CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25219/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché SBRN in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona del rappresentante legale, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giuste procure speciali in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.30; - ricorrenti- 202 contro [OSCURATO:PERSONA] paschi di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del leale rappresentante, nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza delle procure speciali in calce al CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controricorso,elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1194 del 2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/05/2019, notificata il 3/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Lucca e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda risarcitoria, compensando le spese del doppio grado. Il Tribunale di Lucca aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e li aveva h condannati a risarcire il danno subìto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quantificato nell'importo di Euro 1.500.000,00, oltre interessi. , Per quanto ancora qui rileva, la sentenza oggetto di impugnazione ha ritenuto non provato il nesso di derivazione causale tra la condotta di l'i-T\ reato ascritta al [OSCURATO:PERSONA] (imputato, in qualità di direttore della filiale di Padova della [OSCURATO:PERSONA], del reato di bancarotta fraudolenta, per aver distratto e occultato, tra il maggio e l'ottobre del 1991, in concorso con l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], denaro di quest'ultima società, condotta accertata con pronuncia della Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 422 del 2007, divenuta irrevocabile) e la perdita lamentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo «che mancano elementi in grado di far ritenere anche solo probabile, per un 1 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi verso, che le somme distratte sarebbero state impiegate per saldare (parte) del debito esistente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per fornitura di pellami e, per altro verso, che senza l'attività "distrattiva" non si sarebbe determinato lo stato di decozione che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società debitrice». Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in liquidazione, e SBRN, in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] paschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis. 1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti lamentano con un primo motivo "Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. - Violazione degli artt. 651 ss. c.p.p. ex art. 360 n.3 c.p.c." ed in particolare, censurano la sentenza impugnata per avere la Corte di appello omesso di considerare e valutare come fatto decisivo, la verifica del nesso causale tra i reati accertati e il danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA], come già emerso dalla CTU in primo grado e integralmente recepito dal tribunale di Lucca sulla scorta dei quesiti formulati in sede di conferimento dell'incarico peritale. Contestano il punto motivazionale ove la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avrebbe «erratamente ritenuto, in forza di giudicato penale, senz'altro esistenti le conseguenze pregiudizievoli e il nesso di derivazione causale» procedendo quindi ad una valutazione equitativa del danno nell'impossibilità di sua precisazione determinazione. Nel caso di specie, sostengono i ricorrenti, l'an debeatur del diritto al risarcimento 2 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA], I. Ambrosi era stato espressamente riconosciuto dalle sentenze penali di condanna che avevano acclarato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (direttore filiale MPS) e del Gobbi (legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], poi fallita); sentenze penali poste a fondamento dell'accertamento peritale del CTU e considerate dal tribunale in prime cure che affermava «non può non rilevarsi che trattasi di fatto gravissimo "ci si riferisce ai comportamenti del [OSCURATO:PERSONA]" che mette in luce le commistioni del sistema bancario, sia pure nella persona del singolo, nella commissione di gravi reati che determinano grande pregiudizio per le aziende sane che operano correttamente sul mercato, basti pensare alla difficoltà in cui si è trovata la parte civile "[OSCURATO:PERSONA]" a fronte di una fornitura non pagata di quella entità». Pertanto, lungi dall'aver ricavato la sussistenza di un danno in re ipsa, il giudice di prime cure aveva affidato la verifica del nesso eziologico tra il fatto storico di reato e la deminutio lamentata da [OSCURATO:PERSONA] al Consulente d'ufficio, il quale e, conseguentemente, il Tribunale di Lucca che ne ha recepito le conclusioni, ha ritenuto definitivamente acquisita la necessaria prova del nesso eziologico "attraverso una formulazione di tipo negativo: la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito il danno del mancato pagamento della [OSCURATO:PERSONA], se il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, non avesse favorito il riciclaggio da parte del legale rappresentante della predetta [OSCURATO:PERSONA], Sig. [OSCURATO:PERSONA], delle somme rinvenienti dalla vendita delle pelli fornite dalla parte lesa" (pag. 43 CTU di primo grado). Inoltre, i ricorrenti richiamano la sentenza del Tribunale di Venezia n. 805 del 1999 con cui l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], Gobbi, era stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti e condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio, a cui veniva liquidata una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 1.754.193,911, oltre interessi legali, somme mai 3 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi percepite dalla [OSCURATO:PERSONA], essendosi il condannato spogliato di qualsiasi bene. In merito alla responsabilità delle parti controricorrenti, evidenziano:- quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 1048 del 2005 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato a tre anni di reclusione e al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] costituitasi parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta, per aver distratto e occultato, in qualità di direttore della filiale di Padova della [OSCURATO:PERSONA], tra il maggio e l'ottobre del 1991, in concorso con l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], denaro di quest'ultima società derivante dalla vendita di pellami, in precedenza acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA], consapevole dello stato di insolvenza della predetta società;- quanto statuito dalla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 422 del 2007 che, pur dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione, ha comunque confermato le statuizioni civili e, di conseguenza, il risarcimento dovuto alla [OSCURATO:PERSONA]; - quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. V penale, n. 38696 del 2008 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiamata sentenza di appello riconoscendo espressamente che agli atti non risultavano elementi che avrebbero potuto determinare una più favorevole pronuncia per l'imputato, tanto più a fronte di motivata pronuncia di primo grado in punto di penale responsabilità, confermando quindi il nesso eziologico tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Riportano i passaggi motivazionali salienti della sentenza penale di primo grado nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] -come ripresi dalla CTU e dalla stessa sentenza di prime cure nel presente giudizio, poi riformata dalla sentenza gravata- che confermerebbero la sussistenza del nesso causale, ritenendo il giudice penale di prime cure «che, allo stato, certo il danno, 4 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la sua reale entità non appare definita con sufficiente determinazione si da consentire la liquidazione di una provvisionale». Tali dati, fatti propri dalla sentenza del Tribunale di Lucca in prime cure, sono stati disattesi dalla Corte di appello fiorentina-che li ha ritenuti erronei-senza tenere conto sia del disposto dell'art. 651 c.p.p. che dell'art. 654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno, atteso che è stato già riconosciuto come la sentenza irrevocabile di condanna a seguito del dibattimento ha, in sede civile, efficacia di giudicato quanto all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale, ogni qualvolta il detto responsabile si sia costituito in quest'ultimo giudizio (richiamano sul punto Cass. Sez. L. 12/08/1994 n. 7405). 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta "Violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2697 c.c. - Omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c. - Erroneità della mancata liquidazione del danno in via equitativa" e in particolare, censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di appello affermato "in maniera irriducibilmente contraddittoria" che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova che l'ingente perdita economica subìta fosse stata conseguenza diretta dell'attività distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e che per tale motivo non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione equitativa del danno. Stigmatizza l'iter logico argomentativo della Corte di appello che, da un lato, dà atto che la società creditrice si adoperava prontamente per riscuotere le somme di cui era creditrice e, dall'altro, incomprensibilmente, però, non ricollegava tale circostanza all'assenza di disponibilità sui conti alle operazioni distrattive che avevano svuotato le casse sociali ed arricchito i 39 libretti al portatore riferibili al legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, pur riconoscendo la scientia damni nell'operato del [OSCURATO:PERSONA], non ricollegava alcun effetto pregiudizievole per la [OSCURATO:PERSONA], soggetto 5 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi commerciale che aveva fornito il pellame alla [OSCURATO:PERSONA], poi da questa venduto e, quindi, utilizzato per creare provviste artatamente distratte. Da ciò sarebbe stato possibile ritenere almeno la probabilità che le somme ricavate dalla vendita potessero essere effettivamente impiegate per saldare il debito esistente e comunque la mancata disponibilità del denaro ricavato dalla fornitura in oggetto determinava in capo alla [OSCURATO:PERSONA] la necessità di ricorrere a prestiti bancari. Contestano come generica e apodittica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la parte danneggiata non può ritenersi esonerata «dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia ricondotto per quanto possibile alla sua funzione di colmare le lacune insuperabili». 3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della "Violazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. ex art. 360 n.3 c.p.c. - Mancata liquidazione del danno non patrimoniale (morale)" atteso che, pur avendo ritenuto non provata la perdita del credito da parte della creditrice, il giudice di appello ha ritenuto di escludere anche il danno non patrimoniale che come conseguenza del reato subito dalla società quale persona giuridica deve essere comunque risarcito. 4. Con il quarto motivo lamenta "infondatezza ed erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite - Violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014" ritenendo illegittima la disposta compensazione delle spese sulla base di asserite «oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti». 5.11 primo motivo non è fondato e non merita accoglimento. Questa Corte ha già affermato come la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la 6 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. Sez. 3 n. 5660 del 2016). Più di recente, nello stesso solco, è stato ribadito che la sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede (Cass. Sez. 6 - 3, 30/06/2020 n. 12973; in senso conforme, Cass. Sez. 3 17/11/2011, n. 24082) e, con riferimento ai reati di danno, è stato puntualizzato che la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. 3 05/05/2020 n. 8477). In particolare, la Corte di appello ha premesso: «che non poteva procedersi al riesame delle questioni concernenti l'accertamento della condotta dolosa e della responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] in quanto le stesse risultavano coperte dal giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica resa dalla Corte di appello di Venezia, ai sensi degli artt. 539 e 578 c.p.p. nel procedimento penale definito con sentenza n. 422 in data 1-3/19- 4-2007 (divenuta irrevocabile) di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere estinto il reato per prescrizione. Invero, il Tribunale 7 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in sede civile è chiamato a procedere:analogamente alla ipotesi disciplinata dall'art. 278 c.p.c. i all'accertamento della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e quindi del nesso di derivazione causale tra il fatto accertato dal Giudice penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dalla parte danneggiata» (pag. 6 sentenza impugnata). Concludendo infine che il giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, può accertare «(...) senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato) abbia determinato o meno in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dalla parte danneggiata.» (pag. 6 sentenza impugnata). Pertanto, con la decisione impugnata la Corte territoriale non ha omesso alcun esame di fatto storico decisivo per il giudizio né ha violato il dettato dell'art. 651 e segg. c.p.p., ponendosi sostanzialmente in linea con il principio di autonomia dell'accertamento della responsabilità in sede civile rispetto a quello penale, come affermato dai richiamati precedenti di legittimità. 6. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che, per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. La Corte territoriale, lungi dall'aver reso una motivazione contraddittoria e illogica e violato le norme evocate, viceversa, ha espressamente motivato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito prova che la perdita «asseritamente subita, segnatamente il credito di Euro 880.498,43 vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) per corrispettivo delle forniture di pellami» fosse stata «conseguenza diretta della attività distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]». A seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 8 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e dunque, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). Questo vizio non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver ricostruito attraverso una serie di esaurienti passaggi, in modo adeguato, le circostanze oggetto della fattispecie in esame. Ha accertato come circostanza pacifica che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (dante causa degli odierni ricorrenti) fornì merce (costituita da pellami) a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], come già emerso dagli accertamenti compiuti derivanti dalla «condanna penale nei confronti del Gobbi (sentenza n. 805 del 10.12.1998/30.01.1999) per aver esposto fraudolentemente nel bilancio dell'anno 1990 fatti non corrispondenti alla realtà e per insolvenza fraudolenta (così derubricata l'imputazione di truffa per aver con artifici e raggiri consistenti nel garantire la solvibilità della società indotto in errore la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. facendosi consegnare forniture di merce per non pagate e il cui ricavato veniva distratto)»; così come ha accertato che «il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per avere distratto e occultato, in concorso con l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], denaro della (di lì a poco fallita) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per circa Lire 1.250.000,00, ricavato dalla vendita di pellami in precedenza acquistati con modalità 9 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi truffaldine, depositato (tra il maggio e il settembre 1991) su libretti al portatore successivamente convertiti in certificati di deposito intestati a prestanome nell'interesse del Gobbi e, in particolare, per avere consentito al Gobbi di compiere operazioni su un conto transitorio acceso presso la filiale di Padova della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era direttore) e di versarvi "ingenti some di denaro in contanti senza essere censito quale cliente [...]" provvedendo "altresì, ad occultare e custodire personalmente, all'interno della cassaforte del proprio ufficio, denaro e valori di pertinenza del Gobbi, al fine di sottrarli ad eventuali interventi e controlli delle competenti autorità» (pag. 7 e 8 sentenza impugnata). Ha proseguito nello evidenziare che «dalle risultanze probatorie è dato, altresì ricavare che: a) nell'ottobre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a fronte del primo insoluto nel settembre 1991 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., portava all'incasso i titoli cambiari, rilasciati a garanzia dal Gobbi, titoli che venivano protestati; b) il 21-11-1991 e il 19-12-1991 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento, rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); c) il bilancio al 31.12.1989 della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. "avrebbe dovuto portare una perdita e non un attivo (v. sentenza del tribunale penale di Venezia n. 805/1998 cit., che riportava le dichiarazioni resa dal curatore del fallimento) mentre il bilancio al 31-12- 1990 esponeva una "perdita consistente di Lire 1.793.000.000" a fronte di una perdita effettiva "ben maggiore - Lire 2.970.000.000" e "presenta[va] rilevanti falsità che hanno [avuto] lo scopo ben preciso di illustrare una situazione diversa da quella reale" (v. sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 805/1998 cit.); d) lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "ammonta[va] a circa undici miliardi, di cui cinque miliardi di I.V.A." (v. sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 805/1998 cit.); e) l'istruttoria dibattimentale offriva elementi seri e ragionevoli "in ordine alla sussistenza di uno stato di insolvenza della società già esistente al momento dell'ingresso di Gobbi nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (v. sentenza del 10 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Tribunale penale di Venezia n. 805/1998 cit.)»(pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). Il giudice di appello ha pure tenuto debitamente conto di quanto affermato dal CTU in prime cure secondo cui «"la mancanza pressoché totale dei documenti della [OSCURATO:PERSONA] impedi[va] di poter fornire indicazioni conclusive sulla irreversibilità del sopravvenuto stato di insolvenza della stessa, a prescindere dai rapporti intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA]" precisando che la "documentazione contabile e fallimentare relativa" alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non reperita se non in guisa "limitatissima", "sarebbe potuta risultare decisiva ai fini del giudizio" e segnatamente del nesso di derivazione causale (oggetto di un apposito quesito domandatogli dal tribunale)» e che ancora dalle dichiarazioni dal «teste Miazzo, allora legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era emerso che il predetto era stato tranquillizzato sia dalla consegna di effetti sottoscritti dall'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (Gobbi) sia dalla presa visione del bilancio rammostratogli (quello del 31.12.1989 [...] era comunque un bilancio in attivo (v. sentenza del Tribunale penale di Venezia n. 805/1998 cit.)» (pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). 4 A fronte di questa situazione, la Corte di appello ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora S.B.R.N. in liquidazione e concordato preventivo) non abbia fornito la prova che l'ingente perdita economica subìta, segnatamente per l'importo di Euro 880.498,43 per il credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) per corrispettivo delle forniture di pellami, sia stata conseguenza diretta dell'attività distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella spiegata qualità di direttore di filiale di banca e che, per tale motivo, non sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione equitativa del danno (pag. 7 della sentenza). E ancora, la Corte territoriale ha osservato che «anche a prescindere dalla presumibile proposizione di azione revocatoria, per violazione della par condicio creditorum, di un eventuale pagamento - è dirimente osservare 11 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che mancano elementi in grado di far ritenere anche solo probabile, per un verso, che le somme distratte sarebbero state impiegate per saldare (parte de) il debito esistente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per fornitura di pellami e, per altro verso, che senza l'attività "distrattiva" non si sarebbe determinato lo stato di decozione che ha portato al(la dichiarazione di fallimento) della società debitrice» (pag. 10 della sentenza impugnata). La Corte, quindi, pur rimarcando la gravità della condotta posta in essere dai protagonisti della vicenda -costituita in particolare dalla attività distrattiva spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di direttore di filiale di banca volta a consentire al Gobbi, amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], di operare al di fuori delle regole - ha ritenuto non fornita la prova che l'ingente perdita economica subìta fosse stata conseguenza diretta dell'attività distrattiva posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella spiegata qualità (pag. 7 della sentenza). A conferma della «carenza di prova del nesso causale» la Corte ha addotto una serie di elementi desunti dalle emergenze processuali: in primo luogo, la circostanza che il controvalore dei certificati deposito (oggetto di sequestro penale) frutto dell'attività distrattiva nella misura di Euro 701.208,52 era stato bonificato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei paschi di [OSCURATO:SOCIETA]., filiale di Padova, in favore della Curatela del Fallimento del Gobbi (piuttosto che della Curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), una volta dispostone il dissequestro con la sentenza del Tribunale di Venezia n. 805 del 1998; in secondo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (insinuatasi anche nel passivo del fallimento personale del Gobbi), ha ottenuto in sede di riparto parziale e di riparto finale, la complessiva somma di Euro 295.680,37 (pari a circa il 35% della sorte capitale)» (pag. 10 della sentenza impugnata). Infine, la Corte territoriale - come si è veduto - ha confermato il proprio convincimento circa la carenza di prova da parte della Conceria 12 CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] che l'ingente perdita economica subita fosse stata conseguenza diretta dell'attività distrattiva posta in essere dal direttore di banca, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il debitore Gobbi, anche dopo aver adeguatamente dato conto di tutti gli altri elementi emersi dagli accertamenti compiuti in prime cure e in particolare, da un lato, di quanto attestato dal CTU secondo cui la "documentazione contabile e fallimentare relativa" alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non reperita se non in guisa "limitatissima", "sarebbe potuta risultare decisiva ai fini del giudizio e segnatamente del nesso di derivazione causale" e, dall'altro, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto tempestivamente all'incasso i titoli cambiari rilasciati a garanzia del credito vantato per le forniture effettuate, titoli che però non fu possibile monetizzare per assenza dei fondi bancari intestati al debitore Gobbi, a causa dell'attività distrattiva compiuta dal [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione, pertanto, sfugge al sindacato di legittimità e si pone al di sopra della soglia costituita, come veduto, dal c.d. "minimo costituzionale". 7. Infondato, altresì, pure il quarto motivo di ricorso. La motivazione, in punto di compensazione, della sentenza impugnata deve ritenersi non illogica, né errata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado, in particolare valorizzando «l'oggettiva difficoltà degli accertamenti in fatto idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti evidenziate anche dall'esperita CTU» (pag, 11 della sentenza impugnata). Il richiamo a tali circostanze, risponde all'indicazione fornita da questo giudice di legittimità, secondo cui le ragioni della disposta compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, 19/10/2015, n. 21083), sicché proprio la valorizzazione degli elementi richiamati integra quella "motivazione 13CC 6.05.22 n.R.G. 25219/19 Pres. G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto" (Cass. Sez. 6-1, 11/07/2014, n. 16037) idonea a far ritenere la stessa, come detto, conforme alla previsione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. In conclusione, il ricorso è rigettato. 8. In ragione delle questioni trattate e delle alterne vicende del " giudizio, si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti che hanno svolto attività nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si i deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte idei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio i 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese co