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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13797/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23890 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P53 E805V) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D30 G478M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L10 E805C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51S26 G478J) -controricorrente- nonché CURATELA DELL’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 941501100546), in persona del Curatore pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pe- rugia n. 274/2020, pubblicata in data 18 giugno 2020 (e che si assume notificata in data 20 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal fratello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo.

Nel procedi- mento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] (coniuge se- parato di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di un credito di mantenimento derivante da accordi intercorsi con il debitore in sede di separazione coniugale, vantando privilegio ai sensi dell’art. 2751 n. 4 c.c..

È sorta controversia in sede di distribuzione, in quanto il credi- tore procedente ha contestato il credito fatto valere dalla cre- ditrice intervenuta (deducendo la simulazione della separazio- ne e la nullità o comunque l’inefficacia, anche ai sensi dell’art.2901 c.c., dei relativi accordi patrimoniali), nonché, in subor- dine, la sua natura privilegiata.

Il giudice dell’esecuzione ha sospeso la distribuzione ed assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito in relazione alla controver- sia insorta in sede di distribuzione.

La domanda del [OSCURATO:PERSONA] è stata poi rigettata dal Tribunale di Perugia, nel contraddittorio con la Curatela dell’eredità giacen- te di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto.

La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], «dell’atto dispositivo della somma di € 100.000,00 a titolo di mantenimento una tantum contenuto nella separazione consensuale omologata dal Tribu- nale di Perugia in data 4.04.06 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Ricorre la Racanelli, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte in- timata.

Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-Numero di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 giugno 2020 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, le è sta- ta notificata in data 20 giugno 2020.

Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c..

Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei ter- mini processuali, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione forzata, e precisamente di una controversia insorta tra creditori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, cioè quella at- tuale, in vigore dal 1° marzo 2006, introdotta dal decreto- legge 14 marzo 2005 n. 35 e successivamente modificata dal- la legge 28 dicembre 2005 n. 263 (è appena il caso di rilevare che la qualificazione dell’oggetto della domanda spetta a que- sta Corte, specie in mancanza di diversa qualificazione espressa da parte del giudice del merito).

In base alla suddetta disposizione «se, in sede di distribuzio- ne, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra credito- re e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussi- Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 stenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con or- Data pubblicazione 02/05/2022 dinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma» (primo comma); «il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospende- re, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata» (secondo comma).

Nella specie, come emerge dallo stesso ricorso, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno di Giovan- ni [OSCURATO:PERSONA], è sorta controversia tra il creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] e la creditrice intervenuta [OSCURATO:PERSONA]- canelli in ordine al diritto di quest’ultima di partecipare alla suddetta distribuzione (nonché di parteciparvi in qualità di creditrice privilegiata), in quanto il primo ha contestato l’effettiva esistenza e l’opponibilità nei propri confronti del credito fatto valere dalla seconda (oltre che, in subordine, la natura privilegiata dello stesso); il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria svoltasi davanti a lui, ha sospeso la distribuzione e assegnato il termine per instaurare il giudi- zio di merito (al che ha provveduto il creditore procedente [OSCURATO:PERSONA]), il cui oggetto è, dunque, quello di una oppo- sizione esecutiva (ai sensi degli artt. 512 e 617, comma 2, c.p.c., come sopra chiarito) volta ad accertare il diritto della Racanelli di partecipare o meno alla distribuzione delle somme pignorate in danno di [OSCURATO:PERSONA].

L’esclusione dell’operatività della disciplina in tema di sospen- sione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – Data pubblicazione 02/05/2022 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Non può avere rilievo, ai fini di una eventuale esclusione dell’applicabilità delle richiamate disposizioni in tema di so- spensione feriale dei termini processuali, la circostanza che, al fine di contestare il diritto della Racanelli di partecipare alla distribuzione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto la nullità, la simulazio- ne, l’inefficacia e la revocabilità degli accordi negoziali in base ai quali la stessa Racanelli ha acquistato il credito fatto valere con il suo intervento e che sia stata chiesta (ed anche ottenu- ta, all’esito del giudizio di secondo grado) una pronuncia espressa sul punto, dal momento che, alla luce di una lettura integrata di motivazione e dispositivo, deve comunque rite- nersi che la pronuncia dei giudici di merito abbia avuto ad og- getto (anche e, anzi, in primo luogo) l’opposizione esecutiva, essendo senz’altro diretta ad escludere la Racanelli dal diritto di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili nel processo esecutivo promosso da [OSCURATO:PERSONA].

Va in proposito richiamato il recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- Data pubblicazione 02/05/2022 sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 – 01).

Si tratta – come appare evidente – dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumu- lo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della so- spensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- Data pubblicazione 02/05/2022 to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01).

Secondo l’arresto più sopra richiamato (Cass. n. 11111/2020), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (sog- getta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che es- sa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo sem- plicemente l’eventualità del suo esame effettivo.

Orbene, non vi è dubbio che la presente fattispecie rientri nell’ambito della prima delle ipotesi indicate, in quanto le do- mande di accertamento dell’effettiva esistenza e dell’opponibilità del credito per cui la Racanelli è intervenuta nel processo esecutivo, in virtù della simulazione e/o della nullità o comunque dell’inefficacia, anche ai sensi dell’art.2901 c.c., degli accordi da questa stipulati con il debitore in Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In conformità all’arresto di questa Corte richiamato in prece- denza, non vi è quindi dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali, sulla base del se- guente principio di diritto: «il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi in- cluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che ri- levi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto».

Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, dun- que, in data 19 agosto 2020.

La notifica dello stesso (datato 16 settembre 2020) risulta ef- fettuata a solo in data 18 settembre 2020.

Il ricorso stesso è pertanto tardivo e, come tale, inammissibi- le.

Il rilievo della tardività del ricorso, comportando l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata, assorbe ed impedisce di valutare ogni altra questione, ivi incluse quelle sollevate nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a una serie di vizi di natura processuale nello svolgimento del giudizio di merito (e, in particolare, quelle relative all’eventuale tardiva instaurazione del giudizio di merito oppositivo ed alla inam- missibilità dell’appello avverso la decisione di primo grado).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23890 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P53 E805V) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53D30 G478M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L10 E805C) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51S26 G478J) -controricorrente- nonché CURATELA DELL’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 941501100546), in persona del Curatore pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Pe- rugia n. 274/2020, pubblicata in data 18 giugno 2020 (e che si assume notificata in data 20 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dal fratello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo. Nel procedi- mento esecutivo è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] (coniuge se- parato di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di un credito di mantenimento derivante da accordi intercorsi con il debitore in sede di separazione coniugale, vantando privilegio ai sensi dell’art. 2751 n. 4 c.c.. È sorta controversia in sede di distribuzione, in quanto il credi- tore procedente ha contestato il credito fatto valere dalla cre- ditrice intervenuta (deducendo la simulazione della separazio- ne e la nullità o comunque l’inefficacia, anche ai sensi dell’art.2901 c.c., dei relativi accordi patrimoniali), nonché, in subor- dine, la sua natura privilegiata. Il giudice dell’esecuzione ha sospeso la distribuzione ed assegnato termine per l’introduzione del giudizio di merito in relazione alla controver- sia insorta in sede di distribuzione. La domanda del [OSCURATO:PERSONA] è stata poi rigettata dal Tribunale di Perugia, nel contraddittorio con la Curatela dell’eredità giacen- te di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto. La Corte di Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], «dell’atto dispositivo della somma di € 100.000,00 a titolo di mantenimento una tantum contenuto nella separazione consensuale omologata dal Tribu- nale di Perugia in data 4.04.06 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Ricorre la Racanelli, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte in- timata. Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-Numero di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 giugno 2020 e, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente, le è sta- ta notificata in data 20 giugno 2020. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei ter- mini processuali, trattandosi di giudizio in materia di esecu- zione forzata, e precisamente di una controversia insorta tra creditori in sede di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, cioè quella at- tuale, in vigore dal 1° marzo 2006, introdotta dal decreto- legge 14 marzo 2005 n. 35 e successivamente modificata dal- la legge 28 dicembre 2005 n. 263 (è appena il caso di rilevare che la qualificazione dell’oggetto della domanda spetta a que- sta Corte, specie in mancanza di diversa qualificazione espressa da parte del giudice del merito). In base alla suddetta disposizione «se, in sede di distribuzio- ne, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra credito- re e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussi- Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 stenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con or- Data pubblicazione 02/05/2022 dinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma» (primo comma); «il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospende- re, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata» (secondo comma). Nella specie, come emerge dallo stesso ricorso, al momento della distribuzione delle somme pignorate in danno di Giovan- ni [OSCURATO:PERSONA], è sorta controversia tra il creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] e la creditrice intervenuta [OSCURATO:PERSONA]- canelli in ordine al diritto di quest’ultima di partecipare alla suddetta distribuzione (nonché di parteciparvi in qualità di creditrice privilegiata), in quanto il primo ha contestato l’effettiva esistenza e l’opponibilità nei propri confronti del credito fatto valere dalla seconda (oltre che, in subordine, la natura privilegiata dello stesso); il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria svoltasi davanti a lui, ha sospeso la distribuzione e assegnato il termine per instaurare il giudi- zio di merito (al che ha provveduto il creditore procedente [OSCURATO:PERSONA]), il cui oggetto è, dunque, quello di una oppo- sizione esecutiva (ai sensi degli artt. 512 e 617, comma 2, c.p.c., come sopra chiarito) volta ad accertare il diritto della Racanelli di partecipare o meno alla distribuzione delle somme pignorate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. L’esclusione dell’operatività della disciplina in tema di sospen- sione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – Data pubblicazione 02/05/2022 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Non può avere rilievo, ai fini di una eventuale esclusione dell’applicabilità delle richiamate disposizioni in tema di so- spensione feriale dei termini processuali, la circostanza che, al fine di contestare il diritto della Racanelli di partecipare alla distribuzione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia dedotto la nullità, la simulazio- ne, l’inefficacia e la revocabilità degli accordi negoziali in base ai quali la stessa Racanelli ha acquistato il credito fatto valere con il suo intervento e che sia stata chiesta (ed anche ottenu- ta, all’esito del giudizio di secondo grado) una pronuncia espressa sul punto, dal momento che, alla luce di una lettura integrata di motivazione e dispositivo, deve comunque rite- nersi che la pronuncia dei giudici di merito abbia avuto ad og- getto (anche e, anzi, in primo luogo) l’opposizione esecutiva, essendo senz’altro diretta ad escludere la Racanelli dal diritto di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili nel processo esecutivo promosso da [OSCURATO:PERSONA]. Va in proposito richiamato il recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo il quale «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della cau- Data pubblicazione 02/05/2022 sa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 – 01). Si tratta – come appare evidente – dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumu- lo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della so- spensione (cfr., ad es., Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- Numero sezionale 3898/2022Numero di raccolta generale 13797/2022 mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- Data pubblicazione 02/05/2022 to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01). Secondo l’arresto più sopra richiamato (Cass. n. 11111/2020), deve distinguersi tra i casi in cui la domanda ordinaria (sog- getta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e i casi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che es- sa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo sem- plicemente l’eventualità del suo esame effettivo. Orbene, non vi è dubbio che la presente fattispecie rientri nell’ambito della prima delle ipotesi indicate, in quanto le do- mande di accertamento dell’effettiva esistenza e dell’opponibilità del credito per cui la Racanelli è intervenuta nel processo esecutivo, in virtù della simulazione e/o della nullità o comunque dell’inefficacia, anche ai sensi dell’art.2901 c.c., degli accordi da questa stipulati con il debitore in Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 sede di separazione coniugale, sono state formulate da [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di ottenere l’esclusione della stessa Raca- nelli dalla distribuzione della somma pignorata. In conformità all’arresto di questa Corte richiamato in prece- denza, non vi è quindi dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall’applicazione della normativa in tema di sospensione feriale dei termini processuali, sulla base del se- guente principio di diritto: «il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi in- cluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore a partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che ri- levi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto». Il termine per proporre il ricorso per cassazione scadeva, dun- que, in data 19 agosto 2020. La notifica dello stesso (datato 16 settembre 2020) risulta ef- fettuata a solo in data 18 settembre 2020. Il ricorso stesso è pertanto tardivo e, come tale, inammissibi- le. Il rilievo della tardività del ricorso, comportando l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata, assorbe ed impedisce di valutare ogni altra questione, ivi incluse quelle sollevate nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con riguardo a una serie di vizi di natura processuale nello svolgimento del giudizio di merito (e, in particolare, quelle relative all’eventuale tardiva instaurazione del giudizio di merito oppositivo ed alla inam- missibilità dell’appello avverso la decisione di primo grado). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 23890/2020 Numero sezionale 3898/2022 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base Numero di raccolta generale 13797/2022Data pubblicazione 02/05/2022 del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23890/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s