CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/09/2022 dalla Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agnolo, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pordenone per rispondere, in qualità di pubblico ufficiale e, segnatamente, di presidente dal 1995 al 27 novembre 2014, dell'ente pubblico Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA] dei delitti: - di cui agli artt. 110, 117, 81, secondo comma, 314 cod. pen., commessi in Pordenone dal 17 dicembre 2009 all'8 giugno 2015, con riferimento agli onorari maggiorati e non giustificati corrisposti al notaio [OSCURATO:PERSONA] in relazione a circa 900 atti rogati nell'interesse del consorzio, (capo a); - di cui agli artt. 110, 117, 314 cod. pen., commesso in Pordenone-Maniago, in data successiva e prossima al 2 maggio 2012, con riferimento al versamento, con disponibilità economiche del consorzio di bonifica, in favore del predetto notaio degli oneri dell'acquisto da parte dell'imputato di azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo b). Al capo c) si contesta all'imputato e al notaio Guarino la commissione del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321, 81, secondo comma, cod. pen., in Pordenone-Maniago dal 16 dicembre 2014 al 22 giugno 2015, in quanto, avendo il Pippo indicato senza formalità alcuna, in assenza di gara e in violazione dello statuto consortile, il notaio Guarino come professionista di fiducia del consorzio di bonifica, questi non gli avrebbe richiesto il pagamento degli onorari dovuti e delle tasse e imposte anticipate per sei atti pubblici stipulati a titolo personale dall'imputato (capo c). 2. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza emessa in data 13 aprile 2021 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati al medesimo ascritti, unificati dalla continuazione, e applicate le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha, inoltre, applicato all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo a contrattare con la pubblica amministrazione e ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio civile 3. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese del grado e alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita.4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agnolo, difensori dell'imputato, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedfnnulIamento, proponendo cinque motivi e, segnatannente: 1) l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'erronea qualificazione giuridica del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'imputato. [OSCURATO:SOCIETA] i difensori che i consorzi di bonifica non ricevono, in via ordinaria, alcun contributo da parte dello Stato e, dunque, non gestendo denaro pubblico, non sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei conti. Ad avviso dei difensori, inoltre, i poteri e le funzioni del presidente del consorzio di bonifica sarebbero integralmente regolati da norme di diritto privato; 2) l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 314 cod. pen., e la conseguente sussumibilità delle condotte contestate ai capi a) e b) nella fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640, primo comma, n. 1, cod. pen. Rilevano i difensori che il ricorrente non aveva la diretta disponibilità del conto corrente del consorzio e, dunque, qualsiasi pagamento doveva seguire un preciso iter procedimentale, mediante il ricorso ai dipendenti del consorzio stesso. Sarebbe, dunque, falso che il Pippo avesse sottoscritto mandati di pagamento ad libitum e, anche ove si fosse ritenuto che il Pippo avesse aggirato i controlli, nessuno dei dipendenti deputati a tali verifiche era stato imputato per i medesimi fatti; 3) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Rilevano i difensori che il notaio avrebbe chiesto e ottenuto dall'ignaro ricorrente di forfettizzare le anticipazioni di cui all'art. 15 del d.p.r. n. 633 del 1972; il Pippo, tuttavia, nulla avrebbe saputo di questo artificio e del regime di forfetizzazione delle spese e delle anticipazioni, in quanto era un mero agricoltore; 4) l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 314 cod. pen. contestato al capo b), con riferimento all'acquisto in borsa di una quota di minoranza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i difensori che il reato sarebbe insussistente, in quanto l'acquisto sarebbe delle quote stato operato ricorrendo a fondi stanziati su un capitolo di bilancio errato e nessun dipendente del consorzio se ne era accorto. Per ovviare a tale errore, dunque, l'ufficio ragioneria del consorzio aveva convenuto di vendere le quote a una persona di fiducia, il Pippo, che le aveva, di seguito, nuovamente trasferite al consorzio.Per mero errore. le spese di questo secondo atto erano state pagate dal consorzio e, dunque, sarebbe insussistente il dolo dell'imputato. 5) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di corruzione contestato al capo c) dell'imputazione, in quanto il mancato pagamento degli onorari per gli atti notarili rogati in favore del ricorrente sarebbe stato solo frutto della dimenticanza del notaio Guarino. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con rnodificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. Con conclusioni scritte depositate in data 2 maggio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita consorzio [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. Con memoria depositata in data 28 aprile 2023, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'erronea qualificazione giuridica del consorzio [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente insussistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'imputato. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Sesta Sezione di questa Corte ha recentemente affermato, proprio in relazione ad altro ricorso proposto dal Pippo con riferimento alla gestione del Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], che i consorzi di bonifica sono enti pubblici locali e svolgono attività destinata al perseguimento di scopi di pubblico interesse disciplinati da norme di diritto pubblico, sicché riveste la qualifica di pubblico ufficiale il presidente di consorzio, il quale, in quanto organo apicale, concorre alla formazione ed alla manifestazione della volontà dell'ente (Sez. 6, n. 29928 del 04/05/2022, Pippo, Rv. 283720 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, poiché l'attività dei consorzi di bonifica, destinata al perseguimento di scopi di pubblico interesse, è disciplinata da norme di diritto pubblico, deve considerarsi pubblico ufficiale il soggetto che rivesta la qualifica di direttore di consorzio, essendogli attribuite funzioni inerenti alla formazione ed alla manifestazione della volontà dell'ente (Sez. 6, n. 33059 del 06/03/2003, Parisi, Rv. 226565; Sez. 6, n. 8494 del 13/05/1998, Agnello, Rv. 211312, che opera un'ampia ricognizione della disciplina dei consorzi, risalente al r.d. 215 del 1933). I consorzi di bonifica sono, infatti, enti pubblici, come tali qualificati dall'art.862 cod. civ. e dall'art. 59 r.d. 215 del 1933, e disciplinati in ambito regionale dalla legge regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 2002, che li definisce all'art. 3 enti pubblici economici non commerciali, individuando all'art. 1 le finalità di interesse pubblico, peraltro già evocate dal r.d. 215 del 1933 citato, per la cui realizzazione essi sono previsti. A tale disciplina si conforma, del resto, lo statuto del [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato dalle sentenze di merito, che hanno rilevato che le modifiche via via apportate alla legge regionale n. 28 del 2002 siano state volte ad introdurre più stringenti limiti di bilancio. La Corte di appello di Trento, nella sentenza impugnata, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Sesta Sezione di questa Corte nella sentenza n. n. 29928 del 04/05/2022 ha, dunque, correttamente ritenuto che l'organo apicale del consorzio e, in particolare, il presidente, svolga una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico per il perseguimento di interessi pubblici, non rilevando a tal fine la distinzione tra attività ordinarie e attività svolte in regime di delega pubblica, e neppure la circostanza che i rapporti di lavoro siano soggetti a regime privatistico. La violazione di legge denunciata è, dunque, manifestamente insussistente. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati di cui all'art. 314 cod. pen. e deduce che le condotte contestate ai capi a) e b) avrebbero dovuto essere qualificate quali truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, primo comma, n. 1, cod. pen. 5. Il motivo è manifestamente infondato.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (ex plurimis: Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 - 01; conf. Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302 - 01). Corretta è, dunque, la qualificazione delle condotte contestate ai capi a) e b) quali delitti di peculato, in quanto l'imputato, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, in ragione delle funzioni esercitate, aveva già il possesso o, comunque, la disponibilità delle somme di danaro di cui si è appropriato. La Corte di appello ha, peraltro, diffusamente motivato sull'atteggiamento «padronale» esercitato dal ricorrente all'interno del consorzio di bonifica e, con riferimento alle condotte di peculato contestate al capo a), ha congruamente rilevato che il Pippo aveva sottoscritto i mandati di pagamento in favore del notaio Guarino senza porre in essere previamente alcuna verifica e controllo. 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in quanto il notaio chiese e ottenne dall'ignaro ricorrente di forfettizzare le anticipazioni di cui all'art. 15 del d.p.r. n. 633 del 1972, ancorché il Pippo nulla sapeva di questo artificio. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 314 cod. pen. contestato al capo b), con riferimento all'acquisto in borsa di una quota di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il quinto motivo il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto contestato al capo c) dell'imputazione, in quanto il mancato pagamento degli onorari per gli atti notarili rogati in favore del ricorrente sarebbe stato solo frutto della dimenticanza del notaio Guarino. 7. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro comune radice concettuale, sono inammissibili, in quanto sono volti a sollecitare un rinnovato esame delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità mediante la proposizione di versioni alternative rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siaitp stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Consorzio di bonifica [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresen