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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 19521/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2163-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] J., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.2163/2020 Cron.

Rep.

Ud.19/03/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 564/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 684/2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accertata la nullità dell’art. 17 del CCNL Piloti easyJet nella parte in cui non era prevista l’inclusione nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci “indennità di tratta” ex art. 28, “indennità Volo straordinaria “[OSCURATO:PERSONA]”” ex art. 29, “indennità integrativa di Volo per i volontari sul turno flessibile” ex art. 31, “indennità per riserva in aeroporto e in hotel “ ex art. 33, “indennità integrativa [OSCURATO:PERSONA] istruttore” ex art. 37, “indennità per soste notturne fuori base” ex art. 40, “indennità spettante al pilota con incarico di esaminatore e/o istruttore per attività di addestramento a terra” ex art. 41, ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati, tutti all’epoca dei fatti dipendenti della easyJet Italia con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di pilota con base di assegnazione presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive calcolate fino alla data di deposito del ricorso.

2. I giudici di seconde cure, in sintesi, richiamata la giurisprudenza in materia della CGUE, hanno ritenuto che solo le su indicate indennità avessero indubbia natura retributiva in quanto intrinsecamente collegate all’esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e collegate allo status personale e professionale dello stesso, per cui sussisteva il diritto degli istanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile come sopra calcolate.

3. Avverso tale decisione easyJet [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.

4. Le parti hanno depositato memoria.

5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 17 nonché delle norme di diritto con riferimento all’art. 3 dell’Accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE, adottata in Italia con l’art. 4 D.lgs. n. 185/2005.

Si sostiene che l’art. 17 del CCNL Piloti era frutto del diritto di negoziazione collettiva e non presentava alcuna difformità con l’art. 4 del D.lgs. n. 185/2005; che la disposizione rispondeva alle esigenze specifiche del settore senza che fossero lesi i diritti dei Piloti; che la norma prevedeva che questi ultimi godessero di ferie retribuite e che l’importo corrispondesse alla retribuzione ordinaria dei Piloti; si precisa, poi, che se detta disposizione non includeva le indennità in oggetto nella retribuzione feriale, ciò risultava perfettamente conforme all’art. 3 dell’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile allegato alla Direttiva 2000/79/CE e che, quindi, avendo riguardo al concetto di retribuzione feriale nell’ordinamento italiano, quella percepita dai pilot era conforme alle disposizioni nazionali ed europee.

3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, della sentenza della corte di Giustizia europea C-155/10 nel punto in cui afferma che “le retribuzioni delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “la retribuzione dei giorni di ferie deve essere paragonabile a quella dei giorni di lavoro”, non avendo i giudici di seconde cure ben valutato i principi europei emessi dalla pronuncia ed applicando ad una fattispecie diversa le statuizioni che erano calibrate sul differente sistema retributivo generato dall’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del CCNL Piloti, in relazione agli articoli 28, 29, 31, 33, 37, 40 e 41, sottolineando che erroneamente le indennità in questione potessero essere incluse nel conteggio della retribuzione delle ferie costituendo esse un coacervo di attribuzioni assai ampio ed eterogeneo, avendo per taluni aspetti carattere risarcitorio ed essendo escluse dalla base imponibile e, dunque, esenti da contributi e non computabili ai fini di vari istituti legali.

5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati.

6. La gravata sentenza, infatti, è in linea con i precedenti di legittimità successivamente affermatisi rispetto ad essa, ove è stato precisato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. n. 25840/24) e ove è stato specificato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare la riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo della sua funzione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione per i giorni di ferie non fosse compreso ogni importo pecuniario, correlato alla esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l’incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutato con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).

7. Quanto, poi, al ruolo della contrattazione collettiva, proprio con riguardo al personale di volo (piloti), questa Corte (Cass.n. 20216/2022) ha sottolineato che essa contrattazione “non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti “multilevel”, come è quello italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro con l’osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell’Unione e di quelli fondamentali dello Stato italiano, relativamente alle prescrizioni normative “minime”, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sindacali e di impresa”.

8. Alcuna delle denunciate violazioni di legge e di disposizioni è, pertanto, ravvisabile.

9. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché con esso si tenta di introdurre una nuova valutazione del materiale probatorio a fronte di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, a seguito del quale la Corte territoriale ha ritenuto che le sole indennità ex art. 28, 29, 31, 33, 40 e 41 del CCNL di categoria, in quanto aventi natura retributiva, dovessero essere incluse nella base di calcolo della retribuzione da corrisponderenel periodo feriale proprio perché connesse alle mansioni di pilota, in ragione delle peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa che comportava l’alternanza tra periodi di servizio in volo e periodi di sosta trascorsi fuori dalla base, nonché perché dipendevano dallo status professionale del pilota, incidendo poi, sotto il profilo economico, all’incirca nella percentuale del 30% in peiusrispetto alla retribuzione ordinaria.

10. Come detto, si verte in una valutazione di fatto operata dai giudici di merito, sufficientemente argomentata e, pertanto, insindacabile in questa sede.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2163-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] J., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.2163/2020 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 564/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 684/2019 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accertata la nullità dell’art. 17 del CCNL Piloti easyJet nella parte in cui non era prevista l’inclusione nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci “indennità di tratta” ex art. 28, “indennità Volo straordinaria “[OSCURATO:PERSONA]”” ex art. 29, “indennità integrativa di Volo per i volontari sul turno flessibile” ex art. 31, “indennità per riserva in aeroporto e in hotel “ ex art. 33, “indennità integrativa [OSCURATO:PERSONA] istruttore” ex art. 37, “indennità per soste notturne fuori base” ex art. 40, “indennità spettante al pilota con incarico di esaminatore e/o istruttore per attività di addestramento a terra” ex art. 41, ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe indicati, tutti all’epoca dei fatti dipendenti della easyJet Italia con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di pilota con base di assegnazione presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive calcolate fino alla data di deposito del ricorso. 2. I giudici di seconde cure, in sintesi, richiamata la giurisprudenza in materia della CGUE, hanno ritenuto che solo le su indicate indennità avessero indubbia natura retributiva in quanto intrinsecamente collegate all’esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e collegate allo status personale e professionale dello stesso, per cui sussisteva il diritto degli istanti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile come sopra calcolate. 3. Avverso tale decisione easyJet [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. 4. Le parti hanno depositato memoria. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 17 nonché delle norme di diritto con riferimento all’art. 3 dell’Accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE, adottata in Italia con l’art. 4 D.lgs. n. 185/2005. Si sostiene che l’art. 17 del CCNL Piloti era frutto del diritto di negoziazione collettiva e non presentava alcuna difformità con l’art. 4 del D.lgs. n. 185/2005; che la disposizione rispondeva alle esigenze specifiche del settore senza che fossero lesi i diritti dei Piloti; che la norma prevedeva che questi ultimi godessero di ferie retribuite e che l’importo corrispondesse alla retribuzione ordinaria dei Piloti; si precisa, poi, che se detta disposizione non includeva le indennità in oggetto nella retribuzione feriale, ciò risultava perfettamente conforme all’art. 3 dell’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile allegato alla Direttiva 2000/79/CE e che, quindi, avendo riguardo al concetto di retribuzione feriale nell’ordinamento italiano, quella percepita dai pilot era conforme alle disposizioni nazionali ed europee. 3. Con il secondo motivo si eccepisce l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, della sentenza della corte di Giustizia europea C-155/10 nel punto in cui afferma che “le retribuzioni delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “la retribuzione dei giorni di ferie deve essere paragonabile a quella dei giorni di lavoro”, non avendo i giudici di seconde cure ben valutato i principi europei emessi dalla pronuncia ed applicando ad una fattispecie diversa le statuizioni che erano calibrate sul differente sistema retributivo generato dall’accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del CCNL Piloti, in relazione agli articoli 28, 29, 31, 33, 37, 40 e 41, sottolineando che erroneamente le indennità in questione potessero essere incluse nel conteggio della retribuzione delle ferie costituendo esse un coacervo di attribuzioni assai ampio ed eterogeneo, avendo per taluni aspetti carattere risarcitorio ed essendo escluse dalla base imponibile e, dunque, esenti da contributi e non computabili ai fini di vari istituti legali. 5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza, non sono fondati. 6. La gravata sentenza, infatti, è in linea con i precedenti di legittimità successivamente affermatisi rispetto ad essa, ove è stato precisato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. n. 25840/24) e ove è stato specificato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare la riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo della sua funzione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione per i giorni di ferie non fosse compreso ogni importo pecuniario, correlato alla esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l’incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutato con riferimento alla retribuzione mensile e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024). 7. Quanto, poi, al ruolo della contrattazione collettiva, proprio con riguardo al personale di volo (piloti), questa Corte (Cass.n. 20216/2022) ha sottolineato che essa contrattazione “non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti “multilevel”, come è quello italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro con l’osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell’Unione e di quelli fondamentali dello Stato italiano, relativamente alle prescrizioni normative “minime”, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sindacali e di impresa”. 8. Alcuna delle denunciate violazioni di legge e di disposizioni è, pertanto, ravvisabile. 9. Il terzo motivo, infine, è inammissibile perché con esso si tenta di introdurre una nuova valutazione del materiale probatorio a fronte di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, a seguito del quale la Corte territoriale ha ritenuto che le sole indennità ex art. 28, 29, 31, 33, 40 e 41 del CCNL di categoria, in quanto aventi natura retributiva, dovessero essere incluse nella base di calcolo della retribuzione da corrisponderenel periodo feriale proprio perché connesse alle mansioni di pilota, in ragione delle peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa che comportava l’alternanza tra periodi di servizio in volo e periodi di sosta trascorsi fuori dalla base, nonché perché dipendevano dallo status professionale del pilota, incidendo poi, sotto il profilo economico, all’incirca nella percentuale del 30% in peiusrispetto alla retribuzione ordinaria. 10. Come detto, si verte in una valutazione di fatto operata dai giudici di merito, sufficientemente argomentata e, pertanto, insindacabile in questa sede. 11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di