CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 09466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,depositato il 24/03/2025 R.G.N. 3991/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Il Tribunale di Civitavecchia, con il decreto qui impugnato,adottato in sede di opposizione allo stato passivodell’Amministrazione straordinaria di Alitalia SAI Spaproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultimo, perquanto rilevi in questa sede, per i seguenti importi: €6.504,42 a titolo di “indennità di volo integrativa” calcolatasu giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015e 2016; € 273,68 a titolo di contributi omessi sul fondo diprevidenza complementare; € 688,86 a titolo di incrementiretributivi in ragione dell’anzianità maturata dal gennaio2017; il tutto oltre accessori e spese.2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso lasocietà con quindici motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiofferta dalla stessa difesa della parte ricorrente.1.1. Il primo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalNumero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026Air [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla diNruemtetroiv dia ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/20262000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 delTFUE e al combinato disposto degli artt. 36 e 39, primocomma, Cost. In questo motivo si censura il decreto per averfatto applicazione di un inesistente principio di assolutaequivalenza e identità tra la retribuzione legalmente dovutaa fronte del lavoro effettivo e quella spettante durante i giornidi ferie. Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di talidisposizioni.1.2. Il secondo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli dell’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalAir [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla direttiva2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e art. 7Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs. n. 185/2005, art. 10e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazione all’art. 153.5 delTFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. In questo motivo sicensura la pronuncia del Tribunale per aver infondatamenteritenuto che dalle disposizioni del contratto collettivo inmateria di composizione della retribuzione per i periodi diferie discendesse automaticamente un effetto dissuasivorispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tutto inesistenteed in ogni caso non provato dall’opponente”.Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/20261.3. Il terzo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, Nucm.epro. dci .ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in viaautonoma ed in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs.n. 185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003. In questo motivo sicensura la pronuncia del Tribunale per aver erroneamenteevocato ed applicato il precetto di cui al primo comma dell’art.36 Cost. alla singola componente retributiva dellaretribuzione feriale e per aver offerto un’interpretazione delprincipio delle ferie retribuite contrastante con il principio diautonomia negoziale delle organizzazioni sindacalidiscendente dall’art. 39, primo comma Cost.: secondo iprincipi di diritto vivente elaborati da questa alta Corte inesercizio della propria funzione nomofilattica, stantel’inesistenza di un principio legale di onnicomprensività dellaretribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale), lacompetenza alla determinazione delle componenti e dei criteridi computo delle diverse voci retributive compete, secondotali principi di diritto, all’autonomia collettiva, le cuideterminazioni sono state viceversa ritenute nulle dalTribunale.1.4. Il quarto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma,n. 4 legge fall. e dell’art. 2697 c.c. Si censura la decisione delTribunale che, a fronte della proposizione di una domandamanifestamente infondata perché basata su una premessafattuale non rispondente a verità e non provata dall’attore(ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di 900ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda siriferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno diferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativacorrispondente alla madia giornaliera del medesimodividendo di 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacunaNumero registro generale 8718/2025probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendoN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026l’esperimento della CTU”.Data pubblicazione 14/04/20261.5. Il quinto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed incombinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005e 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003. In via subordinata, si censurala decisione del Tribunale di aver formulato il quesito al CTUcon richiesta di quantificare “per ciascun anno solare,l’importo medio dell’IVO giornaliera annuale provvedendo adividere il totale dell’IVO percepita nel singolo anno solare peril numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero digiorni di assenza per ferie, malattia, aspettativa, maternità,cassa integrazione, congedo parentale o altre cause relativial singolo anno”. Si contesta che nella formulazione delquesito il Tribunale abbia dato incongruamente indicazione alCTU di escludere dalla base di calcolo della media annua delleore volate le giornate durante le quali può continuare adecorrere l’obbligazione retributiva, che rientranonell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro allamaturazione delle ferie”.2.6. Il sesto motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c. nullitàdel decreto per vizio di motivazione radicalmente assente suirilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenzatecnica di parte. Il decreto non ha motivato in merito ai rilievicritici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dal CTPnelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrativeanch’esse depositate nella prima fase del giudizio. Anzichéprocedere ad una verifica della corrispondenza delle orevolate nel mese alla media annua delle ore di volo effettive,il CTU ha operato una semplice quanto errata addizione,procedendo a “montare” sui giorni di ferie l’equivalente dellamedia delle ore volate. In tal modo il calcolo risulta falsato,Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026in quanto il numero delle ore di volo risulta artificiosaNmumeerno tdie ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026incrementato e determina un rigonfiamento delle ore benoltre quelle interessate dalla fatica operazionale del volo. Lostesso meccanismo di calcolo della media viene così a saltare,determinandosi un secco, squilibrato ed artificiosoincremento delle ore di volo e delle relative indennità.Operando in termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbeperpetuarsi all’infinito in senso incrementale, in quantolimitandosi semplicisticamente ad aggiungere ore ulterioririspetto a quelle volate, il numero delle ore annue risultaseccamente e proporzionatamente accresciuto, conconseguente necessità di ricalcolo della “media corretta” ecosì via all’infinito. Sempre a tal proposito il CTU non hatenuto conto dell’elemento a conforto di tale impostazione,ossia dell’incontestato “meccanismo di perequazione” inapplicazione del quale nei periodi lavorati dei mesi in cuiavveniva la fruizione delle ferie l’Azienda provvedeva aprogrammare un maggior numero di ore di volo, proprio alfine di riequilibrare la media mensile”.1.7. Il settimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. inrapporto alle previsioni del CCNL in materia di scaglioni oraridegli importi dell’indennità di volo integrativa con specificoriferimento agli artt. 26 della sezione dedicata al personalenavigante tecnico – piloti e comandanti – e art. 23 dellasezione dedicata agli assistenti di volo, nonché alle relativetabelle che hanno previsto un graduale incremento degliimporti di tale indennità in ragione del numero di ore di volooltre la 30a effettivamente cumulate nel mese (1° scaglionedalla 31a alla 40a; 2° scaglione dalla 41a alla 60a; 3°scaglione dalla 61a alla 70a; 4° scaglione oltre la 70a ora). Sicensura la decisione del Tribunale di condividere il criterio dicalcolo del CTU che ha preso in considerazione le ore “virtuali”Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026di volo corrispondenti ai giorni di ferie (nei quali inN urmeearol tdià ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’opponente non ha volato) addizionandole a quelle di voloeffettivo al fine del superamento delle soglie orariecorrispondenti ai diversi scaglioni di valore attribuiti alle oredi volo. Equiparando le ore non realmente volate a quelleeffettivamente lavorate in volo ai fini della quantificazione delcorrispondente importo retributivo, il CTU ed il Tribunale cheha espressamente approvato tale criterio sono incorsi in unaviolazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delleclausole del contratto collettivo che non hanno né previsto nécondiviso tale equiparazione”.1.8. L’ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. Calcolodegli incrementi retributivi anche sui giorni di ferie eccedentiil minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art. 3 dell'accordoeuropeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personaledi volo nell'aviazione civile concluso da Association ofEuropean Airlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (ERA) e InternationalAir [OSCURATO:PERSONA] (IACA) recepito dalla direttiva2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, nonchédegli artt. 10 della sezione dedicata al personale navigantetecnico – piloti e comandanti – e 8 della sezione dedicata agliAssistenti di Volo del CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Si deducel’illegittimità della decisione del Tribunale di estendere ilcalcolo delle differenze retributive all’intero periodo di ferieusufruite dall’opponente e non al solo periodo minimo ferialea cui si riferiscono le disposizioni della Direttiva 2000/79/CEdel Consiglio, del 27 novembre 2000 e della normativanazionale di recepimento, sebbene tale distinzione siaoperabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,Numero registro generale 8718/2025quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunoN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026specifico dato da parte del datore di lavoro”.Data pubblicazione 14/04/20261.9. Il nono motivo denuncia: “Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. 5dicembre 2005, n. 252, dell’art. 2120 c.c. e degli art. 6 e 46del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 Violazione dell’art. 32CCNL Trasporto aereo. Omessa motivazione. Si censura ildecreto per non aver esaminato le difese dell’opposta,puntualmente articolate nella memoria di costituzione, inmerito all’inesistenza di un obbligo di contribuzione allaprevidenza complementare nelle situazioni di sospensionedell’obbligazione retributiva e per aver ritenuto, confondendole due diverse situazioni del diritto alla percezione del TFR edel diritto al versamento dei contributi alla previdenzacomplementare, che il principio della retribuzione “figurativa”dettato dall’art. 2120, terzo comma, c.c. debba trovareapplicazione, ciò che non è previsto da alcuna disposizione dilegge, all’obbligo di contribuzione alla previdenzacomplementare”.1.10. Il decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c. conriferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNLdel [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2 dicembre2021, con specifico riferimento alle disposizioni relative al suoambito di applicazione (art. 1R). In questo motivo si censurala conclusione, peraltro non esplicitamente motivata dalTribunale, secondo cui il contratto collettivo sottoscrittosuccessivamente al deposito dell’insinuazione al passivo cheè stato ritenuto come fondamento del diritto alle differenzeretributive rivendicate nel ricorso in opposizione, sarebbestato applicabile all’[OSCURATO:PERSONA], viceversanon inclusa nell’ambito di applicazione di tale contrattocollettivo”.Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/20261.11. l’undicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.pN.ucm.e rcoo dni ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specificaVettori, del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alledisposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delletabelle retributive. In questo motivo si censura, in viaautonoma e indipendente dal motivo che precede, che ilTribunale non abbia tenuto conto del fatto che il contrattocollettivo indicato in opposizione come fonte del diritto alledifferenze retributive ivi rivendicato ha acquisito efficacia(atecnicamente: è entrato in vigore) solo in un momentosuccessivo alla pretesa maturazione di tale ipotetico diritto equindi non avrebbe potuto determinare ex tunc l’insorgenzadi tale diritto”.1.12. Il dodicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366c.c. nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del TrasportoAereo, parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021, conriguardo alle disposizioni relative alla decorrenza e durata(art. 2R) ed alla luce dell’assenza di clausole o previsioniimplicite di retroattività del suddetto accordo di rinnovo delCCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori, del 2dicembre 2021. In correlazione con il motivo precedente sicensura la scelta interpretativa del Tribunale di considerareretroattiva la disciplina di tale contratto collettivo nonostantel’assoluta assenza di clausole esplicite e di indicazioniimplicite in tal senso”.1.13. Il tredicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c. conriguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio 2017, del 14Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio 2018, Ndumeelr o1 d6i ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre 2018, del31 ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6 novembre2020. In questo motivo si contesta la scelta interpretativa delTribunale di aver interpretato la volontà espressa dalle partisociali negli accordi collettivi di cui al titolo nel senso che lasospensione dell’erogazione degli importi retributivirivendicati nel ricorso dovesse essere intesa come rinviodell’erogazione degli stessi al verificarsi di un eventosuccessivo anziché, più esattamente, come temporaneasoppressione.1.14. Il quattordicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.La doglianza attiene alla violazione delle norme di cui al titoloin quanto il Tribunale ha ritenuto che il diritto alle differenzeretributive rivendicate sia insorto successivamente alla datadi decorrenza della procedura di AmministrazioneStraordinaria nonché successivamente alla data di depositodello stato passivo, peraltro in forza di un atto negoziale privodi efficacia retroattiva e senza che l’insinuazione fosse aborigine condizionata al verificarsi di tale specifico evento inevidente dispregio dei principi di formazione del passivo edella par condicio tra i creditori”.1.15. Il quindicesimo motivo denuncia: “Art. 360 n. 3 e 5c.p.c. Violazione dell’art. 92 c.p.c. in merito alla statuizionesulle spese. Si censura la statuizione di condanna integralealle spese per evidente contrasto con l’art. 92 c.p.c. in quantole questioni oggetto del giudizio presentano innegabili profilidi novità (con particolare riferimento ai criteri diquantificazione della domanda di ricalcolo dell’IVO sullaretribuzione feriale) ed in ragione della reciprocaNumero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026soccombenza, posto che non tutte le domande dell’oppNounmeerno dtie ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026sono state accolte. Nonostante tali due evidenze, il Tribunaleha disposto la condanna integrale alle spese in favoredell’opponente senza svolgere alcuna motivazione econseguentemente anche sotto questo profilo il decreto vieneritenuto viziato”.2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàdiffusamente esposte da questa Corte in analoghecontroversie (cfr. Cass. n. 6911/2026, cui adde Cass. n.6912/2026, in parte qua, alle quali si rinvia ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c., oltre che ai precedenti ivi richiamati, perogni aspetto qui non esaminato).2.1. I motivi dal primo al terzo, esaminabili congiuntamenteper evidente connessione, sono infondati in quanto ilprovvedimento gravato sul punto è da ritenere conforme aiprincipi di diritto che questa Corte di legittimità ha ormaiinnumerevoli volte affermato e ribadito nei settori piùdisparati (v., ex multis, tra le più recenti, sent. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n.19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n.25850), e non solo in quello che qui attualmente ci occupa(v., da ultimo, Cass., 12.9.2025, n. 25120, in relazione afattispecie della retribuzione ai fini delle ferie per lavoratoredella “Gente del mare”).In particolare, è costante nei precedenti di questa Corte lapremessa che la nozione di retribuzione da applicare duranteil periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzatadalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del2006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durataNumero registro generale 8718/2025delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzioneN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in taleData pubblicazione 14/04/2026periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso sensoCGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoffe altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazioneequiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto neiperiodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione dellaretribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratoredall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrastocon le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. C.G.U.E.Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche lacausa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivoo sollecitazione che risultino volti a indurre i dipendenti arinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratoriil beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tuteladella loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche larecente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in piùoccasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo digodimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anchele ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, delnovembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva2003/88/CE, e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e chesia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione delmancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettivaNumero registro generale 8718/2025cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che laN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026retribuzione da utilizzare come parametro debbaData pubblicazione 14/04/2026comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e chesia correlato allo “status” personale e professionale dellavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” diretribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendentedi compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto conl’art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione delladirettiva 2000/79/CE relativa all’Accordo europeosull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volodell’aviazione civile) ed interpretando tale disposizioneproprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscereal lavoratore navigante in ferie una retribuzionecorrispondente alla nozione europea di remunerazione delleferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimocondizioni economiche paragonabili a quelle di cui godequando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n.20216).È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nellasentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte diGiustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’Unione, indica ilNumero registro generale 8718/2025significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sueN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica dellaData pubblicazione 14/04/2026validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore diulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto neindicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficaciaerga omnes nell’ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).A questi principi si è attenuto il Tribunale dell’opposizione,mentre per ogni residua doglianza contenuta nei primi tremotivi di ricorso si rinvia a quanto specificato da Cass. n.6911/2026 già citata rispetto a censure sovrapponibili.2.2. In ordine, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrenteprofila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegioche si tratta di questioni analoghe a quelle già sottoposte aquesta Corte nel giudizio di cassazione definito con la cit.Cass. n. 20216/2022.[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare le condivisibiliosservazioni ivi svolte per disattendere tale richiesta. Si puòancora aggiungere che ulteriori analoghe questioni di rinviopregiudiziale sono state disattese in altre decisioni di questaSezione in settori diversi da quello del trasporto aereo che quici occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass. n.18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024;n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questionipregiudiziali si fonda sull’ipotesi che “il giudice possaquantificare, adducendo come fondamento le citatedisposizioni europee, la retribuzione dovuta in terminidifformi sulla base dell’interpretazione per cui tali disposizioniimporrebbero un’assoluta equivalenza tra la retribuzionedovuta per le giornate di ferie e le giornate di lavoroeffettivo”, laddove, invece, tale “assoluta equivalenza”giammai è stata affermata dal giudice di merito a quo (eNumero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026nemmeno da questa Corte di legittimità), né è stata deNliunmeerao tdia ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella propriagiurisprudenza a riguardo.Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi, s’incentrasull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provato l’effettodissuasivo nei confronti del lavoratore al godimento delle feriea causa di tale regime retributivo”, mentre nel caso in esame,per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione, in basead accertamento fattuale non sindacabile in questa sede dilegittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa, su cui non haevidentemente ritenuto potesse incidere in concreto ilprincipio di irrinunciabilità delle ferie.In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilati rinviipregiudiziali in difetto di immediata rilevanza in relazione althema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionalee alle norme interne che lo disciplinano, non operando laCorte di Giustizia dell’Unione europea come giudice del casoconcreto e spettando a questa Corte delibare il nesso diincidenza dell’astratta questione pregiudiziale prospettatacon la soluzione della fattispecie concreta (cfr. Cass. n.33146/2024, con la giurisprudenza ivi citata).2.3. Il quarto motivo è infondato.Premesso che la ricorrente non individua precisamente lastatuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoCollegio che, nella motivazione dell’impugnato decreto, ilTribunale non ha reputato indimostrata dall’attore “l’asseritaeffettuazione da parte dell’opponente di 900 ore di volo annueper tutti i periodi ai quali la domanda si riferisce”, bensì hagiudicato “errata la modalità di calcolo” utilizzatadall’opponente per quantificare le somme rivendicate.Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026Nemmeno ha ritenuto di poter colmare tale pretesa “Nluamceuron dia ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026probatoria e rimediare a tale infondatezza disponendol’esperimento della CTU”, come asserisce la ricorrente, bensìsi è avvalso di una CTU meramente “deducente”, disposta“solo sulla base della documentazione tempestivamente eritualmente prodotta dalle parti”.2.4. Il quinto motivo non merita accoglimento.Al cospetto di motivate considerazioni del Tribunale, l’attualericorrente per cassazione, deducendo la violazione o falsaapplicazione solo di talune norme aventi forza e valore dilegge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n.151/2001, 4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), enon anche di norme collettive applicabili, non ne sostiene laconcreta rilevanza rispetto al ragionamento decisorio delTribunale. Invero, si limita ad assumere che i periodi diassenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generaleequiparati al lavoro effettivo”. Non è così utilmente aggreditala ratio decidendi in fatto e in diritto del Tribunaledell’opposizione, che si fonda sul rilievo che per i giornirelativi a malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione,congedo parentale e simili, il lavoratore percepisce non lanormale retribuzione, come anche in precedenza delineatadal Tribunale, bensì “emolumenti retributivi, in genere definitiindennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dallelegge o dalle parti sociali”.2.5. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili.Col sesto mezzo la ricorrente assume la “nullità del decretoper vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievi criticimossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica diparte”.Ritiene il Collegio che la censura difetti pregiudizialmente deirequisiti di specificità/autosufficienza del ricorso percassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6), e 369,Numero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026comma secondo, n. 4), c.p.c. Più nello specifico, la ricoNrumreerno dtie ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026non riferisce precisamente come lo svolgimento dell’incaricodi consulenza tecnica d’ufficio si sia svolto rispetto al modelloprocedimentale delineato nell’art. 195 c.p.c. novellato (di cuinon si deduce la violazione o falsa applicazione). Laricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazioni delproprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U., senza peraltroprecisare quando sia stato depositato il relativo atto.Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato inquesta sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag.101 del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie dirilievi” del proprio C.T.P., e neppure trascrive, o almenorichiama in sintesi, nello svolgimento della censura in esame,i passi in ipotesi rilevanti per riscontrare la dedotta omissione,addebitata appunto anzitutto al C.T.U.Parimenti inammissibile il settimo motivo.Rilevato che il Tribunale ha considerato le norme collettive cuisi riferisce la ricorrente e si è poi espresso sulle “osservazionicritiche alla consulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” a riguardo, laricorrente nello svolgimento della censura neanche per stralciriporta il tenore testuale di tali articoli, risultando cosìassertive le sue affermazioni in ordine a come essidovrebbero essere intesi ex artt. 1362, 1364, 1371 c.c.In realtà, con i motivi dal quarto al settimo, pur formalmenteprospettati come violazioni di legge sostanziale oprocessuale, nella sostanza si vengono a contestare dellequantificazioni operate dalla consulenza tecnica d’ufficio cheinevitabilmente attengono alla quaestio facti, irriducibilmentesottratta al sindacato di legittimità.2.6. L’ottavo motivo è infondato.Il Tribunale, infatti, si è riferito nella motivazione al periodominimo legale di ferie annuali e, pur considerando che laNumero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026contrattazione collettiva del settore aveva riconosciNuutmoe rou dni ra ccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto deilavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno (periodo chesi incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sinoad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo atto diquanto in proposito insegnato sempre in Cass. n.20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiaratenulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausolecollettive, in precedenza individuate, che escludevanol’indennità di volo integrativa dalla base di computo dellaretribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annualigarantito dalla legge, pari a quattro settimane, e perconseguenza si è riferito appunto alla retribuzione spettantenei giorni di ferie di fonte legale.2.7. Il nono motivo, concernente le somme ammesse permancato versamento al fondo di previdenza complementare,presenta concorrenti profili di inammissibilità.Con esso si deduce la violazione di plurime disposizioni dilegge e di contratto, oltre che una pretesa omessamotivazione, senza adeguatamente specificare quale errore,tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono inveceessere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dalcomma 1 dell’art. 360 c.p.c., in tal modo non consentendouna sufficiente identificazione del devolutum e dando luogoall’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo diricorso, «di censure caratterizzate da […] irredimibileeterogeneità» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass.Sez. Un., n. 17931/2013; conf. Cass. n. 14317/2016). Inparticolare, le plurime doglianze di violazione e falsaapplicazione di norne di diritto trascurano di considerare cheil vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena diinammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme didiritto asseritamente violate ma anche mediante la specificaNumero registro generale 8718/2025indicazione delle affermazioni in diritto contenute nellaN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026sentenza impugnata che motivatamente si assumano inData pubblicazione 14/04/2026contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettarecriticamente una valutazione comparativa fra oppostesoluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. diadempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione (cfr. Cass. n.287/2016; Cass. n. 635/2015; Cass. n. 25419/2014; Cass.n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012).Inoltre, si lamentano vizi motivazionali del decreto impugnatonon più sindacabili innanzi a questa Corte, allorquandoriguardino la vicenda storica, al di fuori dei rigorosi limitistabiliti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., tanto più nelcaso -come il presente all’attenzione del Collegio- in cuil’omesso esame di fatto decisivo riguardi fatti processuali enon un accadimento che ha dato origine alla controversia.2.8. I motivi dal decimo al quattordicesimo possono esseretrattati congiuntamente, in quanto concernenti gli scatti dianzianità, e vanno disattesi per le ragioni compiutamenteesposte, rispetto a censure sovrapponibili, in Cass. n.6911/2026 cit., alla quale si rinvia integralmente ribadendole argomentazioni ivi contenute.2.9. L’ultimo motivo con cui ci si duole della condanna allespese è chiaramente inammissibile in quanto risulta applicatonella specie il criterio legale della soccombenza, mentre lavalutazione in ordine all’eventuale compensazione compete algiudice del merito.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso,con spese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione.Numero registro generale 8718/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 delN umero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggeData pubblicazione 14/04/2026n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 8718/2025Numero sezionale 344/2026Numero di raccolta generale 9466/2026Data pubblicazione 14/04/2026