CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante p.t. [OSCURATO:PERSONA], LOMBARDIGERARDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale indica il proprio indirizzo di poste elettronicacertificata;- ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOpresso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 1;– controricorrente –Numero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026per la cassazione della sentenza n. 5655/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 7 luglio 2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale inerente all’anno d’imposta 2013,l’amministrazione finanziaria notificò alla società [OSCURATO:PERSONA]Antonios.a.s. – ed ai soci per imputazione ex art. 5 t.u.i.r. – un avviso diaccertamento contenente ripresa a tassazione del reddito a fini Irap,Irpef e Iva, sul rilievo di ricavi non fatturati e costi non deducibili, oltreall’irrogazione di sanzioni, e ciò in base alla documentazioneextracontabile rinvenuta.L’avviso fu impugnato dalla società e dai soci innanzi alla C.T.P. diNapoli, che respinse il ricorso.2. La sentenza di prime cure fu confermata, a seguito dell’appellodei contribuenti, con la decisione indicata in epigrafe. I giudici regionali,per quanto in questa sede ancora di interesse, ritennero che nellaspecie non si fosse verificata alcuna violazione del principio delcontraddittorio endoprocedimentale e che al riguardo, in ogni caso, icontribuenti non avevano dimostrato che il contraddittorio avrebbepotuto comportare un risultato diverso. Osservarono, inoltre, chel’accertamento era stato adeguatamente motivato per effetto delrichiamo alle risultanze dell’attività di verifica compendiate nelprocesso verbale di constatazione, rispetto alle quali le controdeduzionidei soci non apparivano persuasive, specie in punto all’entità dei costideducibili sui maggiori redditi accertati.3. I contribuenti tutti hanno impugnato la sentenza d’appello conricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da successivamemoria.L’Amministrazione ha depositato controricorsoNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026A seguito di ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato fissato perl’adunanza camerale del 18 marzo 2026, per la quale i ricorrenti hannodepositato nuova memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente respinta (salvo quanto si dirà nell’esame deisingoli motivi) l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché nonspecifico, in quanto l’esposizione dei fatti processuali nei terminicompiuti nel ricorso è idonea alla adeguata descrizione di quantorilevante ai fini della decisione.2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c., 1 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e111 della Costituzione.I ricorrenti evidenziano di aver contestato innanzi ai giudicid’appello l’illegittimità dell’accertamento conseguente alla presenza di«numerose anomalie nell’operato sia della Guardia di Finanza chedell’Agenzia delle entrate», consistenti, in particolare, in errorimateriali nella consultazione dei files excel donde i verificatori avevanotratto riscontro delle omissioni contabili, nonché nell’erroneaconsiderazione come «operazioni a nero» di semplici annotazioni, checonsistevano in «tracce di operazioni poi non perfezionate, ovverodiversamente perfezionate, ovvero perfezionate con l’emissione (nondi fattura, ma) di scontrino fiscale». Di tali deduzioni, contenute inapposito motivo di appello, il secondo, la C.T.R. non aveva tenuto alcunconto; con il che la decisione doveva ritenersi nulla per omessapronunzia ovvero, in caso di ritenuta sussistenza di statuizioneimplicita, per omessa motivazione sulla stessa.2.1. Il motivo è infondato.I ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello non avrebbepronunciato e, in subordine, sarebbe priva di motivazione nella parteconcernente la denunzia di omesso esame, da parte dei giudici di primeNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026cure, delle loro doglianze in punto alla sussistenza di «errori eanomalie» nella documentazione esaminata in sede di verifica.Esclusa ogni omissione di pronuncia, avendo la CTR rigettatol’appello, la decisione impugnata, respinte le questioni formali(contraddittorio e motivazione per relationem), nel merito hafondamentalmente valorizzato la circostanza del rinvenimento, daparte degli accertatori, di documentazione extracontabile, osservandoche, a fronte di ciò, i contribuenti non avevano assolto l’onere di provacontraria di loro spettanza, posto che «sarebbe stato onere degliappellanti dimostrare che le indicazioni contenute in tali documenti nonavessero alcun rapporto con l’attività esercitata».Poiché non sussiste un obbligo del giudice di prendere in esame (alfine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalleparti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nellaspecie) le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da farritenere chiaramente evincibile la ratio decidendi, la motivazione dellasentenza è coerente con la logica espressa dai principi che governanola materia ed è pienamente intelligibile; essa, pertanto, si colloca benal di sopra della soglia del cd. minimo costituzionale indicato dallagiurisprudenza di questa Corte per la valutazione di sufficienza echiarezza richieste dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. Sez. U.n. 8053 e 8054/2014).3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art.12 della l. n. 212/2000 nonché dell’art. 41, comma 2, CDFUE, inrelazione alla ritenuta insussistenza di violazioni del principio delcontraddittorio in fase endoprocedimentale.La sentenza impugnata, in particolare, è sottoposta a critica nellaparte in cui ha rigettato il relativo motivo di gravame; il ricorso, inproposito, sottolinea che l’accertamento si è svolto nei localidell’impresa, e non «a tavolino», per cui risulterebbe violato l’art. 12Numero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026cit. e in secondo luogo che, al fine di sostenere l’eccezione di invaliditàdell’atto, era sufficiente da parte loro «enunciare» le ragioni diopposizione (come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 24823/2015), anziché «dimostrarle», come statuito dallaC.T.R. e a tanto avevano provveduto, enunciando le questioni oggettodel primo, del quarto e del quinto motivo di ricorso per cassazione,tanto che per altro anno di imposta si era pervenuti in sede diconciliazione alla determinazione di un’imposta profondamentediversa.3.1. In tema di contraddittorio preventivo, questa Corte (Cass.,Sez. U., n. 24823/2015) ha ritenuto che:a) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generaledi contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comportal'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,esclusivamente per i tributi armonizzati, mentre, per quelli nonarmonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, unanalogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesiin cui risulti specificamente sancito;b) in tema di tributi armonizzati, poi, la violazione del diritto ad esseresentiti, prima dell'adozione di un provvedimento lesivo, determinal'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimentoamministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, dettoprocedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (cfr.Corte giust. 3/07/2014, in causa C-129 e C130/13, KaminoInternational Logistics, punti 78 - 82 e la giurisprudenza richiamata);affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini lanullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, nonNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativaformalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolval'onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato,e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento almomento del mancato contraddittorio) si riveli non puramentepretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale dicorrettezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di correttatutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo hapredisposto (cd. prova di resistenza);c) tutte le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agliaccertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscalieffettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale oprofessionale del contribuente ma non nei casi di accertamenti atavolino.Si tratta di principi affermati all'esito di un'ampia disamina tantodell'ordinamento tributario nazionale e dei principi costituzionali diriferimento, quanto degli indirizzi applicabili in materia sulla base deldiritto UE e delle pronunce della Corte di Giustizia.Tale stabile assetto giurisprudenziale è stato confermato da CorteCost. n. 47 del 2023, che ha rimesso al legislatore l’adeguamento dellanormativa così pacificamente interpretata. Da qui la declaratoria diinammissibilità della questione in quanto il superamento dei prospettatidubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema dellegislatore; intervento che garantisca l’estensione del contraddittorioendoprocedimentale in materia tributaria. Ed infatti il legislatore èintervenuto, con l’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 219 del 2023,Numero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026inserendo l’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000, ma con espressaprevisione dell’efficacia a decorrere dal 18/01/2024.Sul punto tali principi sono stati ribaditi da Cass., Sez. U.,21271/2025 che ha altresì precisato il contenuto dell’allegazionedifensiva del contribuente che si dolga dell’omesso contraddittorio ovesi verta in materia di tributi armonizzati.Si è infatti evidenziato che la violazione dell’obbligo dicontraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica exante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diversodel procedimento impositivo.In parte motiva si è spiegato che l’oggetto della prova di resistenzaviene a circoscriversi, nel senso che la potenzialità di quel «risultatodiverso» che costituisce il suo nucleo dimostrativo fondamentale deveessere comprovata con la specifica indicazione «dei fatti e delleinformazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevoleidoneità ad orientare l’Amministrazione a non più adottare ilprovvedimento impositivo, oppure ad adottarlo con un contenutooggettivamente o soggettivamente più mite».Il contraddittorio ha natura preventiva ed attiene all’indirizzo dellafase amministrativa dell’accertamento: a. i fatti in esso deducibili nonsono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sedegiurisdizionale; b. la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionalenon salva dall’invalidità l’atto di imposizione; c. la ‘evidenza’ del fattoo della deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisitidella ‘prova’ da fornire nel processo.Numero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026Richiesto di annullare l’atto impositivo per violazione delcontraddittorio, pertanto, il giudice di merito deve compiere – prima edindipendentemente dal giudizio di fondatezza dell’impugnazione - unavalutazione rispondente ai tipici canoni della prognosi postuma ex ante(perché riguardata al momento dell’omesso contraddittoriopreventivo), ispirata a parametri di fattualità, specificità, concretezza,probabile idoneità causale dell’elemento tralasciato a sortire unrisultato diverso del procedimento impositivo, solo per questa viaescludendosi il carattere meramente pretestuoso, vacuo e strumentaledell’istanza.Alla luce di tali principi, premessa la estraneità al themadecidendum della circostanza che l’avviso avrebbe fatto seguito ad unaccesso presso i locali, in quanto la CTR non compie tale accertamentoin fatto e si occupa della questione solo nei diversi termini della provadi resistenza (né la parte precisa ove nel giudizio abbia esposto ladoglianza in tali diversi termini), si rivela quindi errata la risposta datadalla CTR, secondo cui, in termini astratti, la parte avrebbe dovuto“dimostrare” che, se il contraddittorio ci fosse stato, il provvedimentoavrebbe potuto comportare un risultato diverso.Sul punto la sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché valuti, inriferimento agli elementi in fatto e informativi offerti dal contribuenteper le riprese in tema di IVA, con valutazione probabilistica ed ex ante,la loro concreta e ragionevole idoneità ad orientare l’Amministrazionea non più adottare il provvedimento impositivo, oppure ad adottarlocon un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite.4. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 7 della l.n. 212/2000 e 3 della l. n. 241/1990, i ricorrenti lamentano l’erroneitàdella sentenza impugnata anche in relazione alla motivazione dell’attoimpositivo, osservando che i giudici d’appello avevano ritenuto assoltoNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026il relativo obbligo per effetto del richiamo al p.v.c. che, tuttavia, nonera stato notificato, a differenza di quanto affermato dalla CTR.4.1. Il motivo appare inammissibile.La CTR ha ritenuto legittima la motivazione dell’avviso diaccertamento contenente il rinvio al PVC notificato alla contribuente.I ricorrenti censurano la falsa applicazione al caso di specie dell’art.7 della legge n. 212 del 2000, evidenziando che mancasse la provadella notifica del PVC.Si premette che costituisce orientamento consolidato di questaCorte quello secondo cui in tema di motivazione per relationem deglicontribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'attodell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato inmotivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuentenon abbia già integrale e legale conoscenza (tra le tante, Cass. n.29968/2019; Cass. n. 14723/2020).Osservato che i ricorrenti non indicano in quali termini la questionefosse stata proposta nel ricorso originario (ma riportano solo un brevepassaggio, di per sé non significativo, della sentenza di primo grado,che utilizza l’argomento apparentemente a fronte di un vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento), il motivo appare comunqueinammissibile.La parte censura, sotto forma di falsa applicazione di legge, unaccertamento in fatto (la prova della notifica del p.v.c.) contenuto nellasentenza al fine di ricostruire la fattispecie concreta, laddove, comecostantemente ritenuto da questa Corte, le espressioni violazioneo falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola didiritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea dellaesistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essadi un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie inessa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, onell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che nonle si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - purrettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenzegiuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.Non rientra invece nell'ambito applicativo dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. n. 640/2019; Cass. n. 25182/2024).5. Il quarto motivo denunzia nuovamente la nullità della sentenzain relazione agli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111della Costituzione.I ricorrenti assumono di aver sottoposto alla C.T.R., tramite motividi gravame, plurimi elementi donde potevano desumersi «l’assolutairragionevolezza e la totale implausibilità del maggior redditorecuperato sulla scorta dell’unico elemento costituito dalladocumentazione extracontabile valorizzata dall’AdE», assumendo che igiudici d’appello avrebbero statuito, sul punto, con motivazione«totalmente insussistente, nella sostanza radicalmente omessa oquantomeno apparente».Numero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il quinto motivo, formulato «alternativamente o cumulativamente»al precedente, denunzia la stessa violazione sotto forma di contrastocon gli artt. 2727 e 2729 c.c.Ove, infatti, si volesse ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazionedella sentenza d’appello, la stessa andrebbe censurata per il gravemalgoverno delle norme applicabili in tema di presunzioni, ed inparticolare perché i giudici regionali avevano commesso un errore disussunzione nell’individuare i fatti posti a base del ragionamentopresuntivo, ovvero considerato i relativi elementi in modo atomistico enon in concorso fra loro.5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.In punto all’affermata carenza di motivazione della sentenzaimpugnata in relazione alla prova del credito, valgono le considerazionigià esposte in relazione al primo motivo.Quanto alla dedotta violazione di legge, il rinvenimento didocumentazione extracontabile – che costituisce circostanzaincontestata – ha legittimamente condotto la Corte territoriale aritenere soddisfatto l’onere probatorio che grava sull’Erario.In proposito, si può richiamare la costante giurisprudenza di questaCorte, secondo la quale la documentazione extracontabilelegittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorchéconsistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisceelemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmentevalutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolaritànella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi dilegge; pertanto, qualora venga rinvenuta presso la sede dell'impresadocumentazione astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza dioperazioni non contabilizzate, essa consente di procedere alla rettificadel reddito, spettando al contribuente l’onere di fornire adeguata provaNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026contraria (così, fra le altre, Cass. n. 9944/2023; Cass. n. 7534/2021;Cass. n. 10138/2020; Cass. n. 21138/2018; Cass. n. 12680/2018).La sentenza impugnata si è, dunque, conformata a tale consolidatoindirizzo; per il resto, laddove volte a contestare l’intrinseca forzaprobatoria dei singoli elementi valutati dai giudici regionali, leargomentazioni dei ricorrenti finiscono per sollecitare un nuovoapprezzamento del materiale già valutato in sede istruttoria, nonconsentito nel giudizio di legittimità.6. Infine, con il sesto motivo i ricorrenti lamentano una violazionedell’art. 53 Cost. e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, osservando che,in punto alla determinazione dei costi relativi ai maggiori ricaviaccertati, la C.T.R. aveva avallato il criterio adoperato dall’Ufficio – ilquale aveva imposto la preventiva prova di inerenza – e non, invece, ilmetodo di determinazione per via induttiva (senza prova né verifica diinerenza), quantunque ciò fosse dovuto dal fatto che, nella specie,l’accertamento era stato condotto con metodo induttivo puro.6.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.In tema di accertamento induttivo puro, questa Corte hacostantemente ritenuto che l’impossibilità di una ricostruzionecomplessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzatainattendibilità della stessa) conduce a ritenere riconoscibile ladeduzione dei costi di produzione anche con ricorso a determinazionepercentuale forfetaria, con la precisazione che è lo stesso ufficiofinanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo iricavi, ma anche i corrispondenti costi (tra tante Cass. n. 2581/2021).La più recente giurisprudenza di questa Corte, formatasi alla lucedella sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, consente peròal contribuente il riconoscimento dei costi in misura forfettaria anchein caso di accertamento analitico-induttivo, superando l’originariaimpostazione secondo cui in tal caso operasse la regola generaleNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026ritraibile dall’art. 109 TUIR in forza della quale, se gli stessi non sonopresenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultanoda elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico delcontribuente.Questa Corte – in armonia con il menzionato dictum del giudicedelle leggi – ha affermato che da tale sistema deriverebbero esitiirragionevoli, perché si finirebbe per prevedere un trattamento piùsevero, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto allapresunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenutouna contabilità complessivamente attendibile (e che può esseredestinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto al regimeprobatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamento“induttivo puro”, ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenutauna complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravicondotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi(cfr. Cass. n. 18653/2023; Cass. n. 5586/2023; nonché tra le stesseparti Cass. n. 19574/2025).Nel caso di specie, la CTR (che nello svolgimento del processosembra aver ritenuto la presenza di un accertamento analiticoinduttivo, richiamando l’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973) haquindi errato, affermando la mancata dimostrazione di costi correlati aimaggiori ricavi e che occorra comunque la certezza della loro esistenza.7. Concludendo, vanno accolti il secondo e il sesto motivo di ricorso,nei termini di cui in motivazione; la sentenza va cassata in relazione aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovoesame. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il sesto motivo di ricorso, nei terminiindicati, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione aiNumero registro generale 3864/2022Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 11429/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti