rettore Generale pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -3621 contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] " LUIGIVANVITELLI";- intimata -avverso la sentenza n. 4551/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/12/2021 R.G.N. 458/2020;Numero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 22/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia diprime cure che, in parziale accoglimento delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli e inquadrata nella categoria universitariaB, posizione economica B3 dell’[OSCURATO:PERSONA], esvolgente nelle strutture dell’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraUniversitaria funzioni finalizzate all’assistenza sanitaria,aveva condannato sia l’[OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] pagamento in solido delle differenze retributive richieste,nei limiti della prescrizione quinquennale, dal 25.10.2007 al16.7.2011, maturate tra la categoria BS, fascia economicainiziale, VI fascia AOU, e la categoria B, fascia economicainiziale, V fascia AOU, calcolate ai sensi dell’art. 28 CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA].2. Per la cassazione della sentenza ha presentato ricorsol’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base di quattro motivi, aiquali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.3. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/20264. Attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni, lacausa è stata fissata all’odierna pubblica udienza a seguito diordinanza interlocutoria n. 7221/2026.5. Sono state depositate per l’odierna udienza pubblicamemorie scritte del P.G. e dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Lacausa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti etrattenuta in decisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsaapplicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art.52 d.lgs. n. 165/2001, lamentando che la Corte territorialenon aveva correttamente svolto il procedimento logico-giuridico trifasico, per l’accertamento dello svolgimento dimansioni superiori, in quanto non aveva confrontato lemansioni risultanti dalle dichiarazioni testimoniali raccoltecon le caratteristiche proprie del superiore profilo rivendicatodi Operatore sociosanitario per il periodo in contestazione,omettendo di individuare i tratti distintivi.2. Il motivo è inammissibile.3. La Corte territoriale ha esaminato le declaratoriecontrattuali, ha individuato il tratto differenziale fra B e BS,ha ritenuto che le mansioni fossero riconducibili al livellosuperiore rivendicato. Le censure contenute nel motivoconcernono sostanzialmente apprezzamenti di merito, deiquali la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto,procedendo a verificare la sussistenza in concreto di mansioniafferenti al profilo professionale di O.S.S. (pp. 5-6 dellasentenza impugnata); tale tipo di mansioni, come riscontratein fatto, sono state poi correttamente ascritte alladeclaratoria contrattuale rivendicata, sicché la censuraNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026veicolata ne primo motivo, esclusa l’asserita carenza delprocedimento trifasico, attinge al merito della pronuncia.4. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la sentenza impugnata per violazionedell’art. 64 del [OSCURATO:PERSONA] 2006-09, già art. 28Comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005, in relazione agli artt. 1362ss. c.c., rappresentando che, nella fattispecie in esame, lanorma contrattuale di riferimento non era l’art. 28 del CCNLSanità, ma il predetto art. 64 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] cheprevedeva, in caso di svolgimento di mansioni superiori aisensi dell’art. 52, comma 5, d. lgs. n. 165/2001, lacorresponsione delle differenze di trattamento economico conla categoria superiore, senza alcun riguardo al trattamentoiniziale dei livelli in rilievo.5. Con il terzo motivo si deduce la violazione, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 28 del CCNL CompartoSanità, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., per avereerroneamente la Corte territoriale ricondotto il caso inquestione nell’alveo della previsione del citato articolo 28che, invece, non richiamava, nella sostanza, l’art. 52, comma5. d.lgs. n. 165/2001 e che statuiva il diritto alla differenzatra i trattamenti economici iniziali, all’interno della categoriaB, solo se il lavoratore fosse stato inquadrato nel livelloiniziale, altrimenti avrebbe dovuto tenersi conto dellaeffettiva differenza tra il trattamento economico in godimentoe quello iniziale.6. Con il quarto motivo si assume la violazione, ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli artt. 52 d. lgs. n. 165/2001e 36 Cost., per non avere la Corte territoriale considerato che,avendo riguardo ad una lettura costituzionalmente orientatadelle norme in questione, le differenze retributivericonosciute in ipotesi di mansioni superiori non potevanoNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026essere che quelle determinate tra il trattamento economicoin godimento e quello rivendicato.7. I motivi meritano di essere trattati congiuntamente, inquanto riguardano la stessa pretesa avanzata dallalavoratrice e concernono le medesime questioni in diritto.8. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni diinammissibilità sollevate dalla controricorrente, cheriguardano la dedotta novità delle questioni propostedall’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente nel giudizio di cassazione, sia conriferimento all’applicabilità del CCNL [OSCURATO:PERSONA] inluogo di quello del [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimentoalla questione della differenziazione di carattere soloeconomico tra i profili professionali riconducibili alla stessacategoria B di cui all’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2002.9. Entrambe le eccezioni vanno disattese.10. Rispetto al tema del contratto collettivo applicabile, varicordato che l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 consente didenunciare direttamente nel giudizio di cassazione laviolazione o la falsa applicazione dei contratti collettivinazionali del pubblico impiego privatizzato, il che implica chela Corte possa conoscere le questioni concernentil’interpretazione di tali contratti anche se mai affrontate neiprecedenti gradi di merito (v. per tutte Cass. n. 21480/2025).11. Rispetto alla questione della riconducibilità dellemansioni svolte a un’area omogenea, con conseguenteinsussistenza del diritto al riconoscimento delle mansionisuperiori, va ricordato che una questione può dirsi nuova edessere pertanto improponibile per la prima volta nel giudiziodi cassazione solo quando il suo esame implichi unaccertamento di fatto, riservato al giudice di merito. Quando,invece, il ricorrente si limiti a indicare quale sia, a suo avviso,la disciplina giuridica applicabile al rapporto, e tale deduzioneNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026non comporti alcuna modificazione dei termini dellacontroversia nei suoi elementi di fatto, quali dedotti neiprecedenti gradi del giudizio e ritenuti incontestati dal giudicedel merito, e non implichi, sotto il profilo eziologico, nuovi ediversi accertamenti di fatto, non può parlarsi di nuovaprospettazione e la questione dedotta deve dirsi ammissibile(v. ex multis Cass. n. 25863/2018, n. 11655/2006, n.10195/2004).12. Nel caso odierno, parte ricorrente si è limitata asostenere che lo svolgimento di mansioni corrispondenti alprofilo BS, come individuato dalla contrattazione collettiva,non può comunque dar luogo al riconoscimento di mansionisuperiori rispetto al profilo di inquadramento del lavoratore,perché, in base alla stessa norma pattizia, i due livelliappartengono alla stessa area omogenea, differenziandosisolo dal punto di vista economico. Si tratta di una questioneche attiene comunque alla portata della stessa norma pattiziache le sentenze d’appello hanno ritenuto applicabile e chenon implica alcun ulteriore accertamento di fatto.13. Nel merito, i motivi sono infondati.14. È noto come il personale universitario strutturato nelServizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto diimpiego con l'[OSCURATO:PERSONA], instauri un rapporto di servizio conl'[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera (v. già Cass. S.U. n. 8521/2012). Siconfigura in tal modo una vera e propria cogestione delrapporto di lavoro, che, oltre a fondare la legittimazioneprocessuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive(Cass. n. 16826/2025), ha implicazioni anche di ordineeconomico, in quanto comporta l’applicazione a dettopersonale di alcuni istituti economici previsti dalla legge o daicontratti collettivi in favore dei lavoratori del Serviziosanitario nazionale.Numero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/202615. Oltre all’indennità perequativa prevista dall'art. 31 deld.P.R. n. 761/1979 (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]), spettante aicollaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni,mansioni e anzianità, e a prescindere dall'elemento formaledel titolo di studio posseduto, sono equiparati allecorrispondenti figure dei ruoli sanitari ordinari sulla basedelle tabelle allegate al decreto interministeriale 9 novembre1982 e che è sopravvissuta anche alla privatizzazione delpubblico impiego in forza della previsione contenuta nel CCNL1994-1997 per il personale dell’[OSCURATO:PERSONA] (su questo v. Cass.n. 5142/2024), l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 27gennaio 2005, poi trasfuso nell’art. 64 del CCNL CompartoUniversità 16 ottobre 2008, ha previsto che il personaleuniversitario non medico assegnato alle Aziende OspedaliereUniversitarie (AOU) sia collocato nelle fasce economiche diequivalenza previste da un’apposita tabella A dello stessoCCNL e percepisca dalle AOU il corrispondente trattamentoeconomico previsto per il personale del Servizio SanitarioNazionale (SSN) dal CCNL [OSCURATO:PERSONA].16. Sennonché, le stesse norme pattizie appena citateprevedono, ai loro rispettivi commi 9, che: «Per quanto nondisciplinato diversamente nel presente capo, al personaleuniversitario collocato nelle fasce come da colonna A dellatabella di cui al comma 2, si applicano le norme del presenteCCNL».17. Ci si chiede allora – e nella prospettiva di partericorrente si tratta di un interrogativo a cui va data rispostanegativa - se la perequazione garantita a regime dall’art. 28e dall’art. 64 valga anche nell’ipotesi in cui la pretesa dellavoratore si fondi non già sull’inquadramento iniziale, masull’asserito svolgimento di mansioni superiori.18. Il dubbio è alimentato dal fatto che la disciplina dellemansioni superiori contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] UniversitàNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026è apparentemente diversa da quella del CCNL CompartoSanità. Infatti, mentre l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] che, in caso di accertato svolgimento di mansionisuperiori, al dipendente vada la differenza tra il trattamentoeconomico iniziale della categoria di inquadramento e iltrattamento iniziale della categoria superiore corrispondentealle mansioni di fatto svolte, secondo la ricorrente diversasarebbe la disciplina dettata dalla contrattazione collettivadel [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 24 del CCNL 2006-2009Università, corrispondente ai precedenti artt. 24 del CCNL 9agosto 2000 e 16 del CCNL 13 maggio 2003, fa rinvio alladisciplina dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dunqueprevederebbe che la retribuzione del lavoratore sia integratanella misura corrispondente alla differenza economica tra iltrattamento in godimento e quello corrispondente al livelloeconomico superiore.19. La prospettiva dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente non può esserecondivisa.20. Anzitutto, va detto che all’interrogativo sul contrattocollettivo applicabile va data risposta indipendentemente dalcontenuto delle diverse norme sulle mansioni superiori deidue diversi contratti, correndosi altrimenti il rischio di caderein un’inammissibile inversione logica, in forza della qualel’interpretazione dell’art. 28 (e 64) del CCNL CompartoUniversità muta a seconda della preferibilità del contenutodelle diverse norme pattizie cui esso fa rinvio.21. Al contrario, la volontà delle parti sociali va ricavataall’interno della sola disposizione pattizia del CompartoUniversità, facendo certo applicazione dei criteri ermeneuticidi cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e dunque attraverso unainterpretazione complessiva delle clausole contrattuali le uneper mezzo delle altre, ma senza che sul significato dell’art.Numero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/202628 (e 64) del [OSCURATO:PERSONA] possa incidere il contenutodelle norme cui tali articoli fanno esplicito o implicito rinvio.22. Tanto chiarito, la soluzione in ordine al problema delcontratto collettivo applicabile deve essere fornita avendopresente, come rilevato dal Pubblico ministero nelle suememorie, la funzione perequativa che ha semprecaratterizzato tutta la disciplina (di fonte legale e pattizia) deltrattamento economico del personale universitario in serviziopresso le Aziende ospedaliere universitarie.23. La necessità di assicurare lo stesso trattamentoeconomico a lavoratori che svolgano le stesse mansioniall’interno della stessa struttura organizzativa, prescindendodal dato formale della titolarità del rapporto di impiego sulversante datoriale, accomuna sia la disciplina della cd.indennità [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979,sia la disciplina pattizia sulle tabelle di equivalenza.24. Ne consegue che, anche in caso di mansioni superiori,deve essere seguita la stessa logica e deve essere evitatoche, in uno stesso lasso temporale, il dipendentedell’[OSCURATO:PERSONA] che abbia svolto presso l’[OSCURATO:PERSONA] ospedalierale stesse mansioni del livello BS di un dipendente del SSNpossa essere destinatario di un trattamento economicodeteriore.25. Ciò vale a prescindere dai criteri di calcolo delladifferenza in concreto spettante, poiché la perequazione inbase alle mansioni svolte rispecchia i principi di rangocostituzionale (artt. 3 e 36, primo comma, Cost.), secondocui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionatatra l’altro alla qualità del suo lavoro in condizioni di parità.26. In tal modo, non si vuole affermare il diritto dellavoratore alla parità di trattamento economico ai sensidell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 in ogni ipotesi di svolgimentodi identiche mansioni rispetto ad altri lavoratori che godanoNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026di una maggiore retribuzione, poiché, come è noto, l’art. 45non costituisce parametro per giudicare le differenziazionioperate in sede di contrattazione collettiva, dato che illegislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali diprevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversipercorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate edelle diverse carriere professionali (v. la costantegiurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass n. 2925/2020,n. 16755/2019).27. Quando, tuttavia, è la stessa contrattazione collettiva aprevedere l’equiparazione, mediante apposite tabelle diequivalenza, il divieto contenuto nell’art. 45 torna a operarepienamente e impone di non realizzare disparità ditrattamento che la stessa volontà delle parti sociali ha volutoevitare.28. In conclusione, deve dirsi corretta la decisioneimpugnata, che ha considerato applicabile l’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA] anche alle mansioni superiori, in virtù delrinvio alle qualifiche di quel comparto (nella specie, BS)contenuto negli artt. 28 e 64 dei richiamati contratti collettividel [OSCURATO:PERSONA]. Il comma 9 degli artt. 28 e 64, nelsancire l’applicabilità dei contratti collettivi del CompartoUniversità a quanto non disciplinato «nel presente capo»,non fa riferimento alla disciplina delle mansioni superiori.29. Il riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 28 del CCNLComparto [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 apre alle due ulteriori questionisollevate con i ricorsi dell’[OSCURATO:PERSONA].30. Anzitutto, occorre stabilire se la disciplina dell’art. 28del CCNL [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, al comma 2,considera “mansioni immediatamente superiori” anche quellesvolte dal personale all’interno della categoria B, siaconforme alla disciplina statale contenuta nell’art. 52 d.lgs.n. 165/ 2001, come novellato, secondo cui la fungibilità delleNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026mansioni si estende a tutta l’area di inquadramento eprevede, all’interno di essa, solo progressioni di carattereeconomico.31. Al riguardo, occorre ricordare che il comma 6 dell’art.52 novellato, nel regolare i rapporti tra le previsioni deicommi precedenti e la contrattazione collettiva, stabiliscequanto segue: «6. Le disposizioni del presente articolo siapplicano in sede di attuazione della nuova disciplina degliordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi econ la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratticollettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui aicommi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso losvolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica diappartenenza, può comportare il diritto ad avanzamentiautomatici nell'inquadramento professionale del lavoratore».32. Da tale disciplina si trae che la regola della fungibilitàdelle mansioni all’interno dell’area, dettata dal comma 1, nonpuò essere derogata dalla contrattazione collettiva, la qualeperò, ove in precedenza contenesse una disciplina diversa,può mantenerla sino all’adozione di un nuovo sistema diclassificazione professionale, con la conseguenza chel’adeguamento può essere differito nel tempo.33. Ne consegue - come questa Corte ha di recenteaffermato nella speculare materia del demansionamentosempre nel [OSCURATO:PERSONA] sanità (Cass. n. 19567/2026) - che perverificare l’operare della regola sulla fungibilità occorreràguardare al contratto collettivo di settore ratione temporisapplicabile al singolo caso. Le parti sociali hanno infattiadeguato la disciplina delle mansioni nel [OSCURATO:PERSONA] sanità alcomma 1 dell’art. 52 solo nella tornata del CCNL 2022,mentre nel CCNL del 21 maggio 2018, alla ripresa dellacontrattazione dopo il blocco, hanno rinviato ad unaNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026successiva sezione negoziale la revisione del sistema diclassificazione.34. Poiché nel caso odierno lo svolgimento di mansionicorrispondenti alla categoria BS è stato accertato sotto lavigenza di un contratto collettivo (quello dell’8 giugno 2000,relativo al periodo 1998-2001 e non sostituito fino al 2018)che riconosceva le mansioni superiori anche all’internodell’area B, la sentenza impugnata deve anche sotto questoprofilo dirsi conforme a diritto.35. L’ultima questione da affrontare riguarda i criteri per ladeterminazione della differenza economica spettante allacontroricorrente per lo svolgimento di mansioni superiori.36. A tale proposito, la sentenza della Corte d’Appello diNapoli qui impugnata ha statuito che la differenza debbaessere calcolata tra il trattamento economico iniziale dellacategoria superiore (BS) e il trattamento economico inizialeprevisto per il livello di inquadramento (B), prescindendodunque dall’eventuale maggiore retribuzione in godimentoper effetto di progressioni economiche nel frattempointervenute.37. Nel farlo, la pronuncia ha valorizzato il disposto dell’art.28, comma 6, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001, chedispone in tal senso.38. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che l’art. 28 del CCNLdisciplina solo ed esclusivamente, anche ai fini del calcolodella differenza, l’ipotesi di assegnazione a mansionisuperiori mediante un provvedimento formale. Nell’ipotesi dimansioni superiori di fatto, sarebbe applicabile la disciplinastatale dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, la quale però si limitaa prevedere il diritto alla differenza di trattamento economicocon la qualifica superiore, senza indicare il sottraendo, ilquale peraltro non potrebbe che essere individuato nellaretribuzione in godimento. A voler diversamente ritenere,Numero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026osserva la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta acorrispondere due volte una porzione di retribuzione e sirealizzerebbe una sperequazione tra chi abbia svolto lemansioni più elevate sulla base dell’inquadramento formalee chi abbia visto riconoscersi tale inquadramento per viagiudiziale. Inoltre, neanche il testo dell’art. 28 del CCNLautorizza la lettura datane dalla Corte territoriale, in quantoil comma 6 della norma pattizia si riferisce soltanto aldipendente «assegnato alle mansioni superiori indicate nelcomma 2», ossia, come recita tale comma 2, alle «mansionisvolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondenteprofilo del livello super».39. Le censure sono infondate.40. Al di là dell’esatta individuazione della portataapplicativa dell’art. 28 del CCNL, se cioè esso considerimansioni superiori nel senso del comma 2 solo quelle svoltea seguito di un provvedimento formale comunicato periscritto in base al comma 5 o anche quelle svolte in via difatto, vi è che la regola dettata dal successivo comma 6 sulladeterminazione della differenza economica coincide conquella dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Come infattiquesta Corte ha chiarito, con affermazione cui si intende darecontinuità, l'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 – in difettodi diverse disposizioni di legge o della contrattazionecollettiva riferite a determinate categorie di lavoratori – deveinterpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioniappartenenti alla categoria superiore, ferma la nullitàdell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento ditali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 delmedesimo art. 52) al pagamento della differenza tra iltrattamento economico iniziale previsto per la categoriasuperiore cui corrispondono le mansioni espletate e quelloiniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta aNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026quanto percepito per la posizione economica di appartenenzaed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale dianzianità (Cass. n. 22958/2024, cui hanno fatto seguitoCass. n. 20222/2025, n. 8368/2026). Tale lettura dell’art. 52è quella più corretta, perché è aderente al concetto didifferenza di trattamento economico tra qualifiche, e quinditra previsioni normative astratte, e non tra quantonormativamente previsto per una qualifica e quantoconcretamente versato a titolo di retribuzione a undeterminato lavoratore; a voler diversamente ritenere, visarebbe una sostanziale legittimazione dell’attribuzione in viadi fatto di mansioni di categoria superiore a dipendenti che,per l’anzianità maturata nella categoria inferiore, nonavrebbero diritto ad alcuna differenza retributiva, aggirandocosì l’obbligo di avviare tempestivamente le procedure per lacopertura dei posti vacanti, come voluto dallo stesso art. 52d.lgs. n. 165/2001, e senza alcun rischio di responsabilitàpatrimoniale dei dirigenti che assegnano in questo modo lemansioni superiori (non essendoci danno da risarcire, inmancanza di maggiori per impegni di spesa per la pubblicaamministrazione).41. Né vi è ragione di ravvisare, nel riconoscimento deldiritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delledue categorie, un’ingiustificata locupletazione. Infatti, lamaggiorazione retributiva rispetto al reddito percepito sigiustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato dovutoanche per lo svolgimento di mansioni corrispondenti alproprio inquadramento; sicché lo svolgimento, invece, dimansioni riconducibili alla categoria superiore rappresenta,di per sé, una valida giustificazione per un pagamentoulteriore (Cass. n. 22958/2024, cui adde Cass. n.20222/2025).Num ero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Numero sezionale 3621/204262. Le considerazioni appena svolte privano di Drialetav apnubzabl icazione 09/10/2026l’ulteriore osservazione della ricorrente sul comma 2 dell’art.28 del CCNL. Affinché possa aversi una deroga alla regolaricavabile dall’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, ènecessario che essa, in quanto peggiorativa del trattamentodel lavoratore, sia espressa. Ne consegue che la nozione di«mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale»,contenuta nel comma 2 dell’art. 28 del CCNL, deve essereinterpretata semplicemente come riferita all’inquadramentodel lavoratore al momento dell’assunzione o dellapromozione e conferma, non smentisce, il principio secondocui il differenziale va calcolato a prescindere dalle posizionieconomiche successivamente acquisite nel livello. Si avrebbealtrimenti che, in una norma che nega la fungibilità dellemansioni tra categoria B e categoria BS, non avrebbe dirittoal riconoscimento delle mansioni superiori BS il dipendenteche le abbia svolte mentre era inquadrato come B1, B2, B3ecc., con ciò frustrandosi la stessa finalità della normapattizia, di mantenere l’infungibilità.43. In conclusione, il ricorso va rigettato.44. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nellamisura indicata in dispositivo. Non vi è luogo a provvederesulle spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreNumero registro generale 14893/2022 Numero di raccolta generale 26502/2026Num ero sezionale 3621/2026 Data pubblicazione 09/10/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22settembre 2026.Il CONSIGLIERE ESTENSORE La PRESIDENTEGualtiero [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]