Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 23473/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22901/2021proposto da: CODACONS-Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori-,in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] 9 SCALIGERA(già ULSS 20 di Verona), in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; CIDITECH s.r.l., in persona del legale rap pres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.r., elett.te domic. in Roma, alla via Lucullo n. 24, rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; REGIONE VENETO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1665/21 della Corte d’appello di Venezia - sezione specializzata per l’impresa-depositata il 7/06 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione in riassunzione, la Codacons e i soggetti indicati in ricorso adirono la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia, esponendo che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OlivieroBosco, quali medici dipendenti della ULSS 20 di Verona, svolgevano attività di ricerca presso il dipartimento “Dipendenze” della suddetta UlSSe che, all’esito di tale attività, durata circa venti anni, avevano ideato e realizzato un complesso ed articolato software volto a modificare e gestire le fasi dei processi di assistenza e cura di soggetti affetti da dipendenze, archiviando dati in modo da creare una banca-dati fruibile dagli enti pubblici; il Ministero della Sanità aveva assegnato i fondi alla regione Veneto per realizzare il progetto, assegnato all’ULSS veronese; era stato creato un programma denominato MFP del quale i suddetti medici erano esclusivi titolari, solo sviluppato da altri soggetti e gestito dalla stessa ULSS che ne aveva ceduto il riù so gratuitamente alle regioni [OSCURATO:PERSONA] e alla Sar degna ; tale provvedimento era stato impugnato innanzi al Tar che, con sentenza del 2015, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; i creatori del programma, al fine di evitare l’illegittima appropriazione del software da parte dell’USLL n. 20, avevano ceduto alla Codacons con cont ratto del 4.6.14, tutti i diritti di gestione e utilizzo, mentre l’USLL aveva negato la legittimazione di detto ente a tale gestione.

Premesso ciò, gli attori riassunseroil giudizio, ch iedendo di accertare il diritto di paternità e di utilizzazione economica del suddetto software MFP in capo a Serpelloni, Gomma e Bosco, e la legittimazione della Codacons ad usare e sfruttaretale software senza il loro consenso, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 2019, il Tribunale rigettò le domande, osservando che: premessa la legittimazione della Codacons, la documentazione prodotta non integrava il cd.

“materiale preparatorio del software successivamente sviluppato”, oggetto di tutela ex art. 2 c.p.i., dovendo esso intendersi solo come materiale che consente ad un programmatore di passare alla successiva fase di stesura del cd. codice-sorgente del programma.

I l Tribunale accolse invece la domanda riconvenzionale della Regione Veneto, accertando l’inefficacia della convenzione conclusa conla Codacons.

Con sentenza del 21.5.21, la Corte territorialeha rigettato l’appello di Serpelloni, Gomma e Bosco, osservando che: il materiale prodotto (schemi e disegni) non era qualificabile come materiale preparatorio della fase di progettazione, in quanto il software era il risultato di un progetto denominato “[OSCURATO:PERSONA]” disposto dal la Regione Veneto con delibera del 1999, seguendo le linee - gui da dell’osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze e affidato per il suo sviluppo all’USLL n. 20 per migliorare il trattamento dei pazienti affetti da tossicodipendenze ed ottimizzare le attività assistenziali del SERT; ai tre suddetti medici attori fu conferito l’incarico di seguire il progetto (il Serpelloni era stato nominato direttore tecnico- scientifico e di coordinamento del progetto); emergeva dunque che i tre medici avevano svolto l’incarico di indicare ai programmatori (Gibbin, Bettero e la Ciditech s . r . l . ) le informazioni da fornire, suggerendo la veste grafica più idonea allo scopo; tuttavia, tale attività non integrava ancora la definizione di lavoro preparatorio di progettazione perché, come correttamente illustrato nei “considerando” della direttiva comunitaria 91/250/CE, esso presupponeva l’utilizzo di un linguaggio tecnico che permettesse al programmatore di procedere immediatamente alla realizzazione successiva dei codici-sorgente (cd. diagrammi di flusso che permettono al programmatore di realizzare direttamente le stringhe nel linguaggio informatico, essendo diretti a creare una rappresentazione grafica delle operazioni da eseguire per l’esecuzione di un algoritmo; i documenti prodotti, invece, non erano diagrammi di flusso, ma solo una mera spiegazione del risultato da raggiungere con il programma, cioè un’indicazione specifica ai programmatori su ciò che il programma doveva fornire all’utente); i documenti prodotti erano stati contestati tempestivamente, successivamente alla rela tiva produzione, nella memoria ex art. 183, IV c., c.p.c.; erano assorbiti gli altri motivi d’appello relativi all’asserita mancanza di prova dell’attività di programmazione da parte della Ciditech s.r.l. su incarico della Regione Veneto, alla questione dell’applicabilità dell’art. 65 c.p.i. e dell’efficacia della convenzione con la Codacons del 4.6.14.[OSCURATO:PERSONA], Serpelloni, Gomma e Bosco ricorrono in cassazione con cinque motivi; Codacons ha depositatomemoria.

Resistono con distinti controricorsi l’ULSS Scaligera (già ULSS 20), le [OSCURATO:PERSONA] e Sardegna e, con unico atto, la Ciditech s.r.l., Bettero e Gibbin. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dei “Considerando”nn. 7 e 11 della direttiva 2009/24/CE, e dell’art. 2, n.8, L.A., per non aver la Corte d’appello qualificato i manoscritti redatti dai medici come materiale preparatorio del software in questione.

Al riguardo, i ricorrenti assumono che: erroneamente la Corte territoriale ha escluso che i manoscritti dei medici costituissero materiale preparatorio di progettazione del software perchè privi del necessario “linguaggio tecnico”, essendo a tal fine sufficiente che essi fossero stati utili e indispensabili per la progettazione di MFP e per la successiva fase di programmazione; come desumibile dalle perizie MFP era frutto di lavoro scientifico di medici specializzati nel settore tossicologico, farmacologico e psicologico, i quali avevano fornito agli informatici tutte le indicazioni per poter sviluppare fin dall’inizio il software MFP, e successivamente ampliarlo, aggiornarlo e specializzarlo nella forma ad oggi esistente, tanto che le schermate del programma sono la conseguenza dei suddetti manoscritti; contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, era stato sempre evidenziato che i manoscritti dei medici avevano rilevanza nella fase di analisi e progettazione di MFP, precedente a quella della programmazione dove vengono iscritti i cd. codici - sorg ente; senza tali manoscritti, gli informatici non avrebbero potuto realizzare e sviluppare il software.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 183, c.p.c., 2712, 2719, c.c., per aver la Corte d’appello riconosciuto tempestiva la contestazione del la produzione dei manoscritti.

Al riguardo, i ricorrenti assumono che: tale produzione era avvenuta in cartaceo in sede di riassunzione del giudizio dopo la sentenza del Tar, e poi riprodotta in formato digitale nelle memorie istruttorie, ed era stata contestata tardivamente solo con la memoria ex art. 183, c.6, n.3, c.p.c.; il disconoscimento dei documenti era stato generico; erroneamente era stato ritenuto che la prova per testi formulata non avrebbe riguardato la provenienza dei documenti.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile la descrizione di comparazione resa nell’appello tra i manoscritti e le interfacce di MFP qualificandola come nuova allegazione, trattandosi di una mera difesa.

Il quarto motivo deduce omessa motivazione o motivazione apparente, nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., per aver la Corte d’appelloritenuto che MFP fosse stato progettato dalla Ciditech s. r . l . , mentre invece quest’ultima aveva programmato quale conseguenza di una complessa attività di progettazione degli attori la cui titolarità del programma era stata riconosciuta dal Tar e dalla stessa USLL n .20.

Inoltre, i ricorrenti lamentano che nella sentenza impugnata sia stata considerata assorbita, rispetto al rigetto della domanda di accertamento del diritto di privativa, la questione afferente all’inefficacia della convenzione.

Il quinto motivo deduce omessa motivazione o motivazione apparente, nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., per non aver la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali articolate , e per non averdisposto una c.t.u. informatica, senza motivare.

I motiviprimo, terzo e quarto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.

Anzitutto, va osservatoche la condanna penale inflitta ai ricorrenti, con sentenza del Tribunale di Verona del 2020, come esposto dai controricorrenti, per i reati di tentata concussione e turbata libertà degli incanti (per aver gli imputati richiesto in tre diverse occasioni una percentuale in denaro sui corrispettivi incassati dalla Ciditech s.r.l. sui contratti di assistenza e manutenzione del software gestionale MFP di proprietà dell’Ulss 20di Verona, e per aver essi, con mezzi fraudolenti, adottato la procedura ristretta indicando quale base d’asta l’importo fittizio di euro 39.500,00 senza previa valutazione economico - finanziaria, e per aver inoltre concordato con la società aggiudicataria della gara il contenuto della richiesta di preventivo)non è pertinente all’oggetto di causa, a prescindere dalla non definitività della sentenza.

Premesso ciò, la Corte d’appello ha accertato che i manoscritti dei ricorrenti non hanno le caratteristiche dei mezzi preparatori, che soli possono essere oggetto di tutela; ma tali mezzi richiedono necessariamente i cd. diagrammi di flusso o i codici-sorgente affinché venga descritto l’algoritmo inerente al software.

Al riguardo, con sentenza 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia UE (causa C-393/09) nel rispondere ad un quesito posto dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca, relativo alla questione se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore (software) sia una forma di espressione di tale programma, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda pertanto della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore risultante da tale direttiva, affermò chele interfacce non erano protette come forme di espressione del software, a differenza dei materiali preparatori, del codice sorgente e del codice oggetto.

Lo stesso Avvocato Generale escluse che le interfacce rientrasseronel concetto di software tutelato perché questo includeva“le forme di espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato”(par. 64).La Corte,concordando con l’A vvocato Generale , rilevò che l’ interfaccia grafica non consentivaquindi di riprodurre il software ma ne costituiva solo un elemento“mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità”(par. 41), soggiungendo che l’interfaccia grafica, comunque,poteva beneficiare in quanto opera, della tutela mediante diritto d’autore ove essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore”(par. 46) e cioè quando “abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore”(par. 45 e sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq, par. 33-37 con riferimento all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29).

Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello ha accertatoche i manoscritti dei ricorrenti non includonole forme di espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato, tanto che gli stessi ricorrenti ammettono che tali manoscritti consentono agli informatici di sviluppate tutte le informazioni; invece dovrebbero essere gli stessi manoscritti a svolgere il compito.

Al riguardo, va precisato che il linguaggio tecnicocui ha fatto riferimento la stessa Corte d’appello, che i ricorrenti tacciono di oscurità, riguarda i diagramm i - flusso e i cod ici sorgenti.

Se ne deve concludere che le doglianze dei ricorrentirelativi al diritto di utilizzazione del software in questione sono dirette a l riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Quanto alla doglianza relativa alla tardiva contestazione dei documenti prodotti dai ricorrenti, va confermata l’irrilevanza della critica, già evidenziata dalla Corte d’appello in quanto superata dal decisivo ri lievo che il programma ideato da quest’ultimi non integrava il concetto di lavoro preparatorio di progettazione.

Parimenti inammissibile è la doglianza sul disconoscimento dei manoscritti perché priva di ogni decisività.

Infine, anche il quinto motivo è inammissibile sulla mancata ammissione delle prove testimoniali e della c.t.u. informatica.

Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214/19; n. 5654/17).

Nella specie, i ricorrenti lamentano genericamente la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate e della richiesta c.t.u., senza esplicitare le ragioni a sostegno della decisività di tali mezzi di prova.

Al riguardo, giova rilevare che i vari capitoli di prova orale, come trascritti nel ricorso, sono stati considerati di fatto irrilevanti, riguardando la questione della tipologia del programma dei ricorrenti che la Corte d’appello ha esaminato in maniera esauriente, ritenendo infondata la loro domanda di tutela.

Le spese seguonola soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 22901/2021proposto da: CODACONS-Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori-,in persona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] 9 SCALIGERA(già ULSS 20 di Verona), in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; CIDITECH s.r.l., in persona del legale rap pres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.r., elett.te domic. in Roma, alla via Lucullo n. 24, rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; REGIONE VENETO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difeso, unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1665/21 della Corte d’appello di Venezia - sezione specializzata per l’impresa-depositata il 7/06 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione in riassunzione, la Codacons e i soggetti indicati in ricorso adirono la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia, esponendo che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OlivieroBosco, quali medici dipendenti della ULSS 20 di Verona, svolgevano attività di ricerca presso il dipartimento “Dipendenze” della suddetta UlSSe che, all’esito di tale attività, durata circa venti anni, avevano ideato e realizzato un complesso ed articolato software volto a modificare e gestire le fasi dei processi di assistenza e cura di soggetti affetti da dipendenze, archiviando dati in modo da creare una banca-dati fruibile dagli enti pubblici; il Ministero della Sanità aveva assegnato i fondi alla regione Veneto per realizzare il progetto, assegnato all’ULSS veronese; era stato creato un programma denominato MFP del quale i suddetti medici erano esclusivi titolari, solo sviluppato da altri soggetti e gestito dalla stessa ULSS che ne aveva ceduto il riù so gratuitamente alle regioni [OSCURATO:PERSONA] e alla Sar degna ; tale provvedimento era stato impugnato innanzi al Tar che, con sentenza del 2015, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; i creatori del programma, al fine di evitare l’illegittima appropriazione del software da parte dell’USLL n. 20, avevano ceduto alla Codacons con cont ratto del 4.6.14, tutti i diritti di gestione e utilizzo, mentre l’USLL aveva negato la legittimazione di detto ente a tale gestione. Premesso ciò, gli attori riassunseroil giudizio, ch iedendo di accertare il diritto di paternità e di utilizzazione economica del suddetto software MFP in capo a Serpelloni, Gomma e Bosco, e la legittimazione della Codacons ad usare e sfruttaretale software senza il loro consenso, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni. Con sentenza del 2019, il Tribunale rigettò le domande, osservando che: premessa la legittimazione della Codacons, la documentazione prodotta non integrava il cd. “materiale preparatorio del software successivamente sviluppato”, oggetto di tutela ex art. 2 c.p.i., dovendo esso intendersi solo come materiale che consente ad un programmatore di passare alla successiva fase di stesura del cd. codice-sorgente del programma. I l Tribunale accolse invece la domanda riconvenzionale della Regione Veneto, accertando l’inefficacia della convenzione conclusa conla Codacons. Con sentenza del 21.5.21, la Corte territorialeha rigettato l’appello di Serpelloni, Gomma e Bosco, osservando che: il materiale prodotto (schemi e disegni) non era qualificabile come materiale preparatorio della fase di progettazione, in quanto il software era il risultato di un progetto denominato “[OSCURATO:PERSONA]” disposto dal la Regione Veneto con delibera del 1999, seguendo le linee - gui da dell’osservatorio europeo sulle droghe e tossicodipendenze e affidato per il suo sviluppo all’USLL n. 20 per migliorare il trattamento dei pazienti affetti da tossicodipendenze ed ottimizzare le attività assistenziali del SERT; ai tre suddetti medici attori fu conferito l’incarico di seguire il progetto (il Serpelloni era stato nominato direttore tecnico- scientifico e di coordinamento del progetto); emergeva dunque che i tre medici avevano svolto l’incarico di indicare ai programmatori (Gibbin, Bettero e la Ciditech s . r . l . ) le informazioni da fornire, suggerendo la veste grafica più idonea allo scopo; tuttavia, tale attività non integrava ancora la definizione di lavoro preparatorio di progettazione perché, come correttamente illustrato nei “considerando” della direttiva comunitaria 91/250/CE, esso presupponeva l’utilizzo di un linguaggio tecnico che permettesse al programmatore di procedere immediatamente alla realizzazione successiva dei codici-sorgente (cd. diagrammi di flusso che permettono al programmatore di realizzare direttamente le stringhe nel linguaggio informatico, essendo diretti a creare una rappresentazione grafica delle operazioni da eseguire per l’esecuzione di un algoritmo; i documenti prodotti, invece, non erano diagrammi di flusso, ma solo una mera spiegazione del risultato da raggiungere con il programma, cioè un’indicazione specifica ai programmatori su ciò che il programma doveva fornire all’utente); i documenti prodotti erano stati contestati tempestivamente, successivamente alla rela tiva produzione, nella memoria ex art. 183, IV c., c.p.c.; erano assorbiti gli altri motivi d’appello relativi all’asserita mancanza di prova dell’attività di programmazione da parte della Ciditech s.r.l. su incarico della Regione Veneto, alla questione dell’applicabilità dell’art. 65 c.p.i. e dell’efficacia della convenzione con la Codacons del 4.6.14.[OSCURATO:PERSONA], Serpelloni, Gomma e Bosco ricorrono in cassazione con cinque motivi; Codacons ha depositatomemoria. Resistono con distinti controricorsi l’ULSS Scaligera (già ULSS 20), le [OSCURATO:PERSONA] e Sardegna e, con unico atto, la Ciditech s.r.l., Bettero e Gibbin. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dei “Considerando”nn. 7 e 11 della direttiva 2009/24/CE, e dell’art. 2, n.8, L.A., per non aver la Corte d’appello qualificato i manoscritti redatti dai medici come materiale preparatorio del software in questione. Al riguardo, i ricorrenti assumono che: erroneamente la Corte territoriale ha escluso che i manoscritti dei medici costituissero materiale preparatorio di progettazione del software perchè privi del necessario “linguaggio tecnico”, essendo a tal fine sufficiente che essi fossero stati utili e indispensabili per la progettazione di MFP e per la successiva fase di programmazione; come desumibile dalle perizie MFP era frutto di lavoro scientifico di medici specializzati nel settore tossicologico, farmacologico e psicologico, i quali avevano fornito agli informatici tutte le indicazioni per poter sviluppare fin dall’inizio il software MFP, e successivamente ampliarlo, aggiornarlo e specializzarlo nella forma ad oggi esistente, tanto che le schermate del programma sono la conseguenza dei suddetti manoscritti; contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, era stato sempre evidenziato che i manoscritti dei medici avevano rilevanza nella fase di analisi e progettazione di MFP, precedente a quella della programmazione dove vengono iscritti i cd. codici - sorg ente; senza tali manoscritti, gli informatici non avrebbero potuto realizzare e sviluppare il software. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 183, c.p.c., 2712, 2719, c.c., per aver la Corte d’appello riconosciuto tempestiva la contestazione del la produzione dei manoscritti. Al riguardo, i ricorrenti assumono che: tale produzione era avvenuta in cartaceo in sede di riassunzione del giudizio dopo la sentenza del Tar, e poi riprodotta in formato digitale nelle memorie istruttorie, ed era stata contestata tardivamente solo con la memoria ex art. 183, c.6, n.3, c.p.c.; il disconoscimento dei documenti era stato generico; erroneamente era stato ritenuto che la prova per testi formulata non avrebbe riguardato la provenienza dei documenti. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile la descrizione di comparazione resa nell’appello tra i manoscritti e le interfacce di MFP qualificandola come nuova allegazione, trattandosi di una mera difesa. Il quarto motivo deduce omessa motivazione o motivazione apparente, nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., per aver la Corte d’appelloritenuto che MFP fosse stato progettato dalla Ciditech s. r . l . , mentre invece quest’ultima aveva programmato quale conseguenza di una complessa attività di progettazione degli attori la cui titolarità del programma era stata riconosciuta dal Tar e dalla stessa USLL n .20. Inoltre, i ricorrenti lamentano che nella sentenza impugnata sia stata considerata assorbita, rispetto al rigetto della domanda di accertamento del diritto di privativa, la questione afferente all’inefficacia della convenzione. Il quinto motivo deduce omessa motivazione o motivazione apparente, nonché violazione degli artt. 132 c.p.c., e 111 Cost., per non aver la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali articolate , e per non averdisposto una c.t.u. informatica, senza motivare. I motiviprimo, terzo e quarto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Anzitutto, va osservatoche la condanna penale inflitta ai ricorrenti, con sentenza del Tribunale di Verona del 2020, come esposto dai controricorrenti, per i reati di tentata concussione e turbata libertà degli incanti (per aver gli imputati richiesto in tre diverse occasioni una percentuale in denaro sui corrispettivi incassati dalla Ciditech s.r.l. sui contratti di assistenza e manutenzione del software gestionale MFP di proprietà dell’Ulss 20di Verona, e per aver essi, con mezzi fraudolenti, adottato la procedura ristretta indicando quale base d’asta l’importo fittizio di euro 39.500,00 senza previa valutazione economico - finanziaria, e per aver inoltre concordato con la società aggiudicataria della gara il contenuto della richiesta di preventivo)non è pertinente all’oggetto di causa, a prescindere dalla non definitività della sentenza. Premesso ciò, la Corte d’appello ha accertato che i manoscritti dei ricorrenti non hanno le caratteristiche dei mezzi preparatori, che soli possono essere oggetto di tutela; ma tali mezzi richiedono necessariamente i cd. diagrammi di flusso o i codici-sorgente affinché venga descritto l’algoritmo inerente al software. Al riguardo, con sentenza 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia UE (causa C-393/09) nel rispondere ad un quesito posto dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica Ceca, relativo alla questione se l’interfaccia utente grafica di un programma per elaboratore (software) sia una forma di espressione di tale programma, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250 e goda pertanto della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore risultante da tale direttiva, affermò chele interfacce non erano protette come forme di espressione del software, a differenza dei materiali preparatori, del codice sorgente e del codice oggetto. Lo stesso Avvocato Generale escluse che le interfacce rientrasseronel concetto di software tutelato perché questo includeva“le forme di espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato”(par. 64).La Corte,concordando con l’A vvocato Generale , rilevò che l’ interfaccia grafica non consentivaquindi di riprodurre il software ma ne costituiva solo un elemento“mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità”(par. 41), soggiungendo che l’interfaccia grafica, comunque,poteva beneficiare in quanto opera, della tutela mediante diritto d’autore ove essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore”(par. 46) e cioè quando “abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore”(par. 45 e sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq, par. 33-37 con riferimento all’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29). Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello ha accertatoche i manoscritti dei ricorrenti non includonole forme di espressione che, una volta utilizzate, consentono al programma per elaboratore di svolgere il compito per il quale è stato creato, tanto che gli stessi ricorrenti ammettono che tali manoscritti consentono agli informatici di sviluppate tutte le informazioni; invece dovrebbero essere gli stessi manoscritti a svolgere il compito. Al riguardo, va precisato che il linguaggio tecnicocui ha fatto riferimento la stessa Corte d’appello, che i ricorrenti tacciono di oscurità, riguarda i diagramm i - flusso e i cod ici sorgenti. Se ne deve concludere che le doglianze dei ricorrentirelativi al diritto di utilizzazione del software in questione sono dirette a l riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Quanto alla doglianza relativa alla tardiva contestazione dei documenti prodotti dai ricorrenti, va confermata l’irrilevanza della critica, già evidenziata dalla Corte d’appello in quanto superata dal decisivo ri lievo che il programma ideato da quest’ultimi non integrava il concetto di lavoro preparatorio di progettazione. Parimenti inammissibile è la doglianza sul disconoscimento dei manoscritti perché priva di ogni decisività. Infine, anche il quinto motivo è inammissibile sulla mancata ammissione delle prove testimoniali e della c.t.u. informatica. Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., n. 16214/19; n. 5654/17). Nella specie, i ricorrenti lamentano genericamente la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate e della richiesta c.t.u., senza esplicitare le ragioni a sostegno della decisività di tali mezzi di prova. Al riguardo, giova rilevare che i vari capitoli di prova orale, come trascritti nel ricorso, sono stati considerati di fatto irrilevanti, riguardando la questione della tipologia del programma dei ricorrenti che la Corte d’appello ha esaminato in maniera esauriente, ritenendo infondata la loro domanda di tutela. Le spese seguonola soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 23473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris