CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17387/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi inpersona della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), LucianoCostantini (c.f. CSTLCN74D22D69W);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 858/2024, depositata il 11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delleparti si evince che, con ricorso alla Commissione tributaria di Genova, laSVC [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il provvedimento di irrogazione disanzioni conseguente a quello con il quale l’Agenzia delle Dogane avevaprovveduto alla rettifica del valore di due autovetture Lamborghini (unadelle quali priva di motore), un motore e dei pezzi di ricambio importatidagli [OSCURATO:PERSONA] d’America; in particolare, a fronte di un valore dichiaratodi USD 114.938,00 per le due autovetture ed i ricambi e di USD 2.662,00per il motore (sostanzialmente pari a quello indicato nella fattura divendita: USD 117.600), l’Amministrazione individuava i seguenti valori:€143.626,57 per le due autovetture, € 8.716 per le parti di ricambio ed €13.464,99 per il motore. A seguito di accertamenti presso le autoritàamericane, infatti, era risultato che: a) la dichiarazione di esportazionepredisposta dallo spedizioniere americano ([OSCURATO:PERSONA].) era per unvalore di USD 160.000 e non risultavano indicati né i pezzi di ricambio néil motore; b) nella “cover letter” era riportato il valore di USD 80.000 perciascuna autovettura; c) nei “bill of sale” erano riportati i medesimi valoridelle autovetture; d) tali documenti erano difformi da quelli corrispondentiesibiti dall’acquirente italiana.La società fondava l’impugnazione del provvedimento di irrogazionedelle sanzioni sull’accoglimento del ricorso, proposto in un separatogiudizio, avverso l’avviso di rettifica, sull’inesistenza dei presupposti perprocedere a tale rettifica e sull’esistenza della buona fede e dellamancanza di colpa che escludevano l’applicazione delle sanzioni.La CTP accoglieva il ricorso.2. L’Amministrazione proponeva appello con il quale chiedeva, tral’altro, la sospensione del processo in attesa della definizione di quellorelativo alla rettifica.Numero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026La società resisteva all’impugnazione.La CGT di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 858/2024,rigettava l’appello e compensava le spese. Rilevava innanzi tutto che nonvi erano i presupposti per la sospensione del processo, alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza n. 21763/2021 delle Sezioni Unite diquesta Corte, in quanto il processo relativo alla rettifica era stato definito,sia pure con sentenza non ancora passata in giudicato. Osservava, altresì,che l’annullamento del provvedimento di rettifica – sebbene disposto consentenza non ancora definitiva (richiamava Cass. Sez. U. 758/2027) -travolgeva anche quello di irrogazione delle sanzioni e che il giudice diprimo grado aveva condiviso, anche nel merito, le ragioni poste afondamento dell’annullamento del provvedimento di rettifica; infine,richiamava il contenuto della sentenza n. 802/2024 con il quale ilmedesimo collegio aveva rigettato l’appello contro la sentenza (n. 7/2022della Commissione tributaria provinciale di Genova) che aveva annullato ilprovvedimento di rettifica.3. Avverso la sentenza n. 858/2024, l’Amministrazione ha propostoricorso per cassazione affidato ad otto motivi.Ha resistito con controricorso la società che ha depositato, altresì, unamemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 295 c.p.c., 1,comma 2°, 19 e 39, comma 1 bis, d.lgs. n. 546/1992.Ad avviso dell’Amministrazione, nonostante la pronuncia delle SezioniUnite posta dalla CGT di secondo grado a fondamento della decisionesull’esclusione della sospensione, permarrebbe il rapporto di pregiudizialitànecessaria tra la decisione sull’atto di rettifica e quella sull’atto diirrogazione delle sanzioni, come rilevato in una pronuncia relativa ad unNumero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026caso analogo a quello in esame (Cass. n. 30782/2023). L’Agenzia haaltresì censurato la sentenza d’appello nella parte in cui ha evidenziatoche l’istanza di sospensione era stata proposta per la prima volta nelgiudizio di secondo grado, giacché tale circostanza sarebbe irrilevante.1.2 Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909c.c.; ad avviso dell’Amministrazione, la CGT di secondo grado avrebbeannullato il provvedimento di irrogazione della sanzione sulla base dellasentenza di annullamento dell’atto di rettifica che, tuttavia, ancora non eradefinitiva. Ha altresì affermato che il giudice d’appello è incorso in un altroerrore, ritenendo corretta la sentenza di primo grado che aveva condivisoanche le ragioni poste a fondamento dell’annullamento del provvedimentodi rettifica, che, invece, costituivano oggetto di un altro giudizio ancorapendente.1.3 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 19 e 36 d.lgs.n. 546/1992, 132 e 156 c.p.c.. La sentenza sarebbe sostanzialmente privadi motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata condivisa ladecisione con la quale è stato annullato l’atto di rettifica.1.4 I tre motivi sono inammissibili per sopravvenuto difetto diinteresse.Con ordinanza n. 16737/2026 - emessa all’esito della stessa adunanzacamerale in cui è stata trattata anche la presente controversia - questaCorte ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione (iscritto al n. 8047/2025r.g.) contro la sentenza n. 802/2024 della CGT di secondo grado dellaLiguria (che, a sua volta, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza n.7/2022 della Commissione tributaria provinciale di Genova), riguardantel’atto di rettifica, sicché l’annullamento di tale atto è divenuto definitivo. Èappena il caso di aggiungere che qualora il giudicato si sia formato aseguito di una pronuncia della Corte di cassazione, la conoscenza di taleNumero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026circostanza può essere acquisita indipendentemente dall’attività delle parti(Cass. n. 29923/2020; Cass. n. 8614/2011); peraltro, nel caso di specie,la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’avviso di rettifica ha costituitouno dei principali argomenti del ricorso e del controricorso.È evidente, quindi, che i primi tre motivi che riguardano,sostanzialmente, i rapporti tra i due processi e gli eventuali effetti dellasentenza di annullamento dell’atto di rettifica non ancora definitiva, sonoormai inammissibili per difetto di interesse.2.1 Nel ricorso dell’Amministrazione si legge poi che «Nella parte in cuiil la Corte Tributaria ha affermato “Nel merito si riportano le conclusioni dicui alla sentenza n. 802/2024 emessa da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 7/2022 della CTp vertentetra le stesse parti del presente processo.” Si ripropongono i motiviproposti avverso la sentenza n. 802/2024 nel ricorso r.g. 8047/2025pendente presso Codesta Suprema Corte».Vanno esaminati quindi i motivi di ricorso dell’Amministrazione,riguardanti, però, le argomentazioni su cui si fonda la sentenza n.802/2024 della CGT di secondo grado di Genova che ha ad oggetto l’attodi rettifica.2.2 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. «70 e 74 Reg.UE n. 952/2013 (C.D.U. – [OSCURATO:PERSONA]) e 140 Reg. UE n.2447/2015, nonché degli artt. 2698 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 7 D.lgs. n.546/1992».Ad avviso dell’Amministrazione, la rettifica del valore della mercesarebbe corretta in quanto «la non conformità alla realtà del valoreesposto nella dichiarazione d’importazione» era stata constata non sullabase di criteri aleatori o dei criteri sussidiari di cui all’art. 74 reg. UE952/2013, «bensì di dati documentali oggettivi e certi già a manidell’Amministrazione finanziaria, giacche risulta provato per tabulas che,Numero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026all’atto dell’esportazione dagli [OSCURATO:PERSONA]America, il valore delle dueautovetture di che trattasi era, non di complessivi Dollari statunitensi100.000,00, ma di complessivi Dollari statunitensi 160.000,00».Alla luce delle contraddizioni rilevate erano pertanto stati applicati «icriteri residuali per la determinazione dell’effettivo valore doganale dellamerce in importazione ai sensi della normativa unionale»; vi eranoperaltro notevoli contraddizioni tra la documentazione depositata alladogana americana e quella presentata unitamente alla dichiarazione diimportazione.2.3 Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.; la corteregionale (nella sentenza n. 802/2024, riguardante l’atto di rettifica) hainfatti affermato che «le vetture erano vetuste e malridotte e forsesoltanto il marchio Lamborghini poteva sviare ad una attenta valutazionedelle condizioni reali delle autovetture di cui una priva addirittura delmotore e l’altra da ristrutturare in toto», senza che la società avesse maidedotto, a sostegno delle proprie tesi, il cattivo stato di conservazionedelle autovetture.2.4 Con il sesto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 2699 c.c..L’amministrazione ha dedotto che la CGT di secondo grado (nella sentenzan. 802/2024, riguardante l’atto di rettifica) avrebbe violato la predettanorma «ritenendo che la documentazione fornita dalle competenti Autoritàstatunitensi sarebbe inconferente», mentre la stessa dovrebbe «essereconsiderata pienamente probante nella presente vicenda processuale,essendo costituita da atti ufficiali, peraltro riportanti anche il reale valoredi transazione delle merci in essi indicate, aventi valore di atto pubblicomunito di pubblica fede».2.5 Con il settimo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 36Numero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026d.lgs. 546/1992. L’Amministrazione ha dedotto che la sentenza n.802/2024, riguardante l’atto di rettifica, sarebbe caratterizzata damotivazione apparente nella parte in cui viene affermato che l’indicazione,nella dichiarazione d’importazione, della voce DAP (cioè “delivered atplace”, dicitura secondo la quale i dazi sono a carico dell’acquirente)sarebbe stata frutto di un errore. La motivazione al riguardo, secondo laricorrente, sarebbe “priva di logica” in quanto anche la fattura (n. 6 del30/7/2019) emessa dalla venditrice nei confronti della controricorrenterecava l’indicazione DAP; inoltre, se «l’importatore avesse avutointenzione di scrivere DDP all’interno del campo 20 della dichiarazionedoganale di importazione, allora il Giudice di secondo grado avrebbedovuto affermare che SVC aveva dichiarato un valore doganale dellamerce errato, dal momento che il prezzo di USD 117.600 non potevaincludere anche i diritti di confine».2.6 Con l’ottavo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 132 n. 4 c.p.c., 36 n. 4d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c. «per motivazione apparente, perplessa,illogica e contradditoria per quanto concerne la ritenuta mancanza diinteresse specifico da parte di SVC alla riduzione del valore doganale dellamerce importata».La CGT (nella sentenza n. 802/2024, riguardante l’atto di rettifica) haescluso tale interesse in quanto ha ritenuto che la vendita fosse stataconclusa alla condizione di resa DDP (Delivery duty paid), con laconseguenza che i diritti doganali gravavano sulla venditrice e, dunque,l’aumento o la riduzione degli stessi era ininfluente per l’acquirente.Ad avviso dell’Amministrazione, invece, il vantaggio per l’acquirente«sarebbe stato l’abbattimento dell’imponibile (ossia il valore della merce)ai fini del calcolo dei diritti di confine dovuti. Il beneficiario di ciò sarebbestato il fornitore, il quale, onerato di un costo tributario inferiore, avrebbeinevitabilmente potuto garantire al compratore un costo della merceNumero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026inferiore rispetto a quello normalmente dovuto. Tale inferiore esborsotributario, infatti, non potrebbe che avere ripercussioni dirette sul prezzodell’intera operazione commerciale di esportazione, permettendo unabbattimento del prezzo di vendita a favore di SVC (con un conseguentesuo risparmio economico). D’altra parte, gli unici soggetti offesi sarebberol’Unione europea e lo Stato italiano, i quali incamererebbero diritti diconfine per un valore complessivamente minore».2.7 Orbene, anche a voler ritenere ammissibili i motivi in questione -relativi alla sentenza d’appello n. 802/2024, riguardante l’atto di rettifica –in considerazione del richiamo alle ragioni di tale decisione contenuto nellapronuncia impugnata in questa sede, gli stessi vanno tutti rigettati pereffetto del giudicato derivante dall’ordinanza di questa Corte n.16737/2026. Come rilevato in precedenza, tale decisione ha resodefinitivo l’annullamento dell’atto di rettifica, dal quale, ai sensi dell’art.336, comma 2°, c.p.c., non può che discendere anche l’annullamento delprovvedimento di irrogazione delle sanzioni che proprio in tale atto direttifica trovava il proprio fondamento (cfr., per ipotesi analoghe, Cass. n.718/2017; Cass. n. 8614/2011).Il ricorso va quindi rigettato.3. L’Amministrazione va condannata al pagamento, in favore dellasocietà, delle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazionedella soccombenza. In proposito va rilevato che non è possibile tenereconto – come richiesto dalla controricorrente – ai fini della determinazionedel compenso, dei pregiudizi economici subiti dalla società per effettodell’intera vicenda, giacché lo stesso va determinato in base agli elementiindicati nell’art. 4, comma 1°, d.m. 55/2014 tutti relativi all’attivitàprofessionale prestata (difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettivedel cliente, urgenza, complessità delle questioni giuridiche, ecc.). Nérisulta comprensibile il riferimento alle spese «per tutti i gradi di giudizio»,dal momento che il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato e cheNumero registro generale 9672/2025Numero sezionale 4433/2026Numero di raccolta generale 17387/2026Data pubblicazione 01/06/2026non è stato proposto ricorso incidentale in ordine alle statuizioni sullespese contenute nelle sentenze di primo e secondo grado che, dunque,restano ferme.Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano in € 5.600,00 per compenso professionale, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi, che siliquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione aidifensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]