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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 12610/2025

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io Onza([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ,[OSCURATO:EMAIL]@ordineavvocatiroma.org.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLUCCIO ANTILUIGINumero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025-intimati-Data pubblicazione 12/05/2025avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 1252/2024depositata il 24/07/2024.lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale che ha chiesto visto l'art. 380 tercod. proc. civ., che la Corte di cassazione, in camera di consiglio,accolga parzialmente il presente regolamento.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.Il Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia diimpresa ha richiesto d'ufficio a questa Corte di regolare lacompetenza sulle cause introdotte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].2.La vicenda oggetto della richiesta in esame come ricostruita daltribunale rimettente trae origine dalla citazione notificata il14.2.2023 avanti al Tribunale di Nola con cui [OSCURATO:PERSONA] dedotto di avere stipulato il 17.6.2004 con i venditori [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di vendita delle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cheprevedeva la cessione della totalità delle quote di partecipazionedella società, detenute da ciascuno dei venditori in ragione del 50%del totale, sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio daparte del Comune di Cicciano di un permesso di costruire in favoredella società entro il 31.5.2005 e con l'obbligo, nell'eventualitàdella risoluzione, a carico dei promittenti venditori di restituire lesomme ricevute a titolo di caparra confirmatoria nella misura dieuro 70.000 ciascuno.3.A seguito del verificarsi della predetta condizione risolutiva ilTrinchillo conferì nel 2013 incarico professionale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]2 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025Cuccaro affinché agisse giudizialmente per ottenere la declaratoriaData pubblicazione 12/05/2025di avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita e larestituzione della complessiva somma di euro 140.000.4.Sulla scorta del conferito incarico, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositòinnanzi al Tribunale di Nola un ricorso ex art. 702 bis cod. proc.civ., rubricato al n. 4298/ 2015 con il quale convenne in giudizio lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e chiese di dichiarare risolto ilpreliminare e pronunciare la condanna della stessa alla restituzionedella caparra.5.Il tribunale rigettò la domanda sul presupposto del difetto dilegittimazione/titolarità della società convenuta spettando la stessaai soggetti promittenti venditori con condanna del ricorrente alpagamento delle spese di lite.6.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò un nuovo ricorso ex art. 702 bis cod.proc. civ. dinanzi al Tribunale di Napoli-Sezione specializzata inmateria di impresa e rubricato al n. 31669/2018 con il qualeconvenne in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio sia la societàImmobiliare Caba chiedendo la dichiarazione di risoluzione delpreliminare e la condanna delle controparti alla restituzione dellacaparra.7.

L'adito Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile detto ricorso inragione della composizione collegiale dell'organo decidente edell'utilizzabilità dello strumento processuale dell'articolo 702 biscod. proc. civ. unicamente per le cause nelle quali il tribunaledecide in composizione monocratica con condanna al pagamentodelle spese di lite nei confronti delle controparti.8.Adito nuovamente nel 2023 il Tribunale di Nola, all'esito dellacostituzione dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],veniva accolta l'eccezione di incompetenza per materia formulatadal [OSCURATO:PERSONA] e assegnato termine di tre mesi per la riassunzioneinnanzi al Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia diimpresa.3 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/20259.

Ad avviso del Tribunale di Nola la domanda proposta dalData pubblicazione 12/05/2025Trinchillo rientrava fra i procedimenti “relativi al trasferimentodelle partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio avente adoggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” che nellaprevisione dell'art. 3 d.lgs. 168/2003 rientrano nella competenzadella sezione specializzata.

Allo stesso modo concludeva conriguardo alla domanda formulata nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di causa connessa ai sensi dell'art.3, comma 3, d.lgs.cit. .10.Riassunto il giudizio avanti alla Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in materia di società ed imprese e dato atto che l'avv.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva il difetto di competenza del tribunale specializzatoin relazione alla domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoiconfronti, il Collegio napoletano escludeva la competenza dellaSezione specializzata in relazione alle domande spiegate daTrinchillo nei confronti dei promittenti venditori argomentando chela stessa non aveva alcun impatto sulla compagine della società eche, pertanto, esulava dalle controversie attinentiall’organizzazione ed al funzionamento della struttura societaria.

Lamedesima considerazione veniva svolta in ordine all’ulterioredomanda formulata dall'attore nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] esulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni da questispiegata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], atteso che una volta esclusa lacompetenza sulla causa principale veniva meno anche quella sullecause asseritamente connesse.11.In particolare, la Sezione specializzata del tribunale di Napolirichiamava il principio interpretativo affermato dalla Suprema Cortea mente del quale la competenza del giudice specializzato sidetermina in relazione all'oggetto della controversia riscontrabilealla stregua del generale criterio del petitum sostanziale (cfr. Cass.8738/07; id. 22149/2020)4 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/202512.Ciò posto, anche quando la vicenda tragga origine da unData pubblicazione 12/05/2025negozio traslativo di partecipazioni societarie occorre, per radicarela competenza del giudice specializzato, che la controversia siacausalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società eall'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazionesociali, rendendo trasparente il suo fondamento, di modo che lafonte della pretesa in discussione tragga titolo dal rapporto disocietà e dalla conseguente acquisizione dello status soci e allemodalità di estrinsecazione dello stesso (cfr. Cass. 6882/2018).13.Disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione delfascicolo a questa Corte, il Procuratore generale ha conclusochiedendo, in parziale accoglimento della richiesta di regolamentodi competenza d'ufficio, la dichiarazione della competenza dellaSezione specializzata del Tribunale di Napoli relativamente alledomande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diCappelluccio Anti mentre ha chiesto la dichiarazione di competenzadel Tribunale ordinario di Napoli relativamente alle domandeproposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimaproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].14.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47,comma 5, cod. proc. civ. con cui ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Nola rispetto ad entrambe le domandeda lui proposte così come per la domanda riconvenzionale propostadal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA]:15.Il regolamento d’ufficio va parzialmente accolto, conformementea quanto sostenuto dal PG.16.La tesi del [OSCURATO:PERSONA] così come quella della Sezione specializzatadel Tribunale di Napoli non applicano correttamente i principiermeneutici delineati dalla Corte ai fini dell’applicazione dell’art. 3d.lgs. 168/2003.5 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/202517.L’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003, come modificato dal D.l. n.Numero di raccolta generale 12610/20251/2012 (conv. in L. n. 27/2012), individua le materie attribDautai tpeub baliclalazio ne 12/05/2025competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa.

Inparticolare, per quanto qui di interesse, rientrano nella competenzadelle Sezioni specializzate le cause e i procedimenti:a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernentil'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di unrapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunquepromosse contro i componenti degli organi amministrativi o dicontrollo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigentepreposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchécontro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danniderivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi neiconfronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti deiterzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzocomma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primocomma, e 2506-ter del codice civile;b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ognialtro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i dirittiinerenti.18.La giurisprudenza di legittimità ha osservato che in temadi competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa,nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "dirittiinerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, deld.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la competenza si determina in relazione all'oggetto dellacontroversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con irapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile allastregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile6 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinsecaData pubblicazione 12/05/2025natura della posizione dedotta in giudizio ( Cass. 22149/2020).18.1.E’ stato inoltre enunciato il principio secondo cui la domandadi revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di rinuncia, da parte del sociodebitore, al diritto di sottoscrizione, effettuata contestualmenteall'aumento di capitale deliberato dalla società, rientra tra lecontroversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate inmateria di impresa, in quanto tale domanda - da valutarsi "exante" ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito - finisce perincidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale, oltreche sulla sua distribuzione tra i soci, comportando inevitabiliconseguenze sulla titolarità delle quote del patrimonio sociale e suidiritti ad esse connessi (Cass.34878/2022).19.Ebbene, alla stregua dei principi interpretativi sin qui richiamatie diversamente da quanto sostenuto dal collegio napoletano dellasezione specializzata, la domanda di risoluzione del contratto dicessione delle quote sociali ha un oggettivo impatto sullacompagine sociale.

Essa non riguarda solo la spettanza o menodella domanda restitutoria in ordine alla caparra ma, prima ancora,concerne l’identificazione della compagine societaria, dal momentoche il contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di tuttele quote sociali, nonché l’accertamento del verificarsi o meno dellacondizione risolutiva, circostanza contestata, seppuregenericamente, da parte convenuta come emerge dalleconclusioni articolate dal [OSCURATO:PERSONA].20.Pertanto il petitum sostanziale individuato alla stregua dellacausa petendi porta a ravvisare la sussistenza della fattispecie dicausa relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ognialtro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali dicompetenza della sezione specializzata.21.Quanto alla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], il terzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/20037 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competentiData pubblicazione 12/05/2025per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessionecon quelli di cui ai commi 1 e 2».22.Come anche da ultimo chiarito da questa Corte (cfr.33041/2023) le ragioni di connessione con le materie di cuiall’art.3, comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agliartt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ..23.Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta,quindi, lo spostamento della competenza a favore della Sezionespecializzata in materia di impresa, in quanto altrimenti verrebbetradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese,voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandatala cognizione di determinate materie che, per peculiarità degliinteressi coinvolti, devono anche essere decise celermente.24.In questo contesto la controversia fra [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] trova in alcun modo la causa petendi nel rapporto societario,come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020),costituendo la vicenda originata dal contratto di trasferimento dellequote solo l’occasione per cui fu chiesta la prestazioneprofessionale e l’oggetto della stessa, senza alcuna ricaduta sulprimo.

Lo stesso deve ritenersi per la riconvenzionale propostadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimentodei danni da lesione alla reputazione ed all’immagine.25.

Va, quindi, dichiarata la competenza della Sezione specializzatain materia di impresa del Tribunale di Napoli limitatamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; va, invece, dichiarata lacompetenza del Tribunale ordinario di Nola relativamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocatoPatrick [OSCURATO:PERSONA] e alla domanda riconvenzionale da quest’ultimoproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].8 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/202526.Il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge avanti aiData pubblicazione 12/05/2025giudici rispettivamente dichiarati competenti che provvederannoanche alle spese del regolamento di competenza.

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in materia d’impresa per relativamente alle domandeproposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Napolirelativamente alle domande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allariconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo.Il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge avanti aigiudici rispettivamente dichiarati competenti che provvederannoanche alle spese.Così deciso in Roma, il 02/04/2025.La PresidenteLaura Tricomi9 di 9Numero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoALBERTO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 18407/2025MAURA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso R.G. n. 18407/2025promosso daPasquale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Siniscalchi, in virtù di procura speciale in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- intimati -per la correzione dell’ordinanza n. 12610/2025 di questa Corte,pubblicata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ordinanza n. 12610/2025 del 25/05/2025, questa Corte si èpronunciata sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dalTribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa –sulle cause introdotte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], statuendo, dopo aver descritto la materia del contendere,come segue: «… 19.Ebbene, alla stregua dei principi interpretativisin qui richiamati e diversamente da quanto sostenuto dal collegionapoletano della sezione specializzata, la domanda di risoluzione delcontratto di cessione delle quote sociali ha un oggettivo impatto sullacompagine sociale.

Essa non riguarda solo la spettanza o meno delladomanda restitutoria in ordine alla caparra ma, prima ancora,concerne l’identificazione della compagine societaria, dal momentoche il contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di tuttele quote sociali, nonché l’accertamento del verificarsi o meno dellacondizione risolutiva, circostanza contestata, seppuregenericamente, da parte convenuta come emerge dalle conclusioniarticolate dal [OSCURATO:PERSONA]. 20.Pertanto il petitum sostanziale individuatoalla stregua della causa petendi porta a ravvisare la sussistenza dellafattispecie di causa relativa al trasferimento delle partecipazionisociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazionisociali di competenza della sezione specializzata. 21.Quanto alladomanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], ilterzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 prevede poi che le sezionispecializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimentiche presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e2». 22.Come anche da ultimo chiarito da questa Corte (cfr.33041/2023) le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3,comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solonelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,35 e 36 cod. proc. civ. 23.Non qualsiasi ipotesi di connessione nonqualificata comporta, quindi, lo spostamento della competenza afavore della Sezione specializzata in materia di impresa, in quantoNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione delTribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudicespecializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materieche, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche esseredecise celermente. 24.In questo contesto la controversia fraTrinchillo e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non trova in alcun modo la causa petendinel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003(Cass. 22149/2020), costituendo la vicenda originata dal contrattodi trasferimento delle quote solo l’occasione per cui fu chiesta laprestazione professionale e l’oggetto della stessa, senza alcunaricaduta sul primo.

Lo stesso deve ritenersi per la riconvenzionaleproposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni da lesione alla reputazione ed all’immagine.»Questa Corte ha, quindi, conclusivamente affermato: «25.Va,quindi, dichiarata la competenza della Sezione specializzata inmateria di impresa del Tribunale di Napoli limitatamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di AlessandroBasile e [OSCURATO:PERSONA]; va, invece, dichiarata la competenzadel Tribunale ordinario di Nola relativamente alle domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ealla domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].»Nel dispositivo dell’ordinanza menzionata si legge, tuttavia, quantosegue: «La Corte dichiara la competenza del Tribunale di NapoliSezione specializzata in materia d’impresa per relativamente alledomande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diCappelluccio Anti; dichiara la competenza del Tribunale ordinario diNapoli relativamente alle domande proposte dal medesimo Trinchillonei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allaNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026riconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo.»Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione dell’erroremateriale presente nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, laddoveha indicato il Tribunale ordinario di Napoli, anziché quello di Nola,come Giudice competente a statuire sulle domande come sopraformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sullariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1.

L’istanza è meritevole di accoglimento, essendo l’erroremateriale chiaramente evincibile dalla motivazione dell’ordinanzasopra riprodotta.2.

L’ordinanza di questa Corte n. 12610/2025 del 25/05/2025deve, pertanto, essere corretta, nel senso che, laddove, indispositivo, si legge «dichiara la competenza del Tribunale ordinariodi Napoli relativamente alle domande proposte dal medesimoTrinchillo nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allariconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo», si deve leggere e intendere «dichiara la competenza delTribunale di Nola relativamente alle domande proposte dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] erelativamente alla riconvenzionale da quest'ultimo proposta neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA].»3.

Nulla va disposto sulle spese processuali del presenteprocedimento.Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto traNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perchéin nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza aisensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso e corregge l’ordinanza n. 12610/2025 di questaCorte, nel senso che, laddove, in dispositivo, è scritto «dichiara lacompetenza del Tribunale ordinario di Napoli relativamente alledomande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]», si deve leggere e intendere«dichiara la competenza del Tribunale di Nola relativamente alledomande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].»Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione, il 25/06/2026.Il PresidenteAlberto GiustiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io Onza([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ,[OSCURATO:EMAIL]@ordineavvocatiroma.org.-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPPELLUCCIO ANTILUIGINumero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025-intimati-Data pubblicazione 12/05/2025avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 1252/2024depositata il 24/07/2024.lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale che ha chiesto visto l'art. 380 tercod. proc. civ., che la Corte di cassazione, in camera di consiglio,accolga parzialmente il presente regolamento.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.Il Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia diimpresa ha richiesto d'ufficio a questa Corte di regolare lacompetenza sulle cause introdotte da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].2.La vicenda oggetto della richiesta in esame come ricostruita daltribunale rimettente trae origine dalla citazione notificata il14.2.2023 avanti al Tribunale di Nola con cui [OSCURATO:PERSONA] dedotto di avere stipulato il 17.6.2004 con i venditori [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di vendita delle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cheprevedeva la cessione della totalità delle quote di partecipazionedella società, detenute da ciascuno dei venditori in ragione del 50%del totale, sotto la condizione risolutiva del mancato rilascio daparte del Comune di Cicciano di un permesso di costruire in favoredella società entro il 31.5.2005 e con l'obbligo, nell'eventualitàdella risoluzione, a carico dei promittenti venditori di restituire lesomme ricevute a titolo di caparra confirmatoria nella misura dieuro 70.000 ciascuno.3.A seguito del verificarsi della predetta condizione risolutiva ilTrinchillo conferì nel 2013 incarico professionale all'avv. [OSCURATO:PERSONA]2 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025Cuccaro affinché agisse giudizialmente per ottenere la declaratoriaData pubblicazione 12/05/2025di avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita e larestituzione della complessiva somma di euro 140.000.4.Sulla scorta del conferito incarico, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositòinnanzi al Tribunale di Nola un ricorso ex art. 702 bis cod. proc.civ., rubricato al n. 4298/ 2015 con il quale convenne in giudizio lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e chiese di dichiarare risolto ilpreliminare e pronunciare la condanna della stessa alla restituzionedella caparra.5.Il tribunale rigettò la domanda sul presupposto del difetto dilegittimazione/titolarità della società convenuta spettando la stessaai soggetti promittenti venditori con condanna del ricorrente alpagamento delle spese di lite.6.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositò un nuovo ricorso ex art. 702 bis cod.proc. civ. dinanzi al Tribunale di Napoli-Sezione specializzata inmateria di impresa e rubricato al n. 31669/2018 con il qualeconvenne in giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] in proprio sia la societàImmobiliare Caba chiedendo la dichiarazione di risoluzione delpreliminare e la condanna delle controparti alla restituzione dellacaparra.7. L'adito Tribunale di Napoli dichiarò inammissibile detto ricorso inragione della composizione collegiale dell'organo decidente edell'utilizzabilità dello strumento processuale dell'articolo 702 biscod. proc. civ. unicamente per le cause nelle quali il tribunaledecide in composizione monocratica con condanna al pagamentodelle spese di lite nei confronti delle controparti.8.Adito nuovamente nel 2023 il Tribunale di Nola, all'esito dellacostituzione dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],veniva accolta l'eccezione di incompetenza per materia formulatadal [OSCURATO:PERSONA] e assegnato termine di tre mesi per la riassunzioneinnanzi al Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia diimpresa.3 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/20259. Ad avviso del Tribunale di Nola la domanda proposta dalData pubblicazione 12/05/2025Trinchillo rientrava fra i procedimenti “relativi al trasferimentodelle partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio avente adoggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” che nellaprevisione dell'art. 3 d.lgs. 168/2003 rientrano nella competenzadella sezione specializzata. Allo stesso modo concludeva conriguardo alla domanda formulata nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di causa connessa ai sensi dell'art.3, comma 3, d.lgs.cit. .10.Riassunto il giudizio avanti alla Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in materia di società ed imprese e dato atto che l'avv.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva il difetto di competenza del tribunale specializzatoin relazione alla domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoiconfronti, il Collegio napoletano escludeva la competenza dellaSezione specializzata in relazione alle domande spiegate daTrinchillo nei confronti dei promittenti venditori argomentando chela stessa non aveva alcun impatto sulla compagine della società eche, pertanto, esulava dalle controversie attinentiall’organizzazione ed al funzionamento della struttura societaria. Lamedesima considerazione veniva svolta in ordine all’ulterioredomanda formulata dall'attore nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] esulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni da questispiegata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], atteso che una volta esclusa lacompetenza sulla causa principale veniva meno anche quella sullecause asseritamente connesse.11.In particolare, la Sezione specializzata del tribunale di Napolirichiamava il principio interpretativo affermato dalla Suprema Cortea mente del quale la competenza del giudice specializzato sidetermina in relazione all'oggetto della controversia riscontrabilealla stregua del generale criterio del petitum sostanziale (cfr. Cass.8738/07; id. 22149/2020)4 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/202512.Ciò posto, anche quando la vicenda tragga origine da unData pubblicazione 12/05/2025negozio traslativo di partecipazioni societarie occorre, per radicarela competenza del giudice specializzato, che la controversia siacausalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società eall'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazionesociali, rendendo trasparente il suo fondamento, di modo che lafonte della pretesa in discussione tragga titolo dal rapporto disocietà e dalla conseguente acquisizione dello status soci e allemodalità di estrinsecazione dello stesso (cfr. Cass. 6882/2018).13.Disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione delfascicolo a questa Corte, il Procuratore generale ha conclusochiedendo, in parziale accoglimento della richiesta di regolamentodi competenza d'ufficio, la dichiarazione della competenza dellaSezione specializzata del Tribunale di Napoli relativamente alledomande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diCappelluccio Anti mentre ha chiesto la dichiarazione di competenzadel Tribunale ordinario di Napoli relativamente alle domandeproposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimaproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].14.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47,comma 5, cod. proc. civ. con cui ha chiesto dichiararsi lacompetenza del Tribunale di Nola rispetto ad entrambe le domandeda lui proposte così come per la domanda riconvenzionale propostadal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA]:15.Il regolamento d’ufficio va parzialmente accolto, conformementea quanto sostenuto dal PG.16.La tesi del [OSCURATO:PERSONA] così come quella della Sezione specializzatadel Tribunale di Napoli non applicano correttamente i principiermeneutici delineati dalla Corte ai fini dell’applicazione dell’art. 3d.lgs. 168/2003.5 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/202517.L’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003, come modificato dal D.l. n.Numero di raccolta generale 12610/20251/2012 (conv. in L. n. 27/2012), individua le materie attribDautai tpeub baliclalazio ne 12/05/2025competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa. Inparticolare, per quanto qui di interesse, rientrano nella competenzadelle Sezioni specializzate le cause e i procedimenti:a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernentil'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di unrapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunquepromosse contro i componenti degli organi amministrativi o dicontrollo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigentepreposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchécontro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danniderivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi neiconfronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti deiterzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzocomma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primocomma, e 2506-ter del codice civile;b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ognialtro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i dirittiinerenti.18.La giurisprudenza di legittimità ha osservato che in temadi competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa,nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "dirittiinerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, deld.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett.d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la competenza si determina in relazione all'oggetto dellacontroversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con irapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile allastregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile6 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinsecaData pubblicazione 12/05/2025natura della posizione dedotta in giudizio ( Cass. 22149/2020).18.1.E’ stato inoltre enunciato il principio secondo cui la domandadi revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di rinuncia, da parte del sociodebitore, al diritto di sottoscrizione, effettuata contestualmenteall'aumento di capitale deliberato dalla società, rientra tra lecontroversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate inmateria di impresa, in quanto tale domanda - da valutarsi "exante" ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito - finisce perincidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale, oltreche sulla sua distribuzione tra i soci, comportando inevitabiliconseguenze sulla titolarità delle quote del patrimonio sociale e suidiritti ad esse connessi (Cass.34878/2022).19.Ebbene, alla stregua dei principi interpretativi sin qui richiamatie diversamente da quanto sostenuto dal collegio napoletano dellasezione specializzata, la domanda di risoluzione del contratto dicessione delle quote sociali ha un oggettivo impatto sullacompagine sociale. Essa non riguarda solo la spettanza o menodella domanda restitutoria in ordine alla caparra ma, prima ancora,concerne l’identificazione della compagine societaria, dal momentoche il contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di tuttele quote sociali, nonché l’accertamento del verificarsi o meno dellacondizione risolutiva, circostanza contestata, seppuregenericamente, da parte convenuta come emerge dalleconclusioni articolate dal [OSCURATO:PERSONA].20.Pertanto il petitum sostanziale individuato alla stregua dellacausa petendi porta a ravvisare la sussistenza della fattispecie dicausa relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ognialtro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali dicompetenza della sezione specializzata.21.Quanto alla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], il terzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/20037 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/2025prevede poi che le sezioni specializzate «sono altresì competentiData pubblicazione 12/05/2025per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessionecon quelli di cui ai commi 1 e 2».22.Come anche da ultimo chiarito da questa Corte (cfr.33041/2023) le ragioni di connessione con le materie di cuiall’art.3, comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003sussistono solo nelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agliartt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ..23.Non qualsiasi ipotesi di connessione non qualificata comporta,quindi, lo spostamento della competenza a favore della Sezionespecializzata in materia di impresa, in quanto altrimenti verrebbetradita la ratio sottesa all’istituzione del Tribunale delle Imprese,voluto dal legislatore quale giudice specializzato, cui è demandatala cognizione di determinate materie che, per peculiarità degliinteressi coinvolti, devono anche essere decise celermente.24.In questo contesto la controversia fra [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] trova in alcun modo la causa petendi nel rapporto societario,come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 (Cass. 22149/2020),costituendo la vicenda originata dal contratto di trasferimento dellequote solo l’occasione per cui fu chiesta la prestazioneprofessionale e l’oggetto della stessa, senza alcuna ricaduta sulprimo. Lo stesso deve ritenersi per la riconvenzionale propostadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimentodei danni da lesione alla reputazione ed all’immagine.25. Va, quindi, dichiarata la competenza della Sezione specializzatain materia di impresa del Tribunale di Napoli limitatamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; va, invece, dichiarata lacompetenza del Tribunale ordinario di Nola relativamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocatoPatrick [OSCURATO:PERSONA] e alla domanda riconvenzionale da quest’ultimoproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].8 di 9Numero registro generale 17762/2024Numero sezionale 1404/2025Numero di raccolta generale 12610/202526.Il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge avanti aiData pubblicazione 12/05/2025giudici rispettivamente dichiarati competenti che provvederannoanche alle spese del regolamento di competenza. P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in materia d’impresa per relativamente alle domandeproposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Napolirelativamente alle domande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allariconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo.Il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge avanti aigiudici rispettivamente dichiarati competenti che provvederannoanche alle spese.Così deciso in Roma, il 02/04/2025.La PresidenteLaura Tricomi9 di 9Numero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoALBERTO [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 18407/2025MAURA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso R.G. n. 18407/2025promosso daPasquale [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Siniscalchi, in virtù di procura speciale in atti;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- intimati -per la correzione dell’ordinanza n. 12610/2025 di questa Corte,pubblicata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ordinanza n. 12610/2025 del 25/05/2025, questa Corte si èpronunciata sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dalTribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa –sulle cause introdotte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026Alessandro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], statuendo, dopo aver descritto la materia del contendere,come segue: «… 19.Ebbene, alla stregua dei principi interpretativisin qui richiamati e diversamente da quanto sostenuto dal collegionapoletano della sezione specializzata, la domanda di risoluzione delcontratto di cessione delle quote sociali ha un oggettivo impatto sullacompagine sociale. Essa non riguarda solo la spettanza o meno delladomanda restitutoria in ordine alla caparra ma, prima ancora,concerne l’identificazione della compagine societaria, dal momentoche il contratto preliminare ha ad oggetto la compravendita di tuttele quote sociali, nonché l’accertamento del verificarsi o meno dellacondizione risolutiva, circostanza contestata, seppuregenericamente, da parte convenuta come emerge dalle conclusioniarticolate dal [OSCURATO:PERSONA]. 20.Pertanto il petitum sostanziale individuatoalla stregua della causa petendi porta a ravvisare la sussistenza dellafattispecie di causa relativa al trasferimento delle partecipazionisociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazionisociali di competenza della sezione specializzata. 21.Quanto alladomanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], ilterzo comma dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 prevede poi che le sezionispecializzate «sono altresì competenti per le cause e i procedimentiche presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e2». 22.Come anche da ultimo chiarito da questa Corte (cfr.33041/2023) le ragioni di connessione con le materie di cui all’art.3,comma 1 e comma 2, del suddetto d.lgs. 168/2003 sussistono solonelle ipotesi di cd. connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34,35 e 36 cod. proc. civ. 23.Non qualsiasi ipotesi di connessione nonqualificata comporta, quindi, lo spostamento della competenza afavore della Sezione specializzata in materia di impresa, in quantoNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione delTribunale delle Imprese, voluto dal legislatore quale giudicespecializzato, cui è demandata la cognizione di determinate materieche, per peculiarità degli interessi coinvolti, devono anche esseredecise celermente. 24.In questo contesto la controversia fraTrinchillo e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non trova in alcun modo la causa petendinel rapporto societario, come richiede l’art. 3 d.lgs. n. 168/2003(Cass. 22149/2020), costituendo la vicenda originata dal contrattodi trasferimento delle quote solo l’occasione per cui fu chiesta laprestazione professionale e l’oggetto della stessa, senza alcunaricaduta sul primo. Lo stesso deve ritenersi per la riconvenzionaleproposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ilrisarcimento dei danni da lesione alla reputazione ed all’immagine.»Questa Corte ha, quindi, conclusivamente affermato: «25.Va,quindi, dichiarata la competenza della Sezione specializzata inmateria di impresa del Tribunale di Napoli limitatamente alledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di AlessandroBasile e [OSCURATO:PERSONA]; va, invece, dichiarata la competenzadel Tribunale ordinario di Nola relativamente alle domande proposteda [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ealla domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].»Nel dispositivo dell’ordinanza menzionata si legge, tuttavia, quantosegue: «La Corte dichiara la competenza del Tribunale di NapoliSezione specializzata in materia d’impresa per relativamente alledomande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diCappelluccio Anti; dichiara la competenza del Tribunale ordinario diNapoli relativamente alle domande proposte dal medesimo Trinchillonei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allaNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026riconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo.»Il ricorrente ha proposto ricorso per la correzione dell’erroremateriale presente nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, laddoveha indicato il Tribunale ordinario di Napoli, anziché quello di Nola,come Giudice competente a statuire sulle domande come sopraformulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e sullariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. L’istanza è meritevole di accoglimento, essendo l’erroremateriale chiaramente evincibile dalla motivazione dell’ordinanzasopra riprodotta.2. L’ordinanza di questa Corte n. 12610/2025 del 25/05/2025deve, pertanto, essere corretta, nel senso che, laddove, indispositivo, si legge «dichiara la competenza del Tribunale ordinariodi Napoli relativamente alle domande proposte dal medesimoTrinchillo nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativamente allariconvenzionale da quest'ultimo proposta nei confronti delTrinchillo», si deve leggere e intendere «dichiara la competenza delTribunale di Nola relativamente alle domande proposte dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] erelativamente alla riconvenzionale da quest'ultimo proposta neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA].»3. Nulla va disposto sulle spese processuali del presenteprocedimento.Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto traNumero registro generale 18407/2025Numero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 22365/2026Data pubblicazione 30/06/2026le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perchéin nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza aisensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso e corregge l’ordinanza n. 12610/2025 di questaCorte, nel senso che, laddove, in dispositivo, è scritto «dichiara lacompetenza del Tribunale ordinario di Napoli relativamente alledomande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]», si deve leggere e intendere«dichiara la competenza del Tribunale di Nola relativamente alledomande proposte dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] e relativamente alla riconvenzionale da quest'ultimoproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].»Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleriasull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione, il 25/06/2026.Il PresidenteAlberto GiustiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 12610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris