CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 06918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10916/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 48/A - 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N.814/03 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende R.G.N. Ud. 28.2.2023 Pagina2di 6 - RGN 10916 /20 16 estensore cons. m.ferro -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 155/2016 depositata il 13/01/2016in RG 985/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMAn. 155/2016 depositata il 13/01/2016 in RG 985/2011 che ne ha respinto l’appelloavverso la sentenza Trib. Roma n. 24876/2010 che aveva accolto la domandadi revocatoria fallimentare avanzata nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] inepigrafe; 2. la corte ha premesso , riportando la motivazione del primo giudice e ad essa espressamente richiamandosi, che : a) l’azione aveva colpito, ai sensi dell’art.67 co.2 l.f., un trasferimento immobiliare, disposto a titolo oneroso nell’anno anteriore al fallimento (13.12.2002) ; b) segni esteriori dello stato d’insolvenza erano, già alla fine del 2002, la presentazione di un’istanza di fallimento,una serie di procedimenti monitori , la crisi del gruppo Vignuzzi (di cui faceva parte la fallita e riferita alla risoluzione dei rapporto con le case madri Ssangyon g coreana e [OSCURATO:PERSONA] r Italia ) quale nota ad alcuni dipendenti,con riflessi nella conoscenza in capo al convenuto avvocato [OSCURATO:PERSONA] , tenutoconto della identità dell’oggetto sociale tra la società di cui questi era accomandatario e quelle del gruppo Vignuzzi, oltre che della sua qualità professionale; c) la compravendita impugnata era congegnata con una clausoladi pagamento completo del prezzo tutta sbilanciata potestativamente afavore dell’acquirente, senza p enale per il rec e sso e senza che gli elementi contrariaddotti dal Petrilli fossero dotati di pari univocità o prova ; d) tra le circostanze indizianti della prova per presunzioni rilevavano poi la significativitàdel bene (villa con piscina, maneggio, scud eria, per 22 vani, 690 metri quadri di coperto e 7000 di parco sulla [OSCURATO:PERSONA]) , il p r ezzo di Pagina3di 6 - RGN 10916 /20 16 estensore cons. m.ferro 1.240.000 euro (a fronte della ricostruzione peritale , anche in sede penale, peralmeno il triplo) , le modalità di suo pagamento (per s oli 4.930 euro in contanti all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con trasferimento però immediato, con 773.000 euro accollati su un mutuo esistente ma con inizio di versamento delle rate solo do po il 3.12.2013, all ’esito delle richieste di chiarimenti del curatorenel frattempo nominato , nonché 461.070 euro pagati alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], cui faceva capo la società mentre la stessa ne era socia occulta), la descritta clausola risolutiva espressa e d il ragionevole collegamentodell’intera operazione con l’andamento di una proce dura per la dichiarazionedi fallimento in corso , condotta poi alla desistenza del creditore dilì a poco , nonché , infine , la relazione di amicizia tra il legale rappresentante dellafallita [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , cui si aggiung evano i riscontr i dei testi sulle difficoltà economiche della stessa , a mera conferma degli altri elementigià acquisiti; 3. il ricorrente contesta la sentenza con due motiv i di ricorso , illustrati da ultimocon memoria ; il fallimento si è costituito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo si deduce la violazione de gli artt. 67 co.2 l.f. e 2727-2729c.c. e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione fra le parti, dunque ex art.360 co.1 n.5 c.p.c. , per aver e la corte valorizzato elementi mera mente indiziari e privi dei caratteri della gravità,precisione e concordanza , al tresì trascurandone altri contrari ; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt.67 co.2 l.f. e 115-116 c.p.c. ed ancora 2697 c.c., oltre al ripetuto omesso esame ex art.360 co.1 n.5 c.p.c., avendo erroneamente la corte ritenuta assolta dal curatorela prova sul medesimo incombente , trascurando documenti decisivi sullostato di salute finanziaria della fallita all’epoca dell’atto (tra cui bilanci, relazionedel curatore) e come acquisito dall’acquirente l’immobile , oltre che testi; Pagina4di 6 - RGN 10916 /20 16 estensore cons. m.ferro 3. i motiv i, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili, per plurimi profili ; emerge invero dal ricorso che tal u ne circostanze di fatto – segnatamente la regolazione solutoria della compravendita,il suo prezzo, la scansione tempor ale degli adempimenti ivi previstie per come attua t i e la clausola di recesso potestativamente rimessa all’acquirente – non hanno trovato alcuna adeguata contestazione, nonostantela sentenza, in pieno riferimento per relationem alla motivazione delladecisione del tribunale, vi avesse dato peso decisivo, tanto da segnarne la concorrente autonomia fondativa dell’accoglimento della domanda; il limite evidenziato rende dunque, già per tale considerazione, non appropriatamentecolta la ratio decidendi su cui è imperniato l’accoglimento delladomanda revocatoria ai sensi dell’art.67 co.2 l.f.; 4. in secondo luogo, va ricordato che, in tema, questa Corte è ferma nel ritenere che la prova della conoscenza dello stato di decozione può essere fornita,oltre che in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite laprova che egli sia stato informato, dal solvens o aliunde , dello stato di insolvenza,anche in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi econcordanti che , in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducanoil giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. 2916/2016, 13512/2021 , 17681/2022 ); l'onereprobatorio a carico della procedura concorsuale, ove si faccia ricorso apresunzioni, come nella specie, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita non quando la conoscenza dello stato di decozione possa ravvisarsi con riferimentoa una figura di contraente a stratto, dal momento che tale prova risulterebbeinutilizzabile perché correlata a un parametro, del tutto teorico, dicreditore avveduto, bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (ec onomiche, Pagina5di 6 - RGN 10916 /20 16 estensore cons. m.ferro sociali,organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovataad operare, nella specie, la controparte del fallito (Cass. 6686/2012); 5. d’altronde, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinatodisposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c .p.c. , nemmeno sirichiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tuttele prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logi ca e adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenzadi esse (Cass. 24434 / 2016) ; la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all' apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass.11176/2017,in motivazione ; 22698/2021 ) ; 6. la prova della scientia decoctionis , ai fini dell’elemento soggettivo di cuiall’azione intrapresa, ben può dirsi oggetto di un corretto procedimento ricostruttivoallorché la convergenza degli elementi assunti in contraddittorio, ilvalore a d essi assegnato , la puntuale identificazione sto rica di ciascuno e la significatività persuasiva in rapporto al fatto non noto e da dimostrare esprimano un apprezzamento che dia conto in termini di effettivo coordinamento e non mera giustapposizione di circostanze storiche anche non tali da giustificare , per sé sole, la sicurezza di una conoscenza (Cass.25635/2017); ne deriva che il giudice è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria,e successivamente a sottoporli ad una valutaz ione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva ( da ultimoCass. 27074/2022 , 27070/2022 ); 7. nella vicenda, in realtà e come premesso, l’operazione immobiliare di compravenditaaveva assunto, già per le sue modalità originarie, i tratti di elementoproprio di un contesto di negoziazione con soggetto i n sofferenza produttivo-finanziaria(perché co lpito da procedimenti monitori, con esigenze di provvista immediata e prima emersione di discontinuità della gestione Pagina6di 6 - RGN 10916 /20 16 estensore cons. m.ferro caratteristica) e a condizioni disallineat e per marcata atipicità rispetto all’importanzadell’atto (in punto di prezzo, dilazione del suo pagamento e accollo, agevolazione al recesso) , valorizzandosi poi, per selezione di maggior adeguatezza delle risultanze istruttorie per come ponderate dal giudicedi merito, ogni altro profilo di conoscenza informativa della società e delgruppo (in cris i) da parte del professionista legale acquirente; 8. ogni altra contestazione patisce i limiti sopravvenuti alla possibile introduzionedel vizio di cui all’art.360 co.1 n.5 c.p.c. (Cass. s.u. 8053/2014) elo sconfinamento, in realtà, degli allegati fatti pr etesamente non considerati in opposte ed alternative valutazioni , inammissibili, del coacervo degli elementiistruttori acquisiti ; s’imponepertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo i criteri di soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo;va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio delcontributo unific ato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità , liquidate in euro 10.000per compensi, nonché euro 200 a rimborso, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto dell