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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35612/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14598-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif., - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8008720122), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2753/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2013, conseguenti all'indebita detrazione dell'imposta, oltre sanzioni; che la contribuente impugnò detto provvedimento, limitatamente alla irrogazione delle sanzioni, innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4177/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2753/2020, depositata il 25/11/2020, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'esistenza di una denunzia in sede penale, antecedente alle operazioni di verifica nei confronti della società contribuente, nei confronti dell'intermediario (tale dr. [OSCURATO:PERSONA]) deputato alla presentazione della dichiarazione, in uno alla mancanza di sottoscrizione, ad opera del legale rappresentante della contribuente verificata, degli atti compiuti dall'intermediario medesimo, avvalorino l'idea "che la società fosse rimasta completamente all'oscuro dell'accaduto [i. e., l'indebita compensazione di debiti e crediti I.V.A.]" (cfr. ult. p. della Ric. 2021 n. 14598 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.), con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc.

CiV., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997... con riferimento alle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità sancita dal predetto articolo 6, comma 3" (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto provata, ad opera del contribuente, l'assenza assoluta di propria colpa rispetto alle condotte poste in essere dall'intermediario; che il motivo è manifestamente fondato; che, premesso che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando (Cass., Sez. 5, 7.11.2018, n. 28359, Rv. 651225-01), osserva il Collegio come, nella specie, la C.T.R. abbia ritenuto Ric. 2021 n. 14598 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- 7/L sussistenti gli estremi per l'applicazione della scriminante in commento stante (a) l'avvenuta presentazione di una denunzia nei confronti dell'intermediario di cui la contribuente si serviva per la presentazione della dichiarazione e (b) l'assenza di sottoscrizione degli atti da quello compiuti da parte del legale rappresentante della ESI, che, tuttavia, tali elementi - come puntualmente osservato dalla difesa erariale - alcunché dimostrano circa l'assolvimento "a monte", da parte della contribuente, dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario (questione affatto diversa rispetto alla inconsapevolezza della condotta fraudolenta del professionista e, peraltro, solo adombrata - ma non approfondita - dalla stessa decisione impugnata a proposito della disposta compensazione delle spese di lite.

Cfr. ult. cpv. della motivazione): ed infatti, questa Corte (Cass., Sez. 5, 10.6.2021, n.16291, non massimata, in motivazione, p. 3, sub §§ 2.1 e 2.2) ha anche di recente chiarito che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, non potendosi ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez.

V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez.

V, 24 agosto 2018, n. 21061).

Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca la Ric. 2021 n. 14598 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez.

V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez.

V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez.

VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez.

VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez.

V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez.

V, /7 marzo 2017, n. 6930)"; che, per altro verso, non coglie nel segno la difesa della controricorrente, laddove assume che in tal modo sarebbe (inammissibilmente) censurata la motivazione della decisione impugnata, mentre parte ricorrente si sarebbe doluta, al contrario, di un vizio di violazione di legge: ed infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (nella specie, in relazione alle condizioni di operatività dell'esimente de qua vertitur) e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (arg. da Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24054, Rv. 646811-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Ric. 2021 n. 14598 sez.

Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14598-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif., - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 8008720122), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, al P.[OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2753/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2013, conseguenti all'indebita detrazione dell'imposta, oltre sanzioni; che la contribuente impugnò detto provvedimento, limitatamente alla irrogazione delle sanzioni, innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 4177/2018, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2753/2020, depositata il 25/11/2020, accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'esistenza di una denunzia in sede penale, antecedente alle operazioni di verifica nei confronti della società contribuente, nei confronti dell'intermediario (tale dr. [OSCURATO:PERSONA]) deputato alla presentazione della dichiarazione, in uno alla mancanza di sottoscrizione, ad opera del legale rappresentante della contribuente verificata, degli atti compiuti dall'intermediario medesimo, avvalorino l'idea "che la società fosse rimasta completamente all'oscuro dell'accaduto [i. e., l'indebita compensazione di debiti e crediti I.V.A.]" (cfr. ult. p. della Ric. 2021 n. 14598 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.), con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. CiV., la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997... con riferimento alle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità sancita dal predetto articolo 6, comma 3" (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto provata, ad opera del contribuente, l'assenza assoluta di propria colpa rispetto alle condotte poste in essere dall'intermediario; che il motivo è manifestamente fondato; che, premesso che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando (Cass., Sez. 5, 7.11.2018, n. 28359, Rv. 651225-01), osserva il Collegio come, nella specie, la C.T.R. abbia ritenuto Ric. 2021 n. 14598 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -3- 7/L sussistenti gli estremi per l'applicazione della scriminante in commento stante (a) l'avvenuta presentazione di una denunzia nei confronti dell'intermediario di cui la contribuente si serviva per la presentazione della dichiarazione e (b) l'assenza di sottoscrizione degli atti da quello compiuti da parte del legale rappresentante della ESI, che, tuttavia, tali elementi - come puntualmente osservato dalla difesa erariale - alcunché dimostrano circa l'assolvimento "a monte", da parte della contribuente, dell'obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario (questione affatto diversa rispetto alla inconsapevolezza della condotta fraudolenta del professionista e, peraltro, solo adombrata - ma non approfondita - dalla stessa decisione impugnata a proposito della disposta compensazione delle spese di lite. Cfr. ult. cpv. della motivazione): ed infatti, questa Corte (Cass., Sez. 5, 10.6.2021, n.16291, non massimata, in motivazione, p. 3, sub §§ 2.1 e 2.2) ha anche di recente chiarito che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, non potendosi ritenere esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista al quale erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061). Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca la Ric. 2021 n. 14598 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -4- prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista - facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F 24 (Cass., Sez. V, 27 giugno 2018, n. 9422; Cass., Sez. V, 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., Sez. VI, 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 25580), non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale (Cass., Sez. V, 20 luglio 2018, n. 19422; Cass., Sez. V, /7 marzo 2017, n. 6930)"; che, per altro verso, non coglie nel segno la difesa della controricorrente, laddove assume che in tal modo sarebbe (inammissibilmente) censurata la motivazione della decisione impugnata, mentre parte ricorrente si sarebbe doluta, al contrario, di un vizio di violazione di legge: ed infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (nella specie, in relazione alle condizioni di operatività dell'esimente de qua vertitur) e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (arg. da Cass., Sez. 6-2, 12.10.2017, n. 24054, Rv. 646811-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2021 n. 14598 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -5- La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio d
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