CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 42508/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata in questa sede il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p del Tribunale di Bologna il 4 novembre 2020. I ricorrenti sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati aventi ad oggetto il traffico illecito di rifiuti, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, nonché delitti di falso, attraverso l'esercizio di attività societarie nel settore della gestione dei rifiuti speciali. Emesso un primo provvedimento cautelare di sequestro preventivo delle strutture aziendali e dei beni esistenti, in quanto ritenuti funzionali alla realizzazione delle attività delittuose, il P.M. in data 6 ottobre 2020 revocava il sequestro, in ragione della rinuncia/revoca dell'autorizzazione integrata ambientale da parte delle società titolari dell'autorizzazione e del deposito cauzionale della somma di 40.000 euro. Con il decreto oggetto dell'istanza di riesame venivano nuovamente sottoposte a sequestro preventivo le società gestite dagli indagati, per l'accertata inosservanza di alcune prescrizioni dell'aia. (quanto alla gestione dei siti di stoccaggio e deposito) e per la determinazione della regione competente (che aveva ritenuto non realizzabile il piano di bonifica predisposto dagli indagati). 2. Ha proposto ricorso la difesa degli indagati deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 322, 325, 311, comma 3, 4 e 5, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, del tutto assente, con riguardo alle plurime censure formulate con l'istanza di riesame, con particolare riguardo al profilo del periculum in mora, alla luce sia della ricordata revoca dell'originaria misura cautelare, sia dell'assenza di indicazioni, nel provvedimento genetico come in quello del Tribunale del riesame, degli elementi di fatto, indicativi - rispetto al riscontrato venir meno dei presupposti della misura, che aveva condotto alla revoca del sequestro preventivo originariamente disposto - del sopraggiungere di nuove circostanze attestanti il presupposto richiesto dall'art. 321 cod. proc. pen., anche tenendo conto del dato accertato dell'intervenuta rinuncia all'a.i.a. (impeditivo dello svolgimento delle attività che si assumono svolte in contrasto con le prescrizioni di legge). 2.1. In data 23 giugno 2021 la difesa dei ricorrenti ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti, con i quali ha ribadito la carenza di motivazione in ordine alla concretezza del pericolo di realizzazione di nuove condotte di reato (ipotizzate come corrispondenti alle attività di deposito incontrollato di rifiuti), tenuto conto del contesto fattuale in cui si colloca la situazione delle aziende sottoposte a sequestro, da tempo inattive, e delle iniziative intraprese dagli indagati per ottenere la revoca dell'originaria misura cautelare; egualmente carente la motivazione con riguardo al disposto sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl, considerata l'estraneità di tale società (operante nel settore dell'edilizia) alle attività di gestione dei rifiuti e l'assenza di elementi obiettivi in grado di dimostrare la strumentalità della stessa società non già con generico riferimento alle attività illecite oggetto di indagine, ma alle specifiche ipotesi che nel provvedimento cautelare si indicano come reati suscettibili di essere agevolati dalla disponibilità dei beni (ossia, le condotte di deposito incontrollato di rifiuti).3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo il costante insegnamento della Corte, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo (o probatorio) è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione vanno riconnpresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). E', inoltre, nozione pacifica nella giurisprudenza di legittimità quella che definisce il periculum in mora considerato dalla norma dell'art. 321 cod. proc. pen. in termini di concreta possibilità che il bene sottoposto a sequestro «assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati» (Sez. 3, n. 11769 del 23/01/2008, Trulli, Rv. 239250; Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 261167; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778). 1.2. Il Tribunale del riesame, chiamato a valutare le questioni sollevate con l'istanza di riesame in punto di sussistenza del periculum in mora, non ha fornito alcuna risposta alle decisive questioni che i ricorrenti ripropongono in considerazione dello specifico contesto fattuale in cui è intervenuta la misura cautelare impeditiva, ossia dopo la revoca del precedente provvedimento di sequestro preventivo motivata dal venir meno delle esigenze di cautela (in ragione delle iniziative dagli indagati, dirette a procedere alla bonifica dei siti in cui venivano svolte le attività di gestione dei rifiuti). L'ordinanza impugnata non ha affrontato il tema dell'interruzione dell'attività criminosa, per effetto dell'imposizione dell'iniziale vincolo scaturente dall'originario provvedimento di sequestro; delle condizioni a cui era subordinata la revoca di quella misura; della rilevanza del dato della gestione da parte dell'amministratore giudiziario nel periodo di esecuzione della prima misura cautelare (che era di evidente ostacolo alla realizzazione di nuove e diverse condotte di reato), limitandosi a evocare l'accertamento di violazioni ex art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2006 (che ritiene realizzate "in data anteriore al primo sequestro ") che potrebbero costituire oggetto di reiterazione, senza valutare la concretezza di tale ipotesi, alla luce delle ricordate circostanze di fatto che attestavano una situazione di sostanziale cessazione di attività di gestione di rifiuti in assenza di titoli abilitativi (e in assenza di differenti ricostruzioni dimostrative della realizzazione di condotte di reato da parte degli indagati in contrasto con il dichiarato intento di provvedere alla bonifica dei siti e, quindi, allo smaltimento o recupero dei rifiuti esistenti secondo le indicazioni dell'autorità amministrativa). Esclusa nella specie la possibilità dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dei reati contestati, in ragione del pregresso sequestro delle società e dei beni aziendali ove erano state realizzate le condotte costituenti oggetto degli addebiti, residuava l'ipotesi del pericolo connesso all'agevolazione della realizzazione di altri reati, grazie alla disponibilità dei beni sequestrati. La concretezza del pericolo di realizzazione di altri reati richiede, evidentemente, la specifica dimostrazione dell'esistenza di circostanze fattuali che depongano per l'elevata possibilità che la commissione di nuovi reati sia agevolata dalla disponibilità della cosa sottoposta a sequestro; il che si verifica o quando la cosa è destinata funzionalmente alla realizzazione di condotte illecite, ovvero quando - per dati di esperienza ovvero per le condotte pregresse poste in essere dal soggetto che ne richiede la disponibilità - la probabilità di verificazione di nuovi e diversi fatti di reato risulti elevata. Di tale giudizio non vi è traccia nel provvedimento impugnato. 1.3. Analoga carenza motivazionale si rileva in relazione alla posizione della società [OSCURATO:PERSONA] srl, risultando assertivo il richiamo alle precedenti statuizioni riguardanti le impugnazioni dell'originario provvedimento di sequestro, proprio in ragione del mutato assetto fattuale in cui è intervenuta la nuova misura cautelare. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Bologna che provvederà al nuovo esame dell'istanza affrontando il tema dell'accertamento del requisito del periculum in mora, alla stregua delle osservazioni formulate dalle parti ricorrenti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc