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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 17012/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7507/2016 proposto da: Comune di Domodossola, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via ‘Cosseria n.2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale del padre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2113/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata i! 2_4/11/2_015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Il comune di Domodossola, con provvedimento del 31 marzo 2014, notificato i! giorno 1° aprile 2014, dispose la reite.razione de! preordinato all'espropriazione del fondo in catasto al n.:147 del foglio 19 del detto comune, liquidando ai proprietari l'indennità relativa nella misura di euro 10.600,00 avverso la quale insorse innanzi alla Corte di appello di Torino il proprietario, deducendone l'illegittima quantificazione.

La Corte di appello di Torino, dopo avere disposto consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.2113, pubblicata il 24 novembre 9015, meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha condannato il comune di Domodossola al pagamento di euro 93,500,00, oltre gli interessi al tasso via via vigente dall'11.8.2009 al saldo.

La Corte di appello, per quel che qui ancora interessa, dopo avere chiarito che non era stata dedotta la questione della legittimità della reiterazione del vincolo ex art.9 dPR n.327/2001, ha ricordato il contenuto dell'indennità fissata dall'art.39 dPR n.327/2001 insistendo sulla necessità, ispirata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU, di informare la liquidazione dell'indennità ai canoni dell'effettività e del giusto equilibrio rispetto al pregiudizio realmente arrecato al proprietario dalla reiterazione del vincolo.

La Corte ha quindi ritenuto che l'istanza dell'interessato volta ad ottenere un indennizzo ulteriore a quello riconosciuto dall'ente rinnovatore del vincolo, avente natura di riconoscimenl:o del debito, richiedeva la prova del pregiudizio concretamente ricevuto dagli atti amministrativi che l'interessato poteva fornire solo in via controfattuale, in ragione dell'impossibilità di utilizzo concreto del bene per effetto del vincolo.

La Corte di appello ha quindi sottolineato che: a) l'area interessata, estesa mq.1787 secondo la rilevazione del c.t.u., era stata tipizzata dal P.R.G.C. come superficie destinata in diversa misura ad aree per usi privati, parcheggi di uso pubblico, strade di nuova previsione ed aree sature a bassa densità; b) il c.t.u. aveva quantificato l'indennità considerando il preliminare di permuta stipulato con l'impresa edile Roperti con il quale il proprietario si era impegnato a cedere l'area in cambio di due unità immobiliari, quantificando il valore dell'area in curo 2.180,00, in curo 392.400,00 valore commerciale delle due unità ed in euro 13.852,00 il valore locativo, ritenendo dimostrato in via presuntiva il pregiudizio connesso al possibile sfruttamento dell'area inserita in un contesto edificatorio attraverso la cessione in cambio di immobili da locare.

Secondo la Corte doveva ritenersi logico economicamente che un proprietario di un'area edificabile, collocata in mezzo ad una zona edificata, intendesse sfruttarla a fini edificatori e che un potenziale acquirente potesse realizzare una costruzione, tutelandosi con una condizione sospensiva ove fosse stato rimosso il vincolo impeditivo, infine rientrando nella normalità che il proprietario degli immobili realizzati li desse in locazione, anche considerando l'età del proprietario (classe 1920) ed il suo ci-ntur rli r.t-Ancinnat-o 41 1.1411.21411 .

Non vi era, ad avviso della Corte, la prova che il proprietario avesse inteso alienare dette unità immobiliari, in assenza di concrete trattative di compravendita immobiliare o di progetti commessi a professionisti.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di appello ha quantificato il danno da lucro cessante per la mancata percezione del valore locativo, considerando il periodo decorrente dal 23 luglio 2007 (data di approvazione della reiterazione del vincolo) sino alla domanda giudiziale (26.4.2014), a nulla rilevando ai fini del pregiudizio liquidato, la consapevolezza della persistenza del vincolo in capo al proprietario.

Il giudice di merito escludeva, infine, il danno connesso al pagamento dell'IMU come prospettato dai proprietario, ritenendo invece dovuti al Galletti gli interessi legali, decorrenti dal fatto costitutivo del danno, stante la natura risarcitoria del pregiudizio.

Il comune di Domodossola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Galletti con c:ontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa, dopo che le parti hanno depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.39 c.1 dPR n.327/2001 in quanto la Corte di appello avrebbe provveduto a riconoscere l'integrale risarcimento del danno prodotto dalla reiterazione del vincolo, tralasciando di considerare che l'art.39 ult.cit. riconoscerebbe unicamente un'indennità in relazione alla lecita attività di reiterazione dei vincoli espropriativi e non già l'integrale pregiudizio da attività illecita.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.2697 e 2729 c.c,, 116 c.p.c. e 39 dPR n327/2001.

La Corte di appello avrebbe fondato il proprio ragionamento su presunzioni insufficienti e sfornite dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, ai fini probatori, non risultando che l'area in questione fosse mai stata edificabile, fin dal 1958, allorché era stata gravata dal vincolo espropriativo in occasione del primo piano regolatore comunale.

Circostanza che, a dire del ricorrente, avrebbe impedito di considerare gli indici invece presi a base dal giudice di merito, dovendosi applicare, invero, quelli di cui all'art.9 dPR n.380/2001 non idonei a consentire la realizzazione di edifici come quelli ipoteticamente considerati dalla Corte di appello, in assenza di variante urbanistica.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.39 c.2 dPR n.327/2001, prospettando l'erroneità della liquidazione degli interessi legali.

Secondo il comune, la domanda iniziale di indennizzo formulata in via amministrativa non era stata accompagnata da idonea documentazione, invece allegata solo in sede di mediazione, risultando poi che l'amministrazione comunale aveve. proceduto alla liquidazione dell'indennità in data 28.3.2014. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, contestando nel merito la fondatezza delle tre censure.

Orbene, in rito il ricorso è tempestivo, ove si consideri che, a fronte della sentenza della Corte di appello di Torino, notificata a cura del Galletti in data 20 gennaio 2016, il ricorso per Cassazione è stato consegnato dal difensore del comune di Domodossola all'ufficiale via posta in data 18.3.2016 e consegnato al difensore del Galletti in data 22.3.2016, vigendo i! noto principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario in relazione alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale -cfr.Cass.32255/2019, Cass. n. 20198/2018-.

Ciò posto e passando al merito, i primi due motivi meritano un esame congiunto, stante la loro stretta connessione e risultano entrambi fondati.

Occorre tuttavia fare una premessa di ordine metodologico rispetto al presente giudizio, nel quale l'amministrazione comunale dì Domodossola ha ritenuto la ricorrenza di un vincolo espropriativo a carico del fondo del nailetti, ivi considerando tale quello correlato alla realizzazione di una circonvallazione nel territorio comunale.

Sulla base di tale premessa e della reiterazione di detto vincolo, qualificato come espropriativo, nel p.g.r. adottato dal comune di Domodossola, l'amministrazione comunale ha proceduto alla quantificazione dell'indennizzo di cui all'art.39 dPR n.3272001 che è stato quindi impugnato dal Galletti e non contestato con domanda riconvenzionale in sede di appello da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale premessa sembra doverosa al fine di chiarire, per l'un verso, che la determinazione fissata dal comune nella delibera n.5829 del 31.3.2014, indicata dalla Corte di appello, non può essere posta in discussione se non dal proprietario non potendosi più, per contro, proprio in relazione alla condotta extraprocessuale e processuale del comune di Domodossola, porre in discussione, in questa sede, l'esistenza di un vincolo preordinato all'esproprio.

Mai, infatti, detto comune ha contestato l'esistenza della reiterazione dei vincolo espropriativo posta a base, come detto, della liquidazione dell'indennità impugnata dal solo proprietario e ritenuta pacificamente anche dalla Corte di appello, ripetutamente in sentenza, senza che tale statuizione risultasse gravata da impugnazione del comune.

E ciò ancorché tale affermazione, tenuto conto della natura dei vincoli apposti dal p.r.g. all'area del Galletti, puntualmente ricordati dalla Corte di appello a pag.17 della sentenza impugnata riguardassero -per gran parte della superficie- standard urbanistici assimilabili a vincoli conformativi e non lenticolari secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte -cfr.

Cass. n. 207/2020 e Cass. 14230/2019- quanto ai vincoli su aree destinate a sedi viarie a servizio non esclusivo dei proprietari interessati dal percorso stradale (cfr. Cass. n. del 25/09/2015 per le aree destinate a parcheggio).

Fatta questa doverosa premessa circa l'accertata e insindacabile esistenza in parte qua di un vincolo espropriativo reiterato dal comune fin dal 1958 con l'adozione del primo piano urbanistico comunale al quale seguì quello del 2007 reiterativo del vincolo, si può ora passare all'esame dei primi due motivi di ricorso.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, per poi liquidare un indennS zzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata -Cass.n.19952/9021-.

Si tratta di principi che si pongono in piena linea di continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent.n.179/1999), secondo la quale «l'indennizzo per il prodursi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per pregiudizi che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile da commisurare o al mancato uso normale del bene ovvero alla riduzione di utilizzazione ovvero alla diminuzione del prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto i! vincolo», in ogni caso tenendo in considerazione "la situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo" come riferimento temporale per la commisurazione del pregiudizio.

La Corte ha sul punto ritenuto che a siffatti accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., ovvero allorchè sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario a questo non richiedendosi di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non già il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito -v. ove si è pure chiarito che l'indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo è riconosciuto al privato per il sacrificio sofferto in termini di diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o potenzialmente vocata, in conseguenza di un atto lecito della P.A., per la reiterazione dei vincoli disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico quando, dopo la loro decadenza, si determini il ci onora monte-. dona eli wal-a ficcai-n fini 14%nicintnren ct2n7a r-hcl ci a " 1." " "A i i .J ..J%4 " " •" "'S." ""A "*"..

" richiesto al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, non trattandosi di un atto illecito.- Orbene, così riassunta la posizione della giurisprudenza, costituzionale e di questa Corte, occorre scrutinare la pronunzia impugnata per verificare se ad essa si sia o meno conformata.

La Corte di appello, si è già riferito, è partita dall'idea di dover operare una integrale riparazione del pregiudizio prodotto dalla reiterazione del vincolo espropriativo, alla luce di un'esigenza di effettività della tutela del proprietario e di totalità del pregiudizio sofferto, rica\,' a ndone conforto dalla gitirisprudenza della Corte edu.

Ma il punto è che nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi, presi in considerazione nel T.U.

Espropri -quanto all'an- dall'art.9, c.4, e dall'art.39 T.U.F..-quanto alle conseguenze patrimoniali in caso di reiterazione del vincolo-, ciò che il legislatore ha inteso riconoscere al proprietario non è affatto il risarcimento del danno connesso alla privazione contra legem di una facoltà inerente al diritto di proprietà ma, semmai, l'indennità che scaturisce da un'attività di reiterazione del vincolo legittimamente compiuta dall'amministrazione sulla base di specifici indicatori espressi all'interno della motivazione che giustifica !a riadozione del vincolo stesso.

Ciò consente di cogliere la duplice erroneità della prospettiva tenuta a base dal giudice di merito, correlata anzitutto sulla asserzione che oggetto del giudizio fosse il risarcimento del danno patito dal proprietario -v.

Cass. n.12468/2018-.

Ed infatti, la Corte di appello è partita dall'idea che l'effettività del pregiudizio subìto indicata dal primo comma dell'art.39, coincidesse con l'integralità del ristoro spettante al proprietario.

Conclusione che non trova conferma alcuna e i..., nel riferimento alla nozione ,4i I-a "indennità" spettante al proprietario alla quale fa riferimento il medesimo primo comma dell'art.39, né tanto meno nella sentenza n.179/1999 della Consulta, della quale detto parametro normativo ha costituto diretta gemmazione, non essendo in discussione la perdita della proprietà, bensì l'incidenza negativa -ma non definitiva- del vincolo sul diritto dominicale.

Si dimostra, conseguentemente, poco pertinente il richiamo operato dal giudice di merito ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di quantificazione del pregiudizio sofferto dal proprietario illecitamente privato della proprietà.

Accanto a questo primo vizio della decisione impugnata ve n'è poi un altro, non meno rilevante, appunto rappresentato dal fatto che il ragionamento controfattuale e presuntivo sul quale si è basata la Corte di appello per quantificare l'indennizzo in esame è partito dall'idea che potesse costituire valido elemento di ponderazione il contratto di permuta stipulato dal proprietario con l'impresa edile Roperti - anteriore di poco alla reiterazione del vincolo ma evidentemente sottoposto a condizione risolutiva - in esso intravedendosi, secondo i giudici torinesi, l'elemento determinante per inferire che, se non vi fosse stato il vincolo preordinato all'esproprio, il proprietario avrebbe alienato l'area ed ottenuto due appartamenti in cambio del trasferimento della proprietà, per poi ricavarne reddito attraverso la locazione.

Dunque, il pregiudizio effettivo che la Corte di appello ha individuato doveva quantificarsi in ragione dalla perdita dei frutti di un bene che in tanto li avrebbe prodotti, in quanto edificato.

Ma tale argomentazione della Corte di appello omette di considerare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, !a concreta situazione del bene risultante dallo strumento urbanistico che, sì è visto, non poteva prescindere dall'esistenza di vincoli attinenti alla zonizzazione dell'area, a nulla rilevando il contesto edificatorio aliunde risultante ed indebitamente considerato dai giudici -cfr.pag.19 punto a) della sentenza impugnata-.

In questa prospettiva, decisamente errato è risultato il riferimento al c ,...ontrat.to di permuta posto - della ‘vialt.ita.7jOne presunttJa operata dalla Corte di appello, appunto relativo ad un'ipotetica trasformazione dell'area per effetto di edificazioni e costruzioni che la situazione edilizia del cespite immobiliare del Galletti escludeva in radice.

Da ciò consegue l'ulteriore errore nel quale è incorsa la Corte di appello nella quantificazione dell'indennizzo, avendo utilizzato, ai fini del ragionamento probatorio, elementi che non avrebbero potuto avere alcuna valenza indiziaria in relazione alla situazione giuridica nella quale versava il bene in epoca anteriore alla reiterazione del vincolo già esistente a far data da! 1958, per come evidenziato dallo stesso Galletti -cfr.pag.4 2^ periodo sent. impugnata-.

Anche il terzo motivo è parimenti fondato se si considera, ancora una volta, che il pregiudizio effettivo riconosciuto dall'art.39 c.1 dPR n.327/2001 non coincide con l'integrale risarcimento ma va configurato alla stregua dell'art.39 c.2 dPR ult.cit., il quale, sul punto, impone all'amministrazione di provvedere alla liquidazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo "entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentazione della domanda di pagamento e di c:orrisponderia entro i successivi trenta giorni".

Disposizione alla quale la Corte di appello non si è uniformata quando ha quantificato gli interessi a partire dalla domanda formulata al comune di Domodossola nel maggio 2009, che lo stesso Galletti non ha indicato, nel controricorso, come "documentata".

Sulla base delle considerazioni esposte; la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che farà applicazione dei principi sopra esposti, ferma l'intangibilità dell'indennità come determinata dal Comune, in applicazione della regola secondo cui il giudizio di opposizione alla stima, in assenza di domande riconvenzionali, non può mai concludersi con l'attribuzione di un importo inferiore rispetto a quello risultante dalla stima opposta (rass., 13.1.9011, n. 716; rass., 28 gennaio 2006, n. 4388) pure provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7507/2016 proposto da: Comune di Domodossola, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via ‘Cosseria n.2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale del padre [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2113/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata i! 2_4/11/2_015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Il comune di Domodossola, con provvedimento del 31 marzo 2014, notificato i! giorno 1° aprile 2014, dispose la reite.razione de! preordinato all'espropriazione del fondo in catasto al n.:147 del foglio 19 del detto comune, liquidando ai proprietari l'indennità relativa nella misura di euro 10.600,00 avverso la quale insorse innanzi alla Corte di appello di Torino il proprietario, deducendone l'illegittima quantificazione. La Corte di appello di Torino, dopo avere disposto consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.2113, pubblicata il 24 novembre 9015, meglio indicata in epigrafe, in accoglimento dell'opposizione proposta, ha condannato il comune di Domodossola al pagamento di euro 93,500,00, oltre gli interessi al tasso via via vigente dall'11.8.2009 al saldo. La Corte di appello, per quel che qui ancora interessa, dopo avere chiarito che non era stata dedotta la questione della legittimità della reiterazione del vincolo ex art.9 dPR n.327/2001, ha ricordato il contenuto dell'indennità fissata dall'art.39 dPR n.327/2001 insistendo sulla necessità, ispirata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU, di informare la liquidazione dell'indennità ai canoni dell'effettività e del giusto equilibrio rispetto al pregiudizio realmente arrecato al proprietario dalla reiterazione del vincolo. La Corte ha quindi ritenuto che l'istanza dell'interessato volta ad ottenere un indennizzo ulteriore a quello riconosciuto dall'ente rinnovatore del vincolo, avente natura di riconoscimenl:o del debito, richiedeva la prova del pregiudizio concretamente ricevuto dagli atti amministrativi che l'interessato poteva fornire solo in via controfattuale, in ragione dell'impossibilità di utilizzo concreto del bene per effetto del vincolo. La Corte di appello ha quindi sottolineato che: a) l'area interessata, estesa mq.1787 secondo la rilevazione del c.t.u., era stata tipizzata dal P.R.G.C. come superficie destinata in diversa misura ad aree per usi privati, parcheggi di uso pubblico, strade di nuova previsione ed aree sature a bassa densità; b) il c.t.u. aveva quantificato l'indennità considerando il preliminare di permuta stipulato con l'impresa edile Roperti con il quale il proprietario si era impegnato a cedere l'area in cambio di due unità immobiliari, quantificando il valore dell'area in curo 2.180,00, in curo 392.400,00 valore commerciale delle due unità ed in euro 13.852,00 il valore locativo, ritenendo dimostrato in via presuntiva il pregiudizio connesso al possibile sfruttamento dell'area inserita in un contesto edificatorio attraverso la cessione in cambio di immobili da locare. Secondo la Corte doveva ritenersi logico economicamente che un proprietario di un'area edificabile, collocata in mezzo ad una zona edificata, intendesse sfruttarla a fini edificatori e che un potenziale acquirente potesse realizzare una costruzione, tutelandosi con una condizione sospensiva ove fosse stato rimosso il vincolo impeditivo, infine rientrando nella normalità che il proprietario degli immobili realizzati li desse in locazione, anche considerando l'età del proprietario (classe 1920) ed il suo ci-ntur rli r.t-Ancinnat-o 41 1.1411.21411 . Non vi era, ad avviso della Corte, la prova che il proprietario avesse inteso alienare dette unità immobiliari, in assenza di concrete trattative di compravendita immobiliare o di progetti commessi a professionisti. Sulla base di tali argomentazioni la Corte di appello ha quantificato il danno da lucro cessante per la mancata percezione del valore locativo, considerando il periodo decorrente dal 23 luglio 2007 (data di approvazione della reiterazione del vincolo) sino alla domanda giudiziale (26.4.2014), a nulla rilevando ai fini del pregiudizio liquidato, la consapevolezza della persistenza del vincolo in capo al proprietario. Il giudice di merito escludeva, infine, il danno connesso al pagamento dell'IMU come prospettato dai proprietario, ritenendo invece dovuti al Galletti gli interessi legali, decorrenti dal fatto costitutivo del danno, stante la natura risarcitoria del pregiudizio. Il comune di Domodossola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il Galletti con c:ontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa, dopo che le parti hanno depositato memoria, è stata posta in decisione all'udienza camerale del 23 marzo 2022, tenutasi con le modalità da remoto secondo quanto previsto dall' art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.39 c.1 dPR n.327/2001 in quanto la Corte di appello avrebbe provveduto a riconoscere l'integrale risarcimento del danno prodotto dalla reiterazione del vincolo, tralasciando di considerare che l'art.39 ult.cit. riconoscerebbe unicamente un'indennità in relazione alla lecita attività di reiterazione dei vincoli espropriativi e non già l'integrale pregiudizio da attività illecita. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.2697 e 2729 c.c,, 116 c.p.c. e 39 dPR n327/2001. La Corte di appello avrebbe fondato il proprio ragionamento su presunzioni insufficienti e sfornite dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, ai fini probatori, non risultando che l'area in questione fosse mai stata edificabile, fin dal 1958, allorché era stata gravata dal vincolo espropriativo in occasione del primo piano regolatore comunale. Circostanza che, a dire del ricorrente, avrebbe impedito di considerare gli indici invece presi a base dal giudice di merito, dovendosi applicare, invero, quelli di cui all'art.9 dPR n.380/2001 non idonei a consentire la realizzazione di edifici come quelli ipoteticamente considerati dalla Corte di appello, in assenza di variante urbanistica. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.39 c.2 dPR n.327/2001, prospettando l'erroneità della liquidazione degli interessi legali. Secondo il comune, la domanda iniziale di indennizzo formulata in via amministrativa non era stata accompagnata da idonea documentazione, invece allegata solo in sede di mediazione, risultando poi che l'amministrazione comunale aveve. proceduto alla liquidazione dell'indennità in data 28.3.2014. [OSCURATO:PERSONA], ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, contestando nel merito la fondatezza delle tre censure. Orbene, in rito il ricorso è tempestivo, ove si consideri che, a fronte della sentenza della Corte di appello di Torino, notificata a cura del Galletti in data 20 gennaio 2016, il ricorso per Cassazione è stato consegnato dal difensore del comune di Domodossola all'ufficiale via posta in data 18.3.2016 e consegnato al difensore del Galletti in data 22.3.2016, vigendo i! noto principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario in relazione alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale -cfr.Cass.32255/2019, Cass. n. 20198/2018-. Ciò posto e passando al merito, i primi due motivi meritano un esame congiunto, stante la loro stretta connessione e risultano entrambi fondati. Occorre tuttavia fare una premessa di ordine metodologico rispetto al presente giudizio, nel quale l'amministrazione comunale dì Domodossola ha ritenuto la ricorrenza di un vincolo espropriativo a carico del fondo del nailetti, ivi considerando tale quello correlato alla realizzazione di una circonvallazione nel territorio comunale. Sulla base di tale premessa e della reiterazione di detto vincolo, qualificato come espropriativo, nel p.g.r. adottato dal comune di Domodossola, l'amministrazione comunale ha proceduto alla quantificazione dell'indennizzo di cui all'art.39 dPR n.3272001 che è stato quindi impugnato dal Galletti e non contestato con domanda riconvenzionale in sede di appello da parte dell'Amministrazione comunale. Tale premessa sembra doverosa al fine di chiarire, per l'un verso, che la determinazione fissata dal comune nella delibera n.5829 del 31.3.2014, indicata dalla Corte di appello, non può essere posta in discussione se non dal proprietario non potendosi più, per contro, proprio in relazione alla condotta extraprocessuale e processuale del comune di Domodossola, porre in discussione, in questa sede, l'esistenza di un vincolo preordinato all'esproprio. Mai, infatti, detto comune ha contestato l'esistenza della reiterazione dei vincolo espropriativo posta a base, come detto, della liquidazione dell'indennità impugnata dal solo proprietario e ritenuta pacificamente anche dalla Corte di appello, ripetutamente in sentenza, senza che tale statuizione risultasse gravata da impugnazione del comune. E ciò ancorché tale affermazione, tenuto conto della natura dei vincoli apposti dal p.r.g. all'area del Galletti, puntualmente ricordati dalla Corte di appello a pag.17 della sentenza impugnata riguardassero -per gran parte della superficie- standard urbanistici assimilabili a vincoli conformativi e non lenticolari secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte -cfr. Cass. n. 207/2020 e Cass. 14230/2019- quanto ai vincoli su aree destinate a sedi viarie a servizio non esclusivo dei proprietari interessati dal percorso stradale (cfr. Cass. n. del 25/09/2015 per le aree destinate a parcheggio). Fatta questa doverosa premessa circa l'accertata e insindacabile esistenza in parte qua di un vincolo espropriativo reiterato dal comune fin dal 1958 con l'adozione del primo piano urbanistico comunale al quale seguì quello del 2007 reiterativo del vincolo, si può ora passare all'esame dei primi due motivi di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, per poi liquidare un indennS zzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata -Cass.n.19952/9021-. Si tratta di principi che si pongono in piena linea di continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent.n.179/1999), secondo la quale «l'indennizzo per il prodursi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per pregiudizi che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile da commisurare o al mancato uso normale del bene ovvero alla riduzione di utilizzazione ovvero alla diminuzione del prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto i! vincolo», in ogni caso tenendo in considerazione "la situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo" come riferimento temporale per la commisurazione del pregiudizio. La Corte ha sul punto ritenuto che a siffatti accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., ovvero allorchè sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario a questo non richiedendosi di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non già il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito -v. ove si è pure chiarito che l'indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo è riconosciuto al privato per il sacrificio sofferto in termini di diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o potenzialmente vocata, in conseguenza di un atto lecito della P.A., per la reiterazione dei vincoli disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico quando, dopo la loro decadenza, si determini il ci onora monte-. dona eli wal-a ficcai-n fini 14%nicintnren ct2n7a r-hcl ci a " 1." " "A i i .J ..J%4 " " •" "'S." ""A "*".. " richiesto al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, non trattandosi di un atto illecito.- Orbene, così riassunta la posizione della giurisprudenza, costituzionale e di questa Corte, occorre scrutinare la pronunzia impugnata per verificare se ad essa si sia o meno conformata. La Corte di appello, si è già riferito, è partita dall'idea di dover operare una integrale riparazione del pregiudizio prodotto dalla reiterazione del vincolo espropriativo, alla luce di un'esigenza di effettività della tutela del proprietario e di totalità del pregiudizio sofferto, rica\,' a ndone conforto dalla gitirisprudenza della Corte edu. Ma il punto è che nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi, presi in considerazione nel T.U. Espropri -quanto all'an- dall'art.9, c.4, e dall'art.39 T.U.F..-quanto alle conseguenze patrimoniali in caso di reiterazione del vincolo-, ciò che il legislatore ha inteso riconoscere al proprietario non è affatto il risarcimento del danno connesso alla privazione contra legem di una facoltà inerente al diritto di proprietà ma, semmai, l'indennità che scaturisce da un'attività di reiterazione del vincolo legittimamente compiuta dall'amministrazione sulla base di specifici indicatori espressi all'interno della motivazione che giustifica !a riadozione del vincolo stesso. Ciò consente di cogliere la duplice erroneità della prospettiva tenuta a base dal giudice di merito, correlata anzitutto sulla asserzione che oggetto del giudizio fosse il risarcimento del danno patito dal proprietario -v. Cass. n.12468/2018-. Ed infatti, la Corte di appello è partita dall'idea che l'effettività del pregiudizio subìto indicata dal primo comma dell'art.39, coincidesse con l'integralità del ristoro spettante al proprietario. Conclusione che non trova conferma alcuna e i..., nel riferimento alla nozione ,4i I-a "indennità" spettante al proprietario alla quale fa riferimento il medesimo primo comma dell'art.39, né tanto meno nella sentenza n.179/1999 della Consulta, della quale detto parametro normativo ha costituto diretta gemmazione, non essendo in discussione la perdita della proprietà, bensì l'incidenza negativa -ma non definitiva- del vincolo sul diritto dominicale. Si dimostra, conseguentemente, poco pertinente il richiamo operato dal giudice di merito ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di quantificazione del pregiudizio sofferto dal proprietario illecitamente privato della proprietà. Accanto a questo primo vizio della decisione impugnata ve n'è poi un altro, non meno rilevante, appunto rappresentato dal fatto che il ragionamento controfattuale e presuntivo sul quale si è basata la Corte di appello per quantificare l'indennizzo in esame è partito dall'idea che potesse costituire valido elemento di ponderazione il contratto di permuta stipulato dal proprietario con l'impresa edile Roperti - anteriore di poco alla reiterazione del vincolo ma evidentemente sottoposto a condizione risolutiva - in esso intravedendosi, secondo i giudici torinesi, l'elemento determinante per inferire che, se non vi fosse stato il vincolo preordinato all'esproprio, il proprietario avrebbe alienato l'area ed ottenuto due appartamenti in cambio del trasferimento della proprietà, per poi ricavarne reddito attraverso la locazione. Dunque, il pregiudizio effettivo che la Corte di appello ha individuato doveva quantificarsi in ragione dalla perdita dei frutti di un bene che in tanto li avrebbe prodotti, in quanto edificato. Ma tale argomentazione della Corte di appello omette di considerare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, !a concreta situazione del bene risultante dallo strumento urbanistico che, sì è visto, non poteva prescindere dall'esistenza di vincoli attinenti alla zonizzazione dell'area, a nulla rilevando il contesto edificatorio aliunde risultante ed indebitamente considerato dai giudici -cfr.pag.19 punto a) della sentenza impugnata-. In questa prospettiva, decisamente errato è risultato il riferimento al c ,...ontrat.to di permuta posto - della ‘vialt.ita.7jOne presunttJa operata dalla Corte di appello, appunto relativo ad un'ipotetica trasformazione dell'area per effetto di edificazioni e costruzioni che la situazione edilizia del cespite immobiliare del Galletti escludeva in radice. Da ciò consegue l'ulteriore errore nel quale è incorsa la Corte di appello nella quantificazione dell'indennizzo, avendo utilizzato, ai fini del ragionamento probatorio, elementi che non avrebbero potuto avere alcuna valenza indiziaria in relazione alla situazione giuridica nella quale versava il bene in epoca anteriore alla reiterazione del vincolo già esistente a far data da! 1958, per come evidenziato dallo stesso Galletti -cfr.pag.4 2^ periodo sent. impugnata-. Anche il terzo motivo è parimenti fondato se si considera, ancora una volta, che il pregiudizio effettivo riconosciuto dall'art.39 c.1 dPR n.327/2001 non coincide con l'integrale risarcimento ma va configurato alla stregua dell'art.39 c.2 dPR ult.cit., il quale, sul punto, impone all'amministrazione di provvedere alla liquidazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo "entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentazione della domanda di pagamento e di c:orrisponderia entro i successivi trenta giorni". Disposizione alla quale la Corte di appello non si è uniformata quando ha quantificato gli interessi a partire dalla domanda formulata al comune di Domodossola nel maggio 2009, che lo stesso Galletti non ha indicato, nel controricorso, come "documentata". Sulla base delle considerazioni esposte; la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che farà applicazione dei principi sopra esposti, ferma l'intangibilità dell'indennità come determinata dal Comune, in applicazione della regola secondo cui il giudizio di opposizione alla stima, in assenza di domande riconvenzionali, non può mai concludersi con l'attribuzione di un importo inferiore rispetto a quello risultante dalla stima opposta (rass., 13.1.9011, n. 716; rass., 28 gennaio 2006, n. 4388) pure provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la s
Sentenza Cassazione n. 17012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris