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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00488/2024

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re 2 023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 8411 /201 5 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliat a in R oma a l la via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] le dello Stato, dal la qualeè rappresentata e dife s a ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] n. 2745 / 03 / 1 4 depositata il 25 settembre 2014 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 1 4 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2745/03/14 depositata il 25 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado assunta dalla Commission e Tr ib utaria Provinciale di Palermo, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, era no statedichiarate n o n dovut e dal c o ntri bu ente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], le sanzioni irrogategli dall’Ufficio per l’omessa prese ntazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2004-2007.

Rilevava il giudice regionaleche correttamente dalla C.T.P. era stata ritenuta applicabile in favore del [OSCURATO:PERSONA] l a causa d i non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997 , avendo egli dato prova di aver sporto denuncia all ’ aut orità giudiziaria nei co n f ro nti de l profession ista incaric ato d i curar e gli adempimenti fiscali.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] o lamo è rimasto intimato , pur avendo ricevuto r egolare notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale (con ritiro del piego avvenuto in data 26 marzo 2015 presso l ’ ufficio di distribuzione di Misilmeri [PA ] , come r isulta attes tato dalla sottoscrizionee dai timbri present i nell ’appos it o spazio dell ’ allegat o avviso di ricevimento).

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso v iene denunciat a , ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 5 e 6, comma 3, D .

Lgs. n. 4 72 del 1997, del l ’ art. 1, comma 3, L. n. 423 del 1995, nonchédell’art. 2729 c.c..

Si deduce,al riguardo: - che avrebbe errato la C.T.R. ne l l ’ escludere la responsabilità del co nt ribuente in relazione all a co ntestata violazione tributaria , se bbe ne eg l i non avesse dato dimos t razione dell’attività di controllo e di vigilanza posta in essere all o scopo di verificare l’effettiva esecuzione delle incombenze affidate al professionista incaric at o della p r esentazione delle dichiara z ioni dei redditi; - c h e , ai fini del l ’ assolvimento di tale prova , non pote va ritenersi sufficiente la produzione in giudizio della denuncia sporta nei confronti del sudde tto profe ssionista ; - che l ’ art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997non ha comportato l’abrogazione della L. n. 423 del 1995, in base al la quale la risc ossione delle sanzioni pecuniarie previste in c a so di omesso ver s amento dell e impost e può al più essere sospesa nei confronti del contribu ente, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del soggetto cui era stato conferito mandato professionale per l’adempimento fiscale.

Il ricorso è fondato.

In dichiarata condivisione del ragionamento decisorio svolto dal primo giudice, la C.T.R. ha ri tenuto co n figurabile nel caso di specie la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997, avendo il [OSCURATO:PERSONA] « s porto denuncia inna nzi all’Autorità giudiziaria a carico del consulente cui aveva affidato la gestione amministrativa e contabile della sua azienda».

Sennonchè, percostante giurisprudenza di questa Corte, l’anzidetta causa di non punibilità è applica bile a condizione che il contribuente, oltre ad aver adempiuto l ’ obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando.

Ne consegue che l’operatività dell’esimente deve essere esclusa laddove, pur essendo stato denunciato a ll’autorità giudiziaria i l fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova d i aver assolto, a monte , l ’ obbligo di vigi lanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell’intermediario (cfr. Cass. n. 35612/2022, Cass. Sez.

Un. n. 28640/2021, Cass. n. 5661/2020, Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010).

Alla stregua della surriferit a regula iuris , al la quale va data continuità, si appalesa er ronea l a soluzione interpreta tiva offerta dalla C.T.R., tesa ad escludere qualsiasi rilevanza alla cul pa in vigilando del contrib uente , sull ’ assunto che tale profil o s oggettivo esulerebbe «dal quadro normativo proprio in materia di sanzioni».

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, la prova dell’assenza di colpa, secondo le regole generali dell ’ illecito amministrativo, grava sul contribuente, il quale può andare esente da responsabilità soltanto ove alleghi e dimostri di aver compiut o atti diretti a controllare la correttaesecuzione dell ’incarico affidato , prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista medesimo , finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione di modelli F24 o l ’ impiego di altr i artifici di difficile riconoscibilità da parte del mandante(cfr. Cass. n. 581/2019, Cass.n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010).

Va, pertanto, disposta, ai s ensi dell ’ art. 3 84, comma 2 , prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con r invio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale proced erà a un nuo vo esame della controversiauniformandosi al principio di diritto sopra espresso.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità,a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re 2 023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 8411 /201 5 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliat a in R oma a l la via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] le dello Stato, dal la qualeè rappresentata e dife s a ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] n. 2745 / 03 / 1 4 depositata il 25 settembre 2014 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 1 4 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2745/03/14 depositata il 25 settembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado assunta dalla Commission e Tr ib utaria Provinciale di Palermo, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, era no statedichiarate n o n dovut e dal c o ntri bu ente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], le sanzioni irrogategli dall’Ufficio per l’omessa prese ntazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2004-2007. Rilevava il giudice regionaleche correttamente dalla C.T.P. era stata ritenuta applicabile in favore del [OSCURATO:PERSONA] l a causa d i non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997 , avendo egli dato prova di aver sporto denuncia all ’ aut orità giudiziaria nei co n f ro nti de l profession ista incaric ato d i curar e gli adempimenti fiscali. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] o lamo è rimasto intimato , pur avendo ricevuto r egolare notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale (con ritiro del piego avvenuto in data 26 marzo 2015 presso l ’ ufficio di distribuzione di Misilmeri [PA ] , come r isulta attes tato dalla sottoscrizionee dai timbri present i nell ’appos it o spazio dell ’ allegat o avviso di ricevimento). Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso v iene denunciat a , ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 5 e 6, comma 3, D . Lgs. n. 4 72 del 1997, del l ’ art. 1, comma 3, L. n. 423 del 1995, nonchédell’art. 2729 c.c.. Si deduce,al riguardo: - che avrebbe errato la C.T.R. ne l l ’ escludere la responsabilità del co nt ribuente in relazione all a co ntestata violazione tributaria , se bbe ne eg l i non avesse dato dimos t razione dell’attività di controllo e di vigilanza posta in essere all o scopo di verificare l’effettiva esecuzione delle incombenze affidate al professionista incaric at o della p r esentazione delle dichiara z ioni dei redditi; - c h e , ai fini del l ’ assolvimento di tale prova , non pote va ritenersi sufficiente la produzione in giudizio della denuncia sporta nei confronti del sudde tto profe ssionista ; - che l ’ art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997non ha comportato l’abrogazione della L. n. 423 del 1995, in base al la quale la risc ossione delle sanzioni pecuniarie previste in c a so di omesso ver s amento dell e impost e può al più essere sospesa nei confronti del contribu ente, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del soggetto cui era stato conferito mandato professionale per l’adempimento fiscale. Il ricorso è fondato. In dichiarata condivisione del ragionamento decisorio svolto dal primo giudice, la C.T.R. ha ri tenuto co n figurabile nel caso di specie la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 472 del 1997, avendo il [OSCURATO:PERSONA] « s porto denuncia inna nzi all’Autorità giudiziaria a carico del consulente cui aveva affidato la gestione amministrativa e contabile della sua azienda». Sennonchè, percostante giurisprudenza di questa Corte, l’anzidetta causa di non punibilità è applica bile a condizione che il contribuente, oltre ad aver adempiuto l ’ obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Ne consegue che l’operatività dell’esimente deve essere esclusa laddove, pur essendo stato denunciato a ll’autorità giudiziaria i l fatto imputabile al terzo, il contribuente non dia anche prova d i aver assolto, a monte , l ’ obbligo di vigi lanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell’intermediario (cfr. Cass. n. 35612/2022, Cass. Sez. Un. n. 28640/2021, Cass. n. 5661/2020, Cass. n. 581/2019, Cass. n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010). Alla stregua della surriferit a regula iuris , al la quale va data continuità, si appalesa er ronea l a soluzione interpreta tiva offerta dalla C.T.R., tesa ad escludere qualsiasi rilevanza alla cul pa in vigilando del contrib uente , sull ’ assunto che tale profil o s oggettivo esulerebbe «dal quadro normativo proprio in materia di sanzioni». Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo, la prova dell’assenza di colpa, secondo le regole generali dell ’ illecito amministrativo, grava sul contribuente, il quale può andare esente da responsabilità soltanto ove alleghi e dimostri di aver compiut o atti diretti a controllare la correttaesecuzione dell ’incarico affidato , prova nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista medesimo , finalizzato a mascherare il proprio inadempimento mediante la falsificazione di modelli F24 o l ’ impiego di altr i artifici di difficile riconoscibilità da parte del mandante(cfr. Cass. n. 581/2019, Cass.n. 19422/2018, Cass. n. 12473/2010). Va, pertanto, disposta, ai s ensi dell ’ art. 3 84, comma 2 , prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con r invio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale proced erà a un nuo vo esame della controversiauniformandosi al principio di diritto sopra espresso. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità,a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 00488/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris