CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaLombardia n. 2287/2024 depositata il 29/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026La vicenda origina dalla presentazione, da parte della società IRRIMECS.r.l., del Formulario FRS09 in data 6 maggio 2009, con il quale l’impresaintendeva beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca esviluppo previsto dall’art. 1, commi 280-283, l. n. 296/2006. A seguitodell’istruttoria, il [OSCURATO:PERSONA] di Pescara comunicava, conprovvedimento del 15 giugno 2009, il diniego del nulla osta alla fruizionedel credito, motivato dal “mero esaurimento delle risorse finanziariedisponibili”, e non dall’assenza dei presupposti sostanziali del beneficio.Nondimeno, la società esponeva comunque il credito nella dichiarazionedei redditi (quadro RU, periodo d’imposta 2011) e lo utilizzava incompensazione, mediante modello F24 del 16 novembre 2012, perl’importo di euro 10.280,00. L’Agenzia delle entrate – DP I Milano –emetteva quindi l’atto di recupero n. T9BCR20202500142, motivatoassumendosi l’inesistenza del credito per carenza del presuppostocostitutivo, in quanto il diniego dell’Amministrazione ne aveva escluso lafruibilità.La società proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primogrado di Milano, che con sentenza n. 2592/2023 rigettava le domande econfermava l’atto impositivo, ritenendo che la mancata fruibilità delcredito per esaurimento delle risorse determinasse la “inesistenza” delcredito stesso, con conseguente applicazione del termine decadenzialeottennale.La contribuente proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, con sentenza n. 2287/01/2024, riformavala pronuncia di primo grado, accogliendo integralmente il gravame. Ilgiudice d’appello qualificava il credito come “non spettante”, evidenziandocome il diniego dell’Amministrazione fosse fondato su un limite meramentefinanziario e non su un difetto dei presupposti costitutivi; ne derivavaNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’applicazione del termine quadriennale, con conseguente tardività dell’attodi recupero notificato nel 2022 per un utilizzo avvenuto nel 2012.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione, articolato in due motivi.La società [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce con controricorso, chiedendo ilrigetto del ricorso e depositando memorie illustrative ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 5, d.lgs. n.471/1997, 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, nonché dei commi 280-283dell’art. 1 l. n. 296/2006. L’Agenzia deduce che la Corte territorialeavrebbe erroneamente qualificato il credito come “non spettante”, mentreil diniego del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara – fondato sull’esaurimento dellerisorse disponibili – integrerebbe una vera e propria carenza deipresupposti costitutivi del credito, rendendolo dunque “inesistente”, conconseguente assoggettamento al termine decadenziale ottennale previstoper l’indebita compensazione di crediti non reali.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 27, comma 17, d.l. n. 185/2008,assumendo che – correttamente qualificato il credito come inesistente –l’Amministrazione avrebbe operato nel rispetto del termine decadenziale,poiché l’atto di recupero notificato nel 2022 riguarderebbe un utilizzo del2012 e sarebbe quindi ricompreso nell’orizzonte temporale dell’ottavoanno.I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per intimaconnessione, sono infondati e vanno disattesi.Deve premettersi che la questione oggetto del ricorso attiene alla correttaqualificazione del credito d’imposta utilizzato dalla società ai fini dellacompensazione e, in particolare, alla distinzione tra credito “inesistente” eNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026credito “non spettante”, distinzione dalla quale dipende l’individuazione deltermine decadenziale applicabile all’azione di recupero esercitatadall’Amministrazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha giàaffrontato fattispecie del tutto sovrapponibili, chiarendo che, quando ildiniego è motivato dall’esaurimento delle risorse finanziarie, il creditoresta “esistente” e si configura, al più, come “non spettante” (Cass. n.17769/2024; Cass. n. 24822/2025). In tali arresti si è rimarcato che ilvincolo di spesa esprime una condizione esterna, di naturaamministrativo-finanziaria, che non attinge il nucleo costitutivo del dirittoall’agevolazione, così che l’eventuale impedimento alla fruizione opera sulpiano dell’utilizzabilità del credito e non ne incide sull’esistenza giuridica(Cass. n. 17769/2024; Cass. n. 24822/2025).La Corte d’appello ha dato applicazione ai principi affermati dalle SezioniUnite con la sentenza n. 34419 del 2023, che ha precisato la portatadell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 13, comma 5,del d.lgs. n. 471 del 1997, chiarendo che la nozione di credito“inesistente” presuppone la concorrenza di due condizioni cumulative,ossia, da un lato, la mancanza del presupposto costitutivo del credito (o lasua estinzione) e, dall’altro, la non riscontrabilità dell’inesistenza mediantei controlli automatizzati o formali di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R.n. 600 del 1973 e all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Le SezioniUnite hanno sottolineato – con rilievo decisivo – che i due requisiti sonoentrambi essenziali, poiché “l’uso della congiunzione e rivela la necessariacontitolarità dei due requisiti […] per la costruzione della nozione dicredito inesistente”, con la conseguenza che, mancando anche solo uno diessi, il credito deve essere ricondotto nell’area del credito “non spettante”,soggetto ai termini ordinari di accertamento. Tali principi sono statipuntualmente ribaditi da questa Corte anche in ulteriori pronunce chehanno confermato l’impostazione nomofilattica (Cass. n. 18028/2024;Cass. n. 10045/2025). La successiva giurisprudenza ha infatti valorizzatoNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026il carattere “duplice e cumulativo” del test di inesistenza, evidenziandoche, ove il vulnus sia agevolmente suscettibile d’essere colto attraverso icontrolli ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 ovvero 54-bis d.P.R. n.633/1972, la vicenda ricade nell’area del “non spettante”, con correlataapplicazione del termine ordinario e del diverso regime sanzionatorio(Cass. n. 18028/2024 e Cass. n. 10045/2025 cit.).Tali principi trovano piena applicazione nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che il diniego del nulla osta opposto dal CentroOperativo di Pescara non era fondato sull’assenza del presuppostocostitutivo del credito, bensì su circostanze estrinseche alla fattispecienormativa, essendo stato motivato unicamente dall’“esaurimento dellerisorse finanziarie disponibili”, come la stessa sentenza d’appelloespressamente evidenzia, osservando che “il ‘nulla osta’ non è statorilasciato per motivi differenti dall’inesistenza del credito ovvero per‘esaurimento delle risorse finanziarie’” e che, pertanto, “nel caso in esamenon può affermarsi che il credito fosse ‘inesistente’”. Si tratta esattamentedella situazione considerata dalle summenzionate pronunce, chericonducono tali ipotesi nell’area dei crediti esistenti ma non spettanti(Cass. n. 17769/2024; Cass. n. 24822/2025). Né, d’altra parte, risultanoallegazioni od accertamenti idonei a prospettare una patologia geneticadel credito, ovvero condotte di artificiosa rappresentazione nonimmediatamente rilevabili, tali da traslare la fattispecie nel perimetrodell’“inesistenza” in senso tecnico, come delineato dalla nomofilachia diquesta Corte.Ciò esclude già il primo dei requisiti richiesti dalle Sezioni Unite, le qualihanno altresì chiarito che limiti e soglie finanziarie non integrano elementicostitutivi del credito, assolvendo a una funzione esterna di naturameramente finanziaria, con irrilevanza ai fini dell’esistenza del creditod’imposta. La stessa conclusione è stata confermata da ulteriori, recentiarresti nomofilattici, che ribadiscono la piena estraneità dei limiti finanziariNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026ai presupposti costitutivi dell’agevolazione (Cass. n. 18028/2024; Cass. n.10045/2025). In altri termini, la condizione di capienza delle risorse non siparametro di gestione del plafond, con effetti che, incidendosull’utilizzazione, non travolgono l’esistenza del credito già maturatosecondo legge (Cass. n. 17769/2024; Cass. n. 24822/2025).Né può ritenersi integrato il secondo requisito, atteso che la ragioneostativa alla fruizione del beneficio era immediatamente desumibile dalladocumentazione amministrativa e dunque pienamente riscontrabile insede di controllo formale. La CTR ha sottolineato che il credito era statoregolarmente esposto “nella dichiarazione, quadro RU, relativa all’annod’imposta 2011” e che l’Amministrazione si era limitata ad assumere,“senza alcuno controllo approfondito”, che “i crediti utilizzati sonoinesistenti poiché in presenza di diniego all’istanza non era possibileprocedere alle compensazioni”, pur trattandosi di dato conoscibile everificabile mediante le ordinarie modalità di controllo. Tale evenienza,proprio perché immediatamente rilevabile, impedisce di ricondurre lafattispecie nell’area dei crediti inesistenti, secondo quanto coerentementeaffermato dalle citate decisioni di appoggio (Cass. n. 18028/2024; Cass.n. 10045/2025). La verifica di riscontri documentali alla base del diniego,come nella specie, colloca infatti la vicenda nel paradigma applicativo del“non spettante”, per il quale questa Corte reitera sia l’operatività deitermini ordinari di accertamento sia la separata disciplina sanzionatoria, incoerenza con i principi di legalità e tassatività (Cass. n. 18028/2024 eCass. n. 10045/2025 cit.).Da ciò consegue che la fattispecie non ricade nell’ambito applicativodell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, che è norma eccezionale e distretta interpretazione, destinata – secondo la lettura delle Sezioni Unite –alle sole ipotesi di crediti di fatto inesistenti o fraudolentementerappresentati, la cui inesistenza non sarebbe percepibile attraverso iNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026controlli automatizzati. Viceversa, trattandosi nel caso di specie di creditoesistente nella sua dimensione fattuale e dichiarativa, ma non spettanteper ragioni esterne e documentate, l’attività dell’Ufficio avrebbe dovutoessere esercitata entro i termini ordinari di decadenza. Ciò è in linea congli orientamenti più recenti e specifici sul punto (Cass. n. 17769/2024 eCass. n. 24822/2025 cit.).In tal senso, la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione delprincipio di diritto delle Sezioni Unite, secondo cui, “ove sussista il primorequisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale oautomatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti esi applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento”; principio chela sentenza impugnata richiama letteralmente e coerentemente alla lucedegli elementi del caso concreto.Il ricorso dell’Amministrazione, insistendo nel qualificare come“inesistente” un credito la cui non spettanza dipende esclusivamente daun limite di spesa e la cui insussistenza era documentalmente percepibile,si pone, pertanto, in contrasto con i criteri nomofilattici sopra richiamati.A soli fini di completezza sistematica, va rilevato che il d.l. 87/2024 èintervenuto a introdurre, per la prima volta in via legislativa, unadefinizione positiva delle categorie di “credito inesistente” e di “credito nonspettante”, ora collocate nel d.lgs. n. 74 del 2000. La novella, che siinnesta in un più ampio intervento di riordino delle fattispeciesanzionatorie, chiarisce espressamente il contenuto delle due nozioni,tipizzandone i presupposti oggettivi e soggettivi. Tuttavia, comeevidenziato da questa Corte, tale intervento ha natura innovativa e noninterpretativa, sicché non assume alcuna incidenza sul presente giudizio,regolato dal previgente assetto normativo (Cass. n. 31865/2025, chericostruisce in modo organico e sequenziale l’evoluzione della disciplina;Cass. n. 931/2026, che esclude la rilevanza della novella ai giudizipendenti e ai fatti anteriori). Ne consegue che il quadro ermeneuticoNumero registro generale 4768/2025Numero sezionale 1874/2026Numero di raccolta generale 13508/2026Data pubblicazione 09/05/2026applicabile alla fattispecie resta integralmente definito dai principiaffermati dalle Sezioni Unite e dalle successive conferme dellagiurisprudenza di legittimità, senza che il sopravvenire della nuovadisciplina possa incidere sulla qualificazione giuridica del credito oggetto dicausa.La decisione impugnata resiste dunque alle censure e deve essereconfermata, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “In temadi crediti d’imposta, il diniego di fruizione fondato sul solo esaurimentodelle risorse finanziarie non incide sull’esistenza del credito, che resta talee, al più, si configura come “non spettante”; ne consegue l’inapplicabilitàdell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 e l’operatività dei termini ordinaridi accertamento, nonché del regime sanzionatorio previsto per i creditinon spettanti”.Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.400,00,oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e gliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti