CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 06911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 8934-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controUSAI RICCARDO, rappresentato e difeso dagli avvocatiBARBARA STARNA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,depositato il 03/04/2025 R.G.N. 4101/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8934/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;D a ta pubblicazione 23/03/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale diCivitavecchia in composizione collegiale, in parzialeaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inamministrazione straordinaria, ammetteva l’opponente Usai allostato passivo di detta società, con il privilegio generale di cuiall’art. 2751 bis n. 1 c.c., per i seguenti importi: - € 4.564,13,a titolo di IVO (indennità di volo integrativa) complessivacalcolata sui giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni2015 e 2016; - € 610,37, a titolo di scatti di anzianità, oltrerivalutazione e interessi come da motivazione.2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in composizionecollegiale premetteva: a) ciò che aveva dedotto e richiesto illavoratore, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con inquadramentonella categoria “piloti” e qualifica di pilota, nel ricorso inopposizione allo stato passivo dell’amministrazionestraordinaria resistente; b) le eccezioni e difese di quest’ultima(la quale in sede di note conclusive aveva rinunciatoall’eccezione di prescrizione in precedenza sollevata); c) chedoveva essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso inopposizione allo stato passivo, pure opposta dalla resistente; d)talune considerazioni in diritto sulla distribuzione degli oneriprobatori in caso di opposizione allo stato passivo.3. Tanto premesso, il Tribunale passava a considerare leclausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzioneNumero registro generale 8934/2025nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenzeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026della società opposta contenute all’interno del CCNL dDealt a pubblicazione 23/03/2026Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione primapersonale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti divolo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014; e riteneva chedal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emergeva che leparti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzionespettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, [OSCURATO:PERSONA]) in una misura fissa mensile, tale da restare invariatanei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.3.1. Premettendo, poi, che, secondo l’opponente eranoillegittime tali clausole nella parte in cui non prevedevano anchel’inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell’indennitàdi volo oraria (IVO), i giudici dell’opposizione esaminavano piùin dettaglio la disciplina legale interna (art. 907 cod. nav.) ecollettiva circa l’indennità di volo, e concludevano chedall’esame del sistema retributivo del personale navigantecongegnato dalle parti sociali era possibile evincere che il nucleoessenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratoreperché connesso all’espletamento delle mansionicontrattualmente previste) era costituito dallo stipendiomensile, dall’indennità di volo minima garantita e dall’indennitàdi volo integrativa; ma che le clausole contrattuali erano chiarenello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei qualii lavoratori godono di ferie viene computata tenendo inconsiderazione soltanto lo stipendio mensile e l’indennità di volominima garantita, mentre non viene computata l’indennità divolo integrativa.4. Ciò considerato, il Tribunale riteneva che la retribuzionecorrisposta per un giorno di ferie era inferiore alla media dellaretribuzione spettante per gli altri giorni del mese e osserNvuamverao r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026che, dall’analisi delle buste paga prodotte, emergevNau mecroh dei r accolta generale 6911/2026l’incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzionDeat a pubblicazione 23/03/2026risultava significativa; ed in tal senso esponeva una serie diesemplificazioni, anche in relazione ai piloti.5. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva a considerare il diritto allafruizione delle ferie annuali retribuite, secondo l’ordinamentointerno anche costituzionale (art. 36, ult. comma, Cost. e art.2109 c.c.) e secondo una serie di fonti internazionali edeurocomunitarie (art. 24 della Dichiarazione universale deidiritti dell’uomo; art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consigliod’Europa; art. 3 della Convenzione OIL del 24.6.1970, n. 132;art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea; art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 3 della Direttiva2000/79/CE, per il personale di volo), evidenziando in base aquali norme italiane aventi valore di legge esse fossero state,secondo i casi, ratificate o recepite nel nostro ordinamento.6. Esponeva, poi, come la Corte di giustizia UE si fosseespressa sulla nozione di ferie retribuite, richiamando diversedecisioni della stessa Corte e, segnatamente, la sent.15.9.2011, Williams e altri contro [OSCURATO:PERSONA] plc, causa C-155/10, in fattispecie relativa proprio alla retribuzione delpersonale di volo, nonché altre menzionate decisioni di questaCorte Suprema; e concludeva che, alla luce degli illustratiapprodi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonpoteva nutrirsi alcun dubbio in ordine all’esistenza nel nostroordinamento di una norma imperativa – nel caso di speciecontenuta nell’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla lucedel diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone diNumero registro generale 8934/2025riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzioneN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026corrispondente alla nozione europea in precedenza delineata. Data pubblicazione 23/03/20266.1. Da tanto discendeva la conclusione che le clausolecontrattuali, in precedenza riportate, volte ad escludere dallabase di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l’indennità divolo integrativa, contrastavano con tale norma, perchérendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quelladei periodi di lavoro, escludendovi una componente che miravaa remunerare proprio l’esecuzione delle mansioni che il pilota, ilcomandante o l’assistente di volto è tenuto ad espletare in forzadel proprio contratto di lavoro e che in alcun modo potevaritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali oaccessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamentodelle mansioni.6.2. Secondo il Tribunale, inoltre, non poteva condividersil’assunto dell’amministrazione straordinaria secondo cuil’omesso computo dell’indennità di volo integrativa nei giorni difruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione dellaretribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare ildiritto alle ferie, perché proprio il calcolo in precedenzaelaborato sulla incidenza dell’IVO sulla misura della retribuzionemedia giornaliera fugava ogni dubbio sull’effetto concretamentedissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendoun’incidenza superiore al 20% e in alcuni casi superiore al 40 eal 50%, richiamando a riguardo diversi precedenti anche dilegittimità, e, segnatamente, la sent. n. 20216/2022 di questaCorte Suprema.6.3. Tenuto conto, poi, che sia questa Corte Suprema chela Corte di giustizia UE avevano affermato i principi richiamaticon esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie, rilevava cheNumero registro generale 8934/2025la contrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto unN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratoDrait a pubblicazione 23/03/2026naviganti a 30 giorni di ferie all’anno, periodo che si incrementadi un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di5 giorni; nondimeno, conformandosi a quanto statuito inparticolare in Cass. n. 20216/2022, concludeva che dovesseroessere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n.185/2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, cheescludono l’indennità di volo integrativa dalla base di computodella retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferieannuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.6.4. Circa, poi, l’individuazione dei criteri di quantificazionedelle somme dovute al lavoratore con riferimento allaretribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ilTribunale riteneva che – seguendo le indicazioni fornite dallaCorte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzionemedia percepita in un periodo di riferimento giudicatorappresentativo – in considerazione della variabilità degliimporti corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennitàdi volo integrativa, il periodo significativo di riferimento andavaindividuato in un anno solare che costituiva un arco temporalesufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee(richiamando in proposito altra decisione di questa Corte dilegittimità).6.5. Specificava, quindi, in dettaglio come dovesse esserecostituita la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla normaimperativa, disattendendo a riguardo talune deduzioni siadell’opposta che dell’opponente, ed esplicitando a riguardoquale incarico fosse stato fosse stato conferito al consulentenominato.Numero registro generale 8934/20256.6. Ritenute, ancora, non condivisibili ulterioriN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026osservazioni critiche rivolte da [OSCURATO:SOCIETA], questa volta, allDaat a pubblicazione 23/03/2026consulenza già espletata, il Tribunale considerava che, conriferimento alle annualità in relazione alle quali erano statiprodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delledifferenze retributive poteva essere effettuata, recependo leconclusioni raggiunte dal CTU, che aveva dato correttaapplicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo adeterminare l’importo medio dell’indennità di volo integrativagiornaliera annuale e a moltiplicarlo per il numero di giorni diferie goduti nell’anno. Il Tribunale concludeva, quindi, che allavoratore fosse dovuta la somma complessiva indicata indispositivo per gli anni 2015 e 2016.7. Quanto al mancato pagamento degli incrementi diretribuzione previsti dal CCNL suddetto del 16.7.2014, inragione dell’anzianità maturata dal mese di gennaio 2017, purelamentato dal lavoratore opponente, il Tribunale reputavacorretta l’eccezione in proposito formulata dalla resistente inquanto fin dal primo degli accordi sindacali in propositorichiamati dalla stessa era stato stabilito che gli effettidell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alladefinizione del rinnovo del CCNL.7.1. Tuttavia, rilevava che in data 2.12.2021 venivasottoscritto il rinnovo del CCNL – [OSCURATO:PERSONA], il quale,da un lato, confermava integralmente la disciplina degli scatti dianzianità già contenuta nel previgente CCNL, dall’altro, nulladisponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017precedentemente sospesi, sicché osservava che, con talesottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità a finiretributivi era venuta meno.Numero registro generale 8934/20257.2. Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituitoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026dalla sottoscrizione del CCNL in data 2.12.2021, successiva alDlaat a pubblicazione 23/03/2026proposizione della domanda di ammissione al passivo (contrattoche aveva fatto venir meno la sospensione prevista nei verbalidi accordo stipulati tra l’amministrazione straordinaria e leassociazioni sindacali), il Tribunale concludeva che l’opposizionedoveva essere accolta anche sotto tale profilo e che dovevadisporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nellamisura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggida parte di Alitalia.8. Avverso tale decisione, l’Alitalia – [OSCURATO:PERSONA].p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi e successiva memoria.9. Resiste con controricorso il lavoratore intimato.10. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. hadepositato memoria in cui ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360, n.3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (A.E.A.), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 eNumero registro generale 8934/202539, primo comma. Cost.”. Censura “il decreto per aver fattoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenzDaat a pubblicazione 23/03/2026ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte dellavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie.Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 e 5,c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association od EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), European AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. Omessoesame della circostanza di fatto relativa al c.d. meccanismo diperequazione”.2.1. Censura “la pronuncia del Tribunale per averinfondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contrattocollettivo in materia di composizione della retribuzione per iperiodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente”.2.2. Inoltre, evidenzia, “come vizio motivazionaleconseguente all’omesso esame di un fatto dedotto nell’ambitoNumero registro generale 8934/2025del contraddittorio, che il Tribunale non ha argomentatoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026alcunché sulla dedotta ed incontestata circostanza dell’esistenzDaat a pubblicazione 23/03/2026e del funzionamento, all’interno dell’organizzazione aziendaledella Società opposta, del c.d. meccanismo di perequazione,ossia della modalità organizzativa precipuamente diretta adequilibrare il trattamento economico complessivo dei lavoratoridurante i mesi di fruizione delle ferie”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in viaautonoma e in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n.185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003”. Censura “la pronuncia delTribunale per aver erroneamente evocato ed applicato ilprecetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singolacomponente retributiva della retribuzione feriale e per averofferto un’interpretazione del principio delle ferie retribuitecontrastante con il principio di autonomia negoziale delleorganizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo commaCost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questaalta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica,stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensivitàdella retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale) lacompetenza alla determinazione delle componenti e dei criteridi computo delle diverse voci retribuite compete, secondo taliprincipi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazionisono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale”.4. Di seguito ai primi tre motivi sopra riassunti avanza aquesta Corte una “Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE”, nei seguenti termini: “sollevare la questionepregiudiziale con riferimento all’interpretazione accolta dalTribunale degli artt. 4 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 e 10Numero registro generale 8934/2025del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, rispettivamente attuativi dell’art.N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/20263 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavorDoat a pubblicazione 23/03/2026del personale di volo nell’aviazione civile concluso da [OSCURATO:PERSONA] (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro in rapporto all’art. 153 del TFUE nonché agli artt. 28 e 31della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea inquanto tali disposizioni di diritto dell’Unione Europea ostano ache, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva operi unaquantificazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferieprendendo in considerazione una determinata componenteretributiva come l’indennità di volo in misura difforme rispettoalle giornate di lavoro effettivo, il giudice possa quantificare,adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, laretribuzione dovuta in termini differenti sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo”.4.1. Inoltre, avanza una “Seconda istanza di rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE alla luce dei motivi di appello(n.d.r., sic!) che precedono”, nei termini che seguono:“rimettere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazionedegli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CR e dell’art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),Numero registro generale 8934/2025European [OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Association (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACAD)at a pubblicazione 23/03/2026recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 TFUE”, formulando il seguente quesito conriferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante “setali disposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionaleche consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedereun regime retributivo delle ferie che non contempli ilriconoscimento di voci retributive dirette a compensare specificisacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti cheincombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, inrelazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assolutainderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, apena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non siaprovato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore algodimento delle ferie a causa di tale regime retributivo”.5. Con un quarto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma,n. 4 legge fallimentare e dell’art. 2697 c.c.”. Censura “ladecisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di unadomanda manifestamente infondata perché basata su unapremessa fattuale non rispondente a verità e non provatadall’attore (ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponentedi 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domandasi riferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno diferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativacorrispondente alla media giornaliera del medesimo dividendodi 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacuna probatoriae rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento Nduemellrao r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026CTU”. Numero di raccolta generale 6911/2026Data pubblicazione 23/03/20266. Con un quinto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinatodisposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs.n. 66 del 2003”. Censura la decisione del Tribunale di averformulato il quesito al CTU con richiesta di quantificare “perciascun anno solare, l’importo medio dell’IVO giornalieraannuale provvedendo a dividere il totale dell’IVO percepita nelsingolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia,aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale oaltre cause relativi al singolo anno”. Si contesta che nellaformulazione del quesito il Tribunale abbia dato incongruamenteindicazione al CTU di escludere dalla base di calcolo della mediaannua delle ore volate le giornate durante le quali puòcontinuare a decorrere l’obbligazione retributiva, che rientranonell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro allamaturazione delle ferie .7. Con un sesto motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c.nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assentesui rilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenzadi parte”. Deduce che: “Il decreto non ha motivato in merito airilievi critici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dalCTP nelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrativeanch’esse depositate nella prima fase del giudizio.Anziché procedere ad una verifica della corrispondenzadelle ore volate nel mese alla media annua delle ore di voloeffettive, il CTU ha operato una semplice quanto errataNumero registro generale 8934/2025addizione, procedendo a “montare” sui giorni di ferieN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026l’equivalente della media delle ore volate. In tal modo il calcolDoat a pubblicazione 23/03/2026risulta falsato, in quanto il numero delle ore di volo risultaartificiosamente incrementato e determina un rigonfiamentodelle ore ben oltre quelle interessate dalla fatica operazionaledel volo.Lo stesso meccanismo di calcolo della media viene così asalire, determinandosi un secco, squilibrato ed artificiosoincremento delle ore di volo e delle relative indennità. Operandoin termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbe perpetuarsiall’infinito in senso incrementale, in quanto limitandosisemplicisticamente ad aggiungere ore ulteriori rispetto a quellevolate, il numero delle ore annue risulta seccamente eproporzionalmente accresciuto, con conseguente necessità della“media corretta” e così via all’infinito.Sempre a tal proposito il CTU non ha tenuto contodell’elemento a conforto di tale impostazione, ossadell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazionedel quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizionedelle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggiornumero di oro di volo, proprio al fine di riequilibrare la mediamensile”.8. Con un settimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapportoalle previsioni del CCNL in materia di scaglioni orari degli importidell’indennità di volo integrativa con specifico riferimento agliartt. 26 della sezione dedicata al personale navigante tecnico-piloti e comandanti – e art. 23 della sezione dedicata agliassistenti di volo, nonché alle relative tabelle che hanno previstoun graduale incremento degli importi di tale indennità in ragioneNumero registro generale 8934/2025del numero di ore di volo oltre la 30^ effettivamente cumulateN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026nel mese (1° scaglione dalla 31^ alla 40^; 2° scaglione dallDaat a pubblicazione 23/03/202641^ alla 60^; 3° scaglione dalla 61^ alla 70^; 4° scaglioneoltre la 70^ ora)”. Censura “la decisione del Tribunale dicondividere il criterio di calcolo del CTU che ha preso inconsiderazione le ore “virtuali” di volo corrispondenti ai giorni diferie (nei quali in realtà l’opponente non ha volato)addizionandole a quelle di volo effettivo al fine del superamentodelle soglie orarie corrispondenti ai diversi scaglioni di valorevolate a quelle effettivamente lavorate in volo ai fini dellaquantificazione del corrispondente importo retributivo, il CTU edil Tribunale che ha espressamente approvato tale criterio sonoincorsi in una violazione dei criteri di interpretazionecontrattuale e delle clausole del contratto collettivo che nonhanno né previsto né condiviso tale equiparazione”.9. Con un ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Calcolo degli incrementi retributivi anche sui giorni di ferieeccedenti il minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 delD.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art, 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata alpersonale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 dellasezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL TrasportoAereo”. Deduce “l’illegittimità della decisione del Tribunale diestendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periodoNumero registro generale 8934/2025di ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026feriale a cui si riferiscono le disposizioni della DirettivDaat a pubblicazione 23/03/20262000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e dellanormativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzionesia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunospecifico dato da parte del datore di lavoro”.10. Con il nono motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. conriferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNL delTrasporto Aereo, parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021,con specifico riferimento alle disposizioni relative al suo ambitodi applicazione (art. 1R)”. Censura “la conclusione, peraltro nonesplicitamente motivata dal Tribunale, secondo cui il contrattocollettivo sottoscritto successivamente al depositodell’insinuazione al passivo che è stato ritenuto comefondamento del diritto alle differenze retributive rivendicate nelricorso in opposizione, sarebbe stato applicabileall’[OSCURATO:PERSONA], viceversa non inclusanell’ambito di applicazione di tale contratto collettivo”.11. Con un decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.nonché del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori,del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alle disposizionirelative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delle tabelleretributive”. Censura, “in via autonoma e indipendente dalmotivo che precede, che il Tribunale non abbia tenuto conto delfatto che il contratto collettivo in opposizione come fonte delNumero registro generale 8934/2025diritto alle differenze retributive ivi rivendicato ha acquisitoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026efficacia (atecnicamente è entrato in vigore) solo in uDnat a pubblicazione 23/03/2026momento successivo alla pretesa maturazione di tale ipoteticodiritto e quindi non avrebbe potuto determinare ex tuncl’insorgenza di tale diritto”.12. Con l’undicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del [OSCURATO:PERSONA],parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021, con riguardo alledisposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) ed allalice dell’assenza di clausole o previsioni implicite di retroattivitàdel suddetto accordo di rinnovo del CCNL del [OSCURATO:PERSONA],parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021. In correlazione conil motivo precedente si censura la scelta interpretativa delTribunale di considerare retroattiva la disciplina di tale contrattocollettivo nonostante l’assoluta assenza di clausole esplicite e diindicazione implicite in tal senso”.13. Con il dodicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369c.c. con riguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio 2017, del14 giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio 2018, del 16febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre 2018, del 31ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6 novembre 2020.In questo motivo si contesta la scelta interpretativa delTribunale di aver interpretato la volontà espressa dalle partisociali negli accordi collettivi di cui al titolo nel senso che lasospensione dell’erogazione degli importi retributivi rivendicatinel ricorso dovesse essere intesa come rinvio dell’erogazioneNumero registro generale 8934/2025degli stessi al verificarsi di un evento successivo anziché, piùN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026esattamente, come temporanea soppressione”. Data pubblicazione 23/03/202614. Con il tredicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La doglianzaTribunale ha ritenuto che il diritto alle differenze retributiverivendicate sia insorto successivamente alla data di decorrenzadella procedura di [OSCURATO:PERSONA] nonchésuccessivamente alla data di deposito dello stato passivo,peraltro in forza di un atto negoziale privo di efficacia retroattivae senza che l’insinuazione fosse ab origine condizionata alverificarsi di tale specifico evento in evidente dispregio deiprincipi di formazione del passivo e della par condicio tra icreditori”.15. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sono infondati conrilevanti profili d’inammissibilità.16. Giova anzitutto richiamare in questa sede principi didiritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevolivolte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis,tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn.25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente cioccupa (v., da ultimo, Cass., sez. lav., sent. 12.9.2025, n.25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delleferie per lavoratore della “Gente del mare”).Numero registro generale 8934/202516.1. In particolare, è costante nei precedenti di questaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicarDeat a pubblicazione 23/03/2026durante il periodo di godimento delle ferie è fortementeinfluenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delleferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione conciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periododi riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciòche si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quellaordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievoche una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idoneaa dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il chesarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione(cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendentia rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori ilbeneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela dellaloro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recenteC.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).16.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte chein più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nelperiodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche leferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88N/umCeEro, r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), perN ucmoermo dei r accolta generale 6911/2026interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiaDsait a pubblicazione 23/03/2026importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status”personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019n. 13425).16.3. Anche con riguardo al compenso da erogare inragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversaprospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto chela retribuzione da utilizzare come parametro debbacomprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che siacorrelato allo “status” personale e professionale del lavoratore(cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).16.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea”di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendentedi compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art.4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazionedell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile)interpretando tale disposizione proprio alla luce del dirittoeuropeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante inferie una retribuzione corrispondente alla nozione europeNuam edroi r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026remunerazione delle ferie, in misura tale da garanNtiurmee ro adi lr accolta generale 6911/2026lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili Daat a pubblicazione 23/03/2026quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).16.5. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nellasentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte diGiustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica ilsignificato ed i limiti di applicazione delle norme. Le suesentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validitàdi una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fontedel diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significatoed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambitodella Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi larichiamata Cass. n. 22577 del 2012).16.6. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale ètenuto ad una interpretazione per quanto possibile conformealle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento diconseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitariaconformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza diun’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infattial sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudicinazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze,la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono lecontroversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, Ntuumtetreo r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivNauzmieoron dei r accolta generale 6911/2026si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma internDaat a pubblicazione 23/03/2026appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, manon è questo il caso.17. A questi principi si è attenuto il Tribunaledell’opposizione che, nella propria motivazione, ha fatto ampio,ma non esclusivo richiamo a Cass., sez. lav., sent. n.20216/2022, già cit. (v. passim all’interno del § 5.dell’impugnato decreto), la quale aveva respinto il ricorso percassazione di CAI, fondato su motivi in parte analoghi a quelliora in esame, in relazione a fattispecie che pure riguardaval’indennità di volo integrativa in massima parte in base allamedesima cornice di norme eurounitarie, interne e contrattuali-collettive che vengono ora in considerazione (ma v. più direcente in termini analoghi Cass. n. 19521/2025, in relazione acaso in cui venivano in considerazione (anche) talune “indennitàdi volo” sempre ai fini della retribuzione da corrisponderedurante le ferie, sia pure in base a differente contrattazionecollettiva).18. Il primo motivo di ricorso in particolare censura ildecreto impugnato perché avrebbe “fatto applicazione di uninesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra laretribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo equella spettante durante i giorni di ferie”.18.1. Ebbene, in nessun punto del provvedimento gravatosi riscontra l’affermazione del principio che la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8934/2025ricorrente trascrive al § 3.1. alle pagg. 25-27 del ricorso inN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026esame. Data pubblicazione 23/03/2026Come meglio risulta dalla narrativa che precede, ilTribunale in composizione collegiale, in sintesi, prima, haaffermato “che il nucleo essenziale della retribuzione (spettanteper ogni lavoratore perché connesso all’espletamento dellemansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallostipendio mensile, dall’indennità di volo minima garantita edall’indennità di volo integrativa” (così alla fine della facciata 6);successivamente, all’esito di una serie di ulteriori e diffuseconsiderazioni è pervenuto alla condivisibile conclusione(intermedia e non definitiva del proprio ragionamento decisorio)dell’ “esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa– nel caso di specie contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005,interpretato alla luce dell’evoluzione del diritto europeo di cuicostituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratorenavigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozioneeuropea sopra delineata” (così quasi alla fine della facciata 12del decreto).18.2. Praticamente, tutte le considerazioni che svolge laricorrente nel primo motivo (v. pagg. 27-39 del ricorso) nonsono pertinenti rispetto all’articolata ratio decidendi delTribunale, basandosi sull’assunto che la cit. sent. CGUE Williamsaveva fatto riferimento a “condizioni paragonabili a quellerelative all’esercizio del suo lavoro”, ma Che taleparagonabilità non equivalga, diversamente da quanto opinatodal Tribunale, ad una più radicale “identità” (così alla fine dipag. 28); assunto, questo, erroneo perché neanche in questitermini il Tribunale si è espresso.Numero registro generale 8934/202518.3. La ricorrente si riferisce anche ai punti 42 e 44 diN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Cass. n. 20216/2022. Data pubblicazione 23/03/2026Ebbene, nella motivazione di detta sentenza di legittimità,qui soprattutto richiamata per le ragioni sopra esposte, è statoconsiderato:“… che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondol’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individuaun concetto di retribuzione per ferie europea di tipo“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferieeuropea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deveessere tale da non indurre il lavoratore ad optare per unarinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoidiritti.43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membroe, quando – come nel caso di specie – la componente esclusa èlegata ai periodi di lavoro effettivamente svolti, non puòescludersi l’adozione di un meccanismo che tenga conto, peresempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro(volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie,come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di GiustiziaUE, sez. IV, 13.12.2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).44. Ciò per ribadire che la normativa dell’Unione Europeanon si è spinta a definire una nozione armonizzata diretribuzione imponendo l’integrale corresponsione di essa nelperiodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservatialla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata adindicare l’osservanza di un risultato il cui esito deve esserevalutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoliordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogniNumero registro generale 8934/2025Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità dellaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026competenza retributiva di cui si chiede l’inclusione, dal giudicDeat a pubblicazione 23/03/2026nazionale”.18.3. E la decisione gravata è conforme anche ai testériportati principi di diritto, che ha fatto propri.19. Considerazioni in gran parte analoghe valgono per laquota del secondo motivo (alle pagg. 40-50 del ricorso) nellaquale si ascrive al Tribunale di “aver infondatamente ritenutoche dalle disposizioni del contratto collettivo della retribuzioneper i periodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente”.19.1. Invero, anche in questo caso non si rintraccia affattonell’intero testo della pronuncia gravata l’affermazione, sia pureimplicita, dell’ “automatismo” asserito dalla ricorrente.All’opposto il Tribunale, come già esposto in narrativa, inbase ad una dettagliata analisi delle buste paga prodotte, hacompiuto un’indagine oltremodo approfondita (quanto del tuttopretermessa ora dalla ricorrente) circa l’incidenza dell’indennitàdi volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore, che hagiudicato “significativa” (cfr. facciate 7-9 del suo decreto); edha poi espresso nei termini percentuali esposti tale incidenza (v.facciata 13).19.1. Risulta incensurabile in questa sede quantoconsiderato dal Tribunale in base a tale accertamento in fatto,sulla scorta di quello che in diritto aveva affermato Cass. n.20216/2022, in proposito nuovamente citata in decreto,Numero registro generale 8934/2025peraltro – come si vedrà tra poco - in relazione ad analogoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026accertamento fattuale in termini percentuali. Data pubblicazione 23/03/202619.2. Più nello specifico, si era osservato nella motivazionedi Cass. n. 20216/2022, che:“24. Nel caso di specie, invero, con un accertamento infatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi dellanuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che laindennità di volo integrativa costituisce una significativacomponente della retribuzione incidente nella misura del circa30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di voloeffettuate) sul trattamento economico spettante al personalenavigante.25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivoa non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassio omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effettopotenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali daparte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile conla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.19.3. Ma praticamente la giurisprudenza tutta di questaCorte in subiecta materia è nel senso che spetta al giudice(nazionale) di merito verificare ex ante la potenzialità dissuasivaal godimento delle ferie dell’eliminazione (o riduzione del peso)di determinate voci economiche dalla retribuzione erogatadurante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie nongodute, in base alle previsioni collettive applicabili (v., più direcente, ex plurimis, nella motivazione la già cit. sent. n.25120/2025, nonché sent. 20.5.2024, n. 13932).Numero registro generale 8934/2025Ciò è stato ribadito anche in Cass. ord. n. 3006/2024 (cheN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026riguardava un’istanza di revocazione da parte di CAI appuntDoat a pubblicazione 23/03/2026della più volte cit. sent. 20216/2022 di questa Corte), maaltresì, ad es., in Cass. n. 18160/2023 già cit. e in Cass. n.13972/2024.Pure tali ultime due pronunce, invero, salvo discorrere intermini di ‘idoneità’ “a dissuadere”, sono espressive delmedesimo indirizzo su visto, in base al quale la valutazione ditale idoneità o potenzialità dissuasiva “in concreto appartiene algiudice di merito”; come è inevitabile che sia perché taleapprezzamento attiene ad accertamento fattuale circal’incidenza, di volta in volta, sulla retribuzione erogata durantele ferie delle regole collettive applicabili di esclusione, o diriduzione della portata, di determinate voci economiche perdetta retribuzione.Tanto, del resto, in perfetta aderenza ai principi espressinelle sentenze della Corte di giustizia UE sopra richiamate (al §16.1. di questa motivazione).19.4. Quindi, ai fini che qui interessano non si esige che illavoratore interessato non abbia usufruito delle ferie previste, oche sia stato costretto a rinunciarvi (il che porrebbe l’analogoma distinto problema degli emolumenti dovutigli appunto incaso di mancato godimento delle ferie: v. il precedente § 16.3.di questa motivazione).Neppure è richiesto, inoltre, che sia provato che lo stessolavoratore sia stato effettivamente disincentivato a fruire delleferie.Conseguentemente, non assume il benché minimo rilievogiuridico il dato, peraltro genericamente sostenuto dallaNumero registro generale 8934/2025ricorrente, della “avvenuta fruizione in fatto delle ferie da parteN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026dell’opponente per i giorni stabiliti e, in alcuni casi, persino oltrDeat a pubblicazione 23/03/2026il periodo di riposo tutelato dalle menzionate pronuncedell’Unione e comunque l’assenza di ogni prova contrariarendono evidente come le clausole contrattuali dichiarate nulledal Tribunale di Civitavecchia non abbiano di fatto esercitatoalcun potere dissuasivo”(così al punto 65. a pag. 47 del ricorso).20. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., senza tuttaviadedurre se e come il Tribunale avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova, laddove, come accennato innarrativa, lo stesso aveva avuto cura di premettere i principi intema di distribuzione degli oneri probatori cui aveva intesoDenuncia, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art.2727 c.c. in tema di “Presunzioni semplici”, senza precisare see come il Tribunale laziale avrebbe fatto ricorso ad unragionamento presuntivo.20.1. Appare, in definitiva, chiaro che la ricorrente proponeuna critica dell’accertamento probatorio operato dal Tribunale incomposizione collegiale, che non può trovare ingresso in questasede di legittimità.21. In una distinta parte del secondo motivo (che in realtàintegra autonoma censura ricondotta dalla parte all’ipotesi di cuiall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.), la ricorrente evidenzia“come vizio motivazionale conseguente all’omesso esame di unfatto dedotto nell’ambito del contraddittorio, che il Tribunalenon ha argomentato alcunché sulla dedotta ed incontestatacircostanza dell’esistenza e del funzionamento, all’internoNumero registro generale 8934/2025dell’organizzazione aziendale della Società opposta, del c.d.N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026meccanismo di perequazione, ossia della modalità organizzativDaat a pubblicazione 23/03/2026precipuamente diretta ad equilibrare il trattamento economicocomplessivo dei lavoratori durante i mesi di fruizione delleferie”.21.1. Secondo un consolidato orientamento di questaCorte, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ammette la denuncia innanzialla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con lanecessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicareil fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed ilquando esso abbia formato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis, Cass., sez. un.,30.7.2021, n. 21973).21.2. Orbene - in disparte la genericità della deduzionedella memoria di costituzione dell’attuale ricorrente, orarichiamata in proposito (al punto 79. alle pagg. 50-51 delricorso), circa il meccanismo c.d. della “perequazione orevolo” , ivi descritto in termini generali, non specificamenteriferiti alla posizione del lavoratore controricorrente -, la stessaricorrente non deduce quando detto fatto “abbia formatooggetto di discussione tra le parti”, bensì, a più riprese, dà dettacircostanza per non contestata (cfr. anche § 80. e 81. a pag.51), e quindi come un fatto non “necessariamente controverso”,come dovrebbe essere ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c. (v. Cass. n. 26274/2018); la ricorrente, inoltre,Numero registro generale 8934/2025neanche sostiene la “decisività” dello stesso fatto, perchéN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026deduce che si tratterebbe “di una circostanza che anch’essDaat a pubblicazione 23/03/2026induce ad escludere l’esistenza di ogni possibile influenzadissuasiva sull’opponente rispetto alla fruizione delle ferie”, equindi non dirimente.21.3. In parte qua, perciò, la censura è inammissibile.22. Il terzo motivo è complessivamente privo difondamento con taluni profili d’inammissibilità.23. Innanzitutto, la censura, nei termini come soprariassunti dalla stessa parte (v. pag. 7 del ricorso), sembraimputare al Tribunale di aver fatto ricorso ad un “principio legaledi onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia diretribuzione feriale)” (principio cha la ricorrente giudicainesistente).23.1. Orbene, il Tribunale, come non ha fatto applicazionedi un “principio di assoluta equivalenza ed identità tra laretribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo equella spettante durante i giorni di ferie” (secondo quanto giàdetto nel disattendere il primo motivo di ricorso), così non hafatto ricorso ad un principio di onnicomprensività dellaretribuzione in generale, mai enunciato nella propriamotivazione.23.2. Inoltre, la ricorrente censura la parte di motivazionetrascritta alle pagg. 51-52 del ricorso, premettendo che sitratterebbe di quella da cui “il Tribunale ha preso le mosse”.In realtà, una prima parte della motivazione sulla principalequestione controversa (in narrativa solo riassunta ai §§ 3/5)comprende i passaggi censurati, ma questi sono preceduti eNumero registro generale 8934/2025seguiti da una serie di altre considerazioni (v. in extenso facciateN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/20264-8 del decreto impugnato). Data pubblicazione 23/03/2026Non è, comunque, questa la parte di motivazione in cui ilTribunale ha concluso per la nullità delle “clausole collettive,contenute nel CCNL, che escludono l’indennità di volointegrativa dalla base di computo della retribuzione corrispostaper il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, paria quattro settimane” (v. punto 93. a pag. 55 del ricorso inesame); conclusione, quest’ultima, che il Tribunale ha trattoall’esito di una serie di ulteriori considerazioni, svolte anche perribattere ad altrettante argomentazioni e difese dell’attualericorrente per cassazione (v. in extenso facciate 8-16 deldecreto); considerazioni sostanzialmente ignorate daquest’ultima.24. Quanto, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrenteprofila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegioche si tratta di questioni analoghe a quelle già poste a questaCorte nel giudizio di cassazione definito con la più volte cit. Cass.n. 20216/2022 (cfr. il § 36. della motivazione).[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare, anche ai sensidell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., le condivisibiliosservazioni ivi svolte (alle pagg. 13 e segg.) per disattenderetale richiesta.Si può ancora aggiungere che ulteriori analoghe questionidi rinvio pregiudiziale sono state disattese in altre decisioni diquesta Sezione in settori diversi da quello del trasporto aereoche qui ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass.n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024;n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Numero registro generale 8934/202524.1. Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioniN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026pregiudiziali profilate si fonda sull’ipotesi che “il giudice possDaat a pubblicazione 23/03/2026quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizionieuropee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo”, laddove, comesi è visto, tale “assoluta equivalenza” giammai è stata affermatadal giudice di merito a quo (e nemmeno da questa Corte dilegittimità), né è stata delineata nella giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE nella propria giurisprudenza a riguardo.24.2. Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi,s’incentra sull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provatol’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimentodelle ferie a causa di tale regime retributivo”, mentre nel casoin esame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione,in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questa sededi legittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa.24.3. In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilatirinvii pregiudiziali.25. Il quarto motivo è privo di qualsiasi fondamento.26. Premesso che la ricorrente non individua precisamentela statuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoCollegio che nella motivazione dell’impugnato decreto, quasiall’opposto di quanto ora deduce la ricorrente, il Tribunale haritenuto di non poter accogliere la domanda di insinuazione alNumero registro generale 8934/2025passivo al titolo ora in questione nella misura richiesta perchéN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026era stato utilizzato “un criterio di quantificazione che non apparDeat a pubblicazione 23/03/2026conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario chegovernano la materia”. Ha in particolare considerato che: “Parteopponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferieuna retribuzione, calcolata sulla base della qualifica edell’anzianità di volo per ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore divolo, considerando il numero massimo di ore di volo consentitoex lege in un anno (900) diviso per 365. L’erroneità di talemodalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta unamodalità che non utilizza come parametro il numero di oreeffettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelloastrattamente volabili”.Pertanto, il Tribunale non ha reputato indimostratadall’attore “l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda siriferisce”, bensì ha giudicato “errata la modalità di calcolo”utilizzata dall’opponente per quantificare le somme rivendicate.26.1. Nemmeno, quindi, il Tribunale ha ritenuto di potercolmare tale pretesa “lacuna probatoria e rimediare a taleinfondatezza disponendo l’esperimento della CTU”, comeasserisce la ricorrente.Il Tribunale, invece, di seguito alle su riportateconsiderazioni, ha scritto che: “La circostanza che nel ricorso siastato adottato un errato criterio di determinazione delledifferenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere allaesatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraversouna consulenza tecnica d’ufficio (sulla possibilità di procederealla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., trale tante, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2013, n. 2416;Numero registro generale 8934/2025Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n. 7041), fermoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026restando che la consulenza può essere svolta solo sulla basDeat a pubblicazione 23/03/2026della documentazione tempestivamente e ritualmente prodottadalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento dellaconsulenza tecnica d’ufficio essere utilizzato per supplire acarenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in talesede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusionicostituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione)”.Dunque, il Tribunale non ha disposto certamente una CTU,come suol dirsi, “esplorativa”, e nemmeno una CTU“percipiente”, bensì si è avvalso di una CTU meramente“deducente”, disposta “solo sulla base della documentazionetempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti”.E di tanto si trae ulteriore conferma dal contenutoessenziale dell’incarico peritale disposto (che il Tribunale haavuto cura di riportare tra la facciata 18 a quella 19 della propriamotivazione), essenzialmente “sulla scorta delle buste paga inriferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non siapossibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le bustepaga, non doveva essere effettuato alcun calcolo”, nonché dallaconclusione definitivamente sul punto tratta dal Tribunale che:“Per l’anno 2017 invece il calcolo è stato omesso nella ctu perle ragioni di carenza documentale sopra riportate” (così allafacciata 21).27. In definitiva, alcun vulnus alle previsioni di cui all’art.99, comma secondo, n. 4), l. fall. e/o all’art. 2697 c.c. èriscontrabile nell’impugnato provvedimento.28. Parimenti infondato è il quinto motivo.Numero registro generale 8934/202529. Il Tribunale, di seguito al richiamo ai principi espressiN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026da Cass., sez. lav., 30.11.2021, n. 37589, ha consideratoD:at a pubblicazione 23/03/2026“Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla normaimperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta(tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell’IVMG),anche dal valore medio dell’indennità di volo integrativapercepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valoremedio è costituito dal totale delle somme percepite dallavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un annosolare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365ed il numero di giorni di ferie godute nel sinolo anno nonché ilnumero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari cheincidono sul rapporto lavorativo (quali malattia, l’aspettativa, lamaternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc. …), icriteri per la determinazione della retribuzione sono differenti daquelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolareesecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione delcriterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un datorealmente corrispondente all’incidenza dell’indennità di volointegrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si èvisto, tale indennità è una componente della normaleretribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiungeallo stipendio mensile e all’indennità di volo minima garantita,in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione perun intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo distipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed unasomma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopracitati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normaleretribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definitiNumero registro generale 8934/2025indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla leggeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026o dalle parti sociali, viene meno l’ordinaria articolazione delDlaat a pubblicazione 23/03/2026retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L’esattaincidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione dellavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando iperiodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisal’osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra leassenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di 365giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo,non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, ilquale non subisce una sospensione e la relativa retribuzionesegue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, insostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologicaalternanza con i giorni di volo e non comportano un diversocomputo della retribuzione”.30. Orbene, a fronte di queste motivate considerazioni delTribunale, come si è ora visto, comprensive della reiezione diassunti anche dell’opponente, e non solo dell’allora opposta,l’attuale ricorrente per cassazione, deducendo la violazione ofalsa applicazione solo di talune norme aventi forza e valore dilegge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001,4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche dinorme collettive applicabili, non ne sostiene la concretarilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale.Invero, la ricorrente si limita ad assumere che i periodi diassenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generaleequiparati al lavoro effettivo” (cfr. pag. 75 del ricorso).Numero registro generale 8934/2025Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi in fatto eN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026in diritto del Tribunale dell’opposizione, che, come si è visto, Dsait a pubblicazione 23/03/2026fonda sul rilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa,maternità, cassa integrazione, congedo parentale e simili, illavoratore percepisce non la normale retribuzione, come anchein precedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.30.1. Non è esatto, peraltro, il rilievo della ricorrentesecondo cui: non corrisponde al vero o comunque appareassolutamente apodittico l’assunto del Tribunale secondo ilquale l’indennità di volo oraria sarebbe una componente dovutaa fronte della “regolare esecuzione” dell’attività lavorativa (così al punto 166. a pag. 76 del ricorso).E’ sufficiente in senso contrario richiamare i passaggimotivazionali sopra riportati, ma anche quelli precedenti (v. tral’altro facciata 6 del decreto, in cui era stata illustrata la “chiaraconnessione, individuata dalla clausola sopra citata, tral’indennità di volo integrativa e le ore di volo in concretoeffettuate dal lavoratore”, e non certo una debenza della stessaper una qualsiasi “regolare esecuzione” della prestazione).31. Il sesto motivo è inammissibile.32. In tale censura la ricorrente assume la “nullità deldecreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievicritici mossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica diparte”.Nel suo immediato sviluppo si assume che il principiosecondo il quale il giudice non è tenuto nella motivazione asoffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentiNumero registro generale 8934/2025tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026restano implicitamente disattese perché incompatibili, trovDaat a pubblicazione 23/03/2026applicazione “solo quando il consulente tecnico, nella relazioneabbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti diparte”.32.1. Ritiene, allora, il Collegio che il motivo ora in esamedifetti anzitutto dei requisiti di specificità/autosufficienza delricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6),e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.Più nello specifico, la ricorrente non riferisce precisamentecome lo svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica d’ufficiosi sia svolto rispetto al modello procedimentale delineatonell’art. 195 c.p.c. novellato (di cui non si deduce la violazioneo falsa applicazione).La ricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazionidel proprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U. (v. passimpagg. 78-82 del ricorso), senza peraltro precisare quando siastato depositato il relativo atto.Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato inquesta sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag. 101del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie di rilievi” delproprio C.T.P., e neppure trascrive, o almeno richiama in sintesi,nello svolgimento della censura in esame, i passi in ipotesirilevanti per riscontrare la dedotta omissione, addebitataappunto anzitutto al C.T.U.Piuttosto, la ricorrente, omisso medio, illustra tre rilieviasseritamente mossi dal proprio C.T.P. (il primo, sul metododi valutazione della CTU che non giunge ad un valore medio diIVO ; il secondo, sulla mancata considerazione dell’incidenzaNumero registro generale 8934/2025dell’applicazione del meccanismo c.d. della “perequazione oreN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026volo” ; il terzo, sull’effetto dell’applicazione della “media” coDsaìt a pubblicazione 23/03/2026come impropriamente determinata dal CTU sulla struttura dellefasce di pagamento delle IVO ).32.2. Inoltre, a prescindere da quanto già considerato circala deduzione in questa sede di legittimità del meccanismo dellacd. “perequazione ore volo” (v. precedenti § 21.-21.3. diquesta motivazione), la ricorrente non tiene conto che ilTribunale ha giudicato non “condivisibili le osservazioni critichealla consulenza mosse da [OSCURATO:PERSONA] laddove invoca il computodell’importo dell’ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tuttele volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbeipoteticamente determinato dall’inclusione “virtuale” delle oremedie di ivi riferite a giorni di fruizione delle ferie”; e che,inoltre, ha ritenuto che “non può neppure tenersi conto dellarichiesta di rivalutazione e riduzione degli importi contenuti nellebuste paga a titolo i ivr, quale indennità rivolta ad assicurareuna retribuzione pari almeno al 93% della retribuzione che illavoratore avrebbe conseguito a parità di ore di volo in AlitaliaLai prima del passaggio in [OSCURATO:PERSONA] e poi in [OSCURATO:PERSONA]” (v. inextenso facciata 20 del decreto).33. Parimenti inammissibile è il settimo motivo.34. Rilevato che il Tribunale aveva considerato le normecollettive cui si riferisce la ricorrente, riportandone in parte iltenore testuale (v. facciate 5-6 del suo decreto), e, come si èora visto, si era poi espresso sulle “osservazioni critiche allaconsulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” a riguardo (v. di nuovo iniziodella facciata 20 del decreto), la ricorrente nello svolgimentodella censura neanche per stralci riporta il tenore testuale di taliarticoli, risultando così assertive le sue affermazioni in ordine aNumero registro generale 8934/2025come essi dovrebbero essere intesi ex art. 1362 c.c. (v. puntoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026196. a pag. 83), ex art. 1364 c.c. (v. punto 202. a pag. 85), Doat a pubblicazione 23/03/2026ex art. 1371 c.c. (v. punto 203 a pag. 85).35. E’ infondato l’ottavo motivo.36. Come già riferito in narrativa, il Tribunale si ècostantemente riferito nella sua motivazione al periodo minimolegale di ferie annuali e, pur considerando che la contrattazionecollettiva del settore (prima il CCAL e il CCNL poi) avevariconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo ildiritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno(periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni diservizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiarate nulle,per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausolecollettive, in precedenza individuate, che escludevanol’indennità di volo integrativa dalla base di computo dellaretribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annualigarantito dalla legge, pari a quattro settimane, e perconseguenza si è riferito appunto “alla retribuzione spettantenei giorni di ferie di fonte legale” (cfr. in extenso facciate 14-16del decreto impugnato).36.1. La ricorrente, nel motivo in esame, censura il singolopassaggio motivazionale in cui il Tribunale ha statuito che “Inragione di quanto sopra detto in ordine alla sussistenza dellagaranzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quellidi fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione daparte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può esserein possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione dital fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu qualiNumero registro generale 8934/2025giorni goduti per l’anno 2015 e 2016 a titolo di ferieN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale”. Data pubblicazione 23/03/202636.2. Ebbene, è errata la lettura dell’ora riportato passo dimotivazione, da parte della ricorrente, nel senso che “ilTribunale ha illegittimamente esteso l’ambito d’applicazionedella “regola” legale asseritamente ritenuta sussistente dalmedesimo Tribunale anche oltre detto periodo minimo” (v. punti207-211 alle pagg. 86-87 del ricorso).36.3. Tale passo, difatti, va letto in rapporto a quelloimmediatamente precedente: “In conclusione, con riferimentoalle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti idocumenti necessari, la quantificazione delle differenzeretributive può essere effettuata, recependo le conclusioniraggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteriformulati nel quesito, provvedendo a determinare l’importomedio dell’indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed amoltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell’anno”.36.7. Ergo, risulta chiaro che il Tribunale nel successivopassaggio qui censurato, non ha contraddetto quantodiffusamente ritenuto in precedenza, bensì (“In ragione diquanto sopra detto …”) ha voluto semplicemente evidenziareche la datrice di lavoro, pur essendo in condizione di farlo, nonaveva dedotto che la quantificazione del dovuto determinata dalC.T.U. non fosse conforme all’applicazione dei criteri formulatinel quesito, ossia, legata ai giorni di ferie annuali di fonte legale.Del resto, la ricorrente tuttora non sostiene che i quesitiposti al C.T.U. non fossero conformi a tale impostazione e/o cheessa, anche per il tramite del proprio C.T.P., avesse contestatoa riguardo la quantificazione operata dal C.T.U.Numero registro generale 8934/202537. Possono essere congiuntamente esaminati il nono, ilN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, che tutDtait a pubblicazione 23/03/2026riguardano il riconoscimento delle differenze retributive a titolodi aumenti di anzianità.38. Giova subito evidenziare che il lavoratore sindall’originaria domanda d’insinuazione al passivo aveva chiestoil riconoscimento della somma di € 610,37, a titolo di scatti dianzianità (v. facciata 2 del decreto).38.1. In proposito, come già accennato in narrativa, ilTribunale dell’opposizione ha dato atto che: “L’Amministrazionestraordinaria resistente ha motivato la legittimità dell’esclusionein ragione degli accordi sottoscritti nel periodo dal febbraio 2017al febbraio 2018 con le OO.SS.” indicate.Ebbene, su questo punto nota anzitutto il Collegio laricorrente non dichiara di aver depositato in questa sede dilegittimità sia tali accordi che quelli ulteriori cui si riferisce nellarubrica del dodicesimo motivo di ricorso.38.2. Il Tribunale, comunque, ha altresì dato atto che laresistente aveva dedotto che tali accordi “hanno previsto, tral’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi,ossia ai fini dell’applicazione degli aumenti correlati all’anzianitàprevisto dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] vigente per il periodo 1gennaio 2014 – 31 dicembre 2016”, e che, inoltre, aveva“dedotto che, il 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto il rinnovodel CCNL Trasporto aereo il quale ha innovato la disciplina deitrattamenti retributivi correlati all’anzianità ed ha nel contempostabilito che l’accordo di rinnovo non trova applicazione per leaziende già in [OSCURATO:PERSONA] alla data disottoscrizione del medesimo accordo”.Numero registro generale 8934/2025Il Tribunale ha ritenuto che: “L’eccezione formulata dallaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026parte resistente è corretta”, ma solo “in quanto fin dal primo dDait a pubblicazione 23/03/2026tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell’anzianità ai solifini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione delrinnovo del CCNL: come emerge dalla documentazione prodottadalla amministrazione opposta”.“Tuttavia”, ha poi considerato che: “in data 02/12/2021veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL – [OSCURATO:PERSONA] quale, da un lato confermava integralmente la disciplina degliscatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL TrasportoAereo-Parte specifica vettori del 14/07/2014, dall’altro nulladisponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017precedentemente sospesi.Con la sottoscrizione, la sospensione degli effettidell’anzianità a fini retributivi, prevista dall’accordo del 14 luglio2014, è venuta meno”.38.3. Orbene, la lettura che la ricorrente complessivamentepropone di questa parte di motivazione nelle censure in esameè errata, questa volta, in diritto.Più nello specifico, il Tribunale in nessun punto della propriapronuncia ha affermato che il CCNL del [OSCURATO:PERSONA], partespecifica Vettori, del 2 dicembre 2021 fosse il “fondamento deldiritto alle differenze retributive rivendicate nel ricorso inopposizione”, come sostenuto dalla ricorrente nel nono motivo.Neanche il Tribunale ha mancato di considerare che lasottoscrizione di detto accordo di rinnovo del CCNL “è successivaalla proposizione della domanda di ammissione al passivo” (cfr.inizio della facciata 22 dell’impugnato decreto), né ha posto indiscussione che l’accordo di rinnovo in questione, come tale, nonNumero registro generale 8934/2025trovasse “applicazione per le aziende già in AmministrazioneN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordoD”a,t a pubblicazione 23/03/2026e quindi anche alla [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente a quanto assumela ricorrente nel decimo e nell’undicesimo motivo.38.4. Nel dodicesimo motivo, poi, la ricorrente assume cheil Tribunale avrebbe errato laddove, in contrasto con i criterilegali di interpretazione del contratto e con gli accordi collettivievocati nel titolo del presente motivo, ha equivocato sulsignificato dell’aggettivo “sospesi” e di tutti i termini derivantidal verbo “sospendere” enunciati dagli accordi di cui al titolo ,e propone che detta “sospensione” dovrebbe essere intesa come“soppressione temporanea” (cfr. in particolare il punto 235. apag. 96).38.5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, al netto della mancataspecificazione della produzione in questa sede di legittimità ditutti gli accordi in questione, la ricorrente neanche riferisce inricorso il tenore testuale delle clausole degli stessi checomunque riconosce che si esprimevano in termini di“sospensione”.In aggiunta a tale difetto dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, occorresottolineare che la ricorrente non pone in discussione che essastessa quale opposta avesse dedotto che tali accordi avevano“previsto, tra l’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità aifini retributivi”.Incensurabilmente, perciò, il Tribunale ha rilevato che “findal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effettidell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alladefinizione del rinnovo del CCNL”.Numero registro generale 8934/2025A prescindere dai superiori rilievi d’inammissibilità, laN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026proposta di intendere il lessico degli accordi in termini dDait a pubblicazione 23/03/2026“sospensione” come volto a delineare una “temporaneasoppressione”, è questa sì antiletterale e, quindi, contrastantecon il principale canone ermeneutico legale di cui all’art. 1362,comma primo, c.c.Il termine “sospensione”, infatti, essendo riferito ai soli“effetti dell’anzianità ai fini retributivi”, era da intendersi, nongià come “eliminazione”, “abolizione” o “soppressione” sia pure“temporanea”, dell’ “anzianità” stessa o dell’ “applicazione degliaumenti correlati all’anzianità previsti dal CCNL” del settore del2014, bensì come temporanea interruzione degli effettidell’anzianità ai fini retributivi.Di tanto è riprova nel dato che, secondo la lettura delTribunale, non specificamente qui contestata dalla ricorrente, leparti di tali accordi avevano anche individuato il termine di talesospensione, e, cioè, “fino alla definizione del rinnovo delCCNL”.Rileva, poi, il Collegio che la ricorrente non pone in dubbioche si trattasse appunto di un “rinnovo del CCNL” precedente,come del resto confermato dal testo così denominato del2.12.2021 che ha prodotto anche in questa sede.Pertanto, il Tribunale ha così individuato un dies certus anet incertus quando, ossia, secondo la tradizionale impostazione,un termine indeterminato (e non una condizione), nel senso chele parti degli accordi avevano prefigurato come certo il rinnovodel CCNL in questione (rinnovo che, peraltro, rientra nellanormale dinamica delle relazioni sindacali), ma non erano inNumero registro generale 8934/2025grado di individuare con certezza “quando” tale rinnovo sarebbeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026intervenuto. Data pubblicazione 23/03/2026Correttamente, perciò, il Tribunale ha concluso che: “Conla sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai finiretributivi, previsti dall’accordo del 14 luglio 2014, è venutameno”.Le clausole in questione, infatti, non integravano unacondizione sospensiva (nel senso che da un evento futuro edincerto dipendesse l’efficacia di quanto disposto), bensìprevedevano immediatamente ed incondizionatamente, inchiave dispositiva, la sospensione dei descritti effettidell’anzianità ai soli fini retributivi, e soltanto fino al termine dicui s’è detto.Con la conseguenza che, una volta maturato tale termine,costituivano naturale conseguenza di tanto la fine dellasospensione e, quindi, la ripresa degli effetti dell’anzianità ai finiretributivi sin da quando essi erano stati per la prima voltasospesi.39. Alla stregua dei superiori rilievi, i su precisati quattromotivi esaminati congiuntamente devono essere disattesi.40. E’ infine infondato il tredicesimo motivo di ricorso.41. Dopo le considerazioni già vagliate, il Tribunale haosservato: “La sottoscrizione del contratto è del 2 dicembre2021 ed è successiva alla proposizione della domanda diammissione al passivo del fallimento accolta solo parzialmentedalla amministrazione straordinaria e dalla data di deposito dellostato passivo (18 novembre 2021).Numero registro generale 8934/2025Ciò premesso, deve osservarsi che dal carattereN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo, in assenza dDait a pubblicazione 23/03/2026un’espressa previsione della facoltà dell’opponente di proporredomande nuove, emerge l’inammissibilità non solo di domandenuove, ma, più in generale dello ius variandi dell’opponente deifatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e lerelative conclusioni, si evince che l’atto di opposizione non èdestinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solocircostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzatiall’accoglimento dell’impugnazione, vale a dire censure direttea sollecitare l’accoglimento della domanda che, nella faseprecedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).Tuttavia, ritiene il Collegio, che proprio tale carattereimpugnatorio dell’opposizione allo stato passivo comportal’applicabilità del principio, affermato per il giudizio d’appello,secondo il quale il divieto di ius variandi non opera nel caso dideduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo loscadere del termine per la loro deducibilità in sede di primogrado dal momento che l’insussistenza del fatto storico nellemore del giudizio di prime cure, che ha reso impossibilesollevare la relativa questione e che ciò non contrasta conl’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dalcontratto collettivo di lavoro che ha fatto venir meno lasospensione prevista nei verbali di accordo stipulati tral’Amministrazione straordinaria e le associazioni sindacali,l’opposizione deve essere accolta sotto il profilo in esame e devedisporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nellamisura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggida parte di Alitalia, pari ad € 610,37”.Numero registro generale 8934/202542. [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibili tali considerazioni. Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Data pubblicazione 23/03/202642.1. Difatti, la critica che la ricorrente muove ad esses’incentra su precedenti di legittimità e principi in tema diammissione al passivo di crediti con riserva o in via condizionata(cfr. pagg. 98-101 del ricorso), non pertinenti e quindi nonriferibili alla fattispecie processuale come accertata dai giudicidell’opposizione.43. Invero, per quanto già detto nel disattendere iprecedenti quattro motivi di ricorso, correttamente il Tribunalein composizione collegiale, a fronte di domanda d’insinuazioneal passivo che ab origine comprendeva lo stesso importo suvisto a titolo di aumenti per scatti di anzianità, senza alcunariserva o condizione, ha considerato che, nella specie, lasopraggiunta sottoscrizione del CCNL del 2.12.2021, costituissenon già l’avveramento dell’evento dedotto in una condizione,ma un fatto sopravvenuto, costituito dalla mera scadenza deltermine previsto nei cennati accordi collettivi, tale da far venirmeno la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributiviivi pattuita.44. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Numero registro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026AULA '[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]OggettoR E P U B B L I C A I T A L I A N A Retribuzionedurante leIN [OSCURATO:PERSONA] ITALIANOferieL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ER.G.N. 8934/2025SEZIONE LAVORO Cron.Rep.Ud. 27/01/2026Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 8934-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controUSAI RICCARDO, rappresentato e difeso dagli avvocatiBARBARA STARNA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,depositato il 03/04/2025 R.G.N. 4101/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8934/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;D a ta pubblicazione 23/03/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale diCivitavecchia in composizione collegiale, in parzialeaccoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inamministrazione straordinaria, ammetteva l’opponente Usai allostato passivo di detta società, con il privilegio generale di cuiall’art. 2751 bis n. 1 c.c., per i seguenti importi: - € 4.564,13,a titolo di IVO (indennità di volo integrativa) complessivacalcolata sui giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni2015 e 2016; - € 610,37, a titolo di scatti di anzianità, oltrerivalutazione e interessi come da motivazione.2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in composizionecollegiale premetteva: a) ciò che aveva dedotto e richiesto illavoratore, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. con inquadramentonella categoria “piloti” e qualifica di pilota, nel ricorso inopposizione allo stato passivo dell’amministrazionestraordinaria resistente; b) le eccezioni e difese di quest’ultima(la quale in sede di note conclusive aveva rinunciatoall’eccezione di prescrizione in precedenza sollevata); c) chedoveva essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso inopposizione allo stato passivo, pure opposta dalla resistente; d)talune considerazioni in diritto sulla distribuzione degli oneriprobatori in caso di opposizione allo stato passivo.3. Tanto premesso, il Tribunale passava a considerare leclausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzioneNumero registro generale 8934/2025nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenzeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026della società opposta contenute all’interno del CCNL dDealt a pubblicazione 23/03/2026Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione primapersonale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti divolo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014; e riteneva chedal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emergeva che leparti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzionespettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, [OSCURATO:PERSONA]) in una misura fissa mensile, tale da restare invariatanei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.3.1. Premettendo, poi, che, secondo l’opponente eranoillegittime tali clausole nella parte in cui non prevedevano anchel’inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell’indennitàdi volo oraria (IVO), i giudici dell’opposizione esaminavano piùin dettaglio la disciplina legale interna (art. 907 cod. nav.) ecollettiva circa l’indennità di volo, e concludevano chedall’esame del sistema retributivo del personale navigantecongegnato dalle parti sociali era possibile evincere che il nucleoessenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratoreperché connesso all’espletamento delle mansionicontrattualmente previste) era costituito dallo stipendiomensile, dall’indennità di volo minima garantita e dall’indennitàdi volo integrativa; ma che le clausole contrattuali erano chiarenello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei qualii lavoratori godono di ferie viene computata tenendo inconsiderazione soltanto lo stipendio mensile e l’indennità di volominima garantita, mentre non viene computata l’indennità divolo integrativa.4. Ciò considerato, il Tribunale riteneva che la retribuzionecorrisposta per un giorno di ferie era inferiore alla media dellaretribuzione spettante per gli altri giorni del mese e osserNvuamverao r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026che, dall’analisi delle buste paga prodotte, emergevNau mecroh dei r accolta generale 6911/2026l’incidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzionDeat a pubblicazione 23/03/2026risultava significativa; ed in tal senso esponeva una serie diesemplificazioni, anche in relazione ai piloti.5. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva a considerare il diritto allafruizione delle ferie annuali retribuite, secondo l’ordinamentointerno anche costituzionale (art. 36, ult. comma, Cost. e art.2109 c.c.) e secondo una serie di fonti internazionali edeurocomunitarie (art. 24 della Dichiarazione universale deidiritti dell’uomo; art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consigliod’Europa; art. 3 della Convenzione OIL del 24.6.1970, n. 132;art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea; art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 3 della Direttiva2000/79/CE, per il personale di volo), evidenziando in base aquali norme italiane aventi valore di legge esse fossero state,secondo i casi, ratificate o recepite nel nostro ordinamento.6. Esponeva, poi, come la Corte di giustizia UE si fosseespressa sulla nozione di ferie retribuite, richiamando diversedecisioni della stessa Corte e, segnatamente, la sent.15.9.2011, Williams e altri contro [OSCURATO:PERSONA] plc, causa C-155/10, in fattispecie relativa proprio alla retribuzione delpersonale di volo, nonché altre menzionate decisioni di questaCorte Suprema; e concludeva che, alla luce degli illustratiapprodi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonpoteva nutrirsi alcun dubbio in ordine all’esistenza nel nostroordinamento di una norma imperativa – nel caso di speciecontenuta nell’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla lucedel diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone diNumero registro generale 8934/2025riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzioneN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026corrispondente alla nozione europea in precedenza delineata. Data pubblicazione 23/03/20266.1. Da tanto discendeva la conclusione che le clausolecontrattuali, in precedenza riportate, volte ad escludere dallabase di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l’indennità divolo integrativa, contrastavano con tale norma, perchérendevano la retribuzione delle ferie non paragonabile a quelladei periodi di lavoro, escludendovi una componente che miravaa remunerare proprio l’esecuzione delle mansioni che il pilota, ilcomandante o l’assistente di volto è tenuto ad espletare in forzadel proprio contratto di lavoro e che in alcun modo potevaritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali oaccessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamentodelle mansioni.6.2. Secondo il Tribunale, inoltre, non poteva condividersil’assunto dell’amministrazione straordinaria secondo cuil’omesso computo dell’indennità di volo integrativa nei giorni difruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione dellaretribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare ildiritto alle ferie, perché proprio il calcolo in precedenzaelaborato sulla incidenza dell’IVO sulla misura della retribuzionemedia giornaliera fugava ogni dubbio sull’effetto concretamentedissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendoun’incidenza superiore al 20% e in alcuni casi superiore al 40 eal 50%, richiamando a riguardo diversi precedenti anche dilegittimità, e, segnatamente, la sent. n. 20216/2022 di questaCorte Suprema.6.3. Tenuto conto, poi, che sia questa Corte Suprema chela Corte di giustizia UE avevano affermato i principi richiamaticon esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie, rilevava cheNumero registro generale 8934/2025la contrattazione collettiva del settore aveva riconosciuto unN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratoDrait a pubblicazione 23/03/2026naviganti a 30 giorni di ferie all’anno, periodo che si incrementadi un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di5 giorni; nondimeno, conformandosi a quanto statuito inparticolare in Cass. n. 20216/2022, concludeva che dovesseroessere dichiarate nulle, per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n.185/2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, cheescludono l’indennità di volo integrativa dalla base di computodella retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferieannuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.6.4. Circa, poi, l’individuazione dei criteri di quantificazionedelle somme dovute al lavoratore con riferimento allaretribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ilTribunale riteneva che – seguendo le indicazioni fornite dallaCorte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzionemedia percepita in un periodo di riferimento giudicatorappresentativo – in considerazione della variabilità degliimporti corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennitàdi volo integrativa, il periodo significativo di riferimento andavaindividuato in un anno solare che costituiva un arco temporalesufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee(richiamando in proposito altra decisione di questa Corte dilegittimità).6.5. Specificava, quindi, in dettaglio come dovesse esserecostituita la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla normaimperativa, disattendendo a riguardo talune deduzioni siadell’opposta che dell’opponente, ed esplicitando a riguardoquale incarico fosse stato fosse stato conferito al consulentenominato.Numero registro generale 8934/20256.6. Ritenute, ancora, non condivisibili ulterioriN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026osservazioni critiche rivolte da [OSCURATO:SOCIETA], questa volta, allDaat a pubblicazione 23/03/2026consulenza già espletata, il Tribunale considerava che, conriferimento alle annualità in relazione alle quali erano statiprodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delledifferenze retributive poteva essere effettuata, recependo leconclusioni raggiunte dal CTU, che aveva dato correttaapplicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo adeterminare l’importo medio dell’indennità di volo integrativagiornaliera annuale e a moltiplicarlo per il numero di giorni diferie goduti nell’anno. Il Tribunale concludeva, quindi, che allavoratore fosse dovuta la somma complessiva indicata indispositivo per gli anni 2015 e 2016.7. Quanto al mancato pagamento degli incrementi diretribuzione previsti dal CCNL suddetto del 16.7.2014, inragione dell’anzianità maturata dal mese di gennaio 2017, purelamentato dal lavoratore opponente, il Tribunale reputavacorretta l’eccezione in proposito formulata dalla resistente inquanto fin dal primo degli accordi sindacali in propositorichiamati dalla stessa era stato stabilito che gli effettidell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alladefinizione del rinnovo del CCNL.7.1. Tuttavia, rilevava che in data 2.12.2021 venivasottoscritto il rinnovo del CCNL – [OSCURATO:PERSONA], il quale,da un lato, confermava integralmente la disciplina degli scatti dianzianità già contenuta nel previgente CCNL, dall’altro, nulladisponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017precedentemente sospesi, sicché osservava che, con talesottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità a finiretributivi era venuta meno.Numero registro generale 8934/20257.2. Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituitoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026dalla sottoscrizione del CCNL in data 2.12.2021, successiva alDlaat a pubblicazione 23/03/2026proposizione della domanda di ammissione al passivo (contrattoche aveva fatto venir meno la sospensione prevista nei verbalidi accordo stipulati tra l’amministrazione straordinaria e leassociazioni sindacali), il Tribunale concludeva che l’opposizionedoveva essere accolta anche sotto tale profilo e che dovevadisporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nellamisura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggida parte di Alitalia.8. Avverso tale decisione, l’Alitalia – [OSCURATO:PERSONA].p.a. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi e successiva memoria.9. Resiste con controricorso il lavoratore intimato.10. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. hadepositato memoria in cui ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360, n.3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (A.E.A.), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE e al combinato disposto degli artt. 36 eNumero registro generale 8934/202539, primo comma. Cost.”. Censura “il decreto per aver fattoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026applicazione di un inesistente principio di assoluta equivalenzDaat a pubblicazione 23/03/2026ed identità tra la retribuzione legalmente dovuta a fronte dellavoro effettivo e quella spettante durante i giorni di ferie.Principio che, contrariamente a quanto si legge nellamotivazione della pronuncia impugnata, non è desumibile nédalle disposizioni eurounitarie e dai rispettivi provvedimentinazionali di recepimento né dalle pronunce della Corte diGiustizia che hanno offerto l’interpretazione di tali disposizioni”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 e 5,c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association od EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), European AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e art. 7 Direttiva 2003/88/CE, art. 4 e 8 D.lgs.n. 185/2005, art. 10 e 18 bis del D.lgs. n. 66/2003 in relazioneall’art. 153.5 del TFUE ed agli artt. 2697 e 2727 c.c. Omessoesame della circostanza di fatto relativa al c.d. meccanismo diperequazione”.2.1. Censura “la pronuncia del Tribunale per averinfondatamente ritenuto che dalle disposizioni del contrattocollettivo in materia di composizione della retribuzione per iperiodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente”.2.2. Inoltre, evidenzia, “come vizio motivazionaleconseguente all’omesso esame di un fatto dedotto nell’ambitoNumero registro generale 8934/2025del contraddittorio, che il Tribunale non ha argomentatoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026alcunché sulla dedotta ed incontestata circostanza dell’esistenzDaat a pubblicazione 23/03/2026e del funzionamento, all’interno dell’organizzazione aziendaledella Società opposta, del c.d. meccanismo di perequazione,ossia della modalità organizzativa precipuamente diretta adequilibrare il trattamento economico complessivo dei lavoratoridurante i mesi di fruizione delle ferie”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., in viaautonoma e in combinato disposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n.185/2005 e 10 del D.Lgs. 66/2003”. Censura “la pronuncia delTribunale per aver erroneamente evocato ed applicato ilprecetto di cui al primo comma dell’art. 36 Cost. alla singolacomponente retributiva della retribuzione feriale e per averofferto un’interpretazione del principio delle ferie retribuitecontrastante con il principio di autonomia negoziale delleorganizzazioni sindacali discendente dall’art. 39, primo commaCost.: secondo i principi di diritto vivente elaborati da questaalta Corte in esercizio della propria funzione nomofilattica,stante l’inesistenza di un principio legale di onnicomprensivitàdella retribuzione (neanche in materia di retribuzione feriale) lacompetenza alla determinazione delle componenti e dei criteridi computo delle diverse voci retribuite compete, secondo taliprincipi di diritto, all’autonomia collettiva, le cui determinazionisono state viceversa ritenute nulle dal Tribunale”.4. Di seguito ai primi tre motivi sopra riassunti avanza aquesta Corte una “Prima istanza di rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE”, nei seguenti termini: “sollevare la questionepregiudiziale con riferimento all’interpretazione accolta dalTribunale degli artt. 4 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 185 e 10Numero registro generale 8934/2025del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, rispettivamente attuativi dell’art.N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/20263 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavorDoat a pubblicazione 23/03/2026del personale di volo nell’aviazione civile concluso da [OSCURATO:PERSONA] (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 e dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario dilavoro in rapporto all’art. 153 del TFUE nonché agli artt. 28 e 31della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea inquanto tali disposizioni di diritto dell’Unione Europea ostano ache, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva operi unaquantificazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferieprendendo in considerazione una determinata componenteretributiva come l’indennità di volo in misura difforme rispettoalle giornate di lavoro effettivo, il giudice possa quantificare,adducendo come fondamento le citate disposizioni europee, laretribuzione dovuta in termini differenti sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo”.4.1. Inoltre, avanza una “Seconda istanza di rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE alla luce dei motivi di appello(n.d.r., sic!) che precedono”, nei termini che seguono:“rimettere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazionedegli artt. 7 della Direttiva 2003/88/CR e dell’art. 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),Numero registro generale 8934/2025European [OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Association (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACAD)at a pubblicazione 23/03/2026recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, aisensi dell’art. 267 TFUE”, formulando il seguente quesito conriferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante “setali disposizioni ostino all’esistenza di una disciplina nazionaleche consente all’autonomia contrattuale collettiva di prevedereun regime retributivo delle ferie che non contempli ilriconoscimento di voci retributive dirette a compensare specificisacrifici derivanti dall’effettiva esecuzione dei compiti cheincombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, inrelazione ad una legislazione nazionale che prevede l’assolutainderogabilità delle norme in materia di diritto alle ferie e, apena di sanzioni, la mancata concessione delle ferie e non siaprovato l’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore algodimento delle ferie a causa di tale regime retributivo”.5. Con un quarto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma,n. 4 legge fallimentare e dell’art. 2697 c.c.”. Censura “ladecisione del Tribunale che, a fronte della proposizione di unadomanda manifestamente infondata perché basata su unapremessa fattuale non rispondente a verità e non provatadall’attore (ossia l’asserita effettuazione da parte dell’opponentedi 900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domandasi riferisce ed il conseguente diritto al ricalcolo su ogni giorno diferie di un importo a titolo di indennità di volo integrativacorrispondente alla media giornaliera del medesimo dividendodi 900 ore) ha ritenuto di poter colmare tale lacuna probatoriae rimediare a tale infondatezza disponendo l’esperimento Nduemellrao r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026CTU”. Numero di raccolta generale 6911/2026Data pubblicazione 23/03/20266. Con un quinto motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione o falsa applicazione degli artt. 2110 c.c. e 22 e 34 delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, autonomamente ed in combinatodisposto con gli artt. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 e 10 del D.Lgs.n. 66 del 2003”. Censura la decisione del Tribunale di averformulato il quesito al CTU con richiesta di quantificare “perciascun anno solare, l’importo medio dell’IVO giornalieraannuale provvedendo a dividere il totale dell’IVO percepita nelsingolo anno solare per il numero risultante dalla sottrazione tra365 ed il numero di giorni di assenza per ferie, malattia,aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale oaltre cause relativi al singolo anno”. Si contesta che nellaformulazione del quesito il Tribunale abbia dato incongruamenteindicazione al CTU di escludere dalla base di calcolo della mediaannua delle ore volate le giornate durante le quali puòcontinuare a decorrere l’obbligazione retributiva, che rientranonell’anzianità lavorativa e che concorrono peraltro allamaturazione delle ferie .7. Con un sesto motivo denuncia: “Art. 360, n. 4, c.p.c.nullità del decreto per vizio di motivazione radicalmente assentesui rilievi critici mossi dall’opposta con richiamo alla consulenzadi parte”. Deduce che: “Il decreto non ha motivato in merito airilievi critici alla consulenza tecnica che sono stati formulati dalCTP nelle osservazioni depositate e ripresi nelle note illustrativeanch’esse depositate nella prima fase del giudizio.Anziché procedere ad una verifica della corrispondenzadelle ore volate nel mese alla media annua delle ore di voloeffettive, il CTU ha operato una semplice quanto errataNumero registro generale 8934/2025addizione, procedendo a “montare” sui giorni di ferieN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026l’equivalente della media delle ore volate. In tal modo il calcolDoat a pubblicazione 23/03/2026risulta falsato, in quanto il numero delle ore di volo risultaartificiosamente incrementato e determina un rigonfiamentodelle ore ben oltre quelle interessate dalla fatica operazionaledel volo.Lo stesso meccanismo di calcolo della media viene così asalire, determinandosi un secco, squilibrato ed artificiosoincremento delle ore di volo e delle relative indennità. Operandoin termini siffatti, il ricalcolo della media dovrebbe perpetuarsiall’infinito in senso incrementale, in quanto limitandosisemplicisticamente ad aggiungere ore ulteriori rispetto a quellevolate, il numero delle ore annue risulta seccamente eproporzionalmente accresciuto, con conseguente necessità della“media corretta” e così via all’infinito.Sempre a tal proposito il CTU non ha tenuto contodell’elemento a conforto di tale impostazione, ossadell’incontestato “meccanismo di perequazione” in applicazionedel quale nei periodi lavorati dei mesi in cui avveniva la fruizionedelle ferie l’Azienda provvedeva a programmare un maggiornumero di oro di volo, proprio al fine di riequilibrare la mediamensile”.8. Con un settimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione degli artt. 1362, 1364, 1366 e 1371 c.c. in rapportoalle previsioni del CCNL in materia di scaglioni orari degli importidell’indennità di volo integrativa con specifico riferimento agliartt. 26 della sezione dedicata al personale navigante tecnico-piloti e comandanti – e art. 23 della sezione dedicata agliassistenti di volo, nonché alle relative tabelle che hanno previstoun graduale incremento degli importi di tale indennità in ragioneNumero registro generale 8934/2025del numero di ore di volo oltre la 30^ effettivamente cumulateN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026nel mese (1° scaglione dalla 31^ alla 40^; 2° scaglione dallDaat a pubblicazione 23/03/202641^ alla 60^; 3° scaglione dalla 61^ alla 70^; 4° scaglioneoltre la 70^ ora)”. Censura “la decisione del Tribunale dicondividere il criterio di calcolo del CTU che ha preso inconsiderazione le ore “virtuali” di volo corrispondenti ai giorni diferie (nei quali in realtà l’opponente non ha volato)addizionandole a quelle di volo effettivo al fine del superamentodelle soglie orarie corrispondenti ai diversi scaglioni di valorevolate a quelle effettivamente lavorate in volo ai fini dellaquantificazione del corrispondente importo retributivo, il CTU edil Tribunale che ha espressamente approvato tale criterio sonoincorsi in una violazione dei criteri di interpretazionecontrattuale e delle clausole del contratto collettivo che nonhanno né previsto né condiviso tale equiparazione”.9. Con un ottavo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.Calcolo degli incrementi retributivi anche sui giorni di ferieeccedenti il minimo legale. Violazione dell’art. 4, comma 1 delD.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185 in relazione all’art, 3 dell’accordoeuropeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale divolo nell’aviazione civile concluso da Association of EuropeanAirlines (AEA), [OSCURATO:PERSONA] (ETF),[OSCURATO:PERSONA] (ECA), [OSCURATO:PERSONA] AirlineAssociation (ERA) e [OSCURATO:PERSONA] (IACA)recepito dalla direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27novembre 2000, nonché degli artt. 10 della sezione dedicata alpersonale navigante tecnico – piloti e comandanti – e 8 dellasezione dedicata agli Assistenti di Volo del CCNL TrasportoAereo”. Deduce “l’illegittimità della decisione del Tribunale diestendere il calcolo delle differenze retributive all’intero periodoNumero registro generale 8934/2025di ferie usufruite dall’opponente e non al solo periodo minimoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026feriale a cui si riferiscono le disposizioni della DirettivDaat a pubblicazione 23/03/20262000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e dellanormativa nazionale di recepimento, sebbene tale distinzionesia operabile in forza delle sole disposizioni di legge, delimiti exlege il loro ambito di applicazione e non fosse condizionata,quindi, né ad un’eccezione né alla trasmissione di alcunospecifico dato da parte del datore di lavoro”.10. Con il nono motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c. conriferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e del CCNL delTrasporto Aereo, parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021,con specifico riferimento alle disposizioni relative al suo ambitodi applicazione (art. 1R)”. Censura “la conclusione, peraltro nonesplicitamente motivata dal Tribunale, secondo cui il contrattocollettivo sottoscritto successivamente al depositodell’insinuazione al passivo che è stato ritenuto comefondamento del diritto alle differenze retributive rivendicate nelricorso in opposizione, sarebbe stato applicabileall’[OSCURATO:PERSONA], viceversa non inclusanell’ambito di applicazione di tale contratto collettivo”.11. Con un decimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3, c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.nonché del CCNL del [OSCURATO:PERSONA], parte specifica Vettori,del 2 dicembre 2021, con specifico riguardo alle disposizionirelative alla decorrenza e durata (art. 2R) e delle tabelleretributive”. Censura, “in via autonoma e indipendente dalmotivo che precede, che il Tribunale non abbia tenuto conto delfatto che il contratto collettivo in opposizione come fonte delNumero registro generale 8934/2025diritto alle differenze retributive ivi rivendicato ha acquisitoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026efficacia (atecnicamente è entrato in vigore) solo in uDnat a pubblicazione 23/03/2026momento successivo alla pretesa maturazione di tale ipoteticodiritto e quindi non avrebbe potuto determinare ex tuncl’insorgenza di tale diritto”.12. Con l’undicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3 c.p.c.con riferimento al riconoscimento degli aumenti di anzianità,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.nonché dell’accordo di rinnovo del CCNL del [OSCURATO:PERSONA],parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021, con riguardo alledisposizioni relative alla decorrenza e durata (art. 2R) ed allalice dell’assenza di clausole o previsioni implicite di retroattivitàdel suddetto accordo di rinnovo del CCNL del [OSCURATO:PERSONA],parte specifica Vettori, del 2 dicembre 2021. In correlazione conil motivo precedente si censura la scelta interpretativa delTribunale di considerare retroattiva la disciplina di tale contrattocollettivo nonostante l’assoluta assenza di clausole esplicite e diindicazione implicite in tal senso”.13. Con il dodicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369c.c. con riguardo ai verbali di accordo del 24 febbraio 2017, del14 giugno 2017, 30 ottobre 2017, del 30 gennaio 2018, del 16febbraio 2018, del 26 aprile 2018, del 31 ottobre 2018, del 31ottobre 2018, del 23 settembre 2019 e del 6 novembre 2020.In questo motivo si contesta la scelta interpretativa delTribunale di aver interpretato la volontà espressa dalle partisociali negli accordi collettivi di cui al titolo nel senso che lasospensione dell’erogazione degli importi retributivi rivendicatinel ricorso dovesse essere intesa come rinvio dell’erogazioneNumero registro generale 8934/2025degli stessi al verificarsi di un evento successivo anziché, piùN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026esattamente, come temporanea soppressione”. Data pubblicazione 23/03/202614. Con il tredicesimo motivo denuncia: “Art. 360, n. 3c.p.c. con riferimento al riconoscimento degli aumenti dianzianità, violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 93 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. La doglianzaTribunale ha ritenuto che il diritto alle differenze retributiverivendicate sia insorto successivamente alla data di decorrenzadella procedura di [OSCURATO:PERSONA] nonchésuccessivamente alla data di deposito dello stato passivo,peraltro in forza di un atto negoziale privo di efficacia retroattivae senza che l’insinuazione fosse ab origine condizionata alverificarsi di tale specifico evento in evidente dispregio deiprincipi di formazione del passivo e della par condicio tra icreditori”.15. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sono infondati conrilevanti profili d’inammissibilità.16. Giova anzitutto richiamare in questa sede principi didiritto che questa Corte di legittimità ha ormai innumerevolivolte affermato e ribadito nei settori più disparati (v., ex multis,tra le più recenti, sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn.25840 e n. 25850), e non solo in quello che qui attualmente cioccupa (v., da ultimo, Cass., sez. lav., sent. 12.9.2025, n.25120, in relazione a fattispecie della retribuzione ai fini delleferie per lavoratore della “Gente del mare”).Numero registro generale 8934/202516.1. In particolare, è costante nei precedenti di questaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Corte la premessa che la nozione di retribuzione da applicarDeat a pubblicazione 23/03/2026durante il periodo di godimento delle ferie è fortementeinfluenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustiziadell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2006, ha precisato che con l’espressione ferie annualiretribuite contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delleferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione conciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periododi riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri). Ciòche si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quellaordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievoche una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idoneaa dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il chesarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione(cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendentia rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi dellegislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori ilbeneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela dellaloro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recenteC.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).16.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte chein più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nelperiodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 dellaDirettiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, permotivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche leferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88N/umCeEro, r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026e recepita anch’essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), perN ucmoermo dei r accolta generale 6911/2026interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiaDsait a pubblicazione 23/03/2026importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status”personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019n. 13425).16.3. Anche con riguardo al compenso da erogare inragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversaprospettiva cui l’indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto chela retribuzione da utilizzare come parametro debbacomprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone inrapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che siacorrelato allo “status” personale e professionale del lavoratore(cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).16.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea”di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendentedi compagnia aerea (che qui interessa direttamente), si è poichiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nelperiodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si devetenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volointegrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizionecollettiva (l’art. 10 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – sezionepersonale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude pertale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l’art.4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva2000/79/CE relativa all’Accordo europeo sull’organizzazionedell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile)interpretando tale disposizione proprio alla luce del dirittoeuropeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante inferie una retribuzione corrispondente alla nozione europeNuam edroi r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026remunerazione delle ferie, in misura tale da garanNtiurmee ro adi lr accolta generale 6911/2026lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili Daat a pubblicazione 23/03/2026quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).16.5. E’ opportuno poi rammentare, come già ritenuto nellasentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte diGiustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta eprevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non puòprescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che,quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica ilsignificato ed i limiti di applicazione delle norme. Le suesentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validitàdi una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fontedel diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significatoed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambitodella Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi larichiamata Cass. n. 22577 del 2012).16.6. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale ètenuto ad una interpretazione per quanto possibile conformealle finalità perseguite dal diritto dell’Unione nell’intento diconseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitariaconformandosi all’art. 288, comma 3, TFUE. L’esigenza diun’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infattial sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudicinazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze,la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono lecontroversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, Ntuumtetreo r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivNauzmieoron dei r accolta generale 6911/2026si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma internDaat a pubblicazione 23/03/2026appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, manon è questo il caso.17. A questi principi si è attenuto il Tribunaledell’opposizione che, nella propria motivazione, ha fatto ampio,ma non esclusivo richiamo a Cass., sez. lav., sent. n.20216/2022, già cit. (v. passim all’interno del § 5.dell’impugnato decreto), la quale aveva respinto il ricorso percassazione di CAI, fondato su motivi in parte analoghi a quelliora in esame, in relazione a fattispecie che pure riguardaval’indennità di volo integrativa in massima parte in base allamedesima cornice di norme eurounitarie, interne e contrattuali-collettive che vengono ora in considerazione (ma v. più direcente in termini analoghi Cass. n. 19521/2025, in relazione acaso in cui venivano in considerazione (anche) talune “indennitàdi volo” sempre ai fini della retribuzione da corrisponderedurante le ferie, sia pure in base a differente contrattazionecollettiva).18. Il primo motivo di ricorso in particolare censura ildecreto impugnato perché avrebbe “fatto applicazione di uninesistente principio di assoluta equivalenza ed identità tra laretribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo equella spettante durante i giorni di ferie”.18.1. Ebbene, in nessun punto del provvedimento gravatosi riscontra l’affermazione del principio che la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8934/2025ricorrente trascrive al § 3.1. alle pagg. 25-27 del ricorso inN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026esame. Data pubblicazione 23/03/2026Come meglio risulta dalla narrativa che precede, ilTribunale in composizione collegiale, in sintesi, prima, haaffermato “che il nucleo essenziale della retribuzione (spettanteper ogni lavoratore perché connesso all’espletamento dellemansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallostipendio mensile, dall’indennità di volo minima garantita edall’indennità di volo integrativa” (così alla fine della facciata 6);successivamente, all’esito di una serie di ulteriori e diffuseconsiderazioni è pervenuto alla condivisibile conclusione(intermedia e non definitiva del proprio ragionamento decisorio)dell’ “esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa– nel caso di specie contenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 185/2005,interpretato alla luce dell’evoluzione del diritto europeo di cuicostituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratorenavigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozioneeuropea sopra delineata” (così quasi alla fine della facciata 12del decreto).18.2. Praticamente, tutte le considerazioni che svolge laricorrente nel primo motivo (v. pagg. 27-39 del ricorso) nonsono pertinenti rispetto all’articolata ratio decidendi delTribunale, basandosi sull’assunto che la cit. sent. CGUE Williamsaveva fatto riferimento a “condizioni paragonabili a quellerelative all’esercizio del suo lavoro”, ma Che taleparagonabilità non equivalga, diversamente da quanto opinatodal Tribunale, ad una più radicale “identità” (così alla fine dipag. 28); assunto, questo, erroneo perché neanche in questitermini il Tribunale si è espresso.Numero registro generale 8934/202518.3. La ricorrente si riferisce anche ai punti 42 e 44 diN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Cass. n. 20216/2022. Data pubblicazione 23/03/2026Ebbene, nella motivazione di detta sentenza di legittimità,qui soprattutto richiamata per le ragioni sopra esposte, è statoconsiderato:“… che l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondol’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individuaun concetto di retribuzione per ferie europea di tipo“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferieeuropea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deveessere tale da non indurre il lavoratore ad optare per unarinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoidiritti.43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membroe, quando – come nel caso di specie – la componente esclusa èlegata ai periodi di lavoro effettivamente svolti, non puòescludersi l’adozione di un meccanismo che tenga conto, peresempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro(volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie,come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di GiustiziaUE, sez. IV, 13.12.2018, n. 385; Cass. n. 37589/2021).44. Ciò per ribadire che la normativa dell’Unione Europeanon si è spinta a definire una nozione armonizzata diretribuzione imponendo l’integrale corresponsione di essa nelperiodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservatialla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata adindicare l’osservanza di un risultato il cui esito deve esserevalutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoliordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogniNumero registro generale 8934/2025Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità dellaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026competenza retributiva di cui si chiede l’inclusione, dal giudicDeat a pubblicazione 23/03/2026nazionale”.18.3. E la decisione gravata è conforme anche ai testériportati principi di diritto, che ha fatto propri.19. Considerazioni in gran parte analoghe valgono per laquota del secondo motivo (alle pagg. 40-50 del ricorso) nellaquale si ascrive al Tribunale di “aver infondatamente ritenutoche dalle disposizioni del contratto collettivo della retribuzioneper i periodi di ferie discendesse automaticamente un effettodissuasivo rispetto all’effettiva fruizione delle ferie del tuttoinesistente ed in ogni caso non provato dall’opponente”.19.1. Invero, anche in questo caso non si rintraccia affattonell’intero testo della pronuncia gravata l’affermazione, sia pureimplicita, dell’ “automatismo” asserito dalla ricorrente.All’opposto il Tribunale, come già esposto in narrativa, inbase ad una dettagliata analisi delle buste paga prodotte, hacompiuto un’indagine oltremodo approfondita (quanto del tuttopretermessa ora dalla ricorrente) circa l’incidenza dell’indennitàdi volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore, che hagiudicato “significativa” (cfr. facciate 7-9 del suo decreto); edha poi espresso nei termini percentuali esposti tale incidenza (v.facciata 13).19.1. Risulta incensurabile in questa sede quantoconsiderato dal Tribunale in base a tale accertamento in fatto,sulla scorta di quello che in diritto aveva affermato Cass. n.20216/2022, in proposito nuovamente citata in decreto,Numero registro generale 8934/2025peraltro – come si vedrà tra poco - in relazione ad analogoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026accertamento fattuale in termini percentuali. Data pubblicazione 23/03/202619.2. Più nello specifico, si era osservato nella motivazionedi Cass. n. 20216/2022, che:“24. Nel caso di specie, invero, con un accertamento infatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi dellanuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che laindennità di volo integrativa costituisce una significativacomponente della retribuzione incidente nella misura del circa30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di voloeffettuate) sul trattamento economico spettante al personalenavigante.25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivoa non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassio omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effettopotenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali daparte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile conla finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.19.3. Ma praticamente la giurisprudenza tutta di questaCorte in subiecta materia è nel senso che spetta al giudice(nazionale) di merito verificare ex ante la potenzialità dissuasivaal godimento delle ferie dell’eliminazione (o riduzione del peso)di determinate voci economiche dalla retribuzione erogatadurante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie nongodute, in base alle previsioni collettive applicabili (v., più direcente, ex plurimis, nella motivazione la già cit. sent. n.25120/2025, nonché sent. 20.5.2024, n. 13932).Numero registro generale 8934/2025Ciò è stato ribadito anche in Cass. ord. n. 3006/2024 (cheN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026riguardava un’istanza di revocazione da parte di CAI appuntDoat a pubblicazione 23/03/2026della più volte cit. sent. 20216/2022 di questa Corte), maaltresì, ad es., in Cass. n. 18160/2023 già cit. e in Cass. n.13972/2024.Pure tali ultime due pronunce, invero, salvo discorrere intermini di ‘idoneità’ “a dissuadere”, sono espressive delmedesimo indirizzo su visto, in base al quale la valutazione ditale idoneità o potenzialità dissuasiva “in concreto appartiene algiudice di merito”; come è inevitabile che sia perché taleapprezzamento attiene ad accertamento fattuale circal’incidenza, di volta in volta, sulla retribuzione erogata durantele ferie delle regole collettive applicabili di esclusione, o diriduzione della portata, di determinate voci economiche perdetta retribuzione.Tanto, del resto, in perfetta aderenza ai principi espressinelle sentenze della Corte di giustizia UE sopra richiamate (al §16.1. di questa motivazione).19.4. Quindi, ai fini che qui interessano non si esige che illavoratore interessato non abbia usufruito delle ferie previste, oche sia stato costretto a rinunciarvi (il che porrebbe l’analogoma distinto problema degli emolumenti dovutigli appunto incaso di mancato godimento delle ferie: v. il precedente § 16.3.di questa motivazione).Neppure è richiesto, inoltre, che sia provato che lo stessolavoratore sia stato effettivamente disincentivato a fruire delleferie.Conseguentemente, non assume il benché minimo rilievogiuridico il dato, peraltro genericamente sostenuto dallaNumero registro generale 8934/2025ricorrente, della “avvenuta fruizione in fatto delle ferie da parteN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026dell’opponente per i giorni stabiliti e, in alcuni casi, persino oltrDeat a pubblicazione 23/03/2026il periodo di riposo tutelato dalle menzionate pronuncedell’Unione e comunque l’assenza di ogni prova contrariarendono evidente come le clausole contrattuali dichiarate nulledal Tribunale di Civitavecchia non abbiano di fatto esercitatoalcun potere dissuasivo”(così al punto 65. a pag. 47 del ricorso).20. Nota, inoltre, il Collegio che la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., senza tuttaviadedurre se e come il Tribunale avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova, laddove, come accennato innarrativa, lo stesso aveva avuto cura di premettere i principi intema di distribuzione degli oneri probatori cui aveva intesoDenuncia, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art.2727 c.c. in tema di “Presunzioni semplici”, senza precisare see come il Tribunale laziale avrebbe fatto ricorso ad unragionamento presuntivo.20.1. Appare, in definitiva, chiaro che la ricorrente proponeuna critica dell’accertamento probatorio operato dal Tribunale incomposizione collegiale, che non può trovare ingresso in questasede di legittimità.21. In una distinta parte del secondo motivo (che in realtàintegra autonoma censura ricondotta dalla parte all’ipotesi di cuiall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.), la ricorrente evidenzia“come vizio motivazionale conseguente all’omesso esame di unfatto dedotto nell’ambito del contraddittorio, che il Tribunalenon ha argomentato alcunché sulla dedotta ed incontestatacircostanza dell’esistenza e del funzionamento, all’internoNumero registro generale 8934/2025dell’organizzazione aziendale della Società opposta, del c.d.N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026meccanismo di perequazione, ossia della modalità organizzativDaat a pubblicazione 23/03/2026precipuamente diretta ad equilibrare il trattamento economicocomplessivo dei lavoratori durante i mesi di fruizione delleferie”.21.1. Secondo un consolidato orientamento di questaCorte, più volte espresso anche a Sezioni unite, l’art. 360,comma primo, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ammette la denuncia innanzialla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con lanecessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degliartt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., indicareil fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed ilquando esso abbia formato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis, Cass., sez. un.,30.7.2021, n. 21973).21.2. Orbene - in disparte la genericità della deduzionedella memoria di costituzione dell’attuale ricorrente, orarichiamata in proposito (al punto 79. alle pagg. 50-51 delricorso), circa il meccanismo c.d. della “perequazione orevolo” , ivi descritto in termini generali, non specificamenteriferiti alla posizione del lavoratore controricorrente -, la stessaricorrente non deduce quando detto fatto “abbia formatooggetto di discussione tra le parti”, bensì, a più riprese, dà dettacircostanza per non contestata (cfr. anche § 80. e 81. a pag.51), e quindi come un fatto non “necessariamente controverso”,come dovrebbe essere ai fini del vizio di cui all’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c. (v. Cass. n. 26274/2018); la ricorrente, inoltre,Numero registro generale 8934/2025neanche sostiene la “decisività” dello stesso fatto, perchéN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026deduce che si tratterebbe “di una circostanza che anch’essDaat a pubblicazione 23/03/2026induce ad escludere l’esistenza di ogni possibile influenzadissuasiva sull’opponente rispetto alla fruizione delle ferie”, equindi non dirimente.21.3. In parte qua, perciò, la censura è inammissibile.22. Il terzo motivo è complessivamente privo difondamento con taluni profili d’inammissibilità.23. Innanzitutto, la censura, nei termini come soprariassunti dalla stessa parte (v. pag. 7 del ricorso), sembraimputare al Tribunale di aver fatto ricorso ad un “principio legaledi onnicomprensività della retribuzione (neanche in materia diretribuzione feriale)” (principio cha la ricorrente giudicainesistente).23.1. Orbene, il Tribunale, come non ha fatto applicazionedi un “principio di assoluta equivalenza ed identità tra laretribuzione legalmente dovuta a fronte del lavoro effettivo equella spettante durante i giorni di ferie” (secondo quanto giàdetto nel disattendere il primo motivo di ricorso), così non hafatto ricorso ad un principio di onnicomprensività dellaretribuzione in generale, mai enunciato nella propriamotivazione.23.2. Inoltre, la ricorrente censura la parte di motivazionetrascritta alle pagg. 51-52 del ricorso, premettendo che sitratterebbe di quella da cui “il Tribunale ha preso le mosse”.In realtà, una prima parte della motivazione sulla principalequestione controversa (in narrativa solo riassunta ai §§ 3/5)comprende i passaggi censurati, ma questi sono preceduti eNumero registro generale 8934/2025seguiti da una serie di altre considerazioni (v. in extenso facciateN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/20264-8 del decreto impugnato). Data pubblicazione 23/03/2026Non è, comunque, questa la parte di motivazione in cui ilTribunale ha concluso per la nullità delle “clausole collettive,contenute nel CCNL, che escludono l’indennità di volointegrativa dalla base di computo della retribuzione corrispostaper il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, paria quattro settimane” (v. punto 93. a pag. 55 del ricorso inesame); conclusione, quest’ultima, che il Tribunale ha trattoall’esito di una serie di ulteriori considerazioni, svolte anche perribattere ad altrettante argomentazioni e difese dell’attualericorrente per cassazione (v. in extenso facciate 8-16 deldecreto); considerazioni sostanzialmente ignorate daquest’ultima.24. Quanto, poi, alle questioni pregiudiziali che la ricorrenteprofila di seguito ai primi tre motivi di ricorso, rileva il Collegioche si tratta di questioni analoghe a quelle già poste a questaCorte nel giudizio di cassazione definito con la più volte cit. Cass.n. 20216/2022 (cfr. il § 36. della motivazione).[OSCURATO:PERSONA], dunque, non può che richiamare, anche ai sensidell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., le condivisibiliosservazioni ivi svolte (alle pagg. 13 e segg.) per disattenderetale richiesta.Si può ancora aggiungere che ulteriori analoghe questionidi rinvio pregiudiziale sono state disattese in altre decisioni diquesta Sezione in settori diversi da quello del trasporto aereoche qui ci occupa (v. anche nella motivazione, tra le altre, Cass.n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 1496/2024, n. 1507/2024;n. 13932/2024, n. 2510/2025 cit.).Numero registro generale 8934/202524.1. Nota, inoltre, il Collegio che la prima delle questioniN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026pregiudiziali profilate si fonda sull’ipotesi che “il giudice possDaat a pubblicazione 23/03/2026quantificare, adducendo come fondamento le citate disposizionieuropee, la retribuzione dovuta in termini difformi sulla basedell’interpretazione per cui tali disposizioni imporrebberoun’assoluta equivalenza tra la retribuzione dovuta per legiornate di ferie e le giornate di lavoro effettivo”, laddove, comesi è visto, tale “assoluta equivalenza” giammai è stata affermatadal giudice di merito a quo (e nemmeno da questa Corte dilegittimità), né è stata delineata nella giurisprudenza della Cortedi Giustizia UE nella propria giurisprudenza a riguardo.24.2. Il secondo quesito pregiudiziale proposto, poi,s’incentra sull’assunto, parimenti erroneo, che “non sia provatol’effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore al godimentodelle ferie a causa di tale regime retributivo”, mentre nel casoin esame, per quanto sin qui detto, il Tribunale dell’opposizione,in base ad accertamento fattuale non sindacabile in questa sededi legittimità, ha motivatamente affermato la potenzialedissuasività delle decurtazioni della retribuzione feriale subitedal lavoratore per la mancata considerazione in essadell’indennità di volo integrativa.24.3. In definitiva, non ricorrono i presupposti per i profilatirinvii pregiudiziali.25. Il quarto motivo è privo di qualsiasi fondamento.26. Premesso che la ricorrente non individua precisamentela statuizione del Tribunale che intende censurare, rileva questoCollegio che nella motivazione dell’impugnato decreto, quasiall’opposto di quanto ora deduce la ricorrente, il Tribunale haritenuto di non poter accogliere la domanda di insinuazione alNumero registro generale 8934/2025passivo al titolo ora in questione nella misura richiesta perchéN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026era stato utilizzato “un criterio di quantificazione che non apparDeat a pubblicazione 23/03/2026conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario chegovernano la materia”. Ha in particolare considerato che: “Parteopponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferieuna retribuzione, calcolata sulla base della qualifica edell’anzianità di volo per ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore divolo, considerando il numero massimo di ore di volo consentitoex lege in un anno (900) diviso per 365. L’erroneità di talemodalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta unamodalità che non utilizza come parametro il numero di oreeffettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelloastrattamente volabili”.Pertanto, il Tribunale non ha reputato indimostratadall’attore “l’asserita effettuazione da parte dell’opponente di900 ore di volo annue per tutti i periodi ai quali la domanda siriferisce”, bensì ha giudicato “errata la modalità di calcolo”utilizzata dall’opponente per quantificare le somme rivendicate.26.1. Nemmeno, quindi, il Tribunale ha ritenuto di potercolmare tale pretesa “lacuna probatoria e rimediare a taleinfondatezza disponendo l’esperimento della CTU”, comeasserisce la ricorrente.Il Tribunale, invece, di seguito alle su riportateconsiderazioni, ha scritto che: “La circostanza che nel ricorso siastato adottato un errato criterio di determinazione delledifferenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere allaesatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraversouna consulenza tecnica d’ufficio (sulla possibilità di procederealla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., trale tante, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2013, n. 2416;Numero registro generale 8934/2025Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n. 7041), fermoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026restando che la consulenza può essere svolta solo sulla basDeat a pubblicazione 23/03/2026della documentazione tempestivamente e ritualmente prodottadalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento dellaconsulenza tecnica d’ufficio essere utilizzato per supplire acarenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in talesede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusionicostituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione)”.Dunque, il Tribunale non ha disposto certamente una CTU,come suol dirsi, “esplorativa”, e nemmeno una CTU“percipiente”, bensì si è avvalso di una CTU meramente“deducente”, disposta “solo sulla base della documentazionetempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti”.E di tanto si trae ulteriore conferma dal contenutoessenziale dell’incarico peritale disposto (che il Tribunale haavuto cura di riportare tra la facciata 18 a quella 19 della propriamotivazione), essenzialmente “sulla scorta delle buste paga inriferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non siapossibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le bustepaga, non doveva essere effettuato alcun calcolo”, nonché dallaconclusione definitivamente sul punto tratta dal Tribunale che:“Per l’anno 2017 invece il calcolo è stato omesso nella ctu perle ragioni di carenza documentale sopra riportate” (così allafacciata 21).27. In definitiva, alcun vulnus alle previsioni di cui all’art.99, comma secondo, n. 4), l. fall. e/o all’art. 2697 c.c. èriscontrabile nell’impugnato provvedimento.28. Parimenti infondato è il quinto motivo.Numero registro generale 8934/202529. Il Tribunale, di seguito al richiamo ai principi espressiN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026da Cass., sez. lav., 30.11.2021, n. 37589, ha consideratoD:at a pubblicazione 23/03/2026“Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla normaimperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta(tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell’IVMG),anche dal valore medio dell’indennità di volo integrativapercepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valoremedio è costituito dal totale delle somme percepite dallavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un annosolare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365ed il numero di giorni di ferie godute nel sinolo anno nonché ilnumero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari cheincidono sul rapporto lavorativo (quali malattia, l’aspettativa, lamaternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc. …), icriteri per la determinazione della retribuzione sono differenti daquelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolareesecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione delcriterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un datorealmente corrispondente all’incidenza dell’indennità di volointegrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si èvisto, tale indennità è una componente della normaleretribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiungeallo stipendio mensile e all’indennità di volo minima garantita,in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione perun intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo distipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed unasomma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopracitati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normaleretribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definitiNumero registro generale 8934/2025indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla leggeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026o dalle parti sociali, viene meno l’ordinaria articolazione delDlaat a pubblicazione 23/03/2026retribuzione nelle tre componenti di cui si è detto. L’esattaincidenza dell’indennità di volo integrativa sulla retribuzione dellavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando iperiodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisal’osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra leassenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di 365giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo,non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, ilquale non subisce una sospensione e la relativa retribuzionesegue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, insostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologicaalternanza con i giorni di volo e non comportano un diversocomputo della retribuzione”.30. Orbene, a fronte di queste motivate considerazioni delTribunale, come si è ora visto, comprensive della reiezione diassunti anche dell’opponente, e non solo dell’allora opposta,l’attuale ricorrente per cassazione, deducendo la violazione ofalsa applicazione solo di talune norme aventi forza e valore dilegge (vale a dire, gli artt. 2110 c.c., 22 e 24 d.lgs. n. 151/2001,4 d.lgs. n. 185/2005 e 10 d.lgs. n. 66/2003), e non anche dinorme collettive applicabili, non ne sostiene la concretarilevanza rispetto al ragionamento decisorio del Tribunale.Invero, la ricorrente si limita ad assumere che i periodi diassenza afferenti ai cennati istituti sarebbero “in via generaleequiparati al lavoro effettivo” (cfr. pag. 75 del ricorso).Numero registro generale 8934/2025Non è così utilmente aggredita la ratio decidendi in fatto eN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026in diritto del Tribunale dell’opposizione, che, come si è visto, Dsait a pubblicazione 23/03/2026fonda sul rilievo che per i giorni relativi a malattia, aspettativa,maternità, cassa integrazione, congedo parentale e simili, illavoratore percepisce non la normale retribuzione, come anchein precedenza delineata dal Tribunale, bensì “emolumentiretributivi, in genere definiti indennità, computati secondoappositi criteri stabiliti dalle legge o dalle parti sociali”.30.1. Non è esatto, peraltro, il rilievo della ricorrentesecondo cui: non corrisponde al vero o comunque appareassolutamente apodittico l’assunto del Tribunale secondo ilquale l’indennità di volo oraria sarebbe una componente dovutaa fronte della “regolare esecuzione” dell’attività lavorativa (così al punto 166. a pag. 76 del ricorso).E’ sufficiente in senso contrario richiamare i passaggimotivazionali sopra riportati, ma anche quelli precedenti (v. tral’altro facciata 6 del decreto, in cui era stata illustrata la “chiaraconnessione, individuata dalla clausola sopra citata, tral’indennità di volo integrativa e le ore di volo in concretoeffettuate dal lavoratore”, e non certo una debenza della stessaper una qualsiasi “regolare esecuzione” della prestazione).31. Il sesto motivo è inammissibile.32. In tale censura la ricorrente assume la “nullità deldecreto per vizio di motivazione radicalmente assente sui rilievicritici mossi dalla parte e contenuti nella consulenza tecnica diparte”.Nel suo immediato sviluppo si assume che il principiosecondo il quale il giudice non è tenuto nella motivazione asoffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentiNumero registro generale 8934/2025tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,N umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026restano implicitamente disattese perché incompatibili, trovDaat a pubblicazione 23/03/2026applicazione “solo quando il consulente tecnico, nella relazioneabbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti diparte”.32.1. Ritiene, allora, il Collegio che il motivo ora in esamedifetti anzitutto dei requisiti di specificità/autosufficienza delricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 6),e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.Più nello specifico, la ricorrente non riferisce precisamentecome lo svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica d’ufficiosi sia svolto rispetto al modello procedimentale delineatonell’art. 195 c.p.c. novellato (di cui non si deduce la violazioneo falsa applicazione).La ricorrente, inoltre, riporta taluni stralci delle osservazionidel proprio C.T.P. alla relazione finale del C.T.U. (v. passimpagg. 78-82 del ricorso), senza peraltro precisare quando siastato depositato il relativo atto.Soprattutto, la ricorrente non dichiara di aver depositato inquesta sede copia della relazione finale del C.T.U. (v. pag. 101del ricorso), che non avrebbe riportato “una serie di rilievi” delproprio C.T.P., e neppure trascrive, o almeno richiama in sintesi,nello svolgimento della censura in esame, i passi in ipotesirilevanti per riscontrare la dedotta omissione, addebitataappunto anzitutto al C.T.U.Piuttosto, la ricorrente, omisso medio, illustra tre rilieviasseritamente mossi dal proprio C.T.P. (il primo, sul metododi valutazione della CTU che non giunge ad un valore medio diIVO ; il secondo, sulla mancata considerazione dell’incidenzaNumero registro generale 8934/2025dell’applicazione del meccanismo c.d. della “perequazione oreN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026volo” ; il terzo, sull’effetto dell’applicazione della “media” coDsaìt a pubblicazione 23/03/2026come impropriamente determinata dal CTU sulla struttura dellefasce di pagamento delle IVO ).32.2. Inoltre, a prescindere da quanto già considerato circala deduzione in questa sede di legittimità del meccanismo dellacd. “perequazione ore volo” (v. precedenti § 21.-21.3. diquesta motivazione), la ricorrente non tiene conto che ilTribunale ha giudicato non “condivisibili le osservazioni critichealla consulenza mosse da [OSCURATO:PERSONA] laddove invoca il computodell’importo dell’ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tuttele volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbeipoteticamente determinato dall’inclusione “virtuale” delle oremedie di ivi riferite a giorni di fruizione delle ferie”; e che,inoltre, ha ritenuto che “non può neppure tenersi conto dellarichiesta di rivalutazione e riduzione degli importi contenuti nellebuste paga a titolo i ivr, quale indennità rivolta ad assicurareuna retribuzione pari almeno al 93% della retribuzione che illavoratore avrebbe conseguito a parità di ore di volo in AlitaliaLai prima del passaggio in [OSCURATO:PERSONA] e poi in [OSCURATO:PERSONA]” (v. inextenso facciata 20 del decreto).33. Parimenti inammissibile è il settimo motivo.34. Rilevato che il Tribunale aveva considerato le normecollettive cui si riferisce la ricorrente, riportandone in parte iltenore testuale (v. facciate 5-6 del suo decreto), e, come si èora visto, si era poi espresso sulle “osservazioni critiche allaconsulenza mossa da [OSCURATO:PERSONA]” a riguardo (v. di nuovo iniziodella facciata 20 del decreto), la ricorrente nello svolgimentodella censura neanche per stralci riporta il tenore testuale di taliarticoli, risultando così assertive le sue affermazioni in ordine aNumero registro generale 8934/2025come essi dovrebbero essere intesi ex art. 1362 c.c. (v. puntoN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026196. a pag. 83), ex art. 1364 c.c. (v. punto 202. a pag. 85), Doat a pubblicazione 23/03/2026ex art. 1371 c.c. (v. punto 203 a pag. 85).35. E’ infondato l’ottavo motivo.36. Come già riferito in narrativa, il Tribunale si ècostantemente riferito nella sua motivazione al periodo minimolegale di ferie annuali e, pur considerando che la contrattazionecollettiva del settore (prima il CCAL e il CCNL poi) avevariconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo ildiritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all’anno(periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni diservizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi), prendendo20216/2022, ha concluso che dovevano essere dichiarate nulle,per contrasto con l’art. 4 d.lgs. n. 185/2005, le clausolecollettive, in precedenza individuate, che escludevanol’indennità di volo integrativa dalla base di computo dellaretribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annualigarantito dalla legge, pari a quattro settimane, e perconseguenza si è riferito appunto “alla retribuzione spettantenei giorni di ferie di fonte legale” (cfr. in extenso facciate 14-16del decreto impugnato).36.1. La ricorrente, nel motivo in esame, censura il singolopassaggio motivazionale in cui il Tribunale ha statuito che “Inragione di quanto sopra detto in ordine alla sussistenza dellagaranzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quellidi fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione daparte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può esserein possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione dital fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu qualiNumero registro generale 8934/2025giorni goduti per l’anno 2015 e 2016 a titolo di ferieN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale”. Data pubblicazione 23/03/202636.2. Ebbene, è errata la lettura dell’ora riportato passo dimotivazione, da parte della ricorrente, nel senso che “ilTribunale ha illegittimamente esteso l’ambito d’applicazionedella “regola” legale asseritamente ritenuta sussistente dalmedesimo Tribunale anche oltre detto periodo minimo” (v. punti207-211 alle pagg. 86-87 del ricorso).36.3. Tale passo, difatti, va letto in rapporto a quelloimmediatamente precedente: “In conclusione, con riferimentoalle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti idocumenti necessari, la quantificazione delle differenzeretributive può essere effettuata, recependo le conclusioniraggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteriformulati nel quesito, provvedendo a determinare l’importomedio dell’indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed amoltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell’anno”.36.7. Ergo, risulta chiaro che il Tribunale nel successivopassaggio qui censurato, non ha contraddetto quantodiffusamente ritenuto in precedenza, bensì (“In ragione diquanto sopra detto …”) ha voluto semplicemente evidenziareche la datrice di lavoro, pur essendo in condizione di farlo, nonaveva dedotto che la quantificazione del dovuto determinata dalC.T.U. non fosse conforme all’applicazione dei criteri formulatinel quesito, ossia, legata ai giorni di ferie annuali di fonte legale.Del resto, la ricorrente tuttora non sostiene che i quesitiposti al C.T.U. non fossero conformi a tale impostazione e/o cheessa, anche per il tramite del proprio C.T.P., avesse contestatoa riguardo la quantificazione operata dal C.T.U.Numero registro generale 8934/202537. Possono essere congiuntamente esaminati il nono, ilN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo, che tutDtait a pubblicazione 23/03/2026riguardano il riconoscimento delle differenze retributive a titolodi aumenti di anzianità.38. Giova subito evidenziare che il lavoratore sindall’originaria domanda d’insinuazione al passivo aveva chiestoil riconoscimento della somma di € 610,37, a titolo di scatti dianzianità (v. facciata 2 del decreto).38.1. In proposito, come già accennato in narrativa, ilTribunale dell’opposizione ha dato atto che: “L’Amministrazionestraordinaria resistente ha motivato la legittimità dell’esclusionein ragione degli accordi sottoscritti nel periodo dal febbraio 2017al febbraio 2018 con le OO.SS.” indicate.Ebbene, su questo punto nota anzitutto il Collegio laricorrente non dichiara di aver depositato in questa sede dilegittimità sia tali accordi che quelli ulteriori cui si riferisce nellarubrica del dodicesimo motivo di ricorso.38.2. Il Tribunale, comunque, ha altresì dato atto che laresistente aveva dedotto che tali accordi “hanno previsto, tral’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributivi,ossia ai fini dell’applicazione degli aumenti correlati all’anzianitàprevisto dal CCNL del [OSCURATO:PERSONA] vigente per il periodo 1gennaio 2014 – 31 dicembre 2016”, e che, inoltre, aveva“dedotto che, il 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto il rinnovodel CCNL Trasporto aereo il quale ha innovato la disciplina deitrattamenti retributivi correlati all’anzianità ed ha nel contempostabilito che l’accordo di rinnovo non trova applicazione per leaziende già in [OSCURATO:PERSONA] alla data disottoscrizione del medesimo accordo”.Numero registro generale 8934/2025Il Tribunale ha ritenuto che: “L’eccezione formulata dallaN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026parte resistente è corretta”, ma solo “in quanto fin dal primo dDait a pubblicazione 23/03/2026tali accordi era stato stabilito che gli effetti dell’anzianità ai solifini retributivi rimanessero sospesi fino alla definizione delrinnovo del CCNL: come emerge dalla documentazione prodottadalla amministrazione opposta”.“Tuttavia”, ha poi considerato che: “in data 02/12/2021veniva sottoscritto il rinnovo del CCNL – [OSCURATO:PERSONA] quale, da un lato confermava integralmente la disciplina degliscatti di anzianità già contenuta nel previgente CCNL TrasportoAereo-Parte specifica vettori del 14/07/2014, dall’altro nulladisponeva sugli scatti maturati nel periodo gennaio-aprile 2017precedentemente sospesi.Con la sottoscrizione, la sospensione degli effettidell’anzianità a fini retributivi, prevista dall’accordo del 14 luglio2014, è venuta meno”.38.3. Orbene, la lettura che la ricorrente complessivamentepropone di questa parte di motivazione nelle censure in esameè errata, questa volta, in diritto.Più nello specifico, il Tribunale in nessun punto della propriapronuncia ha affermato che il CCNL del [OSCURATO:PERSONA], partespecifica Vettori, del 2 dicembre 2021 fosse il “fondamento deldiritto alle differenze retributive rivendicate nel ricorso inopposizione”, come sostenuto dalla ricorrente nel nono motivo.Neanche il Tribunale ha mancato di considerare che lasottoscrizione di detto accordo di rinnovo del CCNL “è successivaalla proposizione della domanda di ammissione al passivo” (cfr.inizio della facciata 22 dell’impugnato decreto), né ha posto indiscussione che l’accordo di rinnovo in questione, come tale, nonNumero registro generale 8934/2025trovasse “applicazione per le aziende già in AmministrazioneN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Straordinaria alla data di sottoscrizione del medesimo accordoD”a,t a pubblicazione 23/03/2026e quindi anche alla [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente a quanto assumela ricorrente nel decimo e nell’undicesimo motivo.38.4. Nel dodicesimo motivo, poi, la ricorrente assume cheil Tribunale avrebbe errato laddove, in contrasto con i criterilegali di interpretazione del contratto e con gli accordi collettivievocati nel titolo del presente motivo, ha equivocato sulsignificato dell’aggettivo “sospesi” e di tutti i termini derivantidal verbo “sospendere” enunciati dagli accordi di cui al titolo ,e propone che detta “sospensione” dovrebbe essere intesa come“soppressione temporanea” (cfr. in particolare il punto 235. apag. 96).38.5. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, al netto della mancataspecificazione della produzione in questa sede di legittimità ditutti gli accordi in questione, la ricorrente neanche riferisce inricorso il tenore testuale delle clausole degli stessi checomunque riconosce che si esprimevano in termini di“sospensione”.In aggiunta a tale difetto dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, occorresottolineare che la ricorrente non pone in discussione che essastessa quale opposta avesse dedotto che tali accordi avevano“previsto, tra l’altro, la sospensione degli effetti dell’anzianità aifini retributivi”.Incensurabilmente, perciò, il Tribunale ha rilevato che “findal primo di tali accordi era stato stabilito che gli effettidell’anzianità ai soli fini retributivi rimanessero sospesi fino alladefinizione del rinnovo del CCNL”.Numero registro generale 8934/2025A prescindere dai superiori rilievi d’inammissibilità, laN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026proposta di intendere il lessico degli accordi in termini dDait a pubblicazione 23/03/2026“sospensione” come volto a delineare una “temporaneasoppressione”, è questa sì antiletterale e, quindi, contrastantecon il principale canone ermeneutico legale di cui all’art. 1362,comma primo, c.c.Il termine “sospensione”, infatti, essendo riferito ai soli“effetti dell’anzianità ai fini retributivi”, era da intendersi, nongià come “eliminazione”, “abolizione” o “soppressione” sia pure“temporanea”, dell’ “anzianità” stessa o dell’ “applicazione degliaumenti correlati all’anzianità previsti dal CCNL” del settore del2014, bensì come temporanea interruzione degli effettidell’anzianità ai fini retributivi.Di tanto è riprova nel dato che, secondo la lettura delTribunale, non specificamente qui contestata dalla ricorrente, leparti di tali accordi avevano anche individuato il termine di talesospensione, e, cioè, “fino alla definizione del rinnovo delCCNL”.Rileva, poi, il Collegio che la ricorrente non pone in dubbioche si trattasse appunto di un “rinnovo del CCNL” precedente,come del resto confermato dal testo così denominato del2.12.2021 che ha prodotto anche in questa sede.Pertanto, il Tribunale ha così individuato un dies certus anet incertus quando, ossia, secondo la tradizionale impostazione,un termine indeterminato (e non una condizione), nel senso chele parti degli accordi avevano prefigurato come certo il rinnovodel CCNL in questione (rinnovo che, peraltro, rientra nellanormale dinamica delle relazioni sindacali), ma non erano inNumero registro generale 8934/2025grado di individuare con certezza “quando” tale rinnovo sarebbeN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026intervenuto. Data pubblicazione 23/03/2026Correttamente, perciò, il Tribunale ha concluso che: “Conla sottoscrizione, la sospensione degli effetti dell’anzianità ai finiretributivi, previsti dall’accordo del 14 luglio 2014, è venutameno”.Le clausole in questione, infatti, non integravano unacondizione sospensiva (nel senso che da un evento futuro edincerto dipendesse l’efficacia di quanto disposto), bensìprevedevano immediatamente ed incondizionatamente, inchiave dispositiva, la sospensione dei descritti effettidell’anzianità ai soli fini retributivi, e soltanto fino al termine dicui s’è detto.Con la conseguenza che, una volta maturato tale termine,costituivano naturale conseguenza di tanto la fine dellasospensione e, quindi, la ripresa degli effetti dell’anzianità ai finiretributivi sin da quando essi erano stati per la prima voltasospesi.39. Alla stregua dei superiori rilievi, i su precisati quattromotivi esaminati congiuntamente devono essere disattesi.40. E’ infine infondato il tredicesimo motivo di ricorso.41. Dopo le considerazioni già vagliate, il Tribunale haosservato: “La sottoscrizione del contratto è del 2 dicembre2021 ed è successiva alla proposizione della domanda diammissione al passivo del fallimento accolta solo parzialmentedalla amministrazione straordinaria e dalla data di deposito dellostato passivo (18 novembre 2021).Numero registro generale 8934/2025Ciò premesso, deve osservarsi che dal carattereN umero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026impugnatorio dell’opposizione allo stato passivo, in assenza dDait a pubblicazione 23/03/2026un’espressa previsione della facoltà dell’opponente di proporredomande nuove, emerge l’inammissibilità non solo di domandenuove, ma, più in generale dello ius variandi dell’opponente deifatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e lerelative conclusioni, si evince che l’atto di opposizione non èdestinato a ospitare domande o sue modifiche, bensì solocircostanze di fatto e argomenti di diritto finalizzatiall’accoglimento dell’impugnazione, vale a dire censure direttea sollecitare l’accoglimento della domanda che, nella faseprecedente, il giudice ha disatteso (in tutto o in parte).Tuttavia, ritiene il Collegio, che proprio tale carattereimpugnatorio dell’opposizione allo stato passivo comportal’applicabilità del principio, affermato per il giudizio d’appello,secondo il quale il divieto di ius variandi non opera nel caso dideduzione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo loscadere del termine per la loro deducibilità in sede di primogrado dal momento che l’insussistenza del fatto storico nellemore del giudizio di prime cure, che ha reso impossibilesollevare la relativa questione e che ciò non contrasta conl’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.Pertanto, alla luce del fatto sopravvenuto costituito dalcontratto collettivo di lavoro che ha fatto venir meno lasospensione prevista nei verbali di accordo stipulati tral’Amministrazione straordinaria e le associazioni sindacali,l’opposizione deve essere accolta sotto il profilo in esame e devedisporsi l’ammissione al passivo del credito dell’opponente nellamisura richiesta, stante la mancata contestazione dei conteggida parte di Alitalia, pari ad € 610,37”.Numero registro generale 8934/202542. [OSCURATO:PERSONA] ritiene condivisibili tali considerazioni. Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 6911/2026Data pubblicazione 23/03/202642.1. Difatti, la critica che la ricorrente muove ad esses’incentra su precedenti di legittimità e principi in tema diammissione al passivo di crediti con riserva o in via condizionata(cfr. pagg. 98-101 del ricorso), non pertinenti e quindi nonriferibili alla fattispecie processuale come accertata dai giudicidell’opposizione.43. Invero, per quanto già detto nel disattendere iprecedenti quattro motivi di ricorso, correttamente il Tribunalein composizione collegiale, a fronte di domanda d’insinuazioneal passivo che ab origine comprendeva lo stesso importo suvisto a titolo di aumenti per scatti di anzianità, senza alcunariserva o condizione, ha considerato che, nella specie, lasopraggiunta sottoscrizione del CCNL del 2.12.2021, costituissenon già l’avveramento dell’evento dedotto in una condizione,ma un fatto sopravvenuto, costituito dalla mera scadenza deltermine previsto nei cennati accordi collettivi, tale da far venirmeno la sospensione degli effetti dell’anzianità ai fini retributiviivi pattuita.44. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetNtuamreiroo r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA comNuem eproe dir r accolta generale 6911/2026legge. Data pubblicazione 23/03/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del27.1.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetNtuamreiroo r egistro generale 8934/2025Numero sezionale 347/2026delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA comNuem eproe dir r accolta generale 6911/2026legge. Data pubblicazione 23/03/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del27.1.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensore