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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24869/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatopresso lo studio del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 292 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 dicembre 2021 (R.G.N.137/2021).Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBrescia ha respinto il gravame proposto dall’Associazione PromozioneSociale [OSCURATO:PERSONA] (denominata, d’ora innanzi, Associazione) e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, disconoscendo irapporti di lavoro domestico stipulati dall’appellante, sulla base dellerisultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019014127/DDL del 15 novembre 2019, e disattendendo la richiestadi riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge 23dicembre 2000, n. 388).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che,nel caso di specie, difetta un elemento imprescindibile del lavorodomestico: la prestazione non è stata resa presso il datore di lavoro enon consiste, dunque, in mansioni correlate al funzionamento della vitafamiliare del datore di lavoro.Corretto è il regime sanzionatorio applicato, in carenza di ognielemento d’incertezza sulla portata della normativa applicabile.Irrilevanti, infine, si dimostrano le istanze istruttorie capitolatedall’Associazione.2.– L’Associazione impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., della legge 2 aprile 1958, n. 339, e del decretodel Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e imputaalla pronuncia d’appello di aver erroneamente escluso la riconducibilitàdei rapporti di lavoro al lavoro domestico.Ad avviso della ricorrente, la legge n. 339 del 1958 prevede qualeunico elemento qualificante il nesso funzionale della prestazione con ilfunzionamento della vita familiare, nesso funzionale che non puòessere negato sol perché la prestazione è resa a favore di un terzo.1.1.– Il motivo dev’essere respinto.1.2.– La Corte di merito ha accertato che il personale occupatodall’odierna ricorrente prestava l’attività lavorativa presso le abitazionidegli anziani o presso le strutture in cui gli anziani erano ricoverati(pagina 4 della sentenza d’appello).

Nessun rapporto di convivenzalegava, dunque, l’Associazione e gli anziani assistiti.Poste tali premesse di fatto, che la ricorrente non contesta, i giudicid’appello hanno rilevato, in punto di diritto, che il lavoro domesticopostula «due requisiti: la prestazione deve essere resa presso il datoredi lavoro e deve consistere in mansioni attinenti [a]l funzionamentodella vita familiare del datore di lavoro» (pagina 5 della pronunciad’appello).1.3.– La qualificazione operata dalla Corte di merito sub specieiuris, in linea con quella già tratteggiata dal Tribunale, non presta ilfianco alle censure formulate nel ricorso.Lungi dal conferire rilievo alla prassi amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA], lapronuncia impugnata valorizza la definizione normativa di lavorodomestico, racchiusa nell’art. 1 della legge n. 339 del 1958: «Lapresente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti aiservizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente,di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con- 3 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026retribuzione in denaro o in natura.

S’intendono per addetti ai servizipersonali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasititolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che sitratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personaleadibito a mansioni generiche».Essenziale, ai fini della configurazione di un rapporto di lavorodomestico, è che la prestazione sia finalizzata al funzionamento dellavita familiare, come conferma anche l’art. 1 del d.P.R. 31 dicembre1971, n. 1403, recante la disciplina dell’obbligo delle assicurazionisociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari:tale previsione, nell’individuare i destinatari della normativa, fariferimento allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamentodella vita familiare, rese nel contesto dell’abitazione del datore di lavoro(Cass., sez. lav., 1° aprile 2005, n. 6824).Al novero dei lavoratori domestici appartengono anche coloro cheprestano la propria opera a beneficio di una comunità stabile di personeche convivano in modo continuativo e permanente sotto lo stesso tetto,senza uno scopo di lucro, nell’osservanza di un principio di mutuaassistenza (in tal senso, già Cass., sez. lav., 31 marzo 1983, n. 2354,che esclude il configurarsi di tale comunità nell’ipotesi di una scuolaallievi sottufficiali): la solidarietà affettuosa fra persone aventi una talecomunanza di vitto e di alloggio giustifica l’assimilazione alle famiglie,basate su vincoli di sangue (Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n.21446).Su tali aspetti fa leva la ricorrente, enfatizzando, da ultimo anchenella memoria illustrativa (pagine 3 e seguenti), il nesso che intercorretra le prestazioni lavorative e il funzionamento della vita familiare(secondo periodo).Nondimeno, tale prospettazione pretermette l’enunciato normativocontenuto nel primo periodo dell’art. 1 della legge n. 339 del 1958, checoncorre a qualificare il rapporto di lavoro, identificandolo nella- 4 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026prestazione di un’opera continuativa o prevalente «presso lo stessodatore di lavoro».Invero, coessenziale alla tipologia del lavoro domestico è ladestinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare persoddisfare un bisogno personale del datore (Cass., sez. lav., 14dicembre 2005, n. 27578).È ben vero che l’elaborazione della giurisprudenza, in consonanzacon l’evolvere dei rapporti sociali, ha incluso nell’àmbito applicativo dellavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite daun’affectio diversa da quella familiare in senso stretto (ordinanza n.21446 del 2018, cit.).Tuttavia, anche tale più ampia esegesi postula pur sempre unacorrelazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legata alfunzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisognipersonali del datore e non di un quivis de populo.La lettura propugnata dalla ricorrente recide, per contro, talelegame, nell’ascrivere al lavoro domestico una prestazione finalizzataal funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di bisogni disoggetti diversi dal datore di lavoro.Per questa via, come rimarca l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 5 del controricorso),si giunge a collocare nell’alveo del lavoro domestico anche un’attivitàprofessionale di reperimento di manodopera da indirizzare allosvolgimento di lavori a favore di terzi.La scissione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazionealtera, dunque, la tipologia di un rapporto di lavoro che il legislatore haplasmato secondo caratteri di marcata specialità (Corte costituzionale,sentenza n. 27 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto), legatianche alla condivisione della vita e degli spazi che s’instaura tra datoree prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte.A tale specialità si raccorda l’applicazione di un particolare regimecontributivo, che deve, per converso, cedere il passo all’obbligo di- 5 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026pagare i contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, allorché,del lavoro domestico, difettino i tratti caratteristici (Cass., sez. lav., 24febbraio 1979, n. 1235).Anche in questa prospettiva, trova conferma la necessitàd’intendere il lavoro domestico in senso rigoroso, aderente alla letterae alla ratio della disciplina speciale apprestata dal legislatore.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violato l’art.116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000, errando neldisconoscere i presupposti della buona fede e dell’oggettiva incertezza,richiesti dalla legge per la riduzione delle sanzioni civili.2.1.– La critica si rivela inammissibile.2.2.– I giudici d’appello hanno escluso l’applicabilità del più miteregime sanzionatorio delineato dall’art. 116, comma 15, della legge n.388 del 2000, osservando che nessuna oggettiva incertezza si ravvisanel caso di specie: invero, «la disciplina del rapporto di lavorodomestico è risalente e consolidata nel tempo anche a livellogiurisprudenziale/amministrativo e non risultano i presupposti diincertezza richiesti per l’applicabilità del regime sanzionatorioA tale valutazione, particolareggiata e sorretta da una pluralità dielementi, la ricorrente contrappone in termini assertivi, anche nellamemoria illustrativa (pagine 6 e 7), un più appagante coordinamentodei dati probatori acquisiti, al fine di adombrare quell’oggettivaincertezza che i giudici d’appello, in linea con i giudici di prime cure,hanno escluso in modo approfondito e coerente.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degliartt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la mancataammissione delle prove, con peculiare riguardo al tema del rimborso- 6 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026delle spese e alle istanze volte a infirmare le deduzioni dell’[OSCURATO:PERSONA],avrebbe pregiudicato il diritto di difesa.3.1.– La censura, ribadita e sviluppata anche nella memoriaillustrativa (pagine 7 e 8), non supera il vaglio di ammissibilità e,dunque, colgono nel segno i rilievi svolti in limine dall’[OSCURATO:PERSONA] (pagina6 del controricorso).3.2.– Con dovizia di richiami (pagine 7, 8 e 9), la Corte territorialeha posto in risalto la genericità delle istanze istruttorie e la loroirrilevanza e ha evidenziato che generiche sono anche le deduzioni checorredano il ricorso, oltre che inidonee a scalfire le dichiarazioniraccolte in sede ispettiva sull’impiego della dizione “rimborso spese”per dissimulare la retribuzione delle ore di straordinario.Con tali circostanziati rilievi il motivo di ricorso omette diconfrontarsi, limitandosi a perorare in termini apodittici la lesione deldiritto di difesa per la mancata ammissione delle istanze istruttoriearticolate.4.– Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigettodel ricorso.5.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.6.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.- 7 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forzadi procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatopresso lo studio del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 292 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 dicembre 2021 (R.G.N.137/2021).Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBrescia ha respinto il gravame proposto dall’Associazione PromozioneSociale [OSCURATO:PERSONA] (denominata, d’ora innanzi, Associazione) e haconfermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, disconoscendo irapporti di lavoro domestico stipulati dall’appellante, sulla base dellerisultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019014127/DDL del 15 novembre 2019, e disattendendo la richiestadi riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge 23dicembre 2000, n. 388).A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che,nel caso di specie, difetta un elemento imprescindibile del lavorodomestico: la prestazione non è stata resa presso il datore di lavoro enon consiste, dunque, in mansioni correlate al funzionamento della vitafamiliare del datore di lavoro.Corretto è il regime sanzionatorio applicato, in carenza di ognielemento d’incertezza sulla portata della normativa applicabile.Irrilevanti, infine, si dimostrano le istanze istruttorie capitolatedall’Associazione.2.– L’Associazione impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanzacamerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]- 2 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., della legge 2 aprile 1958, n. 339, e del decretodel Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e imputaalla pronuncia d’appello di aver erroneamente escluso la riconducibilitàdei rapporti di lavoro al lavoro domestico.Ad avviso della ricorrente, la legge n. 339 del 1958 prevede qualeunico elemento qualificante il nesso funzionale della prestazione con ilfunzionamento della vita familiare, nesso funzionale che non puòessere negato sol perché la prestazione è resa a favore di un terzo.1.1.– Il motivo dev’essere respinto.1.2.– La Corte di merito ha accertato che il personale occupatodall’odierna ricorrente prestava l’attività lavorativa presso le abitazionidegli anziani o presso le strutture in cui gli anziani erano ricoverati(pagina 4 della sentenza d’appello). Nessun rapporto di convivenzalegava, dunque, l’Associazione e gli anziani assistiti.Poste tali premesse di fatto, che la ricorrente non contesta, i giudicid’appello hanno rilevato, in punto di diritto, che il lavoro domesticopostula «due requisiti: la prestazione deve essere resa presso il datoredi lavoro e deve consistere in mansioni attinenti [a]l funzionamentodella vita familiare del datore di lavoro» (pagina 5 della pronunciad’appello).1.3.– La qualificazione operata dalla Corte di merito sub specieiuris, in linea con quella già tratteggiata dal Tribunale, non presta ilfianco alle censure formulate nel ricorso.Lungi dal conferire rilievo alla prassi amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA], lapronuncia impugnata valorizza la definizione normativa di lavorodomestico, racchiusa nell’art. 1 della legge n. 339 del 1958: «Lapresente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti aiservizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente,di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con- 3 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizipersonali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasititolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che sitratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personaleadibito a mansioni generiche».Essenziale, ai fini della configurazione di un rapporto di lavorodomestico, è che la prestazione sia finalizzata al funzionamento dellavita familiare, come conferma anche l’art. 1 del d.P.R. 31 dicembre1971, n. 1403, recante la disciplina dell’obbligo delle assicurazionisociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari:tale previsione, nell’individuare i destinatari della normativa, fariferimento allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamentodella vita familiare, rese nel contesto dell’abitazione del datore di lavoro(Cass., sez. lav., 1° aprile 2005, n. 6824).Al novero dei lavoratori domestici appartengono anche coloro cheprestano la propria opera a beneficio di una comunità stabile di personeche convivano in modo continuativo e permanente sotto lo stesso tetto,senza uno scopo di lucro, nell’osservanza di un principio di mutuaassistenza (in tal senso, già Cass., sez. lav., 31 marzo 1983, n. 2354,che esclude il configurarsi di tale comunità nell’ipotesi di una scuolaallievi sottufficiali): la solidarietà affettuosa fra persone aventi una talecomunanza di vitto e di alloggio giustifica l’assimilazione alle famiglie,basate su vincoli di sangue (Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n.21446).Su tali aspetti fa leva la ricorrente, enfatizzando, da ultimo anchenella memoria illustrativa (pagine 3 e seguenti), il nesso che intercorretra le prestazioni lavorative e il funzionamento della vita familiare(secondo periodo).Nondimeno, tale prospettazione pretermette l’enunciato normativocontenuto nel primo periodo dell’art. 1 della legge n. 339 del 1958, checoncorre a qualificare il rapporto di lavoro, identificandolo nella- 4 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026prestazione di un’opera continuativa o prevalente «presso lo stessodatore di lavoro».Invero, coessenziale alla tipologia del lavoro domestico è ladestinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare persoddisfare un bisogno personale del datore (Cass., sez. lav., 14dicembre 2005, n. 27578).È ben vero che l’elaborazione della giurisprudenza, in consonanzacon l’evolvere dei rapporti sociali, ha incluso nell’àmbito applicativo dellavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite daun’affectio diversa da quella familiare in senso stretto (ordinanza n.21446 del 2018, cit.).Tuttavia, anche tale più ampia esegesi postula pur sempre unacorrelazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legata alfunzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisognipersonali del datore e non di un quivis de populo.La lettura propugnata dalla ricorrente recide, per contro, talelegame, nell’ascrivere al lavoro domestico una prestazione finalizzataal funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di bisogni disoggetti diversi dal datore di lavoro.Per questa via, come rimarca l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 5 del controricorso),si giunge a collocare nell’alveo del lavoro domestico anche un’attivitàprofessionale di reperimento di manodopera da indirizzare allosvolgimento di lavori a favore di terzi.La scissione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazionealtera, dunque, la tipologia di un rapporto di lavoro che il legislatore haplasmato secondo caratteri di marcata specialità (Corte costituzionale,sentenza n. 27 del 1976, punto 3 del Considerato in diritto), legatianche alla condivisione della vita e degli spazi che s’instaura tra datoree prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte.A tale specialità si raccorda l’applicazione di un particolare regimecontributivo, che deve, per converso, cedere il passo all’obbligo di- 5 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026pagare i contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, allorché,del lavoro domestico, difettino i tratti caratteristici (Cass., sez. lav., 24febbraio 1979, n. 1235).Anche in questa prospettiva, trova conferma la necessitàd’intendere il lavoro domestico in senso rigoroso, aderente alla letterae alla ratio della disciplina speciale apprestata dal legislatore.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violato l’art.116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000, errando neldisconoscere i presupposti della buona fede e dell’oggettiva incertezza,richiesti dalla legge per la riduzione delle sanzioni civili.2.1.– La critica si rivela inammissibile.2.2.– I giudici d’appello hanno escluso l’applicabilità del più miteregime sanzionatorio delineato dall’art. 116, comma 15, della legge n.388 del 2000, osservando che nessuna oggettiva incertezza si ravvisanel caso di specie: invero, «la disciplina del rapporto di lavorodomestico è risalente e consolidata nel tempo anche a livellogiurisprudenziale/amministrativo e non risultano i presupposti diincertezza richiesti per l’applicabilità del regime sanzionatorioA tale valutazione, particolareggiata e sorretta da una pluralità dielementi, la ricorrente contrappone in termini assertivi, anche nellamemoria illustrativa (pagine 6 e 7), un più appagante coordinamentodei dati probatori acquisiti, al fine di adombrare quell’oggettivaincertezza che i giudici d’appello, in linea con i giudici di prime cure,hanno escluso in modo approfondito e coerente.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degliartt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.: la mancataammissione delle prove, con peculiare riguardo al tema del rimborso- 6 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026delle spese e alle istanze volte a infirmare le deduzioni dell’[OSCURATO:PERSONA],avrebbe pregiudicato il diritto di difesa.3.1.– La censura, ribadita e sviluppata anche nella memoriaillustrativa (pagine 7 e 8), non supera il vaglio di ammissibilità e,dunque, colgono nel segno i rilievi svolti in limine dall’[OSCURATO:PERSONA] (pagina6 del controricorso).3.2.– Con dovizia di richiami (pagine 7, 8 e 9), la Corte territorialeha posto in risalto la genericità delle istanze istruttorie e la loroirrilevanza e ha evidenziato che generiche sono anche le deduzioni checorredano il ricorso, oltre che inidonee a scalfire le dichiarazioniraccolte in sede ispettiva sull’impiego della dizione “rimborso spese”per dissimulare la retribuzione delle ore di straordinario.Con tali circostanziati rilievi il motivo di ricorso omette diconfrontarsi, limitandosi a perorare in termini apodittici la lesione deldiritto di difesa per la mancata ammissione delle istanze istruttoriearticolate.4.– Le considerazioni illustrate conducono al complessivo rigettodel ricorso.5.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.6.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione,ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.- 7 -Numero registro generale 15310/2022Numero sezionale 2860/2026Numero di raccolta generale 24869/2026Data pubblicazione 31/08/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 8 -
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