Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02632/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3674/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 1961 /20 2 1 del Tribunale di Messina , depositata il 16.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 3674/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella esattoriale notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui, a seguito del decreto ministeriale di revoca del finanziamento pubblico precedentemente concessole, le era stata intimata la restituzione della somma erogata a tale titolo.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 23105/2023 del 28.7.2023, è stata rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata nei confronti del procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anziché nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ; è stata dunque nuovamente fissata adunanza camerale, per la data odierna.

AdER non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deverilevarsene d’ufficio l’inammissibilità.

Infatti, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23105/2023, era stato assegnato alla ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni per provvedere alla rinnovazione della notifica, correnti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, avvenuta in data 28.7.2023.

Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto rinnovarsi nei sessanta giorni successivi, ma senza tener conto della sospensione feriale dei termini ex legen.

N. 3674/22R.G. 742/1969, che com’è noto non trova applicazione nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ( ex multis , Cass. n. 13797/2022) , quale è – come anche espressamente statuito dal Tribunale di Messina –la controversia che occupa.

Per contro, la rinnovazione della notifica nei confronti di AdER è stata effettuata soltanto in data 23.10.2023, e dunque ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta, donde l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 9097/2019). 2.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3674/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso - ricorrent e - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 1961 /20 2 1 del Tribunale di Messina , depositata il 16.11.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 3674/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella esattoriale notificatale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui, a seguito del decreto ministeriale di revoca del finanziamento pubblico precedentemente concessole, le era stata intimata la restituzione della somma erogata a tale titolo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 23105/2023 del 28.7.2023, è stata rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata nei confronti del procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anziché nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ; è stata dunque nuovamente fissata adunanza camerale, per la data odierna. AdER non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Non mette conto illustrare partitamente i singoli motivi di ricorso, in quanto deverilevarsene d’ufficio l’inammissibilità. Infatti, con la citata ordinanza interlocutoria n. 23105/2023, era stato assegnato alla ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni per provvedere alla rinnovazione della notifica, correnti dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, avvenuta in data 28.7.2023. Ne consegue che la notifica avrebbe dovuto rinnovarsi nei sessanta giorni successivi, ma senza tener conto della sospensione feriale dei termini ex legen. N. 3674/22R.G. 742/1969, che com’è noto non trova applicazione nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ( ex multis , Cass. n. 13797/2022) , quale è – come anche espressamente statuito dal Tribunale di Messina –la controversia che occupa. Per contro, la rinnovazione della notifica nei confronti di AdER è stata effettuata soltanto in data 23.10.2023, e dunque ben oltre i sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza suddetta, donde l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 9097/2019). 2.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso i