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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34878/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA –3 CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11 /2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7408 /202 2 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 7408del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D26 G337I) FRATTINI Camilla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 93R49 G337V) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E09 G337M) -ricorrenti- nei confronti di B [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: UK-06272242), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65S27 F205B) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresen- tante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C19 G337B) FRATTINI Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E12 G337O) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A28 G224E) -resistenti- avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma emessa in data 9 febbraio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 195 /202 1 del R.G.; Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Parma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo.

Fatti di causa La società B [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio, davanti al Tri- bunale di Parma, nei confronti del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA], del coniuge e della figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ot- tenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e, in subordine, la dichiarazione di simulazione o nullità, di una pluralità di atti con i quali il debitore Frattini avrebbe disposto del suo patrimonioin pregiudizio delle ragioni di cre- dito di essa attricee, in particolare, dei seguenti atti: a) atto di “ampliamentodel fondo patrimoniale”, con cui [OSCURATO:PERSONA]- tini avevaconferito nel fondo patrimoniale già costituito con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] le quote della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui il medesimo era titolare (pari a nominali € 7.200,00,corrispondenti ai 60/100 del capitale sociale); b) at- to di “cessione di quote di s.r.l.”, conil quale il Frattini aveva venduto alla figlia Camilla parte delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (pari a nominali € 2.400,00, corrispondenti ai 20/100 del capitale sociale); c) atti di “aumento del capitale sociale –adozione nuovo testo di statuto”, con cui i soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanodeliberato l’aumento del capitale so- ciale – al solo valore nominale e senza sovrapprezzo – da no- minali € 12.000,00 a nominali € 95.000,00, con contestuale rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere il descritto aumento di capitale e con relativa modifica dello statuto socia- le; d) atto di “cessione di partecipazione”, con cui [OSCURATO:PERSONA]. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Frattini avevavenduto al coniuge [OSCURATO:PERSONA] ed alla figlia [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali, le residue quote della Proces- sing [OSCURATO:SOCIETA]. di cui lo stesso era titolare (pari a comples- sivi nominali € 4.800,00).

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza per materia dell’ufficio giudiziario adito, per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Im- prese presso il Tribunale di Bologna.

Il giudice istruttore del Tribunale di Parma, fatte precisare le conclusioni sulla questione pregiudiziale di competenza e pre- so atto della rinuncia di parte attrice alle domande subordina- te di simulazione e di nullità, per il caso di mancata separa- zione di queste dalla domanda principale avente ad oggetto l’azione revocatoria, ha pronunciato ordinanza con la quale ha dichiarato la propria competenza su tutte le domande propo- ste in via principale ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono istanza di regolamento di competenza avverso tale provvedi- mento.

Hanno depositato memorie difensive le parti intimate: a) la B [OSCURATO:PERSONA] (con memoria depositata peraltro tardivamen- te, oltre il termine di cui all’art. 47 c.p.c.) ha chiesto confer- marsi la competenzadel Tribunale di Parma; b) [OSCURATO:PERSONA]- ni e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.hanno aderito al ricorso per re- golamento, chiedendo dichiararsi la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bo- logna.

È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 1.Premesso che non può tenersi conto della memoria deposi- tata tardivamente da B [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. 3, Senten- za n. 2332 del 09/08/1973, Rv. 365656 –01, così massimata: «in sede di regolamento di competenza non può tenersi conto della scrittura difensiva del resistente depositata oltre il ter- mine di venti giorni prescritto dall’art 47, ultimo comma, c.p.c. e la cui tardività sia stata eccepita dal ricorrente»: conf.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 12/05/1971 , Rv. 351604 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 713 del 12/03/1971 , Rv. 350500 – 01; Sez . 1 , Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 , Rv. 524760 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 6792 del 24/05/2000 , Rv. 536861 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010 , Rv. 615241 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17842 del 08/08/2014, Rv. 631991 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018 , Rv. 648441 – 02; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 34595del 16/11/2021 , Rv. 663317 - 01 ) , i l ricorso per rego- lamento di competenza è fondato, dovendo essere dichiarata la competenza per materia della Sezione Specializzata in ma- teria di Imprese presso il Tribunale di Bologna a giudicare sul- la presente controversia. 2.È in proposito decisiva ed assorbente la considerazione che, tra gli atti di cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., vi è l’attodi “aumento del capitale sociale – adozione nuovo testo di statuto ”, con il quale i soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno deliberato l’aumento del ca- pitale sociale, con rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sotto- scriverlo, contestuale sottoscrizione integrale da parte degli altri socie, infine, conseguente modifica dello statuto sociale .

La dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei creditori di un socio, di un atto proprio della società, segnatamente di una deliberazione dell’assemblea dei soci dimodifica del capitale e dello statuto sociale, specie se con contestuale rinuncia al di- Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 ritto di sottoscrizione dell’aumento da parte del socio debitore e sottoscrizione integrale di esso da parte degli altri soci, ha certamente incidenza sulla struttura della compagine sociale e sulcomplessivo assetto societario.

L’azione revocatoria propostadalla società attrice, in altri ter- mini, non ha ad oggetto esclusivamente atti di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con effetti limitati ai rap- porti tra le parti interessate dal trasferimento di dette quote, mariguarda anche un atto proprio della suddetta società, in- cidente sull’assetto della stessa e, precisamente, sull’entità del suo capitale, oltre che sulla distribuzione tra i soci di detto capitale, comporta ndo i nevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote contesedel patrimonio sociale e sui diritti ad esse connessi.

Si tratta, quindi, di un’azioneidonea a determinare , ove accolta, non soltanto l’inefficacia del trasferimento della titolarità delle quote sociali nei confronti di chi agisce, ma al- tresì una sostanziale(e sensibile) alterazione della situazione proprietaria e del complessivo assettodell’ente societario.

Ne consegue che nella presente controversia devono ritenersi in discussione(anche) i “ diritti inerenti ” alle partecipazioni so- ciali, il che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012), determina la compe- tenza della sezione specializzata in materia di imprese, che si estende altresì alle cause connesse, ai sensi del comma 3 del- la medesima disposizione (nella specie, a quelle relative alla dichiarazione di inefficacia degli atti di cessione delle parteci- pazioni sociali, che costituiscono il presupposto e l’effetto con- seguenziale e finale della complessiva operazione che si as- sume effettuata in pregiudizio dei creditori dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari).

Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 3.Secondo il Tribunale di Parma, la domanda di dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della deliberazione di aumento del capitale sociale sarebbe in realtà inammissibile, potendo invece essere ritenuta ammissibile (solo) quella rela- tiva alla rinuncia all’esercizio del diritto di opzione da parte del socio: ciò porterebbe a concludere che sarebbe esclusa, all’esito della presente controversia, la possibilità di «riflessi modificativi dell’assetto proprietario e strutturale della socie- tà».

In proposito, va peraltro in primo luogo ribadito che la compe- tenza si determina sulla base dell’oggetto e del titolo delle domande proposte, non in virtù del presumibile esito delle stesse.

Nella specie, non vi sono dubbi che la domanda propo- sta dalla società attrice abbia, tra l’altro, ad oggetto la dichia- razione di inefficacia (relativa) dell’atto societario di aumento del capitale sociale e di modifica dello statuto sociale, oltre che di quelli posti in essere dal socio [OSCURATO:PERSONA] in rela- zione al trasferimento delle sue quote di partecipazione; né può dubitarsi che la dichiarazione di inefficacia della indicata deliberazione, sebbene relativa, abbia ad incidere sul com- plessivo assetto societario e sui diritti inerenti alle partecipa- zioni di tutti i soci.

La questione relativa all’ammissibilità ed alla fondatezza di una siffatta domanda riguarda, poi, il merito della controver- sia, cioè l’esito del giudizio e non può, pertanto, avere alcun rilievo in sede di individuazione del giudice competente. 4.D’altra parte, anche a fini di completezza espositiva, è op- portuno osservare che non risulta espressamente proposta dalla società attrice una specifica e autonoma domanda di re- voca in relazione al solo mancato atto di esercizio deldiritto di opzione da parte del suo debitore sull’aumento di capitale de- liberato, quale autonomo diritto suscettibile di alienazione a terzi, a prescindere dall’efficacia dell’aumento di capitale stes- Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 so.

In ogni caso, anche una siffatta domanda (a volerlaritene- re proposta quanto meno in via implicita) non potrebbe rite- nersi neutra rispetto all’assetto societario, laddove, come nella specie, sia diretta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazio- ne del diritto del creditore del socio di agire in via esecutiva, cioè di espropriare, in danno del debitore rinunciante, l’intera sua originaria quota di partecipazione nella società, pari al 60% del capitale sociale, indipendentemente dal valore nomi- nale delle quote attualmente detenute dagli altri soci a seguito dell’aumento di capitale da essi sottoscritto, che è quanto espressamente richiesto dalla società attrice nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio.

L’accoglimento di tale prete- sa comporterebbeinevitabilmente la vanificazione degli effetti della deliberazione di aumento del capitale sociale e di quelli ricollegabili alla integrale sottoscrizione di esso da parte degli altri soci.

La possibilità di pervenire ad un siffatto esito, in accoglimento delle domande di parte attrice, richiede necessariamente, tra l’altro, una valutazione dell’impatto che tale esito avrebbe su- gli assetti societari stabiliti da deliberazioni degli organi dell’ente, onde verificare la sua liceità e la sua giuridica am- missibilità, anche a tutela della stabilità di quegli assetti: si tratta cioè di una valutazione che rientra a pieno titolo tra quelle che l’ordinamento ha inteso riservare alla competenza del giudice specializzato nella materia societaria.

5. Va, in definitiva, dichiarata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bo- logna a giudicare della presente controversia, dinanzi al la quale la causa andràriassunta nei termini di legge.

Tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate e dell’assenza di specifici precedenti di legittimitàsulla peculiare fattispecie verificatasi in concreto, le spese del presente pro- Ric. n. 7408/2022– Sez.

M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 cedimento di regolamento di competenza possono essere in- tegralmente compensate tra tutte le parti. per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bologna sulla presente controversia, dina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA –3 CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 08/11 /2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7408 /202 2 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 7408del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64D26 G337I) FRATTINI Camilla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 93R49 G337V) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69E09 G337M) -ricorrenti- nei confronti di B [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: UK-06272242), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65S27 F205B) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore unico, legale rappresen- tante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C19 G337B) FRATTINI Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E12 G337O) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64A28 G224E) -resistenti- avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma emessa in data 9 febbraio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 195 /202 1 del R.G.; Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Parma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Fatti di causa La società B [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio, davanti al Tri- bunale di Parma, nei confronti del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA], del coniuge e della figlia di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per ot- tenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. e, in subordine, la dichiarazione di simulazione o nullità, di una pluralità di atti con i quali il debitore Frattini avrebbe disposto del suo patrimonioin pregiudizio delle ragioni di cre- dito di essa attricee, in particolare, dei seguenti atti: a) atto di “ampliamentodel fondo patrimoniale”, con cui [OSCURATO:PERSONA]- tini avevaconferito nel fondo patrimoniale già costituito con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] le quote della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di cui il medesimo era titolare (pari a nominali € 7.200,00,corrispondenti ai 60/100 del capitale sociale); b) at- to di “cessione di quote di s.r.l.”, conil quale il Frattini aveva venduto alla figlia Camilla parte delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (pari a nominali € 2.400,00, corrispondenti ai 20/100 del capitale sociale); c) atti di “aumento del capitale sociale –adozione nuovo testo di statuto”, con cui i soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanodeliberato l’aumento del capitale so- ciale – al solo valore nominale e senza sovrapprezzo – da no- minali € 12.000,00 a nominali € 95.000,00, con contestuale rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sottoscrivere il descritto aumento di capitale e con relativa modifica dello statuto socia- le; d) atto di “cessione di partecipazione”, con cui [OSCURATO:PERSONA]. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Frattini avevavenduto al coniuge [OSCURATO:PERSONA] ed alla figlia [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali, le residue quote della Proces- sing [OSCURATO:SOCIETA]. di cui lo stesso era titolare (pari a comples- sivi nominali € 4.800,00). I convenuti, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito l’incompetenza per materia dell’ufficio giudiziario adito, per essere competente la Sezione Specializzata in materia di Im- prese presso il Tribunale di Bologna. Il giudice istruttore del Tribunale di Parma, fatte precisare le conclusioni sulla questione pregiudiziale di competenza e pre- so atto della rinuncia di parte attrice alle domande subordina- te di simulazione e di nullità, per il caso di mancata separa- zione di queste dalla domanda principale avente ad oggetto l’azione revocatoria, ha pronunciato ordinanza con la quale ha dichiarato la propria competenza su tutte le domande propo- ste in via principale ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Le convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono istanza di regolamento di competenza avverso tale provvedi- mento. Hanno depositato memorie difensive le parti intimate: a) la B [OSCURATO:PERSONA] (con memoria depositata peraltro tardivamen- te, oltre il termine di cui all’art. 47 c.p.c.) ha chiesto confer- marsi la competenzadel Tribunale di Parma; b) [OSCURATO:PERSONA]- ni e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.hanno aderito al ricorso per re- golamento, chiedendo dichiararsi la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bo- logna. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 1.Premesso che non può tenersi conto della memoria deposi- tata tardivamente da B [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. 3, Senten- za n. 2332 del 09/08/1973, Rv. 365656 –01, così massimata: «in sede di regolamento di competenza non può tenersi conto della scrittura difensiva del resistente depositata oltre il ter- mine di venti giorni prescritto dall’art 47, ultimo comma, c.p.c. e la cui tardività sia stata eccepita dal ricorrente»: conf.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 12/05/1971 , Rv. 351604 - 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 713 del 12/03/1971 , Rv. 350500 – 01; Sez . 1 , Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 , Rv. 524760 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 6792 del 24/05/2000 , Rv. 536861 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010 , Rv. 615241 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17842 del 08/08/2014, Rv. 631991 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018 , Rv. 648441 – 02; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 34595del 16/11/2021 , Rv. 663317 - 01 ) , i l ricorso per rego- lamento di competenza è fondato, dovendo essere dichiarata la competenza per materia della Sezione Specializzata in ma- teria di Imprese presso il Tribunale di Bologna a giudicare sul- la presente controversia. 2.È in proposito decisiva ed assorbente la considerazione che, tra gli atti di cui è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., vi è l’attodi “aumento del capitale sociale – adozione nuovo testo di statuto ”, con il quale i soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno deliberato l’aumento del ca- pitale sociale, con rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a sotto- scriverlo, contestuale sottoscrizione integrale da parte degli altri socie, infine, conseguente modifica dello statuto sociale . La dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei creditori di un socio, di un atto proprio della società, segnatamente di una deliberazione dell’assemblea dei soci dimodifica del capitale e dello statuto sociale, specie se con contestuale rinuncia al di- Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 ritto di sottoscrizione dell’aumento da parte del socio debitore e sottoscrizione integrale di esso da parte degli altri soci, ha certamente incidenza sulla struttura della compagine sociale e sulcomplessivo assetto societario. L’azione revocatoria propostadalla società attrice, in altri ter- mini, non ha ad oggetto esclusivamente atti di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con effetti limitati ai rap- porti tra le parti interessate dal trasferimento di dette quote, mariguarda anche un atto proprio della suddetta società, in- cidente sull’assetto della stessa e, precisamente, sull’entità del suo capitale, oltre che sulla distribuzione tra i soci di detto capitale, comporta ndo i nevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote contesedel patrimonio sociale e sui diritti ad esse connessi. Si tratta, quindi, di un’azioneidonea a determinare , ove accolta, non soltanto l’inefficacia del trasferimento della titolarità delle quote sociali nei confronti di chi agisce, ma al- tresì una sostanziale(e sensibile) alterazione della situazione proprietaria e del complessivo assettodell’ente societario. Ne consegue che nella presente controversia devono ritenersi in discussione(anche) i “ diritti inerenti ” alle partecipazioni so- ciali, il che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2012), determina la compe- tenza della sezione specializzata in materia di imprese, che si estende altresì alle cause connesse, ai sensi del comma 3 del- la medesima disposizione (nella specie, a quelle relative alla dichiarazione di inefficacia degli atti di cessione delle parteci- pazioni sociali, che costituiscono il presupposto e l’effetto con- seguenziale e finale della complessiva operazione che si as- sume effettuata in pregiudizio dei creditori dal socio [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari). Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 3.Secondo il Tribunale di Parma, la domanda di dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della deliberazione di aumento del capitale sociale sarebbe in realtà inammissibile, potendo invece essere ritenuta ammissibile (solo) quella rela- tiva alla rinuncia all’esercizio del diritto di opzione da parte del socio: ciò porterebbe a concludere che sarebbe esclusa, all’esito della presente controversia, la possibilità di «riflessi modificativi dell’assetto proprietario e strutturale della socie- tà». In proposito, va peraltro in primo luogo ribadito che la compe- tenza si determina sulla base dell’oggetto e del titolo delle domande proposte, non in virtù del presumibile esito delle stesse. Nella specie, non vi sono dubbi che la domanda propo- sta dalla società attrice abbia, tra l’altro, ad oggetto la dichia- razione di inefficacia (relativa) dell’atto societario di aumento del capitale sociale e di modifica dello statuto sociale, oltre che di quelli posti in essere dal socio [OSCURATO:PERSONA] in rela- zione al trasferimento delle sue quote di partecipazione; né può dubitarsi che la dichiarazione di inefficacia della indicata deliberazione, sebbene relativa, abbia ad incidere sul com- plessivo assetto societario e sui diritti inerenti alle partecipa- zioni di tutti i soci. La questione relativa all’ammissibilità ed alla fondatezza di una siffatta domanda riguarda, poi, il merito della controver- sia, cioè l’esito del giudizio e non può, pertanto, avere alcun rilievo in sede di individuazione del giudice competente. 4.D’altra parte, anche a fini di completezza espositiva, è op- portuno osservare che non risulta espressamente proposta dalla società attrice una specifica e autonoma domanda di re- voca in relazione al solo mancato atto di esercizio deldiritto di opzione da parte del suo debitore sull’aumento di capitale de- liberato, quale autonomo diritto suscettibile di alienazione a terzi, a prescindere dall’efficacia dell’aumento di capitale stes- Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 so. In ogni caso, anche una siffatta domanda (a volerlaritene- re proposta quanto meno in via implicita) non potrebbe rite- nersi neutra rispetto all’assetto societario, laddove, come nella specie, sia diretta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazio- ne del diritto del creditore del socio di agire in via esecutiva, cioè di espropriare, in danno del debitore rinunciante, l’intera sua originaria quota di partecipazione nella società, pari al 60% del capitale sociale, indipendentemente dal valore nomi- nale delle quote attualmente detenute dagli altri soci a seguito dell’aumento di capitale da essi sottoscritto, che è quanto espressamente richiesto dalla società attrice nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio. L’accoglimento di tale prete- sa comporterebbeinevitabilmente la vanificazione degli effetti della deliberazione di aumento del capitale sociale e di quelli ricollegabili alla integrale sottoscrizione di esso da parte degli altri soci. La possibilità di pervenire ad un siffatto esito, in accoglimento delle domande di parte attrice, richiede necessariamente, tra l’altro, una valutazione dell’impatto che tale esito avrebbe su- gli assetti societari stabiliti da deliberazioni degli organi dell’ente, onde verificare la sua liceità e la sua giuridica am- missibilità, anche a tutela della stabilità di quegli assetti: si tratta cioè di una valutazione che rientra a pieno titolo tra quelle che l’ordinamento ha inteso riservare alla competenza del giudice specializzato nella materia societaria. 5. Va, in definitiva, dichiarata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bo- logna a giudicare della presente controversia, dinanzi al la quale la causa andràriassunta nei termini di legge. Tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate e dell’assenza di specifici precedenti di legittimitàsulla peculiare fattispecie verificatasi in concreto, le spese del presente pro- Ric. n. 7408/2022– Sez. M3 – Ad. 8 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 cedimento di regolamento di competenza possono essere in- tegralmente compensate tra tutte le parti. per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese presso il Tribunale di Bologna sulla presente controversia, dina
Sentenza Cassazione n. 34878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris