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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 24931/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5282/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina n. 689 / 39 / 20 1 2 , depositata il 6 . 12 .201 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEG, IRAP e IVA2003, studi di settore proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da l la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante della Pro.Ber. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), esercente attività di costruzioni,avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP , relativ o all’anno d’imposta 20 0 3 , con il quale erano stati rideterminati maggiori ricavi, pari ad € 288.661,00, mediante l’applicazione degli studi di settore; -dalla sentenza impugnata si evince che: - la CTP aveva diminuito del 40% il maggior reddito accertato dall’Ufficio sulla base delle circostanze dedotte dalla contribuente ( la peculiarità del settore, l’84% circa del fatturato era costituito da ricavi derivanti da appalti pubblici, l’applicazione dello studio di settore revisionato, allegato alla dichiarazione Unico 2003, con l’esposizione dei medesimi dati, riduceva i maggiori ricavi ad € 150.893,00) e non contestate dall’Ufficio; - l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era fondato, in quanto sia la provenienza della maggior parte dei ricavi da appalti pubblici che la peculiarità del settore edilizio in cui operava la società erano stati già considerati nell’applicazione dellostudio di settore applicato , mentre la società n on aveva adeguatamente giustificato lo scostamento significativo verificato a ll’esito del predetto accertamento; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - con memoria del 7.04.2022, il difensore della ricorrente ha dedotto che, nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 58/2015, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato interrotto;[OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente, deve escludersi la possibilità di una interruzione del presente procedimento in virtù della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente, come richiesto dal difensore di quest’ultima, in quanto l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile nelgiudizio davanti alla Corte di c assazione, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, per cui, una volta instauratosi, con la notifica ed il deposito del ricorso, non trovano applicazione i comuni eventi interruttivi del processo, previsti in via generale dalla legge (ex plurimis, Cass. 12/02/2021, n. 3630); - ciò posto, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di statuire sui motivi dell’appello incidentale proposto dalla contribuente; - a prescindere dalla poco chiara formulazione del motivo , enunciato con censure ascrivibili sia ad un error in procedendo che ad un vizio di motivazione, lo stesso non è più proponibile , per la parte in cui richiama quest’ultimo vizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza pubblicata il 6.12.2012 (Cass. Sez.

U.7.04.2014, n. 8053); - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;- il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - n ella specie, invece, la parte ricorrente non solo non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, ma non ha neppure indicato i fatti che si assumono non esaminati, limitandosi ad eccepire genericamentel’omesso esame dell’appello incidentale; - il motivo è in ogni caso infondato, sotto il profilo dell’asserito error in procedendo atteso che l ’accogli mento del l’appello principale proposto dall’Ufficio –che censurava la erronea riduzione , operata dal primo giudice, del maggior reddito accertato – ha comporta to l’implicito rigetto dell’appello incidentale, finalizzato ad ottenere l’integrale annullamento della pretesa; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bise 62-sexies del d.l. n. 321 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 427 del 1993, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto provato lo scostamento dei ricavi sulla base dei soli studi di settore, omettendo di considerare gli elementi offerti dalla contribuente; - il motivo è inammissibile per la parte in cui richiama l’ art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., atteso che, a prescindere dalla sua formulazione, non indica in modo specifico i fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, censurando esclusivamente l’omessa valutazione delle prove addotte dalla contribuente (che, invece, la CTR ha, sia pure sinteticamente, esaminato), ma senza rispettare il requisito dell’autosufficienza; -per il resto, il motivo è infondato; - occorre premettere che: «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essereapplicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economicanel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamentonon può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito»(Cass. Sez.

U. 18 . 12 . 2009 , n. 26635 ) . - n ella specie, la CTR ha ritenu to legittimo l'accertamento tributario standardizzato, emesso, ex artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, sulla base degli studi di settore, all'esito di un contraddittorio preventivo, a seguito del quale non ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria circa l'esistenza delle condizioni giustificanti l'esclusione del contribuente dall'area dei soggetti cui poteva essere applicato quello standard, svolgendo un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; - dalla motivazione della sentenza impugnata si evince , in vero , che l’accertamentonon si è basato solo sul lo scostamento dai parametri, ma ha considerato anche le contestazioni sollevate dalla contribuente in sede di contraddittorio e ribadite in sede giudiziaria , così facendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente; - la CTR ha poi confrontato tale quadro probatorio con le circostanze addotte dalla contribuente ( la derivazione della maggior parte dei ricavi dagli appalti pubblici e la peculiarità del settore), considerandole ininfluent i a fronte del forte scostamento derivante dall’applicazione del parametro standardizzato; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5282/2014R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G.P. [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio –sezione staccata di Latina n. 689 / 39 / 20 1 2 , depositata il 6 . 12 .201 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEG, IRAP e IVA2003, studi di settore proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da l la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante della Pro.Ber. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), esercente attività di costruzioni,avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IVA e IRAP , relativ o all’anno d’imposta 20 0 3 , con il quale erano stati rideterminati maggiori ricavi, pari ad € 288.661,00, mediante l’applicazione degli studi di settore; -dalla sentenza impugnata si evince che: - la CTP aveva diminuito del 40% il maggior reddito accertato dall’Ufficio sulla base delle circostanze dedotte dalla contribuente ( la peculiarità del settore, l’84% circa del fatturato era costituito da ricavi derivanti da appalti pubblici, l’applicazione dello studio di settore revisionato, allegato alla dichiarazione Unico 2003, con l’esposizione dei medesimi dati, riduceva i maggiori ricavi ad € 150.893,00) e non contestate dall’Ufficio; - l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era fondato, in quanto sia la provenienza della maggior parte dei ricavi da appalti pubblici che la peculiarità del settore edilizio in cui operava la società erano stati già considerati nell’applicazione dellostudio di settore applicato , mentre la società n on aveva adeguatamente giustificato lo scostamento significativo verificato a ll’esito del predetto accertamento; - la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - con memoria del 7.04.2022, il difensore della ricorrente ha dedotto che, nelle more del giudizio, la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 58/2015, chiedendo che il giudizio fosse dichiarato interrotto;[OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente, deve escludersi la possibilità di una interruzione del presente procedimento in virtù della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente, come richiesto dal difensore di quest’ultima, in quanto l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile nelgiudizio davanti alla Corte di c assazione, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, per cui, una volta instauratosi, con la notifica ed il deposito del ricorso, non trovano applicazione i comuni eventi interruttivi del processo, previsti in via generale dalla legge (ex plurimis, Cass. 12/02/2021, n. 3630); - ciò posto, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di statuire sui motivi dell’appello incidentale proposto dalla contribuente; - a prescindere dalla poco chiara formulazione del motivo , enunciato con censure ascrivibili sia ad un error in procedendo che ad un vizio di motivazione, lo stesso non è più proponibile , per la parte in cui richiama quest’ultimo vizio ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza pubblicata il 6.12.2012 (Cass. Sez. U.7.04.2014, n. 8053); - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;- il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - n ella specie, invece, la parte ricorrente non solo non ha trascritto nel ricorso, neppure in modo indiretto, nelle loro parti essenziali, ai fini della percezione della doglianza, gli atti dai quali risulterebbero l’allegazione di tali fatti e la loro discussione, ma non ha neppure indicato i fatti che si assumono non esaminati, limitandosi ad eccepire genericamentel’omesso esame dell’appello incidentale; - il motivo è in ogni caso infondato, sotto il profilo dell’asserito error in procedendo atteso che l ’accogli mento del l’appello principale proposto dall’Ufficio –che censurava la erronea riduzione , operata dal primo giudice, del maggior reddito accertato – ha comporta to l’implicito rigetto dell’appello incidentale, finalizzato ad ottenere l’integrale annullamento della pretesa; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bise 62-sexies del d.l. n. 321 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 427 del 1993, 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la CTRritenuto provato lo scostamento dei ricavi sulla base dei soli studi di settore, omettendo di considerare gli elementi offerti dalla contribuente; - il motivo è inammissibile per la parte in cui richiama l’ art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., atteso che, a prescindere dalla sua formulazione, non indica in modo specifico i fatti storici che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare, censurando esclusivamente l’omessa valutazione delle prove addotte dalla contribuente (che, invece, la CTR ha, sia pure sinteticamente, esaminato), ma senza rispettare il requisito dell’autosufficienza; -per il resto, il motivo è infondato; - occorre premettere che: «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essereapplicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economicanel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamentonon può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito»(Cass. Sez. U. 18 . 12 . 2009 , n. 26635 ) . - n ella specie, la CTR ha ritenu to legittimo l'accertamento tributario standardizzato, emesso, ex artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, sulla base degli studi di settore, all'esito di un contraddittorio preventivo, a seguito del quale non ha ritenuto assolto l'onere della prova contraria circa l'esistenza delle condizioni giustificanti l'esclusione del contribuente dall'area dei soggetti cui poteva essere applicato quello standard, svolgendo un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; - dalla motivazione della sentenza impugnata si evince , in vero , che l’accertamentonon si è basato solo sul lo scostamento dai parametri, ma ha considerato anche le contestazioni sollevate dalla contribuente in sede di contraddittorio e ribadite in sede giudiziaria , così facendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente; - la CTR ha poi confrontato tale quadro probatorio con le circostanze addotte dalla contribuente ( la derivazione della maggior parte dei ricavi dagli appalti pubblici e la peculiarità del settore), considerandole ininfluent i a fronte del forte scostamento derivante dall’applicazione del parametro standardizzato; - in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a