CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26725/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario p.t. Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaTevere, n. 48 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viaOmbrone, n. 14 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Caputi; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 623/15, depositata il 6 febbraio 2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] SelecoS.p.a. in liquidazione ed in amministrazione straor- dinaria convenne in giudizio il [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare l'inefficacia delle rimesse effettuate sul conto corrente n. 931900- 1 nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, con la con- danna della c onvenuta alla restituzione della somma complessiva di Euro 2.077.708,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarci- mento del maggior danno cagionato ad essa attrice. A sostegno della conoscenza dello stato d'insolvenza della società da parte della Banca, l'attrice riferì che a)dall'analisi dei bilanci relativi agli anni 2000-2004emergeva la sussistenza di un patologico squilibrio finanziario, b) la convenuta era a conoscenza dell'utilizzazione di mezzi anormali di paga- mento da parte della società, c) dal le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italiarisultava una riduzione degli affidamenti accordati dalle banche, un utilizzo limitato degli stessi e l'avvenuto rilasciodi garanzie reali, d)sui beni della società risultava iscritta una pluralità di ipoteche, e) lo stato di crisi della società era stato ampiamente riferito dagli organi di stampa, f)l'intero settore di mercato versava notoriamente in stato di crisi, che aveva condotto alla chiusura di due stabilimenti della società, all'appro- vazione di un programma di crisi aziendale, alla concessione della cassa inte- grazione speciale ai lavoratori ed alla messa in liquidazione della società, g) nei confronti di quest'ultima erano stati emessi decreti ingiuntivi, notificati atti di precetto ed avviatiprocedimenti esecutivi. Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, contestando la quantifica- zione dell'importo delle rimesse da revocare e la sussistenza della scientia decoctionis. 1.1. Con sentenza del 23 settembre 2011, il Tribunale di Monza accolse parzialmente la domanda, dichiarando l'inefficacia delle rimesse solutorie af- fluite sul conto corrente dal 1° settembre 2004 fino alla chiusura del rapporto e condannando la Banca alla restituzione della somma di Euro 300.370,60, oltre interessi legali. 2. L'impugnazione proposta dalla Formenti è stata rigettata dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 6 febbraio 2015 ha accolto l'appello incidentale proposto dalla Banca, riducendo ad Euro 108.069,23 l'importo delle rimesse inefficaci. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso innanzitutto la possibi- lità di far risalire la scientia decoctionisad una data diversa da quella indicata dalla sentenza di primo grado, osservando che gl'indici di sofferenza emer- genti dai bilanci prodotti risultavano, se valutati ex antee con i comuni criteri di lettura, non univoci e comunque compatibili con una situazione di severa ma ancor transitoria e superabile difficoltà economica della società, e preci- sando che soltanto con la pubblicazione del bilancio relativo all'anno 2003 erano divenute incontrovertibili le grandi perdite causate dalla produzione aziendale e l'assenza di una seria e fondata prospettiva di rilancio nel mer- cato. La Corte ha confermato inoltre la non revocabilità delle operazioni c.d. bilanciate, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui occorre, a tal fine, che le stesse non abbiano funzione solutoria, in virtù di accordi intercorsi tra il solvense l'accipiens, che abbiano destinato le rimesse a co- stituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamento o prelievo mirato in favore di terzi o del cliente stesso, e rilevando che la relazione del c.t.u. nominato in primo grado ne aveva individuatauna sola, attinente alla provvista per il pagamento di un assegno bancario insoluto, la cui contestua- lità costituiva sul piano logico un indizio grave e preciso. In ordine alle rimesse riferibili ad accrediti di effetti salvo buon fine con disponibilità differita, poi tornati insoluti e riaddebitati sul conto, oppure per finanziamenti per opera- zioni estero, ha ritenuto invece non provato che la Banca avesse incassato alcuna somma, osservando che l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio posto a suo carico in ordine al carattere solutorio delle rimesse. Riguardo agli scoperti oltre fido, ha ritenuto non provata la cronologia dei singoli movi- menti, osservando che la stessa non poteva desumersi dall'ordine delle ope- razioni risultante dall'estratto conto o dalla scheda di registrazione contabile, non necessariamente corrispondente alla realtà, e concludendo che, in as- senza di tale prova, dovevano ritenersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti. La Corte ha poi ritenuto non pertinenti le censure relative alla data in cui la Banca aveva avuto conoscenza del bilancio relativo all'anno 2003, osser- vando che la sentenza di primo grado non aveva fatto riferimento alla data in cui lo stesso sarebbe dovuto pervenire al registro delle imprese, ma ai tempi tecnici necessari per l'inserimento dei dati presso la Camera di commercio e la consultazione, in ordine ai quali non era stata sollevata alcuna critica spe- cifica. Ha infine confermato la non revocabilità delle rimesse effettuate dai terzi garanti, ritenendo non contestato che l'importo indicato dalla Banca fosse stato accreditato sul conto corrente per escussione dei pegni rilasciati a ga- ranzia degli affidamenti concessi alla società, senza che ciò avesse compor- tato la disponibilitàdell'importo stesso. 3. Avverso la predetta sentenza la Formenti ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio , osservando che, nell' individua- zione della data di decorrenza della scientia decoctionis, la sentenza impu- gnata ha omesso di procedere ad una valutazione coordinata dei molteplici aspetti della vicenda, avendoli presi in considerazione atomisticamente, sen- za peraltro tenere conto di alcuni di essi, rimasti incontestati. Premesso che il principio di non contestazione doveva ritenersi operante, nel rito ordinario, già in epoca anteriore alla modificazione dell'art. 115 cod. proc. civ., sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto dello stato di crisi in cui notoria- mente versava l'intero comparto produttivo in cui operava essa ricorrente, determinato dall'illegittima concorrenza praticata dalle imprese turche e dalla mancata applicazione alle stesse delle sanzioni antidumping da parte della Commissione europea, che aveva cagionato rilevantissime perdite alla so- cietà, costringendola a chiudere due stabilimenti ed a fare ricorso alla cassa integrazione. Aggiunge che, nel valutare le risultanze della Centrale dei Ri- schi, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della riduzione dei fidi ac- cordati dalle banche intervenuta tra il mese di gennaio ed il mese di aprile 2002, né dell'anomalia rappresentata dal superamento del volume di affari della società, sintomatico della compromissione della solvibilità dell'impresa. Lamenta inoltre l'omessa valutazione della relazionedepositata dal commis- sario giudiziale, da cui emergevano la negatività del risultato netto di bilancio e del risultato operativo registrati negli anni 2000-2004 e lo stato di dissesto e squilibrio economico e finanziario della società, indicativi della perdita della continuità aziendale. Sostiene che i sintomi dello stato d'insolvenza, agevol- mente rilevabili da chiunque, avrebbero potuto essere colti dagli operatori bancari fin dall'anno 2000, per poi rivelarsi irreversibili fin dall'anno 2003, senza che atal fine dovessero attendersi le risultanze del bilancio ufficiale. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di revocatoria fallimentare, questa Corte ha infatti affermato che la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, nel senso che, ai fini dello accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, occorrendo invece quella della con- creta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 27/10/2017, n. 25635; 28/02/2007, n. 4762; 21/12/2005, n. 28299). L'onere di fornire la relativa prova incombe al cura- tore, il quale può assolverlo anche in via presuntiva, avvalendosi di elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concor- danza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.), tali da indurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass., Sez. I, 8/ 02/2018, n. 3081; 24/10/2012, n. 18196; 18/04/2011, n. 8827). E' stato peraltro precisato che, vertendosi in tema di prova indiziaria, la certezza lo- gica dell'esistenza di tale stato soggettivo può ritenersi legittimamente acqui- sita allorquando sia raggiunta la prova non già della conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (la cui dimostrazione, configurandosi come una prova diretta, deve considerarsiine- sigibile dal curatore), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferi- mento ad una figura di contraente astratto (prova, questa, che risulterebbe inutilizzabile, in quanto correlata ad un parametro del tutto teorico di credi- tore avveduto), bensìquando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, or- ganizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare (cfr. Cass., Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686; Cass., Sez. I, 4/ 11/2003, n. 16512; 26/01/1999, n. 684). A tal fine, il giudice è tenuto innan- zitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di poten- ziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29257; 18/02/2005, n. 3390). A tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nelconfermare l'individuazione dell'epoca a partire dalla quale era divenuto conoscibile lo stato d'insolvenza della [OSCURATO:PERSONA],ha conferito rilievo ad una serie di indizi, valutati ex ante, dai quali ha desunto che fino al mese di settembre 2004 la società successivamente collocata in amministrazione straordinaria appariva in una «situazione di severa ma ancor transitoria e superabile diffi- coltà economica»: a tal fine, la Corte territoriale ha richiamato l'ampio accer- tamento compiuto dalla sentenza di primo grado, conferendo rilievo, oltre che all'andamento del conto corrente intrattenuto dalla società con la Banca, ri- tenuto privo di dati significativamente sospetti, ai dati emergenti dai bilanci, alla ricapitalizzazione della società, mediante apporti dei soci ed ingresso di importanti partners finanziari ed industriali, alla riduzione dei debiti a breve verso le banche ed alla prosecuzione delprocesso di ristrutturazione azien- dale precedentemente avviato; sulla base di tali elementi, valutati global- mente, essa ha confermato che soltanto con la pubblicazione del bilancio re- lativo all'anno 2003 era emerso in modo chiaro ed incontrovertibile che la produzione aziendale produceva grandi perdite, senza alcuna seria e fondata prospettiva di rilancio nel mercato, concludendo quindi che soltanto da quella epoca poteva ritenersi dimostrata la scientia decoctionisa carico della Banca. Nel censurare il predetto apprezzamento, la ricorrente non è in grado di individuare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, talmente gravi da impedire di ricostruire il percorso logico-giuridico attraverso il quale la stessa è pervenuta alla decisione, ma si limita ad insistere sull'omessa valutazione di altri indizi di segno a suo avviso contrario a quello degli elementi presi in considerazione dalla sentenza impu- gnata, senza considerare che, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di fare ricorso alla stessa, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l'accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza: il relativo apprezzamento co- stituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può peraltro risolversi, come nella specie, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l'assoluta il- logicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando comunque escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass., Sez. VI, 26/ 02/2020, n. 5279; 17/01/2019, n. 1234; Cass., Sez. V, 26/01/2007, n. 1715). Nella specie, d'altronde, alcuni degli indizi asseritamente trascurati dalla sentenza impugnata, e segnatamente la riduzione dei fidi accordati dalle ban- che alla società debitrice e la negatività dei risultati esposti nei bilanci della stessa relativi agli esercizi anteriori al 2003, erano stati presi specificamente in esame da quella di primo grado, la quale li aveva posti in relazione con gli altri dati relativi alla gestione sociale, quali la ricapitalizzazione, la riduzione dell'indebitamento e la ristrutturazione dell'attività produttiva, oltre che con le notizie diffuse dalla stampa, concludendo per la non univocità del quadro economico e finanziario dagli stessi emergente, il cui peggioramento era ap- parso evidente, ad avviso del Tribunale, soltanto a seguito della pubblicazione del bilancio relativo all'anno 2003: tali osservazioni sono state testualmente richiamate dalla sentenza impugnata, la cui valutazione, in quanto integrata dall'accertamento in fatto compiuto da quella di primo grado, non può quindi ritenersi priva di una solida base argomentativa. E' noto infatti che la sen- tenza d'appello può essere motivataanche per relationem , a condizione che il giudice del gravame non si limiti ad aderire acriticamente a quella di primo grado, ma dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi d'impugnazione ovvero dell'identità delle questioni pro- spettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa rica- varsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente(cfr. Cass., Sez. I, 5/ 08/2019, n. 20883; 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. lav., 5/11/2018, n. 28139). Quanto poi allo stato di crisi in cui versava l'intero comparto produt- tivo, è appena il caso di rilevare che la relativa v alutazione avrebbe potuto contribuire a delineare le prospettive di sviluppo dell'attività sociale, la cui irreversibile compromissione è stata ritenuta peraltro evidente soltanto a par- tire dalla data indicata, ma non avrebbe potuto rivestire portata determinante ai fini dell'affermazione della conoscibilità dello stato d'insolvenza, da riferirsi necessariamente alla concreta situazione economica e finanziaria della debi- trice. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione degli artt.2697 e 2784 cod. civ., degli artt. 110, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la revocabilità delle rimesse effettuate sul conto corrente dai terzi garanti, in virtù della mancata contestazione dell'avvenuto accredito delle stessesenza creazione di una corrispondente disponibilità, senza consi- derare che essa ricorrente non aveva interesse a censurare sul punto la sen- tenza di primo grado, la quale aveva riconosciuto la revocabilità dell'accre- dito.Sostiene che in tal modo la Corte territoriale ha invertito l'onere della prova, trascurando inoltre l'accertamento compiuto al riguardo dal c.t.u., senza considerare che, consistendo l'eventus damninel fatto stesso della le- sione della par condicio creditorum, essa ricorrente era tenuta a dimostrare soltanto la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della convenuta. 2.1. Il motivo è infondato. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la revocabilità delle rimesse effettuate sul conto corrente mediante il ricavato della vendita di titoli costituiti in pegno daiterzi che avevano con- cesso pegni in favore della Banca a garanzia degli affidamenti concessi alla società debitrice, rilevando che il relativo importo non era stato posto nella disponibilità giuridica e materiale di quest'ultima, ma impiegato per l'adem- pimento dell'obbligazione di garanzia nei confronti della Banca, senza l'utiliz- zazione di provvista propria della debitrice e senza l'esercizio della rivalsa confronti della stessa prima del fallimento. In proposito, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle rimesse effet- tuate dal fideiussore sul conto corrente bancario dell'imprenditore successi- vamente fallito, secondo cui le stesse non sono revocabili, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall., quando risulti che non sia stata utiliz- zata provvista del debitore e non vi sia stata rivalsa nei confronti dello stesso prima della dichiarazione di fallimento, dal momento che in tale ipotesi il pa- gamento effettuatodal terzo garante costituisce adempimento di un'obbliga- zione propria ed autonoma, ancorché accessoria, ed è volto ad evitare le con- seguenze cui egli resterebbe esposto in conseguenza dell'inadempimento del debitore principale (cfr. Cass., Sez. I, 30/07/2012, n. 13549; 14/02/2011, n. 3583).Tale principio, com'è noto, ha trovato applicazione anche alle rimesse effettuate dal terzo datore di pegno, relativamente alle quali è stato affermato che, ove il terzo abbia dato ordine alla banca di vendere titoli da lui costituiti in pegno a garanzia delle obbligazioni assunte dal fallito e di accreditare il relativo controvalore sul conto corrente del debitore, l'operazione realizza una mera annotazione contabile, cioè un atto neutro rispetto al conto corrente, che riduce l'esposizione passiva senza avere, ai fini predetti, natura solutoria con riguardo al patrimonio del fallito, non acquisendo quest'ultimo la dispo- nibilità economica e giuridica della somma stessa(cfr. Cass., Sez. I, 20/03/ 2018, n. 6913; 12/08/2009,n. 18234). Non può condividersi, in contrario, il richiamo della ricorrente ad un altro precedente di legittimità, secondo cui la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pe- gno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fall., senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il rica- vato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, non po- tendosi escludere a priori il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privile- giati, insinuati inseguito al passivo, o più in generale della massa, per man- cato concorso del creditore soddisfatto alle spese di procedura (cfr. Cass., 26/02/2010, n. 4785).Tale principio, ribadito da questa Corte anche in se- guito e da ultimo anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/2022, n. 5049; Cass., Sez. I, 22/06/2018, n. 16565), si riferisce infatti ad una fatti- specie diversa da quella presa in esame dalla sentenza impugnata,e precisa- mente all'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato con denaro prove- niente dalla vendita di titoli costituiti in pegno dallo stesso debitore, e risulti pertanto incidente direttamente sul patrimonio di quest'ultimo, con effetto depauperativo, nonché idoneo ad avvantaggiare il creditore pignoratizio ai danni degli altri creditori insinuati al passivo: soltanto in riferimento a tale ipotesi può ritenersi appropriata la considerazione, svolta al riguardo da que- sta Corte ed avente il suo fondamento nella funzione distributiva della revo- catoria fallimentare, secondo cui l'eventus damnideve considerarsi in re ipsa, consistendo nella lesione della par condicio creditorumricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo,con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di dimostrare la conoscenza dello stato d'in- solvenza da parte del beneficiario del pagamento conseguente alla vendita della cosa data in pegno, restando invece irrilevante il consolidamento della causa di prelazione, formatasi in data anteriore al periodosospetto, così come la destinazione del ricavato della vendita a soddisfare le ragioni del creditore privilegiato. Qualora invece, come nel caso in esame, la rimessa venga effet- tuata con denaro proveniente dalla vendita di beni costituiti in pegno dal ter- zo, il quale non abbia esercitato la rivalsa nei confronti del debitore prima dell'apertura del concorso, viene menolo stesso presupposto oggettivo della revocatoria fallimentare, rappresentato dalla lesione della par condicio credi- torum, trattandosi di un pagamento che, in quanto eseguito dal terzo in adempimentodi una propria obbligazione e mediante l'utilizzazione di denaro proprio, non spiega alcuna incidenza sul patrimonio del debitore. Poco chiara risulta infine l'affermazione della ricorrente, secondo cui, dando atto della mancata contestazione dell'avvenuta effettuazione delle ri- messe senza costituzione di una corrispondente disponibilità sul conto cor- rente in favore della debitrice, la sentenza impugnata avrebbe determinato un'inversione dell'onere della prova: la stessa ricorrente ammette infatti, an- che in questa sede, che l'accreditamento dell'importo ricavato dalla vendita dei titoli costituiti in pegno ebbe luogo a copertura del saldo debitore del conto corrente, a seguito della revoca degli affidamenti concessi alla società debi- trice e dell'escussionedelle garanzie, sicché non può dubitarsi della natura solutoria dello stesso. In tema di azione revocatoria, questa Corte ha poi af- fermato ripetutamente che l'effettuazione del pagamento da parte del terzo costituisce oggetto di un'eccezione in senso proprio, per effetto della quale il creditore che ne ha beneficiato è tenuto esclusivamente a provare la prove- nienza del pagamento da parte del terzo, mentre incombe al curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, l'onere di pro- vare, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito o che il terzo abbia esercitato la rivalsa prima del fal- limento (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23597; 7/12/2012, n. 22247).In quest'ottica, essendo pacifico che i titoli costituiti in pegno appartenevano ai terzi garanti, ed essendo stato accertato che l'importo ricavato dalla vendita degli stessi era affluito sul conto corrente della società debitrice, incombeva all'attrice l'onere di allegare e dimostrare la diversa provenienza del denaro accreditato o l'avvenuto esercizio della rivalsa da parte dei terzi, non assu- mendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che in primo grado essa fosse risultata vittoriosa in ordine alla questione della revocabilitàdelle rimesse in esame, dal momento che la proposizione dell'appello incidentale da parte della Banca aveva comportato la riapertura del dibattito processuale al ri- guardo. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, sostenendo che, nel condannarla al pagamento delle spese processuali, la sentenza impugnata non ha considerato che, ai sensi della predetta disposizione, applicabile ra- tione temporisal giudizio in esame, la compensazione può aver luogo anche in presenza di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa alla discrezionalità del giudice, consente di disporla anche nei confronti della parte totalmente vitto- riosa. Precisa che nella specie la compensazione era giustificata non solo dalla complessità in fatto ed in diritto delle questioni affrontate, ma anche dalla parziale soccombenza della Banca e dalla qualità soggettiva della parte at- trice, operante nel perseguimento di un interesse di rango pubblicistico. 3.1. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, pur avendo ridotto l'importo dovuto dalla Banca, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla stessa, ne ha infatti confermato la condanna alla restituzione delle somme corrispondenti alle ri- messe revocate, pronunciata dal Giudice di primo grado in parziale accogli- mento della domanda proposta dall'attrice, la quale, nonpotendo considerarsi soccombente, non avrebbe pertanto potuto essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rifondere le spese processuali, il cri- terio della soccombenza non può essere infatti frazionato in relazione all'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, non assumendo alcun rilievo la circostanza che in qualche grado o fase del processo la parte risultata infine soccombente abbia conseguito un risul- tato a sé favorevole (cfr. Cass., Sez. VI, 18/05/2021, n. 13356; 13/03/2013, n. 6369; Cass. Sez. III, 29/09/2011, n. 19880). Pertanto, in caso di accogli- mento parziale del gravame, il giudice di appello può disporre la compensa- zione, in tutto o in parte, delle spese processuali, ma non può porle, neppure parzialmente, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella risultante dalla sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2016, n. 5820; 28/09/2015, n. 19122). 4. La sentenza impugnata va pertantocassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del terzo motivo, e, non risultando necessari ulteriori accerta- menti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'integrale compensazione delle spese del giudizio di appello, avuto riguardo alla reciproca socc