di inibitoria impartito dal giudice, che abbia precluso alsoccombente una data condotta, come nella specie l’utilizzo di unmessaggio pubblicitario, implica l’obbligo del medesimo di attivarsi perimpedire tale diffusione, da chiunque provenga».9. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va quindicassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,perché provveda alla nuova valutazione degli elementi istruttori richiestied alla determinazione del danno, alla stregua dei principi enunciati.Alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso,disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]