CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 23892/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1160/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14346/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. in data 09/01/2025 ed avente ad oggetto la predetta società sulla base del fumus del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23892/2025 Roma, lì, 26/06/2025 delitto di estorsione aggravata in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], costretta, secondo l’assunto accusatorio, a corrispondere somme di denaro a titolo di estorsione alla criminalità locale reperendo la relativa provvista attraverso un sistema di sovrafatturazione e falsa fatturazione di quantitativi di materiali necessari all’esecuzione di quelli subappaltati a ditte compiacenti tra cui, per l’appunto, proprio la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socia, amministratrice unica e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che, premessa l’insussistenza del fumus commissi delicti con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], rileva che nel procedimento non v’è prova di contiguità mafiose riferite al predetto indagato ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] il cui proprietario e gestore era [OSCURATO:PERSONA], unico ad essersi accordato con il geometra Salvo per le operazioni di sovrafatturazione; richiama lo standard probatorio richiesto per l’adozione della misura reale sottolineando che, a fronte di una sovrafatturazione di 30.000 euro è stato disposto il sequestro di un compendio aziendale del valore di alcuni milioni; contesta il collegamento tra il clan Abruzzese e le ditte imposte, e sottolinea come difettasse, in capo a [OSCURATO:PERSONA] (ed a [OSCURATO:PERSONA]) la consapevolezza di agire nell’interesse del clan Abruzzese. Deduce in particolare: 2.1. violazione di legge penale sostanziale e processuale per mancato rispetto del principio di proporzionalità nonché per assenza di motivazione: rileva che il Tribunale ha confermato il sequestro disposto dal G.I.P. in via solidale tra tutti gli indagati con motivazione laconica ed errata, avendo la [OSCURATO:PERSONA] subìto il sequestro preventivo di tutto il comparto aziendale, dei crediti e dei mezzi, per un valore di gran lunga superiore all’entità della contestata sovrafatturazione; richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione della confisca in caso di concorso di persone nel reato; 2.2. violazione di legge quanto alla prova della titolarità effettiva della [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e non già, come sostenuto dai giudici della cautela, a [OSCURATO:PERSONA]: segnala che l’ordinanza fa riferimento ad una attività di sovrafatturazione per 14.000 risalente al 2022, quando la società era gestita da [OSCURATO:PERSONA] e sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del suo interrogatorio, aveva escluso che le somme così acquisite finissero nelle casse del clan Abbruzzese, circostanza comunque non comprovata; richiama, altresì, l’unica intercettazione relativa ad una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il geometra Salvo, in cui il primo, alla richiesta del secondo, segnalava di dover consultare il padre, che aveva gestito la società per l’intero periodo in contestazione (luglio 2022-giugno 2023) e ribadisce come l’ordinanza in verifica abbia motivato in termini laconici circa i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; 2.3. violazione di legge in relazione ai presupposti dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con conseguente assenza dei presupposti della confisca ex art. 240-bis cod. pen.: segnala come l’effettivo dominus dei rapporti con il Salvo era stato il solo [OSCURATO:PERSONA] mentre il figlio Domenico si limitava all’attività di autista ed aggiunge che non vi è prova di un coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] in ambienti mafiosi e di concreta soggezione tra presunti estortori ed estorti come è comprovato dai rapporti estremamente distesi e cordiali tra le ditte fornitrici – [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ed i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]; sottolinea che l’attività di sovrafatturazione era in realtà funzionale a coprire i costi della tangente e non il frutto di un’imposizione e ribadisce che il tenore delle conversazioni intercettate esclude la consapevolezza, in capo in particolare a [OSCURATO:PERSONA], della contiguità del Salvo ad ambienti della criminalità organizzata e che la sovrafatturazione fosse un sistema per pagare l’estorsione; segnala che nessuno poteva sospettare della figura del Salvo che mai, interloquendo con i Basile, aveva fatto riferimento alla presenza, alle sue spalle, di soggetti operanti in circuiti criminali ed evidenzia che l’esclusione dell’aggravante mafiosa porterebbe a qualificare il sequestro come facoltativo e non obbligatorio; 2.4. violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione sul periculum: rileva che la stringata motivazione resa dal Tribunale sul punto non fa altro che ripercorrere la disposizione normativa non tenendo in alcun conto gli interessi contrapposti della ricorrente, socia ed amministratrice della società. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Con nota pervenuta lo stesso giorno dell’udienza, la difesa ha evidenziato che la Corte di cassazione, in data 12/06/2025, ha accolto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura personale adottata nei confronti del predetto indagato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, con riferimento a tutti i motivi proposti - trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni - è infondato e, come tale, deve essere respinto. 1. È appena il caso di ricordare in premessa che, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è consentito solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 – 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01). 1.1. Quanto al profilo del fumus, il Collegio intende ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 – 01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311 – 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01). 1.2. A tal proposito, occorre dar conto della segnalazione della difesa circa l’avvenuto annullamento (con rinvio) dell’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del G.I.P. che, unitamente al sequestro, aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato in quanto gravemente indiziato del delitto di estorsione aggravata in concorso in danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo, la valutazione in ordine al presupposto del fumus commissi delicti deve certamente tener conto dell'eventuale annullamento dell'ordinanza che avesse disposto la misura cautelare personale nei confronti di un coindagato, sempre che, tuttavia, l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a quest'ultimo sia fondata su una motivazione incompatibile con l'astratta configurabilità della fattispecie criminosa che integra il requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 21525 del 08/02/2018, Sabatini, Rv. 273127 – 01; cfr., anche, Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021, Giudici, Rv. 282135 – 01, in cui la Corte ha precisato che è ammissibile l'adozione di una misura cautelare reale - nella specie, sequestro preventivo - sulla base degli stessi elementi già valutati, nei confronti della medesima persona ed in relazione alla medesima ipotesi di reato, ai fini del rigetto della richiesta di applicazione di una misura coercitiva personale per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che tale pronuncia, non più impugnabile, sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce il presupposto per l'applicazione della misura reale). La misura personale, infatti, è fondata sulla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza riferiti, in via specifica ed individuale, al suo destinatario: la misura reale, invece, si fonda sulla considerazione del fumus del reato per cui si procede e del suo collegamento con la res, indipendentemente dalla riferibilità soggettiva della condotta delittuosa. Per questa ragione, dunque, si è potuto affermare che la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514 – 01). 2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, nel caso di specie, l’oggetto del sequestro sono la società con i beni aziendali ritenuti, nella prospettazione della pubblica accusa, fatta propria dai giudici della cautela reale, facenti capo, sostanzialmente, a [OSCURATO:PERSONA] ed attraverso la cui operatività sarebbe stata accantonata parte della provvista necessaria al pagamento della somma pretesa a titolo estorsivo da esponenti della criminalità organizzata nei confronti del Petrucco, legale rappresentante della ditta subappaltatrice dei lavori relativi alla realizzazione di parte di un metanodotto. In definitiva, l’ipotesi sintetizzata nella provvisoria contestazione che ha fondato l’adozione del provvedimento di sequestro, è quella di una estorsione ascritta, in concorso tra loro, ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed in danno di [OSCURATO:PERSONA], “mediante un collaudato sistema grazie al quale la persona offesa veniva costretta a corrispondere somme di denaro mediante un sistema di sovrafatturazioni di servizi e/o falsa fatturazione di quantitativi di materiali necessari all’esecuzione dei lavori subappaltati da parte di ditte compiacenti” (cfr., così, pag. 2 dell’ordinanza). Il Tribunale ha dato conto degli elementi investigativi che avevano consentito di ricostruire – in punto di fumus del delitto di estorsione – il meccanismo attraverso il quale sarebbe stata attuata l’estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (come detto titolare della [OSCURATO:SOCIETA].), subappaltatrice di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta affidataria dei lavori per la realizzazione di una variante al metanodotto Pisticci-Sant’Eufemia per conto di [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Trebisacce. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito agli investigatori che [OSCURATO:PERSONA] (capo cantiere della [OSCURATO:PERSONA]) gli aveva fatto presente (attraverso il suo dipendente [OSCURATO:PERSONA]) che, in relazione ai lavori appaltati alla [OSCURATO:PERSONA], erano state imposte le ditte fornitrici di inerti, calcestruzzo e dello smaltimento terre e rocce da scavo (ovvero [OSCURATO:PERSONA], CMI, SMEDA); in particolare, il Petrucco aveva raccontato che il Fortunato era stato condotto a Lauropoli dove aveva incontrato alcune persone che gli avevano fatto presente che, per non avere problemi sul cantiere, sarebbe stato necessario corrispondere il 3% dell’importo dell’appalto (pari all’importo di 150.000 euro) e nell’occasione “gli avevano dato i nomi dei fornitori con i quali avrebbero lavorare” e che “l’importo suddetto sarebbe stato ricavato da una sovrafatturazione con i fornitori” (cfr., ancora, ivi). A conforto della versione propinata dalla persona offesa, il Tribunale ha richiamato le convergenti dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che il Salvo aveva imposto la collaborazione di CMI in quanto disponibile a sovrafatturare la fornitura di calcestruzzo confermando, ad ogni modo, che le tre ditte “… facevano parte di un sistema che avrebbe permesso a ICOP di versare a titolo di estorsione il 3% dell’intero importo dei lavori in favore di terzi soggetti della criminalità organizzata locale” (cfr., ivi). [OSCURATO:PERSONA], hanno precisato i giudici della cautela, aveva a sua volta spiegato che con il Fortunato era stata pianificata l’attività di sovrafatturazione nel senso che “… SMEDA avrebbe dovuto sovrafatturare circa 100.000 euro; CMI avrebbe sovrafatturato 30.000 euro; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sovrafatturato 20.000 euro” (cfr., ivi, pag. 3); infine, il Fortunato aveva riferito che, a fine novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] era arrivata a sovrafatturare 8.500 euro, CMI 14.000 euro e SMEDA 42.000 euro e che, peraltro, era sorto il problema del pagamento dell’IVA sugli importi sovrafatturati. Sulla scorta di siffatta ricostruzione, il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo – oltre che delle somme di denari corrispondenti al profitto del delitto di estorsione – anche delle tre società in quanto strumentali alla realizzazione delle condotte estorsive e sul rilievo che “… la libera disponibilità e gestione delle stesse possa aggravare o comunque protrarre le conseguenze del delitto” (cfr., pag. 14 dell’ordinanza “genetica”). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio come la lettura congiunta del provvedimento del Tribunale e dell’ordinanza del G.I.P. consenta di escludere ogni profilo di violazione di legge quanto alla valutazione dell’esistenza del fumus del delitto di estorsione ascrivibile, in prima battuta, ad esponenti della criminalità organizzata della Sibaritide (ovvero gli Abbruzzese), veicolata tramite il Salvo e concretizzata con l’emissione di fatture “gonfiate” da parte dei titolari delle ditte fornitrici di beni e servizi che erano state “imposte” all’appaltatore e, poi, al subappaltatore e da cui avrebbero dovuto essere recuperate le risorse per il pagamento del “pizzo”. 3.1. Così delineato il quadro in cui si è iscritta la posizione della [OSCURATO:PERSONA], e per quanto detto in precedenza, non rileva la questione, pure ampiamente trattata dalla difesa e relativa alla soggettiva riferibilità della condotta estorsiva (anche) a [OSCURATO:PERSONA], e su cui è intervenuto l’annullamento (con rinvio) del provvedimento di conferma della misura personale adottata nei confronti dell’indagato. Il dato che, invece, sorregge la misura reale è, per l’appunto, quello della strumentalità della ditta alla consumazione del delitto di estorsione e la rappresentata esigenza di evitare che la libera disponibilità della stessa possa comportare la prosecuzione o l’aggravamento della condotta delittuosa. E’ proprio in quest’ottica che vanno lette le decisioni richiamate al precedente punto 1, laddove si è chiarito che la misura personale e quella reale riposano su presupposti differenti cosicché l’eventuale valutazione in punto di carenza di gravità indiziaria con riguardo alla prima non è destinata a riflettersi automaticamente sulla seconda laddove, come nel caso di specie, l’ipotesi delittuosa resta comunque congruamente apprezzata a livello di fumus e ad esser oggetto di rilievi critici sino all’annullamento della misura è, semmai, la sua diretta riferibilità all’uno o all’altro indagato. 3.2. Le ragioni che i provvedimenti adottati dai giudici della cautela reale hanno posto a fondamento del sequestro, inoltre, impongono di superare le considerazioni difensive, rappresentate nel secondo motivo del ricorso, concernenti la “proporzionalità” (ovvero, per meglio dire, l’assenza di “proporzionalità”) tra la misura adottata (che ha coinvolto la società e l’intero compendio aziendale) ed il “profitto” del reato che, per quanto riguarda la [OSCURATO:SOCIETA] ammonta, secondo la stessa ricostruzione della pubblica accusa, a circa 14.000 euro. È vero che il Tribunale ha ritenuto il sequestro della C.M.I. funzionale, in primo luogo, alla confisca della cosa “servita a commettere il reato” (cfr., pagg. 5 e 6 dell’ordinanza in verifica in cui si è fatto riferimento a compendi aziendali “… da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria in quanto riconducibili di fatto agli indagati coinvolti nelle vicenda criminali descritte sopra, [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisando che trattasi di beni pertinenti al reato e strumentali allo stesso” aggiungendo che “… appare evidente che si sia proceduto al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, trattandosi di società e relativo compendio, strumentali alle ipotesi delittuose contestate nel presente procedimento, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] gestita e direttamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], seppure formalmente intestata a terzi, è stata utilizzata quale strumento per schermare con atti giuridici leciti l’estorsione ai danni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] … mediante sovrafatturazione di circa 30.000 euro “). E, da questo punto di vista, il Collegio deve ribadire che, proprio per la confisca di cose servite per commettere il reato, è necessaria la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa, da valutare anche verificando la rispondenza della misura cautelare adottata ai principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità della stessa (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886 – 01). 3.2.1. Peraltro, si è condivisibilmente affermato che la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza e va correlato al principio di proporzione, che trova il suo ambito applicativo privilegiato nella disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ma al quale, come è ormai opinione diffusa, va attribuita una portata assolutamente ampia che travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. 3.2.2. In quest’ottica, pertanto, è stata ribadita la necessità di un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato soprattutto quando il legame prospettato sia di natura funzionale, richiedendosi che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale (cfr., Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, Rv. 259850-01; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 – 01; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 – 01, pronunce che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso; cfr., ancora, Sez. 6, n. 32807 del 18/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253219 – 01 che, in tema di sequestro preventivo, ha ribadito che al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, il presupposto del nesso pertinenziale della cosa al reato deve essere oggetto di congrua motivazione da parte del giudice sia con riguardo al profilo della specifica, intrinseca e stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita che si ritiene commessa dall'indagato, sia con riferimento alla possibilità che quell'attività venga reiterata o aggravata). 3.2.3. Con particolare riguardo all’ipotesi di sequestro preventivo di una società, si è pertanto ribadita la necessità di verificare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività criminose, quale società strutturalmente illecita (cfr., Sez. 4, n. 7107 del 25/01/2022, Faraoni, Rv. 282674 – 01, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro delle quote sociali, interamente nella titolarità dell'imputata, disposto in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., fungendo l'ente da "schermo" per la realizzazione del sistema illecito in forma non individuale). I provvedimenti adottati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] si sono complessivamente conformati a questi principi. Invero, L’ordinanza del G.I.P., motivando sul profilo del periculum, aveva in realtà sottolineato la finalità (anche) impeditiva del provvedimento cautelare evidenziando che “… la libera disponibilità e gestione … possa aggravare o comunque protrarre le conseguenze del reato” (cfr., pag. 14 dell’ordinanza “genetica”). Sulla stessa linea, quindi, si è articolata la motivazione del Tribunale che, dal canto suo, ha spiegato che “… alla luce degli atti di indagine compendiati nella ordinanza gravata, si ritiene sussistente il fumus commissi delicti della estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. risultando gli indagati coinvolti a vario titolo nella estorsione ai danni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della ICOP … mediante l’escamotage di sovrafatturazioni da parte delle compiacenti e complici aziende riconducibili agli indagati, imponendo l’estorsione grazie alla intimidazione promanante dalla forza della ‘ndrangheta sul territorio, agevolando la consorteria riconducibile ad Abbruzzese beneficiario dei proventi” (cfr., pag. 5 dell’ordinanza). Su questa premessa, quindi, i giudici del riesame hanno ritenuto giustificata la cautela reale sui compendi aziendali la cui gestione “… può essere utilizzata per proseguire nelle condotte illecite, mettendo a disposizione uno schermo lecito per consentire di perseverare in condotte antigiuridiche a scopo estorsivo” (pag. 6), riconoscendo altresì che “… risulta che il modus operandi illecito fosse non occasionale (avendo avuto la società già nel 2022-2024 rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che vi è stato un inquinamento aziendale negli anni, con la conseguenza che non può nel caso in esame limitarsi il sequestro alla quota di denaro oggetto della richiesta estorsiva” (cfr., ancora, pag. 6 dell’ordinanza). I provvedimenti adottati dai giudici della cautela reale, in definitiva, pur partendo dalla considerazione della funzionalità del sequestro alla finale confisca, hanno tuttavia argomentato sulla finalità anche impeditiva della misura che – con motivazione non apparente e, dunque, in termini non sindacabili in questa sede – hanno ritenuto tale da giustificarne l’estensione all’intero compendio aziendale al fine, per l’appunto, di impedire la prosecuzione del reato ovvero comunque aggravarne le conseguenze. 4. Le suesposte considerazioni comportano, in definitiva, il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]