Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 21625/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08717/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].Fi.Ma S. p .

A . , in persona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, via B. Buozzi n. 68 , presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Traina,che la rappresent a e dife nde giusta procur a in calce alricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife s o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , g iusta procura in calce al controricorso; –controricorrente e ricorrent e incidental e – Oggetto: consorzio onere contributivo prescrizione AC –12/07/2023 r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , prima sezione civile, n. 4/2021,del 4 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].Fi.Ma .

S.p.A. (in prosieguo, Cofim a ) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2332/2013 emesso in data 23 novembre 2013 in favore del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo, il Consorzio), dichiarando prescritti gli oneri consortili dovuti sin o al luglio 2002 e condannando il Consorzio alla restituzione delle maggiori sommepercepite pe r effetto della sentenza di primo grado.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e contestualmente ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.

3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 3.1 che il credito del C onsorzio oggetto della pretesa monitoria fosse assoggettato alla prescrizione decennale , siccome nella specie non sarebbe stata dimostrata la riferibilità del dovuto a spese periodiche , ipotesi nella quale il termine predetto sarebbe stato quinquennale; 3.2 c he la deliberazione consortile fosse valida prova, unitamenteai cartellini allegati in sede d i convocazione, del credito per oneri fatto valere.

4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a.Primo motivo: «

I. In relazione all 'articolo 360, comma 1 , n. 3: violazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2946», deducendosil'erroneità della sentenza impugnata laddove, pur correttamente ritenendo prescrittibili le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione, avrebbe ritenuto applicabile agli stessi il termine di prescrizione decennale omettendo di considerare che, per espressa disposizione statutaria, gli oneri predetti maturano di anno in anno e sono conseguentemente soggetti all'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 , n . 4)cod. civ .

Il motivo non può essere accolto, sebbene la motivazione resa dalla Corte territoriale debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

È, infatti , corretta la conclusione della Corte di appello nella parte in cui ritiene applicabile al credito per il pagamento degli oneri consortili la prescrizione decennale.

Ma la ragione di tale conclu sione , individuata a pagina 10 della decisione nell ’ esclusione della natura periodica del pagamento connessa alla natura “contrattuale” del Consorzio , non è corretta.

Invero, la circostanza che il Consorzio sia sorto su base volontaria o legale è del tutto irrilevante ai fini che ne occupa.

La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’ onere consortile risiede in altro e, precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengonoesigibili annualmente , sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’ assemblea , costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pretesa di pagamento.

Da tanto consegue , quindi, che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica , in quanto è t ale solo la spesa che trovila sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto( emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass.

Se z. 6 - 3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017).

Diversamente ove , come nella specie,sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale , non può in alcun caso essere assimilata a quella periodica , come definita dall’art. 2948, n. 4) cod. civ. b.

Secondo motivo : «

II. In relazione all 'articolo 360, comma 1, n. 3 : violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. » , deducendo si l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che le delibere prodotte dal Consorzio costituissero prova del credito anche nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato, atteso che - come già spiegato a confutazionedel primo motivo di ricorso - la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la deliberazione consortile costituisse la fonte dell’ obbligazione dedotta in lite, proprio nella fase a cognizione piena che caratterizzata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( o rd . n. 35847/2021 cit.) , laddove, nel far ciò , non è dato riscontare alcuno dei lamentati errori ermeneuticiindicati nel corpo della censura in esame .r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso incidentale lamenta: «I motivo: violazione dell'articolo 360 numero 3 cpc per errata interpretazione e applicazione degli articoli 11, 33 e 34 dello statuto e dell'art . 2948 n. 4 ) c.c. in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili in assenza del carattere di periodicità degli stessi e, comunque, per errata interpretazione degli articoli 2943 e 2944 c.c. in ordine all’interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all'articolo 633 c.p.c. e articolo 35 dello statuto, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo», lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dom i nicali della comunione, del condominio e dell a servitù , con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il funzionamento; sotto diverso profilo, l a Corte territoriale non avrebbe considerato che la delibera consortile che determinava gli oneri a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione atteso che, stante la mancata impugnazione da parte dell'associato, essa assumeva senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha accertato che, nella specie, il Consorzio avesse natura volontaria e non obbligatoria.

Tale accertamento, non sottoposto a specifica critica dal ricorrente, già di per sé porterebbe a escludere qualsiasi assimilabilità dell’obbligazione per cui è causa a quelle aventi natura reale.

Può aggiungersi, per completezza, che anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mutano per ciò solo la natura dell’ obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte ( Sez. 1 , Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va quiribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una obligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.

3. L e spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parti, stante la reciproca soccombenza.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e di quell o incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stes so articolo 13, se dovuti(Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorsoprincipale e per quello incidentale , a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08717/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].Fi.Ma S. p . A . , in persona del l.r.p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, via B. Buozzi n. 68 , presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Traina,che la rappresent a e dife nde giusta procur a in calce alricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresent at o e dife s o da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , g iusta procura in calce al controricorso; –controricorrente e ricorrent e incidental e – Oggetto: consorzio onere contributivo prescrizione AC –12/07/2023 r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , prima sezione civile, n. 4/2021,del 4 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].Fi.Ma . S.p.A. (in prosieguo, Cofim a ) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2332/2013 emesso in data 23 novembre 2013 in favore del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato (in prosieguo, il Consorzio), dichiarando prescritti gli oneri consortili dovuti sin o al luglio 2002 e condannando il Consorzio alla restituzione delle maggiori sommepercepite pe r effetto della sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e contestualmente ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: 3.1 che il credito del C onsorzio oggetto della pretesa monitoria fosse assoggettato alla prescrizione decennale , siccome nella specie non sarebbe stata dimostrata la riferibilità del dovuto a spese periodiche , ipotesi nella quale il termine predetto sarebbe stato quinquennale; 3.2 c he la deliberazione consortile fosse valida prova, unitamenteai cartellini allegati in sede d i convocazione, del credito per oneri fatto valere. 4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a.Primo motivo: « I. In relazione all 'articolo 360, comma 1 , n. 3: violazione dell’art. 2948, n. 4 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2946», deducendosil'erroneità della sentenza impugnata laddove, pur correttamente ritenendo prescrittibili le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione, avrebbe ritenuto applicabile agli stessi il termine di prescrizione decennale omettendo di considerare che, per espressa disposizione statutaria, gli oneri predetti maturano di anno in anno e sono conseguentemente soggetti all'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 , n . 4)cod. civ . Il motivo non può essere accolto, sebbene la motivazione resa dalla Corte territoriale debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. È, infatti , corretta la conclusione della Corte di appello nella parte in cui ritiene applicabile al credito per il pagamento degli oneri consortili la prescrizione decennale. Ma la ragione di tale conclu sione , individuata a pagina 10 della decisione nell ’ esclusione della natura periodica del pagamento connessa alla natura “contrattuale” del Consorzio , non è corretta. Invero, la circostanza che il Consorzio sia sorto su base volontaria o legale è del tutto irrilevante ai fini che ne occupa. La ragione per l’esclusione della natura periodica dell’ onere consortile risiede in altro e, precisamente, nella circostanza che gli oneri consortili divengonoesigibili annualmente , sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’ assemblea , costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pretesa di pagamento. Da tanto consegue , quindi, che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica , in quanto è t ale solo la spesa che trovila sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto( emblematico il caso delle retribuzioni; cfr. Cass. Se z. 6 - 3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017). Diversamente ove , come nella specie,sia la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto a costituire di anno in anno la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021), la somma dovuta trova la sua fonte nella deliberazione stessa e, come tale , non può in alcun caso essere assimilata a quella periodica , come definita dall’art. 2948, n. 4) cod. civ. b. Secondo motivo : « II. In relazione all 'articolo 360, comma 1, n. 3 : violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. » , deducendo si l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che le delibere prodotte dal Consorzio costituissero prova del credito anche nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato, atteso che - come già spiegato a confutazionedel primo motivo di ricorso - la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la deliberazione consortile costituisse la fonte dell’ obbligazione dedotta in lite, proprio nella fase a cognizione piena che caratterizzata il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( o rd . n. 35847/2021 cit.) , laddove, nel far ciò , non è dato riscontare alcuno dei lamentati errori ermeneuticiindicati nel corpo della censura in esame .r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso incidentale lamenta: «I motivo: violazione dell'articolo 360 numero 3 cpc per errata interpretazione e applicazione degli articoli 11, 33 e 34 dello statuto e dell'art . 2948 n. 4 ) c.c. in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti consortili in assenza del carattere di periodicità degli stessi e, comunque, per errata interpretazione degli articoli 2943 e 2944 c.c. in ordine all’interruzione del termine di prescrizione, in relazione alla sussistenza dei presupposti relativi al fondamento del credito di cui all'articolo 633 c.p.c. e articolo 35 dello statuto, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo», lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che i consorzi di urbanizzazione si caratterizzano per un profilo di realità che li assimila agli istituti dom i nicali della comunione, del condominio e dell a servitù , con conseguente imprescrittibilità dei crediti derivanti dal pagamento degli oneri per il funzionamento; sotto diverso profilo, l a Corte territoriale non avrebbe considerato che la delibera consortile che determinava gli oneri a carico di [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato un effetto interruttivo della relativa prescrizione atteso che, stante la mancata impugnazione da parte dell'associato, essa assumeva senz'altro valore di riconoscimento del diritto di credito da parte del consorziato. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato che, nella specie, il Consorzio avesse natura volontaria e non obbligatoria. Tale accertamento, non sottoposto a specifica critica dal ricorrente, già di per sé porterebbe a escludere qualsiasi assimilabilità dell’obbligazione per cui è causa a quelle aventi natura reale. Può aggiungersi, per completezza, che anche gli oneri derivanti dalla partecipazione a consorzi obbligatori non r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mutano per ciò solo la natura dell’ obbligazione di contribuzione da contrattualistica a reale, avendo questa Corte ( Sez. 1 , Ordinanza n. 1468 del 25/01/2021) condivisibilmente già affermato il principio, che va quiribadito, secondo cui l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una obligatio propter rem atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito. 3. L e spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parti, stante la reciproca soccombenza. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e di quell o incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stes so articolo 13, se dovuti(Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per r.g. n. 08717/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorsoprincipale e per quello incidentale , a norma del comm