CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: C049
Titolo CCNL: CCNL Metalmeccanico Artigianato
Titolo accordo: CCNL Metalmeccanico Artigianato
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: CONFLAVORO PMI
Parti sindacali: CONFSAL; FESICA CONFSAL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-01-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 20219
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=179860
--- Testo contratto ---
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Addetti al settore Metalmeccanico, Installazione impianti, Orafi,
Odontotecnici, Restauro beni culturali
In vigore dal 01.01.2024 al 31.12.2026
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Metalmeccanico Artigianato
In vigore dal 01.01.2024 al 31.12.2026
L’anno 2024 il giorno 10 del mese di gennaio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in
Via del Consolato n. 6,
tra
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal
Presidente Nazionale Roberto Capobianco, Giuseppe Pullara, Alessandro Mattesini, Bertino
Trolese, Giuseppe Ligotti, Andrea Bigi, Stefano Alemanno
e
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal
Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della
Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale lnverno, Flaminia Mariani, Vincenzo
Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco di Matteo
con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta
si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico Artigianato
scaduto il 31.07.2023.
Roma, 10 gennaio 2024
Roberto Capobianco, Alessandro Mattesini,
Giuseppe Pullara, Andrea Bigi, Stefano Alemanno,
Bertino Trolese, Giuseppe Ligotti, Anna Maria
Domenici
Bruno Mariani, Angelo Raffaele Margiotta,
Alfredo Mancini, Andrea De Stasio, Letizia
Giello, Flaminia Mariani, Pasquale lnverno,
Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini,
Francesco di Matteo
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
SOMMARIO
Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 8
VALIDITA’ DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 9
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE ................................ ................................ ................................ ........ 9
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ 9
CAMPO DI APPLICAZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 10
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................ ................................ ................................ ............... 12
Art.1 - Assunzione – requisiti per l’accesso .......................................................................................................................................... 12
Art.2 - Periodo di prova ...................................................................................................................................................................................... 12
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello .............................................................................................................................. 12
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente ............... 13
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08 ........................................................................................................................................... 13
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST..................................................................................... 13
RLS ..................................................................................................................................................................................................................................... 13
RLST ..................................................................................................................................................................................................................................14
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro ...............................................................................................................................................14
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui .............................................................................................................................................................. 15
Art.8 - Sospensione del lavoro e Recuperi .......................................................................................................................................... 15
Art.9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità ............................................................................................. 15
Art. 9 bis - Reperibilità ......................................................................................................................................................................................... 16
Art.10 - Banca delle ore ...................................................................................................................................................................................... 16
Art.11 - Modalità di fruizione ............................................................................................................................................................................ 16
Art.12 - Lavoro straordinario............................................................................................................................................................................ 17
Art.13 - Lavoro notturno ..................................................................................................................................................................................... 17
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi ........................................................................................................................... 17
Art.15 - Permessi retribuiti ............................................................................................................................................................................... 18
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari .................................................................................................. 18
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari........................................................................................................................................... 19
Art.18 - Lavoro festivo ........................................................................................................................................................................................... 19
Art.19 - Ferie................................................................................................................................................................................................................. 19
Art.20 - Diritto allo studio ................................................................................................................................................................................. 19
Art.21 - Congedi per formazione ............................................................................................................................................................... 20
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo ................................................................................................................................. 20
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro ......................................................................................................................................... 21
Art.24 - Normale retribuzione ...................................................................................................................................................................... 21
Art.25 - Tipologie di retribuzione – retribuzione di fatto .......................................................................................................... 21
Art. 25 bis - Contratto di reinserimento ................................................................................................................................................ 21
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Art.26 - Paghe base nazionali ...................................................................................................................................................................... 22
Art.26 bis - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari.............................................................. 22
Art.27– Assorbimenti ........................................................................................................................................................................................... 22
Art.28 - Trattamento personale di vendita a provvigione ..................................................................................................... 22
Art.29 - Tredicesima mensilità..................................................................................................................................................................... 22
Art.30 - Premio di risultato ............................................................................................................................................................................. 22
Art.31 Scatti di merito o di professionalità .......................................................................................................................................... 23
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro ...................................................................................................................... 23
Art.33 – Assenze ...................................................................................................................................................................................................... 23
Art.34 - Malattia....................................................................................................................................................................................................... 23
Art.35 - Obblighi del lavoratore .................................................................................................................................................................. 23
Art.36 - Periodo di comporto .......................................................................................................................................................................24
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione ...........................................................................................24
Art.38– Infortunio ................................................................................................................................................................................................... 25
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità............................................................................................................................. 25
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia ........................................................................................................................... 25
Art.41 - Aspettativa ................................................................................................................................................................................................ 25
Art.42 - Congedi parentali .............................................................................................................................................................................. 25
Art.43 - Congedi e permessi per handicap ...................................................................................................................................... 26
Art.44 - Congedo matrimoniale ................................................................................................................................................................ 26
Art.45 – Trasferte .................................................................................................................................................................................................... 26
Art.46 – Rimborso spese chilometrico .................................................................................................................................................. 26
Art.47 - Trasferimento ........................................................................................................................................................................................ 26
Art.48 – Distacco .................................................................................................................................................................................................... 27
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento ................................................................................ 27
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale .......................................................................................................................... 29
Art.51 - Preavviso ..................................................................................................................................................................................................... 29
Art. 51 bis – Preavviso attivo ...........................................................................................................................................................................30
Art.52 - Trattamento di fine rapporto ....................................................................................................................................................30
Contrattazione collettiva decentrata ................................ ................................ ................................ .......................... 32
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata .................................................................................................................................. 32
Art.53 bis - Crisi aziendali ................................................................................................................................................................................. 32
Art.53 ter – Cambio di appalto..................................................................................................................................................................... 33
APPRENDISTATO ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 35
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato ................................................................................................................................. 35
Art.55 - Durata rapporto contrattuale ................................................................................................................................................... 35
Art.56 - Apprendistato professionalizzante....................................................................................................................................... 35
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Art.57- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ......................................................................................... 36
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca ............................................................................................................ 36
Art.59 - Proporzione numerica ................................................................................................................................................................... 37
Art.60 - Disciplina del rapporto .................................................................................................................................................................. 37
Art.61 - Parere di conformità ......................................................................................................................................................................... 37
Art.62- Periodo di prova.................................................................................................................................................................................... 37
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato .......................................................................................... 37
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro .................................................................................................................................................... 37
Art.65- Doveri dell'apprendista ................................................................................................................................................................... 37
Art.66 - Trattamento normativo ................................................................................................................................................................ 38
Art.67 -Divieto di cottimo ................................................................................................................................................................................ 38
Art.68 – Malattia ...................................................................................................................................................................................................... 38
Art.69 - Infortunio .................................................................................................................................................................................................. 38
Art.70 - Durata contratto di apprendistato ...................................................................................................................................... 38
Art.71 - Obblighi di comunicazione ......................................................................................................................................................... 38
Art.72 - Formazione ............................................................................................................................................................................................. 38
Art.73 - Apprendistato in cicli stagionali ............................................................................................................................................. 39
Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato ............................................................................................ 39
Art.75 - Rinvio alla legge ................................................................................................................................................................................... 39
CONTRATTI FLESSIBILI ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 40
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale............................................................................. 40
Art.77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ................................................................................................. 40
Art.78 - Assunzione ............................................................................................................................................................................................. 40
Art.79 - Obblighi di comunicazione ....................................................................................................................................................... 40
Art.80 - Clausole di flessibilità ed elastiche ...................................................................................................................................... 40
Art.81 - Prestazioni supplementari e straordinarie ......................................................................................................................41
Art.82 - Retribuzione ............................................................................................................................................................................................41
Art.83 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale ................................................................................................41
Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale ..................................................................................................................................42
Art.85 - Diritto di precedenza ......................................................................................................................................................................42
Art.86 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione ...........................................................................................................................42
Art.87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente .........................................................................................................42
Art.88 – Assunzione..............................................................................................................................................................................................43
Art.89 - Indennità di disponibilità .............................................................................................................................................................43
Art.90 - Retribuzione.......................................................................................................................................................................................... 44
Art.91 - Consistenza organico aziendale ............................................................................................................................................. 44
Art.92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità .................................................................... 44
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Art.93- Apposizione del termine ............................................................................................................................................................... 44
Art.94 - Periodo di Prova................................................................................................................................................................................. 44
Art.95 - Durata e proroghe ............................................................................................................................................................................ 44
Art.96 - Proporzione numerica ...................................................................................................................................................................45
Art.97 - Diritto di precedenza.......................................................................................................................................................................45
Art.98 - Retribuzione ...........................................................................................................................................................................................45
Art.99- Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione............................................................................................... 46
Art.100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità .................................................................... 46
Art.101 - Proporzione numerica ................................................................................................................................................................. 46
Art.102– Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare ...................................................................................... 46
Art.103 - Retribuzione ........................................................................................................................................................................................ 46
Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione .... 47
Art.105 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione ................................................................................................................................................................................................ 47
Art.106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione.... 47
Art.107 - Sfera di applicabilità ...................................................................................................................................................................... 47
Art.108 - Disciplina del rapporto ............................................................................................................................................................... 47
Art.109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza ....................................................................................................................... 48
Art. 109 bis – Diritto alla disconnessione ............................................................................................................................................ 48
Art.110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro ............................................................................................................................... 48
Art.111 - Dotazioni strumentali e utenze .............................................................................................................................................. 48
Art.112 - Orario di lavoro .................................................................................................................................................................................... 49
Art.113 - Contrattazione aziendale ........................................................................................................................................................... 49
Art.113 bis - Collaborazioni Coordinate e Continuative ........................................................................................................... 49
ISTITUTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 50
Art.114 - Rappresentanze Sindacali ..........................................................................................................................................................50
Art.115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione .............................................................................................50
Art.116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST .............................................................................. 51
Art.117 – Assemblea ............................................................................................................................................................................................... 51
Art.118 - Referendum .......................................................................................................................................................................................... 52
Art.119 - Trattenute sindacali ......................................................................................................................................................................... 52
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ......................... 53
Art.120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P. .................................................................................. 53
Art.121 - Enti Bilaterali Territoriali ...............................................................................................................................................................54
Art.122– Assistenza Sanitaria Integrativa .............................................................................................................................................54
Art.123 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato ...................................................54
Art.124 - Composizione della Commissione ..................................................................................................................................... 55
Art.125 - Convocazione della Commissione Nazionale ............................................................................................................ 55
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Art.126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale ......................................................................................... 55
Art.127 - Osservatorio Nazionale ................................................................................................................................................................ 55
Art.128 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P. .............................................................................................................. 55
Art.129 - Fondi ........................................................................................................................................................................................................... 56
Art.130 - Conciliazione controversie in sede sindacale ............................................................................................................ 57
Art.131 - Attivazione della procedura di conciliazione ............................................................................................................... 57
Art.132 - Richiesta del tentativo di conciliazione ........................................................................................................................... 57
Art.133 - Convocazioni delle parti .............................................................................................................................................................. 57
Art.134 - Istruttoria ................................................................................................................................................................................................ 57
Art.135 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo ....................................................................................... 58
Art.136 - Risoluzione bonaria della controversia ............................................................................................................................ 58
Art.137 - Decisioni ................................................................................................................................................................................................... 58
Art.138 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione ........................................................................................................................ 58
Art.139 - Risoluzione della lite in via arbitrale ................................................................................................................................... 58
Art.140 - Controversie collettive ................................................................................................................................................................. 58
INQUADRAMENTO................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 60
Art.141 - Classificazione del personale .................................................................................................................................................. 60
Gli operai qualificati possono essere inquadrati nell’ultimo livello per un periodo massimo di 24 mesi
dalla data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nel 5° Livello. ............. 60
Gli impiegati qualificati possono essere inquadrati nell’ultimo livello per un periodo massimo di 12
mesi dalla data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nel 5° Livello. 60
TABELLE RETRIBUTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 76
Allegato A .................................................................................................................................................................................................................... 76
APPENDICE A................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 77
ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO ................................ ................................ ................................ ................. 77
APPENDICE B ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 78
Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella sub -fornitura Area
Metalmeccanica - Artigianato ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 78
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori del settore Metalmeccanico
Artigianato disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le
Aziende e Lavoratori operanti nel settore suindicato.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione
dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà
conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà
territoriale, della bilateralità e della partecipazione.
Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei
luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce
l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire
risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la
valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività,
migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e
professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni
che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni
economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte
concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un
modello di relazioni di tipo partecipativo.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l’assistenza integrativa
sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il
percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria
la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e
del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei C.C.N.L.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti al rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale
Metalmeccanico settore Artigianato che qui di seguito e che, per tutta la sua durata, deve essere
considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a
tre anni, decorrente dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026 e disciplina, in maniera unitaria e per
tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i Lavoratori del settore Metalmeccanico
Artigianato.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti
escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente
disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile
per consentire l’apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha
ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
L’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o
indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di
accesso per i lavoratori.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come
definite dalla legislazione vigente, operanti nel:
- settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti;
- settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;
- settore odontotecnico;
- settore del restauro artistico di beni culturali;
- settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.
- Settore della metalmeccanica e dell’installazione di impianti
Rientrano in tale settore i dipendenti:
1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:
a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti
metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
Esempio:
• imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria,
argenteria, orologi ed affini),
• tornerie in genere,
• imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,
• imprese di verniciatura o di saldatura,
• imprese di costruzione di macchinari,
• imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere;
Esempio:
• fonderie di bronzo,
• fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere,
• fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,
• laboratori galvanici.
3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:
a. meccanici,
b. idraulici,
c. termici,
d. di condizionamento,
e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non
metallici, elettrici, telefonici,
f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,
g. di sollevamento di cose e/o persone,
h. radiotelevisivi,
i. elettrodomestici,
j. a gas,
k. antincendio ed affini o similari;
4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli:
Esempio:
• carrozzerie,
• meccanica-motoristica,
• elettrauto,
• gommisti,
• centri di revisione,
• autolavaggi,
• installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano,
• riparatori moto e cicli,
• imprese di soccorso stradale;
5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli
per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti
per l'illuminazione e relative parti grafiche;
7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative
strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe,
cartellonistica, segnaletica, ecc.);
8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi:
• di ponteggi;
• di scaffalature;
• di mobili;
• di componenti di varia natura.
- Settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.
Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in
particolare:
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei
metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le
parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
3. i costruttori e riparatori di orologi.
Esempio:
• Orafi;
• Argentieri;
• Bigiottieri;
• Gioiellieri;
• Casse;
• Incisori;
• Incastonatori;
• Smaltatori e Miniaturisti;
• Lavorazione pietre preziose;
• Lavorazione pietre dure;
• Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo e/o argentiero;
• Attività di realizzazione di modelli.
- Settore odontotecnico.
Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come
definito dalla legislazione vigente.
- Settore del restauro artistico di beni culturali.
STAGIONALITA’
Eventuali ipotesi di attività stagionale potranno essere previste previa richiesta all’Ente Bilaterale EBIASP da
inviare tramite pec all’indirizzo ebiasp@pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità
di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà
respinta.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.1 - Assunzione – requisiti per l’accesso
1. L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l’orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;
d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
f. la/e sede/i di lavoro;
g. la durata del periodo di prova;
h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti;
i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici;
k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co -
datori se presenti;
l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione
lavoro;
m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e
qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente
contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi
informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell’azienda:
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae;
h. Altra documentazione aggiuntiva che l’Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all’attività che
il lavoratore è chiamato a svolgere.
Art.2 - Periodo di prova
1. L’esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall’ art.1 lettera g) e
comunque contestuale all’assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e primo livello: 6 mesi;
b. altri livelli: 3 mesi.
3. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entramb e le parti,
senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
4. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del
primo contratto di lavoro.
5. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore
si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
6. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà
ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può
essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella
medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché
rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di
visita medica.
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5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a
pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento
retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di
svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere
stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e
della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di
una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un
consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività
svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia
avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto
comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato in tutti i livelli, ad esclusione del primo e dell’ultimo per ciascuna classificazione del
personale, potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto,
funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Mutamento di mansioni
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del
suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza
tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di
svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
C - Passaggi di livello
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione
contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all’aumento del
minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze
fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della
formazione e del rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo,
promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l’opportunità di operare, ciascuna in
relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e
contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà
le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all’art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze
aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del CCNL, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese, con la debita
collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali,
anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle
strutture che volgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
RLS
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
2. La formazione per l’RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda.
L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
3. L’elezione dell’RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un
proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.
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4. L’RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.
RLST
5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale
OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.
6. L’RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente
d) è consultato dall’O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle
non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.
7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di
proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura
sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.
8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:
a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni
firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all’O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite
programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative
e/o produttive dell'azienda;
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di
acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere
utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza;
e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato all'azienda nonché
all’O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le
raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;
f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per
il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie.
g) L'impresa, nel rispetto delle modalità della lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la
presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi
incaricato.
9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e
sottoposta all’O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.
10. L’azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all’organismo paritetico OPNASP e si impegna a versare
un contributo annuale parametrato all’organico aziendale come da tabella a seguire:
Dimensione aziendale Contributo annuale
Fino a 5 lavoratori € 125,00
Da 6 a 10 lavoratori € 150,00
Oltre 10 lavoratori € 200,00
11. L’RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi
specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione .
L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore.
12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni
lavorativi in base alle esigenze aziendali. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere
concordati a livello aziendale.
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2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non
rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che
all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo della
capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3
e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro
contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un
periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello
aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno
concordate le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi
vincolante per tutti i lavoratori interessati.
4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro
inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli. In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla
fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro
quanto strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e ai mezzi di locomozione per
raggiungere la sede. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro
cosi come previsto dall’ art. 45.
5. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
6. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la
diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale
orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto
alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art.12 punto 5.
7. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che
debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette
attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie
ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario
giornaliero o settimanale.
8. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
9. L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno
definire l’orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro. Resta fermo che all’inizio dell’orario di
lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di
lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe
dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. Laddove
non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto,
potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di lavoro
giornaliero.
10. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui
La durata normale dell’orario di lavoro per il seguente personale addetto prevalentemente a d attività di semplice
attesa o custodia quali:
- custodia anche di magazzino
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- fattorini
- personale addetto all’estinzione degli incendi
- uscieri e inservienti
- personale addetto al carico e allo scarico
- sorveglianti
- personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento, produzione e
trasformazione energia elettrica
- autisti, motoscafisti
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Art.8 - Sospensione del lavoro e Recuperi
1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della
retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro
complesso i 60 minuti.
2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l’azienda
trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le
ore di presenza.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di
interruzione delle forniture. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale.
4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Art.9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità
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1. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale,
è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite
massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale
nelle precedenti o successive settimane.
2. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga
superato l’orario contrattuale previsto e che in un altro esso non venga raggiunto, non si d à luogo a compensi
aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le ore
contrattualmente previste nell’arco di un periodo di dodici mesi.
3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di
minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
4. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno
saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa
consentirlo.
5. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti
i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
6. L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto della Flessibilità attraverso
l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente
contratto per conoscenza.
7. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto
ai lavoratori.
8. Una forma di flessibilit à individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra l'azienda e le
lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di vita de i figli, allo scopo di
meglio conciliare le esigenze familiari con l’attività lavorativa.
9. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:
- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa;
- capi reparto o capi turno;
- manutentori;
- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un
pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un lavoratore turnista, che comporta la
necessità di far prolungare il lavoro al turnista precedente).
Art. 9 bis - Reperibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi caratterizzat i dalla necessità e
dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla
chiamata secondo le disposizioni aziendali.
2. Uno specifico accordo aziendale definirà le modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di
reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento
economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una
indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.
3. La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le parti
ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di pubblica
utilità, il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in
mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Art.10 - Banca delle ore
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il
lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per
l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi
supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti
previsti dall’art.12, comma 3.
1. Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella
condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una
quota delle ore accantonate di cui al punto 1.
Art.11 - Modalità di fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla
fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi
supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai
periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di
sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il
5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto
individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
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5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei
confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in
banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba
comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente, entro un
periodo massimo di 52 settimane.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al
lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
8. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate
nella banca, con i relativi movimenti.
9. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui agli artt.14 e 15 non possono
essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
10. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
11. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi
di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale.
Art.12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all' art. 7 e 7 bis del presente
contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità dell’orario di
lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” in
base all' articolazione di cui all'art. 7 c. 3 e art. 9.
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore
annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in
relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione
di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché
allestimento di prototi pi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250
ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire,
previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di
lavoro.
5. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario da corrispondere oltre alla normale retribuzione e
da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:
6. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione
verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui all’art.25 del presente contratto, tenuto conto,
per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato,
qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
Art.13 - Lavoro notturno
1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le
6.00.
2. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 15%.
3. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali
in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.25 del
presente contratto.
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Ai sensi dell’art.3 Legge n.370/1934, si prevede per le
aziende di poter definire un giorno di riposo diverso dalla domenica quando queste svolgono attività aventi
le seguenti caratteristiche:
Tipologia Maggiorazione
Lavoro straordinario 25%
Lavoro straordinario festivo 45%
Lavoro straordinario notturno 55%
Lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato 25% prime 3 ore
50% ore successive
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- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio
di processi caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni collegate, nonché attività
industriali ad alto assorbimento di energia elettrica e operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o ai prodott i
dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle
suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia;
- attività di vendita al minuto e in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
- attività indicate agli artt.11, 12 e 13 D.Lgs.n.114/1998 (riforma della disciplina relativa al settore del
commercio), e di cui all'art.3 Legge n.323/2000 (stabilimenti termali).
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo
permettano – può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal
caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni
contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro ordinarie prestate nel giorno di riposo settimanale dai lavoratori mensilizzati dovranno essere
retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla retribuzione di fatto di cui all'art. 25. Ai lavoratori retribuiti
su base oraria spetta il pagamento delle ore lavorate, maggiorate del 25%. Tali maggiorazioni sono
omnicomprensive e non cumulabili. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel
giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.
4. Qualora una delle festività elencate all’art.18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il
lavoratore straniero in relazione al punto n.2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore
giornata di retribuzione di cui all’art.25 unitamente alla retribuzione mensile.
Art.15 - Permessi retribuiti
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR n.792/1985, i
lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
2. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di
fatto di cui all’art.25 del presente contratto in atto al momento della scadenza ovvero è possibile fruirne entro
e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione,
superiori a 15 giorni.
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, può essere prevista la
possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
1. In applicazione dell’art.4 della Legge n.53/2000 e degli artt.1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al
Decreto Interministeriale n.278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso,
l’interessato è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed
i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice qualora
il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea certificazione
rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso convenzionato ovvero, in caso di
ricovero o di intervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o dalla clinica presso la quale il lavoratore è
stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal
monte ore permessi.
4. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata sarà
strettamente rapportata alla natura dell’evento calamitoso.
5. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il
datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
6. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati
i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette
modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
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7. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del
permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e i giorni di
permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno ulteriori
eventi che giustifichino la loro richiesta.
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi dell’art.4 c.2 della Legge n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi
motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n.278/2000, relativi alla situazione personale,
della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del Codice Civile anche se non conviventi,
nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
3. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di
norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso
dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i
soggetti sopra indicati.
4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 del citato Decreto
Interministeriale.
Art.18 - Lavoro festivo
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a. 1° gennaio (Capodanno);
b. 6 gennaio (Epifania);
c. lunedì di Pasqua;
d. 25 aprile
e. 1 maggio (Festa del lavoro);
f. 2 giugno (Festa della Repubblica);
g. 15 agosto (Assunzione);
h. 1 novembre (Ognissanti)
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione);
j. 25 dicembre (S. Natale);
k. 26 dicembre (S. Stefano);
l. giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.
2. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi elencati nel punto precedente, saranno
compensate con la maggiorazione del 45% della retribuzione di fatto di cui all’art. 25.
3. Resta salvo quanto disposto dall’art.14.
Art.19 - Ferie
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria
attività per sei giorni la settimana.
2. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria
attività per cinque giorni la settimana.
3. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un
periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro.
4. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio, in presenza di comunicazione
tempestiva al datore di lavoro.
5. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto.
6. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del
lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese
sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo
per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i mesi interi di servizio
prestati e le giornate di ferie godute.
Art.20 - Diritto allo studio
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in
prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti
pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942
n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il
conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
2. Per le imprese che occupano almeno 5 dipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore
retribuite conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni lavoratore avente
diritto.
3. A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni, godibili anche in
un solo anno fino ad esaurimento del monte ore aziendale e sempreché il corso al quale il lavoratore intende
partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
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4. Potranno usufruire dei permessi retribuiti – nei limiti di cui ai commi precedenti e per un solo lavoratore in
ragione d’anno – lavoratori secondo le seguenti proporzioni:
- nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi diritto, un solo lavoratore per triennio;
- nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi diritto, due lavoratori per triennio;
- nelle aziende da 15 dipendenti aventi diritto, tre lavoratori per triennio.
5. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del
presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle
chieste come permesso retribuito.
6. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
trimestre.
7. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
8. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la
partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le
modalità di cui ai commi precedenti.
9. È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune
affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al
capoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Art.21 - Congedi per formazione
1. Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad
un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione
ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata
fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi
della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in
caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che
hanno determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio
di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque
essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la
RSA.
5. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa
comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo
1. L’azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che
non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere
riesaminata nei successivi 20 giorni.
2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata
del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno
superato i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
3. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.16, per il quale il
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita
a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a
motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
4. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a
rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore
a 7 giorni.
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Art.23 - Conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art.24 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata;
b. eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi;
c. scatti di merito o professionalità;
d. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Art.25 - Tipologie di retribuzione – retribuzione di fatto
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi di
spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie una tantum e ogni elemento
espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile
contributivo a norma di legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle
festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla
distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende
pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento. Resta salva la facoltà di
retribuire gli operai sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte nel mese di competenza.
3. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il
divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “17 3”
per l’orario di lavoro di 40 ore settimanali e “195” per l’orario di lavoro di 45 ore settimanali.
4. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della
sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
5. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo
svolgimento di mansioni rientranti in tutti i livelli ad esclusione del primo e dell’ultimo per ciascuna
classificazione del personale qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5
anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il
suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso” ridotte rispetto al
livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
- primo anno: 7,5%
- secondo anno: 5%
6. Al fine di poter utilizzare le suddette riduzioni retributive l’azienda deve darne comunicazione preventiva
scritta all’E.BI.A.S.P., autocertificando di non aver proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti
collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali saranno
effettuate le assunzioni con le retribuzioni ridotte e che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente
prestato attività lavorativa presso la stessa.
7. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le
Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal
livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come
indicato al punto 6) del presente articolo, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P.
8. Le parti concordano sulla opportunità di incontrarsi, entro un anno dalla firma del presente CCNL, al fine di
verificare e/o meglio disciplinare le relative modalità applicative della disposizione di cui al precedente c.6,
provvedendo, ove occorra, ad apportare le necessarie modifiche affinché le previsioni ivi contenute possano
al meglio contribuire a governare processi di mantenimento e/o miglioramento dei livelli occupazionali
anche in zone depresse.
Art. 25 bis - Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di
reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione
nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di
lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto
le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o
sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché tutti i
trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica
professionale, tenuto conto del contesto lavorativo -aziendale di riferimento che rende necessario un percorso
formativo non considerabile ultroneo, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento saranno
così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
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Ogni singola azienda pu ò stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al
presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia
stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2
contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata
prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
All'atto dell'assunzione l'azienda dovr à consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo,
inerente la qualifica da conseguire.
La formazione atta ad acquisire la professionalit à indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovr à
essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unit à produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso
unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al presente articolo;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.26 - Paghe base nazionali
La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente CCNL.
Art.26 bis - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “Elemento riassorbibile”.
Art.27– Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso
aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono
riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal
datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a
livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in
parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione.
Art.28 - Trattamento personale di vendita a provvigione
1. In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al datore di
lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di provvigione sulla base media
annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto.
2. Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno del 5%
alla paga base nazionale di cui all’art.26 del presente CCNL. Tale media dovrà essere riferita ad un periodo di
tempo non eccedente l’anno.
3. Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà
mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di cui al punto 2.
Art.29 - Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a
titolo di tredicesima, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
2. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di
cui all’art.25, spettante all’atto della corresponsione.
3. Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di
erogare la 13a mensilità in busta paga mensilmente.
Art.30 - Premio di risultato
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1. In sede aziendale sarà negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di produttività,
redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati
obbiettivamente, anche attraverso gli eventuali, opportuni comitati paritetici.
2. Ai fini della validità di suddetto accordo e affinch é il premio possa essere detassato e decontribuito, esso
dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto
sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolati sia dal
lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possono rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai,
rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende per la salvaguardia dell’occupazione e,
possibilmente, il suo sviluppo.
Art.31 Scatti di merito o di professionalità
1. Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a
sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile,
aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del
raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i
criteri di merito o di professionalizzazione.
3. Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, conseguenza della disciplina di altro CCNL,
eventualmente già maturati alla data del passaggio al presente CCNL, sarà conservato come condizione di
miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati
dall’accordo aziendale di cui al punto 1.
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e
di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all’art.26 del presente
CCNL.
2. L’indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della
gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
3. In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni
responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell’incasso giornaliero e nella resa
periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non
sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del
lavoratore: di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento
delle somme incassatelo stesso giorno della riscossione.
Art.33 – Assenze
1. L’eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all’azienda al fine di
consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell’attività e della
programmazione aziendale.
2. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento.
3. L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle
forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all’art.49, fatta salva la facoltà del datore di
lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui all’art.25 corrispondenti
alle giornate di assenza ingiustificata.
Art.34 - Malattia
1. Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti
organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax
direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno
in cui si verifica l’assenza , fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza
maggiore; successivamente deve giustificare l’assenza, inviando all’azienda, entro il secondo giorno di
assenza, il certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato
emesso dal medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di
una nuova malattia senza soluzione di continuità.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza
verrà considerata ingiustificata.
Art.35 - Obblighi del lavoratore
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia,
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secondo gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o
amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi
eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all’Azienda e successivamente
documentate.
3. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà
parzialmente o totalmente il trattamento economico, a carico dell’Azienda, esclusi i giorni di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza
giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al
rientro immediato in azienda. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui
all’art.49. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a
titolo gratuito durante l’assenza, che incida sulle possibilità di efficace cura e pronta guarigione. Ogni
mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere
preventivamente comunicato all’azienda.
Art.36 - Periodo di comporto
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro,
avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i
seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco
temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
b. in caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del
trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi
antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da
patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e
cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di
comprovante certificazione medico -sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di
calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi
antecedenti l’ultimo evento di malattia.
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento
economico.
3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del
periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il
trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli
effetti del preavviso.
6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di
tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva
dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario
(1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di
calendario (1 gennaio – 31 dicembre);
d. quanto previsto dai precedenti punti b. e c. non si applica in caso di patologie certificate da
documentazione medico -ospedaliera e l’azienda integrerà fino al 100% della retribuzione giornaliera
globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del
presente CCNL.
3. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le
modalità di cui agli artt.1 e 2 della Legge n.33/1980.
4. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo
contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere
integrativo di quanto erogato dall’INPS.
5. Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o
contrattuali.
6. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non
superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque,
non oltre la scadenza del predetto contratto.
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Art.38– Infortunio
1. Ai sensi dell’art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio che inabilita
anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del
datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota giornaliera della
retribuzione di cui all’art.25 del presente CCNL.
2. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di
raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto fino a guarigione.
3. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo
l’infortunio al lavoratore.
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità
1. Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità
INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione
giornaliera.
2. In riferimento alla Legge n.90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria
ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS
che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della
retribuzione di cui all’art.25.
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia
1. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a
tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire, previa richiesta scritta con
raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6
mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
2. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione
della norma contrattuale.
3. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si
rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del
Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di
poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica
ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.
4. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta
relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
5. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di
procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il
periodo di comporto.
6. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere
computato ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art.41 - Aspettativa
1. L’azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore
che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità
personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
Art.42 - Congedi parentali
1. Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita del
minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi.
2. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo
o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è
di undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di
applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al
datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della
durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a
preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione
tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
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6. Ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo
certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica
natalizia.
Art.43 - Congedi e permessi per handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art.4 c.1 della Legge n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art.42 c.1 della Legge
n.53/2000.
3. Ai sensi dell’art.42 c.2 del D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2010, dopo il compimento
dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della
Legge n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se
continuativa, nell’ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone
portatrici di handicap dall’art.33 della Legge n.104/1992 e successive modificazioni.
Art.44 - Congedo matrimoniale
1. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di
congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio,
conservando il diritto alla retribuzione di cui all’art.25 del presente contratto.
Art.45 – Trasferte
1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località diversa
e distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
2. Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese
eventualmente sopportate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui
importo sarà fissato dalla contrattazione di 2° livello. In assenza di accordo di 2° livello, l’azienda potrà
disciplinare mediante regolamento interno l’importo della diaria giornaliera, che non potrà comunque
essere inferiore ad euro 20,00/giorno. Nel caso di assenza di accordo di 2° livello e di regolamento interno,
l’importo da corrispondere sarà pari ad euro 20,00 giornaliere.
3. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le
relative spese saranno a carico dell’azienda.
4. Al lavoratore che non accetta la trasferta, l’azienda potrà contestare per iscritto la mancanza quale ipotesi di
grave insubordinazione e la presente disposizione si intende parte integrante del codice disciplinare. In caso
di mancate valide giustificazioni nei termini previsti, la società può procedere al licenziamento per
insubordinazione nei confronti del dipendente che ha rifiutato la trasferta per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Art.46 – Rimborso spese chilometrico
L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità giornaliera o
chilometrica da concordare fra le parti e che deve risultare da atto scritto.
Art.47 - Trasferimento
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in
una unità produttiva entro 100 Km da quella per la quale è stato assunto.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto conto
della località di trasferimento.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di
trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di
corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente
necessario al trasferimento.
5. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco.
Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di
cui ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza.
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6. Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
7. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come
nel caso di licenziamento.
8. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo esplicita
accettazione da parte del soggetto interessato.
Art.48 – Distacco
Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse(concreto) e al fine di evitare i
licenziamenti (art.8 Legge 19 luglio 1993 n.236) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di andare a prestare
la propria attività in distacco.
a. Il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel
caso di licenziamento;
b. il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni;
c. il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
2. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 1 da
quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini
disciplinari.
3. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione
dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie
giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima che siano
trascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di norma, non oltre il
30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
6. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore
si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
7. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
8. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
9. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
10. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all’art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.1 23 e ss del presente
CCNL.
11. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità
degli stessi:
a. Ammonizione verbale : in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente.
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità
inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
I. inosservanza dell’orario di lavoro;
II. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
III. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
IV. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano
creato danno.
L’importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà
all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un
massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo della multa
applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all’adozione del
provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del regolamento amministrativo dell’Ente
Bilaterale E.BI.A.S.P.
d. Sospensione: vi si incorre per:
I. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
II. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
III. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di
congedo;
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IV. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate
dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle
persone;
V. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
VI. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
VII. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
VIII. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
IX. insubordinazione verso i superiori;
X. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
XI. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano
la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e
vessatorio (stalking).
XII. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa
incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto
non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
I. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
II. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
III. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza,
custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla
sicurezza degli impianti;
IV. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
V. danneggiamento grave al materiale aziendale;
VI. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e
alla sicurezza degli impianti;
VII. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
VIII. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti
particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
IX. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di
lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
X. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
XI. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
XII. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di
presenza;
XIII. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
XIV. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video
sorveglianza aziendale;
XV. concorrenza sleale;
XVI. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai
sensi dell’art.70 e seguenti del D.lgs. n.276/2003.
12. In caso di licenziamento, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto
immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali
giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge. I giorni di sospensione cautelare non saranno retribuiti
dall’azienda ove segua il licenziamento.
13. Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento della sospensione.
14. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione
dell’indennità sostitutiva di preavviso.
15. Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino
paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
16. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di
provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle
elencate dal presente articolo.
17. L’azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti
disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta a livello territoriale o
aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall’azienda, le OO.SS. devono fissare un
incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.
Procedure in caso di licenziamento
a. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo si osservano le seguenti disposizioni: il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
b. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
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c. Ferma restando l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3,
seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i
requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive
modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore
presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore interessato.
e. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine
perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al
datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono
mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o
un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione
provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per
l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione
finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il
termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le
disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne
la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la
determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300,
e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5,
la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l. È in facoltà delle parti propendere per l’avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del
contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all’E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure
dall’ente stesso predeterminate.
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale
1. In ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie del CCNL.
3. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti.
4. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro
convoca i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale
accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le prescrizioni per l'adeguamento
e le modalità di uso degli impianti suddetti.
5. Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), con particolare riferimento all’art.11 e 13 e alle istruzioni del Garante in
proposito.
6. L’azienda provvederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d’uso degli impianti e
degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti.
Art.51 - Preavviso
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per
iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di
spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause
elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:
Livello di
inquadramento
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Anzianità di servizio tra
6 e 10 anni
Anzianità di servizio
oltre i 10 anni
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Quadro Super e
Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° livello 7 giorni 10 giorni 20 giorni
4. I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal
datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato
agli effetti del TFR.
Art. 51 bis – Preavviso attivo
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica di
contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva
il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l’Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con
appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro con
apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di
attuazione di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro,
trasmette all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo”,
contenente le seguenti informazioni:
• dati del lavoratore;
• data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
• inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
• dati del datore di lavoro;
• settore merceologico di riferimento del datore di lavoro.
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende
aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal
lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
In caso di esito negativo della procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale EBIASP attiverà la Rete
Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete e, al fine
di favorire il reinserimento occupazionale, l’EBIASP metterà a disposizione del lavoratore un voucher formativo
dell’importo di 1.000,00€ che potrà essere utilizzato dal nuovo datore di lavoro , aderente ad EBIASP, in caso di
assunzione per fornire le conoscenze minime necessarie per l’inserimento nel processo produttivo aziendale. Le
modalità di richiesta e fruizione del voucher formativo verranno definite dallo stesso Ente con regolamento ad hoc
e l’apposito modulo di domanda potrà essere reperito sul portale Ebiasp.it.
Art.52 - Trattamento di fine rapporto
Determinazione del TFR
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito
tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
a. minimo tabellare conglobato;
b. scatti di merito o professionalità;
c. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
d. salario integrativo aziendale;
e. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
f. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
g. tredicesima.
Richiesta di anticipazione
1. Ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve
essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero totale
dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente
documentate;
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il
lavoratore produca all’azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
I. l’atto costitutivo della cooperativa;
II. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha
versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
III. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il verbale di assegnazione;
IV. l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di
cessione della quota;
c. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001
(astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000
(l’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
del congedo).
Corresponsione del TFR
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di
60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
3. L’importo così determinato s’intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa
al trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle
imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare
volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza
alle norme vigenti.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Contrattazione collettiva decentrata
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale, provinciale o aziendale – anche per il tramite
dell’Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione collettiva che le parti intenderanno
coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno
attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a
livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sociali alla concreta realtà locale e
imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di risultato;
c. fringe benefit;
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche
situazioni esistenti territorialmente. L’inutilizzabilità del servizio mensa non può determinare la
corresponsione di indennità sostitutiva.
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi
formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai
fini delle previsioni di cui all’art.18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
n. referendum;
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale
e/o regionale;
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’azienda;
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
s. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
t. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
u. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
v. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
w. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per
il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
Le parti convengono sull'importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice
fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determinino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su
tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione
collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la
produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina
e, infine, per adattare le regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni
aziendali e dei gruppi di lavoratori.
A tal fine, le parti sociali sottoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione collettiva territoriale
o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi
previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a
quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire
a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per adattare
la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati.
Art.53 bis - Crisi aziendali
1. Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale,
possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro.
2. Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
- passaggi di livello e mutamento di mansioni;
- premio di risultato;
- lavoro straordinario;
- trattamento economico per malattia;
- riduzione orari di lavoro;
- buoni pasto;
- demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all’art 2113.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
3. Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS.
firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o email e indicare le
motivazioni che la inducono a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”.
4. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ad indire un
incontro con l’azienda.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto
eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all’applicazione dello Stato di Crisi e di quelle che
sono le deroghe contrattuali concesse.
6. Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l’esistenza o
meno delle motivazioni che hanno indotto l’azienda a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. Le OO.SS.
potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso che intendano ulteriormente
approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dall’azienda.
7. L’azienda perderà il diritto all’applicazione dell'Accordo per Stato di Crisi” nel caso in cui provveda a licenziare il
personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale.
Art.53 ter – Cambio di appalto
1. Rilevato nel settore il ricorso a contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra
le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina.
2. L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle
Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza
numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
3. L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello
occupazionale di tutto il personale operante sull’appalto.
4. In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all’appalto cessato
l'impresa subentrante, ove possibile e la propria organizzazione d’impresa consenta l’assorbimento di tutta la
forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da
documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione, eventualmente
proponendo anche contratti di lavoro con modulazione orarie diversa da quella precedente.
5. In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale
cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
6. Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con la
rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un
esame della situazione, al fine di armonizzare, ove possibile, le mutate esigenze tecnico -organizzative
dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di
utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di
lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part -time, riduzione orario di lavoro,
flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
7. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori
dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
8. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e
l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con
passaggio diretto e immediato.
10. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del
rapporto originariamente determinato, fermo quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto stabilito nell’ambito della contrattazione regionale, il mantenimento dei livelli
occupazionali e il passaggio di tutti i lavoratori ove possibile è previsto anche nel caso in cui il contratto di
appalto sia stato risolto dall’appaltante per manifesta inadeguatezza e/o grave carenza organizzativa
dell’appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del contratto e se l’azienda cessante applichi un
diverso contratto, salvo che il contratto sia stato risolto per evidenti carenze professionali o negligenza dei
lavoratori addetti alle attività oggetto servizio appaltato e salvo la possibilità di attivare una procedura per il
riconoscimento dello stato di crisi aziendale.
12. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun
lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro;
nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla
sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo
stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la
Conferenza Stato/Regioni;
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di
apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il
Libretto formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto
Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria
integrativa.
13. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante potrà risolvere i
rapporti di lavoro per cessazione appalto con esonero dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del
preavviso per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze dell’impresa subentrante.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
APPRENDISTATO
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
d. apprendistato in cicli stagionali.
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di
apprendistato in cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali
giovanili.
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale,
anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per
affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una
risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di
professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Art.55 - Durata rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di apprendistato in cicli stagionali così come previsto dall’art. 43 c.8 D.Lgs.n.81/2015, potrà essere
articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali
dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima
assunzione.
Art.56 - Apprendistato professionalizzante
1. Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di
età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17°
anno di età.
2. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest'ultimo, ai
lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della
realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal
2° al 5°.
3. I lavoratori saranno inquadrati nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da
conseguire.
DURATA
La durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati
amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni . Resta salva la
durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente
normativa contrattuale.
La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post -obbligo in materia attinente alla
qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.
La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
SETTORE DEL RESTAURO ARTISTICO DEI BENI CULTURALI
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è
pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE
Inquadramento I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII
sem
VIII
sem IV sem X
sem
Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Addetti
amministrazione
o servizi
70% 70% 75% 80% 85% 90% - - - -
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle
minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa
regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il
periodo successivo alla qualificazione.
Art.57- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e
ss D.Lgs.n.81/2015.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15
anni di età e fino al compimento dei 25.
3. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
5. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005,
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi e la retribuzione per
l'apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’art. 56.
6. Il livello di inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di
“approdo”.
7. Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista sarà così determinato:
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
d. per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
8. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto
delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività
di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45
c.3 D.Lgs.n.81/2015).
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5,
del D.Lgs. n. 81/2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza
con il percorso formativo, come segue:
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a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Art.59 - Proporzione numerica
1. I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art.60 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere
indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello
di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine
del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’E.BI.A.S.P.
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà
registrato il percorso formativo svolto.
Art.61 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza
dell’E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica
predisposta dallo stesso.
2. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si
intenderà negata.
Art.62- Periodo di prova
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed
inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra
le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse
attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto -dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato
professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione.
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro
sull'apposito libretto formativo.
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda
procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle
iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui
guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso,
rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art.65- Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
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a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione
formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme
contrattuali e di legge
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art.66 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente
CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il periodo formativo.
Art.67 -Divieto di cottimo
1. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art.68 – Malattia
1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a
quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 50%
della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
2. Dal 4° giorno di malattia l‘apprendista avrà diritto all’indennità pari al 75% della retribuzione lorda di cui al
punto precedente, rimanendo inteso che il numero massimo complessivo di giornate indennizzate dal
datore di lavoro è pari a 45 giorni.
3. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
4. Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa di carattere generale di cui al presente CCNL.
Art.69 - Infortunio
1. Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo
di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
2. In caso di infortunio che inabilita anche solo temporaneamente l’apprendista a prestare la propria attività
lavorativa, è prevista la corresponsione di un’intera quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 25 a
copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio e la corresponsione del 60% per i 3 giorni successivi.
3. A decorrere dal quarto giorno, al lavoratore non in prova verrà corrisposta un’indennità integrativa rispetto a
quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
a. 80% dal 4° al 20° giorno;
b. 90% dal 21° giorno al 180°.
Art.70 - Durata contratto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle durate
previste per le varie tipologie di apprendistato.
2. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità,
congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi
aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un
periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di
calendario.
3. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve
durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
4. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore
la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Art.71 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs.
n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli
apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni
dalla cessazione stessa.
Art.72 - Formazione
A) Durata
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1. L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore
annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 1°, 2° e 3°; 70 ore per i
livelli 4° e 5°.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione
ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione
a distanza.
B) Contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi
elaborati dall’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P., che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'
ISFOL.
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel
triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno
essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di
lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli
trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali
offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art.73 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Per apprendistato in cicli stagionali s’intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente
legata al ciclo delle stagioni.
2. Per tutti i datori di lavoro che , secondo quanto previsto dal Campo di applicazione del presente CCNL,
svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di
lavoro a termine.
3. In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che il precedente art. 72 lettera A
regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto
contrattuale instaurato con l’apprendista.
4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48
mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono
utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
5. L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali,
ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva,
rispetto ad altri apprendisti.
6. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.
Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da
costituire.
Art.75 - Rinvio alla legge
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale,
le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in
materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo
integrativo contrattuale.
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CONTRATTI FLESSIBILI
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale
1. Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell’anno;
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
Art.77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire
con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il
passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
2. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con
atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive
aziendali
3. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all’atto del
passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il
normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al
termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
Art.78 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale,
deve essere stipulato per iscritto.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, degli altri elementi previsti
dall’art.1 del presente CCNL.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma precedente può
avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art.79 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza
annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al
lavoro supplementare.
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale territoriale di
riferimento, ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Art.80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto
scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine, di clausole che possono prevedere:
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il
passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il
consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro.
3. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per
recidiva.
4. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5. È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle
condizioni di cui all’art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art.10, primo comma, della legge 20 maggio
1970 n.300.
6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita
nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione
temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
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Metalmeccanico Artigianato
8. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore,
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura del
10% limitatamente alla durata della variazione.
9. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore,
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura
prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo articolo 81.
10. Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera struttura o unità organizzative
autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia
carattere di modifica strutturale.
11. Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l’orario di
lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di
flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore.
Art.81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si
riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di
richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità
previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8
ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art.5 c.2 del
D.Lgs.n.81/2015.
3. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione
di fatto maggiorata del 10%.
4. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare
in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare.
5. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui
all’art.12 del presente CCNL.
6. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze
lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Art.82 - Retribuzione
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno
favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda:
a. l’importo della retribuzione oraria;
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie
professionali;
e. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l’accesso ai servizi aziendali;
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n.300/1970 e successive modificazioni.
3. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale e maternità.
Art.83 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale
1. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore di permessi
proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso dell’anno (di
calendario).
2. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per tutti gli istituti contrattuali
indiretti previsti dal presente contratto collettivo.
3. In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base
delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso di:
• 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l’arco
temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
• 180 giorni di calendario nell’arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria;
• 720 giorni di calendario nell’arco di 48 mesi per le malattie di particolari gravità, comprovate da
certificazione medico-sanitaria.
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4. In caso di infortunio, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionata in base
alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell’arco di 180 giorni.
Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di
orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo
pieno.
Art.85 - Diritto di precedenza
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il
consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario
prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa
comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
2. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno
solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura
proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
3. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale.
L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale
è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3
c.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o
con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge n.104/1992, è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo
ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50
per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
9. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia
l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale
diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno,
qualora si verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione.
Art.86 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione
Le parti concordano sulla possibilità di attivare contratti di lavoro intermittente nei limiti e nel rispetto dell’art.13 c.1
del D.Lgs.n.81/2015.
Art.87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia
possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i
periodi di prestazione lavorativa.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo
restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve necessariamente
riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile
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prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione
temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati all’interno del contenitore/anno, questi saranno
definiti per iscritto al momento dell’assunzione e pattuiti di comune accordo fra l’azienda e il lavoratore
intermittente.
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
a. week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio;
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d. periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
e. un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove attività che
sono individuati di comune accordo fra l’azienda e la O.S. dei lavoratori;
f. qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale sottoscritto
fra le parti.
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.88 – Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la
stipulazione del contratto;
b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di
disponibilità);
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione
territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale mediante sms, fax o posta
elettronica.
Art.89 - Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in
quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione.
2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione,
l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente
contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
3. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da:
a. minimo tabellare;
b. terzi elementi;
c. ratei di tredicesima.
4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il
pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
5. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando
la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone
la motivazione.
6. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi
contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda.
9. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il
contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un
risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al
periodo di prestazione rifiutata.
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Art.90 - Retribuzione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione
dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda
contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
4. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Art.91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative
di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente
(gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Art.92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità
1. La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei
datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere
determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione.
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono
effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Ai sensi dell’art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra
un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.
4. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro
programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare, sia rispetto
al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.n.151/2001.
5. La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe
del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
6. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di
pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato.
7. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
8. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della
retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40%
per ciascun giorno ulteriore.
9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
10. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
11. L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite delle RSA
aderenti alle OO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle
mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.
Art.93- Apposizione del termine
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Art.94 - Periodo di Prova
È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a
quella prevista dall’art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all’anno,
la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.
Art.95 - Durata e proroghe
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1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte
(quattro) nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può
essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo
stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
3. Secondo quanto disciplinato dall’art. 24 c. 1 lett. a) D.L. n. 48/2023, le Parti individuano nell’apposita appendice
acclusa al presente CCNL, le causali che giustific ano l’attivazione di contratti a tempo determinato con una
durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.
Art.96 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo
determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato , apprendisti e assunti
con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà
possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a tempo determinato nelle singole unità produttive con in
forza fino a n. 5 lavoratori come sopra conteggiati e n. 4 lavoratori nelle singole unità produttive con in forza
n. 6 o 7 lavoratori come sopra conteggiati.
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti
casistiche:
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa,
ovvero dall’entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale.
b. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del D.lgs.n.81/2015;
c. per sostituzione di lavoratori assenti;
d. attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in
tempi stretti sul mercato;
e. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
f. lavoratori con contratto di reinserimento.
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti
interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa
di importo pari:
a. al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non
è superiore a uno;
b. al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è
superiore a uno.
4. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a
tempo determinato.
Art.97 - Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
3. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla
data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato
nell'atto scritto di cui all'art.1 c.2 Legge n.78/2014.
4. Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica,
prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo
determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
5. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i l periodo di
servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
Art.98 - Retribuzione
1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno corrisposte
e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
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2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente
CCNL.
Art.99- Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di
impugnazione del licenziamento.
Art.100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale
un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003 e s.m.i., mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria
attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario
in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.101 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un
numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20%
annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei
contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Art.102– Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li
forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la
quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei
confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto,
l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale
risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
3. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art.7 della Legge
n.300/1970.
4. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle
sue mansioni.
5. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art.103 - Retribuzione
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità
di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno
altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla
stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
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Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di
lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può
superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In
caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
Art.105 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione
1. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare i limiti
numerici previsti dagli artt. 96 e 101, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da
inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale EBIASP che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di
una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale
decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento
della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
Art.106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi
anche con contratto part -time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori
occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza
fisica continuativa all’interno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e
situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei
locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità
produttiva autonoma dell’azienda.
Art.107 - Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la
concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata espressamente
disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo
per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle
mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri
dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che , per natura o per logistica , non possono essere posti
fuori dall’azienda stessa.
Art.108 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status
legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di
svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere
espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a
quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali,
con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il
lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali
aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60
giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso
l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte è consentito
dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori , ai sensi della legislazione vigente, per il periodo
successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al
compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione
aziendale.
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Art.109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti
comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro, ed ha diritto ad una formazione specifica mirata
sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il
proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati è in capo al lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente
il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Art. 109 bis – Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro sarà sempre più richiesto, è opportuno indicare da
subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità di vita dei lavoratori.
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche
lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo
restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio
orario di lavoro.
A tal proposito, c on la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende
circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte
disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da
adottare.
Art.110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla
realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura
assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i
software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a distanza per fini
professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti
dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge e regole
aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo
svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare
dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e
comunitarie relative ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo
quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento
degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore a
distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Art.111 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a distanza,
salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Inoltre il datore dovrà fornire i supporti tecnici e i software necessari per l’espletamento della mansione,
nonché la loro installazione.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici e il collegamento ad
internet, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a
distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso
dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo
aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il
guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il
tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro
a distanza e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'azienda,
tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso
l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il
termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l’invio della relativa comunicazione
deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
Art.112 - Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei
prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili l’art.3 (orario
normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (riposo
giornaliero), art.8 (pause), artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003.
Art.113 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il
controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art.113 bis - Collaborazioni Coordinate e Continuative
1. Le parti stabiliscono, ai sensi dell’art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un contratto di
collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari compatibili con la regolamentazione della
collaborazione coordinata e continuativa.
2. Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono all’instaurazione
di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante, si stabilisce che il trattamento
economico previsto per i collaboratori non si possa discostare in difetto di oltre il 30% della retribuzione
prevista da Contratto Collettivo.
3. Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall’art.2 c.1 del D.Lgs.n.81/2015.
4. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere certificati dalla Commissione Nazionale
di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato istituita presso l’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. ai sensi del D.Lgs. n.
276/2003 cosiddetta Legge Biagi, ai fini della verifica della legittimità del contratto sottoscritto dalle parti.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
ISTITUTI SINDACALI
Art.114 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno
parte di:
- RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
- Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il
presente CCNL.
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti
Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per
l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso
l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico -
produttive dell’azienda.
I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati
da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro
non inferiore a tre mesi.
Art.115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1. Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione e la condivisione delle
informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività , migliorando la competitività delle aziende, difendendo
l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
2. Informazione Nazionale
Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro,
costituita presso l’Ente Bilaterale EBIASP, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro.
La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale,
analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle
parti.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della
Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano
motivata richiesta
3. Informazione Territoriale/Aziendale
A livello territoriale/aziendale si individuano, come aree del diritto di informazione, la conoscenza e valutazione
dei maggiori indicatori economico-sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale
per obiettivi:
a. l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b. le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c. le necessità formative;
d. l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e. i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g. le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di
lavoro;
i. le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di
riqualificazione professionale;
j. il superamento delle barriere architettoniche;
k. allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
l. all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
4. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
5. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di
cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse
dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
6. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
7. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla
Commissione di Conciliazione istituita presso l’EBIASP, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20
giorni dalla data del ricorso.
8. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art.116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti nel numero di 10 (dieci) ore mensili. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle
seguenti disposizioni:
• fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
• fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
• fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
2. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di
lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria
attività al di fuori dai locali aziendali , è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a
disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la
pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il
regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
4. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta
elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al
loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
5. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte
ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita la fruizione di eventuali residui
in anni successivi a quello di competenza.
6. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l’Organizzazione stipulante il presente accordo,
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale,
ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali,
etc.
7. L’ OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a comunicare alle singole
aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei
dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti
delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali,
provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
8. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata con un
preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere
controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative
alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di
convocazione dello stesso organo.
9. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in
sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano
compatibili con la funzione svolta
Art.117 – Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro
in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale
interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
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direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in
modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a
disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno
normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo
conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere
assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di
vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere
parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno
superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Art.118 - Referendum
1. Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
2. I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
3. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Art.119 - Trattenute sindacali
1. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto,
nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
2. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
3. L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI
Art.120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P.
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla E.BI.A.S.P. costituisce lo
strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle
OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2. E.BI.A.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con
apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine E.BI.A.S.P. Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge
n.936/1986;
f. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.12 3, 1 27 e 128 del
presente CCNL, e ne coordina le attività;
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi
in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro,
delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società
cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di
legge in materia;
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi
della normativa vigente;
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento
del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il
presente CCNL.
4. E.BI.A.S.P. svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time,
lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.BI.A.S.P. dispone un’apposita Commissione Nazionale di
Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, E.BI.A.S.P. Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e
relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7. E.BI.A.S.P. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero
in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte
quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione
di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze
del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.BI.A.S.P. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione.
9. Gli organi di gestione E.BI.A.S.P. saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
10. La costituzione degli E.BI.A.S.P. Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’E.BI.A.S.P.
nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art.121 - Enti Bilaterali Territoriali
1. E.BI.A.S.P. Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti
in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti
competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.BI.A.S.P. Nazionale e con la rete degli
E.BI.A.S.P. Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia;
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani
formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua
da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai
lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. E.BI.A.S.P. Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’E.BI.A.S.P. Territoriale si avvale di apposite commissioni di
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in
caso di ridotta presenza a livello locale.
4. E.BI.A.S.P. Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Art.122– Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione
Confederale). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori
maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. Sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a
tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori. Per le modalità di versamento si rinvia all’art.
129 del presente CCNL.
Art.123 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato
1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle
procedure indicate agli articoli seguenti.
2. A tal fine, le Parti hanno istituito presso L’EBIASP la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed
Arbitrato con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione
ed Arbitrato, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali
ovvero legali fino alla definizione della controversia.
4. La Commissione di cui al presente articolo si occupa inoltre della valutazione dei requisiti di legge dei contratti
di lavoro, contratti di appalto e subappalto, anche in ambienti confinati e, se presenti, precede con la
certificazione degli stessi rilasciando apposito provvedimento.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Art.124 - Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da quattro membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente nominato dal
Presidente, che rappresentano le Organizzazioni Datoriali (N.2) e le Organizzazioni Sindacali (N.2). Sono in
carica per effetto di apposita delibera e sono i membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ente.
2. Sono nominati, con provvedimento del Presidente su proposta dell’Assemblea, n. da 2 a 4 membri supplenti
per i casi di assenza ed impedimento dei membri ordinari, così da garantire la continuità operativa della
Commissione Nazionale. Possono comunque essere convocati dal Presidente, unitamente ai membri ordinari.
3. La Commissione Nazionale può sempre, in ogni fase della procedura di certificazione, avvalersi di collaboratori
esterni scelti a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i membri della Commissione Nazionale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del
mandato dell’E.BI.A.S.P. che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione Nazionale rimane in carica fino alla
data d’insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dall’E.BI.A.S.P . entro i 60 giorni
successivi al suo insediamento.
Art.125 - Convocazione della Commissione Nazionale
1. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni
assunte in sede di Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato, viene istituita una
Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2. La convocazione della Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato viene disposta a
seguito della presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
3. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali
parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione
Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
4. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data
di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi , salva la necessità di
sospendere i termini per documentazione mancante o incompleta.
5. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art.126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della controversia, la
Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La decisione assunta dalla Commissione, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della
sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3. Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione
assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le
Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri
oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le
procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche
qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
Art.127 - Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - E.BI.A.S.P. può
istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti
Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale – E.BI.A.S.P.
inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli E.BI.A.S.P. Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e
l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a
termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.BI.A.S.P. Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone
l’analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti
d’inserimento.
Art.128 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
1. Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla O.P.NA.S.P. costituisce lo
strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro
come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2. O.P.NA.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed
ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie.
3. A tal fine O.P.NA.S.P. attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’OPNASP è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e mette in atto azioni di supporto
alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà
specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del
RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato
dall’ Organismo costituito.
Art.129 - Fondi
Fondo EBIASP
Tale Fondo garantisce ai lavoratori la possibilità di poter attingere a forme di welfare che possano incoraggiare il
potere d’acquisto degli stessi, mediante il sostentamento di determinate spese sostenute. Lo stesso Fondo
consente alle imprese di poter attingere a servizi finanziati dall’Ente Bilaterale EBIASP nonché fare richiesta degli
avvisi messi a disposizione dell’Ente stesso, a sostegno dei costi di gestione aziendali. L’elenco degli avvisi
disponibili per lavoratori ed imprese è disponibile al sito https://www.ebiasp.it/.
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore d i E.BI.A.S.P. nella misura di
euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità
previste dal presente CCNL.
L’azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad €
25,00 lordi.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in
un’unica soluzione o mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a
E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Fondo Fondosani
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al
Sistema Sanitario Nazionale a titolo di tutela della salute e prevenzione di patologie.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza,
pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti
per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente
all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla
consistenza dell’organico aziendale, secondo la seguente tabella:
da 1 a 5: € 50,00
da 6 a 15: € 100,00
da 16 a 30: € 150,00
da 31 a 40 € 250,00
da 41 a 50: € 300,00
oltre 50: € 350,00
I contributi di cui ai punti precedenti, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, vanno
versati in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente
intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto
della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL , f ermo
restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118
della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di
emanazione Confsal.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Fondo di Previdenza Complementare
Le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come
previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
Assistenza contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro che adottano
esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL ai fini della realizzazione della funzione
contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e
legislative e, conseguentemente, per la sua gestione nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza
delle strutture sindacali anche territoriali al servizio delle aziende , Conflavoro PMI procederà alla riscossione di un
contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende in misura non inferiore all ’1,00% delle retribuzioni
denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311 (codice W436). Le
misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti nazionali
e/o disposizioni territoriali del sistema Conflavoro PMI.
Assistenza Sindacale
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA CONFSAL viene stabilito un contributo annuale di
ammontare pari ad € 10,00 per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla
Fesica e versato per il tramite dell’azienda mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Art.130 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere
sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma
introdotta dalla Legge n.183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le
relative sanzioni.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge n.300/1970 e successiva Legge n.108/1990, non
derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art.7 della Legge
n.604/1966.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione
ed Arbitrato dell’E.BI.A.S.P. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla
Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Autonomo settore privato - E.BI.A.S.P..
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Art.131 - Attivazione della procedura di conciliazione
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o
tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito
mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed
Arbitrato mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano.
2. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di
conciliazione alla controparte.
Art.132 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta
o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione
Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura
Art.133 - Convocazioni delle parti
1. La Commissione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà
il tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata
la relativa attestazione.
Art.134 - Istruttoria
1. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario,
anche con più riunioni.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
2. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un
accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione del mancato
raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art.135 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la
controversia conciliata;
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della
Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.411
c.p.c.
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente
sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza,
presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
4. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il
suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni
circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione adita di formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia.
Art.136 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano
comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la
controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411
c.p.c.
Art.137 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono
interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica
nazionale di cui al precedente art. 123.
Art.138 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del
ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di
Certificazione di cui all’art.80 c.4 del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il
vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi alla medesima Commissione che ha
emesso l’atto di certificazione.
Art.139 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1. Ai sensi dell’art.412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n.183/2010, in qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche
parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono
rimettere volontariamente alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato adita il
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali
l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per
l’espletamento dell’attività istruttoria.
2. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto
non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
3. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti
(ai sensi dell’art.1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art.2113 c.4 cod. civ.) salvo quanto disposto
dall’art.808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art.474 c.p.c.), su istanza della parte presso il
Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità
formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Art.140 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli
accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
INQUADRAMENTO
Art.141 - Classificazione del personale
Gli operai qualificati possono essere inquadrati nell’ultimo livello per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di
assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nel 5° Livello.
Gli impiegati qualificati possono essere inquadrati nell’ultimo livello per un periodo massimo di 12 mesi dalla data
di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nel 5° Livello.
A. Settore Orafi, Argentieri ed Affini
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 livelli professionali a i quali
corrispondono i valori minimi tabellari mensili.
Primo Livello
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del 2° livello ed oltre a possedere
notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni siano preposti ad attività di
coordinamento della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgano attività di specializzazione
ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
- I lavoratori che, sulla base delle so le direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività
studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali
provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo realizzandone i relativi piani di lavoro.
Ad esempio:
- Specialista di pianificazione aziendale
- Specialista amministrativo
- Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).
Secondo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori sia tecnici che amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive che
richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle solo direttive generali loro impartite.
- I lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di
segreteria ed assistenza, raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti
elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali
proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono inoltre compiti di collegamento fra l'impresa
in cui operano ed enti esterni.
- Direttore amministrativo
- I lavoratori che, sulla base di indicazioni generali provvedono nell'ambito della loro attività, alla
elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e
consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se de l caso, contribuiscono
all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
- Contabile (trattasi di lavoratori laureati o diplomati)
- I lavoratori che, sulla base delle direttive generali dell'impresa, dalla propria conoscenza del mercato e/o
sulla base d'indagini e ricerche di mercato, svolte anche direttamente, realizzano, trattando in autonomia
con la clientela, accordi commerciali e ne curano, anche con la collaborazione di altri livelli aziendali, le
relative attività amministrative connesse alle raccolte e all'esecuzione degli ordini.
- Impiegato addetto alla vendita
- I lavoratori che sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano, nelle
imprese, nell'ambito del loro compito di attività, programmi generali di produzione tra loro collegati,
armonizzando le relative componenti, verificando ne ed assicurandone il compimento nei tempi previsti,
ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei
programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di
programmazione della produzione.
- Programmatore di produzione
- I lavoratori che, sulla base delle sole indicazioni generali, anche riferite ad indagini di mercato progettano
e disegnano oggetti in metallo prezioso, corredandoli delle relative istruzioni particolareggiate (metallo,
dimensioni, quote, tolleranze) determinando essi stessi tabellari e norme di fabbricazione per la
costruzione e produzione di prototipi od in serie, se del caso effettuando, anche in collaborazione con
altri, studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
- Disegnatore progettista
- I lavoratori che nello svolgimento della propria attività posseggono elevata capacità, particolare perizia di
tipo tecnico -pratico, particolare esperienza anche nella lavorazione del pezzo unico e/o dell'oggetto
artistico di valore, unit a alla elevata sensibilità artistica e capacità creativa che implica l'ideazione del
modello. Detto personale agisce in totale autonomia operativa che si traduce in prestazioni di
elevatissimo livello artistico e tecnico al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza
produttiva, qualità, creatività nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini. L'Individuazione
dei lavoratori con i requisiti sopracitati sarà effettuat a nell'ambito tassativo delle seguenti figure
professionali:
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- Modellisti: i lavoratori che costruiscono qualsiasi tipo di modello e oggetti a mano in totale autonomia
operativa.
- Incassatori: i lavoratori che incassano qualsiasi tipo di pietra preziosa con tipo di incassatura più idonea,
su qualsiasi metallo prezioso, in oggetti di oreficeria e/o gioielleria, in totale autonomia operativa.
- Cesellatore, martellatore: i lavoratori che, in totale autonomia operativa ed organizzativa, con conoscenza
degli stili e capacità anche di cesello e martellatura, eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi
modello di elevata complessità in relazione alla difficoltà delle forme da realizzare, eseguendo tutte le
operazioni necessarie al banco ed alle macchine utensili, fornendo l'apporto della propria particolare e
personale competenza, per l'individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive
esigenze di impiego, contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e degli interventi
correttivi attuati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
- Ideatore e costruttore di catene: lavoratori che, con l'apporto della propria specifica e personale
esperienza, individuano modifiche ai macchinari o a parti di essi, provvedendo nello stesso tempo a
ideazioni, adeguamenti o innovazioni del prodotto, nonché guidano, in totale autonomia operativa più
macchine per la produzione di più tipi di catena, di natura complessa, assicurando con le necessarie
messe a punto, una notevole qualità di prodotto finito.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che compiono con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale
competenza, operazioni su oggetti o apparati e attrezzature compless e che presuppongono la
conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi.
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e tecniche caratterizzate da
adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme o procedure valevoli per il campo d'attività in
cui operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed
esperienza;
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi d'esecuzione,
eseguono, con l'interpretazione critica del disegno e/o dei modelli, qualsiasi lavoro d'elevato grado di
difficoltà in relazione all'interpretazione stilistica, al ristretto campo di tolleranze, di numerosi
accoppiamenti e adattamenti da realizzare e al grado di finitura per la costruzione senza l'ausilio di
sagome o di attrezzature equivalenti, il montaggio di oggetti, compresi i pezzi unici e prototipi, di metallo
prezioso con componenti di gioielleria o in metallo prezioso di pari qualità e difficoltà, assicurando il
grado di qualità richiesto. Tali lavora tori, inoltre, possono essere chiamati a svolgere compiti di guida e
controllo di altri lavoratori
- Montatori
- I lavoratori che, in piena autonomia operativa, eseguono, con particolari capacità ed esperienza, lavori
d'elevato grado di difficoltà in relazion e alla forma particolarmente complessa ed alla salvaguardia delle
caratteristiche strutturali, per la pulitura di qualsiasi oggetto, compresi i pezzi unici, di gioielleria o in
metallo prezioso, di pari qualità e difficoltà, assicurando il grado di qualità richiesto. Tali lavoratori, inoltre,
possono essere chiamati a svolgere compiti di guida e controllo di altri lavoratori.
- Pulitori
- I lavoratori che, con scelta della successione dell e operazioni e delle modalità e dei mezzi d'esecuzione,
eseguono, con l'interpretazione critica del disegno, qualsiasi lavoro d'elevato grado di difficoltà in
relazione al ristretto campo di tolleranza, ag li accoppiamenti da realizzare e a l grado di finitura per la
costruzione al tornio di forme o attrezzi anche in legno per la tornitura in lastra di pezzi di argenteria ovali
in sotto squadra, realizzando anche i relativi prototipi e assicurando il grado di qualità richiesto.
- Tornitore in lastra
- I lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
procedendo in piena autonomia o con riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo,
eseguono la composizione ed il controllo di bagni galvanici per l'argenteria, la doratura, la rodiatura, la
passivazione, provvedendo alla definizione delle fasi di lavorazion e o dei relativi parametri con eventuale
delibera funzionale.
- Compositore di bagni galvanici
- i lavoratori che effettuano miniature su metalli preziosi, intendendosi per miniature non già la semplice
deposizione di smalto utilizzando sedi preparate, ma la realizzazione con smalto di disegni (figure,
animali, ecc.) senza sode predisposta
- Miniaturista
- i lavoratori che, unendo a notevoli capacità tecniche una elevata sensibilità artistica, realizzano mediante
incisione, figure complesse in piena autonomia.
- Incisore
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione
eseguano con l'interpretazione critica del disegno e/o dei modelli qualsiasi lavoro di elevato grado di
difficoltà in relazione all'interpretazione e realizzazione stilistica, alla particolare sensibilità artistica, al
ristretto margine di tolleranza, ed al grado di finitura per la martellatura o la cesellatura su metalli preziosi
assicurando il grado di qualità richiesta.
- Martellatore, cesellatore
- I lavoratori che, in totale autonomia incassano qualsiasi tipo di pietre preziose preparando le sedi,
adattandole alla forma delle pietre stesse, su oggetti particolarmente comp lessi di oreficeria o gioielleria
in cui il numero delle pietre e la loro collocazione richiedono la realizzazione di griffe multipl e e
operazioni di pari difficoltà.
- Incassatore
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e
con l'interpretazione critica di disegni o schemi funzionali eseguono qualsiasi intervento di elevato grado
di complessità, per l'individuazione o la valutazione dei guasti e la loro riparazione su apparecchiature e/o
loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte per
l'installazione e messa in servizio di macchine ed impianti elettrici e meccanici con eventuali delibere
funzionali.
- Manutentore meccanico
- Manutentore elettrico
- Riparatore
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
effettuano con l'interpretazione critica del disegno qualsiasi operazione di elevato grado di difficoltà in
relazione al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura per la
costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o
macchinari o loro parti con eventuale delibera funzionale.
- Montatore di macchine
- Attrezzista
- i lavoratori che, sulla base di istruzioni e con riferimento a schemi, eseguono disegni costruttivi di oggetti
in metallo prezioso o di sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di
equivalente complessità, definendo dimensioni quote materiali , tolleranze mediante l'uso di tabellari e/o
norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
- Disegnatore
- i lavoratori che, in base alle istruzioni ricevute, svolgono funzioni amministrative relative alla raccolta ed
all'esecuzione degli ordini, nei tempi e nei modi stabiliti, curando i rapporti con la clientela e, nell'ambito
delle indicazioni ricevute, trattano affari anche collocando gli articoli nel mercato.
- Impiegato addetto alla vendita
- i lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative relative ai sistemi di
programmazione della produzione adottano nell'ambito dello specifico campo di competenza e con
riferimento ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono
con singoli programmi il carico e l'alimentazione equilibrata delle macchine e degli impianti, i loro tempi
di compimento intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi; seguono lo stato di
avanzamento delle lavorazioni ai fini dei rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazione dei
programmi generati partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
- Programmatore di produzione
- i lavoratori che, in autonomia, preparano leghe nelle diverse sfumature di colore, di proprietà meccaniche
e metallurgiche.
- Compositore di leghe
- i lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile
adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzando dati, sistemano,
chiudono conti, elaborando situazioni preventivo e/o consuntive.
- Contabile
Quarto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione,
tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedono: adeguate cognizioni tecnico -pratiche, e
conoscenze interpretative del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato o legalmente
riconosciuti; oppure particolari capacità ed abilità corrispondenti alle cognizioni tecnico -pratiche
conseguite mediante il necessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nei lavori.
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per il livello
precedente.
- i lavoratori che, su macchine non attrezzate e con autonomia, realizzano decorazioni complesse su
oggetti di oreficeria fissando i parametri di macchine e di attrezzatura.
- Lapidatore
- Diamantatore
- i lavoratori che, in autonomia eseguono con perizia operazioni complesse per l'esecuzione di
semilavorati, secondo le specifiche di lavorazione, assicurando il grado di qualità richiesto.
- Preparatore
- i lavoratori che, operando su tutti i tipi di macchine per stampaggio, eseguono tutti gli interventi
necessari per l'impegnativa messa a punto delle attrezzature e/o la sostituzione di attrezzi ed eseguono,
funzioni di ristrette tolleranze, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando il controllo delle
operazioni eseguite.
- Stampatore
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, eseguono favori di natura
complessa per il montarlo di oggetti di argenteria e/o oreficeria e/o gioielleria di particolare difficoltà.
- Montatore
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e dei mezzi di esecuzione, con autonomia di
giudizio circa le modalità ed i punti di intervento, eseguono operazioni complesse per la pulitura di
oggetti in metallo prezioso di particolare difficoltà.
- Pulitore
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che secondo procedure, metodi o indicazioni stabiliti eseguono lavori di Giovata precisione e
di natura complessa per la tornitura in lastra di oggetti di argenteria di particolare difficoltà.
- Tornitore in lastra.
- i lavoratori che eseguono in autonomia tutte le operazioni di preparazione per la microfusione e le
operazioni relative alla fusione o lavoratori che eseguono il taglio degli stampi in gomma.
- Cerista
- Tagliatore di gomme
- i lavoratori che secondo procedure o metodi prestabiliti procedono alla composizione ed al controllo dei
bagni galvanici e di sgrassatura apportando correzioni e sostituzioni ed eseguono tutte le operazioni
galvaniche ed accessorie conducendo i relativi impianti e controllando i tempi di esecuzione e la qualità
del prodotto.
- Conduttore di impianti galvanici
- i lavoratori che effettuano miniature di semplice esecuzione su metalli, per la realizzazione con smalto di
disegni (figure, animali, ecc.).
- Miniaturista
- i lavoratori che compiono operazioni complesse di incisioni. Incisore
- i lavoratori che eseguono sulla bas e di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata
precisione e di natura comp lessa per la martellatura o cesellatura su metalli preziosi di oggetti di
particolare difficoltà.
- Martellatore
- Cesellatore
- i lavoratori che, su indicazioni generali , compiono a mano operazioni comp lesse di incassatura, anche
senza sedi predisposte.
- Incassatore
- i lavoratori che effettuano reintegri sulla base di indicazioni che partendo da formule di leghe già definite
consentono, mediante calcoli semplici, di trasformare una lega in un'altra
- Preparatore di leghe
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o sche mi equivalenti, procedono alla individuazione di
guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono lavori di elevata precisione e di natura
complessa per la loro riparazione o per la manutenzione e messa a punto di macchine e impianti o per
l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti meccanici ed elettrici.
- Manutentore meccanico
- Manutentore elettrico
- Riparatore
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, disegni o schemi equivalenti, eseguono lavori di
elevata precisione e di natura complessa per la costruzione e il montaggio su banco o su macchine
operatrici non attrezzate, di attrezzature, macchine o loro parti
- Montatore di macchine Attrezzista
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano particolari semplici
di oggetti su metallo prezioso o apportano semplici modifiche su disegni già esistenti riportando norme
di valutazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali
- Disegnatore particolarista
- i lavoratori che, in autonomia, oltre ad effettuare complesse operazioni di pesatura di manufatti aziendali
con l'ausilio di macchine elettroniche con la trascrizione dei relativi dati, svolgono operazioni di vendita al
banco con i relativi conteggi e provvedono ad incassarne il prezzo, dispongono e curano personalmente
l'esposizione e la sistemazione dei prodotti nei locali di vendita. Considerate le particolari caratteristiche
del lavoro nelle imprese artigiane, al personale suddetto potrà essere richiesta una collaborazione
nell'attività di produzione secondo le esigenze aziendali, tenuto conto anche della professionalità
- Commesso
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema
contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano
anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o
semplici computi, rendiconti e, se del caso, effettuano imputazioni di conto.
- Contabile
- i lavoratori che compiono le operazioni relative alla consegna ed al ritiro del prodotto semilavorato e, in
base a precise istruzioni, collocano sul mercato gli articoli trattati dall'impresa anche provvedendo alla
loro diretta consegna.
- impiegato addetto alla vendita
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative ai sistema di
programmazione della produzione, adottano nell'ambito dello specifico campo di competenza,
compilano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari
all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle
adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilando i relativi diagrammi.
- Programmatore di produzione
Quinto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di
qualifica di istituti professionali dopo il tirocinio previsto dalla legge vigente, a acquisita attraverso una
corrispondente esperienza di lavoro o di apprendistato.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura amministrativa che
richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni eseguono operazioni di lapidatura di normale
difficoltà su articoli in metalli preziosi.
- Lapidatore
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione, e/o disegni, eseguono lavori di
montaggio di normale difficoltà.
- Montatore orafo e/o argentiero
- i lavoratori che eseguono le operazioni di laminazione o trafilatura.
- Laminatore
- Trafilatore
- i lavoratori che eseguono operazioni di fusione.
- Fonditore
- i lavoratori che secondo procedure o metodi prestabiliti eseguono operazioni complesse di pulitura su
oggetti in metallo prezioso.
- Pulitore
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, secondo procedure a metodi prestabiliti, eseguono
lavori di normale difficoltà per la tornitura in lastra di pezzi di argenteria e/o posateria.
- Tornitore di lastra
- i lavoratori che eseguono operazioni di estrazione di core particolarmente complesse
- Coristi
- i lavoratori che secondo procedure e metodi prestabiliti eseguono tutte le operazioni di imbottitura delle
lame ai manici di coltello, assicurando la perfetta qualità della centratura e della rettifica del punto di
giunzione.
- Impiombatori
- i lavoratori che conducono macchine per stampaggio eseguendo sostituzioni di attrezzi e le relative
registrazioni effettuando, dove previsto, il controllo delle operazioni eseguite.
- Stampatore
- i lavoratori che secondo procedure o metodi prestabiliti eseguono tutte le operazioni galvaniche ed
accessorie, conducendo i relativi impianti e controllando i tempi di esecuzione
- Addetti ai bagni galvanici
- i lavoratori che eseguono operazioni di smaltatura completa nelle fasi su oggetti di metallo prezioso, con
sede già predisposta.
- Smaltatore
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono semplici operazioni di incisione
a mano.
- Incisore
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono semplici
operazioni di martellatura o cesellatura su metalli preziosi.
- Martellatore
- Cesellatore
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni compiono operazioni semplici di incassatura, su
oggetti con sede già preparata.
- Incassatore
- i lavoratori che eseguono interventi di normale difficoltà per la riparazione e la manutenzione di
macchine e impianti.
- Manutentore meccanico
- Manutentore elettrico
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o disegni eseguono lavori di normale difficoltà per la
costruzione o il montaggio su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate di stampe o
trance o attrezzi equivalenti o macchine e loro parti.
- Montatore di macchine
- Attrezzista
- i lavoratori che, sulla base di procedure o metodi prestabiliti, eseguono normali operazioni per
l'esecuzione di semilavorati, secondo le specifiche di lavorazione richieste
- Preparatore
- i lavoratori che, secondo procedure stabilite, svolgono operazioni di vendita al banco con i relativi
conteggi e provvedono ad incassare il relativo prezzo. Considerate le particolari caratteristiche del lavoro
nelle imprese artigiane, al personale suddetto potrà essere richiesta una collaborazione nell'attività di
produzione secondo le esigenze aziendali, tenuto conto anche della professionalità specifica del
lavoratore.
- lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito dei
settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio: Dattilografia/Stenografia
- Compitati vari di ufficio
- Perforazione e verifica di schede meccanografiche
- Centralinista telefonico
- i lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività
esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di
dati su moduli e/o prospetti
- Contabile
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Sesto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che eseguono attività per abilitarsi alle quali è sufficiente un periodo di pratica e non
occorrono conoscenze professionali.
- i lavorato ri che, coadiuvando i lavoratori di livello superiore, eseguono lavori semplici e/o ausiliari su
oggetti in metallo prezioso.
- Allievo montatore
- Montatore di cocce e manici
- Montatore che esegue operazioni di elementare impegno
- i lavoratori che coadiuvando lavoratori di livello superiore eseguono operazioni semplici di laminazione o
di trafilatura o di fusione o di smaltatura
- Allievo laminatore
- Allievo trafilatore
- Allievo fonditore
- Allievo smaltatore
- i lavoratori che eseguono con l'ausilio di macchine , lavori ripetitivi per la pulitura di oggetti semplici,
oppure lavoratori che eseguono la pre-pulitura di particolari di oggetti in metallo prezioso
- Pulitore
- Burattatore
- i lavoratori che eseguono attività semplici a carattere ripetitivo a telai di bruschiatura o sgrassatura o
asciugatura o ossidatura.
- Sarchiatore
- Sgrassatore
- Asciugatoi
- Telaista
- i lavoratori che eseguono singole fasi di lavorazione della cera persa (iniezioni cere o estrazione cere o
formazione grappoli o preparazione gessi.
- Addetto alla lavorazione a cera persa
- i lavoratori che eseguono semplici operazioni per l'impiombatura dei coltelli.
- Impiombatore
- i lavoratori che eseguono semplici operazioni di stampaggio su macchine attrezzate.
- Stampatore
- I lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di livello superiore, eseguono in fase di studio lavori semplici di
costruzione e/o di montaggio di attrezzature, di macchinari, di impianti o loro parti, oppure eseguono
attività ausiliare nell'attrezzamento di macchinari o in operazioni similari.
- Aiuto attrezzista
- i lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di livello superiore, eseguono in fase di ausilio, lavori semplici di
manutenzione e/o di riparazione di macchinari, apparecchi o impianti.
- Aiuto manutentore e riparatore
B. Settore Odontotecnica
Primo Livello
Appartengono a questo livello odontotecnici e non che siano preposti ad attività di coordinamento dei servizi,
uffici, settori produttivi fondamentali dell'azienda.
Per questo livello si richiede una elevata preparazione professionale, garantita da un costante aggiornamento
tecnico-pratico, atto ad assolvere le funzioni sopra esposte a seconda della esigenza data dalla specifica
produzione dei diversi laboratori e competenza in tutti i seguenti settori:
- protesi fissa oro-resina e oro-ceramica;
- protesi mobile;
- protesi ortodontica;
- protesi scheletrica;
Appartengono a questo livello gli odontotecnici e non che eseguono e/o coordinano con potere di iniziativa
una o più tipi, di lavorazioni sottoelencate, secondo le prescrizioni e indicazioni tecniche fornitegli:
- esecutore di protesi fissa che sappia costruire lavori nell'arco della protesi fissa or o-resina, oro-ceramica,
considerati speciali nelle diverse complessità date dall'esigenza funzionale ed estetica della protesi
nell'ambito e nei limiti delle prescrizioni fornite;
- esecutore di protesi mobili in tutta la sua complessa e articolata esecuzione;
- progettazione ed esecuzione di protesi scheletrica in tutto il suo ciclo completo e nelle sue applicazioni
articolate;
- progettazione ed esecuzione di protesi ortodontiche fisse o mobili in tutta la sua complessa ed articolata
esecuzione.
- Appartengono a questo livello gli impiegati che:
- svolgono funzioni direttive o che richiedano elevata preparazione e capacità professionale;
- svolgono i compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie da varie fonti o
reparti o uffici elaborandone sintesi per eventuali soluzioni di problemi;
- provvedono all'elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di
situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali;
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- provvedono ad approvvigionamenti di rilevante impegno, impostano e concludono le relative trattative,
individuano i fornitori e definiscono le condizioni e le clausole d'acquisto e, se del caso, partecipano alla
definizione di piani di aggiornamento;
- progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico,
individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione e al fine di definire le fasi di
elaborazione dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro, ovvero coloro che su indicazioni
ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi,
contribuendo all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati.
Secondo Livello
A questo livello appartengono gli odontotecnici e non che, secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche di
lavorazione, eseguono operazioni complete di protesi fissa, oro-resina, oro-ceramica, ortodontica e scheletrica.
A questo livello appartengono inoltre:
- i lavoratori che guidano e controllano con l'apporto della necessaria competenza tecnico/pratica, un
gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle
lavorazioni;
- i lavoratori che su indicazioni ed anche avvalendosi di una particolare esperienza acquisita a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni, svolgono, nell'ambito del proprio settore, lavori di natura complessa
e/o controllo con responsabilità della qualità e funzionalità del prodotto finito.
- Appartengono a questo livello gli impiegati che:
- guidano e controllano con competenza necessaria un gruppo di altri lavoratori esercitando un adeguato
potere di iniziativa;
- con specifica collaborazione svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata autonomia
operativa, nei limiti delle indicazioni fornite richiedendo il diploma di scuola media superiore o
corrispondente conoscenza ed esperienza;
- applicando procedure operative al sistema contabile adottato, nell'ambito dello specifico campo di
competenza, impuntano, contabilizzano dati, sistemano e chiudono conti, elaborano situazioni contabili
ed effettuano aggiornamenti, verifiche, rettifiche sui pagamenti, evidenziano le posizioni irregolari in
base a documentazioni o informazioni o ad istruzioni ricevute, provvedono all'approvvigionamento di
materiali;
- eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaborazione assicurandone la regolarità con
interventi di ordine di rettifica;
- traducono in programmi i problemi tecnici amministrativi, controllandone il risultato ed apportando ai
programmi elaborati variazioni o migliorie.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello gli odontotecnici e non che svolgono attività di particolare rilievo, rispetto a
quelle indicate nella declaratoria del 4° livello; spetta inoltre a detti lavoratori il compito di addestrarne altri e
correggere il manufatto risultante, i lavoratori amministrativi che svolgono attività per l'esecuzione delle quali
si richiedono particolari cognizioni tecnico/pratiche.
I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per i livelli,
che coordinano il lavoro di altre persone, senza alcuna iniziativa per la condotta delle operazioni.
I lavoratori che svolgono, nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria, redigendo
corrispondenza e documenti, esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti, compilano
su precise istruzioni progetti e/o tabelle, elaborano situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti ed
effettuano, se del caso, imputazioni di conti.
I lavoratori che, secondo schemi, effettuano la preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico,
eseguono le fasi operative e intervengono in caso di irregolarità, in ausilio all'operatore consolaste e/o
conducono il macchinario ausiliario.
Quarto Livello
Appartengono a questo livello gli odontotecnici e non che eseguono lavori per i quali occorre un adeguato
perioda di pratica e sufficiente cognizione tecnico professionale, come parti di lavorazioni di protesi fisse,
ortodontiche, mobili e di tutte le lavorazioni della protesi scheletrica.
A titolo esemplificativo:
Modellazione o finitura di parti di protesi fissa (corone fuse, weener, elementi di ponte), montaggio e finitura
di protesi provvisorie, montaggio denti, finitura apparecchi, modellazione scheletrati, finitura scheletrati,
esecuzione e posizionamento attacchi protesi ortodontiche fisse.
Appartengono a questo livello;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnica/amministrativa
che richiedono in modo particolare, preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di
lavoro, maturate nell'ambito delle mansioni che svolgono;
- i lavoratori che, seguendo procedure stabilite e in base alla loro esperienza e/o pratica di ufficio sappiano
portare a termine attività esecutive di natura tecnico/amministrativa.
- Dattilografi, stenografi, centralinisti telefonici, contabili preposti alla classificazione, confronto, trascrizione
e totalizzazione di dati su moduli e prospetti.
Quinto Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavorazioni semplici per le quali non occorrono
particolari cognizioni professionali. A titolo esemplificativo:
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- esecuzione di tutte le lavorazioni del gesso, galvaniche, ganci, ceratura protesi, modelli, blocchi occlusali,
porta impronte individuali, fusioni, zeppatura di muffole, lucidatura;
- i lavoratori che eseguono compiti specifici di ufficio, lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono
attività tecnico -amministrativa che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e
pratica di ufficio;
- dattilografi, centralinisti telefonici, archivisti.
Sesto Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, compiono lavori del tutto elementari, come manovalanza,
pulizia, trasporto.
C. Settore Metalmeccanica ed Installazione d'impianti
Settore Autoriparazione
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1°.
Secondo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono
particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di
segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone
sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di
soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano ed
enti esterni.
- Direttore amministrativo
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono
nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e
patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
- Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)
Terzo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per il livello inferiore con scelta della
successione delle operazioni dei mezzi ed attrezzature, delle modalità di esecuzione e con
l'interpretazione critica dei disegni e/o degli schemi funzionali, quando esistono, eseguono con
autonomia operativa delle decisioni, interventi di elevato grado o complessità per l'individuazione e
valutazione dei guasti e per la loro riparazione, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le
caratteristiche funzionali prescritte con il pieno utilizzo di apparecchiature idonee e banchi di prova, e
ove richiesto ricercano e individuano sul catalogo dei ricambi particolari occorrenti, e/o coordinano e
programmano gli interventi di altri lavoratori;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata
autonomia operativa nei limiti dei principi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed
esperienza.
Quarto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni e/o schemi equivalenti procedono con specifica
autonomia all'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono (con l'ausilio
delle attrezzature a disposizione) interventi di riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa
su complessivi e loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e le caratteristiche funzionali;
- i lavoratori che sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, cicli di lavorazione attrezzano
opportunamente semplici macchine operatrici (torni, frese, rettifiche) e banchi prova eseguendo con
elevata precisione lavori anche comp lessi di aggiustaggio e sistemazione di particolari occorrenti per
interventi di riparazione;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni, schemi e/o cicli di lavorazione e con pratica dei mezzi e metodi
operativi eseguono lavori di saldatura (compresa quella su acciaio inossidabile) di natura complessa per
l'aggiustaggio e la sistemazione di particolari occorrenti per la riparazione;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo.
Quinto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono interventi di normale difficoltà su complessivi o
loro parti; riparazione o riattivazione di guasti a carattere ricorrente o comunque di lieve entità;
- i lavoratori che sulla base di precise indicazioni eseguono con l'ausilio e l'utilizzo di adeguate attrezzature
e macchinari d'uso lo stacco, il riattacco e l'eventuale sostituzione di particolari e/o complessivi e/o in
affiancamento a lavoratori di livello superiore a seconda della complessità dell'intervento;
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Sesto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel
settore amministrativo attività esecutive semplici di servizio;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per
le quali non occorrono conoscenze professionali.
D. Settore installazione di impianti
In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del 1° livello
Secondo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori amministrativi che con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono
particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di
segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti e
elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali
proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui
operano ed enti esterni.
- Direttore amministrativo
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono
nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessaria alla stesura di risultanze economiche e
patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
- Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)
- lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche previste per il livello inferiore, svolgono funzioni di
coordinamento del processo produttivo nella installazione degli impianti, con piena responsabilità ed
autonomia operativa nell'ambito di lavorazioni tecnologicamente molto avanzate.
Terzo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti della quarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con
lettura ed interpretazioni critiche di disegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel
rispetto delle normative tecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di
elevato grado di difficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con la
realizzazione degli schemi funzionali (bozze); e/o coordinano e programmano altri lavoratori con
competenze tecnico-pratiche gestendo gli stadi di avanzamento di lavori e di materiali (documentazione
relativa al magazzino ed alle attività di cantiere);
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative, caratterizzate da adeguata
autonomia operativa nei limiti dei prìncipi, norme, procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono un diploma di scuo la media superiore o corrispondente conoscenza ed
esperienza.
Quarto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti del quinto livello, costruiscono con perizia e specifica
autonomia un impianto, sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predispongono ed
eseguono le ordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi
di sicurezza;
- individuano ed effettuano riparazione di guasti e/o svolgono attività di semplice coordinamento di altri
lavori;
- effettuano valutazioni sulla condotta e il risultato delle lavorazioni senza responsabilità relativa alla stima
dei tempi;
- realizzano saldature in opere di particolare difficoltà;
- compilano una descrizione tecnica del lavoro svolto in cantiere;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per il livello
precedente.
Quinto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o schemi e/o disegni e/o circuiti di semplice lettura,
eseguono impianti mediante l'utilizzo di appropriate attrezzature e relative strumentazioni;
- scelgono materiali e strumentazioni necessari al lavoro che eseguono;
- misurano, dimensionano ed assemblano i componenti di un impianto mediante le idonee tecniche di
giunzione di normale difficoltà;
69
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- eseguono normali lavorazioni del tubo a caldo e a freddo (piegatura, filettatura, ecc.);
- individuano ed effettuano riparazioni di guasti di facile rilevazione e di normale difficoltà;
- effettuano la manutenzione degli impianti, con il possesso, ove le vigenti norme di legge lo richiedano,
del certificato di abilitazione o patentino rilasciato dagli organi competenti;
- effettuano prove di combustione e rendimento delle apparecchiature (bruciatori);
- qualora necessario compilano bolle di accompagnamento ed analoghe documentazioni;
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive di natura amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Sesto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e
conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che conducono impianti provvedendo alla loro alimentazione e sorveglianza;
- i lavoratori che, coadiuvando il lavoratore di livello superiore, eseguono lavori semplici di costruzione e/o
di montaggio di impianti e loro parti;
- i lavoratori che sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite svolgono nel
settore amministrativo attività esecutive semplici di servizio;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per
le quali non occorrono conoscenze professionali.
E. Settore Meccanica di produzione
Primo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nel livello secondo possiedono notevole esperienza
acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento
della produzione fondamentale dell'impresa o che svolgono attività di alta specialità ed importanza ai fini
dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano nell'ambito del loro campo di attività
studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali
provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando,
ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavori. Ad esempio:
- Progettista di complessi
- Specialista di sistemi di elaborazione dati
- Ricercatore (trattasi di lavoratori laureati).
Secondo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono
particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite;
- i lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali compiti di
segreteria o assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone
sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di
soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'impresa in cui operano ed
enti esterni.
- Direttore amministrativo
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono
nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi,
formulano sintesi di situazione preventiva e consuntiva necessarie alla stesura di risultanze economiche e
patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili.
- Contabile (trattasi di lavoratore laureato o diplomato)
Terzo Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a documenti quali
disegni o schemi equivalenti, effettuano nell'ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle
caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o
loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare e
le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se
necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi e, se del caso, forniscono ad altri lavoratori
l'opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature.
- Tecnico di laboratorio
- i lavoratori che, sulla base delle istruzioni e con riferimento a schemi esistenti, eseguono con tavole
grafiche e/o con supporti elettronici CAD/CAB/CAE disegni costruttivi di particolari comp lessi o di
sottogruppi di uno studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità
definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze, mediante l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione
e/o metodi di calcolo e/o archivi elettronici e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
- Disegnatore progettista
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che effettuano la costruzione di apparecchiature e/o pannelli elettronici prototipici di
impegnativa realizzazione e finalizzati ad un progetto complesso, per il rilievo e la traduzione di
grandezze fisiche, o di comando.
- Ricercano in base alla interpretazione di schemi elettrici, disegni, norme, schemi di progetto o sole
indicazioni di massima, le caratteristiche funzionali e i comportamenti da impiegare, individuano le
dimensioni di ingombro in relazione al tipo di impiego e di condizioni di esercizio.
- Definiscono ed eseguono diverse operazioni necessarie alla realizzazione delle apparecchiature.
- Effettuano il collaudo finale mediante impiego di strumentazione specifica (oscilloscopio, amplificatore,
registratore, ecc.), verificando la funzionalità globale del prodotto ed effettuano le successive riparazioni
con ricerca guasti sulla parte elettronica.
- Rilevano le eventuali incongruenze e collaborano con i tecnici sperimentatori per il superamento di
difficoltà e per il miglioramento delle caratteristiche funzionali.
- Elettronico di costruzione
Quarto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative caratterizzate da adeguata
autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui
operano e che richiedono una adeguata esperienza lavorativa maturata nella stessa area amministrativa
o diploma di scuola media superiore;
- i lavoratori che eseguono tutte le operazioni di attrezzaggio, di preparazione e di scelta degli utensili,
dell'impostazione dei parametri geometrici e tecnologici di lavorazione, di macchine a controllo
numerico, e che tramite la lettura critica dei disegni e/o programmi, sanno intervenire sulla macchina,
anche attraverso una programmazione di consolle multiassiale realizzando pezzi di elevata difficoltà.
- Operatore/programmatore di C.N.
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e della modalità di esecuzione con
l'interpretazione critica dei disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado
o complessità per l'individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature,
anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
- Riparatore
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, e
con l'interpretazione critica dei disegni eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il
collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza
esterna, e se necessario, per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di
misura e valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
- Collaudatore
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
eseguono con l'interpretazione critica del disegno di qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in
relazione al ristretto campo delle tolleranze agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di finitura o per
la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o
macchinario, o loro parti con eventuale delibera funzionale.
- Montatore macchinario - Montatore su banco - Costruttore su macchine
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con
l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà
anche in riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavoratore (per es.
sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezze, struttura, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro
passo.
- Saldatore
- i lavoratori che con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
eseguono con la interpretazione critica del disegno anche costruttivo la costruzione di qualsiasi modello
in legno di elevato grado di difficoltà con determinazione del disegno anche mediante calcolo dei dati e
delle quote necessarie e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
- Modellista in legno
- i lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione con
l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la
formatura a mano con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da
apportare ai modelli o alle casse d'anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc., che
nei lavori di fonderia artistica provvedono in autonomia alla conduzione del forno con conoscenza della
composizione delle leghe ed effettuano inoculazioni in siviera e provini sulle leghe di fusione, in grado di
eseguire lavori artistici con basso rilievi, getti di campane, ecc.
- Formatore a mano - Animista a mano – Fonditore
- i lavoratori che progettano e realizzano quadri elettrici e loro relative interconnessioni e carpenteria
meccanica di supporto sulla base di una conoscenza approfondita delle caratteristiche della
componentistica elettrica e meccanica, controllano il processo delle lavorazioni fornendo elementi
necessari alla verifica della qualità degli apparati elettromeccanici eseguiti e gestiscono al contempo il
magazzino e l'approvvigionamento dei materiali.
- Operatore elettromeccanico
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che progettano e realizzano schede elettroniche e loro relative interconnessioni anche a livello
di prototipo sulla base di una conoscenza approfondit a delle caratteristiche della componentistica,
controllano il processo delle lavorazioni fornendo elementi necessari alla verifica della qualità delle
apparecchiature eseguite e gestiscono al contempo il magazzino e l'approvvigionamento dei materiali.
- Operatore elettronico
- i lavoratori che, in base alle istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile
adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistemano,
chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive anche con l'utilizzo di strumenti
informarci.
- Contabile
Quinto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che compiono a regola d'arte e secondo le prescrizioni o indicazioni tecniche di lavorazione
tutti i lavori la cui specialità o complessità richiedano: adeguate cognizioni tecnico-pratiche e conoscenza
interpretativa del disegno acquisite attraverso istituti professionali di Stato o titolo parificato e
regolarmente riconosciuto oppure particolari capacità ed abilità corrispondenti alle cognizioni tecnico -
pratiche conseguite mediante il necessario tirocinio o acquisite mediante la pratica esperienza nel lavoro;
- i lavoratori che con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di
carattere amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo;
- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a
trasferimento, o a teste multiple, sia tradizionali che a controllo numerico, e che eseguono tutti gli
interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze,
l'impegnativa sostituzione di utensili e le relative registrazioni, l'adattamento dei parametri di lavorazione,
e che siano in grado di programmare l'esecuzione di pezzi di normale difficoltà, effettuando ove previsto
il controllo delle operazioni eseguite.
- Addetto macchine operatrici
- i lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro
personale richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l'adattamento
dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura,
eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti a lla conduzione nell'esecuzione dei primi pezzi e
fornendo le necessarie informazioni intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali
anomalie.
- Attrezzatore di macchina
- i lavoratori che, sulla base delle indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedono alla individuazione
dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di
elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il
grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
- Riparatore
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa per il controllo
delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti anche di provenienza esterna, con la
scelta e la predisposizione degli strumenti di misura segnalando eventuali anomalie.
- Collaudatore
- I lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o sche mi
equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e
tecnologiche funzionali di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l'ausilio di
strumenti e/o apparecchiature (senza l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoti con quanto previsto dalla documentazione fornita e
segnalando le eventuali discordanze.
- Addetto prove di laboratorio
- i lavoratori che, sulla base delle indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o
disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di
impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri di lavorazione
ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali
richieste dal processo.
- Addetto conduzione impianti
- i lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata
precisione e di natura complessa o per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o
per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Montatore macchinario - Costruttore su banco - Costruttore su macchine
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie
individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio,
la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l'installazione,
riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
- Manutentore meccanico - Manutentore elettrico
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o su
disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa eseguono con la scelta
dei parametri lavori di saldatura, di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in
cui operano e/o alle prove previste per tali saldature, ivi compresa la saldatura su acciaio inossidabile.
- Saldatore
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione
di modelli in legno anche scomponibile o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli
di quote correlate non indicate e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
- Modellista in legno
- i lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati equivalenti della pratica operativa,
eseguono, provvedendo alla opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori delle tirate d'aria e, se
necessario, previa sagomatura delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con
modelli o casse d'anima, con conoscenza dell'uso delle resine e agglomerati vari.
- Formatore a mano - Animista a mano
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti disegnano con tavole grafiche
e/o con supporti elettronici CAD/CAM particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti già
esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano
il disegno con la relativa distinta dei materiali con il calcolo dei parametri per la determinazione dei costi ,
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di
apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi.
- Disegnatore particolarista
- i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale dei disegni elettrici e
meccanici e/o degli schemi, eseguono apparati e/o parti componenti elettromeccanici con l'ausilio di
strumenti di montaggio, di misura e di controllo, per i quali è richiesta la conoscenza delle relative
specifiche d'uso e delle grandezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualità degli
apparati elettromeccanici eseguiti.
- Addetto alla produzione di apparati elettromeccanici
- i lavoratori specializzati che, sulla base di specifiche e di una conoscenza funzionale degli schemi e/o
disegni elettronici, eseguono apparecchiature anche prototipali, impianti elettronici, con l'ausilio di
supporti computerizzati alla produzione e strumenti di misura e controllo per i quali è richiesta la
conoscenza delle relative grandezze di misura ed effettuano al contempo la verifica della qualità delle
apparecchiature eseguite
- Addetto alla produzione di apparecchiature ed impianti elettronici
- i lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema
contabile, adottato nell'ambito del campo di competenza, rilevano, riscontrano, ordinano anche su
modelli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o semplici
computi o rendiconti, e se del caso, effettuano imputazioni di conto anche con l'utilizzo di strumenti
informatici.
- Contabile
Sesto Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori qualificati che, sulla base di dettagliate indicazioni, che svolgono attività esecutive di normale
difficoltà richiedenti essenziali cognizioni tecnico -pratiche inerenti all'interpretazione del disegno, alle
caratteristiche e alle tecnologie dei materiali, acquisite attraverso Istituti Professionali di Stato triennali o
titolo parificato e regolarmente riconosciuto, ovvero acquisite mediante tirocinio o la pratica esperienza
nel lavoro;
- i lavoratori qualificati che svolgono attività esecutive e di natura amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che conducono una o più macchine operatrici, automatiche e semiautomatiche attrezzate, a
teste multiple o a trasferimento, sia tradizionali che a controllo numerico e che eseguono impegnative
sostituzioni di utensili e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni
eseguite con idonei strumenti.
- Addetto macchine operatrici attrezzate
- I lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà, su
apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
- Riparatore
- I lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori
di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio di strumenti elettrici, predisposti e/o strumenti meccanici
non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione
di anomalie o per l'opportuna segnalazione.
- Collaudatore
- i lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione
eseguono, con l'ausilio per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti
meccanici preregolati, prove di normali difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche di materiali, apparecchiature e loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e
segnalando le eventuali discordanze
- Addetto prove di laboratorio
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equivalenti,
conducendo impianti, effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di
lavorazione.
- Addetto conduzione impianti
- i lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono lavori di
normale difficoltà per la costruzione su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate o
per il montaggio di attrezzature a macchinario o loro parti.
73
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- Montatore macchinario - Costruttore su banco - Costruttore su macchine
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono, con l'individuazione di semplici
guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine o impianti elettrici di luce o forza motrice o fluidodinamici.
- Manutentore meccanico - Manutentore elettrico - installatore di impianti
- i lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad
arco e/o ossiacetileniche, T.I.G) e M.I.G) di normale difficoltà.
- Saldatore
- i lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o sche mi equivalenti, provvedono
alle varie operazioni per l'imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodotti o loro
parti, costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari
secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni
sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
- Imballatore
- i lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il
trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco delle
attrezzature e per l'imbragaggio di materiali, ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto e la
sistemazione
- Gruista – Imbragatore
- i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettronici, con
l'ausilio di strumentazioni base di controllo e con operazioni specifiche di saldatura eseguono
assemblaggi di schede elettroniche, interconnessioni tra i vari componenti di apparecchiature
elettroniche, interventi di riparazione guasti di semplice rilevazione su apparati elettronici in produzione.
- Addetto al montaggio di parti elettroniche
- i lavoratori qualificati che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o schemi elettrici, con l'ausilio
di strumentazioni base di controllo eseguono assemblaggi di parti elettromeccaniche, interconnessioni
tra i vari componenti di quadri elettrici, montaggi di parti meccaniche, interventi di riparazione di guasti
di semplice rilevazione su quadri elettrici e parti elettromeccaniche di produzione
- Addetto al montaggio di parti elettromeccaniche
- i lavoratori che secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito
dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi
- Compiti vari di ufficio
- i lavoratori che sulla base di procedure stabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività
esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di
dati su moduli e/a prospetti.
- Contabile
Settimo Livello
Appartengono a questo livello;
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e
conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni e secondo procedure prestabilite, svolgono
nel settore amministrativo attività esecutive semplici di servizio;
- i lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semi
automatiche attrezzate, sia tradizionali che a controllo numerico pre-programmate;
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per
le quali non occorrono conoscenze professionali
- Addetto macchine operatrici attrezzate
- i lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
- Collaudatore – Verificatore
- i lavoratori che conducono impianti, provvedendo alta loro alimentazione.
- Addetto conduzione impianti
- i lavoratori che coadiuvano il lavoratore di livello superiore, eseguono in fase di studio lavori semplici di
costruzione e di montaggio di attrezzature, di macchinari, di impianti e loro parti, oppure eseguono
attività ausiliari e nell'attrezzamento di macchinari o in operazioni similari.
- Aiuto attrezzista - Aiuto montatore
- i lavoratori che, coadiuvando i lavoratori di livello superiore eseguono in fase di ausilio lavori semplici, di
manutenzione e/o di riparazione di macchinari, apparecchi o impianti
- Aiuto manutentore riparatore
- i lavoratori che eseguono saldature a mezzo di macchine a punto e/o a rotella.
- Saldatore a macchina
- i lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semi ripetitivi per la formatura di anime o forme
semplici.
- Formatore a mano - Animista a mano
- i lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo
alle operazioni di carico e scarico
- Conduttore mezzi di trasporto
- i lavoratori che effettuano operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, l'imballaggio, il deposito di
materiale e di macchinario, ecc., anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ovvero i lavoratori che eseguono
imbragaggi semplici di materiali ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
74
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
- Movimentatore di materiale
Settore restauro artistico di beni culturali
Livello Qualifica Descrizione
Quadro
Super
• Restauratore di
beni culturali con
funzione di gerente
Appartiene a questa categoria:
• Restauratore di beni culturali con elevata esperienza lavorativa che, oltre
ad avere le caratteristiche di cui al livello di Quadro, svolge funzioni
direttive con capacità di ricoprire deleghe conferitegli dal titolare
d’impresa.
Quadro
• Restauratore di
beni culturali con
funzione di
direttore tecnico
Lavoratori in possesso di un’elevata capacità e preparazione professionale,
che svolgono in modo continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa e che svolgono
quanto segue:
• Coordinano, organizzano e sviluppano uno o più settori di cui sono
responsabili, perseguendo gli obiettivi aziendali loro affidati nel rispetto
delle strategie generali dell’impresa. A titolo esemplificativo: direttori
tecnici dell’impresa.
• Responsabili di attività di ricerca e selezione degli appalti curandone l’iter
della partecipazione.
• Restauratore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela; progetta
e dirige, per la parte di competenza, nel quadro di una programmazione
coerente e coordinata della conservazione, i trattamenti conservativi e di
restauro; coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari
al restauro. A titolo esemplificativo: direttore tecnico.
Livello 1
• Restauratore di
beni culturali con
funzione di capo
cantiere
Appartengono a questa categoria:
• Restauratore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di tutela con
limitata responsabilità gestionale (capocantiere).
• Lavoratori tecnici con funzioni direttive e speciale preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione e
autonomia d’iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal
titolare o dai suoi interposti.
Livello 2
• Restauratore di
beni culturali
specializzato
provetto
Appartengono a questa categoria:
• Restauratore di beni culturali specializzato in possesso di specifica
qualifica, regolarmente iscritta nell’elenco ministeriale (MIC), che si occupa
di eseguire con ampia autonomia, capacità e abilità, lavorazioni manuali
ad alto contenuto tecnico -professionale anche in collaborazione con
addetti con autonomia inferiore;
• Lavoratori che svolgono, con iniziativa e autonomia operativa, mansioni
per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata
pratica ed esperienza nel campo tecnico e amministrativo;
• Lavoratori addetti al coordinamento, alla guida e al controllo operativo
con facoltà d’iniziativa, nell’ambito delle direttive ricevute, e responsabilità
di squadre di lavoratori appartenenti a categorie inferiori o uguali
d’inquadramento;
• Lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle
tecniche di lavorazione e dei materiali inerenti alla propria
specializzazione, anche grazie all’esperienza lavorativa teorica e pratica
posseduta, sono in grado di gestire tutte le fasi del ciclo di produzione con
facoltà d’iniziativa e capacità di interpretare il “Progetto di restauro”,
operando su supporto informatico o disegno mediante i rilievi, gli
opportuni adattamenti e le modifiche per una perfetta esecuzione delle
mansioni loro affidate.
Livello 3
• Restauratore di
beni culturali
specializzato
Appartengono a questa categoria:
• Restauratore di beni culturali specializzato in possesso di specifica
qualifica regolarmente iscritta nell’elenco ministeriale (MIC), che esegue
con adeguata autonomia, capacità e abilità, lavorazioni manuali ad alto
contenuto tecnico e professionale anche collaborando con addetti con
autonomia inferiore;
• Lavoratori d’ordine aventi mansioni esecutive che richiedono un’adeguata
preparazione professionale o un’adeguata esperienza comunque
acquisita;
• Lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia
nell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori;
• Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei
materiali inerenti alla propria specializzazione, compiono operazioni per le
quali sono richieste particolari capacità e una specifica preparazione
tecnico-pratica.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
Livello 4
• Tecnico del
restauro di beni
culturali senior
• Lavoratori addetti
all’amministrazione
o ai servizi
Appartengono a questa categoria:
• Tecnici del restauro in possesso di specifica qualifica, regolarmente iscritta
nell’elenco ministeriale (MIC), con significativa esperienza professionale;
• Lavoratori tecnici ed amministrativi che svolgono mansioni esecutive per
le quali è richiesta un’adeguata preparazione professionale o esperienza
comunque acquisita;
• Lavoratori che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia
nell’ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori che appartengono
a categorie di inquadramento inferiori o uguali;
• Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei
materiali inerenti alla propria specializzazione settoriale, compiono
operazioni per le quali sono richieste particolari capacità e abilità ottenute
con adeguata formazione o specifica preparazione tecnico -pratica
conseguita in scuole professionali o mediante istruzione equivalente e
sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche su supporto
informatico;
• Lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle
singole fasi lavorative, impartiscono istruzioni ai lavoratori di
inquadramento inferiore o uguale nell’ambito delle disposizioni ricevute;
• operatore caposquadra - coordinatore attività lavorativa dei sottoposti e
pari grado.
Livello 5
• Tecnico del
restauro junior
• Lavoratori addetti
all’amministrazione
o ai servizi
• Tecnico del
restauro con
competenze
settoriali
• Operaio qualificato
Appartengono a questa categoria:
• Tecnici del restauro in possesso di specifica qualifica, regolarmente iscritt i
nell’elenco ministeriale (MIC),
• Lavoratori con mansioni esecutive che richiedono un’adeguata
preparazione professionale o esperienza comunque acquisita;
• Lavoratori che, avendo la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei
materiali inerenti alla propria specializzazione settoriale, compiono
operazioni per le quali sono richieste particolari capacità e abilità
conseguite mediante adeguata formazione e una specifica preparazione
tecnico-pratica e sanno, ove occorra, interpretare schemi o disegni anche
su supporto informatico.
Livello 6 • Mansioni a
carattere generico
Appartengono a questo livello i lavoratori tecnici e amministrativi privi di
esperienza nel settore del restauro, che svolgono elementari mansioni e che
lavorano in ausilio ad altri lavoratori.
Dichiarazione congiunta
Le parti condividono l’esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali di cui al precedente
articolo 147 in tutti quei casi in cui le mansioni svolte dai lavoratori non sono chiaramente identificabili in quelle
elencate nel presente CCNL.
L’azienda che intende adeguare o definire nuovi profili professionali ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale (se presente).
Entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta inviata dall’azienda le OO.SS. devono fissare un incontro al fine
di adeguare la regolamentazione dei profili professionali.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
TABELLE RETRIBUTIVE
Allegato A
Retribuzione Base
Tabella A: Settore metalmeccanica e installazione impianti.
Inquadramento
retributivo
Minimi
retributivi
Acconti al
01/01/2024
Minimi al
01/01/2024
Acconti al
01/04/2024
Minimi al
01/04/2024
Primo livello* € 1.834,80 € 63,00 € 1.897,80 € 58,00 € 1.955,80
Secondo livello € 1.707,20 € 58,60 € 1.765,80 € 54,00 € 1.819,80
Terzo livello € 1.612,05 € 55,50 € 1.667,55 € 51,00 € 1.718,55
Quarto livello € 1.550,10 € 53,20 € 1.603,30 € 49,00 € 1.652,30
Quinto livello € 1.461,05 € 50,20 € 1.511,25 € 46,20 € 1.557,45
Sesto livello € 1.407,20 € 48,30 € 1.455,50 € 44,50 € 1.500,00
Settimo livello € 1.341,90 € 46,10 € 1.388,00 € 42,50 € 1.430,50
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella B: Settore orafi, argentieri e affini
Inquadramento
retributivo
Minimi
retributivi
Acconti al
01/01/2024
Minimi al
01/01/2024
Acconti al
01/04/2024
Minimi al
01/04/2024
Primo livello* € 1.836,30 € 63,00 € 1.899,30 € 58,00 € 1.957,30
Secondo livello € 1.710,85 € 59,00 € 1.769,85 € 54,00 € 1.823,85
Terzo livello € 1.557,35 € 53,30 € 1.610,65 € 49,10 € 1.659,75
Quarto livello € 1.464,70 € 50,20 € 1.514,90 € 46,20 € 1.561,10
Quinto livello € 1.408,45 € 48,20 € 1.456,65 € 44,50 € 1.501,15
Sesto livello € 1.335,40 € 45,80 € 1.381,20 € 42,20 € 1.423,40
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella C: Settore odontotecnici
Inquadramento
retributivo
Minimi
retributivi
Acconti al
01/01/2024
Minimi al
01/01/2024
Acconti al
01/04/2024
Minimi al
01/04/2024
Primo livello* € 1.721,65 € 62,15 € 1.783,80 € 57,20 € 1.841,00
Secondo livello € 1.630,85 € 59,00 € 1.689,85 € 54,20 € 1.744,05
Terzo livello € 1.474,20 € 53,30 € 1.527,50 € 49,00 € 1.576,50
Quarto livello € 1.388,05 € 50,20 € 1.438,25 € 46,20 € 1.484,45
Quinto livello € 1.329,35 € 48,10 € 1.377,45 € 44,20 € 1421,65
Sesto livello € 1.279,05 € 46,20 € 1.325,25 € 42,50 € 1.367,75
*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.
Tabella D: Settore restauro artistico di beni culturali
Inquadramento
retributivo
Minimi
retributivi
Acconti al
01/01/2024
Minimi al
01/01/2024
Acconti al
01/04/2024
Minimi al
01/04/2024
Quadro super* € 2.458,50 € 75,70 € 2.534,20 € 69,70 € 2.603,90
Quadro € 2.458,50 € 75,70 € 2.534,20 € 69,70 € 2.603,90
Primo livello € 2.308,50 € 71,10 € 2.379,60 € 65,50 € 2.445,10
Secondo livello € 1.775,60 € 54,75 € 1.830,35 € 50,30 € 1.880,65
Terzo livello € 1.650,05 € 50,90 € 1.700,95 € 46,85 € 1.747,80
Quarto livello** € 1.627,60 € 50,15 € 1.677,75 € 46,15 € 1.723,90
Quinto livello € 1.525,60 € 47,00 € 1.572,60 € 43,30 € 1.615,90
Sesto livello € 1.456,70 € 45,00 € 1.501,70 € 41,35 € 1.543,05
*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50€ mensili.
**Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo
strategico pari a 100€ mensili.
Gli acconti di cui all e presenti tabelle vengono erogati a titolo di anticipazione riassorbibile in occasione dei futuri
aumenti contrattuali. Per il personale part -time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli
apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
APPENDICE A
ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo
determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 e, tenuto conto delle caratteristiche
del settore Legno e Arredo disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le
seguenti causali:
• Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-
lungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque
programmato, nei confronti del cliente;
• Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione,
lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le
relative attività di promozione e marketing;
• Assistenza tecnica in fase di lavorazione , montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova
creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito
percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
• Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla
realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL ; ovvero lavoratori con
particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
• Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di
commesse particolari;
• Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale
potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
• Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
• Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi
stretti sul mercato;
• Appalti di durata determinata;
• Lavoratori di età superiore a 50 anni;
• Sostituzione di lavoratori assenti;
• Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg
nell’arco di 48 mesi).
78
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato
APPENDICE B
Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella
sub-fornitura Area Metalmeccanica - Artigianato
La qualificazione dei rapporti di “lavorazione conto terzi” è tutt’ora un problema ancora aperto e che
interessa le imprese che ricorrono a fornitori esterni per realizzare fasi del processo produttivo.
Definire tali rapporti resta fondamentale per scongiurare il sorgere della responsabilità solidale
laddove si dovesse ricadere nella fattispecie del contratto di appalto.
Occorre offrire una maggior tutela alla forza lavoro e alle Imprese che operano per conto terzi e in
sub-fornitura dell’area Metalmeccanica - Artigianato, anche con il coinvolgimento degli Organi
ispettivi.
Le parti stipulanti il presente contratto, in ossequio al principio di legalità, ritengono fondamentale la
vigilanza dell’impresa committente sull’osservanza, da parte delle imprese operanti in filiera ed in
presenza di contratti di appalto o contratti di sub -fornitura, delle disposizioni legislative e del CCNL,
committente che resta comunque “obbligata in solido (anche) con il sub -fornitore relativamente ai
crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi” (Sent. Corte Cost. n. 254/2017).
Contrastare il dilagare di situazioni irregolari è eticamente doveroso quanto indispensabile per evitare
che la procedura di esternalizzazione di fasi della produzione venga utilizzata quale ricetta per
risparmiare sul costo del lavoro.
Una costante verifica del rispetto del CCNL, della Legge n. 192/1982, relativa alla “Disciplina della sub -
fornitura nelle attività produttive”, è fondamentale per impedire la diffusione di fenomeni di dumping
e concorrenza sleale da parte di alcuni operatori del settore nei confronti delle aziende operanti nel
rispetto delle regole.
Le parti sociali esprimono il loro rifiuto a tali forme di comportamento e, ciascuna per la parte di
propria competenza, si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile e finalizzata ad una corretta
applicazione del contratto collettivo nazionale e delle leggi sul lavoro.
CCNL METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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Conflavoro PMI, Fesica -Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico - Artigianato,
con l’obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l’efficienza e la produttività delle aziende
che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.