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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 18160/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27802-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 32/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020 R.G.N. 660/2019; [OSCURATO:PERSONA] ferie R.G.N.27802/2020 Cron.

Rep.

Ud.16/03/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe tutti dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il diritto al computo ne lla retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta ed indennità di riserva previsti dall’art. 54 del contratto aziendale [OSCURATO:SOCIETA] del 22 giugno 2012,codificato con accordo aziendale dell’11 marzo 2015, ed aveva invece escluso che fossero computabili l’indennità di turno e pernotto, di lavoro domenicale e festivo e di trasferta.

Con la sentenza definitiva, poi, quantificate le somme, aveva condannato la società al pagamento degli importi per ciascun dipendente calcolati con la consulenza contabile disposta. 1.1.La Corte territoriale ha richiama to la giurisprudenza della Cassazione che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.

1.2. Il giudice di appello ha poi verificato che la retribuzione erogata dalla società comprendeva la parte fissa prevista dall’art. 48.1.1. del c.c.a. e l’indennità di turno di cui all’art.48.1.2. dello stesso contratto,mentre ne erano esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente l’ incentivo per attività di condotta el’indennità di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva e previstedal c.c.n.l. come lavoro effettivo, compensi incidenti nella misura del 25/30% sul trattamento economico mensile.

1.3. Verificata quindi la nozione contrattuale di “condotta” e di “riserva” (ai sensi dell’art. 28 punto

2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie del 20.7.212) e quella di retribuzione prevista dall’accordo aziendale [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che essendo l’attività di condotta tipica della mansione di macchinista la voce retributiva è compensativa anche dello status professionale riv estito dai ricorrenti tutti macchinisti.

1.4. Con riguardo all’attività di “ riserva ” , poi, la relativa indennità è stata ritenuta anch’essa rientrante nella base di calcolo della retribuzione da erogare durante le ferie, alla luce di quanto disposto dal c.c.n.l.che considera il servizio di riserva come lavoro effettivo del personale mobile turnista perché funzionale allo svolgimento del servizio e dunque del la prestazione.

1.5. Quanto alla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall’art. 7 della direttiva 2003/88,come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una diminuzione tra il 13,50% ed il 19% è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.Ha ritenuto irrilevante, poi, ai fini del decidere la circostanza che la retribuzione delle ferie venga calcolata con riguardo al mese precedentecosì come il fatto che le ferienon siano mai godute per più di 15 giorni consecutivi , con conseguente riduzione del potenziale pregiudizio.

La Corte ha sottolineato al riguardo che tali circostanze contingenti non erano di per sé idonee a modificare la valutazione della potenzialità dissuasivaeffettuata con giudizio ex ante.

1.6. Inoltre, il giudice di appello h a escluso che , per effetto dell’interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell’onnicomprensività.

Sottolinea infatti che nontutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate intrinsecamente all’esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato: quellecorrelate al suo status.

1.7. Con riguardo all’assetto contrattuale complessivo ed alla violazione delle regole dell’interpretazione,il giudice di secondo grado ha ritenuto che,in disparte la novità della questione mai sollevata in primo grado,comunque, dall’esame degli accordi collettivi nazionali ed aziendali non si evincono elementi che possano convincere che le parti sociali nel quantificare le indennità abbiano inteso ricomprendervi una quota relativa all’incidenza su di esse delle ferie.

Ha poi osservato chel’effetto disincentivante alla fruizione delle ferie non sarebbe escluso e che il fine primario della disciplina è quello di assicurare il loro effettivo godimentoin linea con il principio costituzionale della loroirrinunciabilità.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi.

I lavoratori in epigrafe indicati hanno oppostodifese con tempestivo controricorso.

Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003 \ 88 \ CE e dell'art.10 del d.lgs. n. 66 del 2003 oltreché dell'art . 36 della Costituzione e dell'art. 2109 del cod . civ . in relazione alla disciplina da applicarsi in tema di ferie retribuite.

3.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe poggiato l'intero impianto argomentativo della sentenza sull’ errato presupposto dell'efficacia vincolante dell'interpretazione fornita dalla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea in ordine al concetto di ferie retribuite espresso dall'art.7 della direttiva 2003/88/CE,di cui l'art. 10 del d . lgs. n. 66 del 2003 sarebbe precipuaespressione e trasposizione nel diritto interno.

Ad avviso della ricorrente, al contrario,il d.lgs. n. 66 del 2003 è attuazione di direttivedifferenti rispetto a quella oggetto di commento da parte delle pronunce della Corte di giustizia (le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE).Pertanto, l'interpretazione giurisprudenziale non sarebbe automaticamente applicabile in via analogica all'articolo 10 del d. lgs. n. 66 nel 2003 e tantomeno alla restante normativa interna preesistente dettata dall'articolo 2109 del cod.civ. e dall'art. 36 della C ostituzione.

La CGUE è interpretedel diritto dell'unione ma spetta al giudice nazionale farne discendere la risoluzione del caso concreto.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost.e dell'art. 2109 cod. civ . in relazione alla definizione ed al concetto di “ferie retribuite” come espressi dalla Cassazione ai quali la sentenza non si è uniformata.

Conseguentemente denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale di riferimento in [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare con riferimento all’art. 20.3. del contratto collettivo aziendale [OSCURATO:SOCIETA].

4.1. Sostiene la società che i giudici d'appello si sarebbero discostati daiprincipi espressi dalla Cassazione in materia di determinazione e quantificazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo feriale la cui nozione è rimessa alla contrattazionecollettiva.

Così facendo, avrebbe trascurato di considerare la previsione dell'art.20.3 del contratto collettivo aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] che esclude dette voci dalla retribuzione feriale e vi ricomprende il minimo tabellare, gli aumenti periodici di anzianità,gli assegni ad personam pensionabili , il salario professionale e l'indennità di turno.

5. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia,ancora una volta, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. in relazione a ll'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in tema di ferie retribuite.

5.1. Sostiene che il fine ultimo dell'interpretazione data al la disciplina dalla giurisprudenza europea sia quello di salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e,dunque, ad evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo deldiritto alle stesse.

5.2. Sottolinea che una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria può benessere in linea con la giurisprudenza europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie.

Essesi pongono in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art.7 della direttiva qualora la retribuzione risulti irrisoria e tale da ledere appunto il diritto irrinunciabile alle ferie.

5.3. Rileva che ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come “paragonabile” o “ in linea di principio ” o , ancora , non avrebbe fatto riferimento alladiminuzione di retribuzione che fosseidonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.

5.4. In conclusione, ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione durante il periodo di ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimentosenza tener conto del fatto che l'effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che tutti i ricorrenti avevano pacificamente beneficiato delle ferie.6.

In subordine chiede a lla Corte di sottoporr e con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché questa possa chiarire, attraverso l'interpretazione autentica,la ratio e il contenuto nella nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'articolo 7 della direttiva 88/2003.

7. I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2006 , ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuolefare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri ).

Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie,il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.

C.G.U.E.

Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He . del 13/12/2018, C-385/17).

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).7.2.

Di tali principi si è fatta interpretequesta Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali,ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE(con la quale sono stat e codificat e, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE,e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019n. 13425).

7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprende re qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore(cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).

7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d.

“europea” di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovut o al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimanesi deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativae a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] -sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprioalla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa(cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).

7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che l e sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersidall’interpretazione data dalla Corte Europea che , quale interprete qualificata del diritto dell’ unione , indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme .

Le sue sentenze, pregiudiziali oemesse in sede di verificadella validità di una disposizione UE, hannoperciò “ valore di ulteriore fonte del dirittocomunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì inquanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).

7.6. Nell'applicare il diritto internoil giudice nazional e è tenut o ad una interpreta zione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.

L 'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte(cfr.

C GUE 13 / 11 / 1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, C GUE 14 /07/ 1994 causa C - 91/92 [OSCURATO:PERSONA].26, C GUE 10 /0 4 / 1984 causa C - 14/83 von Colson p. 26 , C GUE 28 /0 6 / 2012 causa C - 7/11 Caronna p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui pi ù estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.

7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 7.8.Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogat i dalla società compensi, quali l’incentivo per attività di condotta el’indennità di riservache pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (exart. 28 punto

2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie).

Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l’incidenza tutt’altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).

Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell’attività di condotta e dell’attività di riserva,propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito. 7.9.Ritiene allora il Collegio che l’ interpretazione dell e norm e collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione ferialeoltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazion i provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente , a lla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l’ha ravvisata.

8. Da ultimo va rilevato che n on sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione a utentica si pronunci sull’interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall’art. 7 della direttiva 88/2003.

8.1. Ilrinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti , pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anch e recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa DS c.

Koch che si è più sopra richiamata (cfr.

CGUE 6 ottobre 1982 [OSCURATO:SOCIETA] spa contro Ministero della Sanitàe 6 ottobre 2021 C- 561/19 [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79).

8.2. La valutazione del caso concreto,vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averle anticipate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 11.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarieoltre accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato anticipatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27802-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 32/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020 R.G.N. 660/2019; [OSCURATO:PERSONA] ferie R.G.N.27802/2020 Cron. Rep. Ud.16/03/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale della stessa città che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe tutti dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. con la qualifica di macchinisti, aveva accertato il diritto al computo ne lla retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per indennità di condotta ed indennità di riserva previsti dall’art. 54 del contratto aziendale [OSCURATO:SOCIETA] del 22 giugno 2012,codificato con accordo aziendale dell’11 marzo 2015, ed aveva invece escluso che fossero computabili l’indennità di turno e pernotto, di lavoro domenicale e festivo e di trasferta. Con la sentenza definitiva, poi, quantificate le somme, aveva condannato la società al pagamento degli importi per ciascun dipendente calcolati con la consulenza contabile disposta. 1.1.La Corte territoriale ha richiama to la giurisprudenza della Cassazione che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”. 1.2. Il giudice di appello ha poi verificato che la retribuzione erogata dalla società comprendeva la parte fissa prevista dall’art. 48.1.1. del c.c.a. e l’indennità di turno di cui all’art.48.1.2. dello stesso contratto,mentre ne erano esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente l’ incentivo per attività di condotta el’indennità di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva e previstedal c.c.n.l. come lavoro effettivo, compensi incidenti nella misura del 25/30% sul trattamento economico mensile. 1.3. Verificata quindi la nozione contrattuale di “condotta” e di “riserva” (ai sensi dell’art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie del 20.7.212) e quella di retribuzione prevista dall’accordo aziendale [OSCURATO:SOCIETA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto che essendo l’attività di condotta tipica della mansione di macchinista la voce retributiva è compensativa anche dello status professionale riv estito dai ricorrenti tutti macchinisti. 1.4. Con riguardo all’attività di “ riserva ” , poi, la relativa indennità è stata ritenuta anch’essa rientrante nella base di calcolo della retribuzione da erogare durante le ferie, alla luce di quanto disposto dal c.c.n.l.che considera il servizio di riserva come lavoro effettivo del personale mobile turnista perché funzionale allo svolgimento del servizio e dunque del la prestazione. 1.5. Quanto alla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall’art. 7 della direttiva 2003/88,come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una diminuzione tra il 13,50% ed il 19% è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.Ha ritenuto irrilevante, poi, ai fini del decidere la circostanza che la retribuzione delle ferie venga calcolata con riguardo al mese precedentecosì come il fatto che le ferienon siano mai godute per più di 15 giorni consecutivi , con conseguente riduzione del potenziale pregiudizio. La Corte ha sottolineato al riguardo che tali circostanze contingenti non erano di per sé idonee a modificare la valutazione della potenzialità dissuasivaeffettuata con giudizio ex ante. 1.6. Inoltre, il giudice di appello h a escluso che , per effetto dell’interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell’onnicomprensività. Sottolinea infatti che nontutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate intrinsecamente all’esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato: quellecorrelate al suo status. 1.7. Con riguardo all’assetto contrattuale complessivo ed alla violazione delle regole dell’interpretazione,il giudice di secondo grado ha ritenuto che,in disparte la novità della questione mai sollevata in primo grado,comunque, dall’esame degli accordi collettivi nazionali ed aziendali non si evincono elementi che possano convincere che le parti sociali nel quantificare le indennità abbiano inteso ricomprendervi una quota relativa all’incidenza su di esse delle ferie. Ha poi osservato chel’effetto disincentivante alla fruizione delle ferie non sarebbe escluso e che il fine primario della disciplina è quello di assicurare il loro effettivo godimentoin linea con il principio costituzionale della loroirrinunciabilità. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi. I lavoratori in epigrafe indicati hanno oppostodifese con tempestivo controricorso. Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003 \ 88 \ CE e dell'art.10 del d.lgs. n. 66 del 2003 oltreché dell'art . 36 della Costituzione e dell'art. 2109 del cod . civ . in relazione alla disciplina da applicarsi in tema di ferie retribuite. 3.1. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe poggiato l'intero impianto argomentativo della sentenza sull’ errato presupposto dell'efficacia vincolante dell'interpretazione fornita dalla Cortedi Giustizia dell’Unione Europea in ordine al concetto di ferie retribuite espresso dall'art.7 della direttiva 2003/88/CE,di cui l'art. 10 del d . lgs. n. 66 del 2003 sarebbe precipuaespressione e trasposizione nel diritto interno. Ad avviso della ricorrente, al contrario,il d.lgs. n. 66 del 2003 è attuazione di direttivedifferenti rispetto a quella oggetto di commento da parte delle pronunce della Corte di giustizia (le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE).Pertanto, l'interpretazione giurisprudenziale non sarebbe automaticamente applicabile in via analogica all'articolo 10 del d. lgs. n. 66 nel 2003 e tantomeno alla restante normativa interna preesistente dettata dall'articolo 2109 del cod.civ. e dall'art. 36 della C ostituzione. La CGUE è interpretedel diritto dell'unione ma spetta al giudice nazionale farne discendere la risoluzione del caso concreto. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost.e dell'art. 2109 cod. civ . in relazione alla definizione ed al concetto di “ferie retribuite” come espressi dalla Cassazione ai quali la sentenza non si è uniformata. Conseguentemente denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale di riferimento in [OSCURATO:SOCIETA] ed in particolare con riferimento all’art. 20.3. del contratto collettivo aziendale [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. Sostiene la società che i giudici d'appello si sarebbero discostati daiprincipi espressi dalla Cassazione in materia di determinazione e quantificazione della retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo feriale la cui nozione è rimessa alla contrattazionecollettiva. Così facendo, avrebbe trascurato di considerare la previsione dell'art.20.3 del contratto collettivo aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] che esclude dette voci dalla retribuzione feriale e vi ricomprende il minimo tabellare, gli aumenti periodici di anzianità,gli assegni ad personam pensionabili , il salario professionale e l'indennità di turno. 5. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia,ancora una volta, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art. in relazione a ll'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in tema di ferie retribuite. 5.1. Sostiene che il fine ultimo dell'interpretazione data al la disciplina dalla giurisprudenza europea sia quello di salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e,dunque, ad evitare che una retribuzione “non paragonabile” a quella “ordinaria” abbia un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo deldiritto alle stesse. 5.2. Sottolinea che una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria può benessere in linea con la giurisprudenza europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore ad esercitare il suo diritto alle ferie. Essesi pongono in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art.7 della direttiva qualora la retribuzione risulti irrisoria e tale da ledere appunto il diritto irrinunciabile alle ferie. 5.3. Rileva che ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come “paragonabile” o “ in linea di principio ” o , ancora , non avrebbe fatto riferimento alladiminuzione di retribuzione che fosseidonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie. 5.4. In conclusione, ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver ritenuto contraddittoriamente che la retribuzione durante il periodo di ferie deve coincidere con quella di fatto percepita nel periodo di riferimentosenza tener conto del fatto che l'effettiva incidenza delle voci rivendicate era del tutto irrisoria e che tutti i ricorrenti avevano pacificamente beneficiato delle ferie.6. In subordine chiede a lla Corte di sottoporr e con rinvio pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché questa possa chiarire, attraverso l'interpretazione autentica,la ratio e il contenuto nella nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'articolo 7 della direttiva 88/2003. 7. I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. 7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2006 , ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuolefare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri ). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie,il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He . del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).7.2. Di tali principi si è fatta interpretequesta Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali,ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE(con la quale sono stat e codificat e, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE,e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019n. 13425). 7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprende re qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore(cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589). 7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovut o al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimanesi deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativae a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] -sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprioalla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa(cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che l e sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersidall’interpretazione data dalla Corte Europea che , quale interprete qualificata del diritto dell’ unione , indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme . Le sue sentenze, pregiudiziali oemesse in sede di verificadella validità di una disposizione UE, hannoperciò “ valore di ulteriore fonte del dirittocomunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì inquanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 7.6. Nell'applicare il diritto internoil giudice nazional e è tenut o ad una interpreta zione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L 'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte(cfr. C GUE 13 / 11 / 1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, C GUE 14 /07/ 1994 causa C - 91/92 [OSCURATO:PERSONA].26, C GUE 10 /0 4 / 1984 causa C - 14/83 von Colson p. 26 , C GUE 28 /0 6 / 2012 causa C - 7/11 Caronna p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui pi ù estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita. 7.8.Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogat i dalla società compensi, quali l’incentivo per attività di condotta el’indennità di riservache pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (exart. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l’incidenza tutt’altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell’attività di condotta e dell’attività di riserva,propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito. 7.9.Ritiene allora il Collegio che l’ interpretazione dell e norm e collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione ferialeoltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazion i provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente , a lla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l’ha ravvisata. 8. Da ultimo va rilevato che n on sussistono i presupposti per procedere alla sospensione della causa e rinviare alla Corte di Giustizia perché con interpretazione a utentica si pronunci sull’interpretazione da dare alla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie fissata dall’art. 7 della direttiva 88/2003. 8.1. Ilrinvio pregiudiziale interpretativo richiesto, infatti , pone una questione sulla quale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, anch e recentemente con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa DS c. Koch che si è più sopra richiamata (cfr. CGUE 6 ottobre 1982 [OSCURATO:SOCIETA] spa contro Ministero della Sanitàe 6 ottobre 2021 C- 561/19 [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79). 8.2. La valutazione del caso concreto,vale a dire la verifica se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali, è poi attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo che, come detto, vi ha provveduto proprio applicando le direttive provenienti dalla Corte del Lussemburgo. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averle anticipate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 11.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarieoltre accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato anticipatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussis