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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22430/2025

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10 39 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domici- liatopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via le G .

Mazzini n.114/b(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); Oggetto: accertamentibancari –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ( PEC : ags_m2@mailcert.av- vocaturastato.it); –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell e Mar- chen. 18 3 / 5 / 20 15 depositata il 26 maggio 2015, e non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell e Marche n. 183/5/2015veniva rigetta to l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di AscoliPiceno n. 4 3 3 / 3 /201 4 la quale aveva rigettato il ricorso del con- tribuente avverso l’ avvis o di accertamento per II.DD. e IVA 200 9 , emessoin conseguenza della ricostruzione di reddito non dichiarato in capoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il contribuente era amministratore unico. 2.

L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale nei confronti dell’entee da indagini su operazioni bancarie condotte sui conti correnti deisoci della società, a ristretta base sociale.

Il giudice di prime cure, superate le questioni preliminari dell’omessa produzione in originale delladocumentazione bancaria e della sottoscrizione dell’atto imposi- tivoai fini dell’art.42, comma 3, d.P.R. n.600/1973, riteneva legittimo l’accertamentoanalitico, di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R.600/1973 e del procedimento analitico induttivo di cui alla suc- cessivalett. d) dell'art. 39. 3.Il giudice d’appello riteneva, preliminarmente , che l’avviso di accer- tamento emesso dall’Ufficio fosse congruamente motivato con riferi- mento alle risultanze della verifica fiscale e che, diversamente da quantosostenuto dalla ricorrente, non era necessario allegare all’atto impositivola documentazione bancaria oggetto di verifica, in quanto l’atto impositivo conteneva un espresso rinvio al p.v.c. regolarmente consegnato al legale rappresentante della società, il contenuto degli accertamentibancari era stato riversato nell’atto impositivo e le risul- tanzedi tali accertamenti erano note alla contribuente il cui legale rap- presentanteaveva dichiarato espressamente di non essere in grado di forniregiustificazioni su quanto emerso dal conto corrente della società e che, invece, le altre movimentazioni bancarie contestate per oltre 800milaeuro provenivano da somme nella disponibilità del figlio Ama- dio Alessandro , titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operante nel settoredell’edilizia.

Ilcontribuente non aveva dimostrato la riconducibilità delle somme ri- scontratesui conti correnti dei soci ad attività della società immobiliare delfiglio Alessandro, mentre oggetto dell’attività della società contri- buenteera l’attività di compravendita di immobili e, dunque, si doveva presumereil compimento di compravendite immobiliari tali da produrre redditi non dimostrati nella loro reale produzione ed i ricavi fittizia- mente riversati sui conti dei soci che non potevano averli prodotti in quantoimpossidenti.

Inconseguenza, non poteva riconoscersi la deduzione forfettaria di co- stiper difetto di prova certa dal loro sostenimento.

Dalprocesso verbale di verifica del la Guardia di Finanza, sottoscritto daGiuseppe Amadio , emergeva che i verbalizzanti avevano informato la società contribuente delle ragioni della verifica fiscale ed avevano esibito l’autorizzazione rilasciata dal Comandante della G.d.F. all’ese- cuzionedella verifica fiscale .

Nonvi era stata alcuna violazione dei termini di permanenza dei veri- ficatori di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 in quanto,un conto era la verifica presso la sede del contribuente, altra cosaera la verifica eseguita presso gli uffic i dell’organo di verifica.

Infine,non ricorrevano le condizioni per la riduzione delle sanzioni ap- plicate. 4.Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo sei motivi, che illustra con memoria ex art.380 - bis. 1.cod. proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 1.In primo luogo va dismessa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevatadall’Agenzia, in quanto il Collegio osserva che, diversamente daquanto sostenuto dalla controricorrente, la società contribuente non ècessata, per come risulta dalla visura camerale agli atti, la cui pro- duzioneeffettuata dalla ricorrente è ammissibile ex art. 372 cod. proc. civ. in quanto diretta a provare l’ammissibilità del ricorso (Cass. n. 6397/2023). 2.Va quindi preliminarmente esaminata e rigettata, perché infondata, l’eccezionedella controricorrente di tardività del ricorso.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 26 maggio 2015 e non è stata notificata, sicché il termine lungo per la propo sizione del ricorso per cassazione,ex art. 327 cod. proc. civ., computati i 31 giorni di sospen- sioneper il periodo feriale, andava a scadere domenica 27 dicembre 2015,con proroga al giorno feriale successivo (lunedì 28/12/2015) ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., data in cui il ricorso risulta esserestato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, non es- sendorilevante né la data in cui quest’u ltimo ha poi provveduto alla spedizione dell’atto a mezzo posta, né quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla stregua del noto principio della scissione soggettivadel momento perfezionativo del procedimento notificatorio (Corte cost. n . 69 del 1994 e n. 477 del 2002; Cass. n. 2565/2007; Sez.U, n. 40543/2021). 3.Passando alla disamina delle singole censure, c on il primo motivo di ricorsosi prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n n . 3 e 4 cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e ss. del d.P.R.n. 600/73 e 112 cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e perultrapetizione.

L’avviso sarebbe stato ritenuto legittimo sulla base dimere supposizioni e non di presunzioni gravi, precise e concordanti, prive di riscontro e senza dimostrazione che i conti correnti oggetto delleindagini bancarie erano intestati ai soci; nell’accertare l’interposi- zionefittizia nella intesta zione dei conti correnti in questione e la per- tinenza delle movimentazioni bancarie alle operazioni commerciali e finanziariericonducibili all’attività di impresa in presenza di una società familiare di fatto , soggetto diverso rispetto a quello nei cui confronti l’accertamentoera concretamente svolto , il giudice avrebbe violato il principiosecondo il quale non è possibile rilevare d’ufficio questioni non prospettatedalle parti.

L’eccezionepreliminare di eterogeneità delle censure compendiate nel mezzodi impugnazione può essere superata, in quanto la violazione di leggedell’art.32 viene letta da parte ricorrente in stretta connessione con la questione della società di fatto e la presunta ultrapetizione e, tuttavia,il motivo è complessivamente infondato.

3.1. Sostiene parte ricorrente che l’amministrazione finanziaria non avevané dedotto né provato l’intestazione fittizia dei conti correnti in- testatiai soci, e nemmeno che la società avesse svolto effettivamente attivitàd’impresa.

Inoltre, poiché l’avviso di accertamento e il prodro- micop.v.c. si fondavano sul presupposto che le somme rinvenute sui conticorrenti dei soci appartenessero a questi ultimi, la sentenza im- pugnata,nell’affermare l’interposizione fittizia nell’intestazione dei pre- detticonti, sarebbe andata ultrapetita.

3.2. Il motivo pone la questione della legittimità delle riprese fiscali operatea carico di una società sulla scorta delle risultanze delle verifi- chesulle movimentazioni dei conti correnti intestati non solo alla so- cietàverificata ma anche ai soci, ammin istratori o a soggetti legati a questida particolari stretti rapporti personali.

Questione di cui questa Cortesi è più volte occupata (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 7583/2025, Cass. n. 31750/2024, Cass. n. 20816/2024 e Cass. n. 35856/2023) enucleandoi principi di seguito riportati che il Collegio intende ribadire.

3.3. Innanzitutto, si è affermato che in tema di accertamenti fiscali, tantoin materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, le pre sunzioni ivi stabilite, se- condocui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficiosi presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anchein relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaromovimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti chedebbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in pre- senzadi alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine so- cialeed il rapporto di stretta contiguità famili are tra l'amministratore, oi soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando,in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le mo- vimentazionisui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. n. 22224 del 2018;Cass. sez. 6 - 5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez.5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 1 8 dicembre 2014, n. 26829;v. anche Cass. n. 33596 del 2019). 3.4.Nel senso della riconducibilità delle movimentazioni dei conti cor- rentidei soci alla società verificata nel caso di ristretta base azionaria èCass., Sez. 5, n. 30098 del 21/11/2018, secondo cui, in tema di ac- certamentisui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficiofinanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei po- teriattribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conticorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le opera- zioniivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea afar presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di di- mostrarel'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'im- presa.

3.5. Tali principi devono, però, confrontarsi con quell’orientamento, pureda tempo presente nella giurisprudenza di questa Corte, che non reputasufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, estranei allasocietà, la sola sussistenza del rapp orto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma impone che l'Agenzia delle entrate di- mostrila sussistenza di indizi che facciano presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti persona, e si è affermatoil principio in base al quale «le indagini bancarie nei confronti diuna società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correntidei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari cheinducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti» (Cass., Sez. 5, n. 33596 del 18/12/2019,Rv. 656410 - 02, in cui si richiamano Cass. n. 12817/2018, n.17423/2003, n. 11145/2011; n. 17243/2003, n. 8826/2001).

3.6. Si tratta di un orientamento rinvenibile anche nelle più recenti pronuncedi cui si è sopra dato atto e che è stato affermato anche con riferimentoagli accertamenti in materia di imposte dirette.

3.7. In tale materia, questa Corte ha ribadito che le verifiche fiscali finalizzatea provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono ri- guardare anche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibi lità a quest'ultimo da ele- mentisintomatici, quali il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacitàreddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta con- siderato,l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte delcontribuente compatibile con la produzione della maggiore redditi- vità riferita a dette persone (Cass. n. 546 del 15/01/2020).

Si è co- munqueprecisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare frail contribuente e il terzo non è un dato suffici ente per assurgere a provapresuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al con- tribuenteaccertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indi- cazionidi altri ele menti, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idoneia dimostrare, in via logico - presuntiva, che la situazione reddi- tualedel soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comun- quenon può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, pertale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva delcontribuente accertato (Cass. n. 32974/2018; n. 34747/2023, n. 20816/2024). 3.8.Orbene, nel caso di specie i giudici di appello si sono attenuti ai suddettiprincipi avendo rilevato, da un lato, lo stretto vincolo familiare tral’amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’altra socia, suo coniugee, dall’altro , che i predetti soci erano impossidenti (circostanza affermataa pag. 8 della sentenza impugnata e non contestata), sicché nonsi giustificavano gli ingenti importi rinvenuti sui conti correnti loro intestati. 3.9.La censura in esame è quindi infondata al pari di quella con cui è statadedotta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impu- gnata che muove dall’erroneo presupposto, smentita dal contenuto dell’avvisodi accertamento, che i denari rinvenu ti sui conti correnti dei duesoci appartenessero agli intestatari dei conti correnti e che l’atto tributarionon si era fondato affatto sulla simulazione relativa sogget- tiva nella intestazione dei conti correnti personali dei soci.

Invero, nell’atto impos itivo allegato al ricorso emerge con assoluta evidenza che tali importi erano riconducibili alla società contribuente e relativi allamancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito da parte della stessa.

Tutto ciò in ragione del fatto che i soci erano titolari di redditi personali assai esigui e che quindi non si giustificava, né era stata giustificata, la titolarità delle ingenti somme rinvenute su tali conticorrenti. 3.10.Il motivo di ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.

4. Con il secondo motivo si eccepisce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimentoall’accertata interposizione fittizia nell’intestazione dei conti correntibancari, all’esistenza di una società di fatto tra i soci della so- cietàcontribuente ed il figlio Alessandro, amministratore di altra so- cietà,nonché all’inesistenza di una qualche attività d’impresa svolta da essaricorrente. 5.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimentoalla questione della ricondu cibilità delle somme accertate sui conti correnti dei due soci della società contribuente alla società amministratadal figlio Alessandro. 6.Innanzitutto, va dato atto che la motivazione della sentenza impu- gnatanon è né mancante, né contraddittoria e tanto meno apparente, atteso che essa, per come dato atto nella parte relativa allo svolgi- mento del processo, esibisce una motivazione congrua, logicamente argomentata ed effettiva sia dal punto di vista grafico che contenuti- stico(Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014), ponendosi ben al di sopra del minimocostituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.. 6.1.Quanto, invece, al profilo di insufficienza della motivazione della sentenzaimpugnata, deve ricordarsi il principio nomofilattico in base alquale «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescinde re dal confronto con le ri- sultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso- lutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivaz ione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez.

U, n. 8053/2014, cit., cui hanno fatto se- guitonumerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass.n.7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione). 6.2.Inoltre, i motivi sono inammissibili perché formulati in violazione del disposto di cui all’art. 348 - ter cod. proc. civ., ora 360, quarto comma,cod. proc. civ., vertendosi nella specie in ipotesi di doppia pro- nuncia di merito conforme in relazione alle censure dedotte, peraltro senzache la ricorrente abbia assolto l’onere di indicare i profili di di- vergenzatra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quellea base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingressoalla censura proposta (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, n. 5528 del2014 e, più recentemente, Cass. n. 5947 del 2023). 6.3.Non c’è poi evidenza di precisi fatti storici la cui valutazione sa- rebbestata omessa , ma di argomentazioni e tesi sviluppate dalla ricor- rente,in particolare sulla riconducibilità delle somme riprese a tassa- zionealla società immobiliare amministrata dal figlio, che, peraltro, di- versamenteda quanto sostenuto nei motivi in esame, sono stat e con- sideratedai giudici di appello , ma espressamente ritenute non condi- visibili.

6.4. Al riguardo deve aggiungersi che i motivi incorrono del vizio di inammissibilitàper difetto di specificità, avendo la ricorrente omesso ditrascrivere nel ricorso e di localizzare tra gli atti allegati e quelli pro- dotti nei giudizi di merito, la docu mentazione che proverebbe quanto lamentatonei motivi in esame, essendosi limitata semplicemente a ri- portareper sintesi, in uno specchietto formato alle pagine 26 e 27 del ricorso,presunte operazioni di bonifici tutti effettuati in anni diversi da quellooggetto di accertamento (anno d’imposta 200 9 ). 7.Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comman. 4 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione del d. lgs. 31.12.1992n. 546 (art. 14 - 29) e dell’art. 354 in combinato disposto conl’art. 102 cod. proc. civ., nullit à assoluta della sentenza rilevabile inogni stato e grado del procedimento anche d’ufficio nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedel d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 5 ed inapplicabilità di taledisposizione normativa a società di capitali e ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione circa un fatto decisivodella controversia.

7.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza avrebbe affermato l’esi- stenza di una società di fatto tra i due soci ed il figlio Alessandro e quindiavrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio «nei confrontidi questo autonomo soggetto giuridico e di tutti i suoi soci, ivi compresoil socio di fatto rappresentato dal figlio dei due soci di diritto dellaEllegi Srl» (cfr. p. 33 ricorso) . 7.2.Ritiene il Collegio che il motivo in esame sia manifestamente in- fondato. 7.3.L’affermazione a pag. 9 della sentenza impugnata è chiaramente statafatta al fine di dare atto di quella «promiscuità» di rapporti tra i soci,coniugi tra loro, ed il figlio Alessandro, che poi i giudici di appello hannoescluso affermando con fermez za (in neretto nella sentenza im- pugnata)che la tesi difensiva di riconducibilità di quelle somme all’at- tivitàdel figlio Alessandro «è priva di ogni benché minimo elemento di riscontroed appare anzi smentita dai fatti».

Affermazione, questa, che èincompatibile con la sussistenza di una società di fatto tra i soci della ricorrentee il figlio degli stessi.

7.4. Sicuramente va escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base sociale e i soci.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente ob- bligoper il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggettiinteressati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensidell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudiziostesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo»(così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza dellaS.C. è pacifica a partire da Cass.

S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass.n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio esclusodalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza ridetermin azione del reddito: cfr. Cass.n. 9527 del 11/05/2016). 7.5.Un simile orientamento, assolutamente consolidato in tema di so- cietàdi persone e volto al riconoscimento del litisconsorzio necessario trasocietà e soci, non è stato, invece, riproposto da questa Corte nel casodi società di capitali, laddove si esc lude normalmente il litiscon- sorzionecessario tra società e soci (Cass. n. 31214 del 09/11/2023; Cass. n. 20507 del 29/08/2017; Cass. n. 426 del 10/01/2013; Cass.n.2214 del 31/01/2011), fatta salva l’ipotesi in cui la società di capitali abbia optato per l’imputazione del reddito per trasparenza ai sensi dell’art.5 del TUIR (Cass. n. 24472 del 01/12/2015; Cass. n. 27278 del21/10/2024). 7.6.Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che Ellegi abbia op- tatoper il regime cd. di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, sicché il litisconsorzionecessario tra società e soci deve essere escluso.

Tanto piùsotto il profilo della configurabi lità di una società familiare, posto il rilievo marginale che deve darsi a tale affermazione della CTR, come inprecedenza precisato. 7.7.A ciò aggiungasi che la tesi di parte ricorrente contrasta anche con l'indirizzo più volte espresso in materia da questa Corte, che, in caso diseparata pendenza dei giudizi di accertamento nei confronti di so- cietàdi capitali a ristretta base parteci pativa e dei soci della stessa, ha individuatoun rapporto di dipendenza dell'accertamento riguardante i socirispetto alla società, tale da legittimare l'eventuale sospensione, exart. 337 cod. proc. civ. del giudizio relativo all'accertamento riguar- danteil socio laddove sia impugnata la sentenza resa in tema di accer- tamentosulla società (cfr., in generale, Cass., Sez.

U., 29 luglio 2021, n.21763 e, specificamente, nel contenzioso tributario, Cass., 12 set- tembre 2022, n. 26699; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23480; Cass., 5 settembre2016, n. 17613; Cass., 17 luglio 2014, n. 16329), potendo comunque il socio, nel giudizio relativo all'accertamento del proprio redditoda partecipazione, oltre a far valere questioni personali, conte- starenel merito l'accertame nto del maggior reddito d'impresa della so- cietà.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impu- gnazionedell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di societàdi capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipa- zionederivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili ac- certatia carico della società partecipata, non vi è litisconsorzio neces- sariotra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizia- lità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., 7 luglio 2022, n. 21644; Cass., 4 gennaio 2022, n. 94; Cass., 8 ottobre 2020,n. 21649; Cass., 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., 10 gennaio 2013,n. 426; Cass., 31 gennaio 2011, n. 22143). 7.8.La censura, pure formulata nel motivo in esame con riferimento all’art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), è invece inammissibile per novitàdella questione dedotta, che non risulta, né dal testo della sen- tenzaimpugnata né dal ricorso, essere stata posta dinanzi al giudice di merito,ovvero nel ricorso originario.

Ed in effetti in quest’ultimo, pro- dotto in allegato al ricorso per cassazione, non risulta proposto alcun motivocon riferimento al citato art. 5 TUIR. 7.9.Al riguardo va ricordato che, «Qualora una questione giuridica - implicanteun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di le- gittimità,onde non incorrere nell'inammissi bilità per novità della cen- sura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stionedinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di auto- sufficienzadel ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giu- dizioprecedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa» (Cass. n. 3473/2025). 8.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione del d.P.R.N. 600/1973 (art. 42) e del d.lgs. n. 546/1992 (art. 7) nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ. l’omessa mo- tivazionecirca un fatto decisivo della controversia.

8.1. La ricorrente lamenta l’omessa allegazione all’avviso di accerta- mentodella documentazione contabile e bancaria verificata dalla G.d.F. nonché dell’autorizzazione ad effettuare le indagini fiscali e bancarie, nonché l’omessa pronuncia sullo specifico motivo di impugnazione, avendola parte lamentato nel motivo che «La sentenza impugnata ha omessodi esaminare la censura relativa alla omessa allegazione della documentazionebancaria e dell’atto autorizzativo della verifica fiscale alquale veniva fatto rinvio per relationem con ciò integrandosi il vizio dicui all’ar t. 360 n° 5 cpc» (cfr. p.38 ricorso).

8.2. Orbene, la censura proposta ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile per la preclusione di cui all’art.348- ter cod. proc. civ., di cui si è detto esaminando il secondo eterzo motivo. 8.3.Ma anche a voler riqualificare la censura di « omessa motivazione », dedotta nella rubrica, in quella di omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., il motivo, che non fa riferimento alla nullità della decisione in conseguenza di detta omissione, va comunque di- chiarato inammissibile alla stregua del pr incipio giurisprudenziale in base al quale «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamentee tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c od . proc.civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in ma- nieraimmediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impu- gnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozionedi formule sacramentali o l'esatta indicazi one numerica di una dellepredette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'o- messapronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicitamenzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravameallorché sostenga che la motivazione sia mancante o insuffi- ciente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Cass. n. 10862/2018). 8.4.In ogni caso, le censure sono infondate e vanno rigettate.

8.5. Quanto alla prima censura, i giudici di appello hanno corretta- menteescluso un obbligo in capo all’amministrazione finanziaria di al- legareall’avviso di accertamento o di produrre la documentazione ban- caria in originale; hanno dato atto che il contenu to essenziale degli accertamentibancari era stato «riversato» nell’atto impositivo e, «so- prattuttole risultanze degli accertamenti bancari, lungi dal non essere note al contribuente, gli sono state spiegate e contestate, tanto che costui si è difeso specificamente sul punto a fol. 41 del p.v.c.» (sen- tenza,pag. 4). 8.6.A ciò aggiungasi che nel p.v.c. - che è stato allegato al ricorso e giàconsegnato alla parte contribuente, e a cui l’atto impositivo rimanda -, risultano indicate, una per una, le movimentazioni bancarie riprese atassazione, sicché risulta pienamente soddisfatto l’onere motivazio- naledell’atto impositivo e nessun ulteriore onere, quale quello di alle- gazioneallo stesso «degli assegni bancari e degli originali degli estratti deiconti correnti bancari dei singoli soci» (ricorso, pag. 36), peraltro nelladisponibilità delle banche, gravava sull’amministrazione finanzia- ria. 8.7.Anche la seconda censura è infondata posto che sulla questione dedotta, ovvero «l’omessa allegazione della autorizzazione ad effet- tuarele indagini fiscali e bancarie» all’avviso di accertamento (cfr. p.36 ricorso),nella sentenza impugnata si dà espressamente atto, così come giàavevano fatto i giudici di primo grado, che il p rocesso v erbale di verificasottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] riportava a pag. 2 l’annota- zionedella G uardia d i F inanza di aver reso edotto la parte contribuente deimotivi dell’intervento e di aver esibito l’ordine di esecuzione della verificafiscale, da ciò derivando l’assoluta superfluità dell’allegazione di quell’autorizzazione all’atto impositivo, neppure richiesto ai fini di completezzamotivazionale dello stesso. 9.Quanto all’autorizzazione alle indagini bancarie, la questione va esa- minataunitamente al sesto motivo di ricorso con cui la ricorrente de- ducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazioneo falsa applicazione del d.P.R. n. 600/1973 (art. 33) e L. n. 212/2000(art. 12) e d.P.R. N. 633/1972 (art. 52), torna a lamentare l’inesistenza e l’omessa esibizione dell’autorizzazione alla Guardia di Finanzaall’espletamento delle indagini bancarie, che non era mai stata allegataal p.v.c. o all’avviso di accertam ento e nemmeno prodotta in giudizio. 9.1.La ricorrente sostiene che «la sentenza impugnata ha equivocato laportata del motivo di ricorso ritenendo che la sottoscrizione del p.v.c. daparte di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e la informativacirca i motivi della verifica fiscale potesse costituire pr ova, o meglio un surrogato, dell’atto autorizzativo alle indagini finanziarie che,invece, non risulta fosse preesistito e tanto meno che fosse por- tato a conoscenza del soggetto passivo della verifica» (ricorso, pag. 39). 9.2.Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità per- chéla ricorrente deduce un vizio di violazione di legge pur sostanzial- mente lamentando un’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da dedursi ai sensi dell’art. 3 60, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., su un motivo che è, peraltro, anche nuovo non risul- tandoessere stato proposto nei gradi di merito e nemmeno è trattata nellasentenza impugnata (cfr. Cass. n. 3473/2025), è manifestamente infondatoposto che a pagin a 8 del processo verbale di constatazione (all.4al ricorso per Cassazione) regolarmente consegnato e sottoscritto dallegale rappresentante della società contribuente, si legge testual- mente:«Ulteriore attività ispettiva ha riguardato il riscontro della d o- cumentazionebancaria acquisita previa autorizzazione dell’A.G. com- petente. (vds. all. n. 3) ».

Pertanto, non solo l’autorizzazione preesi- steva alla verifica, ma era stata anche allegata al p.v.c. consegnato allaparte contribuente, che non risulta aver mai lamentato alcunché al riguardo. 9.3.Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso di specie, avendo la ricor- rentelamentato - peraltro infondatamente, per come si è detto sopra, nelquinto motivo di ricorso - , «l’omessa allegazione all’avviso di accer- tamento […] della autorizzazione ad effettu are le indagini bancarie» nonché,nel sesto motivo, «la omessa esibizione e l’inesistenza di ap- positaautorizzazione della comandante della compagnia della G.d.F.», nessunaincidenza ha nella fattispecie la recente pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo (CEDU) del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri, in materia di garanziespettanti ai contribuenti in sede di verifiche fiscali effettuate pressola sede dove viene svolta l’attività. 10.Con tale sentenza la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sul presupposto che l'ordina- mentointerno non fornisce garanzie adeguate in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10 39 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domici- liatopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via le G . Mazzini n.114/b(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); Oggetto: accertamentibancari –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ( PEC : ags_m2@mailcert.av- vocaturastato.it); –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell e Mar- chen. 18 3 / 5 / 20 15 depositata il 26 maggio 2015, e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell e Marche n. 183/5/2015veniva rigetta to l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , e confermata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di AscoliPiceno n. 4 3 3 / 3 /201 4 la quale aveva rigettato il ricorso del con- tribuente avverso l’ avvis o di accertamento per II.DD. e IVA 200 9 , emessoin conseguenza della ricostruzione di reddito non dichiarato in capoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il contribuente era amministratore unico. 2. L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale nei confronti dell’entee da indagini su operazioni bancarie condotte sui conti correnti deisoci della società, a ristretta base sociale. Il giudice di prime cure, superate le questioni preliminari dell’omessa produzione in originale delladocumentazione bancaria e della sottoscrizione dell’atto imposi- tivoai fini dell’art.42, comma 3, d.P.R. n.600/1973, riteneva legittimo l’accertamentoanalitico, di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), b) e c), d.P.R.600/1973 e del procedimento analitico induttivo di cui alla suc- cessivalett. d) dell'art. 39. 3.Il giudice d’appello riteneva, preliminarmente , che l’avviso di accer- tamento emesso dall’Ufficio fosse congruamente motivato con riferi- mento alle risultanze della verifica fiscale e che, diversamente da quantosostenuto dalla ricorrente, non era necessario allegare all’atto impositivola documentazione bancaria oggetto di verifica, in quanto l’atto impositivo conteneva un espresso rinvio al p.v.c. regolarmente consegnato al legale rappresentante della società, il contenuto degli accertamentibancari era stato riversato nell’atto impositivo e le risul- tanzedi tali accertamenti erano note alla contribuente il cui legale rap- presentanteaveva dichiarato espressamente di non essere in grado di forniregiustificazioni su quanto emerso dal conto corrente della società e che, invece, le altre movimentazioni bancarie contestate per oltre 800milaeuro provenivano da somme nella disponibilità del figlio Ama- dio Alessandro , titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operante nel settoredell’edilizia. Ilcontribuente non aveva dimostrato la riconducibilità delle somme ri- scontratesui conti correnti dei soci ad attività della società immobiliare delfiglio Alessandro, mentre oggetto dell’attività della società contri- buenteera l’attività di compravendita di immobili e, dunque, si doveva presumereil compimento di compravendite immobiliari tali da produrre redditi non dimostrati nella loro reale produzione ed i ricavi fittizia- mente riversati sui conti dei soci che non potevano averli prodotti in quantoimpossidenti. Inconseguenza, non poteva riconoscersi la deduzione forfettaria di co- stiper difetto di prova certa dal loro sostenimento. Dalprocesso verbale di verifica del la Guardia di Finanza, sottoscritto daGiuseppe Amadio , emergeva che i verbalizzanti avevano informato la società contribuente delle ragioni della verifica fiscale ed avevano esibito l’autorizzazione rilasciata dal Comandante della G.d.F. all’ese- cuzionedella verifica fiscale . Nonvi era stata alcuna violazione dei termini di permanenza dei veri- ficatori di cui all’art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 in quanto,un conto era la verifica presso la sede del contribuente, altra cosaera la verifica eseguita presso gli uffic i dell’organo di verifica. Infine,non ricorrevano le condizioni per la riduzione delle sanzioni ap- plicate. 4.Avverso la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cas- sazionededucendo sei motivi, che illustra con memoria ex art.380 - bis. 1.cod. proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 1.In primo luogo va dismessa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevatadall’Agenzia, in quanto il Collegio osserva che, diversamente daquanto sostenuto dalla controricorrente, la società contribuente non ècessata, per come risulta dalla visura camerale agli atti, la cui pro- duzioneeffettuata dalla ricorrente è ammissibile ex art. 372 cod. proc. civ. in quanto diretta a provare l’ammissibilità del ricorso (Cass. n. 6397/2023). 2.Va quindi preliminarmente esaminata e rigettata, perché infondata, l’eccezionedella controricorrente di tardività del ricorso. La sentenza impugnata è stata depositata in data 26 maggio 2015 e non è stata notificata, sicché il termine lungo per la propo sizione del ricorso per cassazione,ex art. 327 cod. proc. civ., computati i 31 giorni di sospen- sioneper il periodo feriale, andava a scadere domenica 27 dicembre 2015,con proroga al giorno feriale successivo (lunedì 28/12/2015) ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., data in cui il ricorso risulta esserestato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, non es- sendorilevante né la data in cui quest’u ltimo ha poi provveduto alla spedizione dell’atto a mezzo posta, né quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla stregua del noto principio della scissione soggettivadel momento perfezionativo del procedimento notificatorio (Corte cost. n . 69 del 1994 e n. 477 del 2002; Cass. n. 2565/2007; Sez.U, n. 40543/2021). 3.Passando alla disamina delle singole censure, c on il primo motivo di ricorsosi prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n n . 3 e 4 cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e ss. del d.P.R.n. 600/73 e 112 cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e perultrapetizione. L’avviso sarebbe stato ritenuto legittimo sulla base dimere supposizioni e non di presunzioni gravi, precise e concordanti, prive di riscontro e senza dimostrazione che i conti correnti oggetto delleindagini bancarie erano intestati ai soci; nell’accertare l’interposi- zionefittizia nella intesta zione dei conti correnti in questione e la per- tinenza delle movimentazioni bancarie alle operazioni commerciali e finanziariericonducibili all’attività di impresa in presenza di una società familiare di fatto , soggetto diverso rispetto a quello nei cui confronti l’accertamentoera concretamente svolto , il giudice avrebbe violato il principiosecondo il quale non è possibile rilevare d’ufficio questioni non prospettatedalle parti. L’eccezionepreliminare di eterogeneità delle censure compendiate nel mezzodi impugnazione può essere superata, in quanto la violazione di leggedell’art.32 viene letta da parte ricorrente in stretta connessione con la questione della società di fatto e la presunta ultrapetizione e, tuttavia,il motivo è complessivamente infondato. 3.1. Sostiene parte ricorrente che l’amministrazione finanziaria non avevané dedotto né provato l’intestazione fittizia dei conti correnti in- testatiai soci, e nemmeno che la società avesse svolto effettivamente attivitàd’impresa. Inoltre, poiché l’avviso di accertamento e il prodro- micop.v.c. si fondavano sul presupposto che le somme rinvenute sui conticorrenti dei soci appartenessero a questi ultimi, la sentenza im- pugnata,nell’affermare l’interposizione fittizia nell’intestazione dei pre- detticonti, sarebbe andata ultrapetita. 3.2. Il motivo pone la questione della legittimità delle riprese fiscali operatea carico di una società sulla scorta delle risultanze delle verifi- chesulle movimentazioni dei conti correnti intestati non solo alla so- cietàverificata ma anche ai soci, ammin istratori o a soggetti legati a questida particolari stretti rapporti personali. Questione di cui questa Cortesi è più volte occupata (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 7583/2025, Cass. n. 31750/2024, Cass. n. 20816/2024 e Cass. n. 35856/2023) enucleandoi principi di seguito riportati che il Collegio intende ribadire. 3.3. Innanzitutto, si è affermato che in tema di accertamenti fiscali, tantoin materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, le pre sunzioni ivi stabilite, se- condocui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficiosi presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anchein relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaromovimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti chedebbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in pre- senzadi alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine so- cialeed il rapporto di stretta contiguità famili are tra l'amministratore, oi soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando,in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le mo- vimentazionisui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. n. 22224 del 2018;Cass. sez. 6 - 5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez.5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 1 8 dicembre 2014, n. 26829;v. anche Cass. n. 33596 del 2019). 3.4.Nel senso della riconducibilità delle movimentazioni dei conti cor- rentidei soci alla società verificata nel caso di ristretta base azionaria èCass., Sez. 5, n. 30098 del 21/11/2018, secondo cui, in tema di ac- certamentisui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficiofinanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei po- teriattribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conticorrenti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le opera- zioniivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea afar presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali esocietari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dallasocietà con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di di- mostrarel'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'im- presa. 3.5. Tali principi devono, però, confrontarsi con quell’orientamento, pureda tempo presente nella giurisprudenza di questa Corte, che non reputasufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, estranei allasocietà, la sola sussistenza del rapp orto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma impone che l'Agenzia delle entrate di- mostrila sussistenza di indizi che facciano presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti persona, e si è affermatoil principio in base al quale «le indagini bancarie nei confronti diuna società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correntidei soci della stessa soltanto se sussistano elementi indiziari cheinducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti» (Cass., Sez. 5, n. 33596 del 18/12/2019,Rv. 656410 - 02, in cui si richiamano Cass. n. 12817/2018, n.17423/2003, n. 11145/2011; n. 17243/2003, n. 8826/2001). 3.6. Si tratta di un orientamento rinvenibile anche nelle più recenti pronuncedi cui si è sopra dato atto e che è stato affermato anche con riferimentoagli accertamenti in materia di imposte dirette. 3.7. In tale materia, questa Corte ha ribadito che le verifiche fiscali finalizzatea provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono ri- guardare anche i conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibi lità a quest'ultimo da ele- mentisintomatici, quali il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacitàreddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta con- siderato,l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte delcontribuente compatibile con la produzione della maggiore redditi- vità riferita a dette persone (Cass. n. 546 del 15/01/2020). Si è co- munqueprecisato che la sola sussistenza dello stretto vincolo familiare frail contribuente e il terzo non è un dato suffici ente per assurgere a provapresuntiva qualificata delle riferibilità, in tutto o in parte, al con- tribuenteaccertato delle movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, occorrendo che tale vincolo sia accompagnato dalla indi- cazionidi altri ele menti, il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idoneia dimostrare, in via logico - presuntiva, che la situazione reddi- tualedel soggetto terzo intestatario del conto è incompatibile o comun- quenon può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, pertale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettiva delcontribuente accertato (Cass. n. 32974/2018; n. 34747/2023, n. 20816/2024). 3.8.Orbene, nel caso di specie i giudici di appello si sono attenuti ai suddettiprincipi avendo rilevato, da un lato, lo stretto vincolo familiare tral’amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA], e l’altra socia, suo coniugee, dall’altro , che i predetti soci erano impossidenti (circostanza affermataa pag. 8 della sentenza impugnata e non contestata), sicché nonsi giustificavano gli ingenti importi rinvenuti sui conti correnti loro intestati. 3.9.La censura in esame è quindi infondata al pari di quella con cui è statadedotta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impu- gnata che muove dall’erroneo presupposto, smentita dal contenuto dell’avvisodi accertamento, che i denari rinvenu ti sui conti correnti dei duesoci appartenessero agli intestatari dei conti correnti e che l’atto tributarionon si era fondato affatto sulla simulazione relativa sogget- tiva nella intestazione dei conti correnti personali dei soci. Invero, nell’atto impos itivo allegato al ricorso emerge con assoluta evidenza che tali importi erano riconducibili alla società contribuente e relativi allamancata contabilizzazione di elementi positivi di reddito da parte della stessa. Tutto ciò in ragione del fatto che i soci erano titolari di redditi personali assai esigui e che quindi non si giustificava, né era stata giustificata, la titolarità delle ingenti somme rinvenute su tali conticorrenti. 3.10.Il motivo di ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 4. Con il secondo motivo si eccepisce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimentoall’accertata interposizione fittizia nell’intestazione dei conti correntibancari, all’esistenza di una società di fatto tra i soci della so- cietàcontribuente ed il figlio Alessandro, amministratore di altra so- cietà,nonché all’inesistenza di una qualche attività d’impresa svolta da essaricorrente. 5.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimentoalla questione della ricondu cibilità delle somme accertate sui conti correnti dei due soci della società contribuente alla società amministratadal figlio Alessandro. 6.Innanzitutto, va dato atto che la motivazione della sentenza impu- gnatanon è né mancante, né contraddittoria e tanto meno apparente, atteso che essa, per come dato atto nella parte relativa allo svolgi- mento del processo, esibisce una motivazione congrua, logicamente argomentata ed effettiva sia dal punto di vista grafico che contenuti- stico(Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014), ponendosi ben al di sopra del minimocostituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.. 6.1.Quanto, invece, al profilo di insufficienza della motivazione della sentenzaimpugnata, deve ricordarsi il principio nomofilattico in base alquale «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "mi- nimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescinde re dal confronto con le ri- sultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza asso- lutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente",nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivaz ione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez. U, n. 8053/2014, cit., cui hanno fatto se- guitonumerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass.n.7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione). 6.2.Inoltre, i motivi sono inammissibili perché formulati in violazione del disposto di cui all’art. 348 - ter cod. proc. civ., ora 360, quarto comma,cod. proc. civ., vertendosi nella specie in ipotesi di doppia pro- nuncia di merito conforme in relazione alle censure dedotte, peraltro senzache la ricorrente abbia assolto l’onere di indicare i profili di di- vergenzatra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quellea base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingressoalla censura proposta (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, n. 5528 del2014 e, più recentemente, Cass. n. 5947 del 2023). 6.3.Non c’è poi evidenza di precisi fatti storici la cui valutazione sa- rebbestata omessa , ma di argomentazioni e tesi sviluppate dalla ricor- rente,in particolare sulla riconducibilità delle somme riprese a tassa- zionealla società immobiliare amministrata dal figlio, che, peraltro, di- versamenteda quanto sostenuto nei motivi in esame, sono stat e con- sideratedai giudici di appello , ma espressamente ritenute non condi- visibili. 6.4. Al riguardo deve aggiungersi che i motivi incorrono del vizio di inammissibilitàper difetto di specificità, avendo la ricorrente omesso ditrascrivere nel ricorso e di localizzare tra gli atti allegati e quelli pro- dotti nei giudizi di merito, la docu mentazione che proverebbe quanto lamentatonei motivi in esame, essendosi limitata semplicemente a ri- portareper sintesi, in uno specchietto formato alle pagine 26 e 27 del ricorso,presunte operazioni di bonifici tutti effettuati in anni diversi da quellooggetto di accertamento (anno d’imposta 200 9 ). 7.Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comman. 4 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione del d. lgs. 31.12.1992n. 546 (art. 14 - 29) e dell’art. 354 in combinato disposto conl’art. 102 cod. proc. civ., nullit à assoluta della sentenza rilevabile inogni stato e grado del procedimento anche d’ufficio nonché, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedel d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 5 ed inapplicabilità di taledisposizione normativa a società di capitali e ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione circa un fatto decisivodella controversia. 7.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza avrebbe affermato l’esi- stenza di una società di fatto tra i due soci ed il figlio Alessandro e quindiavrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio «nei confrontidi questo autonomo soggetto giuridico e di tutti i suoi soci, ivi compresoil socio di fatto rappresentato dal figlio dei due soci di diritto dellaEllegi Srl» (cfr. p. 33 ricorso) . 7.2.Ritiene il Collegio che il motivo in esame sia manifestamente in- fondato. 7.3.L’affermazione a pag. 9 della sentenza impugnata è chiaramente statafatta al fine di dare atto di quella «promiscuità» di rapporti tra i soci,coniugi tra loro, ed il figlio Alessandro, che poi i giudici di appello hannoescluso affermando con fermez za (in neretto nella sentenza im- pugnata)che la tesi difensiva di riconducibilità di quelle somme all’at- tivitàdel figlio Alessandro «è priva di ogni benché minimo elemento di riscontroed appare anzi smentita dai fatti». Affermazione, questa, che èincompatibile con la sussistenza di una società di fatto tra i soci della ricorrentee il figlio degli stessi. 7.4. Sicuramente va escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base sociale e i soci. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente ob- bligoper il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggettiinteressati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensidell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudiziostesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo»(così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza dellaS.C. è pacifica a partire da Cass. S.U. n. 14815 del 04/06/2008; cfr., a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass.n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio esclusodalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza ridetermin azione del reddito: cfr. Cass.n. 9527 del 11/05/2016). 7.5.Un simile orientamento, assolutamente consolidato in tema di so- cietàdi persone e volto al riconoscimento del litisconsorzio necessario trasocietà e soci, non è stato, invece, riproposto da questa Corte nel casodi società di capitali, laddove si esc lude normalmente il litiscon- sorzionecessario tra società e soci (Cass. n. 31214 del 09/11/2023; Cass. n. 20507 del 29/08/2017; Cass. n. 426 del 10/01/2013; Cass.n.2214 del 31/01/2011), fatta salva l’ipotesi in cui la società di capitali abbia optato per l’imputazione del reddito per trasparenza ai sensi dell’art.5 del TUIR (Cass. n. 24472 del 01/12/2015; Cass. n. 27278 del21/10/2024). 7.6.Nel caso di specie, non risulta in alcun modo che Ellegi abbia op- tatoper il regime cd. di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR, sicché il litisconsorzionecessario tra società e soci deve essere escluso. Tanto piùsotto il profilo della configurabi lità di una società familiare, posto il rilievo marginale che deve darsi a tale affermazione della CTR, come inprecedenza precisato. 7.7.A ciò aggiungasi che la tesi di parte ricorrente contrasta anche con l'indirizzo più volte espresso in materia da questa Corte, che, in caso diseparata pendenza dei giudizi di accertamento nei confronti di so- cietàdi capitali a ristretta base parteci pativa e dei soci della stessa, ha individuatoun rapporto di dipendenza dell'accertamento riguardante i socirispetto alla società, tale da legittimare l'eventuale sospensione, exart. 337 cod. proc. civ. del giudizio relativo all'accertamento riguar- danteil socio laddove sia impugnata la sentenza resa in tema di accer- tamentosulla società (cfr., in generale, Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n.21763 e, specificamente, nel contenzioso tributario, Cass., 12 set- tembre 2022, n. 26699; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23480; Cass., 5 settembre2016, n. 17613; Cass., 17 luglio 2014, n. 16329), potendo comunque il socio, nel giudizio relativo all'accertamento del proprio redditoda partecipazione, oltre a far valere questioni personali, conte- starenel merito l'accertame nto del maggior reddito d'impresa della so- cietà.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impu- gnazionedell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di societàdi capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipa- zionederivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili ac- certatia carico della società partecipata, non vi è litisconsorzio neces- sariotra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizia- lità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., 7 luglio 2022, n. 21644; Cass., 4 gennaio 2022, n. 94; Cass., 8 ottobre 2020,n. 21649; Cass., 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., 10 gennaio 2013,n. 426; Cass., 31 gennaio 2011, n. 22143). 7.8.La censura, pure formulata nel motivo in esame con riferimento all’art.5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), è invece inammissibile per novitàdella questione dedotta, che non risulta, né dal testo della sen- tenzaimpugnata né dal ricorso, essere stata posta dinanzi al giudice di merito,ovvero nel ricorso originario. Ed in effetti in quest’ultimo, pro- dotto in allegato al ricorso per cassazione, non risulta proposto alcun motivocon riferimento al citato art. 5 TUIR. 7.9.Al riguardo va ricordato che, «Qualora una questione giuridica - implicanteun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di le- gittimità,onde non incorrere nell'inammissi bilità per novità della cen- sura,ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stionedinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di auto- sufficienzadel ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giu- dizioprecedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa» (Cass. n. 3473/2025). 8.Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione del d.P.R.N. 600/1973 (art. 42) e del d.lgs. n. 546/1992 (art. 7) nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ. l’omessa mo- tivazionecirca un fatto decisivo della controversia. 8.1. La ricorrente lamenta l’omessa allegazione all’avviso di accerta- mentodella documentazione contabile e bancaria verificata dalla G.d.F. nonché dell’autorizzazione ad effettuare le indagini fiscali e bancarie, nonché l’omessa pronuncia sullo specifico motivo di impugnazione, avendola parte lamentato nel motivo che «La sentenza impugnata ha omessodi esaminare la censura relativa alla omessa allegazione della documentazionebancaria e dell’atto autorizzativo della verifica fiscale alquale veniva fatto rinvio per relationem con ciò integrandosi il vizio dicui all’ar t. 360 n° 5 cpc» (cfr. p.38 ricorso). 8.2. Orbene, la censura proposta ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile per la preclusione di cui all’art.348- ter cod. proc. civ., di cui si è detto esaminando il secondo eterzo motivo. 8.3.Ma anche a voler riqualificare la censura di « omessa motivazione », dedotta nella rubrica, in quella di omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ., il motivo, che non fa riferimento alla nullità della decisione in conseguenza di detta omissione, va comunque di- chiarato inammissibile alla stregua del pr incipio giurisprudenziale in base al quale «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamentee tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, c od . proc.civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in ma- nieraimmediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impu- gnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozionedi formule sacramentali o l'esatta indicazi one numerica di una dellepredette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'o- messapronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicitamenzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravameallorché sostenga che la motivazione sia mancante o insuffi- ciente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» (Cass. n. 10862/2018). 8.4.In ogni caso, le censure sono infondate e vanno rigettate. 8.5. Quanto alla prima censura, i giudici di appello hanno corretta- menteescluso un obbligo in capo all’amministrazione finanziaria di al- legareall’avviso di accertamento o di produrre la documentazione ban- caria in originale; hanno dato atto che il contenu to essenziale degli accertamentibancari era stato «riversato» nell’atto impositivo e, «so- prattuttole risultanze degli accertamenti bancari, lungi dal non essere note al contribuente, gli sono state spiegate e contestate, tanto che costui si è difeso specificamente sul punto a fol. 41 del p.v.c.» (sen- tenza,pag. 4). 8.6.A ciò aggiungasi che nel p.v.c. - che è stato allegato al ricorso e giàconsegnato alla parte contribuente, e a cui l’atto impositivo rimanda -, risultano indicate, una per una, le movimentazioni bancarie riprese atassazione, sicché risulta pienamente soddisfatto l’onere motivazio- naledell’atto impositivo e nessun ulteriore onere, quale quello di alle- gazioneallo stesso «degli assegni bancari e degli originali degli estratti deiconti correnti bancari dei singoli soci» (ricorso, pag. 36), peraltro nelladisponibilità delle banche, gravava sull’amministrazione finanzia- ria. 8.7.Anche la seconda censura è infondata posto che sulla questione dedotta, ovvero «l’omessa allegazione della autorizzazione ad effet- tuarele indagini fiscali e bancarie» all’avviso di accertamento (cfr. p.36 ricorso),nella sentenza impugnata si dà espressamente atto, così come giàavevano fatto i giudici di primo grado, che il p rocesso v erbale di verificasottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] riportava a pag. 2 l’annota- zionedella G uardia d i F inanza di aver reso edotto la parte contribuente deimotivi dell’intervento e di aver esibito l’ordine di esecuzione della verificafiscale, da ciò derivando l’assoluta superfluità dell’allegazione di quell’autorizzazione all’atto impositivo, neppure richiesto ai fini di completezzamotivazionale dello stesso. 9.Quanto all’autorizzazione alle indagini bancarie, la questione va esa- minataunitamente al sesto motivo di ricorso con cui la ricorrente de- ducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazioneo falsa applicazione del d.P.R. n. 600/1973 (art. 33) e L. n. 212/2000(art. 12) e d.P.R. N. 633/1972 (art. 52), torna a lamentare l’inesistenza e l’omessa esibizione dell’autorizzazione alla Guardia di Finanzaall’espletamento delle indagini bancarie, che non era mai stata allegataal p.v.c. o all’avviso di accertam ento e nemmeno prodotta in giudizio. 9.1.La ricorrente sostiene che «la sentenza impugnata ha equivocato laportata del motivo di ricorso ritenendo che la sottoscrizione del p.v.c. daparte di [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e la informativacirca i motivi della verifica fiscale potesse costituire pr ova, o meglio un surrogato, dell’atto autorizzativo alle indagini finanziarie che,invece, non risulta fosse preesistito e tanto meno che fosse por- tato a conoscenza del soggetto passivo della verifica» (ricorso, pag. 39). 9.2.Il motivo, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità per- chéla ricorrente deduce un vizio di violazione di legge pur sostanzial- mente lamentando un’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da dedursi ai sensi dell’art. 3 60, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., su un motivo che è, peraltro, anche nuovo non risul- tandoessere stato proposto nei gradi di merito e nemmeno è trattata nellasentenza impugnata (cfr. Cass. n. 3473/2025), è manifestamente infondatoposto che a pagin a 8 del processo verbale di constatazione (all.4al ricorso per Cassazione) regolarmente consegnato e sottoscritto dallegale rappresentante della società contribuente, si legge testual- mente:«Ulteriore attività ispettiva ha riguardato il riscontro della d o- cumentazionebancaria acquisita previa autorizzazione dell’A.G. com- petente. (vds. all. n. 3) ». Pertanto, non solo l’autorizzazione preesi- steva alla verifica, ma era stata anche allegata al p.v.c. consegnato allaparte contribuente, che non risulta aver mai lamentato alcunché al riguardo. 9.3.Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso di specie, avendo la ricor- rentelamentato - peraltro infondatamente, per come si è detto sopra, nelquinto motivo di ricorso - , «l’omessa allegazione all’avviso di accer- tamento […] della autorizzazione ad effettu are le indagini bancarie» nonché,nel sesto motivo, «la omessa esibizione e l’inesistenza di ap- positaautorizzazione della comandante della compagnia della G.d.F.», nessunaincidenza ha nella fattispecie la recente pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo (CEDU) del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri, in materia di garanziespettanti ai contribuenti in sede di verifiche fiscali effettuate pressola sede dove viene svolta l’attività. 10.Con tale sentenza la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sul presupposto che l'ordina- mentointerno non fornisce garanzie adeguate in
Sentenza Cassazione n. 22430/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris