Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 27/1976
ECLI:IT:COST:1976:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro
[OSCURATO:PERSONA] e diretto al conseguimento, sulla base dell'art. 17,
lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del lavoro
domestico, della indennità di licenziamento per risoluzione del
rapporto di lavoro domestico ad ore, il pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha
sollevato, su istanza della parte attrice, con ordinanza del 1 aprile
1974, la questione di legittimità costituzionale del ricordato art.
17, lett. b, della legge 1958, n. 339, nonché del correlativo art. 1
della stessa legge, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 36,
primo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che la rilevanza della proposta
questione poggerebbe sul fatto che solo attraverso il riconoscimento
della illegittimità costituzionale delle norme impugnate potrebbe
essere accolta la domanda attrice, osserva, nel merito, che il
meccanismo, per il quale verrebbe calcolata l'entità della indennità
di anzianità, determinerebbe una disparità di trattamento non
giustificabile tra il lavoratore domestico che abbia prestato almeno
quattro ore giornaliere di attività continuativa alle dipendenze di
più datori di lavoro, senza prevalenza di un rapporto sugli altri, e
il lavoratore domestico che abbia prestato le stesse ore giornaliere di
lavoro alle dipendenze di un solo datore.
In questo caso l'indennità verrebbe commisurata (art. 17, lett. b,
della legge) a quindici giorni di retribuzione in danaro per ogni anno
di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio; nel primo caso, invece
(quello che riguarderebbe la parte attrice), attesa la limitazione di
cui all'art. 1 della stessa legge, sulla base di otto giorni per ogni
anno di servizio, con applicazione, pertanto, in forza
dell'orientamento giurisprudenziale, dell'art. 2245 del codice civile.
Una siffatta diversità di trattamento contrasterebbe con il
principio affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.75 del
1968 e n. 85 del 1972, secondo il quale l'indennità di anzianità
rivestirebbe carattere retributivo, costituendo parte del compenso
dovuto per il lavoro prestato.
Non vi è stata costituzione di parte e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 1 e 17, lett. b,
della legge 2 aprile 1958, n. 339 contrastino, nel determinare una
diversità di trattamento, ai fini della liquidazione della indennità
di anzianità, tra i lavoratori domestici che abbiano prestato la loro
opera per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di
lavoro e i lavoratori domestici che abbiano prestato la stessa
attività lavorativa giornaliera presso più datori di lavoro, ma
inferiore per ogni singolo alle quattro ore, con gli artt. 3, primo
comma, (e non 1, come erroneamente indicato nel dispositivo
dell'ordinanza di remissione) e 36, primo comma, della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - È da premettere che il giudice a quo pone a fondamento della
proposta questione la circostanza che mentre nei primo caso la
indennità di anzianità verrebbe commisurata, per il disposto
dell'art. 17, lett. b, della legge n. 339 del 1958, ai quindici giorni
di retribuzione in danaro per ogni anno di anzianità sulla base
dell'ultimo stipendio, nel secondo caso, invece, stante la limitazione
di cui alla norma generale dell'art. 1 della stessa legge, verrebbe
commisurata a otto giorni di retribuzione, trovando applicazione la
disposizione contenuta nell'art. 2245, secondo comma, del codice
civile.
3. - Questa Corte, con la sentenza n. 27 del 1974, ha già posto in
risalto alcune caratteristiche che distinguono, differenziandolo dagli
altri rapporti di lavoro, il rapporto di lavoro domestico, e che ben
possono legittimare una diversa disciplina.
Non v'è dubbio che il legislatore ha inteso, con la legge 2 aprile
1958, n. 339, avente per oggetto la tutela del lavoro domestico, tener
conto, ai fini della estensione o meno a tutto il settore di questa o
quella previdenza, della qualità e della entità della prestazione in
concreto. Una tale scelta da parte del legislatore non puo essere
considerata né illogica né irragionevole, tanto più se si consideri
che la legge in questione non ha escluso il diritto del lavoratore
domestico che abbia prestato la propria opera lavorativa per un numero
inferiore alle quattro ore giornaliere, ad ottenere l'indennità di
anzianità, ma si è limitata solo a rendere possibile l'applicazione
della disposizione a carattere generale contenuta nell'art. 2245. Di
questo, del resto, ha già dato atto lo stesso giudice proponente
contenendo la questione di legittimità costituzionale nell'ambito di
un particolare caso di specie. Infatti, egli parte dal presupposto che
la incostituzionalità della norma sarebbe raffigurabile solo nel fatto
che non consente, ai fini della liquidazione dell'indennità, il cumulo
delle prestazioni presso datori di lavoro diversi.
Accedendo alla tesi prospettata dal giudice a quo ne deriverebbe,
come conseguenza logica, che ogni singolo datore di lavoro, in quanto a
questo spetta la corresponsione dell'indennità, verrebbe gravato delle
conseguenze dell'opera prestata dal dipendente anche a favore di altro
datore di lavoro, quantunque la pluralità dei rapporti non sia in
alcun modo connessa. La connessione potrà eventualmente operare per il
conseguimento di quelle previdenze legate alla entità dei contributi
corrisposti.
Vale ricordare, poi, che questa Corte ha, in ripetute decisioni,
inquadrato altresì la portata dell'art. 36 della Costituzione,
stabilendo, tra l'altro, che l'esigenza di una retribuzione
proporzionata alla qualità del lavoro prestato si ricollega al
rapporto di scambio tra singolo prestatore d'opera e datore di lavoro.
Consegue, da ciò, che ogni datore di lavoro rimane legato, in tema
di corresponsione di adeguate retribuzioni, contestuali o differite,
come lo è la liquidazione della indennità di anzianità, agli
obblighi giuridici che discendono dal rapporto di lavoro che lo legano
al lavoratore e che nessun condizionamento, in relazione a tali
obblighi, può a lui far carico per il fatto che il medesimo lavoratore
sia occupato in altro rapporto di prestazione d'opera.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la
tutela del lavoro domestico, sollevata in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal pretore di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere