CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T19L
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle associazioni e di altre organizzazioni del terzo settore
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: —
Parti datoriali: FIDAP IMPRESE
Parti sindacali: FISAL ITALIA
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2023-12-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 20190
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178526
--- Testo contratto ---
Validità dal 01/01 12024 al 371 Lzl2O27
C.C.N.L, PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
FIDAP IMPRESE, Federazione ltaliana Datoriali e Pensionati, Confederazione Nazionate detle PMt dei
lavoratori Autonomi e dei Pensionati- Associazione di Datori di Lavoro, rappresentata dal proprio Presidente
Dott. Giuseppe Prattico'
FISAL lTALlA, Federazione ltaliana sindacato Anziani e Lavoratori, Confederazione Nazionate dei
Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati-Associazione dei lavoratori, rappresentata dal
Presidente Jennane Rajaa
SOTTOSCRIVONO IL RINNOVO DEL PRESENTE CONTRATTO
CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONT DEL TERZO SETTORE
ROM{,22t1212023
PREMESSA AL CCNL
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto ilterritorio nazionale, i rapporti di lavoro
nell'ambito delle attività prestate presso Associazioni ed altre organizzazioni del tezo seltore e il relativo personale dipendente.
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validità dal 0U01 l20z4 al37lt2l2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
SOMMARIO
PARTE GENERALE
Articolo 'l - Classificazione del personale
Articolo 2 - Assunzione e durata del periodo di prova
Articolo 3 - Apprendistato
Articolo 4 - Disciplina comune dell'Apprendistato
Articolo 5 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Articolo 6 - Apprendistato Professionalizzante
Articolo 7 - Omissis
Articolo I - Apprendistato - Tabella trattamento economico
Articolo 9 - Contratto a tempo paziale
Articolo 10 - Lavoro a lempo determinato
Articolo 1 1 - Contratto di Reimpiego
Articolo 12 - Somministrazione di lavoro e lavoro intermittente
Articolo 13 - Telelavoro
Articolo 14 - Orario di lavoro
Articolo 15 - Lavoro Straordinario
Articolo 16 - Riposo settimanale e Festività
Articolo 17 - Ferie
Articolo 18 - Permessi e congedi
Articolo 19 - Maternità e Paternità
Articolo 20 - Trasferte e Missioni
Articolo 21 - Malattie e lnfortuni
Articolo 22 - Sospensione dal lavoro
Articolo 23 - Scatti di anzianità
Articolo 24 -Trattamento economico
Articolo 25 -Mensilità supplementari "Tredicesima Mensilità"
Articolo 26 -Banca delle ore
Articolo 27 - Risoluzione del rapporto di lavoro e Preavviso
Articolo 28 - Norme disciplinari
Articolo 29 - Attività Sindacale
Articolo 30 - Secondo livello di contrattazione
Articolo 31 - Vigenza Contrattuale
Articolo 32 - Contributi di assistenza contrattuale
Articolo 33 - Esclusione di stampa
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Validità dal 01/01 /202a al 3L17212027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
CAMPO DIAPPLICAZIONE
1. Associazioni sindacali e di datori di lavoro.
2. Associazìoni di promozioni che svolgono indagini conoscitìve sul territorio e sulle popolazioni, e di indagini di
mercato.
3. Associazioni create per la promozione del prodotto ltaliano all'estero.
4. Associazioni di promozione e ricerca tecnico/scientifica per imprenditori e professionisti.
5. Associazioni dì promozione turistica, e di valotizzazione del territorio (Pro Loco).
6. Associazioni per la formazione ed aggiornamento.
7. Associazioni per I'organizzazione di eventi culturali ed espositivi (fiere e manifestazioni per la presentazione di
prodotti)
L Associazioni per la gestione dei servizi postali in genere.
9. Associazioni per la gestione dei servizi di assistenza degli automobilisti, alle famiglie, ai commercianti e al
territorio
10. Associazioni di professionìsti organizzali in reparti professionali e associazioni Temporanee di impresa.
1 1. Associazioni ambientalistiche e di tutela del territorio.
12. Associazioni sportive in genere, e di gestione impianti sportivi.
13. Associazioni culturali per Ia gestione di servizi ricreativi e culturali.
14. Associazionì per la gestione delle risorse umane.
15. Associazione per l'assistenza domiciliare.
'16. Associazioni per l'assistenza sanitaria ospedaliera.
'17. Associazioni per il recupero risanamento ambientale, cittadino e territoriale.
18. Associazioni per la formazione dell'infanzia e degli utenti, per l'utilizzo viario relativamente ai trasportr.
'19. Associazioni Nazionalì Caritative e per l'assistenza ai diversamente abili.
20. Associazioni per il recupero delle persone disagiate, dissociate e dei carcerati.
21. Associazione per la protezione degli animali.
22. Associazioni per il recupero abitativo dei diversamente abili.
23. Associazione per la salvaguardia dei brevetti e det marchi di qualiÈ
24. Associazione cantativa rivolta alle opere mìssionarie del tezo mondo.
25. Associazioni etniche nazionali e internazionali.
26. Associazioni filateliche e numismatiche
27. Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni costituite fra cittadini privati, ltaliani, Comunitari, ed
exkacomunitari, operanti nel campo educativo, sociale ed assistenziale. lnoltre a tutte quelle attività similari
che possono essere svolte tra associazioni di imprese o persone.
28. Associazioni sportive.
29. Fondazioni.
I nsc i ndi b i I ità del le norme contrattual i
(1) ll presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di
lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Associazioni ed alte otganizzazioni del tezo settore e tutte quelle attività
similari che possono esservi rimmprese, ed il relativo personale dipendente.
(2) Le disposizioni del presente conlratto sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non ne è ammessa la loro paziale
applicazione, salvo che per le evenluali deroghe consentite, attuate dalla mntrattazione di secondo livello.
(3) Per efietto dell'inscindibilita delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria
comporta l'obbligo, a carico dell'Azienda, di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti.
(4) ln particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni all'ENTE BILATERALE ENAB
(5) Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente C.C.N.L. e
rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comu ue tenuto il Datore di lavoro, in caso
dbmissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualment reviste ed a riconoscere al lavoratore
l'importo equivalente
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validità dal otloLl2024 al tLlLzl2o2T
C.C.N.t. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI OEt TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAt ITALIA
(6) Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i
finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'adesione al Fondo lnterprofessionale (il quale ha il compito
di effettuare la formazione, riqualilìcazione e aggiornamento continuo dei dipendenti), sia compreso l'impegno da parte delle
Aziende dì applicare integralmente il presente C.C.N.L., nonché i Contratti lntegrativi di secondo livello o le relative
indennÌtà sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale
(7) Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le disposizioni di legge applicabili.
art. 1 - Classificazione del Dersonale
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificaticome segue
DIRIGENTI
Sono considerati dirigenti, ai sensi dell'art. 2095 c.c. quei prestatori di lavoro subordinato i quali ricoprono nel!' Associazione un
elevato grado di autonomia e potere decisionale nonché di professionalità.
L'elevato grado di autonomia e di potere decisionale nell'ambito delle competenze demandate
è subordinato solo alle direttive generali e di coordinamenlo di tipo strategico attribuite dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o
dal Direttore Generale, a semnda dello statuto del!' Associaz ione.
ll potere gerarchico su tutto il personale, o parte di esso, il potere di rappresentanza anche al di fuori dell'Associazione, il
potere decisionale in materia di spesa nella misura eventualmente delegatagli, sono ulteriori elementi che contribuÌscono a
definire la figura del dirigente.
ll contratto trova applicazione anche per coloro che sono chiamali a ricoprire carjche associative, e che svolgono la loro attività
prevalente nell'Associazione stessa. Essi, nelì'ambito dell'effèttivo riconoscimento della funzione, promuovono, coordinano e
gestiscono la realizzazione degli obiettivi.
Nel caso di stipula di contratto di lavoro per il Presidente dell'Associaz ione è presupposto necessario la delibera del Consiglio
Direttivo o organo analogo previsto dallo statuto dell'Associazione.
ln considerazione delle funzioni e delle responsabilità proprie del dirigente nell'ambito dell'assetto operativo e gestionale
dell'Associazione, questi adicola il proprio tempo di lavoro e la propria presenza sulla base delle esigenze connesse
all'espletamento dell'incarico afIìdatogli, assicurando ogni azione necessaria in relaz ione agli obiettivi e programmi da rcalizzarc,
comunque diretta ad assicurare l'ordinato svolgimento del lavoro da parte dei collaboratori. Pertanlo, giusto quanto precede, la
durata della prestazione è improntata a critèri di onnicomprensività, flessibilità, discrezionalità, trasparenza e reperibilità, e non è
quantificabile. Tuttavia essa tende a correlarsi, pur con ampia discrezionalità, all'orario di lavoro vigente per i collaboratori,
specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti. ln questo senso, l'indennita dì cui al successivo
articolo X (titolo Vll) INDENNITA'sì ritiene omnicomprensiva relativamente ogni prestazione di lavoro ad esclusione di quanto
previsto per il trattamento di missione e trasferimento. Nel caso che le prestazioni lavorative siano effettuate di domenica e nei
giornifestivì si darà luogo al riposo compensativo.
QUADRI
Appartengono al Livello Quadri i dipendenti che svolgono con carattere conlìnuativo funzioni direttive a loro attribuite, di rilevante
importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, nell'ambito di strategie e programmi definiti. ll personale
inquadrato a Livello Quadri esercita poteri di discrezionalità e responsabilità personale, anche nel coordinamento e nella
ottimizzazione delle risorse umane, in attività di particolare complessità operativa, nell'ambito di strategie e programmi defìniti.
La prestazione lavorativa dei Quadri si effettua, di massima, in stretta correlazione temporale con il normale orario di lavoro, fermo
restando che il Quadro opera secondo il principio di flessibilità temporale e con criteri di autogestione indìviduale che tenga conto
delle esigenze operative. Pertanto, le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro si intendono compensate con la
corresponsione dell'indennità Quadro di cui all'arl. X (titolo Vll) INDENNITA'del presente tratto. Nel caso che le preslazioni
lavorative siano effettuate di domenica e nei giorni festivi si darà luogo al riposo com sativo
ll Quadro è preposto, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla
ricerca e definizionedi progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e I'attuazione degli obiettivi, verifìcandone la fattibilità
economico-tecnica, garantendo un adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di Éalizzazione, controllandone
la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. I dipendenti appartenenti alla qualilìca di Quadro sono responsabili della
gestione e del coordinamento dei settori cui sono preposli e dei risultati conseguiti, dispongono quanto necessario per
l'organizzazione del lavoro e per I'utilizzo del personale assegnato.
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validità dal o7lotlzol4 al 3Ll L2lzo27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELTE ASSOCIAZIONI E DI ATTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
l' livello: Lavoratori con funzioni direttive di notevole e particolare complessità ed importanza, o che svolgono funzioni
professionali con competenza su tutti i processì, lavoratori preposti alla guida di unità organizzative di particolare importanza o
che svolgono funzÌoni professionali ad alto contenuto specialistico. Rispondono del proprio operato e dell'organizzazione e dei
risultati dell'unita e /0 settore cui sono predisposti;
2' livello: Lavoratori che, in contesli di ampie e particolari complessità, svolgono attività di elevato contenuto professionale
caratterizzate da guida e coordinamento di gruppi di lavoratori e/o attività ad alto contenuto specialistico, lavoratori che
svolgono attività professionali di ordine tecnico, amministrativo e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori;
3' livello: Lavoratori in possesso di specializzazione di media complessità, che esercitano attività polivalenti tipiche della
propria specialità di mestiere appreso mediante signillcativa esperienza o tramite frequenza di scuole professionali.
4" livello: Lavoratori qualificati che attraverso esperienza e addestramenlo professionale o tirocinio hanno acquisito conoscenze
relative al mestiere e/o svolgono compiti ausìliari.
5" livello: Lavoratori che posseggono semplici competenze tecniche legate alla natura dei compiti affldati.
6" livello: Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici per le quali non si richiedono specifici requisiti
professionali.
ar7. 2 - Assunzione e durata del periodo di prova
(1) Prima della sua assunzione il lavoratore dovrà presentare la relativa documentazione completa (p.e. dati personali,
curriculum ed esperienze lavoralive e/o formative, altri documenti utili per I'assunzione).
(2) Per la fase di svolgimento del rapporto dovrà presentare e lirmare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente. ll datore
di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenli ritirali.
(3) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
(4) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento spècifico all'applicazione del presente contratto, le
seguenti indicazioni:
a. l'identità delle parti;
b- il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo fisso o predeterminato, l'indicazione chè l'occupazione awiene in luoghi
diversi;
c. la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d. la data di inizio del rapporto;
e. la durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
f. la durata del periodo di prova;
g. l'inquadramento, il livello e la qualifica, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
h. l'ìmporto iniziale della retribuzione e ì relativi elementi costitutivi; il periodo di pagamentoi
i. la durata delle ferie retribuite o la modalità di delerminazione e difruizione delle fèrie:
j. l'orario di lavoro;
k. i termini di prèawiso in caso di recesso;
L informativa per la bilateralità.
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Validità dal 0U01 l20z4 al37l72l2O27
C,C,N.L. PER I DIPENDENTI DEILE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
(5) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti
Livelli Periodo
Livello I
Livello ll
Livello lll
Livello lv
Livello V
Livello Vl
Livello Vll
Livello Vlll
60
50
45
35
30
25
20
15
(sessanta) giorni di effettiva preslazione lavorativa
(cinquanta) giorni di effettiva prestazione lavorativa
(quarantacinque) giorni di effettìva prestazione lavorativa
(trentacinque) giorni dì effettiva prestazione lavorativa
(trènta) giorni di effettiva prestazione lavorativa
(venticinque) giorni di effettiva prestazione lavorativa
(venti) giorni di effettiva prestazione lavorativa
(quindici) giorni di effettiva prestazione lavorativa
(6) Durante ìl periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale slabilito per la
qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
(7) Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza
preawiso, con diritto altrattamento difine rapporto ed ai ratei delle mensililà supplementari e delle ferie.
(8) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si
intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal D.Lgs. n. 167/201'l e dalla normativa contenuta nel
presente titolo.
art.4- Disciplina comune dell' aoprendistato
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato
A. Contratto di apprendistato
(1) L'assunzione dovrà awenire con un contratto di apprendistato redatto in forma scritta. ll contratto dovrà essere integrato con
eventuali indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
(2) L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere
sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
(3) I periodi di apprendistato svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno
computati ai Iìni del completamento del periodo prescritto dal presente C.C.N.L., purché l'addestramento si riferisca alle stesse
specifiche mansioni e non sìa intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 (dodici) mesi.
(4) È possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part time non sia inferiore
al 60% (sessanta per cento) e senza diminuzione delle ore di formazione previste.
B. Periodo di prova e risoluzione del rapporto
(1) La durata massima del periodo di prova per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dalle parti contrattuali, in ragione
della durata del contratto, del profìlo professionale e del livello di inquadramento finale. ln ogni caso non può eccedere i 60
(sessanta) giorni di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli lll, lV, V, Vl e Vll al termine del periodo di
apprendistato, durante iquali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza p
contrattuali, compreso iltrattamento difine rapporto, in base ai criterj di maturazio
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
iso, con la corresponsione di tutti gli istituti
revisti dal presente C.C.N.L.
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aft. 3 - Apprendistato
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varidità dat 01/01 l2o2a d nlnl2ozT
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
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(2) È vietato il recesso durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa oppure giustilicato motivo. Per il licenziamento
privo di giustilicazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
(3) ll datore di lavoro e il lavoratore possono recedere dal rapporto allo scadere del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118
c.c. Qualora tale recesso non inlervenga, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione dicontinuità.
(1) È vietata la relribuzione a cottimo dell'apprendista. Per tutte le tipologie di apprendistato, la retribuzione dell'apprendìsta è
stabilita in misura percentualizzata rispetto ai paramelri retributivi previstì dal presente C.C.N.L., tenuto conto del monle ore
formativo e dell'anzianità di servizio.
D. Tutor
(1) È necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'awio dell'atlività formativa ed
avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente accordo.
(2) ll tutor per l'apprendistato, il quale nominativo dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare della
struttura oppure una persona diversa dalla prima, ma a tal fìne già qualificata e delegata. ln quest'ultimo caso, il tutor sarà
necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale indìviduata nel piano formativo e che possiede competenze
adeguate ed un livello di inquadramenlo pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla rine del periodo di
apprendistato.
(3) Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista per verifìcare I'attuazione del piano
formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione
del contratto di apprendistato, eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato, etc.
(1) La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registraz ione della formazione erogata, in assenza
del libretto formativo del cittadino, porà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici ùacciabili e fogli
firma. ln assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fìni
dell'attestaz ione sul percorso formativo. ln ogni caso il datore di lavoro dovra conservare, per le verifiche eventualmente fatte da
parte degli organi di controllo, tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione), a dimostrazione
dell'awenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o atteslazioni per la partecipazione a corsi estemi, documenti contabili, fogli
presenza e documentazione per la formazione intema etc.).
F. Percentuale di conferma
(1) Per poter assumere lavoratori apprendisti con il contratto di apprendistalo professionalizzante e di mestiere, il datore di lavoro
deve aver mantenuto in servizio almeno ll 20ok (venti per cento), per le strutture sotto i 50 (cinquanta) dipendenti ed il 50%
(cinquanta per cento) per quelle sopra i 50 (cinquanta) dipendenti, dei lavoratori il cui contratto di apprendislato sia venuto a
scadere nei 18 (diciotlo) mesi precedenti; a tal frne non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quellì ìicenziati per giusta
causa o giustificalo motivo, e icontratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
(2) La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei '18 (diciotto) mesi precedenti all'assunzione
del lavoratore, sia venulo a scadere un solo contratto, o qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero di
lavoratori dipendenti non superiore a 3 (tre). lnoltre, la disciplina della percentuale di mnferma non trova applicazione per le altre
tipologie di apprendistato.
G. Requisiti e capacità formativa
(1) Per tutte le tipologie di apprendistato, l'impresa o la cooperativa potranno awalersi, per l'erogazione della formazione
trasversale di base o professionalizzante, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa
regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui queste hanno la propria sede.
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G. Retribuzione
E. Reqistrazione della formazione
C4,-
Validità dal o7loLl2024 al 3LlL2l2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
H. Anzianità aziend ale e Drolunqamento del oeriodo di aoorendistato
('l) ll periodo di apprendistato si computa ai lini dell'anzianità aziendale e di servizio. Nei casi di malattia, infortunio, maternita e
paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiori a 30 (trenta) giorni di calendario, è possibile prolungare
il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. II prolungamento dovrà essere comunicato per iscritto
all'apprendista, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
It relativo lrattamento economico e normativo per gli apprendisti è lo stesso previsto pèr tutli ilavoratori dipendenti non
apprendisti.
art. 5 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
(2) E demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale
tipologia contrattuale e la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard
generali fissati dalle singole Regioni o dalle Province aulonome di Trento e Bolzano. ln assenza di essi trova applicazione la
normativa relativa all'apprendistato professionalizzante, in quanto mmpatibile, ad eccezion fatta per gli aspetti relativi alla
retribuzione.
aìt. 6 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
(2) Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. '1671201 l, sussista l'obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta dalle
Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida
adottate in Conferenza Stato-Regioni per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014.
(1) La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ed il percorso formativo
dell'apprendista, sono definiti in relazione alla qualifica professionale ed al livello d inquadramento previsto dal presente C.C.N.L.
L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualirìche del livello Vlll. La durata minima del contratto
di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di 24 (ventiquattro) mesi e la durata massima di 36 (trentasei) mesi.
(2) L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà awenire con modalità coerenti rispetto
alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell intervento formativo medesimo.
(3) Le attivita formative svolte presso più datorì di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al
profilo professionale.
(4) Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro
(5) Le parti fìrmatarie del presente C.C.N.L. manifestano la propria disponibilìtà a delegare alla contrattazione di secondo livello la
disciplina della formazione finalizzala all'acquisizione di competenze di basè e trasversali, così come disciplinata dalle Regioni e
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l. Trattamento malattia ed infortuni
(1) Le parti firmalarje del presente C.C.N.L., auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di primo
livello quale canale di inserimento dei giovani nel settore e quale strumento per un'efficace attuazione della Garanzia Giovani,
manìfestano la propria disponibilìtà ad eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o le singole
Regioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
A) Piano formativo
(1) I contenuti formativi del piano formativo sono di natura professionalizzante.
B) Durata e percorso formativo
Province autonome di Trento e Bolzano.
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validità dal Otlotlzoz4 al 3Ll Lzl2O27
C.C.N,L. PER I DIPENDENTI DELLE ASSOCIAZIONI E DI ATTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FlSAt ITALIA
C) Modalità oar l'eroqazione della formazione
(1) La formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità e-learning, ed in tal caso l'attività di accompagnamento
potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenli di tele affiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività
formativa dovrà comunque garantire I'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le
conoscenze e competenze richieste dal piano formalivo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo,
anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.
D) Formazione professionalizzaote ellj n[cstiete
(1) La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:
- la conoscenza dei servizie delle attività svolte dall'az ienda o dalla cooperativa;
- la @noscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attivftA seguite;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e imetodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e idiversi strumenti di
lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione etc.);
- conoscenze specifiche di eventuali se@nde o teze lingue che sono richiestei
- la @noscenza e I'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e ditutela ambientale specifiche del settore.
(2) ll modello di piano formativo individuale è allegato al presente contrafto.
Tabella Trattamento economico Livelli 3" 4" 5' 6' e 7"
lnquadramento
Finale
Durata l" Periodo Trattamento
economico l"
periodo
Durata ll" periodo Trattamento
economico ll"
periodo
Durata Totale
lll" Livello 1 I mesi lV'Livello 1 8 mesi lV'Livello 36 mesi
lV" Livello 1 8 mesi 1 I mesi V'Livello 36 mesì
1 8 mesi Vl" Livello 1 8 mesi Vl" Livello 36 mesi
Vl" Livello 18 mesi Vll'Livello 1 I mesi Vll" Livello 36 mesi
Vll'Livello 12 mesi Vlll" Livello 12 mesi Vlll" Livello 24 mesi
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art. 7 - Omissis
art. I - Apprendistato
V'Livello
V" Livello
{\ ---6-_--.,Y
art.9- Tempo paniale (part timd - Disciplina del rappofto a tempo paniale
(1) ll rapporto a tempo paziale sarà disciplinato secondo iseguenti principi
b) Reversibilità della prestazione da tempo paziale a tempo pìeno in relazione alle esigenze della struttura lavorativa e
quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) Priorità del passaggio da tempo pieno a tempo paziale o viceversa dei lavoratori già in foza rispetto ad eventuali
nuove assunzioni. per le stesse mansioni;
d) Applicabilità delìe norme del presente C.C.N.L. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) Volontarietà delle parti in caso di modìfica dell'articolazione dell'orario concordata
(2) La durata e le modalità della prestazione lavorativa a tempo paziale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore
(3) ln caso di nuove assunzioni a tempo paziale, i lavoratori già in foza con orario di lavoro a tempo paziale, occupati nello stesso
profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione, integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro
soprawenute.
(4) ll hattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo paziale si determina sulla base del rapporto fra orario
settimanale (o mensile) ridotto ed ìl corrispondente orario inlero previsto dal presente contratto, secondo icriteri di propozionalità
all'entità della prestazione lavoraliva.
(5) ln tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda
necessario l'accertamento della consistenza dell organico, ilavoratori a tempo paziale sono computati nel numero complessivo
dèi dipendènti in propozione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come defìnito dal presente contratto, con
arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
(6) Le parti hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare conlrattualmente le seguenti norme
1. ll riliuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto e tempo pazìale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo paziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di
giustificato motivo di licenziamento;
2. Al rapporto di lavoro a tempo paziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente C.C.N.L.;
3. Al lavoratore che, alla data di assunzione od in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a
tempo paziale non potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. ll rifiuto di tali prestazioni da parte del
suddetto lavoratore non costituisce motivo di prowedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.
(7) I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000, ed altre patologie invalidanti per le
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertate da una
commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od otizzontale.ll rapporto di lavoro a tempo pae iale deve
essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
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<§-
(8) Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro
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a) Volontà delle parti;
4. Priorità nel passaggio da tempo paziale a tempo pieno o viceversa dei lavoratori già in foza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni. per le stesse mansioni.
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(9) Ai sensi dell'art. '12 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, irigli o i
genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con
tolale e permanente inabilità lavoraliva, che assuma connolazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio
1902, n. 104, alìa quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% (cento per cento), con necessità di
assistenza continua in quanto non in grado dicompiere gli atti quotidiani della vita, ai sensidi quanto previsto dalla tabella di cui al
decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uflìciate n. 47 del 26 febbraio
'1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo paziale.
(10) I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio
a tempo paziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.
(11) I contratti di lavoro a tempo paziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione lemporale
della prestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere allresì previste le clausole elastiche,
relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.
('12) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo paziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.
(13) Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, che
autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle
quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore.
(14) ll rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento, non può
integrare in nessun caso gli estremi del prowedimento disciplinare e di giustificato motivo di licenziamento.
(15) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo
paziale comporta a favore del lavoratore un preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
(16) Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore il diritto ad
una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prèstazione, nella misura del 10% (dieci per cento)
limitatamente alla durata della variazione.
(17) Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica comporta, a favore del lavoratore, il diritto ad una
maggiorazione della retribuzione oraria globale difatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare.
(18) Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato
tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite deltempo pieno.
(19) Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quelle individuali
concordate.
(20) Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria
convenzionalmente determinata nella misura del 40% (quaranta per cento), da calcolare sulla suddetta quota oraria della
retribuzione fatto salvo I'utilizzo dell'istitulo della banca ore.
(21) ll riliuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costiluisce motivo di prowedimento disciplinare e/o di
giustifÌcato motivo di licenziamento.
(22) Fermo reslando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che dì fatto dei lavoratori
assunti a tempo paziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti icasi, dividendo l'importo mensile
così come determinato dai "NIinimi Tabellari", come previsti dal presente C.C.N.L., per il divisore convenzionale 26 (ventisei). Per
malattia ed infortunio si ottiene applicando icriteri adottati dall'INPS e dall'lNAlL.
(23) Per i lavoratori a tempo pa.z.iale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che
sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario tìssato in 170
(centosettanta).
(24) Per i lavoratori a tempo paziale, in caso di trasrormazione del rapporto nel corso dell'anno, I'importo della tredicesima e
del premio ferie è determinato per dodicesimi. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai
"Minimi Tabellari e Scatti di Anzianità" così come previsti dal presente C.C.N.L. e spettante all'atto della corresponsione.
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(25) ln caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla L. 5 matzo 1977, n. 54, con la modifìca di cui al D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parzìale un
ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
(26) I lavoratori a tèmpo paziate hanno diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di26 (ventisei) giorni lavorativi
(22 (ventidue) giorni in caso di "settimana corta"), fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione
dell'orario di lavoro settimanate - è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal Lunedì al Sabato agli effetti del computo
delle ferie.
(27) Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "Verticale " e/o "Misto" confìgurata come alternanza di mesi lavorati a tempo
pieno con altri non lavoratì, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato
propozionalmente ìn relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retrìbuzione intera.
(28) ll periodo di prova, di comporto ed itermini di preavviso per i lavoralori occupati a tempo paziale, hanno la stessa durata
di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendenlemente dalla durata e dalla
artìcolazione della prestazione lavorativa cosi come deriniti dal presente CCNL
(29) I termini di preawiso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
art. 10 - Contratti a temoo determinato - modalità di imDIEC'O
(1) Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a lempo determinato spettano tutti ìtrattamenti
previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto nella struttura, che sìano compatibili con la natura del
contratto a termine, in propozione al periodo lavorativo prestato.
(2) L apposizione del termine al contratto deve essere formalizzata nel contratto indivìduale di lavoro scritto
(3) La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro, o utilizzatore, ed un lavoralore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato, è fissata in 24 (ventiquattro) mesi.
(4) ln relazione alle mansioni per Ia quale il contrafto è stato inizialmente stipulato, sono ammissibili complessivamente un massimo
di 4 (quattro) proroghe.
(5) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere
rinnovati senza soluzione di continuità.
Le strutture che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 (tre) ìavoratori a
termine,
Le strutture che occupano da 6 (sei) a 15 (quindici) dipendenti non possono eccedere il 50% (cinquanta per cento)
arrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4lavoralori a termine) del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato
Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) non possono eccedere, arrotondato al
numero intero superiore (es. per 16 dipendenti, fino a 6lavoratori), il limite del 30% (trenta per cento) del numero dei
lavoratori a tempo ìndeterminato
(7) lì numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a
termine è quello esistente al momento delÌ'assunzione dei lavoratori a termine,
? ag. L2 146
(6) ln relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri:
(
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nella fase di awio di nuove attivita, per i primi 18 (diciotto) mesi elevabili a 24 (ventiquattro) mesi dalla contrattazione
territoriale;
per ragioni di carattere sostitutivo;
(9) I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a
tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001.
lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi, con precedenza al lavoratore che
ha terminato il rapporto da più tempo;
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 (sei) mesi, con
precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
(11) I lavoratori assunti con più di un contratto a termine dallo stesso datore di lavoro, avranno titolo preferenziale per ulteriori
assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento delle medesime mansioni, nei 12 (dodici) mesi successivi dalla cessazione
dell'ultimo contratto. Tale diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto.
(12) ll diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale
(13) Per la sostìtuzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il
datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
(14) ln caso di necessità organizzative la lavoratrice, od il lavoratore, potrà essere affiancata/o dalla sostituta/o per un periodo non
superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rienlro.
(15) ln caso di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o
congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 261312001, n. 151, oltre alla possibilìtà di affiancamento cosi come indicalo al comma
precedente, il contratto potrà essere prorogato rino alla scadenza del diritto della lavoratrice/lavoratore sostituita/o di poter
usufruire dei permessi giomalieri/orari previsti per l'allattamento.
(17) Al fine di integrare le conoscenze leoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul
posto di Iavoro durante il periodo delle ferie, idatori di lavoro, che applicano integralmente il presente C.C.N.L., in altemativa ai
tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare contratli a termine, della durata non inferiore a 6 (sei) settimane e non
superiore a 14 (quattordici) settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universilari o scuole
superiori.
art. 11 - Contratto di reimpieso - definizione e modalità di inBieso
(8) Detti limiti non si applicano alle seguenli ipotesi:
con lavoratori di età superiore a 55 (cinquantacinque) anni.
(10) A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
(16) Per le lavoratricÌ il congedo di matemità di cui all'art. 16, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs. 26 mazo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare
il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, il diritto di
precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi '12 (dodici) mesi, con
riferimento alle mansionigià espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
('l) Per la vigenza del presente C.C.N.L., in considerazione del perdurare della crisi economica e della necessità di dotare il
settore di strumenti per favorire l'occupazione stabile, vista anche l'assenza di adeguale misure a sostegno del reddito, è
consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l'inserimento dì over 50 e di soggetti
inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1 let. d) ed e) del D.Lgs. n. 29712002, il cui stato dovrà essere certifcalo
da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione
dell'apprendistato. ^ fl\
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(2) Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire ilavoratori di cui al comma 1 con un salario di ingresso pari
alla retribuzione fno a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 (diciotto) mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i
successivi 12 (dodici) mesi rìspetto a quello di inquadramento.
art. 12 - Somministrazione e lavoro intermittente - Somministrazione di lavoro
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato trovano applicazione Ie norme di legge
artt. 20-28, D.Lgs. n. 27612003).
Definizione e modalità di imp ieoo del lavoro intermittente
(1) Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt. 3340, D.Lgs. n. 276 del2003,
(2) Premesso che l'an. 34, O.Lls.27612003 dìspone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datorì e preslatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
(3) llcontratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scrìtta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art.
25, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettìve, previstè dall'art. 34, D.Lgs. 27612003 o dal presente
C.C.N.L. che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal iavoralore, e del relativo preawiso di chiamata
deì lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a 1 (un) giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di
disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui ìl datore di Iavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
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C.C.N.L. PER I DIPENDENTI OEttE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
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itempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione altipo di attività dedotta in crntratto;
la retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo
per 170 (centosettanta) la retribuzione base. La retribuzione oraria deve comunque essere nel rispetto del trattamento
minimo previsto dal C.C.N.L. Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di
effettuazione della prestazione lavorativa, in propozione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti.
e)
f)
s)
Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e
non è legata a una prestazione lavoraliva. ll valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del
30% (trenta per cento) della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale relrìbuzione e dai ratei di
mensilità aggiuntive.
art. 13 - Telelavoro e/o lavoro a distanza - Definizione
consentire al dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione ste
con l'azienda.
e; l'utilizzo di una tecnologia tale da
sce; il legame, di natura subordìnata,
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.-§
SSA
lndennità di disponibilità
(1) ll telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della preslazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni
di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modillcate e che sono
Validità dal OLI o1l2024 al 3tl Lzl 2027
C.C.N.I. PER I DIPENDENTI DETLE ASSOCIAzIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
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(2) A mero titolo esemplilÌcativo, sielencano alcune possibili tipologie ditelelavoro:
a) Telelavoro mobile;
b) Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro
mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
(3) I rapporli di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rappo(i in essere svolti nei locali fisici
della struttura lavorativa.
(4) Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, owero, in caso di instaurazione ex novo,
presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti
principi:
'1. Volontarieta delle parti;
2. Possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando
la volontarietà delle Partii
3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura
lavorativa;
4. Deflnizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione
dell'orario (paziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. Gaznzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell attività svolta nella
struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono manlenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella
struttura lavorativa, ivi compresi irientri nei locali della stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematÌca salvo che il
telelavoratore non faccia uso di strumenti proprÌ ritenuti idonei.
8. lnviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per I'allestimento della postazione e
I'adempìmento degli obblighi che gravano sul datore;
L lnapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli alhi istituti direttamente correlati allo svolgimento
della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
(5) Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il
lavoratore. ll lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua
assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali Iìrmatarie del presente C.C.N.L.
(6) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavoratìva tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da
atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
(7) Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.
(8) Le Parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal presente C.C.N.L.
(9) È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera,
settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa, per la ricezione di evenluali comunicazioni da parte
del datore di lavoro. ln caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per
via telematica.
(10) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi
disponibile, previo preawiso di almeno un giorno, per iltempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
(1'1) Resla inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività
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(.12) ln caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà
iendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo
dedicato alla riunione è considerato a tuttÌ gli effetti attività lavorativa.
validità dal 01/01 12024 al}LlLzl2027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DELTE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
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(13) Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni deì singolo lavoratore, anche a mezzo di sìstemi
informatici e/o telematici. non costituiscono violazione dell'art.4 della legge n.30070 e delle norme contrattuali in vigore, in
quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
(14) ll datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali
variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
(15) Eventualì visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere conmrdate con il telelavoratore, con
congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
(16) Ai tavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il dirìtto di accesso all'attività sìndacale che si svolge nella struttura
lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è
flnalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavoralivo, ivi compresi i dibattiti di
natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
(17) Le Parti si danno atlo che il telelavoro, nella confìgurazione prospettata, rappresenta una mera modifica dèl luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura
lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
(18) ll telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal
datore di lavoro. ll telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per tezi in concorrenza con l'attività svolta dal
datore di lavoro da cui dipende.
(19) Anche ai tlni di quanto previsto dall'art. 7 della legge n.300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di
ciascun telelavoratore copia del C.C.N.L. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
(20) Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenli in
materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
(21) Salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri ritenuti idonei, il datore di lavoro prowede alla instalìazione - in
comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenli, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze
dell'attività lavorativa.
(22) Salvo patto contrario, le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del
lavoratore sono a carico dell'azienda.
(23) lnterruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili
ai lavoratori, saranno crnsideratì a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora
il guasto non sia rjparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro delinire il rientro del lavoratore nella struttura
lavorativa, limitatamente altempo necessario per ripristinare il sistema.
(24) ìn ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno crnsentite, previa
richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla
sicurezza per verificare Ia corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relalivamente alla postazione di lavoro e
alle attrezzature tecniche ad essa collegale.
(25) Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri I'utilizzo degli stessi.
(26) ln ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemenle alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli
strumenti di lavoro utilizzati.
(27) ll datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni
(28) ll datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la
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prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei tezi che fisicamente vi accedono.
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(29) ln caso di telelavoro con poslazione lissa è previsto che sìa installalo un personal computer con video fìsso o comunque con
monitor a matrice attiva.
(30) I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso all'accordo applicativo del
D.Lgs. n. 81/2008.
(31) Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'lNAlL e delle istituzÌoni preposte al fine di esaminare
e defìnire le conseguenze derjvanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.
aft. 14 - Orario di lavoro - Orarto normale settimanale
('l) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto disposto
dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
(2) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presla normalmente servizio e non abbia necessità di
recarsi prima presso la sede lavorativa, l'orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà tale luogo.
(3) ln tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima
della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di
locomozione, per raggiungere la sede.
(4) L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei) giornatet in questo ultimo caso la cessazione dell'attività
lavoraliva awerrà, di norma, enlro le ore 13:00 del Sabato.
(5) I regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, speciliche articolazioni altemative cosi
come sotto elencate ai punti A. e B.
A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
(1) Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la
prestazione di 5 (cinque) giomate lavorative dÌ 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giomi dal Lunedì alVenerdì.
(2) ln questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi
retribuiti, della durata di 8 (otto) o 4 (quattro) ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
B, Orario di lavoro su 5 (sei) giorni
(1) Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la
cessazione dell'attività lavorativa awerrà di norma entro le ore 13:00 del Sabato.
(2) ln questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante
permessi retribuili, della durata di giomala intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.
(3) Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Conlratto i permessi di cui alle lett. A. e B. saranno maturati nella misura del 50% (cinquanta per cento) a partire dal
dodicesimo mese successivo all'assunzione e nella misura del 75% (settantacinque per cento) a partire dal ventiquattresimo
mese dalla data di assunzione tino al trenlaseiesimo mese; nella misura del '100% (cento per cento) per i mesi successivi.
(4) Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego ipermessi di cui alle lett. A. e B. saranno maturati nella misura
del 50% (cinquanta per cento) a partire dal sesto mese successivo all'assunzione e nelìa misura del 75% (settantacinque per
cento) a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% (cento per cento)
per imesi successivi.
(5) I permessi non fruiti enlro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento
della scadenza, owero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo
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(6) ln caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposlo un dodicesimo dei
permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è
dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
(7) Potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatti salvi gli obblighi inerenti ai controlli medici
preventivi e periodici di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno disciplinare, con apposile norme, tematiche quali:
Definizìone di lavoro notturno - Limitazioni al lavoro notturno - Durata della preslazione - Trasferimento al lavoro diurno -
Riduzione dell'orario dÌ lavoro e Maggiorazione retributiva - Rapporti sindacali - Doveri di informazione - Misure di protèzione
personale e collettiva.
(8) È in ogni caso vielalo adibire al lavoro notturno
a) le donne dalle ore 24:00 alle ore 06:00, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza fìno al
compimento di un anno di età del bambino;
b) i minori, per un periodo dialmeno 12 (dodici) ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22:00 e le ore 06:00 o tra
le ore 23:00 e le ore 07:00, salvo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n.97711967.
(9) Non sono inoltre tenuti al lavoro nottumo
A. i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali, ai sensi di legge, residui una ridotta capacità lavorativa;
B. la lavoratrice madre, anche adottiva o afiidataria, di un {iglio di età inferiore a 3 (tre) anni o, in allernaliva, il lavoratore
padre convivente con la stessa;
C. la lavoratricè o il lavoratore che sia l'unico genitore afiidatario di un liglio convivente di età inferiore a 12 (dodìci) anni;
D. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modificazioni.
art. 15 - Lavoro straordinario
(1) Le mansioni di ciascun lavoralore devono essere svolte duranie il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto
(2) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere
individuale entro il limite massimo di 200 (duecento) ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle slesse.
(3) L'eventuale rifiuto del lavoralore ad effettuare prestazioni di lavoro straordìnario deve essere giustifcato
(4) ll lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci
(5) Le ore di lavoro slraordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal presenle contratto,
verranno relribuite con la quota oraria della normale retribuzione e dì eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.
15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali e le I (otto) ore giomaliere;
30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;
30% (trenta per cento) per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22:OO alle
ore 06:00 del mattìnoi
50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo
(6) La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuala entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è
stato prestato
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aft. 16 - Rlposo settimanale e festività
(1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti dÌsposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa
esplacito riferimento.
(2) Le festività che dovranno essere retribuile sono quelle sotto indicate
Festività Nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1' maggio - Festa dei lavoratori
3) 2 giugno - Festa della Repubblica
Festivita inf rasettimanali
'l) ll 1'giorno dell'anno
2) ll 6 gennaio - I'Epifania
3) ll giorno del Lunedi di Pasqua
4) ll 15 agosto - festa dell'Assunzione
5) ll 'l' novembre - Ognissanti
6) L'8 dicembre - lmmacolata Concezione
7) ll 25 dicembre - Natale
8) ll 26 dicembre - S. Stefano
9) La solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
A. ln relazione alla norma di cui al primo comma del presenle articolo nessuna riduzione o trattenula sara operata sulla
normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
B. Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la
festività ricorra in un periodo disospensione della relribuzione e dal servizio in conseguenza di prowedimenti disciplinari o
di assenza ingiuslificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoralore stesso.
C. ln caso dì coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale
retribuzione sarà conisposto ai lavoratori un ultèriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni
elemento accessorio.
D. Per la festività civilè del 4 Novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art.
1, secondo comma, della L. 5 mazo 1977 , n. 54, il lavoratore benefìcerà del trattamento previsto al comma prec€dente.
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(3) lltrattamenlo previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dalcombinato disposto della L
5 matzo 1077, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:
1) ll 19 Mazo S. Giuseppe
2) ll giorno dell'Ascensione
3) ll giorno del Corpus Domini
4) Il 29 Giugno SS. Pietro e Paolo
(4) I lavoratori potranno richiedere, in aggìunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti gìorni di ferie e/o permessi
retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiorì, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.
(5) ln altemativa, al lavoratore che non usufruira dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giomaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
(1) A decorrere dal 1" luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di
26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle gÌornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. ln caso di
regime di "settimana corta", dal lunedi al venerdì, il periodo diferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
(2) ll decorso delle ferje resta interrotto nel caso di soprawenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente
denunciata e rimnosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per tenitorio.
(3) È facoltà del dalore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della
struttura lavoraliva e sentiti ilavoralori, e secondo iprincipi del D.Lgs. n.66/2003 in materia.
(4) Durante il periodo dÌ ferìe decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione difatto
(5) ln caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti
sono imesi di effettivo servizio prestato per I'anno di compelenza.
(6) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preawiso di licenziamento.
(7) Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennilà è dovuta al lavoratore che spontaneamenle si presenti in servizio
durante il turno di ferie assegnatogli.
(8) Per ragioni di servizio il datore di lavoro polrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per
l'anticipato rienlro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
aft. 18 - Permessi, conqedi, aspettative, asserrze - Permessi e conqedi retribuiti
('l) Sono concessi a tutti i dipendenti del Settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e pèr le molivazioni sotlo
indicate:
a) Giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre malrimonio, con decorrenza dal tezo giorno antecedente la celebrazione
del matrimonio stesso.
b) Giorni 3 (ke) lavorativi per natalità e lutti famigliari tino al tezo grado di parentela. tn
awenire enlro 7 (sette) giornidall'evento.
casi il godimento dovrà
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art. 17 - Ferie
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(2) Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione
Durante tali periodi il lavoratore è mnsiderato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione
normalmente percepita.
(3) La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n.53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a. Giorni 3 (tre) lavorativi all'annol
b. ln alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi
superiori a 3 (tre) giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrA comunque comportare una riduzione di orario
complèssivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
(4) La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà titolo al congedo e i giomi in cui si intende
usufruime, fermo restando che il godimento dovrà awenire entro 7 (sette) giomi dalla data dell'evento o dell'accertamento
dell'insorgenza della grave infermiÉ o necessità.
(5) Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà
indicare: i giorni di congedo (3 o più di3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
(6) I congedi di cui al presente arlicolo sono cumulabili con icongedi previsti agli altri articoli del presente contratto
(7) La lavoratrice madre o, in allemativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art.33, della L.5 febbraio, '1992, n. 104 e dell'art.2, della L.27
ottobre 1993, n. 423 e cioè:
a. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni, con diritto all'indennità economica del 30% (trenta per
cento) della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamenio potrà essere richiesto anche se non si è
benefciato dell'intero periodo di astensione facollativa entro gli I (otto) anni di età, del bambino, secondo le condizioni di
legge.
b. ln alternativa alla lett. a),2 (due) oredi permesso giornaliero retribuito lino a 3 (tre) anni di eta del bambino, indennizzate a
carico dell'lNPs. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore, le ore saranno ridotte a 'l (una).
Dopo il tezo anno e lìno al diciottesimo anno di elà del bambino, tre giomi di permesso ogni mese o in alternativa ad una
riduzione dì orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'lNPs. Questo beneficio può essere riparlito tra i
genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando
I'altro si trova in astensione facollativa.
(8) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata
a tempo pieno presso istituti §pecializzati e possono essere fruite anche quando I'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o,
disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domeslici, lavorante a domicilio).
(9) Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o
affine entro il secondo owero tezo grado nei limiti previsti dall'art. 33, legge n. 104/j992.
('l l) I genitori di figli maggiorenni e famigliari di persone handicappate possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione
che I'assistenza sia continuativa ed esclusiva, e non debbono essere presenti nella famiglia-altriloggetti che siano in grado di
assistere la persona handicappata.
(12) ll genilore, parente o aflìne entro ìl secondo owero tezo grado di persona portalrice di handicap, ha diritto a scegliere, ovepossibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso, qualora proweda all assiitenza del
disabile secondo le previsioni contenute nell'art.33, legge n. iO4l1992.
c
(13) Le
gravità.
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli afidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di
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('10) I genitori di fìgli maggiorenni e familiari di persona handicappata possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al
punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
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(14) La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire altemativamente dei congedi a
gioini o ad ore, di-òui alla lett. c). ll tipo di congedo può variare da un mese all'altro, previa modifica della domanda
precedentemenle avanzala.
(1S) per esigenze improwise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e
ùiceversa, a-nche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i3 (tre)
giorni di congedo.
(16) Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla
legislaz ione in vigore.
(17) per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente, per trasfusioni dirette o indirette, o per l'elaborazione dei derivati del
èadgue aa uso terapeutico, hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momenlo in cui sÌ sono assentati dal
lavoio 1art. 1, legge n. 584/1967, artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile '1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale
retribuzione.
(18) Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare
documentazione
(19) I lavoratori di cui viene accertalo lo stato di tossicodipendenza o dipendenza da alcool, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di rìabilitazione presso iservizi sanitari delle ASL o di allre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-
assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno dirjtto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all esecuzione del lrattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a 3 (tre) anni.
(20) Tale periodo è considerato dÌ aspettativa non retribuita
(21) t familiari di un tossicodipendente o dipendente da atcool possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita
pei conmnere al programma lerapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendènte, qualora il servizio per le tossicodipendenze
o dipendenza da alcool ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 (tre) mesi non frazionabile e non ripelibile.
(22) ll periodo di aspettativa non retribuita previslo al comma precedente potra essere frazionato esclusivamenle nel caso in
cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
(23) Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da
idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
(24) ln ottemperanza a quanto disciplinato in materìa dalla L. I marzo 2000, n. 53, il datore di lavoro concederà al lavoratore un
periodo di congedo, continuatìvo frazionato, comunque non superiore a 2 (due) anni, in presenza di gravi e documentati motivi
familiari qui sotto indicati:
a) Necessita familiari derivantidal decesso di una delle persone: il coniuge: uno dei genitori; ifigli legittimi o legittimati o
naturali o adottivi: e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; igeneri e le nuore; il suocero e la suocerai
ifratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza deigermani sugli unilaterali.
b) Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria lamiglia nella cura o nella assislenza
delle persone indicate al comma precedente.
c) Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo
d) Situazioni, riferìte ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti
patologie:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivantida dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
patotogie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e
strumentali:
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario;
iil programma terapeutico richiede il
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patologie dell infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le
coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
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(25) ll lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamenle urgenti e indifferibili, con un preawiso di
almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
(26) Nella lettera dovranno essere indicati il motivo per il quale si richiede tale periodo e la durata del congedo con le rispettive
dale di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.
(27) ll periodo dovrà comunque essere rappo(ato alle reali esigenze di assenza. Pertanto, qualora queste dovessero terminare,
automaticamente decadrà il restante periodo di congedo, ed il lavoratore dovrà riprendere servizÌo entro e non olhe 7 (sette) giorni
dalla data di cessazione della motivazione. ll lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività
lavoratìva e manterrà il diritto alla conservazìone del posto di lavoro. Resta esclusa la maturazione della retribuzione di tutti gli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzÌanità di servizio.
(28) ll congedo non sarà considerato utile ai flni previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati semndo icriteri della prosecuzione volontaria.
(29) ll datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, dovrà dare risposta affermaliva al lavoratore; solo in caso
di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il
lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di ìnizio del congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.
(2) Nel caso di assenze non giustilicate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione quante sono le
giornate di assenza, fatta salva I'applicazione della sanzione prevista dalle (Norme Disciplinari)
Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, idatori di lavoro concederanno ai
lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi dì studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in
scuole di istruzione dell'obblìgo e superiori statali, parifìcate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascìo di titoli
tegali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del dìploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di
laurea speciaiistica, di dipìomi di specializzazione universitari e master universitari, nonché dottorati di ricerca) iseguenti benefici:
concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavoraliva, che agevoli la frequenza ai corsi
nonchè alla preparazione agli esami:
b. considerare ìa prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
considerare come permessi retribuiti igiorni delle prove di esame e i 2 (due) giorni ìavorativi precedenti la sessione di
esami;
Nel caso di esami universìtari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti
resta fissato nel numero di 2 (due). Non competono permessi retribuiti per glì esami universitarì sostenuti per pir:l di due
volle nello stesso anno accademim;
a
c
f. il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta
Conqedi per la formazione
(1) Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda
al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di antìcipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e
scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. ll datore di lavoro entro
20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa.
(2) I lavoratorì che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non
con un minimo di una unìtàpossono superare il 10% (dieci per cento) degli addetti occupati nella struttura lavorati
Pa9,.23 145
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Validità dal 01/0112024 al WLzlzozT
C.C.N.T. PER I DIPENDENTI DETTE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL ITALIA
Assenze
(1) Salvo icasi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di
lavoro o a chi ne fa le vecit in caso di mancata giustifcazione, trascorso 1 (un) giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa
sarà considerata ingiustifi cata.
d. concedere permessi retrìbuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Validità dal 01/01 12024 el 3Ll 7212027
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DETLE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DELTERZO SETTORE
Sottoscritto tra FIDAP IMPRESE e FISAL lTAtlA
caztone ntinua in Medicina E.C.M
(1) Allo scopo di tealizza.e l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di
agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettjvi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i
Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formalivi e riconosciuti
come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo.
(2) Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciule nella misura massima individuale pari a
40 (quaranta) ore annue.
art. 19 - Tutela della maternità e della paternità - Normativa
('l) La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in 3 copie, due delle quali dovranno essere prodotte a
cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'lstituto assicuratore.
(2) Nel cedficato medico di gravidanza devono essere riportate
a) le generalità della lavoratrice;
b) I'indicazione deldatore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è
addetta;
c) il mese di gestazione alla data della visita;
d) la data presunta del parto.
(3) Gli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inseriti nel cerlificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde
della veridicità.
(4) Al rilascio del ce(ificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, imedici condotti, jmedici de 'tNps e imedici det
servizio sanitario nazionale. Tuttavia, qualora icertificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra, il datore di lavoro o
l'INPS possono accettarli ugualmente, o richiedere la regolarizzazione alla lauo'atice.
(5) ll datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevula dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla
lavoratrice stessa.
(6) ll datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certillcazioni a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro e
dell'INPS per tutto il periodo in cui la tavoratrice è soggetta alla tuteta della legge.
(7) La lavorahice è tenuta a presenlare, entro 30 (trenta) giomi, il certificato attestante la data del parto.
(8) Le disposizioni di cui al punto 7 valgono anche per il padre adoftivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi
abbia rinunciato;
(8 bis) ll.padre ìavoratore dipendente, entro i 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per unperiodo di 1 (un) giorno. Tale congedo obbligatorio di 1 (un) giorno è fruibile dal padre anche durànte it congedo di maternita dellamadre lavoratrice, in aggiunta ad esso. ll giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che-fruisce del congedo dipaternltà ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2OO'1, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre owero diabbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padrè;
(8 teo ll padre lavoralore dipendente, entro 5 (cinque) mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di 1
(uno) o 2 (due) giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua iostituzione in relazione al periodo di astensioneobbligatoria spettante a quest ultima.
Pag
zq
24 146
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(8 quater) ln relazione ai congedi di cui ai precedenti commi 8 bis e 8 ter il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i
giornì in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 (quindici) giomi, ove possibile, in relazione all'evento nascita, sulla
base della data presunla del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del
sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. ll datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di
congedo fruite, attraverso icanali telematici messi a disposizione dall'lstituto medesimo.
(9) Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del
congedo di maternità a lei spettante per un numero di giomi equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del
congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere lrasmessa anche al datore di lavoro della madre.
('10) lcongedi di cui di cui ai precedenti commi 8 bis e I ter non possono essere frazionati ad ore.
('l'l) ll coniuge che voglia awalersi, in altemativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i
primi 3 (tre) mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di
lavoro ed all'INPS inoltrando:
a) domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui rìsulli I awenuta rinuncia della
moglie stessa ad awalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello
stesso coniuge affidatario;
b) copia del prowedimento di affidamento, owero di adozione;
c) copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'efiettivo ingresso del bambino nella
famiglia affidataria owero adottiva.
(12) È vietalo adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 (un) anno di
età del bambino.
(13) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite
mediche specialistiche, nel caso in cuj questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi
la lavoratrice deve presentare al dalore di lavoro apposita domanda, e consegnare successivamente la relativa documentazione
giustirlcativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
(14) Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento e lino al compimento
del tezo anno di età da parte del bambino, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Territoriale
del Lavoro, che le convalida. A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha
diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preawiso (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente
contratto, indipendenlemenle dal motivo delle dimissioni.
(14 ter) Nel caso dì cui al comma precedente, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sìa stata a
questa diffidata dal datore di lavoro con atto scritto, con espresso awertimenlo in tal senso, il rapporto si intende risolto per mutuo
consenso decorsi60 (sessanta) giomi dalla diffìda.
(15) La lavoratrice che intende awalersi del diritto all'astensione facoltativa deve dame comunicazione al datore di lavoro
precisando il periodo in cui intende assentarsi.
(16) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha dirìtto ad una
indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 1OO% (cento
per cento) della retribuzione giornaliera, comprensiva degli eventuali superminimi, così come previslo dal presente contratto.
('17) Per quanlo non previslo dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi
regolamenti vigenti.
(18) I genitori adottivi o affidatari, o in affìdamento preadottivo, hanno diritto di awalersi delle disposizioni previste dalla legge
sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
Pag.25 l46
(14 bis) Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adotlivi o affidatari, qualora le dimissionÌ siano state rassegnate entro
un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. (Corte Costituzionale sentenza n. 332188).
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Validità dal 0U01 lzO24 al lUt2l2Ù27
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A) Conoedo di maternità aex Aste sione Obbli toriaì
potranno usufruire della astensione obbligalorìa e del relativo trattamento economico cosi come previsto dal D.Lgs. n
151t2001.
B) Conq o obbliqatorio di oaternità
Entro 5 (cinque) mesi dall'ingresso del minore in famiglìa, il padre ha diritto ad usufruire del congedo obbligatorio di paternità alle
medesime condizioni e con le stesse modalità previste per igenitori naturali
c n edo ex Astensio tiva
Per il trattamento economico e normativo trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 151/2001 in maleria di adozione
nazionale e internazionale.
Entro I (otto) anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambìno,
hanno diritto.ad usufruirsdella astensione facoltatìva alle medesime condizioni e con Ie slesse modalità previste per i genitori
naturali.
Trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 15'l/200'l in materia di adozione nazionale e internazionale.
1) La lavoratrice ha dirjtto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certifìcato medico, e
fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (esÌto negativo deìla prova,
licenziamento per giusta causa, cessazione dell attività dello studio o dell'impresa, ultimazione della prestazione per Ia quale la
lavoratrice era stala assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza deltermine previsto dal contratto).
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
2) ll divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel
corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presenlazione entro
novanta giorni dal licenziamento, di idonea certiticazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni
che lo vietavano.
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le
durate e per iperiodi sotto èlencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specilìche tabelle:
Pag.26 l46
Dl Riposi orari e malattia del bambino
Vatidità dat o,/orl2024 at 3L17212027
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Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)
Genitore
M adre
Durata Periodo Godimento Retribuzione
5 mesi più eventuali - Prima della data lndennità ecrnomica
altri periodi che siano presunta del parto: 2 o pari all'80% della
Previdenza
Copertura 'lOO% al
autorizzati dalla 1 mese (1)
Direzione Provinciale - Dopo il parto (la
del Lavoro. nascita del bimbo): 3 o
4 mesi (1), più periodo
non goduto prima del
parto quando questo è
prematurol
- a seguito della
sentenza n. 116/201 1
della Corte
Costituzionale e del
msg. INPS n.
1444812011 pet un
periodo flessibile
nell'ipotesi di parto
prematuro con
conseguente ricovero
del neonato in struttura
ospedaliera, dove la
lavoratrice madre ha la
spettante dopo il parto
(ex arl. 16, lett. c e d,
D.Lgs. n. 151/2001)
dalla data di ingresso
del neonato nella casa
familiare (coincidente
con la data delle
dimissioni del neonato
stesso)
Fino a 3 mesi (4 mesi se Dopo la nascita del
la madre usufruisce bimbo
della maternità
flessibile)
retribuzione spellante,
posta a carico dell'INPS
dall'art. 74 della L.23
dicembre
1970, n. 833, secondo
le modalità stabilite, e
anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell'art.
1 della L. 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di
lavoro è posto a
conguaglio con i
contribuii dovuti
all'lNPS, secondo le
modalità di cui agli artt.
'l e 2 della L. 28
febbraio 1980, n. 33.
I periodi di astensione
obbligatoria devono
a tutti gli effetti
contrattualmenle previsti,
compresi quelli relativi
alle mensililà
supplementari e ferie.
Nessuna indennità
integrativa è dovuta dal
datore di Iavoro per
tutto il periodo di
assenza per gravidanza
e puerperio
lndennità economica
pari all'80% della
retribuzione spettante,
con le stesse modalità
sopra previste per la
madre.
possibilità di fruire del essere compulati
congedo di maternità nell'anzianità di servizio
Copertura al '100%
(1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2
(due) mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 'l mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione
obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligaloria per puerperio
Quando il parto è prematuro, igiorni di astensione non godutivanno aggiuntial periodo di astensione dopo il parto.
(2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento
Padre (2)
P
esclusivo al padre
46
Validità dal oTl1tlzoza d 3LlLzl2027
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Congedo obbligatorio di paternità
Genitore Durata Periodo Godimento Rekibuzione Previdenza
Copertura del 100%Padre l giorno - Entro i 5 mesi dalla
nascita del bimbo
lndennità economica
pari al 100% della
retribuzione spettante,
posla a carico
dell'lNPS.
L'importo anticipato dal
datore di lavoro è posto
a conguaglio con i
contributi dovuti
all'lNPS, secondo le
modalità dicui agli artt.
1e2dellaL.28
febbraio 1980, n. 33.
I periodi di astensione
obbligatoria devono
essere computati
nell'anzianità di servizio
a tutti gli effetti
contrattualmente previsti,
compresi quelli relativi
alle mensilità
supplementari e ferie.
Pag.28 l46
.P
validità dal 01/01 12024 el 3rlr2l2ù27
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Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Genilore
Madre
Durata Periodo Godimento
6 mesi (3) continuatrvi o Nei primi I anni dr vita
frazionati del bambino
6 mesi (3)
Retribuzione
Gdennità ecoÀomica
pari al 30% della
retribuzione spettante,
per un periodo massimo
di 6 mesi quando goduti
tìno al tezo anno di età
del bambino.
Per i periodi successivi,
la stessa prestazione
spetta se risulta
soddisfatta Ia condizione
di reddito richiesta (4).
Per l'erogaz,one
dell importo e
l'anticipazione dello
slesso, valgono le
stesse leggi e le stesse
modalità previste per
l'astensione
obbligatoria.
ll periodo di astensione
facoltativa è computato
nell'anzianilà di servizio.
esclusi gli
effetti relativi alle ferie e
alle mensilità
supplementari.
Previdenza
Copertuia ai loo% w i
mesi godutilino al tezo
anno di età del
bambino. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale,
con possibilità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
Padre Nei primi I anni di vita lndennità economica Copertura al 100% per i
del bambino pari al 30% della mesi godutì fino al tezo
Documentazione da retribuzione spettante, anno divita del bambino
presentare per un periodo massimo Per i periodi successivi
Una dichiarazione da cui di 6 mesi quando goduti cope(ura commisurata
risulti la rinuncia fino al tezo anno divita al 200% dell'assegno
dell'altro genitore ad del bambino. sociale, con possibilità
awalersi della Per i periodi successivi, d'integrazione da parte
astensionefacoltativa lastessaprestazione dell'interessato.
entro 10 giorni dalla spetta se risulta
dichiarazione suddetta, soddisfatta la condizione
una dichiarazione del di reddito richiesta (4).
datore di lavoro Per l'erogazione
dell'altro genitore da cuì dell'importo e
rìsultil'awenuta I'anticÌpazionedello
rinuncia. stesso, valgono le
stesse leggi e Ie stesse
modalilà previste per
l'astensione obbligatoria.
Pa 2e146
validità dal 01/01 I 2024 al 37hzl2o27
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(3) La durata di l0 (dieci) mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del
padre) non possono eccedere i 10 (dieci) mesì. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo
complessivo salirA a 11 (undici) mesi (un mese in più al padre). ll periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire
alla lavoratrice/lavoratore di scegliere iperiodi più idonei a sua discrezione.
(4) ll reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli '11 (undici) mesi successivi, ha la facoltà di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contrìbuto utilìzzabile altemativamente per il servizio di baby-sitting o per far
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lett. b),
della legge n. 9212012. La richiesta può essere presèntata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo
parentale. Le modalità di fruizione, erogazione, ammissione e le procedure sono disciplinate dal Decreto del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012, "lntroduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo
obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo
del lavoro al termine del congedo".
Genitore
lVadre
Durata Periodo Godimento
2 ore (4 orc ger i parti Nel primo anno di vita
plurimi) riposi di 1 ora del bambino.
ciascuno cumuìabìli.
Tali riposi comportano il
diritto della lavoratrice ad
uscire dalla sede di
lavoro.
2 ore (4 ore per i parti
plurimi) riposi di 1 ora
ciascuno cumulabili. Tali
riposi, comportano il
diritto del lavoratore
padre ad uscire dalla
sede di lavoro.
Nel primo anno di vita
del bambino.
Retribuzione Previdenza
Per detli riposi è dovuta Copertura commisurata
dall'INPS una indennità al 200% dell'assegno
pari all intero ammontare sociale, con possibilità
della retribuzione relativa d'integrazione da parte
airiposimedesimi. dell'interessato.
L'indennità è anticipata
dal datore di lavoro ed
è porlata a conguaglio
con gli importi
contributivi dovuti
all'Ente assicuratore, ai
sensi dell'art. 8 della L.
I dicembre 1977, n.
903.
Padre (5) Per detti riposi, valgono
le stesse norme di legge
e le stesse
modalità sopra previste
per la lavoratrice madre.
Copertura commisurala
al 200% dell'assegno
sociale, con possibÌlità
d'integrazione da parte
dell'interessato.
(5) ll diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in allemativa alla madre lavoratrice dipendente o anche casalinga
che non se ne awalga, owero nel caso in cui illgli siano affidati al solo padre.
Pag.30 l46
Allattamento (riposi orari)
N
§
Validità dal OLlollzo2a d illL2/2027
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Malattia del bimbo
Genitore Durata e Periodo Godimento Retribuzione Previdenza
Madre (6)
Padre (6)
Senza limiti fino ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certifÌcato medico.
5 giorni l'anno dai 3 agli 8
anni del bambino, dietro
presentazione di certifìcato
medico.
La malattia del bimbo con
ricovero ospedaliero
interrompe le ferie del
genitore.
Senza limitilìno ai 3 anni del
bambino, dietro presentazione
di certificato medico.
5 giomi I'anno dai 3 agli I
anni del bambino, dietro
presentazione di certifìcato
medico.
La malattia del bimbo con
Nessuna.
Tali periodi danno diritto a
quanto previsto all'art. 7,
comma 1, della L. I mazo
2000, n. 53.
Nessuna.
Tali periodidanno diritto a
quanto previsto all'art. 7,
comma 1, della L. 8 mazo
2000, n. 53.
Copertura al '100% per i periodi
goduti fino al tezo anno di età
del bambino. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale, con
possibilità d'integrazione da
parte dell'interessato.
Copertura al 100% fino ai 3
anni del bimbo. Per i periodi
successivi copertura
commisurata al 200%
dell'assegno sociale, salvo
integrazione dell'interessato
ricovero interrompe le ferie del
genitore.
6) ll diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre
Ai fini di conciliare itempidi lavoro e quelli famigliari, le parti - con il presente articolo - intendono dare attuazione alla disposizione
di cui al D.Lgs. 15112001 p definire la modalità di fruizione del congedo parentale disciplinato dall art. 96 in modalità a ore,
indistintamente per i lavoratori a tempo pieno o paziale. ln particolare:
la volontà di awalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere comunicata al datore di lavoro con
almeno 15 (quindici) giorni di preawiso, indicando il numero di mesi di congedo parentale (spettante ai sensi del D.Lgs.
15112001) che intende usufruire, I'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la
programmazione mensile delle ore di congedo. Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro,
compatibilmente con le esigenze organizzative;
non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiorì a 4 (quattro) ore
giornaliere;
per ogni mese di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno ricrnoscìute, a richiesta, 174 (centosettantaquattro)
ore di congedo;
il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora dicongedo viene effettuato prendendo
come base di computo il monte ore di cui al punto precedente;
la possibilità dì convertire uno o piùr mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento
del periodo massimo riconosciuto dalla legge;
il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi
previsti dalla legge o dal C.C.N.L.;
sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposìta istanza di congedo parentale che lo
slesso devo presentare all'lNPS.
Pag.31 146
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Art. 20 - Trasferte e trasferimen ti - Missioni e/o trasferte
(1) ll datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza e dalla
sede di lavoro stabilita nella lettera di assunzÌone o contratto di lavoro. ln tale caso al personale compete:
a) ìl rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive documentate per iltrasporto del bagaglio;
c) il rimborso delte spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafìche ed altre sostenute in esecuzione
del mandato e nell'ìnteresse del datore di lavoro
d) Una diaria di euro '!5 (quindici) giornaliere per missioni eccedenti le I (otto) ore e fino aìle 24 (ventiquattro) ore e di
euro 30 (trenta) giornaliere per mìssioni eccedenti le 24 (ventiquattro) ore.
(2) per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento). Analogamente si
procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportìno viaggi abituali.
(3) per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle I (otto) ore, compele il rimborso di cui al punto c) del comma (1) del
presente articolo.
A. al lavoratore che non sia capo famiglia
il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, diviaggio (per la via più breve);
(4) Per tutte le missioni effettuate dal dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese
di viaggio, e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACl.
(5) I trasferimenti del lavoratore ad altro tuogo di ìavoro che avranno come conseguenza anche il cambio di residenza
deì lavoratore danno diritto alle seguenti indennità:
il rimborso delle spese effettive documentate per iltrasporto del mobilio e del bagaglio;
il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere Ia
locazione far luogo al subaffìtto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi.
B. Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parentì verso cui abbia obblighi di
alimenti:
il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sé e per
ciascun convivente a carico, c,omponente il nucleo famigliare;
il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo al subaffìtto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi;
(6) Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il
trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o irimborsi di cui al presente
articolo Ilno a 8 (otto) giorni dopo l'arrivo del mobilio.
ore a 15 (quindici) giorni(7) ll prowedimento di trasferimento dovrà rispettare un periodo di preawìso non i
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Art. 21 - Malattia ed infortuni
(1) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di ìavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a
loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmenle prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento ai fini dell'ìscrizione del lavoratore stesso al ServizÌo sanìtario nazionale.
(2) Salvo il caso di giustificato e comprovalo impedimento il lavoralore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria
malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 (un) giorno dall'inizio
dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerala ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto. Resta inoltre
fermo l'obbtigo del lavoratore di segnalare tempeslivamentè al datore di lavoro la propria assenza e I'indirizzo di reperibilità,
qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per isuccessivi controlli medico-fiscali.
(3) Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall'art.ss-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 25,
legge n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell'lnps (trasmissione telematica
dell'attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell'lstituto) e delle skutture sanitarie.
(4) È fatto obbìigo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo
identificativo del certìficato di malattia comunic€togli dal medico, entro il giorno successivo all'invio telematico dello stesso.
(5) ln tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoralore, dovrà mnsultare e stampare l'attestazione
di malattia tramite iservizi telematici messì a disposizione dall'lnps.
(6) Nel caso ìn cui il medico non proceda all'invio online del certilìcato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare
il sistema ditrasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacÉa, il lavoratore presenta tale
documenlazione al proprio datore di lavoro secondo le modaìità tradizionali.
(7) L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoralore secondo quanto previsto dalle
(Norme Disciplinari).
(8) ll lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in
servizio il lavoratore deve @nsegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro.
(9) ll datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il conkollo delle assenze per infermità di malattia attraverso i
servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione. ll datore di lavoro o chi ne fa
le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Énti Pubblici ed lstituti specializzati di
diritto pubblico.
(lO) ll lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche ìnerenti la permanenza
presso il proprio domicilio.
(11) ll lavoratore è altresi tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, al
fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
(12) Nel caso in cui, a livello nazionale o territoriale, le visite dì controllo siano effettuate a seguito di un prowedimento
amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, ìn orari diversi da quelli indicati al secondo comma del
presenle articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
(13) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti
specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo icasi di foza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obblìgo di dare
immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del
presenle articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della L. 1'1 novembre 1983, n. 638,
comma 14', nonché l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. ln caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata
ingiustilìcata.
(14) Durante la malattia i lavoratorì non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
180 (centottanta) giorni, deconenti dal giomo di inizio di malattia, e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia
inferiori a l8O (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazìone del periodo di comporto, per anno solare si intende
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un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni partendo a ritroso dell'ultimo to morboso
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(15) Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti,
distroila muscolare, morbo di Cooley owero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il
periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il lavoratore
fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rìlasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
contenuti nella suddetta documentazione.
(16) Le giornate di day hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o
l'emodialisi non sono computati aiIìni della determinazione del suddetto periodo di compo(o.
(17) ln assenza della richiesta di aspettativa, lrascorsi ì periodi di cui ai commi precedenti e perdurando ia malattia, il datorc di
Iavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.
(18) ll periodo di malattia è considerato utile al Iine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
(19) Durante il periodo di malaftia ilavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'lnps e ad un'integrazione da
corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamenle le seguenti misure:
100% (cento per cento) della retribuzione difatto per iprimi 3 (tre) giorni (periodi di carenza);
75% (settantacinque per cento) della retrjbuzione di fatto dal 4' al 20' giorno;
100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21'giomo in poi
(20) Per ilavoratori nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente
invalidanti, dìstrofia muscolare, morbo di Cooley owero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di
organivitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 (novanta) giorni, successivo a quello di 180 (centottanta) giorni il datore di
lavoro dovrà effettuare un'intègrazione tale da raggiungere:
- per il 7" e 8' mese: 100% (cento per cento) della retribuzione,
par il 9" mese: 70% (settanta per cento) della retribuzione
(21) ll datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'lnps. L'importo anticipato dal datore di lavoro
è posto a conguaglio con icontributi dovuti all'lnps secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della 1.29 febbraio 1980, n. 33.
(22) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'lnps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a
carico dell'istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'lnps in misura rìdotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la
parte di indennità non corrisposta dall'lstitulo.
(23) Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel perjodo, precedente alla data di risoluzione
del rapporlo di lavoro, dell'anno dÌ calendario in corso.
lnfoÉunio
(1) Le attività lavorative dì cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'lnail contro gli ìnfortuni sul lavoro e le
malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vìginti norme legislative e
regolamentari
(2) ll lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi inforlunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il
lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrjmenti a conoscenza
dell'infortunio, non abbia poluto inoltrare la prescritta denuncia all'lnail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal ritardo stesso.
(3) Ai sensì dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per
la giornata in cui awiene l'infortunio e una indennità pa'i al60% (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i
3 (tre) giorni successivi (periodo dicarenza).
(4) A decorrere dal primo giomo sucressivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà conisposta dal datore di
lavoro al Iavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivanle da infortunio sul lavoro, una iniegrazione dell'indennità
corrisposta dall'lnail, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornàliera, calcolata con le
modalità stabilite dallo stesso lnail.
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§
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(5) L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se I'lnail non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla
legge.
(7) Ai sensi della L. 31 mazo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad
una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'lnps e dell'lnail, da corrispondersi a carico del datore di lavoro,
in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.
(8) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortunì valgono le norme di legge e
relativi regolamenti vigentì.
Art. 22 - Sospensrone del lavoro
(1) ln caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi
ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
(2) La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventì atmosferici straordinari e altri casi
di foza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
AÌ1.23 - Scaffi di anzianità
(1) Per I'anzianìtà di servizio maturata, il lavoratore avrà diritto a 5 (cinque) scatti biennali.
(2) Gli aumenti periodici biennali sono pari al 2% (due per cento) della paga di fatto, e decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del biennio.
(3) Gli importi relativi agli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne i
futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti malurali o da maturare.
(4) Nel caso in cui, nel corso del biennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto, intervengano passaggi di livello, da quel
momento si applicherà ilvalore dello scatto del livello acquisito.
Art. 24 - Trattamento economico - Normale retribuzione
(1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lett. a), b), c) e d), nonché da tutti gli allri
elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o
supplementare, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle partÌ dal calcolo
dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributìvo di legge.
a) Paga base tabeìlare conglobata
b) Eventuali scatti di anzianità
c) Eventuali assegni "ad personam"
d) Eventuali Superminimi.
(3) Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie la retribuzione men
alle festività, ai permessì retribuili, alle giornate di riposo settimanale
condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
sile è in misura fissa, e cioè non variabile, in relazione
di legge, cadenli nel periodo di paga e, fatte salve le
(4) Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario
Pa 46
(6) Ourante i periodi di malattia ed infortunio la quota giomaliera della retribuzione di fatto stante la sua natura integrativa, si
ottiene applicando i criteri adottati dall'lnps e dall'lnail.
(2) La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 13 (tredici) mensilità.
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(5) La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo
di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retrìbuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o
supplementare e ditutti gli altri elementì che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
(6) La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottìene dividendo l'importo
mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
(7) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo I'importo mensile per il divisore convenzionale '170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o
assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze
efiettive.
(8) Le frazioni di anno saranno computate, a tuttì gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni
di mese pario superiori a 15 (quindici) giorni.
TRATTAMENTO ECoNoMtco
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Art, 25 - Mensilità supolementare - Tredicesima mensilità
(1) ln coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un
importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
(2) Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante ìl corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa.
(3) Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore
di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
L'istituto contraltuale delta "banca ore" è quello strumento che consente al lavoratore di accumulare un
entari, secondo le previsioni
Livelli lvlinimo lndennita di
Funzione Totale
I 2.120,00 80,00 2.200,00
2.000,00 2.000,00
1.750,00 1.750,00
1.650,00 1.650,00
1.550,00 1.550,00
'1.450.00 1.450,00
vil 1.300,00 1.300,00
vilt 1.200,00 1.200,00
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At7. 26 - Banca delle ore
monte ore di permessi, dal quale attingere, per fruire di rtposi
contrattuali.
t
q'
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Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa avrà la possibilità di ,ealizzarc diversi regimi di orario,
con il superamenlo dell'orario contrattuale in particolari perìodi dell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali,
per un massimo di 16 (sedici) settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda ricrnoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di
minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
La fruizione delle stesse ore di riposo compensativo, awerrà con le seguenti modalità:
i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non
dovranno superare la percenluale del 10% (dieci per cento) della lorza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno
interessati all'utilizzo dei permessi imesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata dì sabato o quella di maggiore
intensità lavorativa nell'arco della settimana, la percentuale non dovrà superare il 5% (cinque per cento) della foza
occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 (trenta) dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a
rotazione tra tutto il personale interessato;
I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) orel
Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito deiconfronti
previsti in sede decentrata aziendale o lerritoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno I'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca,
con i relativi movimenti.
ll prelievo delle ore maturate avverrà con preawiso scritto di 5 (cinque) giorni
Ai ,Ìni del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta
4rt. 27 - Risoluzione del rapporto di lavoro
(1) La comunicazione del recesso intimato ai sensi dell'art.21'19 c.c. deva essere effettuala per iscritto a mezzo lettera
raccomandata A,/R con ricevuta di ritomo o consegna a mano con ricevuta. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c.
la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.
(2) Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preawiso scritto a mezzo di
letlera raccomandata A,/R con ricevuta di ritorno o consegna a mano con ricevuta.
(3) ll Iicenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la slessa sede di lavoro deve considerarsi improduttivo
di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
(4) ll licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro
un mese dal licenziamento.
Livelli Gi SO
frno a 5 anni di
anzianità
Fino a '10 anni di
anzianità
Oltre i 10 anni di
anzianità
60
45
35
25
15
70
60
55
35
65
5o
eo,
30
v 25
v t
(6) Se la rescissione del rapporto di lavoro è richiesta dal lavoratore, itempi di preawÌso sono uguali a quelli su esposti
(7) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c., in caso di mancato preawiso, la parte inadempiente dovrà corrispondere
i ratei ditredicesima mensilità
30
,d
2A
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all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto comprensiva
(5) I termini di preawiso, intesi in giorni di calendario, in caso di licenziamento sono iseguenti:
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(8) Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preawiso, facendo in tal caso cessare subito il
rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del
preawiso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipala risoluzione del
rapporto di lavoro.
(9) ln ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il lrattamento di Iìne rapporto, salvo che non
sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni dì legge.
(10) La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato art. 2120
c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente Contrattoi
eventuali scatti di anzianità
assegni "ad personam";
aumenti di merito e/o superminimi;
tredicesima mensilità;
acconti su futuri aumenti contrattuali;
somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale
(11) ll periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianilà, in
vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preawiso.
(12)A decorrere dal 1'giugno 1982, e fino al 31 mazo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è consideralo utile
per il trattamento di line rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c. come modificato
dalla L. maggio 1962, n.297.
('13) Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modifrcato dalla L. maggio 1982, n.297, a decorrere
dal 1" aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del
calcolo del trattamento di lìne rapporto l'equivalente della normale retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
(14) Non saranno, invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del
servizio di leva.
(15) Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavoraliva, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato
nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.
(16) ll trattamento dì fine rappodo deve essere conisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente
fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, dì cui alla 1.29 maggio
1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
(17) ln caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma
un interesse del 2% (due per cento) superiore al tasso ufliciale di sconto.
(18) L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al
traftamento di rine rapporto.
(19) ll sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1" gennaio'1978
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èventuali indennità erogate con continuità;
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(20) I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 (otto) anni possono chiedere al dalore di lavoro una anticipazione non
superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta, purché questa sia giustificata dalla necessità di effettuare;
spese sanitarie per ìnterventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
spese per l'acquisto della prima casa di abitaz ione per il richiedente e per i Ilglil
spese durante l'astensione facollativa per maternità;
spese durante icongedi per la formazione o per la formazìone continua
(21) Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% (dieci per cento) degli addetti occupati
nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità.
(22) L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto. Sono fatli salvi migliori tratlamenti in uso
(23) ln conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1 della L. 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate
dalia lavoratrice nel periodo inlercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la
celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla
Direzione Provinciale del Lavoro.
(24) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamenlo di fine rapporto con
esclusione dell'indennità sostitutiva del preawiso.
(25) Nel caso dÌ cui ai commi precedenti, qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, e sia stata a
quésto diffidata dal datore di tavoro c,on atto scritto, con espresso awertimento in tal senso, il rapporto si intende risolto per
muluo consenso decorsi 60 (sessanta) giomi dalla dìffida.
Att. 28 - Norme disciplinari - Obblidhi del prestatore di lavoro
(1) ll lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufiicio, di usare modi cortesi e di tenere
una condotta conforme ai civici doveri.
(2) ll lavoratore ha l'obbligo diconservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidateglì.
(3) È vietato al personale rìtornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni dì
servizio e con l'autorjzzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsì dal servizio durante I orario se non per
ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
(4) ll datore di lavoro, a sua volta, non poirà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di
lavoro straordinario e/o supplemenlare.
(5) ll lavoratore, previa espressa aulotizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. ìn tal caso, è
in facolta del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale, nella misura
massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
(6) Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sara operala una trattenuta pari all'importo
delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta previa procedimento
disciplinare.
(7) La trattenuta dovrà Iigurare suì prospetto paga. ln caso di recidiva nel ritardo per la teza volta nell'anno solare, il datore dì
lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.
(8) Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati prowedìmenti disciplinari piu severi e, dopo formale difiìda per
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iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preawiso
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(9) È dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento del proprio domicilio, anche
temporaneo, sia durante il servizio che durante icongedi.
('10) ll personale ha altresi Iobbligo di rispettare ogni altra disposìzione emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio
interno alla sede di lavoro, che non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali
attribuzioni del datore di lavoro.
a) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
b) biasimo inllitto per iscritlo nei casi di recidivai
c) multa in misura non eccedente l'imporlo di4 (quatko) ore di retribuzione;
d) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 (dieci);
e) licenziamento disciplinare per giustiricato motivo soggettivo;
D licenziamento disciplinare per giusta causa senza preawiso e con lè altre conseguenze di ragione e di legge
(licenziamento in tronco).
('12) Secondo quanto previsto dall'art. 2119 c.c. e fatta salva ogni altra azione legale, il prowedimento di cui al punto D del
precedente comma (licenziamento per giusta causa) si applica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione,
neppure prowisoria, del rapporto di lavoro. Le padi del presente contratto individuano come tali:
- quelle per ragioni difedeltà verso il datore di lavoro in armonia con le norme dicui all'art. 2105 c.c., violazione del
vincolo Ilduciario, la conconenza, la grave violazione del segreto d'uffìcio_
- grave violazione degliobblighi in materia di sicurezza del lavoro come il riIìuto del lavoratore di utilizzare idispositivi di
protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico
competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
assenza ingiustif;cata dalle visite di controllo in caso di malattia;
- aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione fuori dal rapporto di lavoro.
(13) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo
sospenderà dal servizio è dalla paga e da ognialllo emolumento e compenso lìno al giudic€to definitivo.
('14) ln caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà prowisoria, il datore di
lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio, dalla paga e da ogni altro emolumenlo o compenso, lino alla sentenza di primo
grado oppure patteggiamenlo della pena.
(15) Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna, anche quando
quesla sia stata applicata su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento), il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione
in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.
(16) Nell'ipotesi di sentenza dellnitiva di assoluzione con formula piena il lavoralore ha diritto in ogni caso alla
riammissione in servizio.
(17) ln caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in
servizio spetterà iltrattamento previsto dal presente contratto per il caso di djmissioni.
(18) ll rapporto di lavoro sj intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora Ia
condanna risulti molivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Pag.40 l46
(11) Per iritardi, l'inosservanza dei doveri da parte dèl personale comporta iseguenti prowedimenti, che saranno presi dal
datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circoslanze che le accompagnano:
d---
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4rt. 29 - Attività Sindacale
(1) Nelle imprese da'11 (undici) e sino a 15 (quindici) dipendenti, le Organizzazioni Sindacali slipulantì possono nominare
congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione deì lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per
l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) ll licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Diriqenti sindacali
(1) Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente
c.c.N.L.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell'articolo '19 della Legge n. 300/'1970 e appartenenti alle OO.SS. Stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di '15 (quindici) dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme stalutarie delle Organizzazìoni stesse.
(2\ L'Organizzazione sindacale di apparlenenza è tenuta a mmunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali
Aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per I'elezione di cui alle lettere a) e
b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
(3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi ,inalizzati ad individuare modalità
di fruizione dei suddetti permessi, che consenta la ruzionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monle ore
complessivo.
(4) I Dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuitì per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a I (otto) giomi all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto
devono dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giomi prima tramite icompetenti organismi delle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
(5) ll licenziamento o il trasferimento da un'unilà produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il
periodo in cui essi ricoprono la carica e tino a 3 (ùe) mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può
essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(6) ll mandato di Oirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinalo non influisce sulla specialita del
rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Permessi sindacali
(1) I componenti dei Consigli o Comitati e per ogni Otganizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi
retribuiti necessari per parlecipare alle riunioni degli organi suddeti, nelle misure massime appresso indicale:
- 24 (ventiquattro) ore per anno nelle az iende con un numero di dipendentì non inferiore a sei ma non superiore a
15 (quindici)l
70 (settanta) ore per anno nelle aziende mn oltre 15 (quindici) dipendenti
('1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizionì:
a) 'l (un) dirigente per ciascuna Rsa nelle unità che occupano fino a 15 (quindici) dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
b) fino a 2 (due) dirigenti per ciascuna Rsa nelle unità che oc.upano da 16 (sedici) a 49 (quarantanove) dipendenti della
categoria per cui la slessa è organizzatai
fino a 3 (tre) dìrigenti per ciascuna Rsa nelle unità che occupano da 50 (
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
ecenloquarantanove
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c) uanta) a 249 (du
Diritti sindacali: i permessi retribuiti per i componenti le R.S.A.
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d) fino a 5 (cinque) dirigenti per ciascuna Rsa nelle unità che occupano almeno 250 (duecentocinquanta) dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata.
A talfne i lavoratoricon contratto part-time saranno computati come unità intere.
(2) ll lavoratore che intende esercitare il diritto del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 (ventiquattm) ore prima tramite la Rsa.
(3) Le sole OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad
1 (una) ora e 30 (trenta) minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in foza presso ciascuna azienda al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
(4) Le ore di permesso rìsultanti dal suddetto monte vanno ripartite tra le OO.SS. di cui al precedente punto, in misura
propozionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento.
(5) Nel monte ore rienlra tutta I'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni
comunque denominate, restando perlanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monle ore crsì determinato costituisce
un tetto invalicabile annuale.
(6) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte
ore afferente l'anno successivo.
Rappresentante Sindacale del Territorio
('1) Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'articolo 19 della Legge n. 300/1970 ed in generale per la
validità della conlrattazione di secondo livello, è prevista la figura del Rappresentanle Sindacale del Territorio (RST) nominata
congiuntamente o dÌsgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L.
(2) Al RST competono i diritti di informazione, la verilic€ degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analìsi territoriale
delle dinamiche occupazionali e Ia titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, rislrutturazione, mobilità, accordi di
riemersione ed allineamenlo contrattuale, nonché di secondo livello.
(3) Al RST competono neì confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandalo le seguenti prerogative
diritto di accesso ai locali con preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;
. diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
(4) ln aggiunta a quanlo sopra, nelle Aziende con oltre 5 (cinque) dipendenti, i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo
livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei
limiti di 2 (due) ore annue retribuite.
Diritti sindacali:
(1) ldirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad 8 (otto) giomi all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedenle devono darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite icompetenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali owero chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuila, per tutta la durata del loro mandato; la
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
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. diritto di affissione:
A
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Dirifto di affissione
(1) La Rsa ha diritto di affggere, su apposili spazi che il Datore di lavoro ha I'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
Lavoratorì all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d'interesse sindacale.
(2) Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamenle materie d'interesse sindacale e del lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzìone
Aziendale.
Assemblea
(1) Nelle unità nelle quali siano occupali normalmente più di '15 (quindici) dipendenti, ilavoratori in foza nell'unità medesima
hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi dì interesse sindacale e del lavoro.
(2) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarìe delle Rsa costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti
capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
(3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la Iine dell'orario di lavoro del secondo
giorno anlecedente la data di effettuazione e con I'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
(4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limìte massimo di
12 (dodici) ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
(5) Le riunioni potranno riguardare la generalità deì lavoralori in foza nell'unità o gruppi di essi. AIle riunioni possono
partecipare, previo preawiso al datore di lavoro, dirìgenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presenle conlratto.
Referendum
(1) ll datore di lavoro deve consenlire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum sia generali
che per categoria, su materje inerenti l'attivita sindacale, indetti da tutte le Rsa tra i lavoratori, con diritto di pa(ecipazione di tutti
i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Norma di rinvio
(1) Per quanto non previsto espressamente daì presente conlratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tuiela dei
dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge n.300/1970.
At7. 30 - Secondo livello di contrattazione
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello territoriale, aziendale o in altro ambito. Di norma, i relativi accordi hanno
durata pari a 3 (tre) anni.
(2) Ferme reslando le disposizioni dei contratti integrativì territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di
secondo livello si svolge a livello territoriale per Ie aziende che occupano sino a 15 (quindici) dipendenti e, comunque, per le
aziende che occupino più di '15 (quindici) dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
(3) ln occasione della contrattazione integrativa saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione, in
particolare, del ricorso ad agitazioni, per un periodo di 2 (due) mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e
comunque llno a 2 (due) mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente.
(6) Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che lengano conto
dell'esìgenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai
clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmenle con l'intervenlo delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle
Organizzaz ioni nazionali stipulanti.
Contrattazione inteqrativa
(4) I contratti inlegrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamenle alle
Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
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q-..-
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(S) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. lcontratti integrativi territoriali sono negoziati
dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà
di partecipare ai relativi negoziati.
Premio di risultato
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Conlratto è realizzala mediante la
contrattazione di secondo livello che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese -
strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad
esempio, incremenli di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la delìnizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a
contenuto economico, le Parti valuteranno preyentivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di
sviluppo anche occupazionale, tenuto conlo dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche pazialmente variabili, la pate variabile dovrà essere
ricondotta nell'ambito dèlle nuove erogazioni sopra specificale. La parte lissa sarà conservala.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono
utili aifini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consenlire I'applicazione del particolare trattamento contributivo e
flscale prevista dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 24712007 e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008 e
successive modifi cazioni.
(1) Fatte salve ulteriori speciliche intese tra le Parti, sono demandate alla conlrattazione di secondo livello le seguenti materie
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del
D.lgs. n. 198/2006 e successive modilìcazioni, in coerenza con quanlo convenuto in materia a livello nazionalel
b) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo paziale;
c) definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta
superiori rispetto a quanto previsto in materia di contratto a tempo paziale;
d) stipula di contratti con lavoratori studenti, ai sensi del comma '1, dell'articolo 23, della Legge 29 febbraio 1987, n. 56,
regolandone la eventuale computabilità ai flni del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il
compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori chè non abbiano ancora
completato I'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di
lavorc:
D
s)
h)
D
D
interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
intervallo per la consumazione dei pasti;
ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
distrjbuzione degli orari, dei tumi di lavoro, degli evenluali riposi di conguaglio;
articolazione dei tumi di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai
sensi di leggei
k) eventuale istituzione del lavoro a turno, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 (tre) o più turni giornalieri
awicendati nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore;
l) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalla
contrattazione nazionale;
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4-
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseg uenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale
Materie della contrattazione
Validità dal 01/01 12024 al3Lh2l2O27
C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEttE ASSOCIAZIONI E DI ATTRE ORGANIZZAZIONI DET TERZO SETTORE
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n) recupero delle ore di lavoro perse per foza maggiore o periodi di minor lavoro;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classillcazione del presenle Contratto;
q) individuazione di peculiarj qualifiche reclamale dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche
previste dal presente Contrattol
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;
s) premio di risultatol
t) regolamèntaz ione naslro orario stagionali;
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo g, della
Legge 20 maggio '1970, n. 300.
Clausole di uscita
('l) AI fne di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese,
in presenza di situazioni di crìsi accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa
intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni ditferenti degli aumenti contrattuali di cui al presente
c.c.N.L..
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i
programmi si concludano entro un arcr lemporale non superiore a quello di vigenza conlrattuale e che i relativi accordi vengano
sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il C.C.N.L., salva successiva proroga concordata dalle stesse Parti.
4rt.31 - Vioenza Contrattuale
Decorre nza e durata
(1) ll presente contratto, per quanto rìguarda la parte normativa ed economica, decorre dal 0110112024 e sarà valido sino al
31t12t2027.
(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle Parti stipulanti a
mezzo lettera raccomandala almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
(3) ll presente contratto continuerà a produrre isuoi effetti anche dopo la scadenza di cuì sopra, fino alla data di decorrenza del
successivo accordo di rinnovo.
Procedure oer il rinnovo del C.C.N.L.
(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
3 (tre) mesi prima della scadenza.
(2) Durante i3 (ùe) mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo compìessivamenle pari a
4 (quattro) mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad az ioni dirette.
(3) ln caso di mancato accordo, dopo 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del Contratto e, comunque, dopo 3 (tre) mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori
dipendenti un elemento prowisorio della retribuzione pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato,
applicato ai minimi relributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 (sei) mesi detto importò sarà pari
al 50% (cinquanta per cento) della inffazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti ì lavoratori.
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Validità dal 01/01 l2O2a al}Lltzl2027
C.C.N.I. PER I OIPENDENTI DEttE ASSOCIAZIONI E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI DEt TERZO SETTORE
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Disposizioni in caso di prima aDDlicazione del C.C.N.L.
(1) ln caso di prima applicazione del presente C.C.N.L., ai dipendenti precedentemente assunli con altri C.C.N.L., si dovranno
rispettare iseguenti criteri diallineamenlo, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi.
(2) lnquadramento contrattuale: il lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolla in Azienda, con
riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente C.C.N.L.; quanto precede potrà anche
determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
(3) lnquadramento retributivo: rispettando il principio di inmmprimibiliÉ della retribuzione, il cambio di C.C.N.L. non dovrà
determinare, per i lavoratori giA in foza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente
riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamenle spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di C.C.N.L.
dovrà rimanere invarìata, salvo eventuali previsioni migliorative.
(4) lnquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie e permessi, polranno conlinuare ad essere
riconosciute ad personam. ln alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere
monetizzale.
Art.3 2 - Contrihuti di assistenza contrattuale
All'atto del recepimenlo del presente C.C.N.L. idatori di lavoro tratterranno ai lavoratori non iscritti a FISAL lTALlA, una quota
associativa straordinaria di euro 3,OO (lre) mènsili, da trattenere sulla retribuzione immediatamente successiva alla data di
applicazione del C.C.N.L., che riverseranno trimestralmente a FISAL lTALlA. I datori di lavoro verseranno un contributo di
assistenza contraituale a quota fissa di euro 2O,OO a dipendente, o da calcolare sulla paga base e conlingenza, nella misura
dett'1% (un per cento) fino a 15 (quindici) dipendenti, da 16 (sedici) a 50 (cinquanta) dipendenti lo 0,80%, oltre il 5'1mo
(cinquantunesimo) dipendente lo 0,50%. I mntributi di assislenza contrattuale polranno essere riscossi per il tramite dell'INPS
e/o lNAlL, anche per il tramite delle organizzazÌoni Nazionali (convenzionate mn INPS e INAIL) a cui F.I.DA.P. II\,IPRESE
aderisce.
ll versamento di tale contrìbuto ,orma parte integrante del presente contratto, la cui inosservanza comporta la perdita dei
benefici previsti dalla normativa vigente.
Art. 32 - Esclusiva di stampa
ll presente contratto conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti
È vietata la riproduzione paziale o totale senza preventìva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Letto. fìrmato e sottoscritto
Roma,2211212023
ll presidente N ale F.l.DA.P. IMPRESE ll presidente Nazionale F.l
Dott. Giuse co Rag. R Jennane
I
MPP.ESE
P.S. Si ringrazia per la consulenza e la redazione del presente C.C.N.L. il CDL Oott. Biagio Santamaria Sorice
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F.r.s.A.L.
ITATIA
ITALIA
Pag.46 l46
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