CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 agosto 2020
Cassazione n. 24741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27412/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 5126/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 26/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: dopoaver promosso un procedimento per ATP, [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Giudice di P ace di [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare l a provenienza di rumori intollerabili dall'appartamento della medesima, sovrastante a quello dell'attore, e per sentir condannare la convenuta all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le causa di tali rumori e al risarcimento dei danni subiti dal Venchiarutti; il Giudice di P ace accolse la domanda inibitoria formulata dall'attore( condannando la C amasso a “ fare ciò che è in suo potere per far cessare le immissioni di rumore provenienti dall'appartamento di sua proprietà […] non rispettosi del limite di cui all'art 844 c.c.” ) , respinse le ulteriori domande e compensò le spese dilite; pronunciando sull’appelloprincipale del Venchiarutti e su quello incidentale della C amasso, il Tribunale di Milano ha riformato la sentenza di primo grado condannandola predetta Camasso ad eseguire le opere specificamente indicate dal CTU sull'impianto idrico del locale bagno; ha respinto tutte le altre domande del V enchiarutti , ivi comprese quella volta al risarcimento del danno biologico e quella diretta al risarcimento del danno patrimoniale per deprezzamento dell'immobile; ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito, ponendo quelle di c tu a carico di entrambe le parti in egual misura; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a settemotivi; l'intimata non ha svolto attività difensiva ; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo, il Venchiarutti denuncia « violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n 3 dell’art. 844 c.c. e 116 cpc per aver ritenuto che la CTU si sia basata su elementi indiziari e non scientifici per la pretesa opposizione di parte attrice alla prova di calpestio e al potere fonoisolante della soletta nonché per la pretesa opposizione di parte attrice alla misurazione dei muri perimetrali e quindi per non aver fornito parte attrice al CTU gli elementi materiali per l'accertamento del proprio diritto»; col secondo motivo, i l r icorrente denuncia « violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 ed omesso esame ex art. 360 n. 5 dei verbali di causa e delle istanze avanti alGDP di parte attrice rispetto all’art. 116 c.p.c. per aver ritenuto che parte attrice si sia opposta alle prove di calpestio per raggiungere la prova dell'intollerabilità delle immissioni acustiche»; col terzo motivo, si deduce «violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e 116 cpc per aver ritenuto che l'opposizione di parte attrice alle prove di calpestio abbia inficiato la CTU in quanto la precedente ATPaveva già raggiunto la prova della intollerabilità delle immission i di origine sia idrica che di calpestio che aeree»; i tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente , censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che , a seguito dell'opposizione dell’attore, che aveva l’ onere di provare i fatt i posti a fondamento delle proprie domande, non era stata raggiunta la prova dell'intollerabilità dei rumori impattivi e aerei provenienti dall'appartamento della Camasso, ad eccezione del rumore causato dagli impianti idrici del locale bagno; sostiene il ricorrente che gli accertamenti cui si era opposto ( e che il giudice aveva escluso dall'indagine del CTU) erano inconferenti e che il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni era risultato pienamente accertato in sede di atp; i motiv i sono inammissibil i in quanto il ricorrente insiste nell'escludere che possa essergli imputatala mancata effettuazione di accertamenti che lo stesso Giudice di Pace aveva ritenuto inconferenti e sostiene la piena idoneità e sufficienza di quanto già accertato a mezzo degli strumenti di rilevazione fonometrica, senza tuttavia individuare, con ciò, specifici errori di diritto o l'omesso esamedi fatti decisivi da parte del T ribunale, ma compiendo piuttosto una contestazione complessiva dell'apprezzamento del materiale probatorio e della valutazione , da parte del Tribunale, della sua insufficienza a individuare compiutamente le cause dei rumori (diversi da quelli provenienti dall'impianto idrico)e gli interventi eventualmente necessari per la loro rimozione; pertanto le censure si risolvono, nella sostanza, in una non consentita sollecitazione a una rivalutazione delle prove in funzione di un opposto apprezzamento di merito; col quarto motivo , il ri corrente deduce « violazione e falsa applicazioneex art. 360 n. 3 in relazione agli art. 844, 2043, 2059 e 1226 c.c. 116 cpc laddove il Tribunale ha statuito che le emissioni acustiche intollerabili dell'impianto idrico non possono considerarsi da sole sufficienti a causare il danno alla salute lamentato dal Venchiarutti, sia in quanto l'inquinamento acustico è limitato all'uso dell'impianto idrico del locale bagno che, invece, anche da solo, è sufficiente ad arrecare tali danni», col quinto motivo, il rico rrente denuncia «violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 degli artt. 2043, 2059 c.c. e 116 cpc in quanto la CTU medica […] ha accertatola sussistenza di concause diverse ed estranee alla Camasso ( mentre dall a lettur a integrale della CTU si evince il contrario ) nonché per omesso esame delle risultanze istruttorie che provano l'esistenza del danno alla salute e l'intollerabilità dei rumori anche idrici, per aver ritenuto tali ultime risultanze non rilevanti in cause da inquinamento acustico»; il sesto motivo denuncia «violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 e 116 cpc in relazione all’art. 2043 c.c. in punto di responsabilità personale della Sig.ra C amasso per i d anni causati all'attore e violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2059 1226 per erronea valutazione CTU medico legale e delle risultanze istruttorie: mancata condanna della Sig.ra C amasso al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniale subiti dall'attore»;i tre motivi che procedono - che possono essere esaminati congiuntamente- censurano la sentenza per non avere riconosciuto il risarcimento del danno biologico,e ciò benché forse risultata accertata l'intollerabilità dei rumori provenienti dall'impianto idrico-sanitario (con condanna alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche) e nonostante che il CTU medico- legale avesse accertato una menomazionedell'integrità psico-fisica del Venchiarutti (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) cheaveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico; al riguardo, il Tribunale ha affermato: « l'unica condotta colposa imputabile alla Camasso riguarda la rumorosità dell'impianto idrico del locale bagno che non può considerarsi da sola sufficiente a causare il danno alla salute lamentato dal V enchiarutti, sia in quanto l'inquinamento acustico è limitato all'uso dell'impianto idrico del locale bagno, sia in quanto lac.t.u. medica […] ha accertato la sussistenza di concause diverse ed estranee alla Camasso: “sul piano clinico risulta diagnosticabile un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, cronico, moderato-lieve, dove sussiste una quasi equivalenza eziopatogenetica tra due diverse concause: l'azione psicolesiva dell'inquinamento acustico e la struttura personale personologica del soggetto indicativa di tratti ossessivi di personalità”»; la doglianza attinente alla mancata liquidazione del danno alla saluteè fondata, atteso che il Tribunale ha finito col negare del tutto l’efficienza causale dell’inquinamento acustico sulle lesioni psico-fisiche riscontrate nell’attore per il solo fatto che le stesse non fossero riconducibili esclusivamente alle immissioni rumorose, ma anche a tratti della personalità del Venchiarutti; in tal modo negando una derivazione causale che esso stessa afferma essere emersa, sia pure in termini di concausalità, dalla c.t.u. (concausalità ribadita, peraltro, dal rilievo che la rumorosità dell’impianto idrico non fosse “da sola” sufficiente a causare il danno alla salute, che implica che detta rumorositàabbia comunque concorso a determinare il danno); la sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio al giudice di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale(in relazione al quale, onde verificarne la persistenza e l’entità,dovrà accertarsi se gli interventi ordinati alla Camasso dal Tribunalesiano stati eseguiti e, in caso affermativo, sei rumori molesti siano cessati o si siano ridotti di entità); col settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in punto di rigetto della domanda di condanna della Camasso al risarcimento del danno patrimoniale per il deprezzamento dell'appartamento del Venchiarutti; il motivo è inammissibile in quanto non evidenzia specifici errori di diritto,ma contesta genericamente l'apprezzamento del Tribunale circa il fatto che la Camasso non avesse modificato « i requisiti costruttivi dell'immobile»e che, « di conseguenza » , il valore dell'appart amento del Venchiaruttifosse rimasto invariato ; il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte,dichiarati inammissibil i gli altri motivi, accoglie il quarto, il quinto e il sest