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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 30782/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5944 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorr ente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: irrogazione sanzioni–attorettifica – impugnazione-art. 295 c.p.c.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, piazzaGondar n. 22 presso quest’ultim a; - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Liguria n.860/05/18 depositata in data 1 6 / 0 7 /201 5 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava tre atti di contestazione delle sanzioni con i qual i l’Agenzia delle Doganee dei Monopoli , in forza di atti prodromici di recupero dei dazi, irrogava sanzioni a seguito dell’ accerta mento di maggiori diritti applicando l’aliquota per paesi terzi del 4% a seguito di invalidazione dei certificati form A da parte dell’Autorità thailandesi; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’atto di contestazione n.730/2010 e lo rigettava quanto al resto ; - impugnava la pronuncia l a società contribuente ; proponeva appelloincidentale l’Amministrazione doganale; - con la pronuncia impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuenterigettando l’appello incidentale dell’Ufficio; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione doganale con atto affidatoa due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la società contribuente; - all’adunanza camerale del 10 febbraio 2023, riconvocato il Collegio in data 4 maggio 2023, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo in quanto non risultava notificata alla società la fissazione dell’adunanzacamerale ridetta; Consideratoche: -vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui alcontroricorso, in quanto infondate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -invero, i motivi proposti dall’Agenzia delle Dogane pongono questioni didiritto e riguardano il rapporto giuridico intercorrente tra gli avvisi di rettificae gli atti di irrogazione delle sanzioni, che si sostiene fondato su unrapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.; essi si pongono quindi logicamente “a monte” delle questioni che si assumono passate in giudicato; -il primo motivo denuncia la violazione falsa applicazione ex art. 360 c. 1n. 3 e n. 4 c.p.c. dell’art. 19 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 324 c.p.c.e dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR m ancato di ritenere che l'atto sanzionatorio deve intendersi autonomo sulla base dell'autosufficien te carattere contenutistico sostanziale dello stesso , senza pure porre attenzione sul fatto che il contenzioso sugli avvisi di accertamento prodromiciagli atti sanzionatori qui in esame non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato visto che pendono i giudizi per Cassazionemeglio descritti in narrativa ; - i l secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionefalsa applicazione dell'art . 295 c.p.c. in relazione all’art. 1 c. 2e all’art. 39 c. 1 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.per avere la C T R erroneamente considerata come cosa decisa una sentenzain realtà non passata in giudicato , d ovendosi nel caso in cui si fosseritenuto sussistente un vincolo di consequenzialità - pregiudizialità tra l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione delle sanzioni (tenutoconto del correlato giudizio ancora pendente di fronte a questa Corte) non pronunciarsi sul merito della pretesa bensì sospendere il giudizioex art. 295 c.p.c.; - i motiv i, suscettibili di esame congiunto in quanto stretta mente connessitra di loro, sono fondat i ; - invero, fermo restando le sanzioni oggetto di questo giudizio sono dipendenti dall'atto di rettifica, il giudizio relativo alla legittimità del quale è tuttora pendente e che ciò legittimerebbe la cassazione con rinviodella sentenza qui gravata , va precisato che le disposizioni che nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 processo tributario sanciscono, in caso di accoglimento del ricorso propostodal contribuente, l'annullamento dell'atto impositivo ed il venir meno,indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, del titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria possono spiegare effetto limitatamentealla pretesa esaminata nel relativo giudizio, ma non certo con riferimento al diverso procedimento relativo all'irrogazione della sanzioneche l' A mministrazione ha applicato in relazione alla violazione sostanziale; -è infatti, senz'altro vero che fra il procedimento che riguarda la pretesa fiscale e quello relativo all'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazionidelle norme sostanziali in materia di imposizione fiscale esista un nesso di pregiudizialità che, ordinariamente, determina la sospensione del procedimento relativo alla sanzione in attesa della definizionedi quello concernente la violazione; -ciò non toglie che siffatto ordine di idee non può certo significare che all'[OSCURATO:PERSONA] sia impedita l'adozione di una contestazione che ponga a fondamento della sanzione la violazione sostanzialeancorché nel giudizio promosso in ordine alla stessa il giudice diprimo grado ne abbia escluso i presupposti.

È noto, infatti, che gli atti di imposizione fiscale possono contenere, oltre al provvedimento di recuperodi imposta, anche l'atto di irrogazione delle eventuali sanzioni; in tali casi, il ricorso avverso il provvedimento unico fa sì che tutta la materia del contendere confluisca in un unico processo.

Sicché il contribuentepuò ben contestare tanto i presupposti della violazione che quelli delle sanzioni irrogate, di guisa che nel medesimo giudizio l'eventualeesclusione dei presupposti dell'illecito non potrà che refluire (negativamente)sulla legittimità della sanzione; - ove, però, l'Amministrazione decida di provvedere autonomamente all'adozionedelle sanzioni ( ex art. 16 e seguenti del d.

Lgs. n. 472 del 1997) sarebbe necessario ricorrere alla sospensione ex art.295 c.p.c. ( argomentando anche alla luce di Cass. n. 14814 /2008).

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Non può, infatti, non convenirsi sull'opportunità che il procedimento relativo alla sanzione debba attendere la soluzione di quello pregiudicante:ciò tuttavia, non può affatto significare che in tali ipotesi l'Amministrazionefinanziaria non abbia il potere di irrogare la sanzione peril comportamento che ha costituito la base della pretesa erariale nel procedimentogiurisdizionale definito in primo grado con l'annullamento dell'atto di accertamento, privo come tale di quella stabilità che solo il passaggioin giudicato può determinare alla stregua dell' art. 2909 c.c. ; è dunque corretto l'assunto dell'Agenzia delle Dogane sul quale si incentrail secondo motivo di ricorso, in particolare, secondo il quale tale potere può ritenersi definitivamente caducato solo per effetto del passaggioin giudicato della sentenza che ha escluso la fondatezza della pretesa erariale.

Ne consegue che, prima di tale momento, nulla impedisce all' A mministrazione di emettere l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione, rispetto al quale il contribuente potrà far valere non soltanto i vizi propri dell'atto irrogato ma, eventualmente, anche l'assenza dei presupposti che giustificavano la contestazione separatasulla pretesa erariale come chiarito da questa Corte (Cass.

SS.

UUn. 758 del 2018) ; - s ulla base di tali argomentazioni, l e censur e di cui ai motivi sono fondate, avendo il giudice di appello fatto scorretta applicazione dei principi come sopra esposti, individuando una causa ostativa all'adozione dell'atto di irrogazione delle sanzioni non prevista dall'ordinamento e non disponendo la conseguente necessaria sospensionedel giudizio ex art. 295 c.p.c.; -pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5944 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro temporerappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorr ente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: irrogazione sanzioni–attorettifica – impugnazione-art. 295 c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, piazzaGondar n. 22 presso quest’ultim a; - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Liguria n.860/05/18 depositata in data 1 6 / 0 7 /201 5 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava tre atti di contestazione delle sanzioni con i qual i l’Agenzia delle Doganee dei Monopoli , in forza di atti prodromici di recupero dei dazi, irrogava sanzioni a seguito dell’ accerta mento di maggiori diritti applicando l’aliquota per paesi terzi del 4% a seguito di invalidazione dei certificati form A da parte dell’Autorità thailandesi; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’atto di contestazione n.730/2010 e lo rigettava quanto al resto ; - impugnava la pronuncia l a società contribuente ; proponeva appelloincidentale l’Amministrazione doganale; - con la pronuncia impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuenterigettando l’appello incidentale dell’Ufficio; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione doganale con atto affidatoa due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la società contribuente; - all’adunanza camerale del 10 febbraio 2023, riconvocato il Collegio in data 4 maggio 2023, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo in quanto non risultava notificata alla società la fissazione dell’adunanzacamerale ridetta; Consideratoche: -vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità di cui alcontroricorso, in quanto infondate; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -invero, i motivi proposti dall’Agenzia delle Dogane pongono questioni didiritto e riguardano il rapporto giuridico intercorrente tra gli avvisi di rettificae gli atti di irrogazione delle sanzioni, che si sostiene fondato su unrapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.; essi si pongono quindi logicamente “a monte” delle questioni che si assumono passate in giudicato; -il primo motivo denuncia la violazione falsa applicazione ex art. 360 c. 1n. 3 e n. 4 c.p.c. dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 324 c.p.c.e dell’art. 2909 c.c. per avere la CTR m ancato di ritenere che l'atto sanzionatorio deve intendersi autonomo sulla base dell'autosufficien te carattere contenutistico sostanziale dello stesso , senza pure porre attenzione sul fatto che il contenzioso sugli avvisi di accertamento prodromiciagli atti sanzionatori qui in esame non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato visto che pendono i giudizi per Cassazionemeglio descritti in narrativa ; - i l secondo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionefalsa applicazione dell'art . 295 c.p.c. in relazione all’art. 1 c. 2e all’art. 39 c. 1 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.per avere la C T R erroneamente considerata come cosa decisa una sentenzain realtà non passata in giudicato , d ovendosi nel caso in cui si fosseritenuto sussistente un vincolo di consequenzialità - pregiudizialità tra l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione delle sanzioni (tenutoconto del correlato giudizio ancora pendente di fronte a questa Corte) non pronunciarsi sul merito della pretesa bensì sospendere il giudizioex art. 295 c.p.c.; - i motiv i, suscettibili di esame congiunto in quanto stretta mente connessitra di loro, sono fondat i ; - invero, fermo restando le sanzioni oggetto di questo giudizio sono dipendenti dall'atto di rettifica, il giudizio relativo alla legittimità del quale è tuttora pendente e che ciò legittimerebbe la cassazione con rinviodella sentenza qui gravata , va precisato che le disposizioni che nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 processo tributario sanciscono, in caso di accoglimento del ricorso propostodal contribuente, l'annullamento dell'atto impositivo ed il venir meno,indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza, del titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria possono spiegare effetto limitatamentealla pretesa esaminata nel relativo giudizio, ma non certo con riferimento al diverso procedimento relativo all'irrogazione della sanzioneche l' A mministrazione ha applicato in relazione alla violazione sostanziale; -è infatti, senz'altro vero che fra il procedimento che riguarda la pretesa fiscale e quello relativo all'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazionidelle norme sostanziali in materia di imposizione fiscale esista un nesso di pregiudizialità che, ordinariamente, determina la sospensione del procedimento relativo alla sanzione in attesa della definizionedi quello concernente la violazione; -ciò non toglie che siffatto ordine di idee non può certo significare che all'[OSCURATO:PERSONA] sia impedita l'adozione di una contestazione che ponga a fondamento della sanzione la violazione sostanzialeancorché nel giudizio promosso in ordine alla stessa il giudice diprimo grado ne abbia escluso i presupposti. È noto, infatti, che gli atti di imposizione fiscale possono contenere, oltre al provvedimento di recuperodi imposta, anche l'atto di irrogazione delle eventuali sanzioni; in tali casi, il ricorso avverso il provvedimento unico fa sì che tutta la materia del contendere confluisca in un unico processo. Sicché il contribuentepuò ben contestare tanto i presupposti della violazione che quelli delle sanzioni irrogate, di guisa che nel medesimo giudizio l'eventualeesclusione dei presupposti dell'illecito non potrà che refluire (negativamente)sulla legittimità della sanzione; - ove, però, l'Amministrazione decida di provvedere autonomamente all'adozionedelle sanzioni ( ex art. 16 e seguenti del d. Lgs. n. 472 del 1997) sarebbe necessario ricorrere alla sospensione ex art.295 c.p.c. ( argomentando anche alla luce di Cass. n. 14814 /2008). Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 Non può, infatti, non convenirsi sull'opportunità che il procedimento relativo alla sanzione debba attendere la soluzione di quello pregiudicante:ciò tuttavia, non può affatto significare che in tali ipotesi l'Amministrazionefinanziaria non abbia il potere di irrogare la sanzione peril comportamento che ha costituito la base della pretesa erariale nel procedimentogiurisdizionale definito in primo grado con l'annullamento dell'atto di accertamento, privo come tale di quella stabilità che solo il passaggioin giudicato può determinare alla stregua dell' art. 2909 c.c. ; è dunque corretto l'assunto dell'Agenzia delle Dogane sul quale si incentrail secondo motivo di ricorso, in particolare, secondo il quale tale potere può ritenersi definitivamente caducato solo per effetto del passaggioin giudicato della sentenza che ha escluso la fondatezza della pretesa erariale. Ne consegue che, prima di tale momento, nulla impedisce all' A mministrazione di emettere l'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione, rispetto al quale il contribuente potrà far valere non soltanto i vizi propri dell'atto irrogato ma, eventualmente, anche l'assenza dei presupposti che giustificavano la contestazione separatasulla pretesa erariale come chiarito da questa Corte (Cass. SS. UUn. 758 del 2018) ; - s ulla base di tali argomentazioni, l e censur e di cui ai motivi sono fondate, avendo il giudice di appello fatto scorretta applicazione dei principi come sopra esposti, individuando una causa ostativa all'adozione dell'atto di irrogazione delle sanzioni non prevista dall'ordinamento e non disponendo la conseguente necessaria sospensionedel giudizio ex art. 295 c.p.c.; -pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il
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