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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 33578/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11742 /20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) giusta procuraspeciale ad litem in calce al ricorso per cassazione; -controricorrente – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 01 / 01 / 2 0 23 depositata in data 04 / 0 1 /20 23 , non notificata; Oggetto: amministratoredi fatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con l’avviso di accertamento n.

TR6010200240/2020, relativo al periodo di imposta 2014 e con l’avviso di accertamento n.

TR6010200628/2020, relativo al periodo di imposta 2016 , l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso ha verificato la posizionefiscale rispettivamente per l’anno 2014 e per l’anno 2016 del contribuenteodierno controricorrente; - secondo l’Ufficio impositore l’Abbamondi , pur essendo dedito alla vendita di vestiti per bambini e neonati , sarebbe stato da considerarsi amministratoredi fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA].; - provvedeva quindi l’Ufficio al recupero dell’IVA evasa dalle società [OSCURATO:SOCIETA]., accerta ndo per l’Abbamondi ai sensi dell’art.39, co. 2 e 41 bis del d .P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito d’impresadi € 21.801,00 quale provento illecito ex art. 14, co. 4, della Legge n. 537 del 1993, da assoggettare all’IRPEF e alle relative addizionaliregionale ( d .

L gs n. 446 del 1997, art. 50) e comunale ( d .

Lgsn. 360 del 1998, art. 1); -inoltre, tenuto conto degli artt. 3, 5 bis, 11 e 25 d .

L gs n. 446 del 1997 , siaccertava un maggior valore della produzione netta imponibile ai fini IRAPdi € 21.801,00; ai sensi degli artt. 55 e 56 del d .P.R. n. 633 del 1972, era accertata un’IVA dovuto con aliquota del 22% pari ad € 4.796,00(base imponibile € 21.801,00); - il giudizio di primo grado, introdotto a seguito di ricorsi del contribuente,si concludeva con la sentenza n. 390/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, che pronunciava l’accoglimentodei ricorsi riuniti; - l a sentenza veniva gravata d’appello dall’Ufficio che sostenendone illegittimità ed erroneità chiedeva la sua riforma integrale in conferma dellalegittimità degli atti opposti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motividi doglianza; -resiste il contribuente con controricorso; lo stesso ha anche depositato memoriaex art. 380 bis 1 c.p.c.; Consideratoche: - va preliminarmente osservato che nel presente caso non viene in rilievol’art. 21 bis del d.

Lgs. n. 74 del 2000, di recente introduzione, in quanto la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Campobasso , Ufficiodel GUP, n. 115/2020 alla quale si fa riferimento in ricorso non è stataevidentemente emessa a seguito di dibattimento; - inoltre, tale sentenza non viene prodotta a questa Corte con l’attestazionedel passaggio in giudicato, elemento essenziale perché la stessa possa costituire cosa giudicat a nel presente processo in forza dellaridetta previsione normativa ; -possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso; -il primo motivo censura la pronuncia impugnata denunciando la n ullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.; secondo parte ricorrente il Giudice di appello, seppureinvestito della domanda di riforma della sentenza di prime cure anchein ordine al disposto annullamento dell’avviso emesso per l’anno 2016 nei confronti del l’ Abbamondi, ha omesso ogni statuizione al riguardo,incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; -il motivo è infondato; - invero, scrive la CTR: “ Si discute in questa sede di due avvisi di accertamento afferenti le annualità 2014 e 2016 con i quali l’Ufficio verificandole posizioni fiscali del ricorrente imputava allo stesso redditi derivantidalla dedotta posizione di amministratore di fatto alla gestione di società coinvolte nel meccanismo fraudolento della c.d.

“frode carosello”; prima di tale affermazione, essa esordisce scrivendo che “AbbamondiAlarico Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Michele presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n.

TR6010200240/2020 afferente l’annualità 2014 notificato il 27/10/2020 dall’Agenzia delle Entrate - DirezioneProvinciale di Campobasso a seguito di verifica della posizione fiscale.

Al predetto ricorso veniva riunito, per connessione, quello prodottoavverso l’avviso che accertava redditi per l’annualità 2016”; - da tali inequivoche affermazioni si evince quindi come la sentenza di merito abbia preso in esame entrambi gli atti impugnati, anche quello riguardante il periodo d’imposta 2016, senza quindi omettere alcuna pronuncia; - il secondo motivo si incentra sulla v iolazione e/o falsa applicazione degliartt. 39 e 41 - bis del d .P.R. n. 600 del 1973 e violazione degli artt.2639cc ,2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente deciso per il rigetto dell’impugnazionedell’Ufficio, assumendo come non data la prova della qualità, asseritamente rivestita dall’Abbamondi, di amministratore di fattodi plurime società cartiere, coinvolte nel meccanismo fraudolento rilevatodall’Ufficio all’esito delle operazioni di controllo condotte.

Invero il Giudice ha ritenuto, illegittimamente secondo parte ricorrente, di attribuire efficacia dirimente alla sentenza penale di non luogo a procedere resa dal Tribunale di Campobasso, GUP dott. d’Onofrio, in ordineai reati ipotizzati di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p.,nonché per i reati previsti ai sensi degli artt. 3, 5, 8 e 10 del D. lgs. n.74/2000; -anche tale motivo è privo di fondamento; - alla luce della premessa fatta in esordio di motivazione, nel sistema normativo in vigore ratione temporis trova applicazione unicamente la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 ) l a sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promossol'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deveverificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione èdestinata ad operare ; - ancora, si è precisato che nessuna automatica autorità di cosa giudicatapuò più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penaleirrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi peri quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confrontidel contribuente e che, pertanto, "il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azioneaccertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c .p.c. ), deve, in ogni caso,verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato adoperare" ( in termini Cass.

V sez. 21.6.2002 n. 9109 ; C ass.

V sez. 8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n. 3961; id. 24.5.2005n. 10945; id. 12.3.2007 n. 5720; Id. 18.1.2008 n. 1014 - in materia di fatturazione per operazioni inesistenti: ribadisce che la efficaciadel giudicato concerne solo circostanze fattuali specifiche, ma nonpuò estendersi anche agli elementi di valutazione di quei fatti - ; id. 17.2.2010n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012n. 8129); -orbene, proprio all’interno di questi binari si è mosso l’apprezzamento dellaCTR; -in primo luogo, la sentenza impugnata ha dapprima rilevato “…che con la sentenza n. 115/2020 del GUP presso il Tribunale di Campobasso, è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 stata esclusa la sussistenza di qualunque elemento di fatto che consentissedi qualificare Abbamondi quale associato per delinquere e/o amministratoredi fatto delle numerose società in relazione alle quali tale ruoloera contestato tra le quali risultavano presenti anche la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] per le quali è stato emesso l’avviso di accertamento” per l’anno 2014 in contestazione”; da ciò essa ha tratto corrette conseguenze in diritto, senza quindi motivare unicamente prendendo attodi ciò, in quanto ha ritenuto detta assoluzione “circostanza questa che, di certo, non impedisce al giudice tributario una valutazione nel panoramadelle ulteriori circostanze da valutare in sede tributaria”; - inoltre, la decisione della CTR si è poi fondata sulla ulteriore valutazione, autonoma e correttamente motivata, di altri e ulteriori analitici elementi di fatto che l’hanno condotta a escludere l’avere l’Ufficiodato prova della sua qualità di amministratore di fatto; -in primo luogo, essa ha ritenuto che “la società [OSCURATO:SOCIETA]., come daaccordo di convenzionamento del credito (doc.7), oltre ad essere un soggetto giuridico dedito alla vendita di autoveicoli, grazie all’attestazioneprofessionale conseguita dall’amministratore Abbamondi èanche un intermediario nel ricorso al finanziamento e/o al credito per l’acquisto degli autoveicoli e, pertanto, nella intermediazione della praticadi [OSCURATO:PERSONA], non ha assolutamente ricoperto il ruolo di “amministrare di fatto” della società Realcar, come sostenuto nell’avviso, ma ha, unicamente, svolto un’attività lecita in virtù di attestatoconseguito di intermediazione nel settore creditizio”; -in secondo luogo , la pronuncia di secondo grado ha pre so in esame la “dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall’Ufficio per identificare Abbamondi,quale amministratore di fatto della società Multiservice” per concludere come “lo stesso indicava, unicamente, l’attività di auto di RealeCarmine, vendita da quest’ultimo effettuata in condizioni di totale ecompleta autonomia”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 -all’esito di tali valutazioni in fatto, si è ritenuto che “alla luce degli atti appaiononon sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per considerare Abbamondi “amministratore di fatto” delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed Autoideas.r.l.”; - è quindi chiaro che la sentenza impugnata ha compiuto una propria personalee autonoma valutazione, corretta o meno non rileva in questa sede,dei fatti oggetto del processo e delle prove ivi introdotte ; all’esito della stessa è stata assunt a la conseguente decisione senza alcun appiattimentosull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11742 /20 23 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’ dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) giusta procuraspeciale ad litem in calce al ricorso per cassazione; -controricorrente – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 01 / 01 / 2 0 23 depositata in data 04 / 0 1 /20 23 , non notificata; Oggetto: amministratoredi fatto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con l’avviso di accertamento n. TR6010200240/2020, relativo al periodo di imposta 2014 e con l’avviso di accertamento n. TR6010200628/2020, relativo al periodo di imposta 2016 , l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso ha verificato la posizionefiscale rispettivamente per l’anno 2014 e per l’anno 2016 del contribuenteodierno controricorrente; - secondo l’Ufficio impositore l’Abbamondi , pur essendo dedito alla vendita di vestiti per bambini e neonati , sarebbe stato da considerarsi amministratoredi fatto delle società [OSCURATO:SOCIETA].; - provvedeva quindi l’Ufficio al recupero dell’IVA evasa dalle società [OSCURATO:SOCIETA]., accerta ndo per l’Abbamondi ai sensi dell’art.39, co. 2 e 41 bis del d .P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito d’impresadi € 21.801,00 quale provento illecito ex art. 14, co. 4, della Legge n. 537 del 1993, da assoggettare all’IRPEF e alle relative addizionaliregionale ( d . L gs n. 446 del 1997, art. 50) e comunale ( d . Lgsn. 360 del 1998, art. 1); -inoltre, tenuto conto degli artt. 3, 5 bis, 11 e 25 d . L gs n. 446 del 1997 , siaccertava un maggior valore della produzione netta imponibile ai fini IRAPdi € 21.801,00; ai sensi degli artt. 55 e 56 del d .P.R. n. 633 del 1972, era accertata un’IVA dovuto con aliquota del 22% pari ad € 4.796,00(base imponibile € 21.801,00); - il giudizio di primo grado, introdotto a seguito di ricorsi del contribuente,si concludeva con la sentenza n. 390/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, che pronunciava l’accoglimentodei ricorsi riuniti; - l a sentenza veniva gravata d’appello dall’Ufficio che sostenendone illegittimità ed erroneità chiedeva la sua riforma integrale in conferma dellalegittimità degli atti opposti; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motividi doglianza; -resiste il contribuente con controricorso; lo stesso ha anche depositato memoriaex art. 380 bis 1 c.p.c.; Consideratoche: - va preliminarmente osservato che nel presente caso non viene in rilievol’art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del 2000, di recente introduzione, in quanto la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Campobasso , Ufficiodel GUP, n. 115/2020 alla quale si fa riferimento in ricorso non è stataevidentemente emessa a seguito di dibattimento; - inoltre, tale sentenza non viene prodotta a questa Corte con l’attestazionedel passaggio in giudicato, elemento essenziale perché la stessa possa costituire cosa giudicat a nel presente processo in forza dellaridetta previsione normativa ; -possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso; -il primo motivo censura la pronuncia impugnata denunciando la n ullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.; secondo parte ricorrente il Giudice di appello, seppureinvestito della domanda di riforma della sentenza di prime cure anchein ordine al disposto annullamento dell’avviso emesso per l’anno 2016 nei confronti del l’ Abbamondi, ha omesso ogni statuizione al riguardo,incorrendo in tal modo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; -il motivo è infondato; - invero, scrive la CTR: “ Si discute in questa sede di due avvisi di accertamento afferenti le annualità 2014 e 2016 con i quali l’Ufficio verificandole posizioni fiscali del ricorrente imputava allo stesso redditi derivantidalla dedotta posizione di amministratore di fatto alla gestione di società coinvolte nel meccanismo fraudolento della c.d. “frode carosello”; prima di tale affermazione, essa esordisce scrivendo che “AbbamondiAlarico Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Michele presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n. TR6010200240/2020 afferente l’annualità 2014 notificato il 27/10/2020 dall’Agenzia delle Entrate - DirezioneProvinciale di Campobasso a seguito di verifica della posizione fiscale. Al predetto ricorso veniva riunito, per connessione, quello prodottoavverso l’avviso che accertava redditi per l’annualità 2016”; - da tali inequivoche affermazioni si evince quindi come la sentenza di merito abbia preso in esame entrambi gli atti impugnati, anche quello riguardante il periodo d’imposta 2016, senza quindi omettere alcuna pronuncia; - il secondo motivo si incentra sulla v iolazione e/o falsa applicazione degliartt. 39 e 41 - bis del d .P.R. n. 600 del 1973 e violazione degli artt.2639cc ,2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente deciso per il rigetto dell’impugnazionedell’Ufficio, assumendo come non data la prova della qualità, asseritamente rivestita dall’Abbamondi, di amministratore di fattodi plurime società cartiere, coinvolte nel meccanismo fraudolento rilevatodall’Ufficio all’esito delle operazioni di controllo condotte. Invero il Giudice ha ritenuto, illegittimamente secondo parte ricorrente, di attribuire efficacia dirimente alla sentenza penale di non luogo a procedere resa dal Tribunale di Campobasso, GUP dott. d’Onofrio, in ordineai reati ipotizzati di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p.,nonché per i reati previsti ai sensi degli artt. 3, 5, 8 e 10 del D. lgs. n.74/2000; -anche tale motivo è privo di fondamento; - alla luce della premessa fatta in esordio di motivazione, nel sistema normativo in vigore ratione temporis trova applicazione unicamente la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 ) l a sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promossol'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deveverificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione èdestinata ad operare ; - ancora, si è precisato che nessuna automatica autorità di cosa giudicatapuò più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penaleirrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi peri quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confrontidel contribuente e che, pertanto, "il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azioneaccertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c .p.c. ), deve, in ogni caso,verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato adoperare" ( in termini Cass. V sez. 21.6.2002 n. 9109 ; C ass. V sez. 8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002 n. 3961; id. 24.5.2005n. 10945; id. 12.3.2007 n. 5720; Id. 18.1.2008 n. 1014 - in materia di fatturazione per operazioni inesistenti: ribadisce che la efficaciadel giudicato concerne solo circostanze fattuali specifiche, ma nonpuò estendersi anche agli elementi di valutazione di quei fatti - ; id. 17.2.2010n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012n. 8129); -orbene, proprio all’interno di questi binari si è mosso l’apprezzamento dellaCTR; -in primo luogo, la sentenza impugnata ha dapprima rilevato “…che con la sentenza n. 115/2020 del GUP presso il Tribunale di Campobasso, è Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 stata esclusa la sussistenza di qualunque elemento di fatto che consentissedi qualificare Abbamondi quale associato per delinquere e/o amministratoredi fatto delle numerose società in relazione alle quali tale ruoloera contestato tra le quali risultavano presenti anche la [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] per le quali è stato emesso l’avviso di accertamento” per l’anno 2014 in contestazione”; da ciò essa ha tratto corrette conseguenze in diritto, senza quindi motivare unicamente prendendo attodi ciò, in quanto ha ritenuto detta assoluzione “circostanza questa che, di certo, non impedisce al giudice tributario una valutazione nel panoramadelle ulteriori circostanze da valutare in sede tributaria”; - inoltre, la decisione della CTR si è poi fondata sulla ulteriore valutazione, autonoma e correttamente motivata, di altri e ulteriori analitici elementi di fatto che l’hanno condotta a escludere l’avere l’Ufficiodato prova della sua qualità di amministratore di fatto; -in primo luogo, essa ha ritenuto che “la società [OSCURATO:SOCIETA]., come daaccordo di convenzionamento del credito (doc.7), oltre ad essere un soggetto giuridico dedito alla vendita di autoveicoli, grazie all’attestazioneprofessionale conseguita dall’amministratore Abbamondi èanche un intermediario nel ricorso al finanziamento e/o al credito per l’acquisto degli autoveicoli e, pertanto, nella intermediazione della praticadi [OSCURATO:PERSONA], non ha assolutamente ricoperto il ruolo di “amministrare di fatto” della società Realcar, come sostenuto nell’avviso, ma ha, unicamente, svolto un’attività lecita in virtù di attestatoconseguito di intermediazione nel settore creditizio”; -in secondo luogo , la pronuncia di secondo grado ha pre so in esame la “dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dall’Ufficio per identificare Abbamondi,quale amministratore di fatto della società Multiservice” per concludere come “lo stesso indicava, unicamente, l’attività di auto di RealeCarmine, vendita da quest’ultimo effettuata in condizioni di totale ecompleta autonomia”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 -all’esito di tali valutazioni in fatto, si è ritenuto che “alla luce degli atti appaiononon sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per considerare Abbamondi “amministratore di fatto” delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed Autoideas.r.l.”; - è quindi chiaro che la sentenza impugnata ha compiuto una propria personalee autonoma valutazione, corretta o meno non rileva in questa sede,dei fatti oggetto del processo e delle prove ivi introdotte ; all’esito della stessa è stata assunt a la conseguente decisione senza alcun appiattimentosull