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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11279/2026

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ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controMARTINI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocatoANGELO RUSSO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8928/2025- controricorrente -N umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del02/04/2025 R.G.N. 3920/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, condecreto n. 4705 del 2025, ha in parte accolto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalGiudice delegato ai fallimenti che aveva dichiarato esecutivo lostato passivo dell’Amministrazione straordinaria Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa, in relazione al parziale rigetto dellaistanza di insinuazione al passivo del credito dal medesimovantato per differenze retributive per ferie.2.

All’esito di una dettagliata ricostruzione della normativaeurounitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia, iltribunale ha dichiarato nulle, per contrasto con l’art. 4 del d.lgs.185 del 2005, le clausole del c.c.n.l. che escludono l’indennitàdi volo integrativa dalla base di computo della retribuzionecorrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dallalegge pari a quattro settimane e, in base al meccanismo disostituzione delle clausole collettive nulle con le normeimperative, ha statuito che la retribuzione per i giorni di feriecomprendesse anche l’indennità di volo integrativa e,Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026esattamente il valore medio di detta indennità percepNiutmae rod dai ral ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026lavoratore nel singolo anno solare.

Recepite le conclusioni delc.t.u. incaricato dell’esecuzione dei conteggi, il tribunale hariconosciuto il diritto del lavoratore nei limiti della domanda, conil privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c.3.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazioneAlitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazionegiudiziaria con undici motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Inps hannoresistito con separati controricorsi.

Il pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Èstata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente.Ragioni della decisioneSi trascrivono i motivi come sintetizzati nel ricorso.1.

Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. percontrasto con il principio di diritto dettato da Cass.

S.U. 19gennaio 2024, n. 2075.

La ricorrente evidenzia che la procura èstata conferita in epoca anteriore alla data di pubblicazione delprovvedimento impugnato e deduce il difetto assoluto dirappresentanza all’atto di proposizione del giudizio, quindil’inesistenza della procura in alcun modo sanabile nel corso delgiudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.2.

Con il secondo motivo si imputa al tribunale, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c., di non avere esaminato l’assoluta genericitàdella procura e quindi la sua non riferibilità al procedimento diopposizione allo stato passivo.

Secondo parte ricorrente, lagenericità della procura impedisce di considerare la stessa comeriferibile al giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso chel’utilizzo del termine “opposizione” accanto ai procedimentiesecutivi, non configurabili nell’ambito della proceduraNumero registro generale 8928/2025concorsuale, impedisce di riferire con certezza la procura alN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026procedimento ex art. 98 L.F.Data pubblicazione 27/04/20262.1.

I primi due motivi di ricorso, che si trattanocongiuntamente perché entrambi afferenti alla validità dellaprocura, sono inammissibili e, comunque, infondati.Sono inammissibili per mancato rispetto delle prescrizioniimposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. poiché la partericorrente ha del tutto omesso di trascrivere nella sua interezzaoppure allegare l’atto su cui le censure si fondano, vale a dire laprocura rilasciata dalla controparte al difensore in relazione algiudizio di opposizione allo stato passivo.

Nel corpo del secondomotivo di ricorso è trascritto, solo per estratto, il contenuto dellaprocura senza riferimento alla data della stessa.

Tra gli allegatial ricorso per cassazione non è compresa la citata procura.I motivi sono, comunque, infondati.Il requisito di anteriorità della procura è richiesto per la procuraspeciale ai fini del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 365e 83, comma 3, c.p.c., a cui fa espresso riferimento la sentenzadelle Sezioni unite, n. 2075 del 2024 citata dalla ricorrente, làdove la censura concerne la procura rilasciata per il giudizio diprimo grado.Il difetto di tale requisito non rende inesistente la procura e, ovepure fosse integrato il vizio di nullità, è comunque intervenutala sanatoria, di cui dà atto il decreto impugnato.

Al riguardo èsufficiente ribadire che nel giudizio di opposizione allo statopassivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone algiudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", deidifetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativialla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass.n. 24485 del 2016; n. 24068 del 2013; n. 28337 del 2011).Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/20263.

Il terzo motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c.

ViolaNzuimoenroe d i era ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e39, primo comma, Cost.

In questo motivo si censura il decretoper aver fatto applicazione di un inesistente principio di assolutaequivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta afronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni diferie.

Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni.4.

Il quarto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c.

Violazione efalsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c.

In questoNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026motivo si censura la pronuncia del Tribunale peNru mearov dei rra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contrattocollettivo in materia di composizione della retribuzione per iperiodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente.5.

Il quinto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c.

Violazione efalsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in via autonoma edin combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 e10 del D.Lgs. 66/2003.

In questo motivo si censura la pronunciadel Tribunale per aver erroneamente evocato ed applicato ilprecetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singolacomponente retributiva della retribuzione feriale e per averofferto un’interpretazione del principio delle ferie retribuitecontrastante con il principio di autonomia negoziale delleorganizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo commaCost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questaalta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica,stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensivitàdella retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), lacompetenza alla determinazione delle componenti e dei criteridi computo delle diverse voci retributive compete, secondo taliprincipi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazionisono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale.Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.Si fa istanza a che la S.C. voglia sollevare di fronte alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea la questione di pregiudizialità conriferimento all’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazionedell'orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civileconcluso da Association of [OSCURATO:PERSONA] (AEA), EuropeanTransport [OSCURATO:PERSONA] (ETF), European CockpitNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Association (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AssociationN um(EerRo dAi r)a ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026e [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalladirettiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 eall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspettidell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto all’art. 153del TFUE nonché agli artt. 28 e 31 della Carta dei Dirittidisposizioni ostano a che, nell’ipotesi in cui la contrattazionecollettiva operi una quantificazione della retribuzione dovuta peri giorni di ferie prendendo in considerazione una determinatacomponente retributiva come l’indennità di volo in misuradifforme rispetto alle giornate di lavoro effettivo, il giudice possaquantificare, adducendo come fondamento le citate disposizionieuropee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo.Seconda istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.Si fa istanza affinché questa Ecc.ma Corte voglia rimettere laquestione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 7della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 TFUE, ponendo la specifica questione se talidisposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionale cheNumero registro generale 8928/2025consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere unN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026regime retributivo delle ferie che non contempli ilData pubblicazione 27/04/2026riconoscimento di voci retributive dirette a compensare specificisacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti cheincombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, inrelazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assolutainderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, apena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non siastato provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore algodimento delle ferie a causa di tale regime retributivo.6.

Il sesto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c.

Violazione efalsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 legge fall.e dell’art. 2697 c.c.

Si censura la decisione del Tribunale che, afronte della proposizione di una domanda manifestamenteinfondata perché basata su una premessa fattuale nonrispondente a verità e non provata dall’attore (ossia l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annueper tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce ed ilconseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno di ferie di unimporto a titolo di indennità di volo integrativa corrispondentealla madia giornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) haritenuto di poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare atale infondatezza disponendo l’esperimento della CTU.7.

Il settimo motivo denuncia: Art. 360, n. 3 c.p.c.

Violazione ofalsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 del D.Lgs. 26marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinato dispostocon gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs. n. 66del 2003.

In via subordinata, si censura la decisione delTribunale di aver formulato il quesito al CTU con richiesta diquantificare “per ciascun anno solare, l’importo medio dell’IVOgiornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell’IVONumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026percepita nel singolo anno solare per il numero risultanNteum deroa dlli ara ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie,malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedoparentale o altre cause relativi al singolo anno”.

Si contesta chenella formulazione del quesito il Tribunale abbia datoincongruamente indicazione al CTU di escludere dalla base dicalcolo della media annua delle ore volate le giornate durante lequali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva, cherientrano nell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro allamaturazione delle ferie.8.

L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullità deldecreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievicritici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenza tecnica diparte.

Il decreto non ha motivato in merito ai rilievi critici allaconsulenza tecnica che sono stati formulati dal CTP nelleosservazioni depositate e ripresi nelle note illustrative anch’essedepositate nella prima fase del giudizio.

Anziché procedere aduna verifica della corrispondenza delle ore volate nel mese allamedia annua delle ore di volo effettive, il CTU ha operato unasemplice quanto errata addizione, procedendo a “montare” suigiorni di ferie l’equivalente della media delle ore volate.

In talmodo il calcolo risulta falsato, in quanto il numero delle ore divolo risulta artificiosamente incrementato e determina unrigonfiamento delle ore ben oltre quelle interessate dalla faticaoperazionale del volo.

Lo stesso meccanismo di calcolo dellamedia viene così a saltare, determinandosi un secco, squilibratoed artificioso incremento delle ore di volo e delle relativeindennità.

Operando in termini siffatti, il ricalcolo della mediadovrebbe perpetuarsi all’infinito in senso incrementale, inquanto limitandosi semplicisticamente ad aggiungere oreulteriori rispetto a quelle volate, il numero delle ore annueNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026risulta seccamente e proporzionatamente accresciutNou,m eroc odi nra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026conseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” e cosìvia all’infinito.

Sempre a tal proposito il CTU non ha tenuto contodell’elemento a conforto di tale impostazione, ossiadell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazionedel quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizionedelle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggiornumero di ore di volo, proprio al fine di riequilibrare la mediamensile.9.

Il nono motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c.

Violazione degliartt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapporto alle previsionidel CCNL in materia di scaglioni orari degli importi dell’indennitàdi volo integrativa con specifico riferimento agli artt. 26 dellasezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti ecomandanti – e art. 23 della sezione dedicata agli assistenti divolo, nonché alle relative tabelle che hanno previsto un gradualeincremento degli importi di tale indennità in ragione del numerodi ore di volo oltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1°scaglione dalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3°scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora).

Sicensura la decisione del Tribunale di condividere il criterio dicalcolo del CTU che ha preso in considerazione le ore “virtuali”di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali in realtàl’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di voloeffettivo al fine del superamento delle soglie orariecorrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle ore divolo.

Equiparando le ore non realmente volate a quelleeffettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione delcorrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale che haespressamente approvato tale criterio sono incorsi in unaviolazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delleNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026clausole del contratto collettivo che non hanno né prevNiusmteoro ndi éra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026condiviso tale equiparazione.10.

Il decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.

Calcolodegli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedenti ilminimo legale.

Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata alpersonale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 dellasezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL TrasportoAereo.

Si deduce l’illegittimità della decisione del Tribunale diestendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periododi ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimoferiale a cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e dellanormativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzionesia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunospecifico dato da parte del datore di lavoro.11.

L’undicesimo motivo denuncia: Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sullespese.

Si censura la statuizione di condanna integrale alle speseper evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto le questionioggetto del giudizio presentano innegabili profili di novità (conparticolare riferimento ai criteri di quantificazione dellaNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione ferialeN)u meedro dii nra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026ragione della reciproca soccombenza, posto che non tutte ledomande dell’opponente sono state accolte.

Nonostante tali dueevidenze, il Tribunale ha disposto la condanna integrale allespese in favore dell’opponente senza svolgere alcunamotivazione e conseguentemente anche sotto questo profilo ildecreto viene ritenuto viziato.12.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàdiffusamente esposte da questa Corte in analoghe controversie(cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n. 6912/2026, in partequa, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,oltre che ai precedenti ivi richiamati, per ogni aspetto qui nonesaminato).13.

I motivi dal terzo al quinto, esaminabili congiuntamente perevidente connessione, sono infondati in quanto il provvedimentogravato sul punto è da ritenere conforme ai principi di diritto chequesta Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volteaffermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis, trale più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn.25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente cioccupa (v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazionea fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratoredella “Gente del mare”).In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte lapremessa che la nozione di retribuzione da applicare durante ilperiodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dallainterpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europeala quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 2006, haprecisato che con l’espressione ferie annuali retribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 siNumero registro generale 8928/2025vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferieN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026annuali, deve essere mantenuta la retribuzione con ciòData pubblicazione 27/04/2026intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo diriposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri).

Ciòche si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quellaordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievoche una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idoneaa dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il chesarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione(cfr.

C.G.U.E.

Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendentia rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori ilbeneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela dellaloro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recenteC.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in piùoccasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo digodimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi dichiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le feriecontenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del novembre1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepitaanch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretatadalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniarioche si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione dellemansioni e che sia correlato allo “status” personale eprofessionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).Numero registro generale 8928/2025Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione delN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cuiData pubblicazione 27/04/2026l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzioneda utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasiimporto pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status”personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021n. 37589).Proprio in applicazione della nozione c.d.

“europea” diretribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente dicompagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art.4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazionedell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile)interpretando tale disposizione proprio alla luce del dirittoeuropeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante inferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea diremunerazione delle ferie, in misura tale da garantire allavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili aquelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenzada ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UEhanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente,Numero registro generale 8928/2025sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersiN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, qualeData pubblicazione 27/04/2026interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significatoed i limiti di applicazione delle norme.

Le sue sentenze,pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di unadisposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte deldiritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato edi limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dellaComunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamataCass. n. 22577 del 2012).A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione,mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tre motividi ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n. 6911/2026già citata rispetto a censure sovrapponibili.14.

In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrenteprofila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegioche si tratta di questioni analoghe a quelle già sottoposte aquesta Corte nel giudizio di cassazione definito con la cit. Cass.n. 20216/2022.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare le condivisibiliosservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta.

Si puòancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinviopregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questaSezione in settori diversi da quello del trasporto aereo che quici occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024; n.13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioni pregiudizialisi fonda sull’ipotesi che “il giudice possa quantificare, adducendocome fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzionedovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cuiNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenzaN utmrearo dli ara ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoroeffettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza” giammaiè stata affermata dal giudice di merito a quo (e nemmeno daquesta Corte di legittimità), né è stata delineata nellagiurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propriagiurisprudenza a riguardo.Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentrasull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effettodissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle feriea causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso in esame,per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione, in basead accertamento fattuale non sindacabile in questa sede dilegittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa, su cui non ha evidentementeritenuto potesse incidere in concreto il principio di irrinunciabilitàdelle ferie.In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinviipregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione althema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale ealle norme interne che lo disciplinano, non operando la Corte diGiustizia dell’Unione europea come giudice del caso concreto espettando a questa Corte delibare il nesso di incidenzadell’astratta questione pregiudiziale prospettata con la soluzionedella fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 33146/2024, con lagiurisprudenza ivi citata).15.

Il sesto motivo è infondato.Premesso che la ricorrente non individua precisamente lastatuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Collegio che, nella motivazione dell’impugnato decrNeumtoer,o di iral ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annueper tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensì hagiudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzata dall’opponenteper quantificare le somme rivendicate.

Nemmeno ha ritenuto dipoter colmare tale pretesa “lacuna probatoria e rimediare a taleinfondatezza disponendo l’esperimento della CTU”, comeasserisce la ricorrente, bensì si è avvalso di una CTU meramente“deducente”, disposta “solo sulla base della documentazionetempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti”.16.

Il settimo motivo non merita accoglimento.Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attualericorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsaapplicazione solo di talune norme aventi forza e valore di legge(vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001, 4d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche dinorme collettive applicabili, non ne sostiene la concretarilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale.Invero, si limita ad assumere che i periodi di assenza afferentiai cennati istituti sarebbero “in via generale equiparati al lavoroeffettivo”.

Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi infatto e in diritto del Tribunale dell’opposizione, che si fonda sulrilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa, maternità,cassa integrazione, congedo parentale e simili, il lavoratorepercepisce non la normale retribuzione, come anche inprecedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.17.

L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili.Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Con l’ottavo mezzo la ricorrente assume la “nullità del Nduemcerroe dti ora ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi criticimossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica di parte”.Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente deirequisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazionedi cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369, commasecondo, n. 4), c.p.c.

Più nello specifico, la ricorrente nonriferisce precisamente come lo svolgimento dell’incarico diconsulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modelloprocedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cuinon si deduce la violazione o falsa applicazione).

La ricorrente,inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni del proprio C.T.P.alla relazione finale del C.T.U., senza peraltro precisare quandosia stato depositato il relativo atto.

Soprattutto, la ricorrentenon dichiara di aver depositato in questa sede copia dellarelazione finale del C.T.U. (v. pag. 101 del ricorso), che nonavrebbe riportato “una serie di rilievi” del proprio C.T.P., eneppure trascrive, o almeno richiama in sintesi, nellosvolgimento della censura in esame, i passi in ipotesi rilevantiper riscontrare la dedotta omissione, addebitata appuntoanzitutto al C.T.U.Parimenti inammissibile il nono motivo.Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettive cuisi riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle “osservazionicritiche alla consulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” a riguardo, laricorrente nello svolgimento della censura neanche per stralciriporta il tenore testuale di tali articoli, risultando così assertivele sue affermazioni in ordine a come essi dovrebbero essereintesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c.In realtà, con i motivi dal sesto al nono, pur formalmenteprospettati come violazioni di legge sostanziale o processuale,Numero registro generale 8928/2025nella sostanza si vengono a contestare delle quantificazioniN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026operate dalla consulenza tecnica d’ufficio che inevitabilmenteData pubblicazione 27/04/2026sindacato di legittimità.18.

Il decimo motivo è infondato.Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodominimo legale di ferie annuali e, pur considerando che lacontrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto untrattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratorinaviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo che si incrementadi un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di5 giorni aggiuntivi), prendendo atto di quanto in propositoinsegnato sempre in Cass. n. 20216/2022, ha concluso chedovevano essere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4d.lgs. n. 185/2005, le clausole collettive, in precedenzaindividuate, che escludevano l’indennità di volo integrativa dallabase di computo della retribuzione corrisposta per il periodominimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattrosettimane, e per conseguenza si è riferito appunto allaretribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale.19.

L’undicesimo motivo, con cui ci si censura la condanna allespese, è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicatonella specie il criterio legale della soccombenza, mentre lavalutazione in ordine all’eventuale compensazione compete algiudice del merito.20.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese, nei confronti di ciascuna parte controricorrente, cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenutoconto della particolare complessità delle questioni poste.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Numero registro generale 8928/2025228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dellaData pubblicazione 27/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali,€ 200,00 per esborsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in €2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi neiconfronti dell’Inps, oltre per ciascuno rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,con distrazione in favore del procuratore di [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.La Consigliera est.

La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controMARTINI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocatoANGELO RUSSO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8928/2025- controricorrente -N umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del02/04/2025 R.G.N. 3920/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1. Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, condecreto n. 4705 del 2025, ha in parte accolto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dalGiudice delegato ai fallimenti che aveva dichiarato esecutivo lostato passivo dell’Amministrazione straordinaria Alitalia –[OSCURATO:PERSONA] spa, in relazione al parziale rigetto dellaistanza di insinuazione al passivo del credito dal medesimovantato per differenze retributive per ferie.2. All’esito di una dettagliata ricostruzione della normativaeurounitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia, iltribunale ha dichiarato nulle, per contrasto con l’art. 4 del d.lgs.185 del 2005, le clausole del c.c.n.l. che escludono l’indennitàdi volo integrativa dalla base di computo della retribuzionecorrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dallalegge pari a quattro settimane e, in base al meccanismo disostituzione delle clausole collettive nulle con le normeimperative, ha statuito che la retribuzione per i giorni di feriecomprendesse anche l’indennità di volo integrativa e,Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026esattamente il valore medio di detta indennità percepNiutmae rod dai ral ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026lavoratore nel singolo anno solare. Recepite le conclusioni delc.t.u. incaricato dell’esecuzione dei conteggi, il tribunale hariconosciuto il diritto del lavoratore nei limiti della domanda, conil privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c.3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazioneAlitalia – [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazionegiudiziaria con undici motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Inps hannoresistito con separati controricorsi. Il pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Èstata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente.Ragioni della decisioneSi trascrivono i motivi come sintetizzati nel ricorso.1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. percontrasto con il principio di diritto dettato da Cass. S.U. 19gennaio 2024, n. 2075. La ricorrente evidenzia che la procura èstata conferita in epoca anteriore alla data di pubblicazione delprovvedimento impugnato e deduce il difetto assoluto dirappresentanza all’atto di proposizione del giudizio, quindil’inesistenza della procura in alcun modo sanabile nel corso delgiudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.2. Con il secondo motivo si imputa al tribunale, ai sensi dell’art.360, n. 5, c.p.c., di non avere esaminato l’assoluta genericitàdella procura e quindi la sua non riferibilità al procedimento diopposizione allo stato passivo. Secondo parte ricorrente, lagenericità della procura impedisce di considerare la stessa comeriferibile al giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso chel’utilizzo del termine “opposizione” accanto ai procedimentiesecutivi, non configurabili nell’ambito della proceduraNumero registro generale 8928/2025concorsuale, impedisce di riferire con certezza la procura alN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026procedimento ex art. 98 L.F.Data pubblicazione 27/04/20262.1. I primi due motivi di ricorso, che si trattanocongiuntamente perché entrambi afferenti alla validità dellaprocura, sono inammissibili e, comunque, infondati.Sono inammissibili per mancato rispetto delle prescrizioniimposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. poiché la partericorrente ha del tutto omesso di trascrivere nella sua interezzaoppure allegare l’atto su cui le censure si fondano, vale a dire laprocura rilasciata dalla controparte al difensore in relazione algiudizio di opposizione allo stato passivo. Nel corpo del secondomotivo di ricorso è trascritto, solo per estratto, il contenuto dellaprocura senza riferimento alla data della stessa. Tra gli allegatial ricorso per cassazione non è compresa la citata procura.I motivi sono, comunque, infondati.Il requisito di anteriorità della procura è richiesto per la procuraspeciale ai fini del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 365e 83, comma 3, c.p.c., a cui fa espresso riferimento la sentenzadelle Sezioni unite, n. 2075 del 2024 citata dalla ricorrente, làdove la censura concerne la procura rilasciata per il giudizio diprimo grado.Il difetto di tale requisito non rende inesistente la procura e, ovepure fosse integrato il vizio di nullità, è comunque intervenutala sanatoria, di cui dà atto il decreto impugnato. Al riguardo èsufficiente ribadire che nel giudizio di opposizione allo statopassivo è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c. che impone algiudice di promuovere la sanatoria, con effetto "ex tunc", deidifetti di rappresentanza della parte, ivi compresi i vizi relativialla procura, senza il limite delle preclusioni processuali (Cass.n. 24485 del 2016; n. 24068 del 2013; n. 28337 del 2011).Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/20263. Il terzo motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. ViolaNzuimoenroe d i era ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e39, primo comma, Cost. In questo motivo si censura il decretoper aver fatto applicazione di un inesistente principio di assolutaequivalenza ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta afronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giorni diferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni.4. Il quarto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione efalsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. In questoNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026motivo si censura la pronuncia del Tribunale peNru mearov dei rra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026infondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contrattocollettivo in materia di composizione della retribuzione per iperiodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente.5. Il quinto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione efalsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in via autonoma edin combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185/2005 e10 del D.Lgs. 66/2003. In questo motivo si censura la pronunciadel Tribunale per aver erroneamente evocato ed applicato ilprecetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singolacomponente retributiva della retribuzione feriale e per averofferto un’interpretazione del principio delle ferie retribuitecontrastante con il principio di autonomia negoziale delleorganizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo commaCost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questaalta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica,stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensivitàdella retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), lacompetenza alla determinazione delle componenti e dei criteridi computo delle diverse voci retributive compete, secondo taliprincipi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazionisono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale.Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.Si fa istanza a che la S.C. voglia sollevare di fronte alla Corte diGiustizia dell’Unione Europea la questione di pregiudizialità conriferimento all’art. 3 dell’accordo europeo sull’organizzazionedell'orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civileconcluso da Association of [OSCURATO:PERSONA] (AEA), EuropeanTransport [OSCURATO:PERSONA] (ETF), European CockpitNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Association (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AssociationN um(EerRo dAi r)a ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026e [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalladirettiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 eall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspettidell'organizzazione dell'orario di lavoro in rapporto all’art. 153del TFUE nonché agli artt. 28 e 31 della Carta dei Dirittidisposizioni ostano a che, nell’ipotesi in cui la contrattazionecollettiva operi una quantificazione della retribuzione dovuta peri giorni di ferie prendendo in considerazione una determinatacomponente retributiva come l’indennità di volo in misuradifforme rispetto alle giornate di lavoro effettivo, il giudice possaquantificare, adducendo come fondamento le citate disposizionieuropee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo.Seconda istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.Si fa istanza affinché questa Ecc.ma Corte voglia rimettere laquestione pregiudiziale relativa all’interpretazione degli artt. 7della Direttiva 2003/88/CE e dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 TFUE, ponendo la specifica questione se talidisposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionale cheNumero registro generale 8928/2025consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedere unN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026regime retributivo delle ferie che non contempli ilData pubblicazione 27/04/2026riconoscimento di voci retributive dirette a compensare specificisacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti cheincombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, inrelazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assolutainderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, apena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non siastato provato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore algodimento delle ferie a causa di tale regime retributivo.6. Il sesto motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione efalsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 legge fall.e dell’art. 2697 c.c. Si censura la decisione del Tribunale che, afronte della proposizione di una domanda manifestamenteinfondata perché basata su una premessa fattuale nonrispondente a verità e non provata dall’attore (ossia l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annueper tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce ed ilconseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno di ferie di unimporto a titolo di indennità di volo integrativa corrispondentealla madia giornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) haritenuto di poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare atale infondatezza disponendo l’esperimento della CTU.7. Il settimo motivo denuncia: Art. 360, n. 3 c.p.c. Violazione ofalsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 del D.Lgs. 26marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinato dispostocon gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs. n. 66del 2003. In via subordinata, si censura la decisione delTribunale di aver formulato il quesito al CTU con richiesta diquantificare “per ciascun anno solare, l’importo medio dell’IVOgiornaliera annuale provvedendo a dividere il totale dell’IVONumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026percepita nel singolo anno solare per il numero risultanNteum deroa dlli ara ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di assenza per ferie,malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedoparentale o altre cause relativi al singolo anno”. Si contesta chenella formulazione del quesito il Tribunale abbia datoincongruamente indicazione al CTU di escludere dalla base dicalcolo della media annua delle ore volate le giornate durante lequali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva, cherientrano nell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro allamaturazione delle ferie.8. L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullità deldecreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievicritici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenza tecnica diparte. Il decreto non ha motivato in merito ai rilievi critici allaconsulenza tecnica che sono stati formulati dal CTP nelleosservazioni depositate e ripresi nelle note illustrative anch’essedepositate nella prima fase del giudizio. Anziché procedere aduna verifica della corrispondenza delle ore volate nel mese allamedia annua delle ore di volo effettive, il CTU ha operato unasemplice quanto errata addizione, procedendo a “montare” suigiorni di ferie l’equivalente della media delle ore volate. In talmodo il calcolo risulta falsato, in quanto il numero delle ore divolo risulta artificiosamente incrementato e determina unrigonfiamento delle ore ben oltre quelle interessate dalla faticaoperazionale del volo. Lo stesso meccanismo di calcolo dellamedia viene così a saltare, determinandosi un secco, squilibratoed artificioso incremento delle ore di volo e delle relativeindennità. Operando in termini siffatti, il ricalcolo della mediadovrebbe perpetuarsi all’infinito in senso incrementale, inquanto limitandosi semplicisticamente ad aggiungere oreulteriori rispetto a quelle volate, il numero delle ore annueNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026risulta seccamente e proporzionatamente accresciutNou,m eroc odi nra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026conseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” e cosìvia all’infinito. Sempre a tal proposito il CTU non ha tenuto contodell’elemento a conforto di tale impostazione, ossiadell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazionedel quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizionedelle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggiornumero di ore di volo, proprio al fine di riequilibrare la mediamensile.9. Il nono motivo denuncia: Art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degliartt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapporto alle previsionidel CCNL in materia di scaglioni orari degli importi dell’indennitàdi volo integrativa con specifico riferimento agli artt. 26 dellasezione dedicata al personale navigante tecnico – piloti ecomandanti – e art. 23 della sezione dedicata agli assistenti divolo, nonché alle relative tabelle che hanno previsto un gradualeincremento degli importi di tale indennità in ragione del numerodi ore di volo oltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1°scaglione dalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3°scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora). Sicensura la decisione del Tribunale di condividere il criterio dicalcolo del CTU che ha preso in considerazione le ore “virtuali”di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali in realtàl’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di voloeffettivo al fine del superamento delle soglie orariecorrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle ore divolo. Equiparando le ore non realmente volate a quelleeffettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione delcorrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale che haespressamente approvato tale criterio sono incorsi in unaviolazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delleNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026clausole del contratto collettivo che non hanno né prevNiusmteoro ndi éra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026condiviso tale equiparazione.10. Il decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolodegli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedenti ilminimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of [OSCURATO:PERSONA](AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata alpersonale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 dellasezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL TrasportoAereo. Si deduce l’illegittimità della decisione del Tribunale diestendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periododi ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimoferiale a cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e dellanormativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzionesia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunospecifico dato da parte del datore di lavoro.11. L’undicesimo motivo denuncia: Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sullespese. Si censura la statuizione di condanna integrale alle speseper evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto le questionioggetto del giudizio presentano innegabili profili di novità (conparticolare riferimento ai criteri di quantificazione dellaNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione ferialeN)u meedro dii nra ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026ragione della reciproca soccombenza, posto che non tutte ledomande dell’opponente sono state accolte. Nonostante tali dueevidenze, il Tribunale ha disposto la condanna integrale allespese in favore dell’opponente senza svolgere alcunamotivazione e conseguentemente anche sotto questo profilo ildecreto viene ritenuto viziato.12. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàdiffusamente esposte da questa Corte in analoghe controversie(cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n. 6912/2026, in partequa, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,oltre che ai precedenti ivi richiamati, per ogni aspetto qui nonesaminato).13. I motivi dal terzo al quinto, esaminabili congiuntamente perevidente connessione, sono infondati in quanto il provvedimentogravato sul punto è da ritenere conforme ai principi di diritto chequesta Corte di legittimità ha ormai innumerevoli volteaffermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis, trale più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn.25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente cioccupa (v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazionea fattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratoredella “Gente del mare”).In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte lapremessa che la nozione di retribuzione da applicare durante ilperiodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dallainterpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europeala quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 2006, haprecisato che con l’espressione ferie annuali retribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 siNumero registro generale 8928/2025vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferieN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026annuali, deve essere mantenuta la retribuzione con ciòData pubblicazione 27/04/2026intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo diriposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciòche si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quellaordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievoche una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idoneaa dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il chesarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione(cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendentia rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori ilbeneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela dellaloro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recenteC.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in piùoccasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo digodimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi dichiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le feriecontenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del novembre1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepitaanch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretatadalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniarioche si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione dellemansioni e che sia correlato allo “status” personale eprofessionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).Numero registro generale 8928/2025Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione delN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cuiData pubblicazione 27/04/2026l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzioneda utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasiimporto pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status”personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021n. 37589).Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” diretribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente dicompagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art.4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazionedell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile)interpretando tale disposizione proprio alla luce del dirittoeuropeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante inferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea diremunerazione delle ferie, in misura tale da garantire allavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili aquelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenzada ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell’UEhanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente,Numero registro generale 8928/2025sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersiN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, qualeData pubblicazione 27/04/2026interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significatoed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze,pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di unadisposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte deldiritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato edi limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dellaComunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamataCass. n. 22577 del 2012).A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione,mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tre motividi ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n. 6911/2026già citata rispetto a censure sovrapponibili.14. In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrenteprofila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegioche si tratta di questioni analoghe a quelle già sottoposte aquesta Corte nel giudizio di cassazione definito con la cit. Cass.n. 20216/2022.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare le condivisibiliosservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta. Si puòancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinviopregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questaSezione in settori diversi da quello del trasporto aereo che quici occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024; n.13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioni pregiudizialisi fonda sull’ipotesi che “il giudice possa quantificare, adducendocome fondamento le citate disposizioni europee, la retribuzionedovuta in termini difformi sulla base dell’interpretazione per cuiNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026tali disposizioni imporrebbero un’assoluta equivalenzaN utmrearo dli ara ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026retribuzione dovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoroeffettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza” giammaiè stata affermata dal giudice di merito a quo (e nemmeno daquesta Corte di legittimità), né è stata delineata nellagiurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propriagiurisprudenza a riguardo.Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentrasull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effettodissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle feriea causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso in esame,per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione, in basead accertamento fattuale non sindacabile in questa sede dilegittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa, su cui non ha evidentementeritenuto potesse incidere in concreto il principio di irrinunciabilitàdelle ferie.In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinviipregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione althema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale ealle norme interne che lo disciplinano, non operando la Corte diGiustizia dell’Unione europea come giudice del caso concreto espettando a questa Corte delibare il nesso di incidenzadell’astratta questione pregiudiziale prospettata con la soluzionedella fattispecie concreta (cfr. Cass. n. 33146/2024, con lagiurisprudenza ivi citata).15. Il sesto motivo è infondato.Premesso che la ricorrente non individua precisamente lastatuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoNumero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Collegio che, nella motivazione dell’impugnato decrNeumtoer,o di iral ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annueper tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensì hagiudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzata dall’opponenteper quantificare le somme rivendicate. Nemmeno ha ritenuto dipoter colmare tale pretesa “lacuna probatoria e rimediare a taleinfondatezza disponendo l’esperimento della CTU”, comeasserisce la ricorrente, bensì si è avvalso di una CTU meramente“deducente”, disposta “solo sulla base della documentazionetempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti”.16. Il settimo motivo non merita accoglimento.Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attualericorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsaapplicazione solo di talune norme aventi forza e valore di legge(vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001, 4d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche dinorme collettive applicabili, non ne sostiene la concretarilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale.Invero, si limita ad assumere che i periodi di assenza afferentiai cennati istituti sarebbero “in via generale equiparati al lavoroeffettivo”. Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi infatto e in diritto del Tribunale dell’opposizione, che si fonda sulrilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa, maternità,cassa integrazione, congedo parentale e simili, il lavoratorepercepisce non la normale retribuzione, come anche inprecedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.17. L’ottavo e il nono motivo sono inammissibili.Numero registro generale 8928/2025Numero sezionale 336/2026Con l’ottavo mezzo la ricorrente assume la “nullità del Nduemcerroe dti ora ccolta generale 11279/2026Data pubblicazione 27/04/2026per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi criticimossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica di parte”.Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente deirequisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazionedi cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369, commasecondo, n. 4), c.p.c. Più nello specifico, la ricorrente nonriferisce precisamente come lo svolgimento dell’incarico diconsulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modelloprocedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cuinon si deduce la violazione o falsa applicazione). La ricorrente,inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni del proprio C.T.P.alla relazione finale del C.T.U., senza peraltro precisare quandosia stato depositato il relativo atto. Soprattutto, la ricorrentenon dichiara di aver depositato in questa sede copia dellarelazione finale del C.T.U. (v. pag. 101 del ricorso), che nonavrebbe riportato “una serie di rilievi” del proprio C.T.P., eneppure trascrive, o almeno richiama in sintesi, nellosvolgimento della censura in esame, i passi in ipotesi rilevantiper riscontrare la dedotta omissione, addebitata appuntoanzitutto al C.T.U.Parimenti inammissibile il nono motivo.Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettive cuisi riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle “osservazionicritiche alla consulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” a riguardo, laricorrente nello svolgimento della censura neanche per stralciriporta il tenore testuale di tali articoli, risultando così assertivele sue affermazioni in ordine a come essi dovrebbero essereintesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c.In realtà, con i motivi dal sesto al nono, pur formalmenteprospettati come violazioni di legge sostanziale o processuale,Numero registro generale 8928/2025nella sostanza si vengono a contestare delle quantificazioniN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026operate dalla consulenza tecnica d’ufficio che inevitabilmenteData pubblicazione 27/04/2026sindacato di legittimità.18. Il decimo motivo è infondato.Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodominimo legale di ferie annuali e, pur considerando che lacontrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto untrattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratorinaviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo che si incrementadi un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di5 giorni aggiuntivi), prendendo atto di quanto in propositoinsegnato sempre in Cass. n. 20216/2022, ha concluso chedovevano essere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4d.lgs. n. 185/2005, le clausole collettive, in precedenzaindividuate, che escludevano l’indennità di volo integrativa dallabase di computo della retribuzione corrisposta per il periodominimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattrosettimane, e per conseguenza si è riferito appunto allaretribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale.19. L’undicesimo motivo, con cui ci si censura la condanna allespese, è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicatonella specie il criterio legale della soccombenza, mentre lavalutazione in ordine all’eventuale compensazione compete algiudice del merito.20. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese, nei confronti di ciascuna parte controricorrente, cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, tenutoconto della particolare complessità delle questioni poste.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Numero registro generale 8928/2025228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiN umero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 11279/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dellaData pubblicazione 27/04/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali,€ 200,00 per esborsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in €2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi neiconfronti dell’Inps, oltre per ciascuno rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,con distrazione in favore del procuratore di [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]