CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Giuseppe il 3 Aprile 1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 luglio 1969 Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce resa il 29 luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione del riesame, ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi 1'11 luglio 2022 con cui sono state applicate la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta ai tre indagati di avere in concorso tra loro posto in essere atti diretti in modo non equivoco a rapinare un furgone portavalori dell'istituto Cosnnopol, utilizzando un revolver e un'autovettura di origine illecita. 2.Avverso la detta ordinanza propongono ricorso, con atto unico sottoscritto dai comuni difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tdeducendo: 2.1 violazione degli artt. 309 e segg. cod. proc.pen. poiché la difesa aveva sollevato un'eccezione preliminare, invocando la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per non essere state trasmesse dal pubblico ministero i verbali di trascrizione e i decreti autorizzativi delle intercettazioni indicate dal GIP alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata. Il tribunale ha respinto la detta eccezione, osservando che le intercettazioni si riferiscono ad altro episodio criminoso non oggetto dell'odierno giudizio. Tuttavia il ricorrente fa presente che nell'ambito dell'iter motivazionale si valorizza quell'episodio, in relazione al quale la difesa non ha potuto conoscere i decreti autorizzativi delle intercettazioni, in quanto si sottolinea che gli odierni indagati, già coinvolti in una precedente rapina, erano in procinto di eseguirne un'altra rapina con analoghe modalità. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al tentativo di rapina poiché il tribunale ha svuotato di significato l'art. 56 cod.pen. . Il tentativo è punibile solo se l'atto è idoneo e univoco in quanto rivela di per sé l'intenzione dell'agente, mentre al momento dell'intervento, la Polizia giudiziaria ha formulato mere congetture sulle intenzioni degli indagati non supportate da condotte univoche. Dal rinvenimento di una vettura rubata e dall'accensione delle utenze citofono non si può ricavare la prova che l'indomani sarebbe stata commessa una rapina ai danni del portavalori della Cosmopol. Inoltre il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dell'annotazione del 14 gennaio 2022 nella parte in cui ritiene essere presenti sul luogo dell'arresto nella giornata precedente al fatto sia gli imputati, sia il mezzo utilizzato della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sono mai stati prodotti i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ambientali e della installazione del sistema di geolocalizzazione, il che rende inutilizzabile il dato investigativo acquisito. 2.3 Violazione degli articoli 192, 273 codice procedura e 624, 648 codice penale poiché alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era stata chiesta la riqualificazione della ricettazione del veicolo Fiat in furto, ma il tribunale ha respinto tale richiesta,ritenendo che si tratti di una versione di comodo offerta dall'imputato, mentre le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] e la coincidenza temporale del reato presupposto non consentono di qualificare la condotta come ricettazione e giustificano la chiesta derubricazione. 2.4 Violazione degli artt. 273 cod. proc.pen. e 99, 648 codice penale poiché in sede di convalida è stata eccepita la prescrizione del reato contestato al capo C in quanto il reato presupposto è stato commesso nel mese di novembre 2013 e sarebbe spirato al momento dell'arresto il termine ordinario di prescrizione pari ad anni 8, in base ai principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini del termine di prescrizione, in mancanza di prova certa sul punto, nella immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto. Il tribunale giunge a negare valore alla doglianza ritenendo non prescritto il crimine per la contestazione della recidiva, ma al momento della commissione del reato l'aggravante della recidiva non poteva ritenersi sussistente in quanto le condanne che qualificano tale condizione devono essere passate in giudicato prima della commissione del nuovo reato e alla data del reato presupposto non emerge che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato dichiarato recidivo. Inoltre le condanne sono state dichiarate estinte per ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e quindi non sono utilizzabili agli effetti della recidiva. 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] poiché il tribunale del riesame non ha motivato sui gravi indizi di colpevolezza, valutando l'unica emergenza probatoria, cioè la presenza dell'indagato al momento dell'arresto alla guida della sua vettura, senza esaminare la sua posizione alla stregua dei rilievi difensivi. E' peraltro inverosimile che un soggetto vada a commettere una rapina alla guida della propria autovettura. 2.6 Si osserva poi che al netto delle affermazioni trascritte nell'annotazione del 14 gennaio 2022, che sarebbero inutilizzabili, non ricorre alcuna prova della disponibilità da parte degli indagati delle armi oggetto di sequestro, atteso che le stesse, sebbene ritrovate nel medesimo luogo, non sono mai state nella disponibilità dei due ricorrenti. Il tribunale non ha fornito alcuna risposta al rilievo difensivo formulato al riguardo. 2.7 Si osserva infine che con i motivi aggiunti era stato evidenziato che l'ordinanza di custodia cautelare non valuta in alcun modo le esigenze cautelari in quanto non vi è pericolo di fuga, né di inquinamento delle prove, né di reiterazione del reato e l'ordinanza impugnata si limita ad osservare che i due ricorrenti sono gravati da precedenti penali assai datati, il che depone per una pericolosità sociale che avrebbe potuto essere adeguatamente contenuta con misura domiciliare. 3.[OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 3.1 violazione dell'art. 309 comma 5 e 10 cod. proc.pen. per illogicità della motivazione circa la eccezione di inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione dei verbali di trascrizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni riportate alle pagine 10 e 11 dell'ordinanza cautelare impugnata. Ricorda il ricorrente che a norma dell'articolo 309 cod. proc.pen., nel caso in cui non siano stati trasmessi alla cancelleria del tribunale del riesame tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291 cod. proc.pen. l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia, mentre nel caso di specie il tribunale ha respinto la relativa eccezione, osservando che tali conversazioni riguardano altro procedimento relativo ad una pregressa rapina non afferente al reato per cui è giudizio e risultano del tutto ultronei rispetto al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione agli addebiti agli indagati. Tuttavia lo stesso tribunale incorre in evidente contraddizione laddove afferma che l'indagine aveva avuto origine il 13 agosto 2021, a causa della rapina al furgone portavalori consumato il 13 agosto in Grottaglie ad opera di tre soggetti. 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria poiché le condotte poste in essere dall'odierno ricorrente non integrano gli estremi del tentativo punibile e nel caso di specie la possibilità di una rapina al portavalori della Cosmopol risulta essere soltanto un'ipotesi investigativa. 3.3 violazione dell'articolo 273 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'articolo 648 codice penale poiché la sola circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in abiti da lavoro al fine di riparare l'autovettura Fiat 500 oggetto di furto non consente di ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla ricettazione dell'autovettura. Non va poi trascurato che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'intervento degli agenti operanti era in attesa del [OSCURATO:PERSONA] sulla propria autovettura per fare rientro nella propria autofficina. 3.4 Violazione dell'art. 273 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati ai capi B, C ed E, a carico del [OSCURATO:PERSONA] poiché il tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria in forza del rinvenimento in un muro a secco nei pressi dell'autovettura di una busta nera contenente due pistole, ma è evidente che [OSCURATO:PERSONA] non aveva la materiale disponibilità delle stesse, né tantomeno era a conoscenza della presenza delle armi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente occorre ricordare che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della ricostruzione condivisa dal giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo logico. L'ordinamento non attribuisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende illecite, né una valutazione della efficacia e spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti sottoposti al giudizio insindacabile e discrezionale dei giudici di merito. Il controllo di legittimità in tema di misure cautelari è limitato alla verifica che la motivazione si fondi su un'adeguata esposizione delle ragioni che l'hanno determinata e che non presenti evidenti illogicità e contraddizioni tra le argomentazioni e il fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame il provvedimento impugnato contiene una adeguata motivazione sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che alle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adozione della misura. Di contro, le censure formulate con i ricorsi non sono idonee ad inficiare la ragionevolezza del provvedimento impugnato e tendono a prospettare una ricostruzione alternativa fondata su una diversa interpretazione degli elementi di fatto che lasciano tuttavia inalterato il nucleo essenziale delle ragioni giustificatrici della misura cautelare. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 La prima censura, che reitera l'eccezione preliminare di inefficacia dell'ordinanza cautelare per omessa trasmissione dei verbali di trascrizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, è manifestamente infondata.L'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia tuttavia stato ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell'applicazione della misura. (Sez. 3, Sentenza n. 37009 del 07/07/2011 Cc. (dep. 13/10/2011 ) Rv. 251392 - 01) Come evidenziato correttamente dal tribunale, il giudizio di gravità indiziaria non si fonda sulle intercettazioni, che sono state richiamate solo al fine di illustrare l'evoluzione dell'attività investigativa; la misura cautelare si basa su quanto osservato dai verbalizzanti all'atto del controllo e del conseguente arresto in flagranza degli indagati, sul rinvenimento nella loro disponibilità di una vettura di provenienza illecita e di strumenti e oggetti da cui si poteva agevolmente desumere la volontà di organizzare una rapina, e nella costatata presenza, nelle immediate vicinanze del luogo fissato per dare inizio alla rapina, di armi di provenienza illecita, all'evidenza occultate e predisposte allo scopo. La sostanziale irrilevanza indiziaria delle intercettazioni in questione esclude che la mancata trasmissione degli atti autorizzativi delle stesse possa inficiare l'efficacia della misura cautelare, che si basa su altre emergenze. A ciò si aggiunga che l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p. (Sez. 4, Sentenza n. 18807 del 23/03/2017 Cc. (dep. 18/04/2017 ) Rv. 269885 - 01) Inoltre questa Corte ha precisato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (Sez. 6 - , Sentenza n. 41468 del 12/09/2019 Cc. (dep. 09/10/2019 ) Rv. 277370 - 01).E nel caso in esame il ricorrente non ha effettuato alcuna prova di resistenza / incorrendo nel vizio di genericità. 2.2. Le censure formulate da tutti gli indagati in ordine alla configurabilità del tentativo sono manifestamente infondate poiché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo e la univocità della loro destinazione che vanno apprezzate con una valutazione ex ante. Il provvedimento impugnato facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come gli atti posti in essere dagli indagati erano giunti ad un punto per cui era fondato ritenere che fossero in procinto di iniziare l'esecuzione della condotta illecita programmata e cioè di una rapina a mano armata, considerato peraltro la coincidenza del passaggio di un furgone portavalori nei momenti successivi al loro incontro. 2.3 La dedotta inutilizzabilità dell'annotazione del 14 gennaio 2022 nella parte in cui ritiene essere presenti sul luogo dell'arresto nella giornata precedente al fatto sia gli imputati che la vettura è inconducente poiché , come già anticipato, il giudizio di gravità indiziaria si fonda su quanto costatato al momento dell'arresto. 2.4 La quarta censura è generica poiché il tribunale ha respinto l'istanza di riconoscimento della prescrizione del reato di ricettazione dell'auto contestato al capo C, poiché sebbene il reato presupposto di furto risalga al novembre 2013 occorre valutare l'impatto sui calcoli prescrizionali delle recidive contestate ai diversi indagati nell'incolpazione provvisoria. La censura formulata dal difensore in ordine alla aggravante della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] è generica, poiché non ha allegato al ricorso il certificato penale dell'indagato, al fine di dimostrarne la fondatezza. 2.5 La quinta censura in ordine al compendio indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata e generica poiché, come già evidenziato, il tribunale ha fornito una dettagliata esposizione del compendio indiziario valorizzando quanto osservato dai verbalizzanti e quanto rinvenuto in occasione dell'arresto degli indagati, con argomentazioni immuni dai vizi dedotti e nel rispetto dei criteri indicati dalla giurisprudenza. 2.6 Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché il tribunale ha implicitamente respinto la censura reiterata con il sesto motivo di ricorso in ordine all'attribuibilità delle armi occultate nei pressi del luogo dell'incontro tra i correi, valorizzando la circostanza che le stesse sono state rinvenute in un muretto nell'immediata prossimità del luogo in cui sono convenuti gli indagati, su specifica indicazione del [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro era stato osservato poco prima dai verbalizzanti dirigersi verso il luogo del rinvenimento. 2.7 Anche l'ultima censura formulata in merito alle esigenze cautelari è manifestamente infondata, poiché il tribunale ha espressamente valutato il pericolo di recidiva nel rispetto dei criteri di cui all'art. 274 cod. proc.pen., valorizzando le modalità professionali dell'azione e la radicata capacità di delinquere di tutti i correi attestata dai rispettivi casellari giudiziali. Le censure della difesa risultano peraltro generiche poiché non contestano nello specifico tali affermazioni. 3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 La prima censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata in ragione delle considerazioni già formulate in relazione al ricorso proposto dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 2.1. 3.2 La seconda censura in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria è manifestamente infondata e generica poiché non si confronta con le articolate considerazioni esposte nel provvedimento impugnato, che appaiono immuni dai vizi dedotti e conformi ai criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tentativo. 3.3 La terza censura relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile poiché propone una diversa ricostruzione degli elementi indiziari sottoposti al giudizio del tribunale e invoca una valutazione alternativa delle emergenze processuali, che esula dal sindacato di legittimità. 3.4 La quarta censura relativa alla gravità indiziaria in ordine ai delitti in tema di armi e alla ricettazione dell'autovettura rinvenuti sul luogo dell'arresto sono manifestamente infondati e generici, poiché il tribunale ha correttamente osservato che le emergenze processuali inducono a ritenere che sia stata interrotta un'azione criminale organizzata e preordinata sicché i reati contestati ai capi B C ed E, che risultano strumentali rispetto alla rapina, correttamente sono stati ascritti a tutti i correi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (Sez. 2, Sentenza n. 49389 del 04/12/2012 Ud. (dep. 20/12/2012 ) Rv. 253915 - 01) 4. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi con le determinazioni consequenziali P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.