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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 32970/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2022, e depositata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame personale, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

I gravi indizi di colpevolezza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono stati affermati perché si ritiene che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sarebbe concorso nelle attività di trasferimento dal conto corrente della precisata società allo studio legale Meir avente sede in Svizzera, la somma di euro 2.225.000,00, mediante sette bonifici effettuati tra il 3 ottobre 2019 al 1° aprile 2020, per la causale «acquisto quote [OSCURATO:PERSONA]», società priva di consistenza patrimoniale, ma in realtà al fine di consentire alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di sottrarsi al pagamento di imposte dovute per l'anno 2019, pari a 700.656,72 euro per IVA e a 460.857,00 per IRES.

Le esigenze cautelari ravvisate attengono al pericolo di reiterazione dei reati ed al pericolo di inquinamento probatorio.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con un atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una premessa che ripercorre le vicende del procedimento.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 274, e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Si deduce, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di esaminare le doglianze relative sia alla possibile concessione della sospensione condizionale della pena, sia all'applicabilità in concreto di una pena non superiore ai tre anni, circostanze preclusive ai fini dell'applicabilità di misure custodiali.

Si precisa che, a tale fine, occorreva valutare, in particolare, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza e dell'assenza di altri procedimenti penali a carico dell'attuale ricorrente, e il possibile esito in termini di equivalenza o prevalenza delle stesse nell'ambito di un eventuale giudizio di bilanciamento tra le medesime e l'aggravante di cui al secondo periodo dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: un bilanciamento delle circostanze anche in termini di equivalenza implicherebbe una cornice edittale da sei mesi a quattro anni.

Si deduce, in secondo luogo, che, nell'ordinanza genetica, la posizione cautelare dell'attuale ricorrente è stata esaminata unitariamente a quella del principale indagato, sebbene quest'ultimo sia gravato di numerosi addebiti cui è rimasto estraneo il primo, e che questa sovrapposizione è stata illegittimamente condivisa dal Tribunale del riesame.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, e 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Si deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio, perché ha omesso una valutazione specifica della posizione del ricorrente, ed ha fatto ricorso ad una motivazione congetturale e di mero stile.

Quanto al pericolo di reiterazione, si segnala che: -) i c.d.

"veicoli societari di diritto esterno" indicati dal Tribunale come strumenti utilizzabili per la reiterazione di condotte analoghe sono estranei all'ipotesi delittuosa per cui si procede, in quanto "[OSCURATO:PERSONA]" non è parte della transazione "sospetta", e le sue quote, siccome tutte di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sono interamente sottoposte a sequestro, mentre "BCH Investnnent SA" e "[OSCURATO:PERSONA] SA" non sono in alcun modo interessate dalla vicenda; -) l'indagato non riveste alcuna carica gestoria in società di diritto italiano; -) l'intero patrimonio sociale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è sottoposto a sequestro; -) il rischio di una futura frode relativa ad un immobile, prospettata nell'ordinanza genetica come circostanza indicativa dell'inclinazione a delinquere dell'attuale ricorrente, è stato smentito dalle successive acquisizioni investigative.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si rappresenta che l'ordinanza non spiega in alcun modo come ciò potrebbe avvenire. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Complessivamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano, da un lato, l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle 4 O A• *- (.4 Ci IjA. doglianze in tema di concedibilità della umnimu...1413....- condizionale della pena e di applicabilità in concreto di una pena superiore ai tre anni, e, dall'altro, l'invalidità dell'ordinanza genetica per la trattazione cumulativa delle posizioni cautelari dei diversi indagati, illegittimamente esclusa dal Tribunale.

2.1. Le censure concernenti l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle (0 4 t4" (..• ou.". doglianze in tema di concedibilità della( condizionale della pena, sono infondate.

Invero, l'ordinanza impugnata ha espressamente, analiticamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione, come meglio si esporrà in seguito ai §§ 3, 3.1 e

3.2. E, secondo un principio reiteratamente ribadito in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (così Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01, nonché, tra le tantissime, di recente: Sez. 2, n. 4515 del 26/10/2022, dep. 2023, Gallo, non massinnata; Sez. 6, n. 43451 del 17/10/2022, Rosi, non massimata; Sez. 5, n. 33615 del 14/06/2022, Muratore, non massimata).

Appare opportuno aggiungere come, a fondamento di questo principio, si osserva condivisibilmente che la concessione della sospensione condizionale della pena è indefettibilnnente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

2.2. Le censure concernenti l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle doglianze in tema di inapplicabilità, nella specie, di una pena superiore ai tre anni, sono prive di specificità.

In effetti, la necessità di una valutazione prognostica in ordine alla irrogazione della pena della reclusione per una durata superiore ai tre anni all'esito del giudizio è richiesta, a norma dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo in caso di applicazione della custodia in carcere.

Nella specie, tale valutazione era inutile, posto che il Tribunale ha riformato l'ordinanza genetica, sostituendo alla misura della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari.

2.3. Le censure relative alla invalidità dell'ordinanza genetica per la trattazione cumulativa delle posizioni cautelari dei diversi indagati sono manifestamente infondate, se non prive di specificità.

L'ordinanza impugnata in questa sede osserva che l'ordinanza genetica «indica chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto a carico di ciascun indagato la sussistenza delle esigenze di cautela pur argomentando in modo unitario rispetto ad alcune posizioni» e, «con specifico riguardo ad ogni indagato, [...] prende in esame le condizioni soggettive per come risultanti dagli atti, i pregressi precedenti o pendenze, per trarre poi le conclusioni del caso in punto di intensità delle esigenze di cautela e scelta della misura».

A fronte di queste indicazioni, il ricorso si limita ad affermare che nell'ordinanza genetica «manca del tutto una valutazione personale riferita all'indagato», contrapponendo una propria valutazione a quella del Tribunale nell'ordinanza impugnata.

3. Infondate sono le censure enunciate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano l'affermazione del pericolo di reiterazione, deducendo che le società di diritto estero indicate dal Tribunale come utilizzabili per commettere //ì nuovi reati o sono sotto sequestro, o sono estranee al reato per cui si procede, che l'indagato non è amministratore di alcuna società, e che non vi sono elementi idonei ad avvalorare la tesi della partecipazione del medesimo ad altri fatti fraudolenti.

3.1. L'ordinanza impugnata ritiene sussistente il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ovvero espressivi delle medesime modalità d'azione o, ancora, offensivi del medesimo o di omologo bene giuridico, e che nel caso di specie vengono in rilievo anche i rischi connessi alla costituzione di nuove società o allo sfruttamento di quelle ancora operative.

A fondamento di tale giudizio, il Tribunale valorizza: -) la partecipazione dell'indagato ad operazioni compiute in sinergia e coordinamento con altri soggetti, caratterizzate dalla movimentazione di notevolissime risorse economiche, e finalizzate a rendere inefficace la riscossione coattiva di un ingente credito erariale; -) la capacità operativa dimostrata, anche attraverso il ricorso a società di diritto estero, non certamente cessata per la occasionale e transitoria indisponibilità di strutture societarie; -) la vitalità del fenomeno, emergente dalle numerose compravendite immobiliari realizzate fino al momento del sequestro dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società gestita di fatto dal ricorrente, ed utilizzata per commettere il reato per il quale è stata applicata la misura; -) l'irrilevanza dell'assunzione di formali cariche societarie, essendo stato il contributo fornito mettendo a disposizione le "competenze" maturate, dopo la cessazione dalla carica di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

3.2. Le indicate conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi.

Innanzitutto, a norma dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto ed attuale pericolo di recidiva può essere rilevato «per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali».

Di conseguenza, ai fini della rilevazione del pericolo di recidiva, può essere sufficiente anche l'evidenziazione di specifiche condotte indicative della personalità della persona sottoposta alle indagini.

Nella specie, a carico dell'attuale ricorrente sono stati ravvisati i gravi indizi di essere concorso nel trasferimento dal conto corrente della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale era amministratore di fatto, allo studio legale Meir avente sede in Svizzera, la somma di euro 2.225.000,00, mediante sette bonifici effettuati tra il 3 ottobre 2019 al 10 aprile 2020, per la causale «acquisto quote [OSCURATO:PERSONA]», società priva di consistenza patrimoniale, ma in realtà al fine di consentire alla precisata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di sottrarsi al pagamento di imposte dovute per l'anno 2019, pari a 700.656,72 euro per IVA e a 460.857,00 per IRES. 5 74? Ora, la pluralità delle condotte illecite, con programmata reiterazione nell'arco di sei mesi, la gravità dei fatti, anche per le elevatissime somme movimentate e per l'importo dei debiti da non onorare, le modalità operative, per l'assenza di cariche formali e per l'impiego di strumenti di pagamento internazionali sulla base di una causa simulata, sono tutti elementi dai quali legittimamente inferire un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

Si consideri, per di più, che all'attuale ricorrente è stato ascritto anche il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso successivamente a quello per cui si procede, e precisamente il 27 dicembre 2020, sempre quale amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con riferimento all'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2019, obiettivamente funzionale al progetto di trarre profitto dalla complessiva attività illecita, iniziata proprio con il trasferimento dei fondi dal conto corrente italiano a quello svizzero.

4. 'Fondate, infine, ma prive di efficacia dirimente, sono le censure esposte nel secondo motivo nella parte in cui contestano la sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento delle prove, deducendo l'assenza di specifica motivazione in proposito.

L'ordinanza impugnata, in ordine al pericolo in questione, si limita a rilevare che le indagini sono ancora in corso, che l'indagato si è dimostrato scaltro nel creare situazioni di apparente regolarità, e che lo stesso, per la sua rete di contatti, potrebbe condizionare i soggetti informati sui fatti.

In questo modo, però, il Tribunale non evidenzia elementi dai quali inferire un «concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova», così come richiede l'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Invero, come già rilevato in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini non può basarsi sulla generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01).

Il difetto di una valida motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari derivanti dal concreto pericolo di inquinamento delle prove, tuttavia, non determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, stante la corretta affermazione di sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva.4.

Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2022, e depositata il 19 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, pronunciando in sede di riesame personale, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. I gravi indizi di colpevolezza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono stati affermati perché si ritiene che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sarebbe concorso nelle attività di trasferimento dal conto corrente della precisata società allo studio legale Meir avente sede in Svizzera, la somma di euro 2.225.000,00, mediante sette bonifici effettuati tra il 3 ottobre 2019 al 1° aprile 2020, per la causale «acquisto quote [OSCURATO:PERSONA]», società priva di consistenza patrimoniale, ma in realtà al fine di consentire alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di sottrarsi al pagamento di imposte dovute per l'anno 2019, pari a 700.656,72 euro per IVA e a 460.857,00 per IRES. Le esigenze cautelari ravvisate attengono al pericolo di reiterazione dei reati ed al pericolo di inquinamento probatorio. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con un atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, preceduti da una premessa che ripercorre le vicende del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 274, e 275 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di esaminare le doglianze relative sia alla possibile concessione della sospensione condizionale della pena, sia all'applicabilità in concreto di una pena non superiore ai tre anni, circostanze preclusive ai fini dell'applicabilità di misure custodiali. Si precisa che, a tale fine, occorreva valutare, in particolare, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza e dell'assenza di altri procedimenti penali a carico dell'attuale ricorrente, e il possibile esito in termini di equivalenza o prevalenza delle stesse nell'ambito di un eventuale giudizio di bilanciamento tra le medesime e l'aggravante di cui al secondo periodo dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000: un bilanciamento delle circostanze anche in termini di equivalenza implicherebbe una cornice edittale da sei mesi a quattro anni. Si deduce, in secondo luogo, che, nell'ordinanza genetica, la posizione cautelare dell'attuale ricorrente è stata esaminata unitariamente a quella del principale indagato, sebbene quest'ultimo sia gravato di numerosi addebiti cui è rimasto estraneo il primo, e che questa sovrapposizione è stata illegittimamente condivisa dal Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, e 274 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio, perché ha omesso una valutazione specifica della posizione del ricorrente, ed ha fatto ricorso ad una motivazione congetturale e di mero stile. Quanto al pericolo di reiterazione, si segnala che: -) i c.d. "veicoli societari di diritto esterno" indicati dal Tribunale come strumenti utilizzabili per la reiterazione di condotte analoghe sono estranei all'ipotesi delittuosa per cui si procede, in quanto "[OSCURATO:PERSONA]" non è parte della transazione "sospetta", e le sue quote, siccome tutte di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sono interamente sottoposte a sequestro, mentre "BCH Investnnent SA" e "[OSCURATO:PERSONA] SA" non sono in alcun modo interessate dalla vicenda; -) l'indagato non riveste alcuna carica gestoria in società di diritto italiano; -) l'intero patrimonio sociale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è sottoposto a sequestro; -) il rischio di una futura frode relativa ad un immobile, prospettata nell'ordinanza genetica come circostanza indicativa dell'inclinazione a delinquere dell'attuale ricorrente, è stato smentito dalle successive acquisizioni investigative. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si rappresenta che l'ordinanza non spiega in alcun modo come ciò potrebbe avvenire. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Complessivamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano, da un lato, l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle 4 O A• *- (.4 Ci IjA. doglianze in tema di concedibilità della umnimu...1413....- condizionale della pena e di applicabilità in concreto di una pena superiore ai tre anni, e, dall'altro, l'invalidità dell'ordinanza genetica per la trattazione cumulativa delle posizioni cautelari dei diversi indagati, illegittimamente esclusa dal Tribunale. 2.1. Le censure concernenti l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle (0 4 t4" (..• ou.". doglianze in tema di concedibilità della( condizionale della pena, sono infondate. Invero, l'ordinanza impugnata ha espressamente, analiticamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione, come meglio si esporrà in seguito ai §§ 3, 3.1 e 3.2. E, secondo un principio reiteratamente ribadito in giurisprudenza, ed enunciato anche dalle Sezioni Unite, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (così Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01, nonché, tra le tantissime, di recente: Sez. 2, n. 4515 del 26/10/2022, dep. 2023, Gallo, non massinnata; Sez. 6, n. 43451 del 17/10/2022, Rosi, non massimata; Sez. 5, n. 33615 del 14/06/2022, Muratore, non massimata). Appare opportuno aggiungere come, a fondamento di questo principio, si osserva condivisibilmente che la concessione della sospensione condizionale della pena è indefettibilnnente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato, essenzialmente esclusa dalla contraria valutazione in termini di concreto ed attuale pericolo di reiterazione. 2.2. Le censure concernenti l'omesso esame, da parte del Tribunale, delle doglianze in tema di inapplicabilità, nella specie, di una pena superiore ai tre anni, sono prive di specificità. In effetti, la necessità di una valutazione prognostica in ordine alla irrogazione della pena della reclusione per una durata superiore ai tre anni all'esito del giudizio è richiesta, a norma dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo in caso di applicazione della custodia in carcere. Nella specie, tale valutazione era inutile, posto che il Tribunale ha riformato l'ordinanza genetica, sostituendo alla misura della custodia in carcere quella degli arresti domiciliari. 2.3. Le censure relative alla invalidità dell'ordinanza genetica per la trattazione cumulativa delle posizioni cautelari dei diversi indagati sono manifestamente infondate, se non prive di specificità. L'ordinanza impugnata in questa sede osserva che l'ordinanza genetica «indica chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto a carico di ciascun indagato la sussistenza delle esigenze di cautela pur argomentando in modo unitario rispetto ad alcune posizioni» e, «con specifico riguardo ad ogni indagato, [...] prende in esame le condizioni soggettive per come risultanti dagli atti, i pregressi precedenti o pendenze, per trarre poi le conclusioni del caso in punto di intensità delle esigenze di cautela e scelta della misura». A fronte di queste indicazioni, il ricorso si limita ad affermare che nell'ordinanza genetica «manca del tutto una valutazione personale riferita all'indagato», contrapponendo una propria valutazione a quella del Tribunale nell'ordinanza impugnata. 3. Infondate sono le censure enunciate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano l'affermazione del pericolo di reiterazione, deducendo che le società di diritto estero indicate dal Tribunale come utilizzabili per commettere //ì nuovi reati o sono sotto sequestro, o sono estranee al reato per cui si procede, che l'indagato non è amministratore di alcuna società, e che non vi sono elementi idonei ad avvalorare la tesi della partecipazione del medesimo ad altri fatti fraudolenti. 3.1. L'ordinanza impugnata ritiene sussistente il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ovvero espressivi delle medesime modalità d'azione o, ancora, offensivi del medesimo o di omologo bene giuridico, e che nel caso di specie vengono in rilievo anche i rischi connessi alla costituzione di nuove società o allo sfruttamento di quelle ancora operative. A fondamento di tale giudizio, il Tribunale valorizza: -) la partecipazione dell'indagato ad operazioni compiute in sinergia e coordinamento con altri soggetti, caratterizzate dalla movimentazione di notevolissime risorse economiche, e finalizzate a rendere inefficace la riscossione coattiva di un ingente credito erariale; -) la capacità operativa dimostrata, anche attraverso il ricorso a società di diritto estero, non certamente cessata per la occasionale e transitoria indisponibilità di strutture societarie; -) la vitalità del fenomeno, emergente dalle numerose compravendite immobiliari realizzate fino al momento del sequestro dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", società gestita di fatto dal ricorrente, ed utilizzata per commettere il reato per il quale è stata applicata la misura; -) l'irrilevanza dell'assunzione di formali cariche societarie, essendo stato il contributo fornito mettendo a disposizione le "competenze" maturate, dopo la cessazione dalla carica di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". 3.2. Le indicate conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. Innanzitutto, a norma dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il concreto ed attuale pericolo di recidiva può essere rilevato «per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali». Di conseguenza, ai fini della rilevazione del pericolo di recidiva, può essere sufficiente anche l'evidenziazione di specifiche condotte indicative della personalità della persona sottoposta alle indagini. Nella specie, a carico dell'attuale ricorrente sono stati ravvisati i gravi indizi di essere concorso nel trasferimento dal conto corrente della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale era amministratore di fatto, allo studio legale Meir avente sede in Svizzera, la somma di euro 2.225.000,00, mediante sette bonifici effettuati tra il 3 ottobre 2019 al 10 aprile 2020, per la causale «acquisto quote [OSCURATO:PERSONA]», società priva di consistenza patrimoniale, ma in realtà al fine di consentire alla precisata "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di sottrarsi al pagamento di imposte dovute per l'anno 2019, pari a 700.656,72 euro per IVA e a 460.857,00 per IRES. 5 74? Ora, la pluralità delle condotte illecite, con programmata reiterazione nell'arco di sei mesi, la gravità dei fatti, anche per le elevatissime somme movimentate e per l'importo dei debiti da non onorare, le modalità operative, per l'assenza di cariche formali e per l'impiego di strumenti di pagamento internazionali sulla base di una causa simulata, sono tutti elementi dai quali legittimamente inferire un concreto ed attuale pericolo di reiterazione. Si consideri, per di più, che all'attuale ricorrente è stato ascritto anche il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso successivamente a quello per cui si procede, e precisamente il 27 dicembre 2020, sempre quale amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con riferimento all'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2019, obiettivamente funzionale al progetto di trarre profitto dalla complessiva attività illecita, iniziata proprio con il trasferimento dei fondi dal conto corrente italiano a quello svizzero. 4. 'Fondate, infine, ma prive di efficacia dirimente, sono le censure esposte nel secondo motivo nella parte in cui contestano la sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento delle prove, deducendo l'assenza di specifica motivazione in proposito. L'ordinanza impugnata, in ordine al pericolo in questione, si limita a rilevare che le indagini sono ancora in corso, che l'indagato si è dimostrato scaltro nel creare situazioni di apparente regolarità, e che lo stesso, per la sua rete di contatti, potrebbe condizionare i soggetti informati sui fatti. In questo modo, però, il Tribunale non evidenzia elementi dai quali inferire un «concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova», così come richiede l'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Invero, come già rilevato in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini non può basarsi sulla generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01). Il difetto di una valida motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari derivanti dal concreto pericolo di inquinamento delle prove, tuttavia, non determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata, stante la corretta affermazione di sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva.4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 32970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris