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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 06397/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4773/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mendola 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Comune di Macerata, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 670 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1556/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con citazione notificata il 19 aprile 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. conveniva davanti al Tribunale di Macerata il Comune di Macerata per ottenerne la condanna al risarcimento di danni subiti da un immobile che gli aveva locato con contratto del 20 settembre 2005 e che il conduttore le aveva riconsegnato per recesso anticipato il 30 giugno 2009; i danni sarebbero derivati dall'inadempimento del Comune dell'obbligo di manutenzione, e in relazione a essi l'attrice aveva promosso un accertamento tecnico preventivo poco tempo dopo la riconsegna.

Il Comune di Macerata si costituiva resistendo e chiamando in causa la Provincia di Macerata, che dell'immobile era stata l'utilizzatrice: il Comune, infatti, glielo aveva messo a disposizione per le sezioni circoscrizionali per l'impiego, come imposto alle amministrazioni comunali dall'articolo 3

I. 28 febbraio 1987 n.56. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva a sua volta resistendo e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui aveva stipulato contratto assicurativo; quest'ultima pure si costituiva, eccependo la scopertura del sinistro dall'ambito della polizza e comunque resistendo alla domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, convertito il rito ordinario in locatizio, acquisita la relazione frutto dell'accertamento tecnico preventivo e svolta una istruttoria testimoniale, con sentenza del 25 novembre 2016 rigettava la domanda, ritenendo che i danni sarebbero derivati "da un uso del locale conforme alla destinazione pattuita" e dalla vetustà dell'immobile, conseguentemente escludendone ogni responsabilità del conduttore. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 20 novembre 2019, accoglieva il gravame reputando che non fosse stata espletata o che fosse stata espletata non adeguatamente l'attività di ordinaria manutenzione, e condannando quindi il Comune a risarcire l'appellante nella misura di euro 73.472,47 oltre Iva e accessori; poiché l'immobile era stato utilizzato dalla Provincia, la corte affermava essere "ragionevole ritenere che l'attività di ordinaria amministrazione non sia stata eseguita proprio dalla stessa Provincia", e pertanto condannava quest'ultima a tenere indenne il Comune, rigettandone invece la domanda nei confronti della compagnia assicuratrice. [OSCURATO:PERSONA] di Macerata ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi.

Si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto pure ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Si è difeso anche il Comune di Macerata, a sua volta proponendo ricorso incidentale composto in tre motivi. c.ci\ Avverso il ricorso incidentale del Comune) [OSCURATO:PERSONA] si è difesokontroricorso, mentre il Comune si è difesocontroricorso avverso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Va anzitutto esposto il contenuto del ricorso della Provincia di Macerata. 1.1 II primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento d'appello, essendo stato questo proposto da una società estinta, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 75, 77, 83, 110, 163, terzo comma, n.2, e 164, primo comma, c.p.c. nonchè 2495 c.c.

Osserva la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. "risulta cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 30/03/2015", e dunque anteriormente alla notifica dell'atto d'appello avvenuta il 9 maggio 2017, e altresì anteriormente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Macerata, avvenuta il 25 novembre 2016.

Quindi l'appello sarebbe stato proposto quando la società era da tempo estinta, ovvero carente di legittimazione attiva e capacità processuale.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (si invocano Cass. nn. 15677 e 27480 del 2019) avrebbe anche di recente ribadito che, in forza dell'articolo 2945 c.c., la cancellazione dal registro delle imprese sulla società ha effetto estintivo, attuantesi in coincidenza con la cancellazione stessa; di qui l'inammissibilità dell'impugnazione, pure confermata dal giudice di legittimità (si vedano S.U. nn. 6070 e 6071 del 2013 nonché le successive Cass. nn. 13183 e 19580 del 2017 e Cass. n. 2840 del 2018).

La ricorrente adduce di avere "scoperto" questo difetto della società "solo recentemente dopo il deposito della pronuncia ora oggetto di impugnazione", ma rimarca che il vizio è insanabile, ancora invocando, come caso analogo, Cass. n. 27480 del 2019; e la produzione della visura storica della società rilasciata il 7 gennaio 2020 dalla C.C.I.A.A. delle Marche, attestante l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese il 30 marzo 2015, sarebbe ammissibile ex articolo 372 c.p.c.

"senza vincoli di giudicato neppure implicito", come pure emergerebbe dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (si citano, tra le altre, Cass. nn. 4248 e 9334 del 2016 e ancora Cass. n. 27480 del 2019).

La sentenza qui impugnata sarebbe dunque "nulla, o per meglio dire, radicalmente inesistente" (cfr. Cass. n. 12292 del 2001).

La società inoltre si sarebbe già estinta quando, il 9 maggio 2017, venne rilasciata 153Ia procura alle liti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per proporre l'appello, onde il procuratore alle liti sarebbe stato privo di jus postulandi (si veda Cass. n. 32933 del 2018), non potendosi neppure ritenere che il mandato sia stato conferito dal socio, in quanto dal mandato risulterebbe inequivocabilmente che il mandatario "agisce esclusivamente in rappresentanza della società".

Si conclude prospettando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per nullità/inesistenza della sentenza stessa e dell'intero giudizio d'appello. 1.2 D secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 346, 112 c.p.c. e 3

I. 28 febbraio 1987 n. 56.

Costituendosi in primo grado, il Comune di Macerata aveva proposto domanda di garanzia e manleva nei confronti dell'attuale ricorrente (si trascrivono le conclusioni della prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.).

Rigettando la domanda attorea, il Tribunale non era entrato nell'esame di tale domanda; nella comparsa di costituzione in appello, peraltro, il Comune avrebbe poi chiesto soltanto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, non riproponendo la domanda suddetta.

La domanda di garanzia e manleva dovrebbe pertanto intendersi rinunciata, in considerazione dell'articolo 346 c.p.c.

Inammissibilmente invece la corte territoriale si sarebbe pronunciata al riguardo, condannando l'attuale ricorrente "a tenere indenne il Comune", e così violando gli articoli 346 e 112 c.p.c. - incorrendo infatti anche in ultrapetizione -.

La decisione del giudice d'appello su garanzia e manleva sarebbe comunque erronea perché avrebbe violato l'articolo 3

I. 28 febbraio 1987 n. 56, di cui la Provincia avrebbe "invocato la corretta applicazione ... sin dalla sua costituzione in giudizio davanti al Tribunale", reiterando poi l'eccezione nell'atto di costituzione in appello.

Da ciò deriverebbe ancora la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 1.3 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, primo comma, 1576, 1587, 1590 e 1609 c.c.

Si osserva che la corte territoriale ha richiamato l'articolo 1590 c.p.c. e il conforme articolo 8 del contratto locatizio, deducendone che "tutti gli inconvenienti riscontrati dal CTU al termine della locazione fossero addebitabili a mancata/carente manutenzione ordinaria da parte del conduttore", come avrebbe concluso il consulente a seguito di quesiti integrativi a lui sottoposti dallo stesso giudice d'appello.

In tal modo sarebbe stata violata la normativa invocata in rubrica.

Inoltre nella relazione di consulenza tecnica depositata in appello (precisamente nelle sue pagine 14-16), per rispondere al quesito con cui la corte territoriale aveva chiesto quali degli inconvenienti già rinvenuti "avrebbero potuto essere eliminati mediante manutenzione ordinaria", il consulente tecnico d'ufficio avrebbe richiamato soltanto l'articolo 3 d.p.r. 380/2001, "Definizione degli interventi edilizi", e il Glossario delle opere effettuabili in edilizia libera e non necessitanti di autorizzazione pubblicato in G.U. 7 aprile 2018.

Da ciò il consulente avrebbe dedotto - aderendogli poi la corte - che "tutte le tipologie di interventi previsti per l'eliminazione completa dei difetti riscontrati, cioè il rifacimento della pavimentazione, il ripristino dell'impianto elettrico, dati e telefonico, il rifacimento della tinteggiatura con tutte le opere necessarie a corredo delle lavorazioni stesse", dovessero qualificarsi manutenzione ordinaria, non tenendo in conto che i quesiti non concernevano un contenzioso in materia edilizia, bensì in materia locatizia; e in quest'ultimo contenzioso non si sarebbe potuto distinguere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria in base alla normativa edilizia, che avrebbe "la peculiare finalità della individuazione dei limiti della libertà dell'intervento edilizio".

Il riferimento corretto sarebbe dunque quello al codice civile, che nella ripartizione delle spese di manutenzione tra locatore e conduttore si rapporterebbe "al concetto quantitativo della tenuta della spesa e a quello della riferibilità causale della stessa spesa all'uso normale del bene", affidando dunque al conduttore soltanto le spese di "piccola manutenzione" alla luce di una complessiva valutazione "della modesta entità del loro valore economico, della destinazione dell'immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia del locatario, degli usi locali" (Cass.n. 2181/1978), il resto competendo al locatore.

Proprio per questa "erronea individuazione" sarebbe stato gravato il conduttore di opere e spese estranee al dettato codicistico, quali, per esempio, il rifacimento completo della pavimentazione e il rifacimento mediante smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti tecnologici.

Il giudice d'appello avrebbe altresì ritenuto, in sostanza, che la vetustà e/o l'inevitabile deterioramento sarebbero stati "comunque evitabili dal conduttore con opere di manutenzione ordinaria", giungendo così a violare l'articolo 1590, primo comma, c.c. nel senso che "ciascun conduttore dovrebbe rispondere anche del deterioramento o del consumo risultante dall'uso della cosa locata".

La sentenza dovrebbe pertanto essere cassata nella parte in cui condanna il Comune "al pagamento di un importo pari alla somma ritenuta necessaria per l'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria senza invece correttamente escludere le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che facevano capo al locatore quale modalità di adempimento della fondamentale obbligazione di mantenere la cosa in buono stato e in modo da servire all'uso cui era destinata". 1.4 D quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1223, 1224, 1226, 2043 e 2056 c.c. > Si rileva che la Corte d'appello ha riconosciuto all'appellante un risarcimento di euro 73.472,47, ritenuto congruo alla luce della risposta al secondo e specifico quesito posto al consulente tecnico d'ufficio dalla stessa corte, cioè di determinare "i costi necessari sia per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati sia per quelli eliminabili con la manutenzione ordinaria"; e determinandoli nella suddetta somma, il consulente tecnico d'ufficio aveva condiviso quanto indicato nella perizia di parte fornita dall'appellante.

Peraltro la corte "nell'indicare tale somma l'ha ritenuta congrua con riferimento alla data di rilascio dell'immobile ovvero alla data della domanda risarcitoria", bensì "nell'attualità e quindi con riferimento al maggio 2019".

Ma "la somma indicata dal perito quale importo per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati, somma utilizzata dalla Corte per la determinazione del quantum della condanna, risultava già da quest'ultimo attualizzata alla data di redazione della perizia (2019)", per cui non si sarebbe dovuto riconoscere alcuna ulteriore voce di danno, neppure da svalutazione monetaria, "pena una inammissibile duplicazione del risarcimento". 1.5 II quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4 delle condizioni generali del contratto di assicurazione "responsabilità civile rischi diversi" stipulato dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c. quanto all'interpretazione del contratto.

Si sostiene che la corte territoriale avrebbe disatteso la domanda dell'attuale ricorrente in base alla previsione con cui termina il primo comma dell'articolo 4 delle condizioni generali del contratto assicurativo, ovvero l'esclusione dalla copertura "dei danni direttamente derivanti da atti connessi allo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative", compiendo peraltro la corte "una lettura parziale e disattenta della norma".

Quest'ultima viene trascritta, ricostruendone diversamente l'interpretazione nel senso che "l'assicurazione vale espressamente per la responsabilità della provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali la stessa esercita le proprie funzioni", giacché i danni non coperti sarebbero testualmente riferiti "a quelli derivanti direttamente da atti connessi allo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative", come, per esempio, "per restare nell'ambito amministrativo", i danni causati a terzi con un atto illegittimo.

Una diversa interpretazione come quella sposata dalla corte territoriale significherebbe "privare l'intero contratto di ogni significato".

Ne dovrebbe conseguire pertanto cassazione con rinvio.

2. Deve ora riassumersi il ricorso incidentale del Comune di Macerata. 2.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 75, 83, 110 c.p.c. e 2945 c.c. per essere l'appello inammissibile in quanto proposto da società estinta per intervenuta cancellazione e comunque mancanza di valida procura alle liti; denuncia altresì, "in ogni caso" in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del giudizio di appello per essere stato l'appello proposto da società estinta per antecedente cancellazione dal registro delle imprese.

Il contenuto di questo motivo sostanzialmente coincide con quello della prima censura presente nel ricorso principale della Provincia di Macerata. 2.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, primo comma, 1587, 1590 e 1609 c.c.

Anche questo motivo propone un contenuto sostanzialmente coincidente con quello del terzo motivo presente nel ricorso principale della Provincia di Macerata. 2.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1123 e 1224 c.c.

Il motivo coincide, in sostanza, pur presentando anche argomentazioni non del tutto identiche, con quanto denuncia il quarto motivo proposto nel ricorso, principale della Provincia di Macerata, in quanto lamenta un doppio addebito della rivalutazione nella determinazione della somma risarcitoria.

3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, denunciante, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1175, 1177 e 1590 c.c.

"per aver erroneamente la Corte d'Appello addossato al proprietario dell'immobile la prova che, durante il tempo necessario per il restauro dell'immobile, egli ha perduto i frutti ricavabili dalla locazione di esso".

Si rileva che il giudice d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni qualificabili come lucro cessante che l'appellante avrebbe proposto per l'impossibilità di locare a terzi l'immobile prima della sua rimessione in pristino, affermando: " ... non potrà trovare ristoro il lucro cessante in quanto non è stata fornita piena prova sulla reale e concreta impossibilità di locare gli edifici in questione ad altri soggetti, atteso che il contatto avuto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società TAL è stato meramente conoscitivo e non di certo idoneo a costituire una trattativa contrattuale, così come precisato dalla teste di parte attrice ([OSCURATO:PERSONA])".

Ad avviso del ricorrente detta teste avrebbe comunque confermato che "l'impossibilità economica del sig. [OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla sistemazione dei locali rendeva impossibile la chiusura dell'accordo e la stipula del contratto di locazione con lo [OSCURATO:PERSONA]".

Comunque la decisione del giudice d'appello sarebbe errata essendo in re ipsa un siffatto danno, e non essendo onerato il locatore della prova "di aver perduto la possibilità di stipulare un vantaggioso contratto di locazione nel tempo necessario per il restauro": in tal caso, in effetti, oltre ai danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dell'immobile che il conduttore deve risarcire alla riconsegna, spetterebbe al locatore anche il canone dovuto per tutto il periodo necessario per la rimessione in pristino, senza che il locatore debba provare di avere ricevuto richieste di locazione il cui non accoglimento sarebbe derivato dalla necessità dei lavori (si invocano Cass. n. 19202 del 2011, Cass. n. 13222 del 2010 e Cass. n. 6417 del 1998).

Invero "il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto &risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione" (Cass. n. 6798 del 1993). 4.1 Prendendo le mosse, dunque, dal ricorso principale, se ne deve rilevare l'inammissibilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in quanto proposto contro un soggetto del quale nel ricorso stesso si è allegata l'inesistenza.

Tale evidente inammissibilità non è superabile mediante il principio di ultrattività del mandato alla lite evidenziato dalla nota S.U. 4 luglio 2014 n. 15295 - "La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante." -, considerato che nel caso in esame l'estinzione della società si allega come avvenuta non durante il giudizio di appello, ma anteriormente a esso. 4.2 II ricorso principale è invece ammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si è indicato come unico socio della società asseritamente estinta. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in proprio in tale qualità, ma ha notificato controricorso e ricorso incidentale nella asserita qualità di titolare di ditta individuale che sarebbe stata frutto di una modificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] là della configurabilità di una simile ipotesi, il principio di conservazio --\ conduce a ritenere che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], essendo riferibile comunque alla persona fisica di quest'ultimo - considerato che la ditta individuale non è un soggetto distinto dalla persona fisica che ne è titolare - sia avvenuta comunque nella qualità di socio. 4.3 Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale risulta fondato. 4.3.1 Pur non essendo completamente uniforme la giurisprudenza al riguardo, si reputa di dover aderire a quella linea per cui, qualora la parte che ha omesso di proporre in appello l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa sua cancellazione dal registro delle imprese proponga poi tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità, essa può produrre in forza dell'articolo 372 c.p.c. la documentazione diretta a provare detta estinzione, "potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata" (così ben si è espressa Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9334).

Questa interpretazione è stata recentemente corroborata proprio da S.U. 4 agosto 2021 n. 22302, che così insegna: "In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la produzione di documenti nel corso del giudizio di legittimità è disciplinata, in ragione delle modalità operative dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dall'art. 372 c.p.c., il quale consente di produrre la documentazione riguardante la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché quella rappresentativa di vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali o a supporto di censure relative a "errores in procedendo" idonei a ripercuotersi sulla validità della decisione impugnata, posto che, altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti concernenti queste ultime (come nei casi di giudizio con doppio grado di merito) si tradurrebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, costituzionalmente garantito." 4.3.2 D'altronde, la questione dell'essere stato proposto l'appello da un soggetto inesistente quale la società cancellata e senza che valesse l'ultrattività del mandato del primo difensore, attenendo all'ammissibilità dell'appello, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità qualora non si sia formato giudicato al riguardo in sede appunto d'appello.

È inoltre riconoscibile la legittimità della produzione della documentazione articolo 372 c.p.c. dal momento che, quando l'appello è proposto da una società cancellata con un nuovo difensore, la parte appellata, e quindi l'attuale ricorrente principale, non è tenuta a verificare se tale società esista o meno, per cui non si può imputare alla parte appellata - ora la ricorrente principale, si ripete - di non avere effettuato tale verifica e di addurre poi un novum basato su emergenze fattuali introdotte nel giudizio di cassazione con la relativa documentazione.

Invero, di fronte alla sentenza avverso la quale deve ricorrere per cassazione la parte è tenuta a verificare se il soggetto cui deve notificare l'impugnazione esiste, e dunque è in quel momento che deve avere conoscenza, per l'obbligo di tale verifica, della sua estinzione.

Tutto ciò giustifica la produzione dei documenti dimostranti la cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] già avvenuta all'atto della proposizione dell'appello, trattandosi di far rilevare il giudicato sulla sentenza di primo grado per l'inammissibilità dell'appello stesso.

Ciò comporta l'accoglimento del primo motivo e quindi la cassazione della sentenza d'appello, con conseguente decisione di merito nel senso di declaratoria di inammissibilità dell'appello; restano evidentemente assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali.

5. In conclusione, dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il ricorso principale risulta ammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e fondato quanto al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza d'appello e decisione in merito nel senso di declaratoria della inammissibilità dell'appello, assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali.

Quanto alle spese processuali, la intensa peculiarità della vicenda processuale giustifica ampiamente la loro totale compensazione..y,e„ l \ \NM.c P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4773/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mendola 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Comune di Macerata, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 670 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1556/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con citazione notificata il 19 aprile 2012 [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. conveniva davanti al Tribunale di Macerata il Comune di Macerata per ottenerne la condanna al risarcimento di danni subiti da un immobile che gli aveva locato con contratto del 20 settembre 2005 e che il conduttore le aveva riconsegnato per recesso anticipato il 30 giugno 2009; i danni sarebbero derivati dall'inadempimento del Comune dell'obbligo di manutenzione, e in relazione a essi l'attrice aveva promosso un accertamento tecnico preventivo poco tempo dopo la riconsegna. Il Comune di Macerata si costituiva resistendo e chiamando in causa la Provincia di Macerata, che dell'immobile era stata l'utilizzatrice: il Comune, infatti, glielo aveva messo a disposizione per le sezioni circoscrizionali per l'impiego, come imposto alle amministrazioni comunali dall'articolo 3 I. 28 febbraio 1987 n.56. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva a sua volta resistendo e chiamando in causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui aveva stipulato contratto assicurativo; quest'ultima pure si costituiva, eccependo la scopertura del sinistro dall'ambito della polizza e comunque resistendo alla domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, convertito il rito ordinario in locatizio, acquisita la relazione frutto dell'accertamento tecnico preventivo e svolta una istruttoria testimoniale, con sentenza del 25 novembre 2016 rigettava la domanda, ritenendo che i danni sarebbero derivati "da un uso del locale conforme alla destinazione pattuita" e dalla vetustà dell'immobile, conseguentemente escludendone ogni responsabilità del conduttore. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 20 novembre 2019, accoglieva il gravame reputando che non fosse stata espletata o che fosse stata espletata non adeguatamente l'attività di ordinaria manutenzione, e condannando quindi il Comune a risarcire l'appellante nella misura di euro 73.472,47 oltre Iva e accessori; poiché l'immobile era stato utilizzato dalla Provincia, la corte affermava essere "ragionevole ritenere che l'attività di ordinaria amministrazione non sia stata eseguita proprio dalla stessa Provincia", e pertanto condannava quest'ultima a tenere indenne il Comune, rigettandone invece la domanda nei confronti della compagnia assicuratrice. [OSCURATO:PERSONA] di Macerata ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi. Si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], presentandosi come già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto pure ricorso incidentale basato su un unico motivo. Si è difeso anche il Comune di Macerata, a sua volta proponendo ricorso incidentale composto in tre motivi. c.ci\ Avverso il ricorso incidentale del Comune) [OSCURATO:PERSONA] si è difesokontroricorso, mentre il Comune si è difesocontroricorso avverso il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha depositato memoria. Considerato che: 1. Va anzitutto esposto il contenuto del ricorso della Provincia di Macerata. 1.1 II primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento d'appello, essendo stato questo proposto da una società estinta, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 75, 77, 83, 110, 163, terzo comma, n.2, e 164, primo comma, c.p.c. nonchè 2495 c.c. Osserva la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. "risulta cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 30/03/2015", e dunque anteriormente alla notifica dell'atto d'appello avvenuta il 9 maggio 2017, e altresì anteriormente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Macerata, avvenuta il 25 novembre 2016. Quindi l'appello sarebbe stato proposto quando la società era da tempo estinta, ovvero carente di legittimazione attiva e capacità processuale. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (si invocano Cass. nn. 15677 e 27480 del 2019) avrebbe anche di recente ribadito che, in forza dell'articolo 2945 c.c., la cancellazione dal registro delle imprese sulla società ha effetto estintivo, attuantesi in coincidenza con la cancellazione stessa; di qui l'inammissibilità dell'impugnazione, pure confermata dal giudice di legittimità (si vedano S.U. nn. 6070 e 6071 del 2013 nonché le successive Cass. nn. 13183 e 19580 del 2017 e Cass. n. 2840 del 2018). La ricorrente adduce di avere "scoperto" questo difetto della società "solo recentemente dopo il deposito della pronuncia ora oggetto di impugnazione", ma rimarca che il vizio è insanabile, ancora invocando, come caso analogo, Cass. n. 27480 del 2019; e la produzione della visura storica della società rilasciata il 7 gennaio 2020 dalla C.C.I.A.A. delle Marche, attestante l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese il 30 marzo 2015, sarebbe ammissibile ex articolo 372 c.p.c. "senza vincoli di giudicato neppure implicito", come pure emergerebbe dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (si citano, tra le altre, Cass. nn. 4248 e 9334 del 2016 e ancora Cass. n. 27480 del 2019). La sentenza qui impugnata sarebbe dunque "nulla, o per meglio dire, radicalmente inesistente" (cfr. Cass. n. 12292 del 2001). La società inoltre si sarebbe già estinta quando, il 9 maggio 2017, venne rilasciata 153Ia procura alle liti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per proporre l'appello, onde il procuratore alle liti sarebbe stato privo di jus postulandi (si veda Cass. n. 32933 del 2018), non potendosi neppure ritenere che il mandato sia stato conferito dal socio, in quanto dal mandato risulterebbe inequivocabilmente che il mandatario "agisce esclusivamente in rappresentanza della società". Si conclude prospettando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per nullità/inesistenza della sentenza stessa e dell'intero giudizio d'appello. 1.2 D secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 346, 112 c.p.c. e 3 I. 28 febbraio 1987 n. 56. Costituendosi in primo grado, il Comune di Macerata aveva proposto domanda di garanzia e manleva nei confronti dell'attuale ricorrente (si trascrivono le conclusioni della prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.). Rigettando la domanda attorea, il Tribunale non era entrato nell'esame di tale domanda; nella comparsa di costituzione in appello, peraltro, il Comune avrebbe poi chiesto soltanto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, non riproponendo la domanda suddetta. La domanda di garanzia e manleva dovrebbe pertanto intendersi rinunciata, in considerazione dell'articolo 346 c.p.c. Inammissibilmente invece la corte territoriale si sarebbe pronunciata al riguardo, condannando l'attuale ricorrente "a tenere indenne il Comune", e così violando gli articoli 346 e 112 c.p.c. - incorrendo infatti anche in ultrapetizione -. La decisione del giudice d'appello su garanzia e manleva sarebbe comunque erronea perché avrebbe violato l'articolo 3 I. 28 febbraio 1987 n. 56, di cui la Provincia avrebbe "invocato la corretta applicazione ... sin dalla sua costituzione in giudizio davanti al Tribunale", reiterando poi l'eccezione nell'atto di costituzione in appello. Da ciò deriverebbe ancora la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 1.3 n terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, primo comma, 1576, 1587, 1590 e 1609 c.c. Si osserva che la corte territoriale ha richiamato l'articolo 1590 c.p.c. e il conforme articolo 8 del contratto locatizio, deducendone che "tutti gli inconvenienti riscontrati dal CTU al termine della locazione fossero addebitabili a mancata/carente manutenzione ordinaria da parte del conduttore", come avrebbe concluso il consulente a seguito di quesiti integrativi a lui sottoposti dallo stesso giudice d'appello. In tal modo sarebbe stata violata la normativa invocata in rubrica. Inoltre nella relazione di consulenza tecnica depositata in appello (precisamente nelle sue pagine 14-16), per rispondere al quesito con cui la corte territoriale aveva chiesto quali degli inconvenienti già rinvenuti "avrebbero potuto essere eliminati mediante manutenzione ordinaria", il consulente tecnico d'ufficio avrebbe richiamato soltanto l'articolo 3 d.p.r. 380/2001, "Definizione degli interventi edilizi", e il Glossario delle opere effettuabili in edilizia libera e non necessitanti di autorizzazione pubblicato in G.U. 7 aprile 2018. Da ciò il consulente avrebbe dedotto - aderendogli poi la corte - che "tutte le tipologie di interventi previsti per l'eliminazione completa dei difetti riscontrati, cioè il rifacimento della pavimentazione, il ripristino dell'impianto elettrico, dati e telefonico, il rifacimento della tinteggiatura con tutte le opere necessarie a corredo delle lavorazioni stesse", dovessero qualificarsi manutenzione ordinaria, non tenendo in conto che i quesiti non concernevano un contenzioso in materia edilizia, bensì in materia locatizia; e in quest'ultimo contenzioso non si sarebbe potuto distinguere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria in base alla normativa edilizia, che avrebbe "la peculiare finalità della individuazione dei limiti della libertà dell'intervento edilizio". Il riferimento corretto sarebbe dunque quello al codice civile, che nella ripartizione delle spese di manutenzione tra locatore e conduttore si rapporterebbe "al concetto quantitativo della tenuta della spesa e a quello della riferibilità causale della stessa spesa all'uso normale del bene", affidando dunque al conduttore soltanto le spese di "piccola manutenzione" alla luce di una complessiva valutazione "della modesta entità del loro valore economico, della destinazione dell'immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia del locatario, degli usi locali" (Cass.n. 2181/1978), il resto competendo al locatore. Proprio per questa "erronea individuazione" sarebbe stato gravato il conduttore di opere e spese estranee al dettato codicistico, quali, per esempio, il rifacimento completo della pavimentazione e il rifacimento mediante smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti tecnologici. Il giudice d'appello avrebbe altresì ritenuto, in sostanza, che la vetustà e/o l'inevitabile deterioramento sarebbero stati "comunque evitabili dal conduttore con opere di manutenzione ordinaria", giungendo così a violare l'articolo 1590, primo comma, c.c. nel senso che "ciascun conduttore dovrebbe rispondere anche del deterioramento o del consumo risultante dall'uso della cosa locata". La sentenza dovrebbe pertanto essere cassata nella parte in cui condanna il Comune "al pagamento di un importo pari alla somma ritenuta necessaria per l'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria senza invece correttamente escludere le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che facevano capo al locatore quale modalità di adempimento della fondamentale obbligazione di mantenere la cosa in buono stato e in modo da servire all'uso cui era destinata". 1.4 D quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 1223, 1224, 1226, 2043 e 2056 c.c. > Si rileva che la Corte d'appello ha riconosciuto all'appellante un risarcimento di euro 73.472,47, ritenuto congruo alla luce della risposta al secondo e specifico quesito posto al consulente tecnico d'ufficio dalla stessa corte, cioè di determinare "i costi necessari sia per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati sia per quelli eliminabili con la manutenzione ordinaria"; e determinandoli nella suddetta somma, il consulente tecnico d'ufficio aveva condiviso quanto indicato nella perizia di parte fornita dall'appellante. Peraltro la corte "nell'indicare tale somma l'ha ritenuta congrua con riferimento alla data di rilascio dell'immobile ovvero alla data della domanda risarcitoria", bensì "nell'attualità e quindi con riferimento al maggio 2019". Ma "la somma indicata dal perito quale importo per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati, somma utilizzata dalla Corte per la determinazione del quantum della condanna, risultava già da quest'ultimo attualizzata alla data di redazione della perizia (2019)", per cui non si sarebbe dovuto riconoscere alcuna ulteriore voce di danno, neppure da svalutazione monetaria, "pena una inammissibile duplicazione del risarcimento". 1.5 II quinto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4 delle condizioni generali del contratto di assicurazione "responsabilità civile rischi diversi" stipulato dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA], nonché violazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c. quanto all'interpretazione del contratto. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe disatteso la domanda dell'attuale ricorrente in base alla previsione con cui termina il primo comma dell'articolo 4 delle condizioni generali del contratto assicurativo, ovvero l'esclusione dalla copertura "dei danni direttamente derivanti da atti connessi allo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative", compiendo peraltro la corte "una lettura parziale e disattenta della norma". Quest'ultima viene trascritta, ricostruendone diversamente l'interpretazione nel senso che "l'assicurazione vale espressamente per la responsabilità della provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali la stessa esercita le proprie funzioni", giacché i danni non coperti sarebbero testualmente riferiti "a quelli derivanti direttamente da atti connessi allo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative", come, per esempio, "per restare nell'ambito amministrativo", i danni causati a terzi con un atto illegittimo. Una diversa interpretazione come quella sposata dalla corte territoriale significherebbe "privare l'intero contratto di ogni significato". Ne dovrebbe conseguire pertanto cassazione con rinvio. 2. Deve ora riassumersi il ricorso incidentale del Comune di Macerata. 2.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 75, 83, 110 c.p.c. e 2945 c.c. per essere l'appello inammissibile in quanto proposto da società estinta per intervenuta cancellazione e comunque mancanza di valida procura alle liti; denuncia altresì, "in ogni caso" in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del giudizio di appello per essere stato l'appello proposto da società estinta per antecedente cancellazione dal registro delle imprese. Il contenuto di questo motivo sostanzialmente coincide con quello della prima censura presente nel ricorso principale della Provincia di Macerata. 2.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1575, primo comma, 1587, 1590 e 1609 c.c. Anche questo motivo propone un contenuto sostanzialmente coincidente con quello del terzo motivo presente nel ricorso principale della Provincia di Macerata. 2.3 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1123 e 1224 c.c. Il motivo coincide, in sostanza, pur presentando anche argomentazioni non del tutto identiche, con quanto denuncia il quarto motivo proposto nel ricorso, principale della Provincia di Macerata, in quanto lamenta un doppio addebito della rivalutazione nella determinazione della somma risarcitoria. 3. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, denunciante, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1175, 1177 e 1590 c.c. "per aver erroneamente la Corte d'Appello addossato al proprietario dell'immobile la prova che, durante il tempo necessario per il restauro dell'immobile, egli ha perduto i frutti ricavabili dalla locazione di esso". Si rileva che il giudice d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni qualificabili come lucro cessante che l'appellante avrebbe proposto per l'impossibilità di locare a terzi l'immobile prima della sua rimessione in pristino, affermando: " ... non potrà trovare ristoro il lucro cessante in quanto non è stata fornita piena prova sulla reale e concreta impossibilità di locare gli edifici in questione ad altri soggetti, atteso che il contatto avuto tra [OSCURATO:PERSONA] e la società TAL è stato meramente conoscitivo e non di certo idoneo a costituire una trattativa contrattuale, così come precisato dalla teste di parte attrice ([OSCURATO:PERSONA])". Ad avviso del ricorrente detta teste avrebbe comunque confermato che "l'impossibilità economica del sig. [OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla sistemazione dei locali rendeva impossibile la chiusura dell'accordo e la stipula del contratto di locazione con lo [OSCURATO:PERSONA]". Comunque la decisione del giudice d'appello sarebbe errata essendo in re ipsa un siffatto danno, e non essendo onerato il locatore della prova "di aver perduto la possibilità di stipulare un vantaggioso contratto di locazione nel tempo necessario per il restauro": in tal caso, in effetti, oltre ai danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dell'immobile che il conduttore deve risarcire alla riconsegna, spetterebbe al locatore anche il canone dovuto per tutto il periodo necessario per la rimessione in pristino, senza che il locatore debba provare di avere ricevuto richieste di locazione il cui non accoglimento sarebbe derivato dalla necessità dei lavori (si invocano Cass. n. 19202 del 2011, Cass. n. 13222 del 2010 e Cass. n. 6417 del 1998). Invero "il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto &risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione" (Cass. n. 6798 del 1993). 4.1 Prendendo le mosse, dunque, dal ricorso principale, se ne deve rilevare l'inammissibilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in quanto proposto contro un soggetto del quale nel ricorso stesso si è allegata l'inesistenza. Tale evidente inammissibilità non è superabile mediante il principio di ultrattività del mandato alla lite evidenziato dalla nota S.U. 4 luglio 2014 n. 15295 - "La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante." -, considerato che nel caso in esame l'estinzione della società si allega come avvenuta non durante il giudizio di appello, ma anteriormente a esso. 4.2 II ricorso principale è invece ammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che si è indicato come unico socio della società asseritamente estinta. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in proprio in tale qualità, ma ha notificato controricorso e ricorso incidentale nella asserita qualità di titolare di ditta individuale che sarebbe stata frutto di una modificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] là della configurabilità di una simile ipotesi, il principio di conservazio --\ conduce a ritenere che la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], essendo riferibile comunque alla persona fisica di quest'ultimo - considerato che la ditta individuale non è un soggetto distinto dalla persona fisica che ne è titolare - sia avvenuta comunque nella qualità di socio. 4.3 Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale risulta fondato. 4.3.1 Pur non essendo completamente uniforme la giurisprudenza al riguardo, si reputa di dover aderire a quella linea per cui, qualora la parte che ha omesso di proporre in appello l'eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa sua cancellazione dal registro delle imprese proponga poi tale eccezione per la prima volta in sede di legittimità, essa può produrre in forza dell'articolo 372 c.p.c. la documentazione diretta a provare detta estinzione, "potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata" (così ben si è espressa Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9334). Questa interpretazione è stata recentemente corroborata proprio da S.U. 4 agosto 2021 n. 22302, che così insegna: "In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la produzione di documenti nel corso del giudizio di legittimità è disciplinata, in ragione delle modalità operative dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, dall'art. 372 c.p.c., il quale consente di produrre la documentazione riguardante la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, nonché quella rappresentativa di vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali o a supporto di censure relative a "errores in procedendo" idonei a ripercuotersi sulla validità della decisione impugnata, posto che, altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti concernenti queste ultime (come nei casi di giudizio con doppio grado di merito) si tradurrebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, costituzionalmente garantito." 4.3.2 D'altronde, la questione dell'essere stato proposto l'appello da un soggetto inesistente quale la società cancellata e senza che valesse l'ultrattività del mandato del primo difensore, attenendo all'ammissibilità dell'appello, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità qualora non si sia formato giudicato al riguardo in sede appunto d'appello. È inoltre riconoscibile la legittimità della produzione della documentazione articolo 372 c.p.c. dal momento che, quando l'appello è proposto da una società cancellata con un nuovo difensore, la parte appellata, e quindi l'attuale ricorrente principale, non è tenuta a verificare se tale società esista o meno, per cui non si può imputare alla parte appellata - ora la ricorrente principale, si ripete - di non avere effettuato tale verifica e di addurre poi un novum basato su emergenze fattuali introdotte nel giudizio di cassazione con la relativa documentazione. Invero, di fronte alla sentenza avverso la quale deve ricorrere per cassazione la parte è tenuta a verificare se il soggetto cui deve notificare l'impugnazione esiste, e dunque è in quel momento che deve avere conoscenza, per l'obbligo di tale verifica, della sua estinzione. Tutto ciò giustifica la produzione dei documenti dimostranti la cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] già avvenuta all'atto della proposizione dell'appello, trattandosi di far rilevare il giudicato sulla sentenza di primo grado per l'inammissibilità dell'appello stesso. Ciò comporta l'accoglimento del primo motivo e quindi la cassazione della sentenza d'appello, con conseguente decisione di merito nel senso di declaratoria di inammissibilità dell'appello; restano evidentemente assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali. 5. In conclusione, dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., il ricorso principale risulta ammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e fondato quanto al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza d'appello e decisione in merito nel senso di declaratoria della inammissibilità dell'appello, assorbiti gli altri motivi e i ricorsi incidentali. Quanto alle spese processuali, la intensa peculiarità della vicenda processuale giustifica ampiamente la loro totale compensazione..y,e„ l \ \NM.c P.Q.M. Dichiara i