CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 37414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7410/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1093/2016 depositata il 20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale erede di [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi alla Corte di appello di Ancona il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità prevista dall’art.39 dPR n.327/2001 in ragione della reiterazione del vincolo espropriativo- in quanto funzionale alla realizzazione di un parcheggio pubblico- che dal 1975 aveva interessato il fondo di loro proprietà, in catasto al foglio 7, all.9, part.60, sito in [OSCURATO:PERSONA]; vincolo di natura espropriativa che era stato reiterato dal comune di [OSCURATO:PERSONA] per tre volte, cagionando un danno permanente derivante dall’azzeramento del contenuto economico del diritto dominicale, dalla diminuzione significativa del valore di scambio e dalla possibilità di goderne. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande contestando la natura del vincolo, a dire dello stesso conformativo e non espropriativo e l’estensione del vincolo rispetto alla superficie di proprietà degli attori, essendo stata approvata una variante generale –delibera n.99 del 4.5/11/1999- e poi il piano regolatore – delibera n.280 del 5/7/2007 - che avevano inquadrato l’area interessata come ricadente in zona B- di completamento residenziale - ed in parte destinata a parcheggio pubblico. La Corte di appello di Ancona, disposta CTU, con sentenza parziale n.656/14, pubblicata il 14.8.2014 ritenne la natura espropriativa – e non conformativa-del vincolo apposto, in quanto incidente su area inserita nel tessuto urbano edificato nella sua quasi totalità e attenendo il vincolo al solo bene in esame, nemmeno rilevando che il parcheggio poteva essere realizzato anche da un privato, stante la finalità del vincolo a parcheggio. La Corte di appello ritenne che in base all’art.39 dpr n.327/201 l’indennità spettante al proprietario per la reiterazione del vincolo non poteva essere commisurata al valore venale del bene, visto che il vincolo non determina la perdita della proprietà e considerato che in ipotesi di riconoscimento di indennità di espropriazione si configurava un’indebita duplicazione. Con separata ordinanza la stessa Corte di appello disponeva il richiamo del CTU al fine di accertare il valore commerciale del bene in epoca anteriore alle nuove imposizioni del vincolo espropriativo e quello derivante dalla reintroduzione del vincolo ed anche al fine di calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in relazione ai due periodi di riferimento sul valore differenziale rispetto ai valori da accertare. La stessa Corte di appello di Ancona, pronunziando in via definitiva, con sentenza n.1093/2016, pubblicata il 20 settembre 2016, r ichiamate le determinazioni adottatecon la propria sentenza non definitiva 656/2014, respinse la domanda degli attori per difetto di prova in ordine al pregiudizio sofferto. In particolare, poiché nella specie l'istanza era stata motivata sul presupposto che per effetto della reiterata protrazione del vincolo l'area era stata privata della sua capacità edificatoria, in mancanza di ulteriori allegazioni in questo senso, non risultando provato altrimenti se il valore dell'area si fosse ridotto in pendenza del vincolo e se ne fosse ridotto il valore locativo, detto pregiudizio, secondo il giudice di appello, andava nella specie escluso, postoche la decadenza del vincolo insistente a suo tempo sull'area noncomportava «automaticamente» il ripristino della sua edificabilità alla stregua delle aree limitrofe, giacché «l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale sono decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica edificatoria in quanto aspetto rimesso al potere discrezionale dell'amministrazione rispetto alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento all'utilizzo del territorio». [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario e procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito il comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale contro la sentenza non definitiva resa dalla Corte di appello di Ancona n. 656/2016, depositata il 14.8.2014,affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Questa Corte, dopo il deposito di memorie ex art.380-bis1 c.p.c., con ordinanza interlocutoria n.17444/2022, pubblicata il 30 maggio 2022, riteneva opportuno rimettere la trattazione della controversia alla pubblica udienza sul tema emergente dagli motivi di ricorso principale e, in particolare, se il danno effettivo di cui è menzione nell’art. 39 d.P.R. 327/2001, consistente nella perdita della capacità edificatoria del fondo inciso dalla reiterazione del vincolo, possa ritenersi sussistente in considerazione della sua natura intrinseca al diritto di proprietà e non necessiti perciòdi prova specifica. Dopo il deposito di memorie delle parti private la causa, all’udienza del 7 dicembre 2022, veniva posta in decisione sulle conclusioni del Procuratore generale che insisteva per il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001, dell'art. 1 del Primo protocollo aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 42 Cost e dei principi enunciati da Corte Cost. 179/1999 sull'assunto che la Corte d'Appello, statuendo con la reclamata sentenza 1093/2016 nei termini dianzi riferiti, si sarebbe posta in urto con le norme ed i principi rubricati; vero, infatti, che «lo ius aedificandi costituisce facoltà intrinseca ed intangibile del diritto di proprietà», che «l'imposizione di un vincolo di inedificabilità ... comporta una indubbia e grave restrizione del diritto dei privati di disporre della loro proprietà» e che la tutela a cui i ricorrenti potevano legittimamente aspirare nel caso concreto «è stata svuotata del suo contenuto», per essere stato riconosciuto il diritto, ma negato l'indennizzo. Con il secondo motivo di ricorso principale introdotto dai ricorrenti principali lamenta un vizio di perplessità, contraddittorietà ed apparenza della motivazione, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed ancora la violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001 e prende le mosse dall'affermazione a cui ha proceduto il decidente di merito escludendo che, non potendo farsi consistere il danno nella denegata edificabilità dell'area, unico presupposto di esso allegato dagli interessati, nessun altro pregiudizio fosse stato dai medesimi allegato ed eventualmente dimostrato, così rigettando la domanda. Osservano di contro i ricorrenti che in tal modo la Corte d'Appello avrebbe ignorato il fatto decisivo che «il danno è stato provato ed è dimostrato per tabulasnon solo dalle CC.TT.UU. disposte per l'istruzione della causa, ma anche dalle perizie del CT di parte Formiconi», avrebbe disatteso i principi affermati dal diritto vivente in guisa dei quali si ritiene «lo ius aedificandi contenuto intrinseco del diritto di proprietà» ed avrebbe reso «una motivazione apparente, peraltro inconciliabile con la sentenza non definitiva n. 656/2014», riconoscendo e negando in pari tempo la sussistenza del diritto. Con il primo motivo di ricorso incidentale il comune di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell’art.39 dPR n.327/2001 e dei principi espressi dalla sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale, nonchédelle norme urbanistiche di cui al dPR n.380/2001 ed alla legge R. Marche n.34/1992 pure deducendo l’omesso esame di un fatto pacifico fra le parti. La Corte di appello avrebbe errato nel qualificare come espropriativo il vincolo di destinazione a parcheggio dell’area, non considerando che la realizzazione di “parcheggio a raso” da parte del privato in zona edificatoria, nel caso di specie possibile in forza delle [OSCURATO:PERSONA] 2007 non considerate dalla Corte di appello benché richiamate nella consulenza tecnica di parte convenuta dell’arch.[OSCURATO:PERSONA], escluderebbe il carattere espropriativo anche alla luce della sentenza n.179, cit., essendo unicamente espressione di discrezionalità amministrativa in sede pianificatoria e dunque realizzando un aspetto particolare e sempre reversibile della complessiva destinazione del contesto urbano in cui si colloca. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il comune deduce la violazione della l.n.1902/1952, dell’art.12, c.3 e dell’art.39 dpr n.380/2011 e l’omesso esame di fatti pacifici fra le parti. Secondo il ricorrente incidentale la sentenza non definitiva avrebbe errato, laddove aveva ritenuto l’apposizione di tre vincoli di PRG ancorché nel periodo fra il 1998 ed il 2003 non vi sarebbe stato alcun vincolo, essendo in corso di adozione il nuovo PRG e non potendosi considerare persistente il vincolo adottato anni addietro, ciò risultando da dati pacificamente acquisiti agli atti e non considerati dalla Corte di appello. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce l’erroneità della decisione impugnata laddove ha escluso la prescrizione quanto al periodo 1975/1998 decorrendo (e nascendo) il diritto all’indennità non dall’apposizione del vincolo ma dalla sua reiterazione. Passando all’esame dei primi due motivi di ricorso principale, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, è sicuramente infondata la censura esposta all’interno del secondo motivo in ordine all’assenza o contraddittorietà della motivazione, non ricorrendo i presupposti della motivazione apparente-Cass.S.U. n.8053/2014-. Passando all’esame delle ulteriori censure esposte nei due motivi, appare utile muovere da quanto già ritenuto in materia dalla giurisprudenza di questa Corte-di recente riassunti da Cass.n.17012/2022, pubblicata il 26 maggio 2022 a proposito sia della natura e del contenuto del diritto all’indennità ex art.39 dPR n.327/2001 che dell’onere della prova in ordine all’esistenza del diritto anzidetto. Quanto al primo, composito, aspetto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, per poi liquidare un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata -Cass. n.19952/2021-. Si tratta di principi che si pongono in piena linea di continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent.n.179/1999), secondo la quale «l’indennizzo per il prodursi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per pregiudizi che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile da commisurare o al mancato uso normale del bene ovvero alla riduzione di utilizzazione ovvero alla diminuzione del prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo», in ogni caso tenendo in considerazione “la situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo” come riferimento temporale per la commisurazione del pregiudizio. Cass.n.17012/2022 ha quindi ritenuto che nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi, presi in considerazione nel T.U. Espropriazione - quanto all’an- dall’art.9, c.4, e dall’art.39 T.U. Esp.-quanto alle conseguenze patrimoniali in caso di reiterazione del vincolo-, ciò che il legislatore ha inteso riconoscere al proprietario non è affatto il risarcimento del danno connesso alla privazione contra legemdi una facoltà inerente al diritto di proprietà ma, semmai, l’indennità che scaturisce da un’attività di reiterazione del vincolo legittimamente compiuta dall’amministrazione sulla base di specifici indicatori espressi all’interno della motivazione che giustifica la riadozione del vincolo stesso. Senza volere qui soffermarsi sulla questione relativa all’integralità o meno del pregiudizio sofferto dal proprietario gravato dalla reiterazione del vincolo espropriativo non può in ogni caso revocarsi in dubbio che in discussione non è la perdita della proprietà, bensì l’incidenza negativa -ma non definitiva-del vincolo sul diritto dominicale. E questa incidenza negativa deve essere valutata direttamente dall’amministrazione, la quale è tenuta a liquidare l’indennità sulla base della documentata domanda di pagamento. Più complessa sembra essere la ricostruzione dei precedenti quanto al secondo nodo problematico, relativo all’onere della prova circa l’esistenza e consistenza dell’indennità ex art.39 dPR ult.cit. La Corte ha sul punto ritenuto che la previsione dell'indennità nel provvedimento di reiterazione del vincolo costituisce un momento essenziale del procedimento amministrativo, in funzione dello scopo di questo, che è di consentire la concreta erogazione alproprietario del dovuto ristoro, senza necessità di ricorrere al giudice. Cass.n.12468/2018 ha poi aggiunto che nell'adozione del provvedimento reiterativo, la pubblica amministrazione sia tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle singole aree, finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, tra le quali è compresa la valutazione degli oneri economici connessi al pagamento dell'indennità, la quale dev'essere predeterminata quantomeno in via presuntiva, proprio perché «commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto». In modo assai significativo rispetto all’oggetto del presente giudizio, si è detto nella medesima occasione che la diminuzione del prezzo di mercato, locativo o di scambio è oggetto di un accertamento tecnico cui sono tenuti la pubblica amministrazione, già nella fase di reiterazione del vincolo, e poi il giudice, che è investito della domanda del privato nei casi in cui la pubblica amministrazione non vi provveda o vi provveda in misura ritenuta inadeguata. Analogo accertamento deve riguardare anche altri eventuali pregiudizi -che di regola si manifestano anch'essi in una riduzione del valore di mercato - suscettibili di essere arrecati all'immobile, in caso di ridotta possibilità diutilizzazione rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali l'immobile era concretamente o anche solo potenzialmente vocato. Deve convenirsi, in definitiva, con l’impostazione già condivisa da questa Corte che non collega in modo rigido il riconoscimento del diritto all’indennità ex art.39 al principio dell’onere della prova disciplinato dall’art.2697 c.c., proprio in relazione alla sua specifica funzione riequilibratrice o, se si vuole, lato sensu sinallagmatica rispetto al provvedimento che reitera il vincolo. Per tale ragione Cass.n.38326/2021 ha ribadito che “la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, è considerata legittima, purché sia riconosciuta una indennità che ripaghi i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni, individuando in tal modo, nella pur legittima attività della P.A., l'esistenza, in linea di principio, di un pregiudizio non tollerabile dal singolo, nel rispetto dell'art. 42 Cost., comma 3, e per questo indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico (Cass. n. 8530 del 2010), che è tipico della responsabilità da atto legittimo”. Accedendo a questa prospettiva, può ben ritenersi che la quantificazione dell’indennità anzidetta, ove demandata al giudice, debba essere vagliata in sede giudiziale anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, come già ritenuto a proposito della individuazione del criterio legale di determinazione dell’indennizzo di aree soggette ad esproprio-cfr. Cass.1 agosto 2013, n. 18435, Cass. 6 giugno 2018 n.14623-. È infatti il giudice, non vincolato dalle indicazioni delle parti, ad avere il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contemplano, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa a titolo di indennità-cfr. Cass.25 giugno 2020 n.12619-pure giustificando il ricorso all’ausilio di consulenze tecniche d’ufficio c.d. percipienti-cfr.Cass.n.9353/2018-. Peraltro, se non è necessario che il privato gravato dal vincolo reiterato alleghi e provi la perdita patrimoniale o il lucro cessante subito ( ad es. perdita di favorevoli occasioni di vendita o di locazione) è certo indiscutibile che lo stesso proprietario, stragiudizialmente o in giudizio, possa prospettare lo specifico danno patito nel caso concreto al quale l'indennità deve essere commisurata per legge. In base a queste premesse, è senz’altro errata la decisione impugnata laddove ha escluso in concreto il pregiudizio da indennità ex art.39 dPR n.380/2001 reclamato dalla parte attrice per il fatto che la pretesa era “sostanzialmente fondata sulla sola prospettazione della perdita di valore dell’immobile in ragione della ubicazione del fondo in un’area residenziale e, dunque nella perdita di valore in conseguenza della impossibilità di edificare sull’area medesima” da ciò desumendo che “non può ritenersi comprovato il danno, in mancanza di allegazioni di ulteriori elementi fondanti la richiesta di indennizzo nonché, eventualmente, della loro prova. In particolare non risulta infatti comprovato se il valore del bene, a prescindere dagli aspetti riguardanti l’edificabilità, si sia o meno ridotto in conseguenza del permanere del vincolo, se risulti o meno ridotto il valore locativo dello stesso”. Il triplice errore nel quale è incorsa la Corte di appello è da un lato costituito dall’avere agganciato l’accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennità sulla quale si era già pronunziato con sentenza parziale la stessa Corte al fatto che l’attore avesse prospettato il pregiudizio unicamente sotto il profilo della perdita del valore dell’immobile in ragione dell’ubicazione del fondo in un’area residenziale e dunque nella perdita di valore per l’impossibilità di edificare, tralasciando di considerare che, al di là di tale prospettazione, il giudice di merito era comunque tenuto a liquidare e determinare l’indennità secondo i criteri fissati dal diritto vivente in relazione all’interpretazione dell’art.39 cit. formatasi, unavolta che i proprietari, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, avevano reclamato la lesione patita ed il danno sofferto che, a dire degli stessi, aveva cagionato “un danno permanente derivante dall’azzeramento del contenuto economico del diritto stesso nonché diminuendone in modo significativo il valore di scambio e la possibilità di goderne”- cfr.pag.2 sent. definitiva n.1093/2016-. Non può dunque ritenersi conforme a legge una statuizione che ha rigettato la domanda per l’erronea prospettazionedel pregiudizio sofferto dal proprietario del bene sottoposto al vincolo reiterato, potendo e dovendo il giudice verificare comunque l’esistenza del pregiudizio, eventualmente sulla base di quanto allegato dal proprietario. Inoltre, la Corte di appello ha ulteriormente errato nel configurare la possibilità della liquidazione del detto pregiudizio come conseguenza della prova che il proprietario avrebbe dovuto offrire. Prospettiva che, come detto, è contraria a quella invece fatta propria dal diritto vivente sopra ricordato e che questo Collegio ritiene di condividere quanto ai suoi più recenti esiti interpretativi, visto che il pregiudizio da atto legittimo è indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico. Vi è ancora da aggiungere che, come già chiarito dai precedenti sopra ricordati - Cass.n.12468/18, Cass.n.38326/2021 - ai proprietari interessati da un provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo va riconosciuto un ristoro che deve essere "non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico per una serie di pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, (...) commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione del prezzo (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo" (Corte Cost. n. 179 del 1999citata). Ora, la Corte di appello ritenne di non potersi conformare al criterio utilizzato dal c.t.u. per quantificare l’indennità posto che lo stesso aveva considerato, per individuare il valore commerciale del bene, il canone dell’edificabilità di fatto in ragione dell’assenza di pianificazione rispetto all’area interessata, per poi ritenere che i criteri scelti dal c.t.u. non erano utilizzabili “in quanto basati sul venir meno di una anteriore edificabilità dell’area in conseguenza del vincolo…e sul fatto che la decadenza del vincolo comporti automaticamente la futura edificabilità residenziale alla stregua delle aree limitrofe” ed ancora che non risulta comprovato “se il valore del bene, a prescindere dagli aspetti riguardanti l’edificabilità, si sia o meno ridotto in conseguenza del permanere del vincolo, se risulti o meno ridotto il valore locativo dello stesso”. A giudizio di questa Corte tale statuizione non è coerente, anzitutto, con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale e da questo stesso giudice di legittimità (Corte Cass.n.38326/2021) secondo cui il parametro di rilevanza ai fini dell’indennità ex art.39 dPR ult.cit. è costituito dalla situazione giuridica antecedente all'iniziale imposizione del vincolo, non potendo il calcolo del ristoro prescindere anche da una valutazione del valore dell'area, incisa dal provvedimento di reiterazione. L’avere infatti escluso il carattere edificatorio dell’area al momento della reiterazione del vincolo nonché l’utilizzabilità del criterio della c.d. edificabilità di fatto impinge con quanto ritenuto da questa Corte anche di recente. Ed infatti, Cass. n.1715/2019 ha ritenuto che nonostante la primazia del criterio dell’edificabilità legale imponga di considerare l’attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica vigente, l’edificabilità di fatto può costituire criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e alla quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa, cosicché va esclusa l’edificabilità di un suolo quando le dimensioni dell’area sono insufficienti per edificare, per l’esaurimento degli indici di fabbricabilità della zona, per la distanza dalle opere pubbliche o per i vincoli legislativi urbanistici. Ne consegue la necessità di tenere conto anche di tale specifico indice regolatore, quale criterio cui rapportare l’indennità dovuta all’effettivo pregiudizio patito, in funzione del principio del giusto ristoro ma anche dell’esigenza di non favorire un’indebita locupletazione, tenuto conto che la potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l’edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.). Del resto, non si è mancato di sottolineare che – con riguardo alla determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree prive di pianificazione urbanistica- la stima non può risol versi in un mero esercizio qualificatorio dell’astratta natura dell’area, ma deve corrispondere all’effettivo valore di mercato di questa secondo le sue caratteristiche concrete espresse in termini monetari, desunte da taluni fatti-indice obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché, indetta situazione, trova applicazione il criterio –suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della determinazione del concreto valore dell’area – dell’edificabilità di fatto, dovendo darsi rilievo all’attività edilizia legittimamente realizzabile in assenza di pianificazione urbanistica, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso di costruire-cfr.Cass.n.10502/2019-. Pertanto, anche sotto i profili da ultimi considerati nei precedenti testé rammentati si ravvisa uno scostamento significativo rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di appello a proposito della non condivisibilità della valutazione operata dal c.t.u. con riguardo al valore dell’area, inserita nel tessuto urbano edificato e dotato di servizi e strade nella sua quasi totalità con riguardo ad epoca precedente all’apposizione del vincolo espropriativo. Sulla scorta tali considerazioni, il primo motivo ed il secondo motivo – quest’ultimo per quanto di ragione -del ricorso principale sono fondati. Occorre a questo punto passare all’esame del ricorso incidentale tardivo e condizionato proposto in uno al controricorso dal comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Ancona quanto alle parti della decisione che aveva ritenuto la natura espropriativa del vincolo e, nella prospettiva del ricorrente incidentale, pure occupandosi della questione, dallo stesso dedotta, della prescrizione del diritto reclamato dal Formiconi. È infatti l’accoglimento del ricorso principale a giustificare l’esame di quello incidentale, condizionato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’esame del ricorso incidentale è necessariamente posticipato all’esito del ricorso principale- favorevole al ricorrente - , alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale- Cass.n.6138/2018; Cass. n. 4619/2015;Cass.Sez. U., n. 7381 /2013 - . Ciò posto, giova rammentare che il ricorso incidentale concerne la sentenza non definitiva 656/2016 depositata il 14.8.2014, rispetto alla quale il Comune aveva fatto riserva di appello. Il ricorso è incidentale è tardivo perché notificato il 27.4.2017 ovvero nei quaranta giorni successivi alla notificazione del ricorso principale avvenuta il 23.3.2017 e dunque oltre il termine di legge. Nel controricorso al ricorso incidentale il Formiconi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale in quanto l’impugnazione principale non metterebbe in discussione l’assetto degli interessi della prima sentenza. Tale prospettazione non coglie nel segno, ove si consideri che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], soccombente rispetto alle questioni pregiudiziali esaminate con la sentenza non definitiva (per la quale aveva fatto riserva di appello) e successivamente vittorioso nel merito con la sentenza definitiva della Corte di appello, non aveva interesse a impugnare la prima sentenza mentre lo aveva in relazione all’esito della sentenza definitiva. Ora, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capoper motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte (Cass. n. 19514/2020, Cass. n.15784/2013, Cass.n. 6515/1997). L'impugnazione incidentale tardiva è infatti consentita non solo con riguardo ai capi della sentenza aggredendo i quali l'impugnante in via principale intenda porre in discussione l'assetto di interessi risultante da detta sentenza, ma anche in relazione alla sentenza non definitiva a condizione che la parte che sia risultata soccombente abbia formalizzato la riserva e che essendo risultato vittorioso a seguito della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa impugnate dall'altra parte-cfr.Cass.19514/2020-. Orbene, nel caso di specie il Comune di [OSCURATO:PERSONA], dopo essere risultato soccombente all'esito della sentenza non definitiva, ha formalizzato la riserva di appello ed è poi risultato vittorioso all'esito della sentenza definitiva impugnata dal Formiconi. E poiché il Comune aveva fatto riserva di appello e non aveva alcun interesse ad impugnare la sentenza non definitiva che accertava la reiterazione sino a che non fosse stata impugnata da controparte la sentenza che rigettava la pretesa all'indennità, il ricorso incidentale tardivo condizionato è senz’altro ammissibile. Ora, con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce l’erroneità della sentenza non definitiva laddove ha ritenuto sussistente il diritto all’indennità di cui all’art.39 cit., considerando come espropriativo un vincolo invece avente natura conformativa, essendo ammessa la realizzazione del parcheggio a raso al quale era funzionale ad opera dei privati, tanto risultando dalle norme tecniche di attuazione (NTA) comunali che accompagnavano il PRG, richiamate negli atti di parte e non contestate dai proprietari nel corso del giudizio, nemmeno potendosi dare rilievo, diversamente da quanto opinato dalla Corte di Appello nella sentenza non definitiva, alla previsione del PRG che in caso di non realizzazione del parcheggio o di sopravvenuta non necessità dello stesso, il bene non sarebbe stato più restituito al privato. Il motivo è fondato. Ed invero, la Corte di appello non ha considerato la giurisprudenza costituzionale e quella diquesta Corte formatasi in ordine alla non indennizzabilità della reiterazione del vincolo adottato dall’amministrazione quando esso sia realizzabile ad iniziativa privata. Il punto 5 della sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale non si presta, sul punto, a fraintendimenti. Secondo quanto affermato ivi dalla Corte costituzionale “è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico- corsivo aggiunto n.d.r.) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.” Questo principio è stato ritenuto pienamente operante da questa Corte-Cass.n. 19458/2019, Cass. n. 3620 del 2016 e, da ultimo, Cass.n.2344/2020, ove è stata esclusa la natura espropriativa di un vincolo apposto dallostrumento urbanistico “poichè derivante dalla precisa scelta urbanistica di incidere su di una generalità di beni e realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata”. Ora, la sentenza sul punto ha escluso di potere e dovere applicare tale principio, ritenendo la natura espropriativa –e non conformativa- del vincolo per la circostanza –già esposta dal c.t.u. sulla base di una previsione delle NTA al prg - che “la sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque reversibile, tale cioè da poter destinare l’area ad un altro scopo pubblico laddove il parcheggio venisse impedito o non fosse più necessario”-cfr.pag.14 sent.non definitiva-. Ora, tale argomentazione è decisamente opaca in relazione a quanto già ritenuto con riguardo alla possibilità di realizzazione del parcheggio dai privati per effetto delle norme tecniche di attuazione del PRG non confrontandosi minimamente con il nucleo delle ragioni sopra ricordate a proposito della non indennizzabilità del vincolo secondo il diritto vivente sopraricordato. Il motivo va quindi accolto. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso incidentale, con il quale si contesta la violazione e falsa applicazione della l.n.1092/1952, dell’art.12, c.3 e dell’art.39 del DPR n.380/2001, in relazione alla ritenuta assenza di reiterazione del vincolo che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare per interruzione rilevante per decadenza vincolo e zona bianca intermedia, tale censura sembrerebbe fondata. In sostanza il ricorrente incidentale muove dal presupposto che vi sarebbe stata una reiterazione del vincolo sulla base di soli due strumenti urbanistici, il primo adottato nel 1975 e approvato nel 1978 ed il secondo adottato nel 1999-e poi approvato nell’anno 2007-. In sostanza, la Corte di appello, nel considerare il periodo tra la scadenza del primo vincolo e la previsione del nuovo vincolo come reiterazione del vincolo avrebbe errato nell’applicazione del quadro normativo di riferimento, non potendosi ipotizzare reiterazione quando fra l’apposizione legittima del primo vincolo intercorra un periodo di tempo per il quale è prevista la applicazione delle norme di salvaguardia, senza che l’adozione a distanza di un vincolo di uguale natura possa essere considerato come reiterato. La sentenza non definitiva ha sul punto ritenuto che “nella fattispecie in esame, la originaria previsione di vincolo per il periodo intercorrente fra il 15.3.1978 e 16.3.1983, la configurabilità della c.d. zona bianca nel periodo intercorrente fra il 16.3.1983 al 3.8.1998, la previsione del vincolo nel periodo ricompreso fra il 3.8.1998 ed il 4.8.2003, quindi un nuovo periodo della c.d. zona bianca dal 4.8.2003 al 19.7.2007 e, infine, la previsione di un nuovo vincolo dal 19.7.2007 per altri cinque anni”-cfr.pag.10 sent. non definitiva-. Orbene, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte “il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo va individuato nell'atto che comporta "la reiterazione del vincolo scaduto", in quanto è questo che costituisce il titolo di pretesa, a favore del proprietario, della speciale indennità per la persistente compressione delle facoltà inerenti il diritto dominicale (Cass. SU 19/4/2010 n. 9302; Cass.26/1/2007 n. 1754) come peraltro espressamente ha affermato la Corte costituzionale, sottolineando che, "una volta oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo), il vincolo urbanistico (...), se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato (...) dalla previsione di un indennizzo" (Corte Cost. n. 179 del 1999cit.).”-Cass.n.13878/2017-. Deve quindi ribadirsi che ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, occorre una piena ed efficace reiterazione dei vincoli espropriativi già imposti, una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del primo di essi, a tal fine non assumendo rilievo la mera applicabilità delle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, trattandosi di regime urbanistico provvisorio-cfrCass.n. 14774/2012-. Orbene, nella specie il vincolo, secondo gli incontroversi dati fattualiaccertati nella sentenza non definitiva è stato applicato inizialmente nel 1978 subendo due periodi di mancata reiterazione dello stesso che avevano determinato la sussunzione nell’area nelle c.d. zone bianche. Sicché mancando il requisito della sua formale reiterazione prima della scadenza originaria (Cass. n. 3610 e n. 3462/2017; 19809/2016; n. 14774/2012), ha errato la Corte di appello nel ritenere reiterato il vincolo stesso malgrado risultasse dagli atti dalla stessa esaminati che lo stesso non fosse stato mantenuto senza soluzione di continuità e sine die e, per conseguenza non potesse considerarsi reiterato. Anche tale doglianza del comune deve essere accolta. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il comune prospetta la violazione degli artt.2946 e 2947 c.c. La Corte di appello avrebbe respinto l’eccezione di prescrizione formulata rispetto alla fondatezza del diritto all’indennizzo. Il Comune ha dato atto che la Corte di appello avrebbe respinto tale eccezione in ragione del rigetto della domanda come formulata dai proprietari, tesa ad ottenere l’indennizzo a far data dal 1975 e tuttavia ritenendo che i Formiconi, malgrado l’assenza di impugnazione sul punto da parte dei predetti, reitera l’eccezione spiegata nel corso del giudizio di merito in ragione del decorso del periodo di dieci anni senza che fosse stato compiuto alcun atto interruttivo. Il motivo è inammissibile, essendosi ormai formato il giudicato favorevole al Comune per quanto statuito dalla Corte di appello nella sentenza non definitiva circa la decorrenza del diritto all’indennizzo, ipotizzabile solo per il periodo successivo al 5 novembre 1999, data della delibera comunale n.99 di approvazione della variante generale al PRG in adeguamento al PPAR. Sulla scorta di tali premesse, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e del secondo per quanto esposto nella parte motiva nonché del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà