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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33977/2022

Testo disponibile della fonte

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22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10389/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a mezzo della procuratrice “i-law-[OSCURATO:PERSONA]” in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difendegiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] 2000SRL, in persona del curatore fallimentare, elet tivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il DECRETOdel TRIBUNALE di TERNI del 08/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Terni ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., surrogatasi ex art. 115l.fall. al creditore fondiario procedente [OSCURATO:SOCIETA]., contro il decreto con cui il Giudice delegato aveva consentito la prededuzione d elle spese specifiche (Ici - Imu, intervento nella procedura esecutiva,spese condominiali) e di quelle generali (spese di procedura, compenso curatore e coadiutore, spese legali) dall ’ attivo fallimentare, costituito pressoché esclusivamente dal ricavato della vendita in sede esecutiva del compendio immobiliare della società fallita, ai sensi dell’art. 41 d . l gs. n. 385/1993(TUB), fatto salvo un risibile attivo mobiliare ( € 0,49 per interessi bancarisul conto della procedura).

1.1. –Dopo aver rilevato l’inapplicabilità ratione temporis del l’art. 111-bis l.fall. ( peraltro da leggere in comb in ato disposto con il successivo art. 111-ter), il tribunale ha affermato che il privilegioex art. 41 TUB, essendo di natura meramente processuale ( ta n to da non esonerare dall’accertamento del credito in sede concorsuale e dalla graduazione ex artt. 111 e ss. l.f all . ) , comporta il versamento anticipato al creditore fondiario della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, al netto delle spese del processo esecutivo singolare, ma non esclude l’ulteriore riduzione per le prededuzioni proprie della procedura fallimentare (Cass. 23482/2018)– in forza di crediti certi, liquidati dal tribunale o comunque maturati in corso di procedura – le quali, nella fattispecie concret a , non possono che gravare sulla massa immobiliare, in assenza di una apprezzabile massa attiva mobiliare. 2.– Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – Con il primo motivo si de duce v iolazione o falsa applicazione degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., per avere il Giudice di merito ritenuto inapplicabile al caso di specie, trattandosi di fallimento dichiarato prima della riforma del 2006, « l’esclusione deibeni gravati da ipoteca dal concorso nel pagamento delle spese concorsuali prededucibili, incorrendo in vizio interpretativo sia perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (formatasi sotto il vigore del previgente art. 111 l.fall.) sia perché il secondo comma dell’art. 111 bis l.fall. è stato introdotto (con il D.Lgs. n. 5 del 2006) solo in quanto espressione di “principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità” ed è, quindi, applicabile anche alle procedure aperte prima dell’entratain vigore della riforma».

2.2. – I l secondo mezzo denunzia v iolazione o falsa applicazione degli artt. 111-bis e 111-ter l.fall. per avere il tribunale ritenuto che l’art. 111-ter «detterebbe un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti garantiti da ipoteca, che oltretutto andrebbero risolti in danno di questi ultimi», mentre « l’introduzione dell’obbligo di tenuta di conti autonomi manifesta proprio la volontà del legislatore di rimarcare, anche con evidenza contabile, l’esclusione dei crediti ipotecari dal concorso nelle spese concorsuali non riferibili a quei beni».

2.3. – Il terzo motivo lamenta la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2770 c.c.,in combinato disposto con l’art. 41 TUB, per avere il collegio ritenuto che la specialità della disciplina dettata in favore del creditore fondiario, in quanto integrante un privilegio di natura solo processuale, farebbe gravare su questi tutte le prededuzioni , maturate e maturande,della procedura fallimentare.

2.4. – Con il q uarto mezzo ci si duole della v iolazione o falsa applicazione dell’art. 52 l.fall., trattandosi di crediti ritenuti prededucibili ma che, in quanto non accertati secondo la procedura di rito, non potrebbero «essere considerati alla stregua di crediti prededucibili, meno che mai in danno del creditore fondiario, che, invece e pur avendo proseguito la procedura individuale a norma dell’art. 41 T.U.B., ha fatto accertare ilsuo credito nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V della legge fallimentare».

2.5. –Il quinto motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 30, legge n. 220/2012 in tema di spese condominiali sorte dopo la dichiarazione di fallimento.

2.6. –Con il sesto si deduce infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 2780 e 2752 c.c. in merito a Ici/Imu, per avere il tribunale «considerato tali spese, per loro natura, prededucibili e, quindi, da porre a carico del creditore ipotecario perché inerenti al bene ipotecato».

3. –Tutte le censure sono infondate.

4. – Il primo motivo è prima ancora inammissibile, in quanto formulato in modo perplesso e a tratti contraddittorio, poiché , nell’ammettere che, conformemente alla risalente giurisprudenza citataa pag. 12 del ricorso, « la prededuzione delle spese incontrate nel corso della procedura incide sul bene gravato da garanzia reale speciale nei limiti in cui tali spese si riferiscano all’esecuzione relativa a detto bene, individuando questi limiti nelle spese specificamente sostenute per l’amministrazione e liquidazione del bene stesso e in un’aliquota delle spese generali (ivi compresi i compensi dovuti al curatore e agli ausiliari/difensori nominati dalla procedura), da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete in misura corrispondente all’interesse e all’utilità del creditore garantito» (pag. 14 del ricorso), non spiega su chi dovrebbero gravare, nel caso concreto, le spese della procedura (ad esempio il compenso al curatore), in mancanza di una massa mobiliare cui imp utare proporzionalmente le spese generali, non essendo seriamente prospettabile che esse gravino sull’Erario nonostante la presenza di un cospicuo attivo fallimentare.

4.1. – Del resto, che sul ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca, di natura fondiaria, debbano gravare in  prededuzione non solo le  spese riconducibili alla conservazione e liquidazione del bene ipotecato, ma anche – sia pure in misura proporzionale – il compenso del curatore e le  spese  generali della procedura, è un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. 11500/2010, 23482/2018, 12673/2022, 18882/2022), che peraltro risponde a logica , prima ancora che a diritto, tenuto conto che l’attività di curatore, coadiutore e legali eventualmente nominati a tutela della massa è prevista dalla legge nell’interesse dell’intero ceto creditorio (compreso il creditore fondiario, ex art. 52 l.fall. ): si pensi , esemplificativamente, all e relazioni informative, alla formaz ione dello stato passivo, alla liquidazione dell’attivo ( anche mediante intervento nelle procedure esecutive pendenti), all’elaborazione del progetto di ripartizione, alla presentazione del conto della gestionee alla chiusura della procedura, adempimenti tutti necessari ex lege, senza i quali il creditore fondiario , munito di privilegio meramente processualee perciò assegnatario solo in via provvisoria del ricavato della vendita immobiliare, non potrebbe essere soddisfatto in via definitiva.

4.2. – L’unica (per quanto non trascurabile) particolarità della fattispecie in esame è tutta in fatto, non in diritto, poiché l’attivo fallimentare è costituito in misura preponderante dalla massa immobiliare, con una massa mobiliare di valore pressoché trascurabile, sicché solo in concreto la quota parte de l le spese generali finisce per gravare sulla prima, in forza del criterio di proporzionalità mai messo in discussione, anche prima delle riforme della legge fallimentare.

5. –Il secondo motivo propugna una lettura degli artt. 111 - bis e 111-ter l.fall. cui non può prestarsi adesione, non solo perché si tratta di norme non applicabili retroattivamente a procedure aperte, come quella di specie, prima della loro introduzione, ma anche perché il Collegio intende dare continuità al principioin base al quale una lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. (che ha poi trovato riscontro nell’art. 222, comma 2, CCII) consente di ritenere che tutte le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile (come ad esempio l’Imu e le spese condominiali) integra no una “uscita d i carattere specifico” che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile medesimo, al pari di una quota proporzionale delle “uscite di carattere generale” della procedura (come ad esempio i compensi di curatore e coadiutore), inquanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori(Cass. 18882/2022).

6. –Analoga conclusione vale per il terzo motivo, che si infrange contro la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla natura meramente processuale del privilegio spettante al creditore fondiario e sul carattere meramente provvisorio dell’assegnazione della somma ricavata in sede di esecuzione singolareal predetto creditore, ai sensi dell’art. 41 TUB, essendo questi onerato,come qualsiasi altro creditoredel fallito, di partecipare alla procedura fallimentare ai fini sia dell’accertamento del proprio credito che della ripartizione concorsuale dell’attivo(ex plurimis, Cass. 23572/2004, 17368/2012, 6377/2015, 23482/2018)

7. – Il quarto motivo è manifestamente infondato , poiché i compensi al curatore, al coadiutore e agli altri soggetti incaricatidal curatore medesimo non sono soggetti all’accertamento ex artt. 52 e ss. l.fall. ma vanno liquidati dal giudice ai sensi, rispettivamente, dell’art. 39 l.fall. e dell’art. 25, comma 1, n. 4), l.fall.

8. –Manifestamente infondato è anche il quinto mezzo, poiché la prededucibilità delle spese condominiali specificamente inerenti agli immobili ipotecati trovava fondamento nel complesso di norme e principi sopra indicati, ancor prima che nell’art. 30 della l. n. 22 del 2012, la quale l’ha sostanzialmente positivizzata.

9. – Identico esito ha il sesto motivo , ove si fa confusione fra il grado di privilegio che assiste ex sé i crediti per Ici e Imu e la loro natura prededucibile, che come noto può assistere anche crediti di rango chirografario.

10. –Al rigetto del ricorso segu e la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10389/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a mezzo della procuratrice “i-law-[OSCURATO:PERSONA]” in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difendegiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] 2000SRL, in persona del curatore fallimentare, elet tivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il DECRETOdel TRIBUNALE di TERNI del 08/02/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Terni ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., surrogatasi ex art. 115l.fall. al creditore fondiario procedente [OSCURATO:SOCIETA]., contro il decreto con cui il Giudice delegato aveva consentito la prededuzione d elle spese specifiche (Ici - Imu, intervento nella procedura esecutiva,spese condominiali) e di quelle generali (spese di procedura, compenso curatore e coadiutore, spese legali) dall ’ attivo fallimentare, costituito pressoché esclusivamente dal ricavato della vendita in sede esecutiva del compendio immobiliare della società fallita, ai sensi dell’art. 41 d . l gs. n. 385/1993(TUB), fatto salvo un risibile attivo mobiliare ( € 0,49 per interessi bancarisul conto della procedura). 1.1. –Dopo aver rilevato l’inapplicabilità ratione temporis del l’art. 111-bis l.fall. ( peraltro da leggere in comb in ato disposto con il successivo art. 111-ter), il tribunale ha affermato che il privilegioex art. 41 TUB, essendo di natura meramente processuale ( ta n to da non esonerare dall’accertamento del credito in sede concorsuale e dalla graduazione ex artt. 111 e ss. l.f all . ) , comporta il versamento anticipato al creditore fondiario della somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva, al netto delle spese del processo esecutivo singolare, ma non esclude l’ulteriore riduzione per le prededuzioni proprie della procedura fallimentare (Cass. 23482/2018)– in forza di crediti certi, liquidati dal tribunale o comunque maturati in corso di procedura – le quali, nella fattispecie concret a , non possono che gravare sulla massa immobiliare, in assenza di una apprezzabile massa attiva mobiliare. 2.– Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con il primo motivo si de duce v iolazione o falsa applicazione degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall., per avere il Giudice di merito ritenuto inapplicabile al caso di specie, trattandosi di fallimento dichiarato prima della riforma del 2006, « l’esclusione deibeni gravati da ipoteca dal concorso nel pagamento delle spese concorsuali prededucibili, incorrendo in vizio interpretativo sia perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (formatasi sotto il vigore del previgente art. 111 l.fall.) sia perché il secondo comma dell’art. 111 bis l.fall. è stato introdotto (con il D.Lgs. n. 5 del 2006) solo in quanto espressione di “principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità” ed è, quindi, applicabile anche alle procedure aperte prima dell’entratain vigore della riforma». 2.2. – I l secondo mezzo denunzia v iolazione o falsa applicazione degli artt. 111-bis e 111-ter l.fall. per avere il tribunale ritenuto che l’art. 111-ter «detterebbe un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti garantiti da ipoteca, che oltretutto andrebbero risolti in danno di questi ultimi», mentre « l’introduzione dell’obbligo di tenuta di conti autonomi manifesta proprio la volontà del legislatore di rimarcare, anche con evidenza contabile, l’esclusione dei crediti ipotecari dal concorso nelle spese concorsuali non riferibili a quei beni». 2.3. – Il terzo motivo lamenta la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2770 c.c.,in combinato disposto con l’art. 41 TUB, per avere il collegio ritenuto che la specialità della disciplina dettata in favore del creditore fondiario, in quanto integrante un privilegio di natura solo processuale, farebbe gravare su questi tutte le prededuzioni , maturate e maturande,della procedura fallimentare. 2.4. – Con il q uarto mezzo ci si duole della v iolazione o falsa applicazione dell’art. 52 l.fall., trattandosi di crediti ritenuti prededucibili ma che, in quanto non accertati secondo la procedura di rito, non potrebbero «essere considerati alla stregua di crediti prededucibili, meno che mai in danno del creditore fondiario, che, invece e pur avendo proseguito la procedura individuale a norma dell’art. 41 T.U.B., ha fatto accertare ilsuo credito nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V della legge fallimentare». 2.5. –Il quinto motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 30, legge n. 220/2012 in tema di spese condominiali sorte dopo la dichiarazione di fallimento. 2.6. –Con il sesto si deduce infine la violazione o falsa applicazione degli artt. 2780 e 2752 c.c. in merito a Ici/Imu, per avere il tribunale «considerato tali spese, per loro natura, prededucibili e, quindi, da porre a carico del creditore ipotecario perché inerenti al bene ipotecato». 3. –Tutte le censure sono infondate. 4. – Il primo motivo è prima ancora inammissibile, in quanto formulato in modo perplesso e a tratti contraddittorio, poiché , nell’ammettere che, conformemente alla risalente giurisprudenza citataa pag. 12 del ricorso, « la prededuzione delle spese incontrate nel corso della procedura incide sul bene gravato da garanzia reale speciale nei limiti in cui tali spese si riferiscano all’esecuzione relativa a detto bene, individuando questi limiti nelle spese specificamente sostenute per l’amministrazione e liquidazione del bene stesso e in un’aliquota delle spese generali (ivi compresi i compensi dovuti al curatore e agli ausiliari/difensori nominati dalla procedura), da calcolarsi, in relazione alle circostanze concrete in misura corrispondente all’interesse e all’utilità del creditore garantito» (pag. 14 del ricorso), non spiega su chi dovrebbero gravare, nel caso concreto, le spese della procedura (ad esempio il compenso al curatore), in mancanza di una massa mobiliare cui imp utare proporzionalmente le spese generali, non essendo seriamente prospettabile che esse gravino sull’Erario nonostante la presenza di un cospicuo attivo fallimentare. 4.1. – Del resto, che sul ricavato della vendita degli immobili gravati da ipoteca, di natura fondiaria, debbano gravare in  prededuzione non solo le  spese riconducibili alla conservazione e liquidazione del bene ipotecato, ma anche – sia pure in misura proporzionale – il compenso del curatore e le  spese  generali della procedura, è un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. 11500/2010, 23482/2018, 12673/2022, 18882/2022), che peraltro risponde a logica , prima ancora che a diritto, tenuto conto che l’attività di curatore, coadiutore e legali eventualmente nominati a tutela della massa è prevista dalla legge nell’interesse dell’intero ceto creditorio (compreso il creditore fondiario, ex art. 52 l.fall. ): si pensi , esemplificativamente, all e relazioni informative, alla formaz ione dello stato passivo, alla liquidazione dell’attivo ( anche mediante intervento nelle procedure esecutive pendenti), all’elaborazione del progetto di ripartizione, alla presentazione del conto della gestionee alla chiusura della procedura, adempimenti tutti necessari ex lege, senza i quali il creditore fondiario , munito di privilegio meramente processualee perciò assegnatario solo in via provvisoria del ricavato della vendita immobiliare, non potrebbe essere soddisfatto in via definitiva. 4.2. – L’unica (per quanto non trascurabile) particolarità della fattispecie in esame è tutta in fatto, non in diritto, poiché l’attivo fallimentare è costituito in misura preponderante dalla massa immobiliare, con una massa mobiliare di valore pressoché trascurabile, sicché solo in concreto la quota parte de l le spese generali finisce per gravare sulla prima, in forza del criterio di proporzionalità mai messo in discussione, anche prima delle riforme della legge fallimentare. 5. –Il secondo motivo propugna una lettura degli artt. 111 - bis e 111-ter l.fall. cui non può prestarsi adesione, non solo perché si tratta di norme non applicabili retroattivamente a procedure aperte, come quella di specie, prima della loro introduzione, ma anche perché il Collegio intende dare continuità al principioin base al quale una lettura combinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l.fall. (che ha poi trovato riscontro nell’art. 222, comma 2, CCII) consente di ritenere che tutte le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile (come ad esempio l’Imu e le spese condominiali) integra no una “uscita d i carattere specifico” che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile medesimo, al pari di una quota proporzionale delle “uscite di carattere generale” della procedura (come ad esempio i compensi di curatore e coadiutore), inquanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori(Cass. 18882/2022). 6. –Analoga conclusione vale per il terzo motivo, che si infrange contro la consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla natura meramente processuale del privilegio spettante al creditore fondiario e sul carattere meramente provvisorio dell’assegnazione della somma ricavata in sede di esecuzione singolareal predetto creditore, ai sensi dell’art. 41 TUB, essendo questi onerato,come qualsiasi altro creditoredel fallito, di partecipare alla procedura fallimentare ai fini sia dell’accertamento del proprio credito che della ripartizione concorsuale dell’attivo(ex plurimis, Cass. 23572/2004, 17368/2012, 6377/2015, 23482/2018) 7. – Il quarto motivo è manifestamente infondato , poiché i compensi al curatore, al coadiutore e agli altri soggetti incaricatidal curatore medesimo non sono soggetti all’accertamento ex artt. 52 e ss. l.fall. ma vanno liquidati dal giudice ai sensi, rispettivamente, dell’art. 39 l.fall. e dell’art. 25, comma 1, n. 4), l.fall. 8. –Manifestamente infondato è anche il quinto mezzo, poiché la prededucibilità delle spese condominiali specificamente inerenti agli immobili ipotecati trovava fondamento nel complesso di norme e principi sopra indicati, ancor prima che nell’art. 30 della l. n. 22 del 2012, la quale l’ha sostanzialmente positivizzata. 9. – Identico esito ha il sesto motivo , ove si fa confusione fra il grado di privilegio che assiste ex sé i crediti per Ici e Imu e la loro natura prededucibile, che come noto può assistere anche crediti di rango chirografario. 10. –Al rigetto del ricorso segu e la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont
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