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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18882/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18862/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., che agisce a mezzo del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni, in persona dei procuratori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 giugno 2015, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva, a sua volta, respinto il reclamo ex art. 36 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BNL) contro il progetto di ripartizione parziale, predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 110 l.fall., dei canoni di locazione versati dal conduttore del complesso immobiliare acquisito al Fallimento, costituito da un capannone (gravato da ipoteca fondiaria di BNL e oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dalla banca prima del fallimento), da una cabina Enel e da un edificio destinato ad abitazione del custode (gravati da ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Per quanto rileva in questa sede, il curatore nel progetto aveva imputato i canoni riscossi per l’80% al capannone e per il 20% all’abitazione, prevendendone l’attribuzione nella corrispondente misura a BNL e ad Equitalia, previo accantonamento del 30% sulla sola somma spettante a BNL, per il futuro pagamento dell’IMU maturata sul capannone dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

1.2. –Il Tribunale, disattendendo la contraria tesi della reclamante, ha ritenuto che il credito prededucibile dell’erario per IMU, costituente una spesa di natura fiscale specificamente inerente l’immobile sul quale BNL aveva iscritto ipoteca, risultante dal conto 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 speciale di cui all’art. 111-ter l.fall., dovesse «gravare sul ricavato del bene oggetto di garanzia».

1.2. –BNL ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto, ex art. 111, comma 7, Cost., affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

1.3. – [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di definitività (trattandosi di riparto parziale) e di decisorietà (trattandosi di accantonamenti prudenziali) del decreto impugnato in questa sede.

2.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito che, in tema di riparto parziale, il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 110 comma 4 l.fall. – nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 l.fall. – si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. Sez.

U, 24068/2019; conf.

Cass. 977/2021).

2.2. – Anche nel caso di specie i suddetti caratteri sussistono, in quanto le statuizioni impugnate vertono sulla imputabilità al ricavato dalla sola vendita dell’immobile gravato dall’ ipoteca fondiaria di BNL di spese pacificamente prededucibili, e dunque incidono sul diritto di credito di BNL che, una volta diventato esecutivo il piano di ripartizione parziale, non potrebbe più opporsi alla detrazione dell’IMU dalle somme sulle quali ha diritto di soddisfarsi con prelazione. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. – Con l’unico motivo di ricorso BNL denuncia violazione degli artt. 111-bis, comma 2 e 111-ter, comma 3, l.fall., nonché degli artt.2808 e 2865 c.c..

La ricorrente sostiene che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell’art. 2777, 1° comma, c..c., solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 c.c. (tra le quali non rientra l’IMU) e non anche i crediti prededucibili, stante l’espressa disposizione dell’art. 111-bis, comma 2, l.fall., sulla quale non inciderebbe l’art. 111-ter, comma 3 l.fall., norma estranea al tema della gradazione dei crediti (nella specie disciplinata dall’art. 2865 c.c., che estende la prelazione ipotecaria ex art. 2808 c.c. ai frutti maturati nel corso della procedura esecutiva) che detterebbe «un mero criterio contabile da rispettare per consentire le opportune verifiche in merito al rispetto dei criteri di prelazione dei crediti».

3.1. – Il motivo è infondato.

4. – Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare che, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato.

L’art. 111 l.fall., norma generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare – ellitticamente descritto come «somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo» ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo art. 111-ter, commi 1 e 2, l.fall.– pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione) ed infine i creditori chirografari.

L’art. 111-bis l.fall., norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone tra l’altro, al secondo comma, che essi vanno soddisfatti «con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti».

L’art. 111-ter, che disciplina in dettaglio i “conti speciali”, dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare («costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (…), dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme») e mobiliare («costituita da tutte le altre entrate»), impone al curatore, al terzo comma, di «tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale».

4.1. – Orbene, l'art. 111-bis, comma 2, l.fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111-ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale.

4.2. – L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque, come assume il ricorrente, una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.3. – In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura.

4.4. – Alla luce di tali premesse, risulta evidente che tra le «uscite di carattere specifico» contemplate dall’art. 111-ter, comma 3, l.fall. rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come nel caso di specie l’IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall’acquisizione del bene medesimo all’attivo.

4.5. – E’ appena il caso di aggiungere che tali regole valgono anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo dell'art. 110, comma 1, l.fall., in base al quale nel progetto di ripartizione «sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51», sicché solo con l'esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l’attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.6. – Che questa sia la corretta interpretazione “di sistema” è testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri sopra divisati (cfr., ex plurimis, Trib.

Milano 11 aprile 2022, Trib.

Bari 3 giugno 2021, Trib.

Como 8 dicembre 2019) ma anche dalla migliore esplicitazione contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di prossima applicazione (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), il cui art. 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell’attuale art. 111-bis, comma 2, l.fall., aggiunge provvidamente «salvo il disposto dell’articolo 223» (corrispondente al vigente art. 111-ter l.fall.), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle generali.

5. – Va quindi formulato il seguente principio di diritto: “In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca”.

6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo.

7. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/05/2022 La Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18862/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., che agisce a mezzo del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni, in persona dei procuratori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 11/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 giugno 2015, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva, a sua volta, respinto il reclamo ex art. 36 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BNL) contro il progetto di ripartizione parziale, predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 110 l.fall., dei canoni di locazione versati dal conduttore del complesso immobiliare acquisito al Fallimento, costituito da un capannone (gravato da ipoteca fondiaria di BNL e oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dalla banca prima del fallimento), da una cabina Enel e da un edificio destinato ad abitazione del custode (gravati da ipoteca iscritta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Per quanto rileva in questa sede, il curatore nel progetto aveva imputato i canoni riscossi per l’80% al capannone e per il 20% all’abitazione, prevendendone l’attribuzione nella corrispondente misura a BNL e ad Equitalia, previo accantonamento del 30% sulla sola somma spettante a BNL, per il futuro pagamento dell’IMU maturata sul capannone dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 1.2. –Il Tribunale, disattendendo la contraria tesi della reclamante, ha ritenuto che il credito prededucibile dell’erario per IMU, costituente una spesa di natura fiscale specificamente inerente l’immobile sul quale BNL aveva iscritto ipoteca, risultante dal conto 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 speciale di cui all’art. 111-ter l.fall., dovesse «gravare sul ricavato del bene oggetto di garanzia». 1.2. –BNL ha proposto ricorso straordinario per la cassazione del decreto, ex art. 111, comma 7, Cost., affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. 1.3. – [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, per difetto dei requisiti di definitività (trattandosi di riparto parziale) e di decisorietà (trattandosi di accantonamenti prudenziali) del decreto impugnato in questa sede. 2.1. – Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente stabilito che, in tema di riparto parziale, il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 110 comma 4 l.fall. – nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 l.fall. – si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Cass. Sez. U, 24068/2019; conf. Cass. 977/2021). 2.2. – Anche nel caso di specie i suddetti caratteri sussistono, in quanto le statuizioni impugnate vertono sulla imputabilità al ricavato dalla sola vendita dell’immobile gravato dall’ ipoteca fondiaria di BNL di spese pacificamente prededucibili, e dunque incidono sul diritto di credito di BNL che, una volta diventato esecutivo il piano di ripartizione parziale, non potrebbe più opporsi alla detrazione dell’IMU dalle somme sulle quali ha diritto di soddisfarsi con prelazione. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 3. – Con l’unico motivo di ricorso BNL denuncia violazione degli artt. 111-bis, comma 2 e 111-ter, comma 3, l.fall., nonché degli artt.2808 e 2865 c.c.. La ricorrente sostiene che sul credito ipotecario possono prevalere, ai sensi dell’art. 2777, 1° comma, c..c., solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 c.c. (tra le quali non rientra l’IMU) e non anche i crediti prededucibili, stante l’espressa disposizione dell’art. 111-bis, comma 2, l.fall., sulla quale non inciderebbe l’art. 111-ter, comma 3 l.fall., norma estranea al tema della gradazione dei crediti (nella specie disciplinata dall’art. 2865 c.c., che estende la prelazione ipotecaria ex art. 2808 c.c. ai frutti maturati nel corso della procedura esecutiva) che detterebbe «un mero criterio contabile da rispettare per consentire le opportune verifiche in merito al rispetto dei criteri di prelazione dei crediti». 3.1. – Il motivo è infondato. 4. – Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare che, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato. L’art. 111 l.fall., norma generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare – ellitticamente descritto come «somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo» ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo art. 111-ter, commi 1 e 2, l.fall.– pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione) ed infine i creditori chirografari. L’art. 111-bis l.fall., norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone tra l’altro, al secondo comma, che essi vanno soddisfatti «con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti». L’art. 111-ter, che disciplina in dettaglio i “conti speciali”, dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare («costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (…), dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme») e mobiliare («costituita da tutte le altre entrate»), impone al curatore, al terzo comma, di «tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale». 4.1. – Orbene, l'art. 111-bis, comma 2, l.fall. non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione “dell’intero” ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (ché, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione dell’art. 111, comma 1, nn. 1 e 2, l.fall.), ma prevede, significativamente, l’esclusione (solo) «per la parte destinata ai creditori garantiti», ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre l’art. 111-ter, comma 3, l.fall., posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale. 4.2. – L’art. 111-ter, comma 3 l.fall. non è dunque, come assume il ricorrente, una norma di natura meramente “contabile”, ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l’apparente antinomia 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 generata dagli artt. 111 e 111 bis l.fall.; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l’imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle «entrate») delle «uscite di carattere specifico» – ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite «di carattere generale» della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori. 4.3. – In altri termini, la “parte” destinata in via esclusiva ai “creditori garantiti” – e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado poziore – è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura. 4.4. – Alla luce di tali premesse, risulta evidente che tra le «uscite di carattere specifico» contemplate dall’art. 111-ter, comma 3, l.fall. rientrano anche le imposte prededucibili che gravano sul bene oggetto di prelazione, come nel caso di specie l’IMU, costituenti spese vive a carico della procedura discendenti in via esclusiva dall’acquisizione del bene medesimo all’attivo. 4.5. – E’ appena il caso di aggiungere che tali regole valgono anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo dell'art. 110, comma 1, l.fall., in base al quale nel progetto di ripartizione «sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51», sicché solo con l'esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l’attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 4.6. – Che questa sia la corretta interpretazione “di sistema” è testimoniato non solo dalla diffusa applicazione, nella prassi, dei criteri sopra divisati (cfr., ex plurimis, Trib. Milano 11 aprile 2022, Trib. Bari 3 giugno 2021, Trib. Como 8 dicembre 2019) ma anche dalla migliore esplicitazione contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di prossima applicazione (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), il cui art. 222, comma 2, nel ripetere le disposizioni dell’attuale art. 111-bis, comma 2, l.fall., aggiunge provvidamente «salvo il disposto dell’articolo 223» (corrispondente al vigente art. 111-ter l.fall.), rendendo indiscutibile che i creditori ipotecari e pignoratizi sono gravati da tutte le spese prededucibili specifiche, oltre che da un’aliquota di quelle generali. 5. – Va quindi formulato il seguente principio di diritto: “In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca”. 6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. 7. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18862/2015 Numero sezionale 2019/2022 Numero di raccolta generale 18882/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18/05/2022 La Presidente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i