CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 20886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20028/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 1/B, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale a margine del ricorso contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in R oma, piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1416/2016 depositata il2/8/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Ferrara, conla sentenza n. 1353/2010, respingeva le domand e proposte d a [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] . volte a sentir dichiarare l’inefficacia, ex artt. 67, commi 1° e 2°, o 64 , l. fall., del pagamento di € 134.056,93 eseguitoin favore della convenuta da CIR in bonis, nel cd. periodo sospetto, ad estinzione di debiti non propri ma della capogruppo Coopcostruttori soc.coop. a r.l.. 2. L’appello proposto dall’A.S. di CIR contro la decisione veniva accolto dalla Corte d’appello di Bologna che , riten uta fondata la domanda svolta ai sensi dell’art. 64 l. fall. e dichiarata l’inefficacia del pagamento, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a restituire all’appellante la somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali. La corte del merito, premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’atto deve qualificarsi a titolo gratuito quando il solvens non ne trae alcun vantaggio patrimoniale, arrecando un vantaggio solo al debitore, mentre deve considerarsi a titolo oneroso tutte le volte in cui il solvensriceva un vantaggio dalla prestazione, dal creditore, dal debitore o da un terzo, sottolineava che il principio opera anche nell’ambito di un gruppo societario, cosicché pure in presenza del pagamento di un debito eseguito d a una società in luogo di altra ad essacollegata, occorre verificare se la disponente abbia comunque realizzato un vantaggio economico, pur in mancanza di un corrispettivo immediato in termini di diretta sinallagmaticità, perché altrimenti l’atto ha carattere gratuito. Sulla scorta di questi principi, affermava che dall’istruttoria non erano emersi elementi, ulteriori rispetto al rapporto di collegamento di gruppo fra CIR e Coopcostruttori, idonei a dar conto del vantaggio specifico e concreto ottenuto dalla prima a fronte della perdita patrimoniale subita e riformava la sentenza del primo giudice , ritenendola fondata “soltanto sui pretesi effetti delle dinamiche di gruppo e sull’esistenza di un interesse concreto, presunto tenendo conto dei rapporti di debito e credito esistenti fra le società del gruppo ma non dimostrato in concreto, al pagamento da parte della società controllante di debiti relativi alla società controllata”. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 2 agosto 2016, prospettando due motivi di doglianza, ai quali CIR in A.S. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 64 l. fall., 49 d. lgs. 270/1999, 1180, 1325, 2497, 2497-ter, 2727, 2729, 2697 e 2909 cod. civ., 116, 232, 327, 342 e 345 cod. proc. civ.: la corte distrettuale, deduce [OSCURATO:SOCIETA],non ha colto che il beneficio tratto da CIR- società controllata e partecipata pressoché interamente da Coopcostruttori- dall’operazione era diretto e si era concretizzato, da una parte, nella possibilità di poter imputare in detrazione il pagamento effettuato e ridurre quindi la propria esposizione nei confronti della capogruppo, dall’altro nell’eliminazione di un debito verso un fornitore strategico dell’intero gruppo, anche al fine di conseguire una continuità di approvvigionamento di un prodotto indispensabile per la prosecuzione dell’attività all’interno di cantieri comuni. La corte bolognese, nel negare rilevanza a tali elementi, avrebbe disatteso il principio secondo cui il vantaggio per il solvens può essere anche mediato o indiretto, come avviene, tipicamente, nelle connessioni economiche tra società dello stesso gruppo; i giudici distrettuali, in sostanza , non avrebbero spiegato perché l’eliminazione da parte di CIR dell’ingente posta debitoria della capogruppo verso [OSCURATO:SOCIETA] non avesse realizzato un interesse economicoanche della controllata che, prestando il proprio sostegno alla holding, (peraltro sua debitrice, con conseguente possibilità di compensare il pagamento eseguito per suo conto), ne assicurava l’efficienza finanziaria. Inoltre il giudice d’appello avrebbe negato ingresso alla prova presuntiva, anch’essa idonea a escludere la gratuità dell’atto, in maniera incongrua, senza accertare, sulla base dei molteplici elementi offerti e utilizzando il criterio logico-induttivo,la sussistenza del fatto ignoto costituito dall’interesse concreto di CIR a estinguere il debito di Coopcostruttori. Il giudice a quo,infine, non avrebbe considerato che l’appartenenza delle società al medesimo gruppo è sufficiente, da sola, a vincere la presunzione di gratuità dell’adempimento del terzo,quanto meno al fine di riversare nuovamente l’onere della prova contraria sulla procedura attrice, in applicazione del principio di vicinanza della prova, piuttosto che sull’accipiens, estraneo al gruppo di imprese. 5. Il motivo è fondatonei termini che si vanno ad illustrare. 5.1 La corte di merito ha espressamente fatto richiamo ai principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito exart. 64 l. fall. (Cass., Sez. U., 6538/2010), secondo cui la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti, solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi - il terzo non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. Nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore; di conseguenza, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile. 5.2 La corte di merito ha ritenuto che nella specie la prova in questione non fosse stata fornita dall’accipiens: ha al riguardo affermato che l’esistenza di un collegamento di gruppo fra CIR e Coopcostruttori e di rapporti di debito e credito fra le stesse non era di per sé sufficiente a superare la presunzione di gratuità del pagamento eseguito dalla prima, non essendo “emersi ulteriori elementi idonei a dare conto del vantaggio specifico e concreto[dalla stessa ottenuto]…a fronte della perdita patrimoniale subita”. 5.2.1 Non si presta a censure la prima affermazione, secondo cui le due società, pur se legate da vincoli di appartenenza al medesimo gruppo, conservavano la loro piena autonomia e soggettività, rimanendo così immutato il principio secondo cui il pagamento di CIR doveva qualificarsi gratuito in mancanza della dimostrazione di un suo preciso interesse economico. Invero, ciascuna società appartenente a un gruppo conserva la propria personalità giuridica, l’autonoma qualità di imprenditore e la sua autonomia patrimoniale nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo(Cass. 6285/1995), a meno che specifiche norme di legge non prevedano una peculiare disciplina a questo riguardo (come nel caso regolato dall’art. 2497 cod. civ.). È opportuno poi precisare che il principio di uniformità delle procedure previsto dall’art. 80 d. lgs. 270/1999 prevede soltanto che, una volta dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria un’impresa facente parte del gruppo (cd. procedura madre), alla stessa procedura sono sottoposte tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo che si trovano in stato di insolvenza. Il principio di uniformità delle procedure, tuttavia, non incide sulla reciproca autonomia patrimoniale delle società del gruppo, quand’anche sussista lo stato di insolvenza, né comporta alcuna confusione ed unificazione dei patrimoni, cosicché ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è alcuna responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle società controllate. 5.2.2 E’ invece errata la seconda affermazione del giudice d’appello , secondo cui i “rapporti di debito-credito esistenti fra le società del gruppo” erano inidonei a dimostrare un interesse concreto di CIR a effettuare il pagamento del debito di Coopcostruttori. Come già osservato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente(Cass.36581/2022)non v’è dubbio, infatti, che un interesse economicamente apprezzabile debba ravvisarsi nell’estinzione per compensazione (sino al corrispondente ammontare) del debito anteriormente contratto dal solvens verso l’effettivo obbligato col credito restitutorio, liquido e immediatamente esigibile, sorto nei confronti di quest’ultimo per effetto dell’eseguito pagamento. E poiché la compensazione opera di diritto, per il solo fatto della coesistenza delle reciproche obbligazioni, ai sensi degli artt. 1241, 1242, comma 1, cod. civ. , e non già in ragione di pattuizioni o prassi correnti fra le parti, il suo avverarsi non richiede altra prova che quella dell’esistenza di tale reciproca posizione debitoria e creditoria Non osta al rilievo – cui la ricorrente fa riferimento nel motivo, ma che comunqueil collegio può compiere d’ufficio, i n base al principio iura novit curia, che consente di individuare i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno (Cass. 4272/2021) - il disposto dell’ultimo periodo di tal e comma, poiché al di fuori del processo non è previsto l’onere di sollevare un’eccezione sostanziale di compensazione e l’estinzione dei reciproci rapporti obbligatori discende legalmente dal fatto della loro coesistenza. Va, in definitiva, ribadito che il pagamento di un debito di pertinenza di un soggetto creditoredel solvens s oddisfa, di per sé, un interesse mediato e indirettodi quest’ultimo , correlato all’automatico operare della compensazione legale, e integra pertanto una prestazione di carattere oneroso. 6. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la cassazione della stessa e il rinvio della causa , per l’esame degli ulteriori motivi di gravame proposti da CIR in A.S., alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che av rà cura anche di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazi