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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 21439/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18583/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro CONDOMINIO F4, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1589 del 26 giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella procedura esecutiva n. 82/2005 r.g. del Tribunale di Brescia, l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] e il comproprietario non esecutato [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto emesso il 22 dicembre 2017 dal giudice dell’esecuzione, col quale si disponeva il trasferimento della quota indivisa degli immobili staggiti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; gli opponenti lamentavano vizi formali, tra cui la mancata notifica dell’avviso di pignoramento e dell’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione ai comproprietari non esecutati, Andrea e [OSCURATO:PERSONA], adempimenti prescritti dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.; al giudizio di merito partecipavano il Condominio F4 e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andria ed [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1589 del 26 giugno 2023, respinta l’eccezione di tardività dell’opposizione, la rigettava e condannava i ricorrenti alle spese di lite; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; resisteva con controricorso il Condominio F4; in data 27/3/2024 veniva formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per le seguenti ragioni: «Il ricorso presenta profili di inammissibilità perché tardivamente proposto.

Invero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 26.6.2023, sicché tale data occorre necessariamente considerare quale dies a quo ai fini della individuazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c.

Pertanto, poiché trattasi di opposizione agli atti esecutivi, com’è noto non soggetta alla sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Cass. n. 13797/2022), il ricorso non può che considerarsi tardivo, giacché notificato solo il 21.9.2023.»; i ricorrenti formulavano tempestiva istanza di decisione, eccependo altresì l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 92 r.d. n. 12 del 1941, 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; veniva conseguentemente fissata l’odierna adunanza camerale; iricorrenti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, si può prescindere dalla verifica della regolarità delle notifiche agli intimati e dell’integrità contraddittorio in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione della palese inammissibilità del ricorso; secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); la questione di legittimità costituzionale sollevata con la richiesta di decisione del ricorso è manifestamente infondata: infatti, come già statuito, tra le altre, da Cass. Sez. 3, 07/04/1989, n. 1680, Rv. 462436-01, «La disposizione dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all’esecuzione intese lato sensu , stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che il più rapido svolgimento dei procedimenti in relazione alla particolare natura degli stessi, nonché la possibilità di scelta temporanea o definitiva di un difensore diverso da quello che voglia usufruire del periodo feriale, implicano l’insussistenza della violazione dei diritti della difesa.» (la pronuncia è ripresa e confermata anche da Cass. Sez.

U., 03/05/2010, n. 10617); oltre a quanto esposto rispetto all ’ eccezione di legittimità costituzionale, non occorre aggiungere altro a sostegno della già rilevata inammissibilità del ricorso (chiaramente desumibile dalla proposta di definizione accelerata), atteso che una più ampia motivazione colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c. (v.

Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e a tale decisione consegue la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla pro-posta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro,vanno condannat i a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 4.300,00 (pari all’importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 4.300,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18583/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro CONDOMINIO F4, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1589 del 26 giugno 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella procedura esecutiva n. 82/2005 r.g. del Tribunale di Brescia, l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] e il comproprietario non esecutato [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto emesso il 22 dicembre 2017 dal giudice dell’esecuzione, col quale si disponeva il trasferimento della quota indivisa degli immobili staggiti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; gli opponenti lamentavano vizi formali, tra cui la mancata notifica dell’avviso di pignoramento e dell’invito a comparire davanti al giudice dell’esecuzione ai comproprietari non esecutati, Andrea e [OSCURATO:PERSONA], adempimenti prescritti dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.; al giudizio di merito partecipavano il Condominio F4 e [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andria ed [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1589 del 26 giugno 2023, respinta l’eccezione di tardività dell’opposizione, la rigettava e condannava i ricorrenti alle spese di lite; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; resisteva con controricorso il Condominio F4; in data 27/3/2024 veniva formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per le seguenti ragioni: «Il ricorso presenta profili di inammissibilità perché tardivamente proposto. Invero, i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 26.6.2023, sicché tale data occorre necessariamente considerare quale dies a quo ai fini della individuazione del termine breve per impugnare, ex art. 325 c.p.c. Pertanto, poiché trattasi di opposizione agli atti esecutivi, com’è noto non soggetta alla sospensione feriale dei termini (ex plurimis, Cass. n. 13797/2022), il ricorso non può che considerarsi tardivo, giacché notificato solo il 21.9.2023.»; i ricorrenti formulavano tempestiva istanza di decisione, eccependo altresì l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 92 r.d. n. 12 del 1941, 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione; veniva conseguentemente fissata l’odierna adunanza camerale; iricorrenti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 3/7/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente, si può prescindere dalla verifica della regolarità delle notifiche agli intimati e dell’integrità contraddittorio in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione della palese inammissibilità del ricorso; secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01); la questione di legittimità costituzionale sollevata con la richiesta di decisione del ricorso è manifestamente infondata: infatti, come già statuito, tra le altre, da Cass. Sez. 3, 07/04/1989, n. 1680, Rv. 462436-01, «La disposizione dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all’esecuzione intese lato sensu , stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che il più rapido svolgimento dei procedimenti in relazione alla particolare natura degli stessi, nonché la possibilità di scelta temporanea o definitiva di un difensore diverso da quello che voglia usufruire del periodo feriale, implicano l’insussistenza della violazione dei diritti della difesa.» (la pronuncia è ripresa e confermata anche da Cass. Sez. U., 03/05/2010, n. 10617); oltre a quanto esposto rispetto all ’ eccezione di legittimità costituzionale, non occorre aggiungere altro a sostegno della già rilevata inammissibilità del ricorso (chiaramente desumibile dalla proposta di definizione accelerata), atteso che una più ampia motivazione colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c. (v. Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219); in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e a tale decisione consegue la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla pro-posta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro,vanno condannat i a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 4.300,00 (pari all’importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrent i, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 4.300,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto,a norma del comma 1-bis