CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale Leg. Rappresentante di “[OSCURATO:PERSONA] srl” nato aReggio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.udite le conclusioni del difensore della parte civile avv.to [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] avv.to [OSCURATO:PERSONA] eBarillà [OSCURATO:PERSONA], e del difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avv.to [OSCURATO:PERSONA] hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], riformando parzialmente lasentenza del Gup tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di condanna diCrucitti [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 452 quaterdecies c.p., 110 c.p.452 quater 452 novies c.p., 110 c.p. 452 bis c.p. 452 novies c.p. 110 c.p. 633639 452 novies c.p. 110 c.p. 256 co. 1 e 3 Dlgs. 152/06, 624 625 c.p. di cui aicapi a) b) c) e) f) g), con confisca di quanto in sequestro comprensiva di quotesociali e patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di automezzi,rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto lasentenza impugnata.2. Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] eCrucitti [OSCURATO:SOCIETA]. mediante i rispettivi difensori, deducendo il primo sei motivicon il ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e otto motivi con il ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], e laseconda un unico motivo di ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo del ricorso proposto mediante ildifensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deduce i vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine ai reati di cui al capo a) inerenti gli artt. 110 c.p. 452quaterdecies c.p..La Corte non avrebbe motivato in ordine alla richiesta di assoluzione.Precisato inoltre che mancherebbe ogni allestimento di mezzi e attivitàorganizzate e che nella sentenza di prime cure sarebbe emersa unacontraddizione tra l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato associativocontestato e la condanna in ordine al reato ex art. 452 quaterdecis c.p., siosserva che su tali aspetti sollevati dalla difesa la Corte di appello non avrebbemotivato.4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in ordine ai reati di cui ai capi b) (artt. 110 c.p. 452 quater c.p.) ec) (artt. 110 c.p. e 452 bis c.p.). Si premette che in sede di appello era statarichiesta l'assoluzione in ordine ai reati di cui ai predetti capi e in subordinel'assorbimento del capo b) nel capo c) in ragione della sussidiarietà dell'art. 452quater comma 1 n. 3 c.p., quale disastro ambientale commesso mediante offesaalla pubblica incolumità, rispetto all'art. 452 bis c.p. Il reato ex art. 452 bis c.p.rispetto al reato ex art. 452 quater c.p. suddetto, integrerebbe un'ipotesi diprogressione criminosa rispetto al terzo evento in cui si articola il reato ex art.452 quater c.p., rilevante nel caso di specie. La Corte di appello non avrebbepreso in considerazione le sopra sintetizzate considerazioni difensive.5. Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, inordine ai reati di cui al capo e) (artt. 110 c.p. 633, 639 c.p.), essendosi omessodi valutare il relativo motivo di gravame. In ordine al reato ex art. 633 c.p.,mancherebbe l'elemento soggettivo con particolare riferimento allaconsapevolezza della altruità del bene, e al riguardo gli elementi valorizzati dalGup sarebbero insufficienti. Anzi, avrebbero dovuto far insorgere, al contrario, ildubbio circa la consapevolezza della altruità del bene soprattutto quanto allaavvenuta collocazione di blocchi di cemento e di un lucchetto da parte delricorrente. Nel corso del tempo, il possesso del terreno sarebbe stato a lungopacifico, per cui mancherebbe la arbitrarietà dell'invasione. Con riguardo al reatodi cui all'art. 639 c.p. si segnala la assenza di motivazione rispetto alle deduzionidifensive.6. Con il quarto motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecarente, in ordine ai reati di cui al capo g) (artt. 624 625 c.p.). La corte diappello non avrebbe motivato in ordine alle censure difensive. Il reato di furtosarebbe insussistente per mancanza di prova dell'elemento oggettivo,dell'ingiusto profitto e per l'inoffensività della condotta, atteso che la pubblicautilità del bene non sarebbe stata lesa da una lieve quantità di materialeprelevato e per la incapacità del terreno e del torrente di assicurare beneficiecologici e climatici per la collettività. Sull'ingiusto profitto si sarebbe espressosolo il primo giudice, facendo solo riferimento all'utilizzo duplice del criterio diverisimiglianza. Si precisa, in particolare, che la miscelazione del materiale e lafutura vendita quale possibile profitto ingiusto non sarebbero stati oggetto dicontrollo o verifica da parte della [OSCURATO:PERSONA], con conseguentemancanza di prove. Si aggiunge che in via subordinata sarebbe stata chiesta lariqualificazione dei fatti in illecito amministrativo ex art. 97 del R.D. n. 523/1904riguardo alla estrazione dei materiali contestati. Ma la corte non avrebbemotivato sul punto.7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione inordine alla recidiva ed alle circostanze ex art. 62 bis c.p. non avendo la corteargomentato in ordine alla dedotta insussistenza della recidiva ed alla dedottasussistenza delle attenuanti generiche. Si evidenzia, in tema di recidiva,l'intervallo di tempo intercorso tra i reati nonché la diversa tipologia dellamaggior parte dei reati qui contestati rispetto a quelli di cui ai precedenti penali,per cui tali dati avrebbero dovuto portare ad escludere la recidiva. Quanto allesarebbe eccessiva, e si aggiunge che i giudici non avrebbero consideratoelementi positivi. Quali il corretto comportamento processuale, l'atteggiamentopositivo tenuto in sede di interrogatorio di garanzia e la scelta di ricorrere al ritoabbreviato.8. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione inordine alla disposta confisca, rappresentando che "male argomenta la corte inordine alla circostanza decisiva che esso ricorrente fosse un terzo di buona fedeche nulla ha a che vedere con l'asset societario" per cui è stata disposta laconfisca.9. Con il ricorso proposto mediante il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], si deduce con ilprimo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riguardo allamancata rinnovazione ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen., sostenendosi che visarebbe stato l'immotivato rigetto della richiesta di acquisizione di unaconsulenza tecnica di parte siccome contenente elementi decisivi - indicati inricorso - per valutare la responsabilità dell'imputato. E la corte avrebbeerroneamente ritenuto che in sede di rito abbreviato non sia possibile acquisireconsulenza di parte, nonostante l'art. 451 comma 5 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe motivato sulla irrilevanza degli elementi contenuti inconsulenza e si contesta che abbia evidenziato che la consulenza si fondava suelementi non acquisiti agli atti, sebbene i fotogrammi storici utilizzati sianopubblicamente disponibili. Sarebbe anche contraddittoria la motivazione laddovela corte ha sostenuto che la richiesta non riguardava elementi di prova nuovi osopravvenuti, in tal modo rigettando, in ultima analisi, la richiesta, perchéinvolgeva elementi di prova nuovi e perché non li involgeva. E comunque in sededi rito abbreviato la rinnovazione è ammessa quando il giudice la ritenganecessaria indipendentemente dalla natura sopravvenuta della prova. Sarebbealtresì illogica la motivazione, per essere stata esclusa la rilevanza dellaconsulenza tecnica solo per l'assenza di analoga richiesta in primo grado. Lacorte poi, si sarebbe limitata a motivare il diniego con affermazioni apodittichesulla completezza del compendio probatorio, omettendo una specificamotivazione in ordine al diniego e omettendo di rilevare che la consulenzaverteva sulla delimitazione della condotta dell'imputato quale questione decisiva.10. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, per l'omessa acquisizione della consulenza di parte, richiamandoindirizzi di legittimità sulla produzione di memorie e allegazioni di consulenzetecniche e al più osservando che la consulenza avrebbe potuto essere limitatasolo alle parti inerenti dati processuali già in atti.11. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, per l'intervenuta esclusione di una memoria difensiva, avendo lacorte dichiarato che era sovrapponibile alla consulenza tecnica senza tuttaviaavere acquisito quest'ultima e senza avere mai esaminato i due atti, così da nonpotere operare una valida comparazione. Inoltre, da una parte, la corte avrebberitenuto la consulenza non acquisibile né valutabile, dall'altra, incorrendo inerrore logico l'avrebbe valutata nell'escluderla. Si aggiunge che la memoriaritenuta comprensiva della consulenza tecnica conteneva anche partirappresentative valutative di elementi di prova acquisiti, senza che la corte abbiatenuto conto di tale circostanza ma limitandosi piuttosto a usare dati nonacquisiti, quali riferibili a google maps, per escludere per intero la utilizzabilitàdella memoria difensiva. Si aggiunge che i fotogrammi di cui alla consulenzaerano presenti agli atti e utilizzati dal consulente del P.M. e dalla polizia. El'acquisizione di fotogrammi riproduttivi di un'area di interesse dal 2012 eraindispensabile per la decisione siccome dimostravano la presenza di gran partedei rifiuti in questione sin dal 2012, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovevaancora essere costituita. I fotogrammi dimostravano altresì la raggiungibilitàdell'area interessata dallo sversamento di rifiuti da numerosi varchi di accesso einoltre i rilievi del marzo 2025 avrebbero dimostrato che dopo il sequestrodell'impresa e dei mezzi l'area era stata oggetto di ulteriori sversamenti, nonimputabili al ricorrente. Circostanze che la corte avrebbe sostenuto non provatee che invece i predetti dati avrebbero provato.12. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. riguardo ai capi a), b) e c). LaCorte avrebbe violato l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. nel definire laresponsabilità dell'imputato per lo sversamento di tutte le 50000 tonnellate dirifiuti in relazione ai predetti capi. Si sostiene infatti, che in base agli elementiacquisiti non si poteva ritenere provato lo sversamento imputabile all'imputato ditutte le predette tonnellate di rifiuti, essendosi la Corte fondata su dati non certibensì su supposizioni, non avendo gli elementi valorizzati una elevata probabilitàdi derivazione dal fatto noto del fatto ignoto, quale la vicinanza della sedeaziendale. La corte poi, avrebbe elaborato una motivazione illogica laddove hadisatteso le censure difensive sulla non gravità dell'indizio rappresentato dallasomiglianza tra i rifiuti presenti nel torrente e quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., trattandosi di materiali di rifiuti standardizzati e identici, a prescindere dalproduttore. Sarebbe illogica la motivazione anche nella parte in cui ha disattesola critica della gravità dell'indizio costituito da tracce di pneumatici compatibilicon la ruspa della [OSCURATO:PERSONA]. A partire dall'uso del termine compatibile,posto che tutte le ruspe del tipo considerato lascerebbero le medesime tracce. Sicontesta poi il rilievo della corte per cui lo sversamento in area già inquinata nonfa venire meno il reato di inquinamento ambientale, posto che ciò varrebbe per ilreato ambientale ma non per quello di disastro ambientale per il quale vadimostrato il nesso causale tra la condotta imputabile e il pericolo perl'incompatibilità pubblica.13. Con un quinto motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all'art. 452 quater c.p. comma 2 n. 3 come contestato. Sifa riferimento al contenuto motivazionale delle due sentenze, per cui l'offesa allapubblica incolumità mediante esposizione a pericolo di un numero di personesignificativo non sarebbe derivata direttamente dallo sversamento di rifiuti madal pericolo di esondazioni in caso di "violentissimo e catastrofico episodioalluvionale". E si deduce il vizio della motivazione per la mancata considerazionedella consulenza, sul punto, di parte ricorrente. Si osserva che rispetto alleconsiderazioni di consulenza fatte proprie dal primo giudice, la difesa conconsulenza tecnica e memoria aveva evidenziato la inaffidabilità delle predetteconclusioni nei termini riportati per stralcio in ricorso. La corte di appello, alriguardo, non si sarebbe pronunziata, limitandosi a sostenere la inammissibilitàdell'acquisizione pur trattandosi di valutazioni tecniche di materiale già esistentein atti.14. Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in ordine al reato ex art. 452 quater lett. c) c.p. Si contesta laintervenuta valorizzazione, da parte del consulente di del P.M., di un solo eventodi pericolo risalente a 70 anni addietro. E il richiamo immotivato a tale profiloinciderebbe sulla stessa validità della motivazione, siccome avrebbe potuto averesignificato solo se l'evento richiamato ovvero l'esondazione fosse dipesa dacumuli di rifiuti e si fosse accertato, in quella occasione, una caduta di pioggiasuperiore a quella caduta negli ultimi anni. Sarebbe in sostanza apodittica la tesidel consulente del P.M., per cui in caso di piogge abbondanti e superiori a quelledegli ultimi anni, - senza tuttavia indicare quanto superiori - determinerebberol'esondazione del torrente. Nessuno avrebbe dimostrato, tantomeno i giudici, chela presenza dei rifiuti presso il torrente fosse in grado di impedire il deflusso delleacque provocando una esondazione. E si sostiene che il consulente valorizzato insentenze avrebbe fatto ricorso a congetture in punto di nesso causale tral'abbandono dei rifiuti e il pericolo di esondazione. E sarebbe inadeguato aipredetti fini anche il software utilizzato. Non sarebbe quindi motivata la tesi percui lo sversamento di rifiuti avrebbe costituito disastro ambientale idoneo adeterminare l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fattoper l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per ilnumero delle persone offese o esposte a pericolo.15. Con il settimo motivo deduce il vizio di violazione di legge dimotivazione in ordine al reato di cui all'art. 452 quater lett. c) c.p. in relazione aldolo, non avendo i giudici motivato circa la sussistenza di elementi che denotinola consapevolezza di realizzare una condotta abusiva idonea a cagionare offesadella pubblica incolumità, come contestata. Si aggiunge che l'offesa prevista purnon certa debba essere prevedibile, in base ad un giudizio effettuato ex ante e ilcriterio di prevedibilità non potrebbe collegarsi ad un rischio remoto omeramente ipotetico, quale sarebbe l'ipotesi emersa di un "violentissimo ecatastrofico episodio alluvionale".16. Con l'ottavo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all'art. 452 quaterdecies comma 5 c.p. essendo illegittimala intervenuta conferma della confisca, atteso che, in particolare, sarebbeincongrua la confisca anche della società, per la quale non sarebbe emerso chesia stata utilizzata per commettere reati.17. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale socio unicodetentore del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si deduce un unicomotivo per violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 452quaterdecies quinto comma c.p. e all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.oltre che in ordine al disposto di cui all'art. 49 § 3 CDFUE e 1 prot. addizionaleCEDU e 3 e 27 della Costituzione. Si contesta la confisca della intera societàCruciti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osserva al riguardo che si sarebbero inglobati nel concettodi beni strumentali al reato, come tali confiscabili, beni ed elementi estraneisenza motivare sulla predetta strumentalità. E si sarebbe ignorato tale tema pursollevato dalla difesa. Si osserva che in sentenza si sarebbe evidenziata la nonestraneità dell'amministratore legale e del socio della [OSCURATO:PERSONA] sopra indicatarispetto ai reati e da ciò si sarebbe ritenuta la possibilità che i beni di cui costorosono proprietari siano destinatari di un provvedimento di confisca. A tale ultimoriguardo tuttavia, i giudici avrebbero considerato solo uno dei due requisiti checonsentirebbero la confisca di beni strumentali al reato costituiti oltre che dallanon estraneità dal medesimo reato dei proprietari dei beni, anche dalla stabile"strumentalizzazione" degli stessi per la commissione del reato, in tal sensodovendosi connotare "le cose che servirono a commettere il reato".La sentenza confliggerebbe anche con il principio di proporzionalità qualeparametro per assicurare una corretta applicazione della confisca che colpiscabeni effettivamente strumentali, e nel contempo non sia spropositata, così daincidere in maniera indiscriminata sulla proprietà privata. Si richiamano alriguardo talune sentenze della Corte Costituzionale, (142/23019 e 7/2025). Allaluce di tali considerazioni e dei principi richiamati, si sostiene che i giudiciavrebbero dovuto accertare rispetto ai beni confiscati e di cui alla presentecontestazione un nesso di stabile e stretta strumentalità, con corrispondentemotivazione che invece mancherebbe.18. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria di replica alle richieste del PGcon cui ha anche introdotto motivi nuovi, di seguito analizzati nel considerato indiritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E’ opportuno preliminarmente osservare, per meglio analizzareentrambi i ricorsi, che ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro eformano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbianoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usatidal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aifondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sianolimitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013).1.1. Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione dellemotivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellantesi limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamenteesaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critichegeneriche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione benpuò motivare per relationem; quando invece sono formulate censure ocontestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anterioreo contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in essocompiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita arespingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi odistonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411del 13/11/2012 Rv. 256435).1. 2. Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altr2. Tanto precisato, infondato è il primo motivo proposto con il difensoreavv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine ai reati di cui al capo a), inerenti gli artt. 110 c.p. 452quaterdecies c.p., sul rilievo per cui mancherebbe ogni allestimento di mezzi enella sentenza di prime cure sarebbe emersa una contraddizione, tral'assoluzione dell'imputato in ordine al reato associativo contestato e la condannain ordine al reato ex art. 452 quaterdecis c.p.Quanto a quest'ultimo profilo, si osserva preliminarmente che emerge unaquestione giuridica, rispetto alla quale va ricordato che il vizio di motivazionenon è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Questeultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate eallora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogoal diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate,e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio dilegittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cuiall’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario,la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in talsenso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01).Ebbene, questa corte ha più volte precisato che è configurabile il concorsomateriale tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti,previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. e quello di associazione perdelinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto non sussiste rapporto dispecialità tra le fattispecie incriminatrici, diversi essendo i rispettivi elementicostitutivi e le rispettive oggettività giuridiche, posto che il delitto ambientalepuò essere commesso da un singolo soggetto agente o da due o più individui inconcorso tra loro ovvero in forma associata, non finalizzata al compimento anchedi altri delitti, mentre quello contro l'ordine pubblico si connota per l'esistenza diun'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazionedi una serie indeterminata di delitti, sì da turbare l'ordine pubblico. (Sez. 3, n.18806 del 20/02/2025, Rv. 287997 - 01). Consegue, argomentando a contrario,che la esclusione, come in tal caso avvenuta, del reato associativo - già motivatain primo grado adeguatamente sul rilievo per cui, pur sussistendo l'allestimentodi mezzi e attività organizzate continuative, per più operazione finalizzate altraffico di rifiuti, sarebbe mancata la sussistenza di un vincolo associativo cometale stabile e permanente, con la finalità di una serie indeterminata di reati e lacorrelata organizzazione di mezzi e uomini tra loro collegati -, non può costituireintrinseca contraddizione alla decisione che individui il solo reato di cui all'art.452 quaterdecies c.p.Proprio l'adeguata motivazione di primo grado porta a rilevare come ladifesa non si sia confrontata con tale spiegazione e, trascurandola, ha assunto ladeduzione in esame, che quindi, per difetto di cd. specificità estrinseca, ossia dipieno confronto con le ragioni di cui in sentenza, appare, altresì, oltre cheerronea giuridicamente, laddove ricava una contraddizione nella assoluzione dauno di due reati tra loro in rapporti di piena distinzione e autonomia, anche diper sé generica, così integrando altresì un motivo di impugnazione nonimplicante, anche sotto tale aspetto, un obbligo motivazionale del giudice diappello.Quanto alla doglianza della omessa spiegazione della mancata assoluzione,si premette che la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudiceritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti edelle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determinaautomaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza dimotivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppurealla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilitàpossa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione.(Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 01). Nel caso inesame, non solo dalla doppia motivazione emerge in via generale una costanteconsiderazione delle ragioni difensive ma, ancor prima, il motivo appare genericoin assenza di una specifica indicazione delle prove contrarie che il giudiceavrebbe trascurato, con riguardo alla varie ipotesi ex art. 546 comma 1 lett. e)cod. proc. pen.Quanto, infine, alla deduzione della assenza degli elementi tipici del reato exart. 452 quaterdecies c.p., in ordine alla organizzazione di uomini e mezzi, vapremesso che questa corte ha più volte ribadito che gli elementi costitutivi deldelitto richiedono una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi e attivitàcontinuative organizzate per la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti. Lacondotta è "abusiva" quando esercitata senza autorizzazione o in violazione delleprescrizioni (cfr. da ultimo sez. III n.. 08783-26 Ud. del 11/04/2025 nonmassimata).Lungo tali direttrici si pongono le due sentenze di condanna: dalle indagini,compiute mediante servizi di osservazione e controllo, utilizzo di gps,sopralluoghi, riprese video e foto, ed arricchite da perizia di ricostruzione deiquantitativi di rifiuti gestiti abusivamente e in gran parte riversati nell'alveo elungo il greto di un torrente oltre che presso terzi, è emerso che l'imputato,avvalendosi dei mezzi e di uomini della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di fatto da luigestita, ha sistematicamente, da una parte, ricevuto, in assenza diautorizzazioni, rifiuti provenienti da terzi, anche essi privi di autorizzazioni per ilrelativo trasporto, dall'altra, ha riversato i rifiuti così accumulati abusivamente,in piccola parte presso terzi ricevitori, rappresentandoli falsamente come rifiutiprodotti dalla stessa società con le sue lavorazioni, e per la restante grandeparte riversandoli sistematicamente, anche sub specie di fanghi, presso un corsod'acqua vicino, sito in area tutelata e vincolata come descritto in sentenze; ciò èavvenuto mediante costanti e organizzate operazioni sia di trasporto conautomezzi e dipendenti della società citata, per lo più effettuate la mattinapresto, per quantitativi rilevanti, sia di spargimento dei rifiuti e loro livellamento,anche mediante apposito mezzo funzionale in tal senso, e percorrendo ai predettifini una strada di stretto e diretto collegamento tra il sito societario e il percorsofluviale interessato; altresì impedendo, con appositi strumenti di delimitazione,di esclusiva disponibilità in capo all'imputato e ai suoi uomini, l'accesso altorrente medesimo. La predetta ricostruzione è arricchita oltre che davideoriprese o foto delle attività illecite nel corso del loro svolgimento, anchedalla analisi della compatibilità esistente sia tra rifiuti sversati e i rifiuti presentiin azienda, compresa la considerazione della presenza in alveo di fanghi, non acaso anche prodotti e conservati in apposita vasca posta all'interno dell'areadella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia tra le tracce dei mezzi di movimentazione elivellamento presenti nell'area fluviale interessata e la forma dei relativipneumatici, in uno con la rilevazione della presenza di tracce di fango suimedesimi.Con ampia motivazione, facente riferimento alla analitica ricostruzioneperitale, i giudici hanno altresì evidenziato non solo come dalle predette attivitàsia derivata (ai fini dell'art. 452 quater c.p. contestato) l'offesa alla pubblicaincolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione dellacompromissione e per i suoi effetti lesivi, anche con esposizione a pericolo diinondazione di interi abitati, ma anche, ai sensi dell'art. 452 bis c.p., lacompromissione e il deterioramento dell'ecosistema lungo una parte ampia delpredetto torrente.Rispetto a tale articolata motivazione, si oppone la negazione dei datisuindicati e valorizzati, con deduzione che appare alquanto assertiva oltre checomunque meramente rivalutativa del merito.In proposito, quale principio da tenere presente anche nelle successiveanalisi dei ricorsi, si ribadisce che l'epilogo decisorio non può essere invalidato daprospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi aquelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148;Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifestaillogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima,deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo ilsindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentrerimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr.,Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n.226074).3. Il secondo motivo del ricorso qui in esame riguarda il vizio di violazione dilegge e di motivazione, in ordine ai reati di cui ai capi b) (artt. 110 c.p. 452quater c.p.) e c) (artt. 110 c.p. e 452 bis c.p.), con riferimento all' assorbimentodel capo b) nel capo c) in ragione della sussidiarietà dell'art. 452 quater comma1 n. 3 c.p., quale disastro ambientale commesso mediante offesa alla pubblicaincolumità, rispetto all'art. 452 bis c.p. Anche in tal caso bisogna richiamare laregola sopra già citata, circa le questioni meramente giuridiche sollevate da unadelle parti, quali questioni che, ove fondate, integrano la violazione di legge eove infondate non impongono alcun difetto di motivazione se non preseespressamente in considerazione dal giudice. Fermo restando, peraltro, unospatium deliberandi sul tema in capo, pur sempre, alla Corte di Cassazione.Ebbene, occorre preliminarmente osservare che l'art. 452-quater cod. pen.,rientrante nella [OSCURATO:PERSONA] del codice penale, introdotta con la legge 22maggio 2015 n. 68, stabilisce testualmente: "fuori dai casi previsti dall'articolo434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con lareclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientalealternativamente:1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risultiparticolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto perl'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numerodelle persone offese o esposte a pericolo.Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta avincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico oarcheologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e'aumentata da un terzo alla metà".L'art.452-quinquies cod. pen. stabilisce, inoltre che "se taluno dei fatti di cuiagli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste daimedesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolodi inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormentediminuite di un terzo".Tanto precisato, va aggiunto che il delitto di disastro ambientale ha, qualeoggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente ed in ciò si distingue, peraltro, daldisastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen., menzionato nella clausola diriserva, posto a tutela della pubblica incolumità, e si pone peraltro come normadi chiusura rispetto alle altre figure tipiche disciplinate dagli articoli che loprecedonoNei delitti contro l'incolumità pubblica, poi, si fa esclusivo riferimento adeventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il dannoalle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrrequelle conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», come ricordala relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale,mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per lepersone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione qualeestensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema.Quanto al disastro ambientale attualmente codificato, un primo requisito,come emerge dalla lettura della norma, è quello della "abusività" della condotta,comune anche ad altri delitti contro l'ambiente, quali l'inquinamento ambientale,sanzionato dall'art. 452-bis cod. pen.: tale requisito connota non solo le condottesvolte in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioniscadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia diregionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovverodi prescrizioni amministrative (in motivazione, Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018,, Rv. 273210 - 01).La disposizione in esame fornisce, inoltre, la definizione di disastroambientale, indicando tre diverse situazioni che alternativamente lo configurano.Nel caso in esame, rileva quella indicata la n. 3 dell'art. 452-quater cod.pen., Si tratta, tra le tre ipotesi di disastro ambientale, di quella di meno agevolelettura e l'unica in astratto ricollegabile all'art. 434 cod. pen., rispetto al quale sipone in rapporto di sostanziale specialità.La fattispecie descritta nell'art. 452-quater c.p. al n. 3 si pone, di fatto, achiusura del sistema di condotte punibili e riguarda qualsiasi comportamentoche, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti- poiché, altrimenti, come rilevato da più parti in dottrina, una simile previsionesarebbe superflua - determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolarerilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovveroper il numero delle persone offese o esposte a pericolo.Va però rilevato che la collocazione di tale condotta nell'ambito dellospecifico delitto di disastro ambientale deve necessariamente ritenersi riferita acomportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo perla pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza dellealtre situazioni contemplate dalla norma.Tale soluzione interpretativa trova peraltro plurime conferme, in primoluogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale,quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente,trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente; un ulteriore motivo didistinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento conl'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbemeno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen.ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddovel'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di unfatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o diuna sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o checoinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettantosignificativo.Ne consegue che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3dell'art. 452-quater cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che leconseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o suuna delle sue componenti.Quanto invece al reato ex art. 452 bis c.p., disposizione che incrimina lacompromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profilidel bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn.1 e 2., innanzitutto va ricordato che il predetto delitto di inquinamentoambientale è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento,cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste inuna riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirnein modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovveroda rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel casodella "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene allarelazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il benemedesimo deve soddisfare. (Sez. 3, n. 17400 del 24/01/2023, Rv. 284557 - 01).Il delitto predetto, inoltre, costituisce un reato a dolo generico, per la cuipunibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si hala disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamentoambientale, essendo punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale (Sez. 3,n. 26007 del 05/04/2019, , Rv. 276015 - 02) e ai fini dell'integrazione del reato,le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedonol'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Sez. 3, n. 28732 del27/04/2018, Rv. 273566 - 01)Dal confronto tra tali fattispecie, e per quanto qui di immediato interesse,emerge, in particolare, che la fattispecie in esame ex art. 452 quater comma 2n. 3 c.p., operando sul presupposto della esistenza di una "compromissione"ambientale quale requisito contemplato anche dall'art. 452 bis c.p. e contestatoin questa sede insieme al "deterioramento dell' ecosistema lungo un'estesaporzione dell'alveo del torrente Valanidi", delinea una fattispecie che incidendosull'ambiente causi l'offesa alla pubblica incolumità "per l'estensione dellacompromissione" oltre che in via alternativa per i "suoi effetti lesivi ovvero per ilnumero delle persone offese o esposte a pericolo".In altri termini, e innanzitutto, l'art. 452 comma 2 n. 3 c.p. certamenteopera sulla base di un presupposto comune con l'art. 452 bis c.p. ed inerente lacompromissione di un elemento ambientale. Tale requisito tuttavia, non èirreversibile, come precisato da questa Corte, secondo cui ai fini dellaconfigurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod.pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno (Sez. 3, n. 15865del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 - 01).Inoltre, che la compromissione appaia irreversibile o meno, le circostanze dicui al comma 2 n. 3 dell'art. 452 quater c.p., qui di immediato interesse,integrano profili dell'elemento materiale del reato ulteriori e distinti rispetto allapredetta "compromissione" pure contemplata dall'art. 452 bis c.p. che, come tali,connotano di sé e in autonomia la fattispecie ex art. 452 c.p. comma 2 n. 3rispetto all'art. 452 bis c.p.Più in generale, è stato già osservato che le condotte poste in esseresuccessivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene di cuiall'art. 452 bis c.p., non costituiscono un "post factum" non punibile, maintegrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti lacessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o ildeterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenzetipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice.Consegue da quanto complessivamente sopra rilevato, che va respinta latesi difensiva, siccome infondata, di cui al motivo in esame, per cui il reato exart. 452 quater c.p. comma 2 n. 3 di cui al capo b) dovrebbe ritenersi assorbitoin quello di cui al capo c) ex art. 452 bis c.p., stante la sua autonomia especificità rispetto a quest'ultimo.4. Il terzo motivo riguarda i vizi di violazione di legge e di motivazione, inordine ai reati di cui al capo e) (artt. 110 c.p. 633, 639 c.p.), essendosi omessodi valutare il relativo motivo di gravame. In ordine al reato ex art. 633 c.p.,mancherebbe l'elemento soggettivo con particolare riferimento allaconsapevolezza della altruità del bene, e al riguardo gli elementi valorizzati dalGup sarebbero insufficienti. Con riguardo al reato di cui all'art. 639 c.p. sisegnala la assenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive.Sul punto la corte ha evidenziato come si tratti di aree fluviali, dunquedemaniali, adibite dall'imputato a discariche, con invasione e occupazione dellemedesime. Ha precisato che quanto alla strada pubblica, pure contestata comeinvasa arbitrariamente e occupata, si tratta di arteria con a monte il cancello diaccesso all'area della società in concreto gestita dall'imputato, mentreall'imbocco del sentiero finale, prospiciente l'argine sinistro del torrente, erastata installata una transenna chiusa con lucchetto, nella esclusiva disponibilitàdi coloro che scaricavano di volta in volta i rifiuti. Ha quindi preso inconsiderazione le osservazioni difensive, secondo le quali l’apposizione dellatransenna si sarebbe giustificata con il fine di impedire a terzi di recarsi neiluoghi, per evidenziare che anche questa stessa spiegazione di parte dà conto econferma della finalità di disporre stabilmente in via esclusiva di beni pubblici,così elaborando una rilevazione motivazionale che appare del tutto congrua nelrinvenire il profilo soggettivo e finalistico del reato. La deduzione, poi, dellaassenza di consapevolezza della altruità del bene in capo all'imputato, appare deltutto generica in assenza di una congrua specificazione di serie e oggettiveragioni giustificatrici (tali non potendo essere la costante sottrazione a terzi ditali beni, frutto in realtà proprio della condotta criminale), oltre a nonconfrontarsi, la difesa, con il dato essenziale, evidenziato in sentenza, per cui sitrattava di aree pubbliche e fluviali, notoriamente demaniali o comunque dipertinenza d enti pubblici. In proposito, va ricordato che questa Corte ha avutomodo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implicanon soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere inrelazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello diindicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi, connotati da un minimo indice diserietà e ragionevolezza, che sono alla base delle censure medesime, al fine diconsentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitareil proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv.245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del08/07/1999, Rv. 214249).Quanto alla carenza di motivazione in relazione al reato ex art. 639 c.p. suldeturpamento e imbrattamento di cose altrui, va osservato che nelcorrispondente capo di imputazione e) tale norma, pur richiamata in rubrica, nonè seguita dalla contestazione del rispettivo fatto, per cui la sua citazione deveritenersi al più mero refuso e comunque inidonea a fondare alcunacontestazione: ciò spiega l'assenza di ogni considerazione da parte dei giudici inordine a tale reato, con condanna, quindi, intervenuta, quanto al capo e), solo inordine al reato ex art. 633 c.p.Consegue la manifesta infondatezza del motivo così proposto.5. Il quarto motivo attiene a vizi di violazione di legge e di motivazionecarente, in ordine ai reati di cui al capo g) (artt. 624 625 c.p.). La corte diappello non avrebbe motivato in ordine alle censure difensive. Il reato di furtosarebbe insussistente per mancanza di prova dell'elemento oggettivo,dell'ingiusto profitto e per l'inoffensività della condotta, atteso che la pubblicautilità del bene non sarebbe stata lesa da una lieve quantità di materialeprelevato e per la incapacità del terreno e del torrente di assicurare beneficiecologici e climatici per la collettività. Sull'ingiusto profitto si sarebbe espressosolo il primo giudice, facendo solo riferimento all'utilizzo duplice del criterio diverisimiglianza. La miscelazione del materiale e la futura vendita quale possibileprofitto ingiusto non sarebbero stati oggetto di controllo o verifica da parte dellaAutorità [OSCURATO:PERSONA], con conseguente mancanza di prove. Si aggiunge che in viasubordinata sarebbe stata chiesta la riqualificazione dei fatti in illecitoamministrativo ex art. 97 del R.D. n. 523/1904 riguardo alla estrazione deimateriali contestati. Ma la corte non avrebbe motivato sul punto.Il motivo è fondato in assenza di ogni risposta della Corte in ordine alpredetto reato.5. Con il quinto motivo si sono dedotti vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine alla recidiva ed alle circostanze ex art. 62 bis c.p., nonavendo la corte argomentato in ordine alla dedotta insussistenza della recidivaed alla dedotta sussistenza delle attenuanti generiche.Innanzitutto, va osservato che la recidiva ritenuta nei termini specificaticon la prima sentenza, con riguardo ad alcuni dei reati contestati (recidivasemplice per i capi a) b) c) e recidiva specifica per il capo e) e reiterata per ilcapo g), non risulta applicata, come si evince a pagina 187 della primasentenza, in sede di determinazione analitica del calcolo del trattamentosanzionatorio. Con assenza di interesse, quindi, sul punto. Inoltre, va osservatoche nell'ambito dell'incontestato riepilogo dei motivi di gravame non emergealcuna contestazione in tema di recidiva e attenuanti generiche, le cui attualideduzioni quindi, a rigore integrano un motivo nuovo. In ogni caso, alla lucedella "doppia conforme" intervenuta, e della necessaria lettura complessiva siadi ciascuna singola sentenza che delle due sentenze tra loro, le attenuantigeneriche sono negate in primo grado per la pluralità, sistematicità e gravitàdelle condotte e per plurimi e specifici e gravi precedenti; elementi, tutti, che inappello sono stati ribaditi dalla Corte in sede di esame del trattamentosanzionatorio, nel quadro di una complessiva condivisione della primasentenza, compreso quindi, inevitabilmente, il profilo di dosimetria della pena,salvo la rilevata ( dalla Corte di appello stessa) intervenuta applicazione dellariduzione di metà, ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen., per la contravvenzionedi cui al capo f), seppur non evidenziata in quella sede dalla difesa. In altritermini, a fronte del dato per cui la Corte ha in sostanza utilizzato, in sede divalutazione del trattamento sanzionatorio, parametri circostanzialicorrispondenti a quelli già valorizzati in primo grado anche per escludere ledi uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta e la capacità adelinquere) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profiliper distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem(Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). Ciò che conferma, dunque,anche con il conforto di regole strettamente giuridiche, la intervenutasostanziale condivisione da parte del collegio di appello, anche dellamotivazione di esclusione delle attenuanti generiche del primo giudice.Quanto alla recidiva, al di là della novità della deduzione sopra citata, edella carenza di interesse, la piena condivisione da parte della Corte di appelloanche del trattamento sanzionatorio fa proprie anche le congrue valutazioni sultema effettuate dal primo giudice, che ha evidenziato l’esistenza di piùprecedenti penali della stessa specie e le ragioni complessive giustificatrici delriconoscimento, ancorchè non dell'applicazione, della recidiva.6. Il sesto motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazionein ordine alla disposta confisca, rappresentandosi che "male argomenta la cortein ordine alla circostanza decisiva che esso ricorrente fosse un terzo di buonafede che nulla ha a che vedere con l'asset societario" per cui è stata disposta laconfisca. Si tratta di motivo del tutto infondato, atteso che il ricorrente non ètitolare dei mezzi e beni confiscati, facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edunque non vanta alcun interesse a proporre gravame su un tema di interessealtrui, anche per le ipotetiche ricadute eventualmente positive che potrebberoaversi a seguito della annullamento della sentenza sul punto, certamente nonriguardanti, almeno formalmente, il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA].7. Passando all'esame del ricorso proposto mediante il difensoreavv.to [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del corrispondente primo motivo, si deduce conesso il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla mancatarinnovazione istruttoria ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. Sul punto èsufficiente osservare, innanzitutto, come la Corte abbia risposto in ordine allaquestione predetta, innanzitutto osservando, tra l'altro, che la richiesta di periziao comunque di acquisizione di relazione tecnica tendeva a delimitare la condottaascritta all'imputato allo sversamento di sole 228 tonnellate di rifiuti, siccomereputate le sole "documentalmente attribuibili" al medesimo; richiesta come taleritenuta, ragionevolmente, del tutto distonica rispetto ai fatti di reato comecontestati e come rilevati attraverso il complessivo compendio probatoriovalorizzato dai giudici, con particolare riferimento all'accumulo abusivo di rifiutipari a 5000 tonnellate e ad una occupazione dell'alveo fluviale con materiali paria 3350 tonnellate. Era quest'ultimo, infatti, il quadro di doveroso confronto eanalisi a carico delle parti e del giudice. Quadro così emergente, secondo igiudici, sia alla luce delle contestazioni, sia alla luce delle conformi sentenzepubblicate, che hanno motivatamente spiegato l'evidenziazione di sistematichecondotte di abusivi accumuli e altrettanto abusivi sversamenti di rifiuti, siadirettamente accertati dagli operanti, sia logicamente ricondotti ( i rifiutiaccumulati e sversati prima che avessero inizio i sopralluoghi e controlli di poliziagiudiziaria) all'attuale imputato - stante, in sintesi, la piena compatibilità tra irifiuti prodotti e "lavorati" e sversati nel corso delle indagini e quelli presentinelle aree pubbliche attenzionate, in uno con la estrema vicinanza tra la societàCrucitti e i luoghi devastati, la esistenza di una strada diretta, e l'assenza di terziestranei all'imputato nella commissione di analoghe condotte, nel periodo diindagine -.A fronte quindi, di una tale contestazione e di un tale compendio probatorioragionevolmente valorizzato, la consulenza o perizia proposta, astrattamenteammissibile nel rito abbreviato celebrato nel caso di specie, ai sensi dell'art. 451comma 5 cod. proc. pen. - ma solo nei casi in cui il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti così da poter assumere anche di ufficio gli elementinecessari ai fini della decisione -, siccome diretta, in sostanza, a restringereunilateralmente l'ambito dei capi di imputazione con cui doverosamente le parti ei giudici dovevano confrontarsi, non poteva apparire corrispondente al reale temada affrontare ( l'abusiva gestione di rifiuti nel quadro dei reati contestati) néquindi decisiva ai fini di un’eventuale necessità di ricercare elementi al fini didecidere ex art. 451 coma 5 cod. proc. pen.Puo' dirsi, in altri termini, che la Corte di appello ha disatteso la richiesta diperizia e comunque di acquisizione della consulenza tecnica di parte non solo inconsiderazione del rito prescelto ma anche della completezza del compendioistruttorio rispetto alle contestazioni, e su questo profilo il motivo appare altresìdeficitario, perché non si spiega in che modo l'acquisizione del dato proposto,invero alquanto delimitativo del thema decidendum, per quanto sopra osservato,avrebbe potuto modificare la decisione in punto di attribuzione al ricorrentedell'intera quantità di rifiuti contestata e rilevata o comunque introdurre unragionevole dubbio a riguardo, considerato che l'accesso al torrente era statobloccato proprio dal ricorrente, il quale così ha dimostrato di possedere il pienodominio finalistico dell'azione e dei luoghi oggetto degli sversamenti.Tutte queste notazioni assorbono ogni altra doglianza al riguardo, già sulpiano logico - giuridico, oltre che anche alla luce sia del principio già indicato inpremessa, secondo il quale « è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (cfr. Sez. 2, n.9242 del 08/02/2013 Rv. 254988; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227) sia di quello con cui si è stabilito che sono inammissibili, per violazione delprincipio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio dimanifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione oallegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071), comepure avvenuto, va aggiunto, in ordine al tema qui esaminato.8. Il secondo motivo del ricorso in esame riguarda vizi di violazione dilegge e di motivazione, per l'omessa acquisizione della consulenza di parte,richiamando indirizzi di legittimità sulla produzione di memorie e allegazioni diconsulenze tecniche e al più osservando che la consulenza avrebbe potuto esserelimitata solo alle parti inerenti dati processuali già in atti.Si tratta di contestazione del tutto infondata già alla luce di quanto sopraosservato, con riguardo alla necessaria decisività, in ogni caso, del ritenuto vizio,e in assenza, in concreto, di ogni specificazione al riguardo oltre che alla luce, losi ripete, delle stesse considerazioni esposte con l'analisi del precedente motivo,quanto alla inadeguatezza dei contenuti tecnici proposti rispetto al compendioprobatorio raggiunto e alla ampiezza e articolazione del thema decidendumcomplessivo, per come contestato ed emerso. Può aggiungersi, per completezza,la correttezza del rilievo per cui l'acquisizione era resa impossibile, in assenza diuna vera e propria rinnovazione istruttoria, dalle caratteristiche intrinseche dellaconsulenza, siccome non inerente dati istruttori già acquisiti bensì elementiesterni al patrimonio cognitivo dibattimentale (tra cui, come notato dalla corte,rilievi fotografici), e necessariamente prescindendosi, per tali ragioni, dalla loroastratta utilizzabilità in sede cognitiva (dati da google maps). Coerente è anchela motivazione in punto di distinzione tra i contenuti di una vera e propriamemoria, quale valutazione tecnico - giuridica di dati acquisiti, e quelli di unamemoria riproduttiva di una consulenza tecnica, posto che, come pure è statorilevato in sentenza, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta eacquisita ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dovendosi includere nella nozionedi "memoria" l'atto di parte che ha contenuto meramente ricognitivo e valutativodi elementi di prova già a disposizione del giudice. (Sez. 1, n. 33435 del30/03/2023, Rv. 285017 - 01). Non da ultimo, emerge nuovamente la carenza dipiena autosufficienza, sul punto, del ricorso. Del tutto generica poi, èl'affermazione della possibile limitazione della memoria solo in ordine a parti oelementi già acquisiti, in assenza di ogni allegazione e specificazione, e inassenza peraltro di una dimostrata conforme istanza proposta in appello, inluogo della domanda di integrale acquisizione, posto che certamente non puòporsi a carico del giudice ciò che è onere della difesa proporre.9. Il terzo motivo riguarda vizi di violazione di legge e di motivazione,per l'intervenuta esclusione di una memoria difensiva, avendo la corte dichiaratoche era sovrapponibile alla consulenza tecnica senza tuttavia avere acquisitoquest'ultima e senza avere mai esaminato i due atti, così da non potere operareuna valida comparazione.Tale doglianza sconta già l'insuperabilità delle notazioni precedenti in temadi decisività del presunto vizio dedotto oltre che la assenza di ogni precisazionein termini di dimostrazione della non coincidenza tra i due atti insieme allacarenza, altresì, di ogni adeguata allegazione.Con il motivo in esame, inoltre, si oppone la circostanza per cui la corte, dauna parte, avrebbe ritenuto la consulenza non acquisibile né valutabile, dall'altra,incorrendo in errore logico, l'avrebbe valutata nell'escluderla.Si tratta di deduzione che non tiene conto della sostanziale differenza tral'analisi preliminare di elementi di prova, ai fini della loro eventuale ammissione,e la loro reale valutazione ai fini della decisione finale. Conseguentementeneppure si riesce a rappresentare una contraddittorietà o illogicità rilevante inquesta sede; e ciò anche in ragione sia della vigenza del noto principio per cui ilvizio di manifesta illogicità, come quello di mancanza e contraddittorietà dellamedesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi,dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza,mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono consideraredisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegatein modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr.,Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n.226074), sia della sussistenza di quello per cui, in ogni caso, un viziomotivazionale rilevante ex art. 606 cod. proc. pen. deve essere decisivo, ossia ingrado di alterare di per sé l'equilibrio motivazionale: circostanza non dedotta néinvero rinvenibile alla luce delle considerazioni già sviluppate in sede di analisidel ricorso, a partire dal primo motivo, quanto ai dati che sarebbero stati oggettodella consulenza e alla "ampiezza" dell'oggetto della stessa rispetto allacontestazione e al quadro probatorio disponibile.Si aggiunge, con il motivo in esame, che la memoria ritenuta comprensivadella consulenza tecnica conteneva anche parti rappresentative e valutative dielementi di prova già acquisiti, senza che la corte abbia tenuto conto di talecircostanza, ma limitandosi, piuttosto, a far riferimento a dati non acquisiti, qualiriferibili a google maps, per escludere per intero la utilizzabilità della memoriadifensiva.Anche in tal caso rilevano le notazioni di principio generali sinora elaborateda questa Corte, ribadendosi i profili di totale assenza illustrativa e dimostrativasia della asserita articolata composizione della memoria sia della esistenza di unacorrispondente domanda di acquisizione parziale ovvero, meglio a dirsi,frammentata.Invero, come già sopra accennato (cfr. l’ultimo rigo del precedenteparagrafo), in un regime di tendenziale disponibilità della prova in capo alle partie non al giudice, non può certamente ascriversi a responsabilità del giudice nétramutarsi quale vizio della decisione, la mancata iniziativa di parte difensiva,volta alla parziale acquisizione della memoria, come tale eventualmenterisolutiva di una domanda difensiva errata nella sua totalità, così da trascurarsi enascondersi, piuttosto, l'eventuale errore originario in cui sia incorso propriol'istante, con la proposizione di una domanda di acquisizione integrale dellamemoria ovvero con la elaborazione di una memoria comprensiva di dati tipici diuna consulenza tecnica come tali e, per quanto già rilevato, ostativi alla suavalutazione come atto del patrocinatore.Quanto al rilievo difensivo per cui i fotogrammi di cui alla consulenza eranopresenti agli atti e utilizzati dal consulente del P.M. e dalla polizia, si tratta dinotazione di merito, come tale non esaminabile in questa sede oltre che rimastasu un piano puramente assertivo ossia indimostrata.Quanto alla ulteriore affermazione difensiva, con cui si sostiene chel'acquisizione di fotogrammi riproduttivi di un'area di interesse dal 2012 eraindispensabile per la decisione, siccome dimostravano la presenza di gran partedei rifiuti in questione, sin dal 2012, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dovevaancora essere costituita e i fotogrammi dimostravano altresì la raggiungibilitàdell'area interessata dallo sversamento di rifiuti da numerosi varchi di accesso, einoltre i rilievi del marzo 2025 avrebbero dimostrato che dopo il sequestrodell'impresa e dei mezzi l'area era stata oggetto di ulteriori sversamenti, nonimputabili al ricorrente, si tratta egualmente di notazione di merito e assertivaoltre che indimostrata.10. Con il quarto motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. riguardo ai capi a), b) e c). LaCorte avrebbe violato l'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. nel definire laresponsabilità dell'imputato per lo sversamento di tutte le 5000 tonnellate dirifiuti in relazione ai predetti capi. Si sostiene, infatti, che in base agli elementiacquisiti non si poteva ritenere provato lo sversamento imputabile all'imputato ditutte le predette tonnellate di rifiuti, essendosi la Corte fondata su dati non certibensì su supposizioni, non avendo, gli elementi valorizzati, una elevataprobabilità di derivazione dal fatto noto del fatto ignoto, quale la vicinanza dellasede aziendale. La corte poi, avrebbe elaborato una motivazione illogica laddoveha disatteso le censure difensive sulla non gravità dell'indizio rappresentato dallasomiglianza tra i rifiuti presenti nel torrente e quelli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., trattandosi di materiali di rifiuti standardizzati e identici, a prescindere dalproduttore. Sarebbe illogica la motivazione anche nella parte in cui ha disattesola critica della gravità dell'indizio costituito da tracce di pneumatici compatibilicon la ruspa della [OSCURATO:PERSONA]. A partire dalla censura dell'uso del terminecompatibile, posto che tutte le ruspe del tipo considerato lascerebbero lemedesime tracce. Si contesta poi il rilievo della corte per cui lo sversamento inarea già inquinata non fa venire meno il reato di inquinamento ambientale, postoche ciò varrebbe per il predetto reato ambientale ma non per quello di disastroambientale, per il quale va dimostrato il nesso causale tra la condotta imputabilee il pericolo per l'incompatibilità pubblica.Si tratta di motivo meramente rivalutativo delle prove, a fronte di unamotivazione articolata e ragionevole - sintetizzata in sede di analisi del primomotivo del primo ricorso, cui si rinvia - come tale non "manifestamente" ( ex art.606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) viziata.Va ribadito che l'epilogo decisorio non può essere invalidato daprospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi aquelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormenteplausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148;Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Si è evidenziato altresì che intema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione èfunzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con ilsenso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra lesue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliorericostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1 - , n. 45331 del17/02/2023 Ud. (dep. 10/11/2023 ) Rv. 285504 - 01), e ancora, eccede dailimiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione deglielementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compitoesclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso algiudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabiliche l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e,quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificatol'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato oda altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame,requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (sez. 3 - n. 17395 del24/01/2023 Rv. 284556 - 01).Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza econtraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti dimacroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze esi devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni delconvincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999,Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n.47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).Peraltro, in punto di diritto va aggiunto che, in termini generali, l'indizio èun fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienzaconsolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto daprovare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile cheda un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma dinorma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in talcaso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoliindizi, applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo,cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica dellaconfluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenzadel fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previavalutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativaindividuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica enon univoca - di ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologicosuccessivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativaambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nellavalutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di talche l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativoche consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica chenon costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (ostorica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica esostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice. (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Rv. 191230 - 01); inoltre, in tema di prova indiziaria, aisensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossiaconsistenti, resistenti alle obiezioni e con capacità dimostrativa in relazione al"thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversainterpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossiaconvergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez.5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01); un indizio puòdefinirsi poi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo adesprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto edotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6,n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610 - 01); ancora: in tema divalutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto chementre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto diaccertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio,isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorsologico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale,non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto daprovare. (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408 - 04).Dunque, anche considerando i predetti principi in rapporto alla giàillustrata, seppure in sintesi, motivazione inerente la ricostruzione del quadroemergente dagli elementi disponibili, riuslta che le censure difensive non colgononel segno, posto che l’indizio pur sempre comporta una valutazione di tipoprobabilistico seppur superabile con il rigore metodologico suesposto.Né peraltro può sostenersi che ai fini della integrazione dei reati di cui aicapi b) e c) sia ostativa la circostanza che la condotta del ricorrente si possaessere aggiunta a quelle precedenti, anche se in ipotesi attribuibili a terzepersone, sicché la preesistenza di condotte illecite non esclude innanzitutto ilrapporto di causalità tra la condotta posta in essere dal ricorrente e il pericolo didanno alla pubblica incolumità, né tantomeno la responsabilità per il reato ex art.452 bis c.p., sul rilievo, di portata comunque generale, che il concorso di causepreesistenti non esclude il rapporto di causalità tra l'azione dell'imputato el'evento (articolo 41, c.p.).11. Riguardo al quinto motivo, con esso si rappresentano il vizio diviolazione di legge e di motivazione, in ordine all'art. 452 quater c.p. comma 2 n.3 come contestato. Si fa riferimento al contenuto motivazionale delle duesentenze, per cui l'offesa alla pubblica incolumità mediante esposizione apericolo di un numero di persone significativo non sarebbe derivata direttamentedallo sversamento di rifiuti ma dal pericolo di esondazioni in caso di"violentissimo e catastrofico episodio alluvionale". E si deduce il vizio dellamotivazione per la mancata considerazione della consulenza, sul punto, di partericorrente. Si osserva che rispetto alle considerazioni di consulenza fatte propriedal primo giudice, la difesa, con consulenza tecnica e memoria aveva evidenziatola inaffidabilità delle predette conclusioni nei termini riportati per stralcio inricorso. La corte di appello, al riguardo, non si sarebbe pronunziata, limitandosi asostenere la inammissibilità dell'acquisizione pur trattandosi di valutazionitecniche di materiale già esistente in atti.Anche in tal caso emerge una censura meramente rivalutativa, per la qualesi rimanda alle notazioni di principio già espresse in sede di analisi delprecedente motivo. Anche con riguardo al principio di autosufficienza del ricorso.Quanto alla critica in termini di nesso di causalità tra la condotta e ilpericolo per le persone, va osservato che la fattispecie descritta nell'art. 452-quater al n. 3 c.p. si pone, di fatto, a chiusura del sistema di condotte punibili eriguarda qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specificieffetti descritti nei numeri precedenti - poiché, altrimenti, come rilevato da piùparti in dottrina, una simile previsione sarebbe superflua - determini un'offesaalla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione dellacompromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle personeoffese o esposte a pericolo (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018,Rv. 273210 - 01).La collocazione di tale condotta nell'ambito dello specifico delitto di disastroambientale deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunqueincidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumitàrappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazionicontemplate dalla norma.Ebbene la predetta correlazione, tra la condotta incidente sull'ambiente e,nello specifico, l'offesa alla pubblica incolumità sub specie dei tre eventi di cui aln. 3 dell'art. 452 quater c.p., come confermato dalla corte di appellocondividendo la prima sentenza ( pag. 75), è stata congruamente esposta nelledue sentenze.Già il primo giudice, dopo avere esposto il quadro probatorio dimostrativodei reati di cui ai capi a) b) e c), come sintetizzato in sede di analisi del primomotivo del primo ricorso, cui si rinvia, ha altresì illustrato le ragioni dicondivisione della perizia richiamando, alla luce della stessa, l'emersione di unquadro di notevole ed estesa compromissione ambientale, altresì evidenziandocome l'enorme presenza di rifiuti illecitamente sversati nell'alveo e sul greto delcorso d'acqua abbiano messo in pericolo la pubblica incolumità stantel'occupazione di spazi orograficamente disponibili per l'ordinario deflusso delleacque, così che anche nel quadro di sempre più frequenti eventi pluviometriciestremi, nel contesto dell'attuale cambiamento climatico, il restringimento deglispazi per il deflusso delle acque aumenta esponenzialmente il rischio diesondazione ovvero di deflusso alluvionale fuori alveo, con possibilità di investirepoco più di 4 km quadri, 83 nuclei familiari, 247 persone, 57 edifici 5 aziende.Non v'è dubbio che si tratta di motivazione che dà perfettamente conto dellacorrelazione tra la condotta inerente la abusiva gestione dei rifiuti e l'offesa allapubblica incolumità di cui al n. 3 della norma citata, almeno per l'estensionedella compromissione ambientale e l'esposizione a pericolo di un rilevantenumero di persone (individuate in ben 247).Non osta alla applicazione della norma in esame la dedotta circostanza percui l'esondazione paventata a tali fini deriverebbe non dalla condotta incidentesull'ambiente bensì da fenomeni naturali, quali l'intensità delle piogge; ciòperché, in questo caso, l'esondazione dall'alveo è l'effetto innaturale delle pioggeo comunque amplificante le conseguenze delle stesse quale conseguenza dellaalterazione della capacità di contenimento delle acque da parte dell'alveonaturale, in ragione della sua compromissione mediante lo sversamento ingentee abusivo di rifiuti. In altri termini, secondo gli stessi ordinari criteri di causalità,anche tipicamente normativa, e alla luce della stessa lettera della norma, chenon pretende un nesso di causalità diretto e soprattutto esclusivo, estraneo allostesso contesto ambientale interessato, tra condotta compromissoriadell'ambiente ed eventi di cui al n.3, non è ostativa alla configurazione dellaoffesa alla pubblica incolumità di cui all'art. 452 quater comma 2 n. 3 c.p. lapartecipazione concausale di eventi naturali ( quali nel caso in esame le piogge),peraltro essenzialmente ineliminabile se non innaturale ove si tenga presenteche la fattispecie in esame disegna l'incidenza della condotta proprio su elementiambientali, e dunque sull'ecosistema, con inevitabile alterazione o megliocompromissione del suo ordinario dispiegarsi; così che, in ultima analisi, laincidenza degli eventi naturali ( come le piogge) rispetto agli eventi di cui alnumero 3 in parola è destinata a risultare di frequente, se non sempre, proprio ilfrutto, come nel caso di specie, di una compromissione ambientale, provocatadall'autore o dagli autori del reato, che si ripercuote anche sulla loro naturale eordinaria dinamica. Quale primo passo, dunque, della forza causale dellacondotta abusiva di compromissione ambientale. Il motivo appare dunquecomplessivamente infondato.12. Con il sesto motivo si deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione, in ordine al reato ex art. 452 quater c.p. Si contesta l'intervenutavalorizzazione, da parte del consulente del P.M., di un solo evento di pericolorisalente a 70 anni addietro. E il richiamo immotivato a tale profilo inciderebbesulla stessa validità della motivazione, siccome avrebbe potuto avere significatosolo se l'evento richiamato, ovvero l'esondazione, fosse dipesa da cumuli di rifiutie si fosse accertato, in quella occasione, una caduta di pioggia superiore a quellacaduta negli ultimi anni. Sarebbe in sostanza apodittica la tesi del consulente delP.M., per cui in caso di piogge abbondanti e superiori a quelle degli ultimi anni, -senza tuttavia indicare quanto superiori - determinerebbero l'esondazione deltorrente. Nessuno avrebbe dimostrato, tantomeno i giudici, che la presenza deirifiuti presso il torrente fosse in grado di impedire il deflusso delle acqueprovocando una esondazione. E si sostiene che il consulente citato e valorizzatonelle sentenze avrebbe fatto ricorso a congetture in punto di nesso causale tral'abbandono dei rifiuti e il pericolo di esondazione. E sarebbe inadeguato aipredetti fini anche il software utilizzato. Non sarebbe quindi motivata la tesi percui lo sversamento di rifiuti avrebbe costituito disastro ambientale idoneo adeterminare l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto,per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per ilnumero delle persone offese o esposte a pericolo.Il motivo è del tutto infondato perché rivalutativo in fatto, a fronte diarticolata motivazione, per cui a fronte di una corte di appello e di un primogiudice che hanno dato conto adeguatamente, alla luce anche di quanto sinoraillustrato, della rilevata configurabilità del reato ex art. 452 comma 2 n. 3 c.p., sielaborano personali valutazioni, anche erronee in fatto e diritto alla luce puredelle ultime considerazioni sviluppate negli ultimi paragrafi precedenti, oltre che,va detto, seppure solo in via aggiuntiva, senza adeguate e complete allegazioni,sebbene sia noto che il vizio di violazione di legge, se fondato sul richiamo ad attidichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli atti diriferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi dimotivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071)13. Il settimo motivo descrive il vizio di violazione di legge e dimotivazione in ordine al reato di cui all'art. 452 quater c.p. in relazione al dolo,non avendo i giudici motivato circa la sussistenza di elementi che denotino laconsapevolezza di realizzare una condotta abusiva idonea a cagionare offesadella pubblica incolumità, come contestata. Si aggiunge che l'offesa prevista, purnon certa, deve essere prevedibile, in base ad un giudizio effettuato ex ante e ilcriterio di prevedibilità non potrebbe collegarsi ad un rischio remoto omeramente ipotetico, quale sarebbe l'ipotesi emersa di un "violentissimo ecatastrofico episodio alluvionale".Quest'ultima notazione, a fronte della già citata illustrazione del pericolo exart. 452 comma 2 n. 3 ultima parte c.p., certamente descritto in termini dirischio scientificamente prevedibile, si pone su un piano meramente rivalutativooltre che assertivo, come tale non ammissibile in questa sede per tutte le ragioniin precedenza già esposte per altre censure precedenti. Quanto al tema del dolo,si tratta di censura non citata nel riepilogo dei motivi di appello, per cui rileva ilprincipio della novità in assenza di contestazione della mancata citazione insentenza di corrispondente gravame. Si rammenta, invero, che sussiste un oneredi specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nellasentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata lamedesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza dellapredetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la primavolta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento allaomessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01).14. Con l'ottavo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all'art. 452 quaterdecies comma 5 c.p. essendo illegittimala intervenuta conferma della confisca, atteso che, in particolare, sarebbeincongrua la confisca anche della società, per la quale non sarebbe emerso chesia stata utilizzata per commettere reati.Si tratta di motivo inammissibile, trattandosi, quanto all'oggetto dellaconfisca, di beni altrui, ovvero della società di riferimento, con conseguenteassenza di interesse a disquisire della relativa confisca in capo al ricorrente.15. Quanto ai motivi nuovi proposti dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] si osserva quantosegue.Il primo motivo nuovo, relativo alla violazione dell’art. 452-quater c.p. e alvizio di travisamento della prova, insiste sul fatto che la Corte di appello avrebbeoperato una "estensione retroattiva" della responsabilità penale, attribuendo aCrucitti [OSCURATO:PERSONA] la paternità di tutti i rifiuti presenti nell'alveo, basandosisull'assenza di "presenze terze" durante i due mesi di indagine; la circostanzaper cui nel 2023 non vi fossero stati altri soggetti autori di sversamenti di rifiutinon escluderebbe che le 4.772 tonnellate residue fossero state sversate da terzinegli anni precedenti, nonché si insite sulla natura “neutra” della tipologia dirifiuti a fronte della prova documentale (foto storiche) dimostrativa del fatto chei cumuli erano già presenti prima della gestione [OSCURATO:PERSONA], prova negletta inappello; quanto all’offesa alla pubblica incolumità si deduce la natura suggestivadell’argomento storico (la alluvione del ’53) ma nulla sarebbe stato accertatosulla portata idraulica attuale rispetto a quella del 1953, né sulle opere diarginatura realizzate nel mezzo secolo successivo; il software avrebbe restituitodati di contesto su aree vaste, ma non avrebbe reso una simulazione idraulicasito-specifica che tenga conto della rugosità dell'alveo modificata dagli specificicumuli di rifiuti; la Corte avrebbe scambiato il "rischio idrogeologico astratto"(mappe PAI) con il "pericolo concreto derivante dalla condotta". Non vi sarebbeprova che le 228 tonnellate di rifiuti (le uniche certamente attribuibili alricorrente) abbiano aggravato il rischio di esondazione in modo tale da integrareil disastro.Quest'ultimo rilievo non tiene conto del principio già esposto per cui lacondotta tenuta non può essere interessata da un processo di astrazione rispettoa quelle precedenti, cui invece si aggiunge, concorrendo alla produzione delpericolo.Le altre notazioni sono ancora una volta rivalutative del merito oltre cheripetitive di eccezioni già sollevate e appaiono superate, alla luce delle precedenticorrispondenti considerazioni qui formulate in tema di analisi dei ricorsi, cui sirinvia.16. Il secondo motivo nuovo riguarda la mancata assunzione di unaprova decisiva, riprendendosi, in sintesi, argomenti corrispondenti e correlati aiprimi tre motivi di ricorso per i quali si rimanda alle corrispondenti osservazioniprecedenti di questa Corte.17. Quanto al terzo motivo nuovo, esso si riconduce al settimo motivointroduttivo con riguardo alla violazione dell’art. 452-quater c.p. sotto il profilodell’elemento soggettivo, sub specie della rappresentazione del disastroalluvionale e si rimanda a quanto in proposito osservato quanto alla novità delmotivo sul dolo.17. Con il quarto motivo nuovo si deduce la violazione di legge per erroneaapplicazione degli artt. 452-bis e 452-quater c.p. in concorso tra loro e laviolazione del principio del ne bis in idem sostanziale con concorso apparente dinorme: tra le due fattispecie sussisterebbe un rapporto di progressione criminosache esclude la possibilità di una doppia punizione per il medesimo fatto; nel casodi specie, entrambe le condanne si fonderebbero sul medesimo fatto storicoquale lo sversamento di rifiuti nell'alveo del torrente Valanidi e sulla medesimaoffesa al bene giuridico quale l'ambiente, differenziandosi solo per l'intensitàdell'offesa accertata; la sentenza impugnata poi presenterebbe unacontraddittorietà intrinseca quando, da un lato, riconosce che il deterioramentodell'ecosistema non presenta caratteri di irreversibilità (elemento distintivo deldisastro ambientale), dall'altro condanna per entrambe le fattispecie.Sul punto innanzitutto si rileva la novità del motivo nuovo, non configuratogià nel ricorso di riferimento e quindi inammissibile. Infatti i "motivi nuovi" asostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generalecontenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle normeconcernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quartocomma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in udienza pubblica o in camera diconsiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.),devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, che sonostati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod.proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259).La presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essiinvestano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario digravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni cheillustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenzaimpugnata, già censurati con il ricorso (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Rv.251482).Né la medesima questione è affermata come dedotta già in sede dicorrispondente gravame.Ad ogni modo, può anche rimandarsi a quanto già osservato in sede diesame del secondo motivo del primo ricorso, con particolare riferimento al rilievoper cui l'art. 452 comma 2 n. 3 c.p. certamente opera sul presupposto comunecon l'art. 452 bis c.p., inerente la compromissione di un elemento ambientale.Tale requisito tuttavia, non è irreversibile, come precisato da questa Corte,secondo cui ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, dicui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità deldanno (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269490 - 01). Per cui,laddove la corte, come pure notato dalla difesa, ha sostenuto che ildeterioramento dell'ecosistema non presenta caratteri di irreversibilità avendosottolineato che "l'inquinamento ambientale, allo stato arrecato, potrebbe esserereversibile attraverso centottanta trasporti per l'allontanamento dei rifiuti e laprobabile bonifica", essa si è mossa in linea con il predetto principio dicompatibilità tra i due reati concretamente contestati ( 452 bis c.p. e 452 quatercomma 2 n. 3 c.p.) in ordine alla sussistenza del requisito comune dellacompromissione in termini di non irreversibilità, con ulteriore specializzazione delreato ex art. 452 comma 2 in ordine agli eventi di cui al numero 3.18. Il quinto motivo nuovo riprende l’ultimo motivo di ricorso introduttivo,per cui si rinvia alle notazioni corrispondenti già formulate.19. Riguardo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] quale sociounico detentore del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con esso si deduceun unico motivo per violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 452quaterdecies quinto comma c.p. e all'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.oltre che in ordine al disposto di cui all'art. 49 § 3 CDFUE e 1 prot. addizionaleCEDU e 3 e 27 della Costituzione. Si contesta la confisca della intera societàCruciti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] osserva, in proposito, che si sarebbero inglobati nelconcetto di beni strumentali al reato, come tali confiscabili, beni ed elementiestranei senza motivare sulla predetta strumentalità. E si sarebbe ignorato taletema pur sollevato dalla difesa. Si osserva che in sentenza si sarebbe evidenziatala non estraneità dell'amministratore legale e del socio della [OSCURATO:PERSONA] sopra indicatarispetto ai reati e da ciò si sarebbe ritenuta la possibilità che i beni di cui costorosono proprietari debbano essere destinatari di un provvedimento di confiscamentre in proposito i giudici avrebbero considerato solo uno dei due requisiti checonsentirebbero la confisca di beni strumentali al reato, quali, accanto alla nonestraneità dal medesimo reato dei proprietari dei beni, anche la stabile"strumentalizzazione" degli stessi per la commissione del reato, in tal sensodovendosi connotare "le cose che servirono a commettere il reato".La sentenza confliggerebbe anche con il principio di proporzionalità qualeparametro per assicurare una corretta applicazione della confisca che colpiscabeni effettivamente strumentali, e nel contempo non sia spropositata.Dunque, i giudici avrebbero dovuto accertare rispetto ai beni confiscati e dicui alla presente contestazione un nesso di stabile e stretta strumentalità, concorrispondente motivazione che invece mancherebbe.Appare preliminare il dato per cui il rapporto processuale instauratosi conla celebrazione del giudizio di primo grado ha avuto riguardo alla persona fisicadi [OSCURATO:PERSONA], senza coinvolgere in alcun modo la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,tantomeno ai sensi del Dlgs. 231/01.Per cui il suo intervento in sede di giudizio di secondo grado, ha riguardato unrapporto processuale al quale essa era estranea in assenza di qualsivoglia titololegittimamente e senza che possa ritenersi abbia operato in sanatoria la sceltadella Corte di appello di formulare la sentenza impugnata anche nei confrontidella società medesima. Invero, va ricordato che ai sensi dell'art. 568 comma 3 ildiritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente loconferisce, e quanto al giudizio di cognizione sempre che sia stato parte delpregresso rapporto processuale, tra cui certamente non compare in questo casola persona giuridica, nemmeno coinvolta originariamente nel processo ai sensidel Dlgs. N. 231/01 art. 25 undecies.Si deve qui ribadire che non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori delprocedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato aquelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovinella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004,Corsi, Rv. 227729 - 01)Il motivo, quindi, è inammissibile.20. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantodi annullare la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al reato di furto aggravato di cui al capo g) della rubrica con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di ReggioCalabria cui demanda anche la liquidazione delle spese sostenute in questa fasedalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi della società "[OSCURATO:PERSONA] srl" e di CrucittiDaniele e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] al reato di furto aggravato di cui al capo g) della rubrica con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di ReggioCalabria cui demanda anche la liquidazione delle spese sostenute in questa fasedalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi della società "[OSCURATO:PERSONA] srl" e di CrucittiDaniele e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]