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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32513/2025

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in persona dell’amministratore unicopro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]),con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Puglia –sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “[OSCURATO:SOCIETA] .” h a proposto ricorso (sulla base di cinque motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022, che, in controversia su impugnazionedell’ingiunzione di pagamento n. 0206992 del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 6.453,16, dopo i precedenti avviso di pagamento n. 1259858 dell’1 giu gno 2015 e sollecito di pagamento n. 90020150074400237000000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad impianti fotovoltaici insistenti su terreni appartenenti a terzi e ricadenti nel comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dalConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Lecce i l 6 novembre 2017, n. 3455/4/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a)che l’ingiunzione di pagamento era munita di congrua motivazione; b) che esso non era onerato della prova del beneficio consortile in presenza di un valido piano di classifica; c) che, in ogni caso, i benefici consortili potevano essere anche meramente potenziali, «ben potendo gli stessi riguardare la mera attività di programmazione e di progettazione finalizzata alla esecuzione degli interventi di bonifica ritenuti necessari». 3.[OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].”sono rimasti intimati.

4. In prossimità dell’adunanza camerale, il difensore della “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato accordo transattivo tra la stessa (unitamente ad altre società appartenenti a l medesimo gruppo) ed il [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo(ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con il quale è stata convenuta la rateizzazione complessiva dei debiti tributari riportati nell’annesso prospetto (fino alla scadenza del 9 febbraio 2024), pattuendosi –subordinatamente al pagamento integrale degli stessi nel termine fissato –che «le Società e il Consorzio dichiarano di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra con riferimento ai tributi e/o contributi consortili e alle collegate vicende giudiziali e stragiudiziali relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 richiamate in premessa e di rinunciare espressamente ed irrevocabilmente in via definitiva e tombale a qualsiasi diritto, pretesa, azione, eccezione o quant’altro riferibile in via diretta o indiretta – anche se non esplicitamente dedotto – alle predette annualità, ove pure originati da sentenze definitive» (art. 5) e che «le Società e il Consorzio si impegnano inoltre ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi alle predette annualità, con spese integralmente compensate tra le parti.

Sempre in relazione a tali annualità, il Consorzio si impegna a manlevare e tenere indenne le Società da ogni eventuale pretesa, costo, spesa e onere (anche di notifica) che [OSCURATO:SOCIETA]. o altro ente di riscossione incaricato dovessero avanzare o richiedere in relazione ai rapporti giuridici oggetto del presente accordo» (art. 6). [OSCURATO:PERSONA]:

1. La definizione transattiva della controversia (come da scrittura privata prodotta con l’annesso prospetto nel fascicolo telematico della contribuente, dalla quale si evince l’inclusione del debito tributario in contestazione) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, giacché lecontroparti sono rimast e intimat e.

2. Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla contribuente. 3.Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in conformità alle pattuizioni dell’accordo transattivo.

4. Il meccanismo lato sensu sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio2024, n. 20180).

P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona dell’amministratore unicopro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo (ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]),con sede in Nardò (LE), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATO “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Puglia –sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “[OSCURATO:SOCIETA] .” h a proposto ricorso (sulla base di cinque motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce il 9 agosto 2022, n. 2185/23/2022, che, in controversia su impugnazionedell’ingiunzione di pagamento n. 0206992 del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria della riscossione per conto del [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 6.453,16, dopo i precedenti avviso di pagamento n. 1259858 dell’1 giu gno 2015 e sollecito di pagamento n. 90020150074400237000000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad impianti fotovoltaici insistenti su terreni appartenenti a terzi e ricadenti nel comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dalConsorzio Speciale per la Bonifica di Arneo confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Lecce i l 6 novembre 2017, n. 3455/4/2017, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - sul presupposto: a)che l’ingiunzione di pagamento era munita di congrua motivazione; b) che esso non era onerato della prova del beneficio consortile in presenza di un valido piano di classifica; c) che, in ogni caso, i benefici consortili potevano essere anche meramente potenziali, «ben potendo gli stessi riguardare la mera attività di programmazione e di progettazione finalizzata alla esecuzione degli interventi di bonifica ritenuti necessari». 3.[OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo e la “[OSCURATO:SOCIETA].”sono rimasti intimati. 4. In prossimità dell’adunanza camerale, il difensore della “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato accordo transattivo tra la stessa (unitamente ad altre società appartenenti a l medesimo gruppo) ed il [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica di Arneo(ora, Consorzio di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]), con il quale è stata convenuta la rateizzazione complessiva dei debiti tributari riportati nell’annesso prospetto (fino alla scadenza del 9 febbraio 2024), pattuendosi –subordinatamente al pagamento integrale degli stessi nel termine fissato –che «le Società e il Consorzio dichiarano di non aver null’altro a pretendere l’una dall’altra con riferimento ai tributi e/o contributi consortili e alle collegate vicende giudiziali e stragiudiziali relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 richiamate in premessa e di rinunciare espressamente ed irrevocabilmente in via definitiva e tombale a qualsiasi diritto, pretesa, azione, eccezione o quant’altro riferibile in via diretta o indiretta – anche se non esplicitamente dedotto – alle predette annualità, ove pure originati da sentenze definitive» (art. 5) e che «le Società e il Consorzio si impegnano inoltre ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi alle predette annualità, con spese integralmente compensate tra le parti. Sempre in relazione a tali annualità, il Consorzio si impegna a manlevare e tenere indenne le Società da ogni eventuale pretesa, costo, spesa e onere (anche di notifica) che [OSCURATO:SOCIETA]. o altro ente di riscossione incaricato dovessero avanzare o richiedere in relazione ai rapporti giuridici oggetto del presente accordo» (art. 6). [OSCURATO:PERSONA]: 1. La definizione transattiva della controversia (come da scrittura privata prodotta con l’annesso prospetto nel fascicolo telematico della contribuente, dalla quale si evince l’inclusione del debito tributario in contestazione) non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, giacché lecontroparti sono rimast e intimat e. 2. Non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo alla contribuente. 3.Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in conformità alle pattuizioni dell’accordo transattivo. 4. Il meccanismo lato sensu sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18072; Cass., Sez. Trib., 22 luglio2024, n. 20180). P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. IL PRESIDENTE
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