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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09516/2026

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controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,depositato il 26/05/2025 R.G.N. 3981/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/20261.

Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto qui impugnato,adottato in sede di opposizione allo stato passivodell’Amministrazione straordinaria di Alitalia SAI Spaproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultimo, perquanto rilevi in questa sede, per i seguenti importi: €7.588,20 a titolo di “indennità di volo integrativa” calcolatasu giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015,2016 e 2017; € 204,42 a titolo di contributi omessi sul fondodi previdenza complementare; € 734,40,86 a titolo diincrementi retributivi in ragione dell’anzianità maturata dalgennaio 2017; il tutto oltre accessori e spese.2.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso lasocietà con sedici motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo lasintesi offerta dalla stessa difesa della parte ricorrente.1.1.

Il primo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Air [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla diNruemtetriov dai r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/20262000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 delTFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e 39, primocomma, Cost.

In questo motivo si censura il decreto per averfatto applicazione di un inesistente principio di assolutaequivalenza e identità tra la retribuzione legalmente dovutaa fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giornidi ferie.

Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di talidisposizioni.1.2.

Il secondo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA](ETF), [OSCURATO:PERSONA] (ECA), EuropeanRegions [OSCURATO:PERSONA] (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] CarrierAssociation (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE delConsiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bisdel D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE edagli artt. 2697 e 2727 c.c.

In questo motivo si censura lapronuncia del Tribunale per aver infondatamente ritenuto chedalle disposizioni del contratto collettivo in materia dicomposizione della retribuzione per i periodi di feriediscendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispettoall’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ognicaso non provato dall’opponente”.Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/20261.3.

Il terzo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, Nucm.epro. cdi. r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in viaautonoma ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs.n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003.

In questo motivo sicensura la pronuncia del Tribunale per aver erroneamenteevocato ed applicato il precetto di cui al primo commadell’art. 36 Cost. alla singola componente retributiva dellaretribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione delprincipio delle ferie retribuite contrastante con il principio diautonomia negoziale delle organizzazioni sindacalidiscendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo iprincipi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte inesercizio della propria funzione nomofilattica, stantel’inesistenza di un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), lacompetenza alla determinazione delle componenti e deicriteri di computo delle diverse voci retributive compete,secondo tali principi di diritto, all’autonomia collettiva, le cuideterminazioni sono state viceversa ritenute nulle dalTribunale.1.4.

Il quarto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondocomma, n. 4 legge fall. e dell’art. 2697 c.c.

Si censura ladecisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di unadomanda manifestamente infondata perché basata su unapremessa fattuale non rispondente a verità e non provatadall’attore (ossia l’asserita effettuazione da partedell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi aiquali la domanda si riferisce ed il conseguente diritto alricalcolo su ogni giorno di ferie di un importo a titolo diindennità di volo integrativa corrispondente alla madiagiornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) ha ritenuto diNumero registro generale 14446/2025poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare a taleN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026infondatezza disponendo l’esperimento della CTU”.Data pubblicazione 14/04/20261.5.

Il quinto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed incombinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003.

In via subordinata, si censurala decisione del Tribunale di aver formulato il quesito al CTUcon richiesta di quantificare “per ciascun anno solare,l’importo medio dell’IVO giornaliera annuale provvedendo adividere il totale dell’IVO percepita nel singolo anno solareper il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numerodi giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa,maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altrecause relativi al singolo anno”.

Si contesta che nellaformulazione del quesito il Tribunale abbia datoincongruamente indicazione al CTU di escludere dalla base dicalcolo della media annua delle ore volate le giornate durantele quali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva,che rientrano nell’anzianità lavorativa e che concorronoperaltro alla maturazione delle ferie”.2.6.

Il sesto motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullitàdel decreto per vizio di motivazione radicalmente assente suirilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenzatecnica di parte.

Il decreto non ha motivato in merito ai rilievicritici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTPnelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrativeanch’esse depositate nella prima fase del giudizio.

Anzichéprocedere ad una verifica della corrispondenza delle orevolate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive,il CTU ha operato una semplice quanto errata addizione,procedendo a “montare” sui giorni di ferie l’equivalente dellamedia delle ore volate.

In tal modo il calcolo risulta falsato,Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosaNmumeenro tdei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026incrementato e determina un rigonfiamento delle ore benoltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo.

Lostesso meccanismo di calcolo della media viene così a saltare,determinandosi un secco, squilibrato ed artificiosoincremento delle ore di volo e delle relative indennità.Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbeperpetuarsi all’infinito in senso incrementale, in quantolimitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulterioririspetto a quelle volate, il numero delle ore annue risultaseccamente e proporzionatamente accresciuto, conconseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” ecosì via all’infinito.

Sempre a tal proposito il CTU non hatenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione,ossia dell’incontestato “meccanismo di perequazione” inapplicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cuiavveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva aprogrammare un maggior numero di ore di volo, proprio alfine di riequilibrare la media mensile”.1.7.

Il settimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. inrapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni oraridegli importi dell’indennità di volo integrativa con specificoriferimento agli artt. 26 della sezione dedicata al personalenavigante tecnico – piloti e comandanti – e art. 23 dellasezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relativetabelle che hanno previsto un graduale incremento degliimporti di tale indennità in ragione del numero di ore di volooltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1° scaglionedalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3°scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora).Si censura la decisione del Tribunale di condividere il criteriodi calcolo del CTU che ha preso in considerazione le oreNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026“virtuali” di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei qNuumaelrio idni r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026realtà l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle divolo effettivo al fine del superamento delle soglie orariecorrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle oredi volo.

Equiparando le ore non realmente volate a quelleeffettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione delcorrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale cheha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in unaviolazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delleclausole del contratto collettivo che non hanno né previsto nécondiviso tale equiparazione”.1.8.

L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.

Calcolodegli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedentiil minimo legale.

Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalAir [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla direttiva2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonchédegli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigantetecnico – piloti e comandanti – e 8 della sezione dedicata agliAssistenti di Volo del CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Si deducel’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere ilcalcolo delle differenze retributive all’intero periodo di ferieusufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo ferialea cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CEdel Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativanazionale di recepimento, sebbene tale distinzione siaoperabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,Numero registro generale 14446/2025quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunoN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026specifico dato da parte del datore di lavoro”.Data pubblicazione 14/04/20261.9.

Il nono motivo denuncia: “Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 5dicembre 2005, n. 252, dell’art. 2120 c.c. e degli art. 6 e 46del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 Violazione dell’art. 32CCNL Trasporto aereo.

Si censura il decreto per aver ritenuto,confondendo le due diverse situazioni del diritto allapercezione del TFR e del diritto al versamento dei contributialla previdenza complementare, che il principio dellaretribuzione “figurativa” dettato dall’art. 2120, terzo comma,c.c. debba trovare applicazione, ciò che non è previsto daalcuna disposizione di legge, all’obbligo di contribuzione allaprevidenza complementare”.1.10.

Il decimo motivo denuncia: “Omessa motivazione conriferimento alle difese relative al capo di cui al motivoprecedente.

Si censura il decreto per aver statuito, conriferimento al capo di domanda di cui al motivo precedente,che “Alitalia non ha svolto alcuna considerazione ocontestazione in merito alle deduzioni del ricorrente”,laddovela memoria di costituzione ha preso puntuale posizione sulpunto, con una serie di argomenti difensivi che non sono statiin alcun modo esaminati dal Tribunale.1.11. l’undicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c. conriferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNLdel [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2 dicembre2021, con specifico riferimento alle disposizioni relative al suoambito di applicazione (art. 1R).

In questo motivo si censurala conclusione, peraltro non esplicitamente motivata dalTribunale, secondo cui il contratto collettivo sottoscrittosuccessivamente al deposito dell’insinuazione al passivo cheNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026è stato ritenuto come fondamento del diritto alle diffNeurmeenroz dei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026retributive rivendicate nel ricorso in opposizione, sarebbestato applicabile all’[OSCURATO:PERSONA], viceversanon inclusa nell’ambito di applicazione di tale contrattocollettivo”.1.12.

Il dodicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specificaVettori, del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alledisposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delletabelle retributive.

In questo motivo si censura, in viaautonoma e indipendente dal motivo che precede, che ilTribunale non abbia tenuto conto del fatto che il contrattocollettivo indicato in opposizione come fonte del diritto alledifferenze retributive ivi rivendicato ha acquisito efficacia(atecnicamente: è entrato in vigore) solo in un momentosuccessivo alla pretesa maturazione di tale ipotetico diritto equindi non avrebbe potuto determinare ex tunc l’insorgenzadi tale diritto”.1.13.

Il tredicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del TrasportoAereo, parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021, conriguardo alle disposizioni relative alla decorrenza e durata(art. 2R) ed alla luce dell’assenza di clausole o previsioniimplicite di retroattività del suddetto accordo di rinnovo delCCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2dicembre 2021.

In correlazione con il motivo precedente sicensura la scelta interpretativa del Tribunale di considerareretroattiva la disciplina di tale contratto collettivo nonostanteNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026l’assoluta assenza di clausole esplicite e di indicNuamzeiroo ndi ir accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026implicite in tal senso”.1.14.

Il quattordicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1369 c.c. con riguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio2017, del 14 giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio2018, del 16 febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre2018, del 31 ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6novembre 2020.

In questo motivo si contesta la sceltainterpretativa del Tribunale di aver interpretato la volontàespressa dalle parti sociali negli accordi collettivi di cui altitolo nel senso che la sospensione dell’erogazione degliimporti retributivi rivendicati nel ricorso dovesse essereintesa come rinvio dell’erogazione degli stessi al verificarsi diun evento successivo anziché, più esattamente, cometemporanea soppressione.1.15.

Il quindicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La doglianzaTribunale ha ritenuto che il diritto alle differenze retributiverivendicate sia insorto successivamente alla data didecorrenza della procedura di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla data di deposito dello statopassivo, peraltro in forza di un atto negoziale privo di efficaciaretroattiva e senza che l’insinuazione fosse ab originecondizionata al verificarsi di tale specifico evento in evidentedispregio dei principi di formazione del passivo e della parcondicio tra i creditori”.1.16, Il sedicesimo motivo denuncia: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sulleNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026spese.

Si censura la statuizione di condanna integraNluem earol ldei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026spese per evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto lequestioni oggetto del giudizio presentano innegabili profili dinovità (con particolare riferimento ai criteri di quantificazionedella domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione feriale)ed in ragione della reciproca soccombenza, posto che nontutte le domande dell’opponente sono state accolte.Nonostante tali due evidenze, il Tribunale ha disposto lacondanna integrale alle spese in favore dell’opponente senzasvolgere alcuna motivazione e conseguentemente anchesotto questo profilo il decreto viene ritenuto viziato”.2.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàdiffusamente esposte da questa Corte in analoghecontroversie (cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n.6912/2026, in parte qua, alle quali si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., oltre che ai precedenti ivi richiamati, perogni aspetto qui non esaminato).2.1.

I motivi dal primo al terzo, esaminabili congiuntamenteper evidente connessione, sono infondati in quanto ilprovvedimento gravato sul punto è da ritenere conforme aiprincipi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormaiinnumerevoli volte affermato e ribadito nei settori piùdisparati (v., ex multis, tra le più recenti, sent. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n.19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n.25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa(v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazione afattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratoredella “Gente del mare”).In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte lapremessa che la nozione di retribuzione da applicare duranteil periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzataNumero registro generale 14446/2025dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’UnioneN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] delData pubblicazione 14/04/20262006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la duratadelle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzionecon ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in taleperiodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso sensoCGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoffe altri).

Ciò che si è inteso assicurare è una situazioneequiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto neiperiodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione dellaretribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere illavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe incontrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr.C.G.U.E.

Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 edanche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).

Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risultino volti ad indurre idipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile congli obiettivi del legislatore europeo che si propone diassicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr.in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022nella causa C-514/20).Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in piùoccasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periododi godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anchele ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, delnovembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,Numero registro generale 14446/2025comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone inN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e cheData pubblicazione 14/04/2026sia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione delmancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettivacui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che laretribuzione da utilizzare come parametro debbacomprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e chesia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).Proprio in applicazione della nozione c.d.

“europea” diretribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendentedi compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto conl’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione delladirettiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeosull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volodell’aviazione civile) e interpretando tale disposizione proprioalla luce del diritto europeo che impone di riconoscere allavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondentealla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misuratale da garantire al lavoratore medesimo condizionieconomiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercital’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).Numero registro generale 14446/2025È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nellaN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte diData pubblicazione 14/04/2026Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica ilsignificato ed i limiti di applicazione delle norme.

Le suesentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica dellavalidità di una disposizione UE, hanno perciò “valore diulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto neindicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficaciaerga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione,mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tremotivi di ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n.6911/2026 già citata rispetto a censure sovrapponibili.2.2.

In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che laricorrente profila di seguito ai primi tre motivi di ricorso,rileva il Collegio che si tratta di questioni analoghe a quellegià sottoposte a questa Corte nel giudizio di cassazionedefinito con la cit. Cass. n. 20216/2022.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare le condivisibiliosservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta.

Si puòancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinviopregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questaSezione in settori diversi da quello del trasporto aereo chequi ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass.n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n.1507/2024; n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questionipregiudiziali si fonda sull’ipotesi che “il giudice possaquantificare, adducendo come fondamento le citateNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026disposizioni europee, la retribuzione dovuta in tNeurmmeroi ndi ir accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026difformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioniimporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzionedovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoroeffettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza”giammai è stata affermata dal giudice di merito a quo (enemmeno da questa Corte di legittimità), né è stata delineatanella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propriagiurisprudenza a riguardo.Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentrasull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effettodissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delleferie a causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso inesame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione,in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questasede di legittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa, su cui non haevidentemente ritenuto potesse incidere in concreto ilprincipio di irrinunciabilità delle ferie.In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinviipregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione althema decidendum sottoposto all’esame del giudicenazionale e alle norme interne che lo disciplinano, nonoperando la Corte di Giustizia dell’Unione europea comegiudice del caso concreto e spettando a questa Corte delibareil nesso di incidenza dell’astratta questione pregiudizialeprospettata con la soluzione della fattispecie concreta (cfr.Cass. n. 33146/2024, con la giurisprudenza ivi citata).2.3.

Il quarto motivo è infondato.Premesso che la ricorrente non individua precisamente lastatuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Collegio che, nella motivazione dell’impugnato decrNeutmoer,o dii lr accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di voloannue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensìha giudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzatadall’opponente per quantificare le somme rivendicate.Nemmeno ha ritenuto di poter colmare tale pretesa “lacunaprobatoria e rimediare a tale infondatezza disponendol’esperimento della CTU”, come asserisce la ricorrente, bensìsi è avvalso di una CTU meramente “deducente”, disposta“solo sulla base della documentazione tempestivamente eritualmente prodotta dalle parti”.2.4.

Il quinto motivo non merita accoglimento.Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attualericorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsaapplicazione solo di talune norme aventi forza e valore dilegge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n.151/2001, 4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), enon anche di norme collettive applicabili, non ne sostiene laconcreta rilevanza rispetto al ragionamento decisorio delTribunale.

Invero, si limita ad assumere che i periodi diassenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generaleequiparati al lavoro effettivo”.

Non è così utilmente aggreditala ratio decidendi in fatto e in diritto del Tribunaledell’opposizione, che si fonda sul rilievo che per i giornirelativi a malattia, aspettativa, maternità, cassaintegrazione, congedo parentale e simili, il lavoratorepercepisce non la normale retribuzione, come anche inprecedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.2.5.

Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili.Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Col sesto mezzo la ricorrente assume la “nullità del dNeumcrereo tdoi r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi criticimossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica diparte”.Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente deirequisiti di specificità/autosufficienza del ricorso percassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369,comma secondo, n. 4), c.p.c.

Più nello specifico, la ricorrentenon riferisce precisamente come lo svolgimento dell’incaricodi consulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modelloprocedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cuinon si deduce la violazione o falsa applicazione).

Laricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni delproprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U., senza peraltroprecisare quando sia stato depositato il relativo atto.Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato inquesta sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag.101 del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie dirilievi” del proprio C.T.P., e neppure trascrive, o almenorichiama in sintesi, nello svolgimento della censura in esame,i passi in ipotesi rilevanti per riscontrare la dedottaomissione, addebitata appunto anzitutto al C.T.U.Parimenti inammissibile il settimo motivo.Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettivecui si riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle“osservazioni critiche alla consulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” ariguardo, la ricorrente nello svolgimento della censuraneanche per stralci riporta il tenore testuale di tali articoli,risultando così assertive le sue affermazioni in ordine a comeessi dovrebbero essere intesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c.In realtà, con i motivi dal quarto al settimo, pur formalmenteprospettati come violazioni di legge sostanziale oprocessuale, nella sostanza si vengono a contestare delleNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026quantificazioni operate dalla consulenza tecnica d’ufficNiuom ecroh dei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026inevitabilmente attengono alla quaestio facti, irriducibilmentesottratta al sindacato di legittimità.2.6.

L’ottavo motivo è infondato.Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodominimo legale di ferie annuali e, pur considerando che lacontrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto untrattamento di maggior favore, stabilendo il diritto deilavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo chesi incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sinoad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo atto diquanto in proposito insegnato sempre in Cass. n.20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiaratenulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausolecollettive, in precedenza individuate, che escludevanol’indennità di volo integrativa dalla base di computo dellaretribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annualigarantito dalla legge, pari a quattro settimane, e perconseguenza si è riferito appunto alla retribuzione spettantenei giorni di ferie di fonte legale.2.7.

Il nono e il decimo motivo, concernenti le sommeammesse per mancato versamento al fondo di previdenzacomplementare, presentano pregiudiziali profili diinammissibilità.Con il nono si deduce la violazione di plurime disposizioni dilegge e di contratto, in violazione del canone della specificità.In particolare, le plurime doglianze di violazione e falsaapplicazione di norne di diritto trascurano di considerare cheil vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme didiritto asseritamente violate ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata che motivatamente si assumano inNumero registro generale 14446/2025contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza diData pubblicazione 14/04/2026legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettarecriticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. diadempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. n.287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass.n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012).Inoltre, col decimo si lamentano vizi motivazionali del decretoimpugnato non più sindacabili innanzi a questa Corte,allorquando riguardino la vicenda storica, al di fuori deirigorosi limiti stabiliti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,tanto più nel caso -come il presente all’attenzione delCollegio- in cui l’omesso esame di fatto decisivo riguardi fattiprocessuali, come l’omessa valutazione delle difesecontenute nella memoria di costituzione, e non unaccadimento che ha dato origine alla controversia.2.8.

I motivi dall’undicesimo al quindicesimo possono esseretrattati congiuntamente, in quanto concernenti gli scatti dianzianità, e vanno disattesi per le ragioni compiutamenteesposte, rispetto a censure sovrapponibili, in Cass. n.6911/2026 cit., alla quale si rinvia integralmente ribadendole argomentazioni ivi contenute.2.9.

L’ultimo motivo con cui ci si duole della condanna allespese è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicatonella specie il criterio legale della soccombenza, mentre lavalutazione in ordine all’eventuale compensazione competeal giudice del merito.3.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo, con attribuzione.Numero registro generale 14446/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 delN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggeData pubblicazione 14/04/2026n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n.4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,depositato il 26/05/2025 R.G.N. 3981/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto qui impugnato,adottato in sede di opposizione allo stato passivodell’Amministrazione straordinaria di Alitalia SAI Spaproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultimo, perquanto rilevi in questa sede, per i seguenti importi: €7.588,20 a titolo di “indennità di volo integrativa” calcolatasu giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015,2016 e 2017; € 204,42 a titolo di contributi omessi sul fondodi previdenza complementare; € 734,40,86 a titolo diincrementi retributivi in ragione dell’anzianità maturata dalgennaio 2017; il tutto oltre accessori e spese.2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso lasocietà con sedici motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo lasintesi offerta dalla stessa difesa della parte ricorrente.1.1. Il primo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Air [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla diNruemtetriov dai r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/20262000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 delTFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e 39, primocomma, Cost. In questo motivo si censura il decreto per averfatto applicazione di un inesistente principio di assolutaequivalenza e identità tra la retribuzione legalmente dovutaa fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giornidi ferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di talidisposizioni.1.2. Il secondo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dell'accordo europeosull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volonell'aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA](ETF), [OSCURATO:PERSONA] (ECA), EuropeanRegions [OSCURATO:PERSONA] (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] CarrierAssociation (IACA) recepito dalla direttiva 2000/79/CE delConsiglio del 27 novembre 2000 e art. 7 Direttiva2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10 e 18 bisdel D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 del TFUE edagli artt. 2697 e 2727 c.c. In questo motivo si censura lapronuncia del Tribunale per aver infondatamente ritenuto chedalle disposizioni del contratto collettivo in materia dicomposizione della retribuzione per i periodi di feriediscendesse automaticamente un effetto dissuasivo rispettoall’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistente ed in ognicaso non provato dall’opponente”.Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/20261.3. Il terzo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, Nucm.epro. cdi. r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in viaautonoma ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs.n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003. In questo motivo sicensura la pronuncia del Tribunale per aver erroneamenteevocato ed applicato il precetto di cui al primo commadell’art. 36 Cost. alla singola componente retributiva dellaretribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione delprincipio delle ferie retribuite contrastante con il principio diautonomia negoziale delle organizzazioni sindacalidiscendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo iprincipi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte inesercizio della propria funzione nomofilattica, stantel’inesistenza di un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), lacompetenza alla determinazione delle componenti e deicriteri di computo delle diverse voci retributive compete,secondo tali principi di diritto, all’autonomia collettiva, le cuideterminazioni sono state viceversa ritenute nulle dalTribunale.1.4. Il quarto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondocomma, n. 4 legge fall. e dell’art. 2697 c.c. Si censura ladecisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di unadomanda manifestamente infondata perché basata su unapremessa fattuale non rispondente a verità e non provatadall’attore (ossia l’asserita effettuazione da partedell’opponente di 900 ore di volo annue per tutti i periodi aiquali la domanda si riferisce ed il conseguente diritto alricalcolo su ogni giorno di ferie di un importo a titolo diindennità di volo integrativa corrispondente alla madiagiornaliera del medesimo dividendo di 900 ore) ha ritenuto diNumero registro generale 14446/2025poter colmare tale lacuna probatoria e rimediare a taleN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026infondatezza disponendo l’esperimento della CTU”.Data pubblicazione 14/04/20261.5. Il quinto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed incombinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003. In via subordinata, si censurala decisione del Tribunale di aver formulato il quesito al CTUcon richiesta di quantificare “per ciascun anno solare,l’importo medio dell’IVO giornaliera annuale provvedendo adividere il totale dell’IVO percepita nel singolo anno solareper il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numerodi giorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa,maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altrecause relativi al singolo anno”. Si contesta che nellaformulazione del quesito il Tribunale abbia datoincongruamente indicazione al CTU di escludere dalla base dicalcolo della media annua delle ore volate le giornate durantele quali può continuare a decorrere l’obbligazione retributiva,che rientrano nell’anzianità lavorativa e che concorronoperaltro alla maturazione delle ferie”.2.6. Il sesto motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullitàdel decreto per vizio di motivazione radicalmente assente suirilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenzatecnica di parte. Il decreto non ha motivato in merito ai rilievicritici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTPnelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrativeanch’esse depositate nella prima fase del giudizio. Anzichéprocedere ad una verifica della corrispondenza delle orevolate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive,il CTU ha operato una semplice quanto errata addizione,procedendo a “montare” sui giorni di ferie l’equivalente dellamedia delle ore volate. In tal modo il calcolo risulta falsato,Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosaNmumeenro tdei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026incrementato e determina un rigonfiamento delle ore benoltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo. Lostesso meccanismo di calcolo della media viene così a saltare,determinandosi un secco, squilibrato ed artificiosoincremento delle ore di volo e delle relative indennità.Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbeperpetuarsi all’infinito in senso incrementale, in quantolimitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulterioririspetto a quelle volate, il numero delle ore annue risultaseccamente e proporzionatamente accresciuto, conconseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” ecosì via all’infinito. Sempre a tal proposito il CTU non hatenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione,ossia dell’incontestato “meccanismo di perequazione” inapplicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cuiavveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva aprogrammare un maggior numero di ore di volo, proprio alfine di riequilibrare la media mensile”.1.7. Il settimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. inrapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni oraridegli importi dell’indennità di volo integrativa con specificoriferimento agli artt. 26 della sezione dedicata al personalenavigante tecnico – piloti e comandanti – e art. 23 dellasezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relativetabelle che hanno previsto un graduale incremento degliimporti di tale indennità in ragione del numero di ore di volooltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1° scaglionedalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3°scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora).Si censura la decisione del Tribunale di condividere il criteriodi calcolo del CTU che ha preso in considerazione le oreNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026“virtuali” di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei qNuumaelrio idni r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026realtà l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle divolo effettivo al fine del superamento delle soglie orariecorrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle oredi volo. Equiparando le ore non realmente volate a quelleeffettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione delcorrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale cheha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in unaviolazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delleclausole del contratto collettivo che non hanno né previsto nécondiviso tale equiparazione”.1.8. L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolodegli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedentiil minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalAir [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla direttiva2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonchédegli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigantetecnico – piloti e comandanti – e 8 della sezione dedicata agliAssistenti di Volo del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Si deducel’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere ilcalcolo delle differenze retributive all’intero periodo di ferieusufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo ferialea cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CEdel Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativanazionale di recepimento, sebbene tale distinzione siaoperabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,Numero registro generale 14446/2025quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunoN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026specifico dato da parte del datore di lavoro”.Data pubblicazione 14/04/20261.9. Il nono motivo denuncia: “Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 5dicembre 2005, n. 252, dell’art. 2120 c.c. e degli art. 6 e 46del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 Violazione dell’art. 32CCNL Trasporto aereo. Si censura il decreto per aver ritenuto,confondendo le due diverse situazioni del diritto allapercezione del TFR e del diritto al versamento dei contributialla previdenza complementare, che il principio dellaretribuzione “figurativa” dettato dall’art. 2120, terzo comma,c.c. debba trovare applicazione, ciò che non è previsto daalcuna disposizione di legge, all’obbligo di contribuzione allaprevidenza complementare”.1.10. Il decimo motivo denuncia: “Omessa motivazione conriferimento alle difese relative al capo di cui al motivoprecedente. Si censura il decreto per aver statuito, conriferimento al capo di domanda di cui al motivo precedente,che “Alitalia non ha svolto alcuna considerazione ocontestazione in merito alle deduzioni del ricorrente”,laddovela memoria di costituzione ha preso puntuale posizione sulpunto, con una serie di argomenti difensivi che non sono statiin alcun modo esaminati dal Tribunale.1.11. l’undicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c. conriferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNLdel [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2 dicembre2021, con specifico riferimento alle disposizioni relative al suoambito di applicazione (art. 1R). In questo motivo si censurala conclusione, peraltro non esplicitamente motivata dalTribunale, secondo cui il contratto collettivo sottoscrittosuccessivamente al deposito dell’insinuazione al passivo cheNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026è stato ritenuto come fondamento del diritto alle diffNeurmeenroz dei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026retributive rivendicate nel ricorso in opposizione, sarebbestato applicabile all’[OSCURATO:PERSONA], viceversanon inclusa nell’ambito di applicazione di tale contrattocollettivo”.1.12. Il dodicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specificaVettori, del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alledisposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delletabelle retributive. In questo motivo si censura, in viaautonoma e indipendente dal motivo che precede, che ilTribunale non abbia tenuto conto del fatto che il contrattocollettivo indicato in opposizione come fonte del diritto alledifferenze retributive ivi rivendicato ha acquisito efficacia(atecnicamente: è entrato in vigore) solo in un momentosuccessivo alla pretesa maturazione di tale ipotetico diritto equindi non avrebbe potuto determinare ex tunc l’insorgenzadi tale diritto”.1.13. Il tredicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del TrasportoAereo, parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021, conriguardo alle disposizioni relative alla decorrenza e durata(art. 2R) ed alla luce dell’assenza di clausole o previsioniimplicite di retroattività del suddetto accordo di rinnovo delCCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2dicembre 2021. In correlazione con il motivo precedente sicensura la scelta interpretativa del Tribunale di considerareretroattiva la disciplina di tale contratto collettivo nonostanteNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026l’assoluta assenza di clausole esplicite e di indicNuamzeiroo ndi ir accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026implicite in tal senso”.1.14. Il quattordicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1369 c.c. con riguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio2017, del 14 giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio2018, del 16 febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre2018, del 31 ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6novembre 2020. In questo motivo si contesta la sceltainterpretativa del Tribunale di aver interpretato la volontàespressa dalle parti sociali negli accordi collettivi di cui altitolo nel senso che la sospensione dell’erogazione degliimporti retributivi rivendicati nel ricorso dovesse essereintesa come rinvio dell’erogazione degli stessi al verificarsi diun evento successivo anziché, più esattamente, cometemporanea soppressione.1.15. Il quindicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La doglianzaTribunale ha ritenuto che il diritto alle differenze retributiverivendicate sia insorto successivamente alla data didecorrenza della procedura di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla data di deposito dello statopassivo, peraltro in forza di un atto negoziale privo di efficaciaretroattiva e senza che l’insinuazione fosse ab originecondizionata al verificarsi di tale specifico evento in evidentedispregio dei principi di formazione del passivo e della parcondicio tra i creditori”.1.16, Il sedicesimo motivo denuncia: “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizione sulleNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026spese. Si censura la statuizione di condanna integraNluem earol ldei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026spese per evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quanto lequestioni oggetto del giudizio presentano innegabili profili dinovità (con particolare riferimento ai criteri di quantificazionedella domanda di ricalcolo dell’IVO sulla retribuzione feriale)ed in ragione della reciproca soccombenza, posto che nontutte le domande dell’opponente sono state accolte.Nonostante tali due evidenze, il Tribunale ha disposto lacondanna integrale alle spese in favore dell’opponente senzasvolgere alcuna motivazione e conseguentemente anchesotto questo profilo il decreto viene ritenuto viziato”.2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàdiffusamente esposte da questa Corte in analoghecontroversie (cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n.6912/2026, in parte qua, alle quali si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., oltre che ai precedenti ivi richiamati, perogni aspetto qui non esaminato).2.1. I motivi dal primo al terzo, esaminabili congiuntamenteper evidente connessione, sono infondati in quanto ilprovvedimento gravato sul punto è da ritenere conforme aiprincipi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormaiinnumerevoli volte affermato e ribadito nei settori piùdisparati (v., ex multis, tra le più recenti, sent. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n.19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n.25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa(v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazione afattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratoredella “Gente del mare”).In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte lapremessa che la nozione di retribuzione da applicare duranteil periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzataNumero registro generale 14446/2025dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’UnioneN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] delData pubblicazione 14/04/20262006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la duratadelle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzionecon ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in taleperiodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso sensoCGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoffe altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazioneequiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto neiperiodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione dellaretribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere illavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe incontrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr.C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 edanche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risultino volti ad indurre idipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile congli obiettivi del legislatore europeo che si propone diassicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr.in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022nella causa C-514/20).Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in piùoccasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periododi godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anchele ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, delnovembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,Numero registro generale 14446/2025comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone inN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e cheData pubblicazione 14/04/2026sia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione delmancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettivacui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che laretribuzione da utilizzare come parametro debbacomprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e chesia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” diretribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendentedi compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto conl’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione delladirettiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeosull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volodell’aviazione civile) e interpretando tale disposizione proprioalla luce del diritto europeo che impone di riconoscere allavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondentealla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misuratale da garantire al lavoratore medesimo condizionieconomiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercital’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).Numero registro generale 14446/2025È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nellaN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte diData pubblicazione 14/04/2026Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica ilsignificato ed i limiti di applicazione delle norme. Le suesentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica dellavalidità di una disposizione UE, hanno perciò “valore diulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto neindicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficaciaerga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione,mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tremotivi di ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n.6911/2026 già citata rispetto a censure sovrapponibili.2.2. In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che laricorrente profila di seguito ai primi tre motivi di ricorso,rileva il Collegio che si tratta di questioni analoghe a quellegià sottoposte a questa Corte nel giudizio di cassazionedefinito con la cit. Cass. n. 20216/2022.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare le condivisibiliosservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta. Si puòancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinviopregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questaSezione in settori diversi da quello del trasporto aereo chequi ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass.n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n.1507/2024; n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questionipregiudiziali si fonda sull’ipotesi che “il giudice possaquantificare, adducendo come fondamento le citateNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026disposizioni europee, la retribuzione dovuta in tNeurmmeroi ndi ir accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026difformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioniimporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzionedovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoroeffettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza”giammai è stata affermata dal giudice di merito a quo (enemmeno da questa Corte di legittimità), né è stata delineatanella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propriagiurisprudenza a riguardo.Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentrasull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effettodissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delleferie a causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso inesame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione,in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questasede di legittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa, su cui non haevidentemente ritenuto potesse incidere in concreto ilprincipio di irrinunciabilità delle ferie.In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinviipregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione althema decidendum sottoposto all’esame del giudicenazionale e alle norme interne che lo disciplinano, nonoperando la Corte di Giustizia dell’Unione europea comegiudice del caso concreto e spettando a questa Corte delibareil nesso di incidenza dell’astratta questione pregiudizialeprospettata con la soluzione della fattispecie concreta (cfr.Cass. n. 33146/2024, con la giurisprudenza ivi citata).2.3. Il quarto motivo è infondato.Premesso che la ricorrente non individua precisamente lastatuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Collegio che, nella motivazione dell’impugnato decrNeutmoer,o dii lr accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026Tribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di voloannue per tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensìha giudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzatadall’opponente per quantificare le somme rivendicate.Nemmeno ha ritenuto di poter colmare tale pretesa “lacunaprobatoria e rimediare a tale infondatezza disponendol’esperimento della CTU”, come asserisce la ricorrente, bensìsi è avvalso di una CTU meramente “deducente”, disposta“solo sulla base della documentazione tempestivamente eritualmente prodotta dalle parti”.2.4. Il quinto motivo non merita accoglimento.Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attualericorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsaapplicazione solo di talune norme aventi forza e valore dilegge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n.151/2001, 4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), enon anche di norme collettive applicabili, non ne sostiene laconcreta rilevanza rispetto al ragionamento decisorio delTribunale. Invero, si limita ad assumere che i periodi diassenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generaleequiparati al lavoro effettivo”. Non è così utilmente aggreditala ratio decidendi in fatto e in diritto del Tribunaledell’opposizione, che si fonda sul rilievo che per i giornirelativi a malattia, aspettativa, maternità, cassaintegrazione, congedo parentale e simili, il lavoratorepercepisce non la normale retribuzione, come anche inprecedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.2.5. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili.Numero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Col sesto mezzo la ricorrente assume la “nullità del dNeumcrereo tdoi r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi criticimossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica diparte”.Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente deirequisiti di specificità/autosufficienza del ricorso percassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369,comma secondo, n. 4), c.p.c. Più nello specifico, la ricorrentenon riferisce precisamente come lo svolgimento dell’incaricodi consulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modelloprocedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cuinon si deduce la violazione o falsa applicazione). Laricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni delproprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U., senza peraltroprecisare quando sia stato depositato il relativo atto.Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato inquesta sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag.101 del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie dirilievi” del proprio C.T.P., e neppure trascrive, o almenorichiama in sintesi, nello svolgimento della censura in esame,i passi in ipotesi rilevanti per riscontrare la dedottaomissione, addebitata appunto anzitutto al C.T.U.Parimenti inammissibile il settimo motivo.Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettivecui si riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle“osservazioni critiche alla consulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” ariguardo, la ricorrente nello svolgimento della censuraneanche per stralci riporta il tenore testuale di tali articoli,risultando così assertive le sue affermazioni in ordine a comeessi dovrebbero essere intesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c.In realtà, con i motivi dal quarto al settimo, pur formalmenteprospettati come violazioni di legge sostanziale oprocessuale, nella sostanza si vengono a contestare delleNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026quantificazioni operate dalla consulenza tecnica d’ufficNiuom ecroh dei r accolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026inevitabilmente attengono alla quaestio facti, irriducibilmentesottratta al sindacato di legittimità.2.6. L’ottavo motivo è infondato.Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodominimo legale di ferie annuali e, pur considerando che lacontrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto untrattamento di maggior favore, stabilendo il diritto deilavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo chesi incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sinoad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo atto diquanto in proposito insegnato sempre in Cass. n.20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiaratenulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausolecollettive, in precedenza individuate, che escludevanol’indennità di volo integrativa dalla base di computo dellaretribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annualigarantito dalla legge, pari a quattro settimane, e perconseguenza si è riferito appunto alla retribuzione spettantenei giorni di ferie di fonte legale.2.7. Il nono e il decimo motivo, concernenti le sommeammesse per mancato versamento al fondo di previdenzacomplementare, presentano pregiudiziali profili diinammissibilità.Con il nono si deduce la violazione di plurime disposizioni dilegge e di contratto, in violazione del canone della specificità.In particolare, le plurime doglianze di violazione e falsaapplicazione di norne di diritto trascurano di considerare cheil vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme didiritto asseritamente violate ma anche mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata che motivatamente si assumano inNumero registro generale 14446/2025contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza diData pubblicazione 14/04/2026legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettarecriticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. diadempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. n.287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass.n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012).Inoltre, col decimo si lamentano vizi motivazionali del decretoimpugnato non più sindacabili innanzi a questa Corte,allorquando riguardino la vicenda storica, al di fuori deirigorosi limiti stabiliti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,tanto più nel caso -come il presente all’attenzione delCollegio- in cui l’omesso esame di fatto decisivo riguardi fattiprocessuali, come l’omessa valutazione delle difesecontenute nella memoria di costituzione, e non unaccadimento che ha dato origine alla controversia.2.8. I motivi dall’undicesimo al quindicesimo possono esseretrattati congiuntamente, in quanto concernenti gli scatti dianzianità, e vanno disattesi per le ragioni compiutamenteesposte, rispetto a censure sovrapponibili, in Cass. n.6911/2026 cit., alla quale si rinvia integralmente ribadendole argomentazioni ivi contenute.2.9. L’ultimo motivo con cui ci si duole della condanna allespese è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicatonella specie il criterio legale della soccombenza, mentre lavalutazione in ordine all’eventuale compensazione competeal giudice del merito.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo, con attribuzione.Numero registro generale 14446/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 delN umero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggeData pubblicazione 14/04/2026n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n.4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 14446/2025Numero sezionale 345/2026Numero di raccolta generale 9516/2026Data pubblicazione 14/04/2026
Decreto Cassazione n. 09516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris