CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1397 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 839/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 768/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Con un primo ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nel 2010,subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Università diBari; dichiarare che tra le parti si era costituito un rapporto dilavoro di tipo subordinato e, conseguentemente, condannarequest’ultima al risarcimento del danno.Il Tribunale di Bari, con sentenza passata in giudicato, accertavache l’attività prestata presso l’Università presentava i caratteripropri della subordinazione e pertanto, rigettata nel resto ladomanda, condannava la medesima al risarcimento del dannoin misura pari a 11 mensilità dell’ultima retribuzione globale difatto.2. Con successivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] adiva nuovamente ilTribunale per ottenere la condanna dell’Università al pagamentodelle differenze tra i compensi effettivamente percepiti nelperiodo 01.04.1992- 30.04.2019 e quelli spettanti, conl’inquadramento in liv. C - assistente amministrativo, ai sensidel CCNL per il personale appartenente al comparto Universitàratione temporis applicabile, nonché del TFR nella misura dilegge; chiedeva, inoltre, la condanna del datore di lavoro alpagamento dei contributi previdenziali e dell’INPS a ricevere talicontributi.3. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di condannaal pagamento del differenziale tra le somme spettanti in ragionedello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e icompensi effettivamente ricevuti sulla base dei contratti di voltain volta stipulati con l’Università in relazione al frangentetemporale compreso tra il 01.04.1992 ed il 16.06.2010 (data dideposito del ricorso di primo grado introduttivo del precedentegiudizio), posto che in relazione alla medesima domanda eraNumero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026intervenuta sentenza di primo grado di rigetto non appelNlaumtearo s dui ral ccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026punto e, quindi, passata in giudicato; quanto al lasso temporalesuccessivo, riteneva infondata la domanda, in quanto carentedella completa allegazione dei fatti a sostegno della richiesta.4. La Corte di appello di Bari rigettava l’appello. In particolare,il Collegio riteneva prescritti i contributi previdenziali e infondatala domanda di risarcimento del danno da omissione contributivain quanto, ad avviso della Corte, non era stata fornita “la provadella maturazione dei requisiti per l’accesso alla prestazioneprevidenziale”. Riteneva precluso dalla formazione delgiudicato formatosi in altro giudizio l’esame della domanda voltaal riconoscimento delle differenze retributive; rigettava ladomanda concernente il periodo dal 2010 al 2019, permancanza di prova delle mansioni in concreto espletatedall’appellante.4.1. Precisava al riguardo che la domanda del giudizio pregressonon poteva essere qualificata di condanna generica per il solofatto che l’ammontare non fosse stato quantificato, perché ilricorrente aveva domandato l’ammissione di consulenza tecnicavolta, appunto, ad ottenere la quantificazione del credito.5. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsosulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resistel’Università degli studi di Bari.6. L’INPS è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 112, 227, c.p.c.) -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.) - Ulteriore violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026in relazione agli articoli 1218, 2114 ss., 2120 e 212N6u,m ecro. cdi. r,a ccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026nonché in relazione agli articoli 2935, 2936, 2943, 2948, c.c. edell’art. 3 della legge n. 335/1995 - Ulteriore violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.in relazione agli articoli 1218, 2114 ss., 2116, 2° co., e 2043 ss.c.c. e 36, D. Lgs. n. 165/2001).Il motivo addebita alla Corte territoriale di non avere accoltol’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che sulladomanda di regolarizzazione retributiva per il periodo1991/2010 non aveva pronunciato, e di avere, invece,pronunciato nel merito, ritenendo la domanda infondata.1.1. La censura è inammissibile per carenza del necessariointeresse all’impugnazione, atteso che, anche qualora la Cortedi merito avesse accertato la nullità della sentenza di primogrado per violazione dell’art. 112, c.p.c., avrebbe, comunque,dovuto pronunciare nel merito, non rientrando tale ipotesi dinullità fra i casi tassativi di rimessione contemplati dagli artt.353 e 354 c.p.c.L’error in procedendo, quindi, non ha leso in alcun modo il dirittodi difesa del ricorrente che non potrebbe ottenere alcunagiuridica utilità dall’accoglimento in parte qua del motivo.1.2. Il motivo, poi, prosegue, rilevando che il rapporto di lavoroera cessato solo nel 2019 e precisando che i crediti previdenzialinon si prescrivono, ove il rapporto stesso non sia assistito dastabilità reale.1.3. Il motivo è manifestamente infondato.La censura, da un lato, confonde il regime della prescrizione deicrediti retributivi con quello della prescrizione dei contributiprevidenziali, che matura a prescindere dalla stabilità’ o menodel rapporto di lavoro ed il cui dies a quo va individuato, tempoper tempo, nella data in cui il datore di lavoro avrebbe dovutoNumero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026provvedere al pagamento dei contributi omessi; dall’altNruom eeror dri ara ccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026nella misura in cui non tiene conto del principio secondo cui “intema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi dicontratto di lavoro formalmente autonomo, del quale siasuccessivamente accertata la natura subordinata, laprescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza dirapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratorealla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità diun metus in ordine alla mancata continuazione del rapportosuscettibile di tutela”. (Cass. n. 1701/2026; Cass. n.33578/2024; Cass. n. 24446/2024; Cass. n. 1701/2023; Cass.nn. 20696, 24389, 20696 del 2022; Cass. n. 35676/2021).1.5. In ordine alla domanda di risarcimento del danno derivatodall’omissione contributiva, la sentenza impugnata è conformealla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui intema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratoredall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento deldanno patrimoniale - consistente nella perdita totale deltrattamento pensionistico ovvero nella percezione di untrattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presupponeche siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazioneprevidenziale e postula l'intervenuta prescrizione del creditocontributivo; ne consegue che prima del perfezionamentodell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nelpatrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporrevalidamente della posizione giuridica soggettiva inerente aldiritto al risarcimento del danno pensionistico. (Cass. n.15947/2021).1.6. In conclusione, la censura è nelle sue articolazionicomplessivamente infondata alla luce del consolidatoorientamento sopra richiamato al quale va qui data continuità.Numero registro generale 15010/2023La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite di questa CorteN umero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 13723/2026appare, pertanto, non accoglibile anche in considerazione dellaData pubblicazione 11/05/2026circostanza che il motivo non indica le ragioni in iure per le qualil’orientamento giurisprudenziale consolidato e che si intendeconfermare non meriti condivisione.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 2909, c.c. e 324,c.p.c., nonché degli articoli 36 Cost., 2099, 2114 ss., 2120,2126, c.c. e 36, D. Lgs. n. 165/2001).Il ricorrente sostiene che il precedente giudicato non sarebbestato ostativo al riconoscimento delle differenze retributive peril periodo 1992/2010, perché il Tribunale non aveva rigettato ladomanda, bensì sulla stessa non aveva pronunciato in quantonon proposta.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Al riguardo, va premesso che il ricorso in cassazione deveessere redatto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogniqualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali (Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 (Rv.664738 - 01) ed ove con il ricorso per cassazione si ascriva algiudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanzadi fatto, il principio di autosufficienza del ricorso impone alricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddettacircostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata oeventualmente ritenuta pacifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10761del 04/04/2022).Numero registro generale 15010/20232.3. Va, inoltre, precisato (Cass. Sez. U-, Ordinanza n. 8950 deNl umero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 13723/202618/03/2022) che l’anzidetto principio, anche alla luce deiData pubblicazione 11/05/2026principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorsosia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito.2.4. Ciò premesso, va rilevato come il ricorso si limita a riportarele conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,ma non trascrive nelle parti rilevanti, non sintetizza né localizzala sentenza del Tribunale sulla quale il giudicato di rigetto sisarebbe formato.2.5. Peraltro, dalla lettura degli atti di causa versati nel fascicolotelematico risulta che la sentenza di primo grado affermaesattamente quello che la Corte distrettuale ha riportato a pag6: “Deve, pertanto, ribadirsi che è emersa la prova dellapresenza di tutti gli indici sintomatici della subordinazione nelrapporto di lavoro che ha legato le parti nel periodo rivendicato.Dalla sussistenza del vincolo di subordinazione deriva in astrattola fondatezza della richiesta di riconoscimento di indennità evoci di retribuzione previste dalla contrattazione di settore per idipendenti. Deve, tuttavia, evidenziarsi che non è possibiledeterminare, in assenza di indicazione da parte del ricorrentedell’inquadramento cui egli avrebbe diritto per poter verificarel’eventuale sussistenza di differenze retributive con quantocorrisposto a titolo di compenso per i rapporti dicollaborazione/progetto. Non risulta in alcun modo provato ilNumero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026danno lamentato; il ricorrente non ha neanche dedNoutmteoro dli ara ccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026retribuzione percepita e non ha indicato in quale livello, inconsiderazione delle mansioni svolte, sarebbe ipoteticamenteinquadrabile. Non vi è prova, né è allegato in alcun modo undanno di carattere economico.”.Pertanto, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che ilTribunale con la sentenza n. 3965/2018 “pur riconoscendol'esistenza fra le parti in un rapporto di lavoro riconducibile alparadigma della subordinazione ha esplicitamente respinto ladomanda finalizzata ad ottenere la condanna dell'università alpagamento delle differenze retributive rispetto a quantopercepito da Iorio a titolo di compenso per i rapporti dicollaborazione/progetto.”Né vale obiettare che quella domanda, in realtà, non era stataproposta perché, a fronte della chiara statuizione diinfondatezza della stessa, sarebbe stato onere del ricorrente,per evitare il passaggio in giudicato, proporre appello avversola statuizione, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. peravere il Tribunale statuito su domanda non proposta in quellasede.In buona sostanza, non sussiste alcuna violazione del giudicatocome erroneamente sostenuto nel motivo in esame.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità in parte qua dellasentenza impugnata (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazioneagli articoli 112, 277, 342 e 434, c. p.c.). Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2697 e 2909, c.c.,nonché degli artt. 113 e 278, c.p.c. e degli articoli 1218, 2114ss., 2120 e 2126, c.c.). Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c. p.c.).Numero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026Il motivo addebita alla sentenza impugnata di Numaevroe dri era ccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026erroneamente negato la qualificazione della domanda comecondanna generica, rilevando erroneamente che la richiesta diconsulenza tecnica fosse coerente con la richiesta di condannasia nell’an che nel quantum; contesta, infine, la sentenza peravere ritenuto carenti le allegazioni del dipendente conriferimento al fatto che l’attività svolta avrebbe in astrattoimplicato il suo diritto ad essere inquadrato in un dato livello conconseguente diritto a percepire somme ulteriori rispetto a quellegià ottenute quale collaboratore.3.1 Il motivo, anche a voler prescindere dal mancato rispettodegli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., è nelle suearticolazioni in parte inammissibile ed in parte infondato.3.2. Ed invero, l’originario ricorso non conteneva affatto, comecorrettamente evidenziato dalla Corte territoriale, una domandadi condanna generica (perché non manifestava la volontà diagire in separata sede per la liquidazione), ma concludeva perla condanna al pagamento delle differenze retributive daquantificare sulla base di CTU contabile.3.3. Va, inoltre, considerato che, una volta coperto da giudicatoil periodo fino al 2010, è assorbente per escludere il diritto alledifferenze retributive in relazione all’arco temporale successivol’altra ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dallamancata prova del carattere subordinato delle prestazioni resenell’arco temporale 2010/2019. Si legge, infatti, nella sentenzagravata “non v’è neppure la prova del fatto che nel periodo nonricadente nel vaglio operato dal Tribunale di Bari con la sentenzan. 3965/2018 (dal 2010 al 2019) Iorio abbia effettivamentesvolto l’attività lavorativa sussumibile nell’alveo dellasubordinazione né tanto meno che le mansioni dal medesimoespletate fossero riconducibili alla qualifica di “segretario” come,Numero registro generale 15010/2023invece, affermato con riferimento al periodo precedente nellaN umero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 13723/2026citata precedente sentenza”. L’ultrattività del giudicatoData pubblicazione 11/05/2026presuppone condizioni che certo non ricorrono nella fattispecie,giacché un rapporto di lavoro, stante la sua natura di rapportodi durata, può atteggiarsi diversamente quanto allo svolgimentodi fatto nelle diverse fasi temporali.4. In conclusione, il ricorso va respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate ineuro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre ad euro 200,00 peresborsi, al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 17 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15010/2023Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 13723/2026Data pubblicazione 11/05/2026