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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 35517/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23600/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 401/2021 depositata il 16/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 401/2021, pubblicata il 16/2/2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Prato del 2018, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (con chiamata in giudizio, in manleva, da parte dell’opponente, dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della cessata società venditrice [OSCURATO:PERSONA] sas, i quali, costituitisi, chiedevano, a loro volta, di essere autorizzati a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], dante causa della società [OSCURATO:PERSONA]), avverso il decreto ingiuntivo emesso il 23/11/2013, con il quale si era ingiunto, alla Cantagallo, di pagare al Consorzio € 178.638,01, a titolo di contributi ed oneri di partecipazione dovuti, in proporzione alla quota di proprietà dei terreni inclusi nel perimetro della lottizzazione, dichiarando che nulla era dovuto dalla Cantagallo, consorziata de facto, in forza di atto di acquisto del 5/12/1995 da [OSCURATO:PERSONA] sas (che, a sua volta, aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]) di terreni rientranti nel perimetro di lottizzazione, ma non obbligata al pagamento degli oneri consortili, in difetto di specifico riferimento a tale obbligazione nell’atto di compravendita del 1995, come invece prescritto dall’art.2 dello Statuto del Consorzio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, i giudici di appello, pur rigettando i gravami principali ed incidentali, hanno ritenuto di modificare la motivazione, osservando che: a) l’obbligo di partecipare al Consorzio di urbanizzazione (creato, nella specie, nel 1991, allo scopo di realizzare la lottizzazione del comprensorio denominato [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, e resosi cessionario della convenzione urbanistica di lottizzazione, stipulata nel 1990 tra il Comune di Prato e i mandatari di diversi proprietari di terreni) ed alle spese di urbanizzazione costituisce una condizione essenziale al rilascio della concessione edilizia e un peso de factosulla proprietà, seppure non assimilabile alla servitù, cosicché doveva ritenersi del tutto irrilevante la mancata previsione nel contratto; b) la previsione dell’art.2 dello Statuto mirava quindi solo a liberare il proprietario, che aveva ceduto l’immobile, dall’obbligo, nei confronti del Consorzio, di pagare i contributi consortili per il tempo successivo all’alienazione del bene ma non valeva ad escludere l’obbligo di partecipare al Consorzio del nuovo proprietario, tanto che, dal mancato assolvimento degli obblighi da parte del cedente, poteva solo discendere il permanere dell’obbligazione a suo carico, in solido con il nuovo proprietario; c) tuttavia, pur dovendosi ritenere la Cantagallo, in astratto, obbligata al pagamento degli oneri consortili in solido con la [OSCURATO:PERSONA], la pretesa creditoria del Consorzio (di pagamento degli oneri maturati dal 15/10/1978, prima ancora che il Consorzio si costituisse, nel 1991, sino al 31/5/2011) era comunque infondata, a fronte delle eccezioni formulate dalla opponente a decreto ingiuntivo e riproposta nell’atto di appello, ex art.346 c.p.c., (1) di prescrizione, considerato che gli oneri consortili, approvati annualmente dall’assemblea, sono prestazioni periodiche che hanno causa genetica nella partecipazione al consorzio in ragione della proprietà ma hanno titolo nelle delibere che approvano i riparti delle spese tra i consorziati e i relativi crediti soggiacciono, al pari degli oneri condominiali, alla prescrizione quinquennale, mentre, nella specie, la prima richiesta formulata alla Cantagallo era una lettera raccomandata del 20/7/2012, con prescrizione conseguente di tutti gli oneri consortili maturati dal 1978 al 2007, e (2), per gli oneri maturati dal 2007 al 2011, di mancato coinvolgimento della Cantagallo, dal 1995 in poi, previa convocazione, nelle delibere assembleari annuali in cui erano stati approvati i conti consuntivi di riparto degli oneri e quelli preventivi di programmazione dei costi necessari all’urbanizzazione dell’area, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova della convocazione della Cantagallo, con conseguente nullità di tutte le delibere consortili relative alle annualità precedenti al 2012, e non potendo avere valenza di sanatoria la convocazione della Cantagallo per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi in quella sede solo approvato «il conto consuntivo relativo all’anno 2012», senza dare «alcuna contezza che si procedeva alla riapprovazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni successivi al 2007», in mancanza di fissazione di tale punto nell’ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione all’assemblea.

Avverso la suddetta pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato propone ricorso per cassazione, notificato il 16/9/2021, affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo, notificato il 25/10/2021), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso notificato il 18/10/2021), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso) e de [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso). [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato della Cantagallo.

La ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale della Cantagallo. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.346 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibili ed accoglibili le eccezioni proposte dall’appellata società Cantagallo in primo grado e non ritualmente riproposte in appello ai sensi dell’art.346 c.p.c., essendosi detta parte appellata solo genericamente richiamata a «ogni difesa, eccezione e domanda già svolta dall’esponente in primo grado», non rilevando le eccezioni formulate dai terzi chiamati, sia perché nessuna domanda era stata formulata da essi nei confronti del Consorzio sia perché gli appelli incidentali erano stati comunque respinti; b) con il secondo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto e 2948 n. 4 c.c., in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili, in assenza del carattere di periodicità degli stessi e stante la natura di oneri reali (avendo, peraltro, la Corte d’appello ritenuto l’obbligo di partecipazione al Consorzio come obbligazione propter rem, affermando, poi, tuttavia, che l’obbligo di pagare gli oneri consortili ineriva a un obbligo di prestazioni periodiche che hanno la causa genetica nella partecipazione al consorzio e il titolo nelle delibere di approvazione dei riparti delle spese tra i consorziati, i cui crediti sono soggetti, al pari degli oneri condominiali, a prescrizione quinquennale) e, comunque, per errata interpretazione degli artt. 2948 n. 4, 2943 e 2944 c.c. in ordine alla non riconducibilità dei contributi consortili ad obbligazioni periodiche, con conseguente applicazione del termine decennale, non quinquennale, di prescrizione dei relativi crediti, alla interruzione del termine di prescrizione per effetto della delibera consortile di approvazione delle spese, che, una volta consolidatasi a seguito della mancata impugnazione entro i termini di legge, assume valore di riconoscimento del debito da parte dei consorziati, nonché in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all’art.633 c.p.c. e 35 dello Statuto ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo; c) con il terzo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.19 e 35 dello statuto consortile, in relazione sia alla ritenuta mancata produzione delle delibere consortili annuali (considerato che al Consorzio non era stata nemmeno comunicata l’appartenenza della Cantagallo alla lottizzazione sino al 2011, essendo poi stata inserita la suddetta società nel bilancio consuntivo 2012, non solo per le quote di quell’anno ma anche per quelle degli anni precedenti) e al mancato riconoscimento della esattezza e validità delle delibere dell’Assemblea dei soci del 3 maggio 2013, con la quale erano stati approvati i conteggi relativi alla posizione della Cantagallo, dal 1978 fino al 2011) e del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2013, con la quale, preso atto delle posizioni debitorie, si era dato corso al procedimento di recupero dei relativi crediti, ai fini della prova dei crediti e della sussistenza dei presupposti, anche di esigibilità, di cui all’art.633 c.p.c. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.

2. La ricorrente incidentale Cantagallo propone, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato, in unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 36, 870, 1100, 1321, 1322, 1362, 1484 e 1489 c.c., in relazione alla parte della sentenza della Corte d’appello in cui si è affermato che l’obbligazione di partecipare al relativo consorzio di urbanizzazione e di pagamento dei relativi oneri dal momento di acquisto della proprietà dell’immobile, a carico dell’acquirente di un immobile già ricadente in area di lottizzazione, abbia natura propter rem (quale peso specifico gravante sull’immobile), a prescindere dal fatto che di tale vincolo non si facesse menzione nel contratto di acquisto dell’immobile ricadente nel perimetro di lottizzazione, come previsto dall’art.2 dello Statuto consortile e come affermato invece da recenti arresti del giudice di legittimità (Cass. 1468/2021; Cass. 14440/2019; Cass. 16999/2015; Cass. 11196/2007), né essendo opponibile alla Cantagallo l’obbligo assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], originaria proprietaria del terreno su cui è stato costruito l’edificio industriale per cui è causa, verso il Comune di Prato, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia, a partecipare ad un Consorzio da costituirsi con gli altri proprietari del perimetro di lottizzazione per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, essendo il relativo obbligo propter rem soltanto per l’originario sottoscrittore dell’atto d’obbligo o della convenzione urbanistica e per i suoi aventi causa, non anche per i successivi acquirenti dell’immobile già realizzato, che possono essere chiamati a rispondere sono in virtù di espressa pattuizione negoziale.

Nella specie, è pacifico che la Cantagallo è divenuta proprietaria dell’edificio industriale soltanto quando lo stesso era già stato da altri realizzato.

3. La prima censura del ricorso principale è infondata.

La disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., quale risultante dalla Riforma di cui alla l.353/1990, entrata in vigore il 30/4/1995, e successive modifiche, che hanno reintrodotto nel processo ordinario di cognizione, il principio di preclusione, fa s̀ che in appello viga un «effetto devolutivo limitato e non automatico», con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto.

Tale principio non opera naturalmente per le questioni rilevabili d’ufficio dal giudice.

La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve quindi, non avendo l'interesse, proporre appello incidentale e pù riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perch́ assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n.12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass.n.16360 del 2004).

Le Sezioni Unite (Cass.

SU 7940/2019) hanno precisato che «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche –-, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbiti», precisando che ciò deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel «thema probandum» e nel «thema decidendum» del giudizio di primo grado.

La controricorrente -a differenza della ricorrente che si è limitata a trascrivere le sole conclusioni formulate in appello, in calce alla comparsa di costituzione, dall’appellata Cantagallo, nelle quali si legge che veniva riproposta, anche ai sensi dell’art.346 c.p.c., «ogni difesa, eccezione e domanda già svolta dall’esponente in primo grado», - ha riprodotto, per estratto, il contenuto della comparsa di costituzione in appello ed emerge che, anche nel corpo della comparsa in appello (pag. 4), essa aveva reiterato le eccezioni di prescrizione e inesigibilità dei crediti vantati dal Consorzio («(a) Dichiarare – in ipotesi – la prescrizione, come specificato in narrativa, ai sensi degli artt.2946, 2948 e 2947 c.c. (a.7) Dichiarare inesigibile il credito per i motivi sub § 5, ove non prescritto o per quella parte di esso non prescritta. (a.8) Dichiarare nulle le delibere assembleari del Consorzio recanti “approvazione dei consuntivi e preventivi”, per gli anni di gestione dal 1078 al 2012, per vizio di convocazione e di approvazione, per violazione dello statuto, come specificato in narrativa e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma ingiunta»).

Le suddette eccezioni risultavano quindi chiaramente riproposte, ai sensi dell’art.346 c.p.c.

4. La seconda e la terza censura del ricorso principale, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

4.1. Questa Corte con recente pronuncia, Cass. n. 21625/2023, in relazione a controversia instaurata, in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale si era ingiunto il pagamento di soma di denaro per oneri consortili, da altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti sempre del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, in cui la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 4/2021, aveva dichiarato, in parte, prescritti i crediti per oneri consortili, applicando la prescrizione decennale (a differenza di quanto ritenuto nel presente giudizio, in cui si è applicata la prescrizione quinquennale di cui all’art.2948 n. 4 c.c.), ha affermato che «al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato».

In motivazione, si è precisato che «La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’onere consortile risiede in altro e, precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento.

Da tanto consegue, quindi, che la spesa per oneri consortili non pù dirsi periodica, in quanto ̀ tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017).

Diversamente ove, come nella specie, sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale, non pù in alcun caso essere assimilata a quella periodica, come definita dall’art. 2948, n. 4) cod. civ.».

Analoga decisione è stata assunta con ordinanza n. 30576/2023, sempre riguardante il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in controversia, nella quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, pur confermando che i crediti da contributi consortili erano soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., aveva dichiarato non dovute le somme richieste dal Consorzio a titolo di conguagli relativi al periodo dal 1978 al 2001, in quanto non suffragate da delibere assembleari, ma dovute quelle per oneri determinati in successive delibere assembleari) .

Più in generale, questa Corte ha già affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto cì che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, ń alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161).

I precedenti citati dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno, invece, riguardato i diversi contributi dovuti a Consorzi di bonifica, nell’ambito di controversie tributarie, essendosi quindi affermato che essi sono «tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente ̀ tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.

Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass. 4283/2010; Cass. 26103/214; Cass. 9445/2017).

E’ dunque fondata la doglianza nella parte in cui si invoca la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale.

4.2. Ma ciò potrebbe determinare solo una correzione della motivazione ex art.384 comma 4 c.p.c., laddove, avuto riguardo alla costituzione in mora con lettera del 20/7/2012, con la quale per la prima volta venivano richiesti gli oneri consortili alla Cantagallo, atto avente pacificamente valenza interruttiva, risultando conseguentemente prescritti, applicata la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, tutti gli oneri consortili maturati dal 1978 al 2002, anziché al 2007, potesse rimanere ferma, per i crediti non prescritti, dal 2002 al 2012, la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata, in punto di inopponibilità alla Cantagallo delle singole delibere annuali di approvazione dei riparti della spesa e soprattutto di quella approvata nell’assemblea del 3 maggio 2013, da cui derivavano gli oneri consortili richiesti.

4.3. Orbene, al riguardo, è del tutto infondata la censura in esame in relazione al mancato riconoscimento della «imprescrittibilità» dei crediti consortili, in assenza del carattere di periodicità degli stessi, lamentandosi l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dominicali della comunione, del condominio e della servitù, con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il funzionamento.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure « atipiche », nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 13417 del 2010; Cass. n. 25394 del 09/10/2019; Cass. n. 18792 del 02/07/2021).

Cì in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell’acquisto dell’immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume, di converso, una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietàdei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 9401 del 2005; Cass. n. 4125 del 2003).

La fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà -e quindi da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.n. 17392 del 2022; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n. 14440 del 2019; Cass., n. 18560 del 2016).

In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacch́ altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. n. 6666 del 2005; Cass. n. 25289 del 2007; Cass. n. 26657 del 2007; Cass.5889 del 2010; Cass. n. 22641 del 2013; Cass. n. 11035 del 2015; Cass. n. 19558 del2021; Cass. n. 9790 del 2023) .

Anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non mutano per cì solo la natura dell’obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte (Cass. n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una obligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.

Non può quindi invocarsi la natura reale degli oneri consortili, al fine di dedurre l’imprescrittibilità dell’azione volta a far valere i crediti consortili.

4.4. Si lamenta anche per̀, sempre nel ricorso principale, l’errata interpretazione degli articoli 2943 e 2944 c.c. in ordine all’interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all'articolo 633 c.p.c. e articolo 35 dello statuto, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, per non avere la Corte territoriale considerato che la delibera consortile che determinava gli oneri a carico della Cantagallo aveva comunque espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione atteso che, stante la mancata impugnazione da parte dell'associato, essa assumeva senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato.

Quanto alle delibere consortili ed alla loro valenza ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale o del riconoscimento di debito, la Corte d’appello ha rilevato che non vi era prova della convocazione della Cantagallo ed è pacifico che, solo in relazione al bilancio consuntivo 2012, approvato nell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi era stata convocazione anche della Cantagallo.

Si deve quindi escludere che per le delibere consortili ante 2012 possa parlarsi, per la specifica posizione debitoria della Cantagallo, di un riconoscimento del debito, valevole ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art.2944 c.c.

4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce pure che, nel bilancio consuntivo 2012, approvato nell’assemblea del 2013, non impugnato dalla Cantagallo (pur ritualmente convocata), erano state inserite, oltre le quote dovute nell’anno in corso, «anche le quote di tutti gli anni precedenti», attraverso il richiamo a tutte le precedenti delibere e l’effettuazione della relativa contabilizzazione, aggiungendo che, nella nota integrativa al verbale assembleare, si era precisato come il Consorzio avesse proceduto «all’individuazione ed alla richiesta dei contributi consortili dovuti da proprietari di aree edificate all’interno del perimetro di Lottizzazione, che in quanto non aderenti, non hanno contribuito agli oneri di urbanizzazione».

La Corte territoriale ha affermato che alcuna valenza di sanatoria poteva attribuirsi alla convocazione della Cantagallo per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi in quella sede solo approvato «il conto consuntivo relativo all’anno 2012», senza dare «alcuna contezza che si procedeva alla riapprovazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni successivi al 2007» (rectius 2002), in mancanza di fissazione di tale punto nell’ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione all’assemblea, essendosi dato solo atto che, in quella sede, di sarebbe approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2012 e «varie ed eventuali», senza che fosse fissata nell’ordine del giorno anche «la riapprovazione dei relativi bilanci di chiusura » costituente il titolo da cui traeva origine l’obbligazione di pagamento dell’onere consortile secondo il piano di riparto.

In sostanza, quindi, ad avviso della Corte d’appello, anche se, per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era proceduto a convocare i consorziati morosi, inclusa la Cantagallo, mai convocata prima, l’assemblea «non era chiamata in quella sede al rinnovo della approvazione dei consuntivi successivi al 2007» e perciò «le posizioni contabili dei consorziati morosi venivano riportate nel verbale, che assumeva perciò valenza meramente ricognitiva di posizioni debitorie pregresse, per debiti già accertati ma formati senza la rituale partecipazione del consorziato pretermesso».

Vero è che la Cantagallo soltanto con l’opposizione, promossa con citazione del 6/3/2014, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio nel novembre 2013, ha chiesto (con domanda riconvenzionale) che venissero dichiarate nulle le delibere assembleari del Consorzio per vizio di convocazione o di approvazione o violazione dello Statuto.

4.5. Orbene, il Consorzio sostiene che la mancata impugnazione delle delibere consortili ante 2012, unitamente al richiamo ad esse operato con il bilancio 2012, approvato dall’assemblea del maggio 2013, alla quale la Cantagallo era stata convocata, rendeva le delibere valide e vincolanti per la Cantagallo, essendo precluso al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo recante pagamento di oneri condominiali (cui vanno assimilati gli oneri derivanti dall’adesione a consorzi di urbanizzazione) sindacare il contenuto e la validità delle delibere assembleari, dovendo soltanto verificare la mancata impugnazione delle stesse entro i termini concessi.

Tale deduzione è fondata, sia pure solo in parte.

Invero, questa Corte a Sezioni Unite, con recente pronuncia (Cass.9839/2021), ha di recente affermato che « Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento».

Le Sezioni Unite hanno così superato un primo orientamento che relegava l'azione di annullamento della delibera assembleare, in materia condominiale, in un separato giudizio, necessariamente distinto da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di oneri condominiali, ritenendo che, costituendo la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione, anche per ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

Con riguardo alle nullità della delibera assembleare può essere sufficiente una mera eccezione di parte, avendo il giudice il potere di rilevarla d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, mentre nei casi di annullabilità zione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta in via principale, nell'ambito di autonomo giudizio, oppure in via riconvenzionale, «anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad es., nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese)».

Tale principio di diritto può essere applicato alla presente controversia, che attiene alla materia delle obbligazioni derivanti da un consorzio di urbanizzazione (cfr. Cass. 24052/2004: « La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità' della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale.

Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall'assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell'assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell'assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia»).

Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo poteva, pertanto, sindacare, giusta domanda riconvenzionale dell’opponente Cantagallo, la validità della/e delibera/e consortile/i posta/e a base del credito per oneri consortili azionato in sede monitoria dal Consorzio.

Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata di questo giudice di legittimità, in materia di condominio e di relative deliberazioni assembleari, «l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione della assemblea determina non la nullità assoluta ma l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che la stessa deve essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ.» (Cass. 6212/1992; Cass. 143/2004).

Quindi non si verteva in ambito di nullità ma di mera annullabilità, con onere per la Cantagallo di impugnare la deliberazione consortile entro il termine di trenta gg., termine non rispettato nella specie, come eccepito dal Consorzio.

5. Stante la fondatezza, in parte, del ricorso principale, occorre passare all’esame del motivo di ricorso incidentale condizionato della Cantagallo e lo stesso è fondato.

Invero, la Corte d’appello, modificando sul punto la motivazione della sentenza del Tribunale, ha ritenuto che la Cantagallo poteva ritenersi comunque, in astratto, tenuta (pur non essendolo in concreto per l’accoglimento delle eccezioni sollevate dalla stessa) all’obbligazione di pagamento degli oneri consortili, dal momento in cui era divenuta proprietaria dell’immobile ricadente nell’area di lottizzazione a prescindere dal fatto che di tale vincolo non si facesse menzione nell’atto di acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] sas, come invece previsto dall’art.2 dello Statuto consortile (secondo cui i consorziati sono tenuti ad inserire nell’atto di trasferimento, con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio e di dare comunicazione del trasferimento al Consorzio); si tratterebbe quindi di un’obbligazione propter rem e di un peso de facto sulla proprietà, seppure non assimilabile alla servitù, cosicché doveva ritenersi del tutto irrilevante la mancata previsione nel contratto.

Tale assunto contrasta per̀ con l’orientamento di questo giudice di legittimità espresso al punto

4.3. Neppure può sostenersi che tale obbligazione propter rem derivi, per l’acquirente successivo dell’immobile, dall’impegno assunto dall’originaria proprietaria del terreno su cui è stato costruito l’edificio industriale, per effetto dell’atto unilaterale d’obbligo da questa assunto con il Comune di Prato.

Invero, questa Corte ha già chiarito che « L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem" e comporta che dette opere debbano essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti.

Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenuti a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta dai soggetti diversi che siano successivamente divenuti proprietari della suddetta area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione» (Cass. 11196/2007; conf.

Cass. 16999/2015).

3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il secondo e terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso principale, respinto il primo, e il ricorso inc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23600/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 401/2021 depositata il 16/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 401/2021, pubblicata il 16/2/2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Prato del 2018, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (con chiamata in giudizio, in manleva, da parte dell’opponente, dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della cessata società venditrice [OSCURATO:PERSONA] sas, i quali, costituitisi, chiedevano, a loro volta, di essere autorizzati a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], dante causa della società [OSCURATO:PERSONA]), avverso il decreto ingiuntivo emesso il 23/11/2013, con il quale si era ingiunto, alla Cantagallo, di pagare al Consorzio € 178.638,01, a titolo di contributi ed oneri di partecipazione dovuti, in proporzione alla quota di proprietà dei terreni inclusi nel perimetro della lottizzazione, dichiarando che nulla era dovuto dalla Cantagallo, consorziata de facto, in forza di atto di acquisto del 5/12/1995 da [OSCURATO:PERSONA] sas (che, a sua volta, aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA], oggi [OSCURATO:SOCIETA]) di terreni rientranti nel perimetro di lottizzazione, ma non obbligata al pagamento degli oneri consortili, in difetto di specifico riferimento a tale obbligazione nell’atto di compravendita del 1995, come invece prescritto dall’art.2 dello Statuto del Consorzio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, i giudici di appello, pur rigettando i gravami principali ed incidentali, hanno ritenuto di modificare la motivazione, osservando che: a) l’obbligo di partecipare al Consorzio di urbanizzazione (creato, nella specie, nel 1991, allo scopo di realizzare la lottizzazione del comprensorio denominato [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, e resosi cessionario della convenzione urbanistica di lottizzazione, stipulata nel 1990 tra il Comune di Prato e i mandatari di diversi proprietari di terreni) ed alle spese di urbanizzazione costituisce una condizione essenziale al rilascio della concessione edilizia e un peso de factosulla proprietà, seppure non assimilabile alla servitù, cosicché doveva ritenersi del tutto irrilevante la mancata previsione nel contratto; b) la previsione dell’art.2 dello Statuto mirava quindi solo a liberare il proprietario, che aveva ceduto l’immobile, dall’obbligo, nei confronti del Consorzio, di pagare i contributi consortili per il tempo successivo all’alienazione del bene ma non valeva ad escludere l’obbligo di partecipare al Consorzio del nuovo proprietario, tanto che, dal mancato assolvimento degli obblighi da parte del cedente, poteva solo discendere il permanere dell’obbligazione a suo carico, in solido con il nuovo proprietario; c) tuttavia, pur dovendosi ritenere la Cantagallo, in astratto, obbligata al pagamento degli oneri consortili in solido con la [OSCURATO:PERSONA], la pretesa creditoria del Consorzio (di pagamento degli oneri maturati dal 15/10/1978, prima ancora che il Consorzio si costituisse, nel 1991, sino al 31/5/2011) era comunque infondata, a fronte delle eccezioni formulate dalla opponente a decreto ingiuntivo e riproposta nell’atto di appello, ex art.346 c.p.c., (1) di prescrizione, considerato che gli oneri consortili, approvati annualmente dall’assemblea, sono prestazioni periodiche che hanno causa genetica nella partecipazione al consorzio in ragione della proprietà ma hanno titolo nelle delibere che approvano i riparti delle spese tra i consorziati e i relativi crediti soggiacciono, al pari degli oneri condominiali, alla prescrizione quinquennale, mentre, nella specie, la prima richiesta formulata alla Cantagallo era una lettera raccomandata del 20/7/2012, con prescrizione conseguente di tutti gli oneri consortili maturati dal 1978 al 2007, e (2), per gli oneri maturati dal 2007 al 2011, di mancato coinvolgimento della Cantagallo, dal 1995 in poi, previa convocazione, nelle delibere assembleari annuali in cui erano stati approvati i conti consuntivi di riparto degli oneri e quelli preventivi di programmazione dei costi necessari all’urbanizzazione dell’area, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna prova della convocazione della Cantagallo, con conseguente nullità di tutte le delibere consortili relative alle annualità precedenti al 2012, e non potendo avere valenza di sanatoria la convocazione della Cantagallo per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi in quella sede solo approvato «il conto consuntivo relativo all’anno 2012», senza dare «alcuna contezza che si procedeva alla riapprovazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni successivi al 2007», in mancanza di fissazione di tale punto nell’ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione all’assemblea. Avverso la suddetta pronuncia, il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato propone ricorso per cassazione, notificato il 16/9/2021, affidato a tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in unico motivo, notificato il 25/10/2021), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso notificato il 18/10/2021), di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso) e de [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso). [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato della Cantagallo. La ricorrente ha replicato con controricorso al ricorso incidentale della Cantagallo. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente principale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.346 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibili ed accoglibili le eccezioni proposte dall’appellata società Cantagallo in primo grado e non ritualmente riproposte in appello ai sensi dell’art.346 c.p.c., essendosi detta parte appellata solo genericamente richiamata a «ogni difesa, eccezione e domanda già svolta dall’esponente in primo grado», non rilevando le eccezioni formulate dai terzi chiamati, sia perché nessuna domanda era stata formulata da essi nei confronti del Consorzio sia perché gli appelli incidentali erano stati comunque respinti; b) con il secondo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto e 2948 n. 4 c.c., in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili, in assenza del carattere di periodicità degli stessi e stante la natura di oneri reali (avendo, peraltro, la Corte d’appello ritenuto l’obbligo di partecipazione al Consorzio come obbligazione propter rem, affermando, poi, tuttavia, che l’obbligo di pagare gli oneri consortili ineriva a un obbligo di prestazioni periodiche che hanno la causa genetica nella partecipazione al consorzio e il titolo nelle delibere di approvazione dei riparti delle spese tra i consorziati, i cui crediti sono soggetti, al pari degli oneri condominiali, a prescrizione quinquennale) e, comunque, per errata interpretazione degli artt. 2948 n. 4, 2943 e 2944 c.c. in ordine alla non riconducibilità dei contributi consortili ad obbligazioni periodiche, con conseguente applicazione del termine decennale, non quinquennale, di prescrizione dei relativi crediti, alla interruzione del termine di prescrizione per effetto della delibera consortile di approvazione delle spese, che, una volta consolidatasi a seguito della mancata impugnazione entro i termini di legge, assume valore di riconoscimento del debito da parte dei consorziati, nonché in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all’art.633 c.p.c. e 35 dello Statuto ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo; c) con il terzo motivo, la violazione e/o errata interpretazione e applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.19 e 35 dello statuto consortile, in relazione sia alla ritenuta mancata produzione delle delibere consortili annuali (considerato che al Consorzio non era stata nemmeno comunicata l’appartenenza della Cantagallo alla lottizzazione sino al 2011, essendo poi stata inserita la suddetta società nel bilancio consuntivo 2012, non solo per le quote di quell’anno ma anche per quelle degli anni precedenti) e al mancato riconoscimento della esattezza e validità delle delibere dell’Assemblea dei soci del 3 maggio 2013, con la quale erano stati approvati i conteggi relativi alla posizione della Cantagallo, dal 1978 fino al 2011) e del Consiglio di amministrazione del 27 giugno 2013, con la quale, preso atto delle posizioni debitorie, si era dato corso al procedimento di recupero dei relativi crediti, ai fini della prova dei crediti e della sussistenza dei presupposti, anche di esigibilità, di cui all’art.633 c.p.c. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo. 2. La ricorrente incidentale Cantagallo propone, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato, in unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 36, 870, 1100, 1321, 1322, 1362, 1484 e 1489 c.c., in relazione alla parte della sentenza della Corte d’appello in cui si è affermato che l’obbligazione di partecipare al relativo consorzio di urbanizzazione e di pagamento dei relativi oneri dal momento di acquisto della proprietà dell’immobile, a carico dell’acquirente di un immobile già ricadente in area di lottizzazione, abbia natura propter rem (quale peso specifico gravante sull’immobile), a prescindere dal fatto che di tale vincolo non si facesse menzione nel contratto di acquisto dell’immobile ricadente nel perimetro di lottizzazione, come previsto dall’art.2 dello Statuto consortile e come affermato invece da recenti arresti del giudice di legittimità (Cass. 1468/2021; Cass. 14440/2019; Cass. 16999/2015; Cass. 11196/2007), né essendo opponibile alla Cantagallo l’obbligo assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], originaria proprietaria del terreno su cui è stato costruito l’edificio industriale per cui è causa, verso il Comune di Prato, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia, a partecipare ad un Consorzio da costituirsi con gli altri proprietari del perimetro di lottizzazione per realizzare le opere di urbanizzazione primaria, essendo il relativo obbligo propter rem soltanto per l’originario sottoscrittore dell’atto d’obbligo o della convenzione urbanistica e per i suoi aventi causa, non anche per i successivi acquirenti dell’immobile già realizzato, che possono essere chiamati a rispondere sono in virtù di espressa pattuizione negoziale. Nella specie, è pacifico che la Cantagallo è divenuta proprietaria dell’edificio industriale soltanto quando lo stesso era già stato da altri realizzato. 3. La prima censura del ricorso principale è infondata. La disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., quale risultante dalla Riforma di cui alla l.353/1990, entrata in vigore il 30/4/1995, e successive modifiche, che hanno reintrodotto nel processo ordinario di cognizione, il principio di preclusione, fa s̀ che in appello viga un «effetto devolutivo limitato e non automatico», con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Tale principio non opera naturalmente per le questioni rilevabili d’ufficio dal giudice. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve quindi, non avendo l'interesse, proporre appello incidentale e pù riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perch́ assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n.12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass.n.16360 del 2004). Le Sezioni Unite (Cass. SU 7940/2019) hanno precisato che «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche –-, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbiti», precisando che ciò deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel «thema probandum» e nel «thema decidendum» del giudizio di primo grado. La controricorrente -a differenza della ricorrente che si è limitata a trascrivere le sole conclusioni formulate in appello, in calce alla comparsa di costituzione, dall’appellata Cantagallo, nelle quali si legge che veniva riproposta, anche ai sensi dell’art.346 c.p.c., «ogni difesa, eccezione e domanda già svolta dall’esponente in primo grado», - ha riprodotto, per estratto, il contenuto della comparsa di costituzione in appello ed emerge che, anche nel corpo della comparsa in appello (pag. 4), essa aveva reiterato le eccezioni di prescrizione e inesigibilità dei crediti vantati dal Consorzio («(a) Dichiarare – in ipotesi – la prescrizione, come specificato in narrativa, ai sensi degli artt.2946, 2948 e 2947 c.c. (a.7) Dichiarare inesigibile il credito per i motivi sub § 5, ove non prescritto o per quella parte di esso non prescritta. (a.8) Dichiarare nulle le delibere assembleari del Consorzio recanti “approvazione dei consuntivi e preventivi”, per gli anni di gestione dal 1078 al 2012, per vizio di convocazione e di approvazione, per violazione dello statuto, come specificato in narrativa e conseguentemente dichiarare non dovuta la somma ingiunta»). Le suddette eccezioni risultavano quindi chiaramente riproposte, ai sensi dell’art.346 c.p.c. 4. La seconda e la terza censura del ricorso principale, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione. 4.1. Questa Corte con recente pronuncia, Cass. n. 21625/2023, in relazione a controversia instaurata, in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale si era ingiunto il pagamento di soma di denaro per oneri consortili, da altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti sempre del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, in cui la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 4/2021, aveva dichiarato, in parte, prescritti i crediti per oneri consortili, applicando la prescrizione decennale (a differenza di quanto ritenuto nel presente giudizio, in cui si è applicata la prescrizione quinquennale di cui all’art.2948 n. 4 c.c.), ha affermato che «al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto tale obbligo non ha natura periodica - rinvenibile solo per la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile, legale o negoziale, che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto - ma presuppone distinte deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto che rendono annualmente esigibile l'obbligo di pagamento "pro quota" da parte del singolo consorziato». In motivazione, si è precisato che «La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’onere consortile risiede in altro e, precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Da tanto consegue, quindi, che la spesa per oneri consortili non pù dirsi periodica, in quanto ̀ tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto (emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017). Diversamente ove, come nella specie, sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale, non pù in alcun caso essere assimilata a quella periodica, come definita dall’art. 2948, n. 4) cod. civ.». Analoga decisione è stata assunta con ordinanza n. 30576/2023, sempre riguardante il [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in controversia, nella quale la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, pur confermando che i crediti da contributi consortili erano soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., aveva dichiarato non dovute le somme richieste dal Consorzio a titolo di conguagli relativi al periodo dal 1978 al 2001, in quanto non suffragate da delibere assembleari, ma dovute quelle per oneri determinati in successive delibere assembleari) . Più in generale, questa Corte ha già affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto cì che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, ń alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. 6 dicembre 2006, n. 26161). I precedenti citati dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno, invece, riguardato i diversi contributi dovuti a Consorzi di bonifica, nell’ambito di controversie tributarie, essendosi quindi affermato che essi sono «tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente ̀ tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.» (Cass. 4283/2010; Cass. 26103/214; Cass. 9445/2017). E’ dunque fondata la doglianza nella parte in cui si invoca la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale. 4.2. Ma ciò potrebbe determinare solo una correzione della motivazione ex art.384 comma 4 c.p.c., laddove, avuto riguardo alla costituzione in mora con lettera del 20/7/2012, con la quale per la prima volta venivano richiesti gli oneri consortili alla Cantagallo, atto avente pacificamente valenza interruttiva, risultando conseguentemente prescritti, applicata la prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, tutti gli oneri consortili maturati dal 1978 al 2002, anziché al 2007, potesse rimanere ferma, per i crediti non prescritti, dal 2002 al 2012, la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata, in punto di inopponibilità alla Cantagallo delle singole delibere annuali di approvazione dei riparti della spesa e soprattutto di quella approvata nell’assemblea del 3 maggio 2013, da cui derivavano gli oneri consortili richiesti. 4.3. Orbene, al riguardo, è del tutto infondata la censura in esame in relazione al mancato riconoscimento della «imprescrittibilità» dei crediti consortili, in assenza del carattere di periodicità degli stessi, lamentandosi l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dominicali della comunione, del condominio e della servitù, con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il funzionamento. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure « atipiche », nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (Cass. n. 7427 del 2012; Cass. n. 13417 del 2010; Cass. n. 25394 del 09/10/2019; Cass. n. 18792 del 02/07/2021). Cì in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell’acquisto dell’immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume, di converso, una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietàdei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 9401 del 2005; Cass. n. 4125 del 2003). La fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà -e quindi da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9790 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.n. 17392 del 2022; Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 18146 del 2018; Cass. n. 14440 del 2019; Cass., n. 18560 del 2016). In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari di immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacch́ altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall'art. 18 Cost. (cfr., in tal senso, Cass. n. 6666 del 2005; Cass. n. 25289 del 2007; Cass. n. 26657 del 2007; Cass.5889 del 2010; Cass. n. 22641 del 2013; Cass. n. 11035 del 2015; Cass. n. 19558 del2021; Cass. n. 9790 del 2023) . Anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non mutano per cì solo la natura dell’obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte (Cass. n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una obligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito. Non può quindi invocarsi la natura reale degli oneri consortili, al fine di dedurre l’imprescrittibilità dell’azione volta a far valere i crediti consortili. 4.4. Si lamenta anche per̀, sempre nel ricorso principale, l’errata interpretazione degli articoli 2943 e 2944 c.c. in ordine all’interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all'articolo 633 c.p.c. e articolo 35 dello statuto, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, per non avere la Corte territoriale considerato che la delibera consortile che determinava gli oneri a carico della Cantagallo aveva comunque espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione atteso che, stante la mancata impugnazione da parte dell'associato, essa assumeva senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato. Quanto alle delibere consortili ed alla loro valenza ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale o del riconoscimento di debito, la Corte d’appello ha rilevato che non vi era prova della convocazione della Cantagallo ed è pacifico che, solo in relazione al bilancio consuntivo 2012, approvato nell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi era stata convocazione anche della Cantagallo. Si deve quindi escludere che per le delibere consortili ante 2012 possa parlarsi, per la specifica posizione debitoria della Cantagallo, di un riconoscimento del debito, valevole ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art.2944 c.c. 4.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce pure che, nel bilancio consuntivo 2012, approvato nell’assemblea del 2013, non impugnato dalla Cantagallo (pur ritualmente convocata), erano state inserite, oltre le quote dovute nell’anno in corso, «anche le quote di tutti gli anni precedenti», attraverso il richiamo a tutte le precedenti delibere e l’effettuazione della relativa contabilizzazione, aggiungendo che, nella nota integrativa al verbale assembleare, si era precisato come il Consorzio avesse proceduto «all’individuazione ed alla richiesta dei contributi consortili dovuti da proprietari di aree edificate all’interno del perimetro di Lottizzazione, che in quanto non aderenti, non hanno contribuito agli oneri di urbanizzazione». La Corte territoriale ha affermato che alcuna valenza di sanatoria poteva attribuirsi alla convocazione della Cantagallo per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi in quella sede solo approvato «il conto consuntivo relativo all’anno 2012», senza dare «alcuna contezza che si procedeva alla riapprovazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni successivi al 2007» (rectius 2002), in mancanza di fissazione di tale punto nell’ordine del giorno comunicato con la lettera di convocazione all’assemblea, essendosi dato solo atto che, in quella sede, di sarebbe approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2012 e «varie ed eventuali», senza che fosse fissata nell’ordine del giorno anche «la riapprovazione dei relativi bilanci di chiusura » costituente il titolo da cui traeva origine l’obbligazione di pagamento dell’onere consortile secondo il piano di riparto. In sostanza, quindi, ad avviso della Corte d’appello, anche se, per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era proceduto a convocare i consorziati morosi, inclusa la Cantagallo, mai convocata prima, l’assemblea «non era chiamata in quella sede al rinnovo della approvazione dei consuntivi successivi al 2007» e perciò «le posizioni contabili dei consorziati morosi venivano riportate nel verbale, che assumeva perciò valenza meramente ricognitiva di posizioni debitorie pregresse, per debiti già accertati ma formati senza la rituale partecipazione del consorziato pretermesso». Vero è che la Cantagallo soltanto con l’opposizione, promossa con citazione del 6/3/2014, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio nel novembre 2013, ha chiesto (con domanda riconvenzionale) che venissero dichiarate nulle le delibere assembleari del Consorzio per vizio di convocazione o di approvazione o violazione dello Statuto. 4.5. Orbene, il Consorzio sostiene che la mancata impugnazione delle delibere consortili ante 2012, unitamente al richiamo ad esse operato con il bilancio 2012, approvato dall’assemblea del maggio 2013, alla quale la Cantagallo era stata convocata, rendeva le delibere valide e vincolanti per la Cantagallo, essendo precluso al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo recante pagamento di oneri condominiali (cui vanno assimilati gli oneri derivanti dall’adesione a consorzi di urbanizzazione) sindacare il contenuto e la validità delle delibere assembleari, dovendo soltanto verificare la mancata impugnazione delle stesse entro i termini concessi. Tale deduzione è fondata, sia pure solo in parte. Invero, questa Corte a Sezioni Unite, con recente pronuncia (Cass.9839/2021), ha di recente affermato che « Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento». Le Sezioni Unite hanno così superato un primo orientamento che relegava l'azione di annullamento della delibera assembleare, in materia condominiale, in un separato giudizio, necessariamente distinto da quello di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di oneri condominiali, ritenendo che, costituendo la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione, anche per ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Con riguardo alle nullità della delibera assembleare può essere sufficiente una mera eccezione di parte, avendo il giudice il potere di rilevarla d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, mentre nei casi di annullabilità zione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta in via principale, nell'ambito di autonomo giudizio, oppure in via riconvenzionale, «anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento (come avviene, ad es., nel caso in cui il condomino assente non abbia ricevuto comunicazione della deliberazione assembleare di riparto delle spese)». Tale principio di diritto può essere applicato alla presente controversia, che attiene alla materia delle obbligazioni derivanti da un consorzio di urbanizzazione (cfr. Cass. 24052/2004: « La mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un consorzio atipico, di gestione di parti comuni poste al servizio di proprietà esclusive (nella specie, consorzio di urbanizzazione), ad uno dei partecipanti al consorzio, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta, non già la nullità, ma l'annullabilità' della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio, in applicazione di un indirizzo, rinvenibile nella materia delle delibere delle assemblee condominiali, cui la materia delle delibere consortili è assimilabile, ed al quale il legislatore si è uniformato anche in materia societaria, che, invertendo i principi comuni di diritto negoziale, ha assunto la generalità dei casi di contrasto con la legge od il regolamento nella categoria dell'annullabilità, rimanendo pertanto confinata la nullità assoluta in casi nominati o residuali nella elaborazione giurisprudenziale. Ne consegue che, eccepita, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di contributi deliberati dall'assemblea consortile, la nullità della deliberazione per il mancato avviso di convocazione dell'assemblea stessa a tutti i consorziati, sulla decisione del giudice di pace che, giudicando secondo equità, rigetti la opposizione escludendo la radicale nullità della deliberazione e ritenendo che la eventuale illegittimità dell'assemblea si sarebbe dovuta far valere in via di impugnazione nel termine di trenta giorni, non può esercitarsi alcun sindacato di legittimità, circoscritto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia»). Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo poteva, pertanto, sindacare, giusta domanda riconvenzionale dell’opponente Cantagallo, la validità della/e delibera/e consortile/i posta/e a base del credito per oneri consortili azionato in sede monitoria dal Consorzio. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata di questo giudice di legittimità, in materia di condominio e di relative deliberazioni assembleari, «l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione della assemblea determina non la nullità assoluta ma l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini, con la conseguenza che la stessa deve essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ.» (Cass. 6212/1992; Cass. 143/2004). Quindi non si verteva in ambito di nullità ma di mera annullabilità, con onere per la Cantagallo di impugnare la deliberazione consortile entro il termine di trenta gg., termine non rispettato nella specie, come eccepito dal Consorzio. 5. Stante la fondatezza, in parte, del ricorso principale, occorre passare all’esame del motivo di ricorso incidentale condizionato della Cantagallo e lo stesso è fondato. Invero, la Corte d’appello, modificando sul punto la motivazione della sentenza del Tribunale, ha ritenuto che la Cantagallo poteva ritenersi comunque, in astratto, tenuta (pur non essendolo in concreto per l’accoglimento delle eccezioni sollevate dalla stessa) all’obbligazione di pagamento degli oneri consortili, dal momento in cui era divenuta proprietaria dell’immobile ricadente nell’area di lottizzazione a prescindere dal fatto che di tale vincolo non si facesse menzione nell’atto di acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] sas, come invece previsto dall’art.2 dello Statuto consortile (secondo cui i consorziati sono tenuti ad inserire nell’atto di trasferimento, con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio e di dare comunicazione del trasferimento al Consorzio); si tratterebbe quindi di un’obbligazione propter rem e di un peso de facto sulla proprietà, seppure non assimilabile alla servitù, cosicché doveva ritenersi del tutto irrilevante la mancata previsione nel contratto. Tale assunto contrasta per̀ con l’orientamento di questo giudice di legittimità espresso al punto 4.3. Neppure può sostenersi che tale obbligazione propter rem derivi, per l’acquirente successivo dell’immobile, dall’impegno assunto dall’originaria proprietaria del terreno su cui è stato costruito l’edificio industriale, per effetto dell’atto unilaterale d’obbligo da questa assunto con il Comune di Prato. Invero, questa Corte ha già chiarito che « L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem" e comporta che dette opere debbano essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia e che ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con essi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenuti a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" è quella che assume rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di detto rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta dai soggetti diversi che siano successivamente divenuti proprietari della suddetta area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non viene più in rilievo il carattere "reale" dell'obbligazione» (Cass. 11196/2007; conf. Cass. 16999/2015). 3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il secondo e terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, del ricorso principale, respinto il primo, e il ricorso inc
Sentenza Cassazione n. 35517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris