CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025
Cassazione n. 25418/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiANDREA ROSSI e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del direttoregeneral pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente successivo-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore specialeindicato in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Q.A. , P.K. , rappresentati eData pubblicazione 16/09/2025difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LETIZIACRIPPA;-controricorrenti-nonchè controJ.W. , [OSCURATO:PERSONA] PER L’ITALIA;-intimati-avverso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE D’APPELLO diLECCE n. 757/2016, depositata il 19/07/2016 e avverso laSENTENZA DEFINITIVA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.446/2022, depositata il 08/04/2022.[OSCURATO:PERSONA] N. 22465/2022 R.G. PROPOSTOQ.A. , P.K. , rappresentati e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MUSCIe [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttoregeneral pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore specialeindicato in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025ZURICH [OSCURATO:PERSONA]-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona delprocuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];J.W. , rappresentata e difesa dall'avvocatoCARMELO MOLFETTA;-controricorrenti-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA];-intimato-nonché sul ricorso incidentale proposto da:E.M. , J.W. , rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiANDREA ROSSI e [OSCURATO:PERSONA];nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; Q.A. [...]P.K. ;-intimati-3 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025avverso la [OSCURATO:PERSONA] della CORTE D’APPELLO diData pubblicazione 16/09/2025LECCE n. 757/2016, depositata il 19/07/2016 e avverso laSENTENZA DEFINITIVA della CORTE D’APPELLO di LECCE n.446/2022, depositata il 08/04/2022.Udita la relazione svolta sui ricorsi riuniti RGN 21016/2022 e RGN22465/2022 nella camera di consiglio del 06/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza del 10 dicembre 2004, resa nell’ambito delprocedimento penale a carico del medico J.W. , laCorte d’Appello di Lecce dichiarò di non doversi procedere neiconfronti dell’imputato per aver cagionato la morte di B.F.[... , deceduto il 17 agosto 1996 per trombo-embolia polmonaremassiva post-traumatica, per estinzione del reato conseguente aprescrizione, condannandolo, comunque, in solido con i responsabilicivili - allora [OSCURATO:PERSONA]/1, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -, alrisarcimento del danno, da liquidarsi nei confronti delle parti civili,H.D. , Q.A. , B.N. e P.K. ,rispettivamente madre, moglie e figli del defunto. L’ J.W. e glialtri coobbligati provvedettero soltanto al pagamento dellaprovvisionale e delle spese di giudizio.2.- Con atto di citazione del 28 marzo 2007, H.D. ,Q.A. , B.N. e P.K. , in proprio e inqualità di eredi di B.F. , convennero in giudizio, davantial Tribunale di Brindisi, J.W. e l’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi per sentirli condannare, unitamente alle rispettivecompagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A.) e [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., al risarcimento di tuttidanni, patrimoniali e non, derivati dal decesso del loro congiunto acausa della responsabilità per colpa medica loro imputabile.2.1.- Tutti i soggetti convenuti si costituirono in giudizio,deducendo l’infondatezza della domanda attorea, nonché4 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025ale 25418/2025eccependo la responsabilità esclusiva del defunto B.F.one 16/09/2025per l’evento dannoso da lui subito, posto che egli avrebbe potutoevitare il decesso impiegando le cautele a lui note, in quantoesercente la professione medica.2.2. – Il giudizio venne sospeso in attesa della definizione delprocedimento penale, che vi fu con la sentenza emessa il 9 luglio2008 di questa Corte di cassazione, che confermò la sentenza diappello.2.3.- Proseguito il giudizio civile, all’udienza del 28 maggio2009 intervenne l’[OSCURATO:PERSONA], il quale diede atto di aver costituito infavore degli eredi del P.K. una rendita vitalizia, con decorrenza dalsettembre 1996, in forza di sentenza n. 1517/2003 resa dal Giudicedel lavoro. L’[OSCURATO:PERSONA] dedusse, quindi, di voler recuperare le sommeerogate a titolo di assegno funerario, di ratei e di valore capitaledella rendita vitalizia, quantificate, al momento dell’attod’intervento, nel complessivo ammontare di euro 589.056,97, e,successivamente, in data 17 febbraio 2012, in euro 640.343,69, e,ancora, al momento della conclusionale di primo grado, depositatain data 4 novembre 2014, in complessivi euro 685.177,16.2.4. – Il 26 aprile 2013 venne, quindi, depositata la CTUcontabile, disposta per la determinazione del danno patrimoniale,anche in ragione delle differenze spettanti agli eredi del B.F. tra ilrisarcimento complessivamente dovuto dai responsabili civili equanto già corrisposto, o da corrispondere, dall’[OSCURATO:PERSONA] a titolo direndita ai superstiti.A tal fine, il consulente d’ufficio determinò l’importo di euro276.788,97 per il periodo compreso tra il settembre 1996 l’apriledel 2013, nonché di euro 27.886,35 per il periodo compreso tra ilmaggio 2013 e il febbraio 2019.2.5.- Il Tribunale di Brindisi, con sentenza non definitiva n.1000/2013, respinte le eccezioni preliminari sollevate daiconvenuti, condannò i responsabili civili e le rispettive compagnie di5 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025assicurazione, nei limiti del massimale di polizza, a risarcire ilNumero di raccolta generale 25418/2025danno non patrimoniale subito dagli attori, disponDeantad puob blicalazio ne 16/09/2025prosecuzione del giudizio per la determinazione del dannopatrimoniale.2.6.- Successivamente, con sentenza definitiva n. 784/2015,il medesimo Tribunale: in via preliminare dichiarò tardivol’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] (in quanto effettuato dopo la maturazionedelle preclusioni di rito); nel merito, accolse la domanda attorea econdannò la ASL di Brindisi, in solido con J.W. , [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime nei limiti deirispettivi massimali di polizza, al pagamento, a titolo dirisarcimento del danno patrimoniale differenziale, detratte leprestazioni [OSCURATO:PERSONA] (quantificate in complessivi € 630.298,98), dellasomma di euro 276.788,97 per il periodo dal settembre 1996all’aprile 2013 e della somma di euro 27.886,35 per il periodocompreso tra il maggio 2013 e il febbraio 2019, oltre interessi dilegge, fino al soddisfo, da ripartirsi fra gli attori secondo le quote dipartecipazione all’eredità.3.- La sentenza non definitiva n. 1000/2013 del Tribunale diBrindisi veniva impugnata in appello dall’[OSCURATO:PERSONA] diBrindisi, nonché in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), da [OSCURATO:PERSONA] s.a. e dall’[OSCURATO:PERSONA].Per il rigetto dell’appello si costituivano H.D. ,Q.A. , B.N. e P.K. , in proprio e inqualità di eredi di B.F. , mentre restava contumaceJ.W. .3.1.- Avverso la sentenza definitiva n. 784/2015 delmedesimo Tribunale proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] diBrindisi.Si costituivano in giudizio Q.A. , B.N. eP.K. , in proprio e nell’anzidetta qualità, [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), [OSCURATO:PERSONA] s.a. e6 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025l’[OSCURATO:PERSONA] - anche nei confronti di J.W. , costituitosiero di raccolta generale 25418/2025all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9 marzoD a2ta0 p1ub6bl ica-z,io ne 16/09/2025ciascuno dei quali proponeva appello incidentale.In particolare, H.D. , B.N. , Q.A.[...] e P.K. , in proprio e nella qualità, proponevanol’appello incidentale per la riforma della sentenza in relazione allaquantificazione del danno patrimoniale, che chiedevano dirideterminare nella misura di euro 1.111.451,72, oltre interessilegali e rivalutazione monetaria come per legge.L’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ammettersi in rito l’azione di surroga,nonché l’atto d’intervento, con la condanna di J.W. eAzienda [OSCURATO:PERSONA]/BR, in solido tra loro, nonché ZurichInsurance Company, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei limitidei massimali di polizza, al pagamento della somma di euro723.497,92, o, in subordine, nella misura di euro 630.298,98, percome quantificato dal CTU nel primo grado di giudizio, salvo altrasomma da determinarsi, oltre interessi legali a decorrere, per ilvalore capitale della rendita, dalla data di capitalizzazione dellarendita stessa, e per le altre indennità e spese, dalla data dellesingole erogazioni.3.2.- La Corte d’appello di Lecce, con sentenza non definitivan. 757/2016 del 19 luglio 2016, per quel che riguarda l’[OSCURATO:PERSONA],dichiarava ammissibile il suo intervento e rigettava l’appelloincidentale sullo stesso capo proposto da H.D. Q.A. e P.K. ,disponendo procedersi ad ulteriore istruzione.3.3. - Sicché, con ordinanza emessa in pari data, il giudice diappello disponeva un supplemento di CTU al fine di rideterminare ildanno patrimoniale subito dagli originari attori, tenendo conto deirilievi formulati dalla ASL avverso la sentenza definitiva e dispecificare quanto spettasse all’[OSCURATO:PERSONA] e, per differenza, agli attori.Seguivano, in sede istruttoria, ulteriori integrazioni della CTU.7 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/20253.4. – Con sentenza definitiva n. 446 dell’8 aprile 2022, laNumero di raccolta generale 25418/2025Corte d’appello di Lecce - in conseguenza della pronuncia Draetas paub bcliocanzio ne 16/09/2025sentenza non definitiva n. 757/2016, della parziale cessazione dellamateria del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].a.s. e di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dell’accoglimentodell’appello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] - riformava la sentenza definitivan. 748/2015 del Tribunale di Brindisi, disponendo che la statuizionedi condanna al risarcimento del danno patrimoniale di euro276.788,97 (per il periodo compreso tra il settembre 1996 e l’aprile2013) e di euro 27.886,35 (per il periodo compreso tra il maggio2013 e il febbraio 2019), a carico di [OSCURATO:PERSONA] e J.W.[...] , dovesse essere eseguita nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA],surrogatosi ex art. 1916 nei diritti degli attori nei confronti dei terziresponsabili dell’evento di danno.La Corte territoriale condannava gli originari attori a rifondereall’[OSCURATO:PERSONA] le spese processuali del doppio grado di giudizio e, per ilresto, confermava la sentenza del giudice di primo grado.4.- Per la cassazione della sentenza definitiva n. 446/2022della Corte di appello di Lecce di tale sentenza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] (condell’impugnazione ad un unico motivo.Il ricorso è stato iscritto al Rgn. 21016/2022.Nell’ambito del medesimo giudizio, iscritto al Rgn.21016/2022, ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diBrindisi (con atto notificato il 13 settembre 2022), che haimpugnato sia la citata sentenza definitiva n. 446/2022, sia lasentenza non definitiva della medesima Corte di appello di Lecce n.757/2016, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi.Sempre nell’ambito del giudizio iscritto al Rgn. 21016/2022,hanno depositato controricorso, sia nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], chedella ASL di Brindisi, Q.A. e P.K. , inproprio e quali eredi di B.F. e anche di H.D.8 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025e B.N. (originarie attrici), e [OSCURATO:SOCIETA].; l’[OSCURATO:PERSONA] haNumero di raccolta generale 25418/2025depositato controricorso in relazione al ricorso della ASL di DBatrai npudbbilsicia.z ione 16/09/2025Nel giudizio iscritto al Rgn. 21016/2022 non hanno svoltoLimited [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia.4.1. – Avverso la sentenza definitiva della Corte di appello diLecce n. 446/2022 hanno, inoltre, proposto ricorso Q.A.[...] e P.K. , in proprio e quali eredi di B.F.[... e anche di H.D. e B.N. (originarie attrici),affidando le sorti dell’impugnazione ad un motivo articolato inplurimi profili di censura.Il ricorso è stato iscritto al Rgn. 22465/2022,.In questo giudizio (Rgn. 22465/2022) Hanno depositatocontroricorso la [OSCURATO:PERSONA] CompanyRappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:SOCIETA].,l’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi e J.W. .J.W. ha, altresì, proposto, unitamente alcontroricorso, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, avversoentrambe le sentenze della Corte di appello di Lecce, quella nondefinitiva n. 757/2016 e quella definitiva n. 446/2022.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria,al ricorso incidentale dell’ J.W. .RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335c.p.c., la riunione al giudizio distinto dal Rgn. 21016/2002 delgiudizio distinto dal Rgn. 22465/2022.Il primo giudizio (Rgn. 21016/2022) introdotto con ricorsoproposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza definitiva della Corte diappello di Lecce n. 446/2022, in esso essendo confluito il ricorsosuccessivo dell’ASL di Brindisi avverso sia detta sentenza definitiva,sia contro quella non definitiva n. 757/2022 della medesima Cortedi appello, che è da intendersi quale ricorso incidentale.9 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Il secondo giudizio (Rgn. 22465/2022) introdotto con ricorsoData pubblicazione 16/09/2025proposto da Q.A. e P.K. avversol’anzidetta sentenza definitiva n. 446/2022, in esso essendo statoproposto il ricorso incidentale di J.W. avverso siadetta sentenza definitiva, sia contro quella non definitiva n.757/2022.Ricorso principale di INAIL2.- Con l’unico motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1916 c.c., per aver la Corte territoriale violato la disciplinasull’azione di surrogazione e sul calcolo del danno differenziale, cheimpone all’autorità giudiziaria di operare il confronto tra laliquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante e gli importierogati in favore dei familiari superstiti dall’[OSCURATO:PERSONA], per verificare sela rivalsa esercitata trovi o meno capienza integrale nel dannopatito dagli aventi diritto.In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che il giudice di primo gradosi fosse occupato di liquidare il danno differenziale spettante aglieredi del P.K. decurtando dal complessivo ammontare del dannopatrimoniale da loro patito, quantificato nella misura di euro1.210.378,00, quanto da loro ricevuto dall’assicuratore sociale.Tale danno veniva, quindi, determinato nella misura di euro276.788,97 (per il periodo che andava da maggio 1996 all’apriledel 2013) e di euro 27.886,35, (per il periodo che andava damaggio 2013 al febbraio del 2019). Anche la liquidazione risultantedalla CTU, acquisita nel secondo grado, rivelava la sussistenza diuno scarto tra il risarcimento spettante agli eredi e quanto da loropercepito dall’assicuratore sociale. Il primo, infatti, venivaquantificato nella somma di euro 1.095.262,73, mentre la sommache doveva essere restituita all’[OSCURATO:PERSONA] veniva individuatanell’importo di euro 699.791,17.10 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Ciò posto, l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che l’azione diData pubblicazione 16/09/2025surrogazione determina l’acquisto a titolo derivativo da partedell’assicuratore del diritto di credito nei confronti del danneggiantespettante al danneggiato, nei limiti di quanto versato in favore diquest’ultimo, nonché del danno a quest’ultimo effettivamentecausato dall’illecito.Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce che le somme da essocorrisposte agli eredi del P.K. non eccedessero l’ammontare deldanno patrimoniale a titolo di lucro cessante patito da questi ultimi,che si attestava su una somma inferiore a tale importo. Del resto,la liquidazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di somme di denaro riconosciutedal giudice di primo grado agli aventi diritto, a titolo di dannodifferenziale, oltre ad essere incompatibile con la disciplina positiva,limitava la capienza del diritto di credito spettante all’[OSCURATO:PERSONA], divalore maggiore rispetto all’importo liquidato.Ricorso incidentale della ASL di Brindisi e ricorsoincidentale di J.W. .3.- Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sanitaria localedi Brindisi e quello di J.W. sono articolati sulla base ditre identiche censure.3.1.- Con il primo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione sui fatti decisivi della controversia, con riferimento allasentenza non definitiva n. 757/2016, nella parte in cui la Corte dimerito ha attribuito la responsabilità esclusiva, nelladeterminazione dell’evento di danno, a J.W. ,ritenendo sussistente il nesso di causalità materiale tra la suacondotta e il decesso di B.F. , senza procedere adalcuna ulteriore indagine istruttoria in sede civile.I ricorrenti incidentali si dolgono del fatto che il giudice delgravame abbia ritenuto provato il fatto produttivo dell’eventodannoso esclusivamente sulla base della sentenza penale che11 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025aveva condannato l’ J.W. , ai soli effetti civili, essendo intervenutaData pubblicazione 16/09/2025la prescrizione del reato ex art. 590 c.p., mentre la condannagenerica al risarcimento del danno, pur sempre oggetto delgiudicato in sede penale, avrebbe comunque riservato al giudicecivile la verifica del nesso di causalità tra fatto illecito e danno.Pertanto, non sussistendo nella specie ipotesi in cui ravvisareil valore preclusivo del giudicato penale in sede civile, la sentenzanon definitiva impugnata sarebbe gravemente viziata econtraddittoria, in quanto il giudice di appello, da un lato haevidenziato, correttamente, la totale autonomia e separazione tra idue giudizi (quello penale e quello civile), dall’altro si è limitato aconfermare la decisione di primo grado che, invece, avevaassegnato piena rilevanza alla sentenza penale, senza procedere adalcuna ulteriore indagine istruttoria.3.2.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazionedell’art. 1227, primo comma, c.c., con riferimento alla sentenzanon definitiva n. 757/2016, nella parte in cui la Corte territoriale haescluso la rilevanza, nonché la preponderanza causale, nellacausazione del danno, della condotta tenuta dal danneggiatoB.F. che, all’epoca dei fatti di causa, era un medico-specialista dipendente dell’Ospedale di Brindisi e, come tale, inpossesso di una maggiore consapevolezza nell’approcciodiagnostico e terapeutico, rispetto ad un soggetto privo di quellecompetenze tecniche.Dunque, essendo il P.K. pienamente consapevole di quelleche potevano essere le patologie da cui era affetto (sulle quali,unitamente all’iter diagnostico rilevante nella vicenda, ci sisofferma ampiamente nello sviluppo del motivo), i sanitaridell’Ospedale, suoi colleghi, avevano ragionevolmente ripostoaffidamento su tale circostanza.12 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/20253.3.- Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,Data pubblicazione 16/09/2025primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.268 c.p.c. con riferimento alla sentenza non definitiva n. 757/2016,nella parte in cui la Corte territoriale, in riforma del capo a) dellasentenza definitiva n. 784/2015 emessa dal Tribunale di Brindisi,ha accolto l’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], ritenendoammissibile l’intervento da esso spiegato nel corso del primo gradoe fondata la domanda di surroga ex art. 1916 c.c.; con riferimentoalla sentenza definitiva n. 446/2022, nella parte in cui la Corte haconfermato la sentenza non definitiva n. 757/2016 sul punto.La Corte di merito, infatti, avrebbe erroneamente applicato ildisposto di cui all’art. 268 c.p.c., ritenendo tempestivo, e quindiammissibile, l’atto di intervento spiegato dall’[OSCURATO:PERSONA], senza valutareil regime delle preclusioni di rito previste dagli artt. 166 e 167c.p.c., già maturate nei suoi confronti e senza tener contodell’oggetto sostanziale della controversia principale, daindividuarsi, con riferimento al petitum ed alla causa petendi, nellarichiesta di risarcimento del danno per colpa medica avanzata daglieredi di B.F. nei confronti di J.W. .Diversamente, la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] introduceva un’azionedi surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., per cui, come correttamenteosservato dal giudice di primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva disattesol’onere di costituzione nel termine di 20 giorni antecedenti la primaudienza di comparizione.Si deduce, inoltre, che l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], ritenutotempestivo e quindi ammissibile, ha violato il principio diragionevole durata del processo, tenuto conto che, nel corso delgiudizio di appello, sono state disposte ben 3 CTU tecnico-contabili,aventi ad oggetto la rideterminazione del danno patrimoniale subitodagli eredi di B.F. , sulla base dei rilievi formulati dallaASL nel quarto motivo di gravame avverso la sentenza definitivadel Tribunale di Brindisi n. 784/2015.13 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Sicché, la domanda spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA] ha determinato, oltreData pubblicazione 16/09/2025all’ampliamento del thema decidendum, rispetto a quellooriginariamente introdotto dalle parti, una più lunga e gravosaistruttoria.Da ultimo, si osserva che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato ad ungiudizio autonomo davanti al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro,avrebbe potuto far valere le proprie istanze in quel separatogiudizio, in cui gli odierni ricorrenti incidentali non erano parti incausa.Ricorso proposto da Q.A. e P.K.[... .4.- Con l’unico mezzo, articolato su quattro profili di censura(rubricati sub: I, II, III e IV), è dedotta:I) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso, decisivo per il giudizio;II) ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. la violazione degliartt. 111 Cost, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118, primocomma, disp. att. c.p.c.;III) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. 38/2000, 32e 38 Cost., 1916, 2049 e 2043 c.c.;IV) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c.I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia ritenutoche gli importi liquidati dall’[OSCURATO:PERSONA] in loro favore, riferiti alsupplemento di CTU del 26 aprile 2013, eccedessero “ampiamentegli importi liquidati dal Tribunale di Brindisi” a titolo di dannopatrimoniale ad essi eredi danneggiati.Il giudice di appello, quindi, sarebbe incorso in un equivoco,probabilmente considerando il danno differenziale quantificato dalgiudice di primo grado in euro 304.675,32 (di cui euro 276.788,97,14 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025per il periodo che andava dal maggio 1996 all’aprile del 2013 edData pubblicazione 16/09/2025euro 27.886,35 per il periodo tra il maggio 2013 e il febbraio del2019), quando in realtà il danno complessivamente accertato dalTribunale ammontava ad euro 1.210.378,00, mentre la rendita, aloro erogato dall’[OSCURATO:PERSONA], era stata quantificata nell’importo di euro630.298,98.Peraltro, la statuizione con cui il giudice del gravame hariformato la sentenza impugnata sul punto non è stataaccompagnata dalla riforma del capo in cui veniva determinato ildanno patrimoniale complessivamente quantificato nella misuraappena indicata. Sarebbe, quindi, insanabilmente contraddittoria ladecisione che ha ritenuto immune da censure la decisione delgiudice di primo grado in punto di determinazione del dannopatrimoniale, avendone poi modificato l’entità.Inoltre, si osserva che la domanda spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA], perottenere la restituzione della somma versata ex art. 13 d.lgs.38/2000, riguardava un importo inferiore a quello del dannocomplessivamente riconosciuto in favore degli eredi. L’Istitutoaveva, infatti, chiesto la restituzione di un importo pari a euro723.497,92 o, in subordine, a euro 630.298,98.La Corte avrebbe, quindi, trascurato il diverso fondamentocostituzionale dell’indennità erogata dall’[OSCURATO:PERSONA], che assolve ad unafinalità solidaristica, ai sensi dell’art. 38 Cost., diversamente dalrisarcimento del danno, che trova titolo nella lesione del diritto allasalute ex art. 32 Cost.Inoltre, la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulladomanda da essi eredi proposta con la comparsa di costituzione inappello, ove si chiedeva di condannare i convenuti, in solido, alrisarcimento del danno patrimoniale sofferto dagli attori nellamisura indicata negli elaborati peritali, pari ad euro 1.111.451,72,oltre interessi legali e rivalutazione.15 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Peraltro, i ricorrenti deducono che, anche ove tale omissioneData pubblicazione 16/09/2025dovesse essere interpretata come decisione implicita, comunqueessa sarebbe viziata per carenza, insufficienza o contraddittorietàdella motivazione.5.- La decisione sui ricorsi5.1.- Anzitutto, vanno disattese le eccezioni di inammissibilitàdei ricorsi, iscritti al Rgn. 21016/2022 e al Rgn. 22465/2022,sollevate rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,per aver la Corte territoriale dichiarato la cessazione della materiadel contendere con riguardo alla loro posizione processuale (cfr. pp.7 e 8 della sentenza n. 446/2022).Invero, la cessazione della materia del contendere neiconfronti delle due compagnie assicuratrici è stata dichiarata soloparzialmente, come si apprende più precisamente dallamotivazione della sentenza non definitiva (cfr. p. 30 della sentenzan.757/2016). Ciò in quanto, il versamento delle somme neiconfronti delle parti vittoriose da parte della [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto, neilimiti del massimale, dopo il 18/07/2013, dunque sololimitatamente agli importi maturati fino a quel periodo, mentre ladata dell’adempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. risultava sconosciuta.5.2.- Sui ricorsi incidentali proposti da Aziendasanitaria locale di Brindisi e da J.W. .Per ragioni di ordine logico, devono essere scrutinati anzituttoi ricorsi incidentali proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria e dall’ J.W. ,poiché essi pongono questioni, identiche, in ordine all’an debeatur.5.2.1.- Preliminarmente allo scrutinio nel fondo delle censure,va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentaledell’ J.W. sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] sotto due profili.Il primo per esser stato proposto oltre il termine di 40 giornidi cui al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., darispettarsi giacché trattasi di impugnazione incidentale tardiva16 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025preceduta dalla notificazione del ricorso per cassazione dello stessoData pubblicazione 16/09/2025INAIL in data 9 settembre 2022.Il secondo profilo per non essere ammissibile la stessaimpugnazione incidentale tardiva in quanto l’interesse dell’ J.W.ad impugnare era preesistente e sussisteva a prescindere dallanotifica dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA].5.2.1.1. – Il secondo profilo dell’eccezione di rito dell’[OSCURATO:PERSONA] èprivo di fondamento alla luce del principio secondo cuil’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela dellareale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cuil’impugnazione principale mette in discussione l’assetto di interessiderivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmenteprestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, siaquando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro ilricorrente principale, sia quando assume le formedell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investitadell’impugnazione principale (Cass., S.U., n. 8486/2024; Cass. n.10477/2024).5.2.1.2. - Il primo profilo della medesima eccezione è in parteinfondato e in parte inammissibile per difetto di interesse.Occorre rammentare, anzitutto, che il principio dell’unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza comportache, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione,tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nellostesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, conl’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalitànon può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo alprimo si converte, indipendentemente dalla forma assunta eancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cuiammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quarantagiorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt.370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e17 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n.Data pubblicazione 16/09/202536057/2021; Cass. n. 13104/2024).Ciò premesso, la prima impugnazione avverso la sentenzanon definitiva n. 757/2016 è quella della [OSCURATO:PERSONA] diBrindisi, notificata in data 13 settembre 2022; l’[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti,proposto impugnazione unicamente avverso la sentenza definitivan. 446/2022.La notifica del ricorso incidentale dell’ J.W. in data 20ottobre 2022 rispetta il termine di 40 giorni risultante dalcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.; dunque, taleimpugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 757/2016 èammissibile in quanto tempestiva.Quanto, invece, alla sentenza definitiva n. 446/2022, laprima impugnazione è, in effetti, dell’[OSCURATO:PERSONA] ed è avvenuta in data 9settembre 2022, essendo, quindi, tardivo il ricorso incidentaledell’ J.W. notificato, come detto, il 20 ottobre 2022.Tuttavia, deve considerarsi che l’impugnazione dell’ J.W. è,in effetti, rivolta esclusivamente alla sentenza non definitiva n.757/2016, giacché l’impugnazione avverso la sentenza definitiva n.446/2022 è proposta unicamente perché, “senza motivare leragioni a sostegno del proprio convincimento, circa la fondatezzadella domanda avanzata ex art. 1916 c.c. dall’[OSCURATO:PERSONA], si è limitata aconfermare la sentenza non definitiva (757/2016), in ordineall’ammissibilità dell’appello incidentale proposto dallo stessoIstituto”.Invero, risulta evidente che la sentenza definitiva n.446/2002 non poteva essa stessa riaprire un thema decidendum –quello sull’ammissibilità dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] - già definito dallasentenza non definitiva n. 757/2016, all’esito della quale residuavasoltanto da definire il tema del danno patrimoniale e, in siffattoperimetro, la portata della pretesa surrogatoria ex art. 1916 c.c.dell’[OSCURATO:PERSONA].18 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Data pubblicazione 16/09/20255.2.2. – Ciò premesso, il primo motivo di entrambi i ricorsi èinammissibile.5.2.2.1.- Posto che l’accertamento del nesso di causalitàmateriale tra il decesso del P.K. e la condotta dell’ J.W. è,comunque, da ritenersi coperto dal giudicato con riferimento allaposizione di quest’ultimo, essendo stato dichiarato inammissibileper tardività il suo appello incidentale avverso la sentenza nondefinitiva e quella definitiva del Tribunale (cfr. pp. 9 e 10 dellasentenza non definitiva della Corte d’Appello n. 757/2016), va,tuttavia, osservato – anche per quanto riguarda la posizione dellaASL di Brindisi - che l’anzidetto accertamento è, prima ancora,oggetto di un giudicato formatosi all’esito del giudizio penale, inforza di condanna generica al risarcimento del danno in favore delleparti civili.A tal riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 5660/2018;Cass. n. 4318/2019; Cass. n. 8477/2020; Cass. n. 11467/2020;Cass. n. 23960/2022; Cass. n. 36617/2023), la condanna genericaal risarcimento dei danni, disposta ai sensi dell’art. 539 c.p.p. neiconfronti dell’imputato prosciolto ex art. 531 c.p.p., purpresupponendo il riconoscimento del relativo diritto in favore dellacostituita parte civile, postula soltanto l’accertamento dellapotenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza -desumibile anche presuntivamente, con criterio di sempliceprobabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudiziolamentato, restando impregiudicato l’accertamento, riservato algiudice civile, in ordine all’an - in concreto - e al quantum deldanno risarcibile.In altri termini, ove l’azione penale abbia riguardato un fatto-reato di danno, la decisione di condanna generica al risarcimentoemessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento19 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025del danno-evento (ossia la lesione del bene-interesse protettoNumero di raccolta generale 25418/2025dall’ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra quDeatsa tpoub belic aizlio ne 16/09/2025fatto reato – ossia, come precisato da Corte cost. sentenza n. 182del 2021, del fatto già reato, in quanto apprezzabile, dallo stessogiudice penale, soltanto nella sua proiezione di illecito civile, qualefatto determinativo di un danno ingiusto -, ma non anche quello deldanno-conseguenza (art. 1223 c.c., richiamato anche dall’art. 2056c.c.), per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sedecivile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sueconseguenze pregiudizievoli.Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenutadefinitiva, ha effetti di giudicato sull’azione civile e portataonnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturitodai fatti accertati in sede penale, ancorché non espressamenteindividuato nell’atto di costituzione di parte civile o non fattooggetto di pronunce provvisionali (nella specie, comunquepronunciata), che il giudice non abbia formalmente dichiarato diescludere nella propria decisione (così, in particolare, la citataCass. n. 4318/2019).Nel caso di specie, la sentenza della Corte di appello penaledi Lecce del 10 dicembre 2004 (confermata da questa Corte,Sezione Quarta penale, n. 37992 del 9 luglio/3 ottobre 2008), puravendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidiocolposo contestato all’ J.W. , lo ha condannato, in solido con iresponsabili civili ASL di Brindisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], alrisarcimento del danno in favore delle parti civili Q.A.[...] , anche per conto dei figli F.Q. e P.K. , eH.D. , da liquidarsi in separato giudizio, conassegnazione di una provvisionale di euro 100.000,00.Di qui, contrariamente a quanto erroneamente opinato dairicorrenti, la sussistenza del giudicato sull’azione civile nei terminiinnanzi precisati.20 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/20255.2.3.- È inammissibile anche il secondo motivo di entrambi iData pubblicazione 16/09/2025ricorsi.5.2.3.1.- La censura articolata dall’ J.W. è, anzitutto,inammissibile per le ragioni sopra evidenziate in punto di tardivitàdel suo appello incidentale.In ogni caso, la stessa censura, nonché quella formulatadall’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria sono inammissibili per quanto già illustrato inpunto di giudicato derivante dalla condanna generica alrisarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale.Ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze (sebbenesiano già di per sé assorbenti quelli già enunciati) si rinvienenell’essere le stesse orientate, nella effettiva sostanza, non già adedurre un error iuris circa la disciplina del concorso deldanneggiato nella produzione dell’evento dannoso, bensì adaggredire direttamente la valutazione operata dal giudice di meritoin ordine al peso specifico assegnato nella catena causale, che hacondotto al verificarsi del drammatico exitus, alle negligenzecontestate al defunto P.K. . Si tratta, dunque, di censure che,come tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità.5.2.4.- Il terzo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interventodell’assicuratore sociale, nello specifico dell’[OSCURATO:PERSONA], non sconta lepreclusioni processuali, individuate dalla disciplina di cui all’art. 105c.p.c.Questo principio costituisce il riflesso processuale di una,correlata, situazione giuridica che si realizza sul piano sostanziale.5.2.4.1.- Con riferimento a tale situazione, giova premettereche la surrogazione legale dell’ente assicuratore nel diritto dicredito, spettante all’assicurato-avente causa, si perfezionaautomaticamente nel momento in cui esso comunica al terzo,civilmente responsabile dell’evento dannoso, l’avvenuta solutio emanifesta l’intenzione di esercitare il diritto di surroga, avvalendosi21 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025legittimamente della facoltà attribuitagli dall’art. 1916, commaData pubblicazione 16/09/2025primo, c.c.In base a tale disposizione, l’assicuratore, che ha effettuato ilpagamento dell’indennizzo nei confronti dell’assicurato, subentraipso iure nei diritti da costui vantati nei confronti del terzoresponsabile, nei limiti delle somme corrisposte (Cass., S.U., n.12565/2018).Il risvolto processuale di questa fattispecie sostanziale simanifesta nel trasferimento della legittimazione processualedall’assicurato all’assicuratore nel giudizio risarcitorio instaurato daldanneggiato nei confronti del danneggiante, nei limiti derivantidalla surrogazione.Questo principio, infatti, è funzionale a consentire la più pienarealizzazione della successione a titolo particolare nel credito chead essa consegue.Il presupposto, su cui si basano gli effetti processuali dellasurrogazione, è che il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso non rivesta la qualifica di terzo rispetto al processo,bensì assuma la posizione giuridica di parte processuale, con laconseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., inluogo di quella dettata dall’art. 105 c.p.c., che disciplinal’intervento del terzo estraneo al rapporto processuale.Per questa ragione si riconosce la possibilità per l’enteassicuratore di intervenire nel giudizio di appello, in deroga ai limitistringenti posti dall’art. 344 c.p.c., che si applicano esclusivamenteagli interventi volontari di soggetti terzi (Cass. n. 29766/2011),ovvero finanche nel giudizio di rinvio (Cass. n. 4934/2018; Cass.,n. 4536/2015).Tale soluzione si giustifica sul piano logico, ancor prima chegiuridico. È, infatti, possibile che la successione nel dirittocontroverso avvenga nelle more del processo, sicché sarebbeirragionevole negare al surrogante la possibilità di ottenere la22 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025tutela delle proprie ragioni di credito, che trovano causa nell’illecitoData pubblicazione 16/09/2025oggetto del giudizio instaurato dal surrogato, all’interno di talegiudizio. Sicché, per garantire gli effetti processuali conseguentialla surrogazione, risulta necessario consentire all’assicuratore diintervenire oltre l’orizzonte temporale costituito dai termini perl’intervento litisconsortile dei terzi estranei.5.2.4.2.- Si osserva, inoltre, che il surrogante è ex seabilitato a proporre azioni processuali a tutela del credito.In questa prospettiva, non colgono nel segno i profili dicensura articolati dai ricorrenti incidentali là dove hanno affermatouna divergenza di petitum e di causa petendi della domandaspiegata dall’[OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella risarcitoria del danneggiato.Ed è parimenti infondato il profilo di censura con cui gli stessisi sono doluti del fatto che l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], asseritamentetardivo, abbia comportato una dilatazione delle tempistiche delprocedimento, in contrasto con l’art. 111 Cost., e una maggioreprofusione delle risorse processuali.5.2.4.2.1.- Quanto al primo profilo, si osserva che dallasuccessione a titolo particolare nel credito del danneggiato, che lasurrogazione comporta, scaturisce sul piano processuale unrapporto di interdipendenza logico-giuridica tra la causa principale,avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del terzo e laconseguente condanna al risarcimento del danno, instaurata tra ilsoggetto danneggiato e il preteso responsabile, e la causadipendente, di garanzia, relativa al rapporto assicurativo, che legail danneggiato, in qualità di assicurato, al proprio assicuratore.Per effetto della rivalsa, che l’assicuratore decida di esercitarenei confronti del danneggiante, infatti, sul piano sostanziale, si creauna triangolazione, che si riflette, sul piano processuale, nel nessosistemico tra le due vicende.Tale nesso trova fondamento nell’identità del fatto storicogeneratore del danno, che costituisce il presupposto fattuale,23 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025comune ad entrambe le azioni, e che esse rende strutturalmenteData pubblicazione 16/09/2025collegate e, per tale ragione, processualmente inscindibili.In tal senso, si è espressa, in più occasioni questa Corte (trale molte: Cass. n. 8509/1991; Cass. n. 986/2016; Cass. n.3503/2025), anche in alcune pronunce rese a Sezioni Unite (Cass.,S.U., n. 24707/2015; Cass., S.U., n. 12566/2018), specificandocome tale connessione imponga un’unitaria trattazione giudiziale, alfine di evitare il rischio di pronunce potenzialmente antinomiche suun medesimo fatto costitutivo.Giova, a tal proposito, richiamare Cass. n. 14726/2018, laquale ha sottolineato come la legittimazione attiva dell’assicuratorenell’esercizio del diritto di surroga si correli imprescindibilmenteall’accertamento della responsabilità del terzo, rendendo inscindibilile due vicende sostanziali e processuali.Va, quindi, data ulteriore continuità al principio di dirittosecondo cui, tra la causa per risarcimento del danno promossadall’assicurato nei confronti dell’autore dell’illecito e quelladell’assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio,dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare neisuoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale cheimplica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia –qualora l’assicurato non sia stato estromesso dal giudizio – siestende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesadell’attore costituisce il precedente logico e necessario dellapronuncia sulla pretesa dell’assicuratore.5.2.4.2.2.- Ciò consente di apprezzare l’infondatezza delsecondo profilo di censura.Infatti, il descritto vincolo di derivazione logica e giuridica trale suddette cause è volto a garantire i principi di coerenza erazionalità del sistema processuale, per evitare giudicaticontrastanti o difformi.24 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025La trattazione unitaria delle due vicende processuali, nelData pubblicazione 16/09/2025garantire le suddette istanze, presenta evidenti implicazioni anchecon riferimento ad altri principi di ordine pubblico processuale,segnatamente quelli di economia e della ragionevole durata delprocesso. In questi termini, condensare in un’unica sedeprocessuale l’attività istruttoria, che, diversamente, verrebbecompiuta in due procedimenti distinti e che possonopotenzialmente concludersi con esiti difformi, si pone del tutto inlinea con i principi invocati dagli odierni ricorrenti incidentali.E’, dunque, corretta la decisione della Corte territoriale inordine alla affermata ammissibilità dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA].5.3.- Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso di Q.A.[...] e P.K. .5.3.1.- Per ragioni di ordine logico, occorre procedere ad unesame congiunto dei due ricorsi principali, giacché essi veicolanodoglianze simmetriche avverso lo stesso capo della sentenza, cheviene aggredito in base ad interessi distinti, ma tra loro nonincompatibili.5.3.2.- Preliminarmente, sono manifestamente infondate evanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’ASL diBrindisi, nei confronti del ricorso proposto da Q.A.e P.K. , e quelle sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidi quest’ultimo ricorso e di quello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA].Le censure formulate dai ricorrenti sono sufficientementespecifiche e non mirano a censurare valutazioni di merito.5.3.3.- Venendo all’esame dei motivi, essi sono fondati.La Corte territoriale è incorsa in una erronea applicazionedella disciplina del calcolo del danno differenziale spettante aidanneggiati che abbiano percepito un’indennità volta a tenerliindenni dal pregiudizio sofferto in conseguenza dell’illecito.5.3.3.1.- I principi affermati da questa Corte in tema dicompensatio lucri cum damno (per tutte: Cass., S.U., n. 12564, n.25 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/202512565, n. 12566 e n. 12567 del 2018) sono funzionali ad evitareNumero di raccolta generale 25418/2025un’ingiusta locupletazione da parte del danneggiato, che Dpaotat pruebblibcaezio ne 16/09/2025verificarsi ove gli sia concesso di conseguire cumulativamente ilrisarcimento per l’intero ammontare del danno subito, erogato daldanneggiante, e le somme corrispostegli da terzi, come ad esempiodall’assicuratore sociale, a titolo di indennizzo, per far fronte alleconseguenze di quello stesso illecito che abbia dato causa alrisarcimento.In tal modo si tutela anche la posizione del danneggiante,evitando che egli sia esposto ad un’ingiusta duplicazione dei costidell’illecito, ipotesi che si prospetterebbe qualora egli fosse tenuto aversare una somma che esorbiti la misura del danno causalmentericonducibile alla sua condotta illecita e quella della suaresponsabilità. Tale circostanza potrebbe verificarsi laddove egli,dopo aver pagato il risarcimento al danneggiato, per l’interoammontare del danno accertato, si trovi a subire la rivalsadell’ente, per una somma di denaro da esso erogata al danneggiatoal fine di ristorarlo, anche solo in parte, dello stesso pregiudizio.È ben vero che quella stessa giurisprudenza si è, altresì,premurata di evitare che sia quest’ultimo a lucrare un vantaggiodalle erogazioni effettuate da parte di terzi al danneggiato inconseguenza della condotta antigiuridica. In questa prospettiva, siè tentato di arginare il rischio che egli possa essere esentato,anche solo parzialmente, dal risarcire il danno che lui stesso hacausato con la propria condotta illecita.Per contemperare queste due esigenze, questa Corte haindividuato un parametro che consente di individuare, in chiaveselettiva, le somme, suscettibili di essere decurtate dalla misura delpregiudizio complessivamente inferto al danneggiato dalla condottaillecita, erogate da terzi soggetti e volte a ristorarlo di quello stessodanno che il danneggiante dovrebbe risarcirgli. Si è, quindi,affermato che, per selezionare le somme che presentino una simile26 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025connotazione, occorre risalire e alla loro ragione giustificatrice eData pubblicazione 16/09/2025scrutinarla, per verificare se tra il ristoro, che il danneggiantesarebbe tenuto a versare al danneggiato, e gli importi corrisposti aquest’ultimo dall’ente, in forza di un contratto o di una previsione dilegge, vi sia una identità in termini qualitativi.Si è, a questo proposito, sostenuto che le erogazioni,decurtabili dalla somma che il danneggiante risulti tenuto acorrispondere direttamente nei confronti del danneggiato, sianoquelle che condividano la natura indennitaria che connotal’obbligazione risarcitoria, essendo volte a ristorare il danneggiato-assicurato del danno subito in conseguenza dell’illecito.Sicché, il danneggiante è tenuto a versare direttamente neiconfronti degli aventi diritto una somma pari alla differenza positivatra l’ammontare complessivo del risarcimento spettante aldanneggiato e le somme a lui versate dall’ente.Tale meccanismo opera, pacificamente anche per quantoriguarda le prestazioni somministrate dall’ [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, nella specie la Corte territoriale, ancorché abbiadichiarato di attenersi a tale disciplina, non ne ha fatto correttaapplicazione, finendo per non considerare il danno differenzialespettante agli eredi del P.K. .Infatti, nel riformare il “capo b)” della sentenza del Tribunale,relativo alla liquidazione del danno patrimoniale conseguenteall’illecito, l’unico a non essere stato confermato, haingiustificatamente riconosciuto la spettanza del dannopatrimoniale differenziale all’ente assicuratore, tradendo la stessaratio di quella voce di danno liquidata in primo grado (all’esito dicomplessivi calcoli effettuati sulla base degli elaborati peritali).Il giudice del primo grado, infatti, dopo aver accertato ildanno complessivamente subito dai danneggiati, si era limitato aliquidare in loro favore il solo danno differenziale, al netto di quantoda essi ricevuto dall’[OSCURATO:PERSONA].27 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Sicché il Tribunale, nonostante avesse tenuto conto di taliData pubblicazione 16/09/2025somme, ai fini della quantificazione del danno differenziale, nonaveva proceduto a liquidarle in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto avevaritenuto il suo intervento inammissibile.Adita nel giudizio di gravame, la Corte territoriale, dopo averritenuto ammissibile l’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimentodell’appello incidentale da esso proposto, avrebbe dovutoprocedere alla liquidazione del danno complessivamente patito daidanneggiati in conseguenza dell’illecito, liquidando separatamentela somma che avrebbe dovuto essere versata dai danneggiantiall’[OSCURATO:PERSONA] e quella, qualificabile in termini di danno differenziale,che avrebbe dovuto essere corrisposta ai danneggiati.Essa, invece, non ha in alcun modo tenuto conto dei calcoliche erano stati effettuati dal giudice di primo grado, ai fini dellaliquidazione delle somme di euro 276.788,97 (per il periodocompreso tra il settembre 1996 e l’aprile 2013) e di euro 27.886,35(per il periodo compreso tra il maggio 2013 e il febbraio 2019), infavore degli eredi P.K. .Diversamente, la Corte territoriale ha riformato la sentenzadel Tribunale nel punto in cui aveva liquidato tale somma a titolo didanno differenziale in favore degli eredi P.K. , indebitamente eillogicamente liquidando quella stessa somma in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].Tale incongruenza, oltre ad essere in contrasto con il datonormativo, sconta un’evidente fallacia sul piano logico, atteso chel’importo liquidato in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] si è arrestato alla minorecifra rappresentativa del danno differenziale, pari alla somma tral’importo di euro 276.788,97 (per il periodo compreso tra ilsettembre 1996 e l’aprile 2013) e quello di euro 27.886,35 (per ilperiodo compreso tra il maggio 2013 e il febbraio 2019), senzaremunerare i maggiori esborsi, effettivamente sostenutidall’[OSCURATO:PERSONA].Dall’altro lato, alcunché è stato riconosciuto agli eredi P.K. .28 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Numero di raccolta generale 25418/2025Per effetto di tale incongruenza, in definitiva, è risultataData pubblicazione 16/09/2025sacrificata tanto la posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], quanto quella degli eredidel P.K. , poiché, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha potuto rivalersi suicoobbligati per l’intera capienza della somma da esso erogata neiconfronti dei danneggiati, mentre, dall’altro, i danneggiati hannosubito un abbattimento illegittimo del risarcimento loro spettante.E, inoltre, sempre per effetto di questo errore, i danneggiantihanno beneficiato di un notevole sconto sul costo dell’illecito, daloro causato, con riferimento al danno patrimoniale ad essoconseguente.La sentenza è, pertanto, viziata in parte qua e va cassata.9.- ConclusioniQuanto ai ricorsi principali di [OSCURATO:PERSONA] e di Q.A.e P.K. , essi vanno accolti.Quanto ai ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale Brindisie di J.W. , essi vanno rigettati.La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata inrelazione ai ricorsi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello diLecce, in diversa composizione, che si atterrà, nella suadelibazione, ai principi sopra enunciati e provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mriunisce al ricorso iscritto al R.g.n. 21016/2022 il ricorsoiscritto al R.g.n. 22465/2022;accoglie i ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] e da Q.A.e P.K. , in proprio e nella qualità;rigetta i ricorsi incidentali dell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale diBrindisi e di J.W. ;cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi accoltiricorsi e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.29 di 30Oscuramento disposto Numero registro generale 21016/2022Numero sezionale 3026/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 delNumero di raccolta generale 25418/20252002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2Da0ta1 p2ub,b lidcaàzio ne 16/09/2025della ASL di Brindisi e di J.W. , dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettiviricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di B.F. , iviriportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino30 di 30