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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 36581/2022

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22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 7754anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 1586/2015 della Corte di appello di Bologna depositatail giorno 25 settembre 2015 .

Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il Tribunale di Ferrara rigett ò le domande proposte in via man mano subordinata― a norma degli artt. 67, comma 1, n. 2, 67 comma 2,64, comma 1, l. fall. e 2041 c.c. ― da [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volte a sentir dichiarare inefficaci, o integranti un ingiustificato arricchimento della convenuta, i pagamenti eseguiti in favore della stessa da CIR in bonis ad estinzione di debiti non propri, ma della capogruppoCoopcostruttori soc. coop. a r.l..

2. ― La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 settembre 2015, in accoglimento dell’impugnazione avanzatadall’A.S. di CIR contro la decisione, ha dichiarato inefficaci i pagamenti in questione, ammontanti a complessivi euro 1.459.058,58 , a i sensi dell’art. 64 cit., condannando, per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’appellante la somma predetta , maggiorata degli interessi legali.

La Corte del merito, premesso che non erano in contestazione l’entità,la provenienza dei pagamenti e la l oro imputazione ai debiti di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato: che l’amministrazione straordinaria , tenuta a provarne, anche in via presuntiva, la gratuità , aveva assolto al proprio onere, allegando l’assenza di specifiche controprestazioni a favore della solvens;che l’accipiens era invece tenuta a di mostrare con ogni mezzo che CIR in bonis aveva ricevuto un vantaggio economicamente apprezzabile, tangibile ed effettivo , a seguito dei versamenti eseguiti; che detto vantaggio non era ravvisabile nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta saldato debiti di CIR verso Vaccari, dal momento che la somma corrisposta a tale titolo dalla Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 controllante all’appellata era pari a meno di un decimodell’ammontare di quella versata dalla controllata in luogo della capogruppo e che, inoltre, non v’era riscontro di un nesso specifico tre gli uni e gli altri pagamenti, posto che, in mancanza dell’indicazione delle ragioni della loro reciprocità, non era indicativo al riguardo il « richiamo a una presunta ‘prassi corrente’ all’interno del gruppo » ; che la presunta compensazione interna al gruppo, tra i rispettivi crediti e debiti di CIR e [OSCURATO:PERSONA], era restata in dimostrata e non poteva essere accertata attraverso la richiesta consulenza tecnica, che, ove disposta, avrebbe avuto carattere esplorativo; che Vaccari aveva allegato tardivamente, nella sola memoria conclusionale di replica, la circostanza della proficua prosecuzione dei suoi rapporti commerciali con le due società e che, a parte la tardività della deduzione, non risultava provato lo specifico vantaggio conseguito per tale ragione da CIR, non predicabile «in termini di mere ipotesi su quello che Vaccari avrebbe o non avrebbe fatto se CIR non avesse pagato per la controllante»; che la dimostrazione di tale vantaggio non risultava neppure integrata d all’avvenuta ammissione dell’appe llata allo stato passivo dell’A.S. appellante per una cifra (di euro 41.000,00 circa) irrisoria rispetto ai pagamenti dedotti in giudizio.

3. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della c orte emiliana .

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Entrambe le parti hanno depositat o memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l. fall, 1180 c.c. e 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente deduce che CIR, corrispondendolel’importo di euro 1.459.058,58, aveva ridotto la propria elevatissima esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: esposizione di cui la stessa Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 odierna controricorrente aveva dato atto nella propria citazione di appello; osserva che il pagamento aveva formato oggetto di integrale compensazione, secondo la prassi corrente all’interno del gruppo, che risultava tra l’altro attestata dai numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte con riferimento ad azioni aventi analogo oggetto.

La ricorrente deduce che tale prassi sarebbe inoltre comprovata dal pagamento del debito di CIR di euro

117. 256,19 eseguito, in proprio favore, da [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge che la rimessa aveva favorito il mantenimento della piena credibilità gestionale, operativa e finanziaria della società e del gruppo e aveva consentito il conseguimento di ulteriori forniture di materiali per importi ingenti.Rileva, da ultimo, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il metodo di pagamento prescelto, consistente nel rilascio di assegni bancari,non poteva ritenersi di per sé anomalo.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. fall., dell’art. 115 c.p.c. e de ll’ art. 1241 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.Vaccari osserva che il giudice del gravame avrebbe dovuto comunque detrarre la somma di euro 117.256,19 dall’importo oggetto della condanna,in quanto, per effetto del versamento di tale somma da parte di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento effettuato sino alla sua concorrenza da CIR non avrebbe potuto considerarsi gratuito .

Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata, ad avviso della ricorrente, risulterebbe viziata anche ai sensi dell’art. 360,comma, 1 n. 5 c.p.c., avendo la Corte di merito omesso di prendere in considerazione le risultanze processuali dalle quali emergeva il pagamento della citata somma.

Col terzo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..La censura investe l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la «proficua prosecuzione dei rapporti commerciali tra Vaccari e CIR (e [OSCURATO:PERSONA]) contemporanea e Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 successiva aipagamenti di cui trattasi» era stata valorizzata «nella sola replica conclusionale».

La ricorrente osserva, in contrario, di aver svolto la deduzione fin dalla comparsa di risposta di primo grado.

2. ― Il primo motivo è fondato .

Attraverso lo schema-base individuato dal legislatore nell'art.1180 c.c., le parti possono perseguire diversi interessi meritevoli di tutela, onde l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito quando dall'operazione che esso conclude il terzo non trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed abbia inteso così recare un vantaggio al debitore: di contro, la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege(Cass. Sez.

U. 18 marzo 2010, n. 6538, in motivazione).

Ciò posto, nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (per tutte: Cass. Sez.

U. 18 marzo 2010, n. 6538,cit.).

Non è dubbio, peraltro, che un interesse economicamente apprezzabile debba ravvisarsi nell’estinzione (o nella riduzione ) per compensazione del debito anteriormente contratto dal solvens verso l’effettivo obbligato col credito restitutorio, liquido ed immediatamente esigibile, sorto in capo al primo nei confronti del secondo per effetto Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 dell’eseguito pagamento.

E poiché, ai sensi dell’art. 1241 c.c., la compensazione opera di diritto, e non già in ragione di pattuizioni o “prassi”correnti fra le parti, il suo avverarsi non richiede al tra prova che quella dell’esistenza di tale reciproca posizione debitoria e creditoria.

Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto del tutto indimostrata una compensazione infragruppo di partite, debitorie e creditorie, fra CIR e [OSCURATO:PERSONA], ma nel pervenire a tale conclusione ha mancato di prendere in considerazione la circostanza, dedotta in sede di appello dalla stessa amministrazione controllata, secondo cui i bilanci d i CIR evidenziavano debiti verso le imprese controllanti ― e quindi verso [OSCURATO:PERSONA] ― per euro 31.756.479,00 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 26, ove è richiamato il contenuto dell’atto di appello).

Appare significativo, al riguardo, che il giudice abbia valut ato il solo ipotetico vantaggio correlato , per CIR, all’estinzione di suoi debiti, da parte di [OSCURATO:PERSONA],per un importo di poco superiore a euro 117.000,00 ( peraltro traendone l’errato convincimento che tale circostanza, quand’anche provata, non valesse ad escludere la gratuità dei pagamenti dedotti in giudizio sino ad un corrispondente ammontare).

La sentenza impugnata risulta dunque irrimediabilmente inficiata dall’omesso esame del fatto storico, decisivo, della preesistenza di un debito di CIR verso la capogruppo di ammontare di gran lunga superiore ai pagamenti controversi, igno ra t o d a lla c orte di merito a dispetto d el suo riconoscimento da parte dell’A.S.

A fronte di tale fatto, l’esclusione della compensazione avrebbe potuto semmai correlarsi, in via di ipotesi,ad una rinuncia ad essa (art. 1246, n. 4, c.c.): rinuncia che però non risulta essere stata dedotta in giudizio e che comunque, ove mai lo fosse stata, la Corte di appello non ha nemmeno implicitamente preso in considerazione, né ha inteso verificare attraverso una ricognizione delle evidenze contabili che Sez.

I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 potessero darneeventualmente ragione ; una richiesta di esperimento di consulenza tecnica, se pure al fine di accertare, in positivo, la compensazione,è stata infatti disattesa sulla scorta del rilievo per cui l’indagine da compiersi a tal fine ri s ul tava essere meramente esplorativa.

3. ― L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo.

4. ― La sentenza impugnata va allora cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 7754anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 1586/2015 della Corte di appello di Bologna depositatail giorno 25 settembre 2015 . Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2022dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il Tribunale di Ferrara rigett ò le domande proposte in via man mano subordinata― a norma degli artt. 67, comma 1, n. 2, 67 comma 2,64, comma 1, l. fall. e 2041 c.c. ― da [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., volte a sentir dichiarare inefficaci, o integranti un ingiustificato arricchimento della convenuta, i pagamenti eseguiti in favore della stessa da CIR in bonis ad estinzione di debiti non propri, ma della capogruppoCoopcostruttori soc. coop. a r.l.. 2. ― La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 settembre 2015, in accoglimento dell’impugnazione avanzatadall’A.S. di CIR contro la decisione, ha dichiarato inefficaci i pagamenti in questione, ammontanti a complessivi euro 1.459.058,58 , a i sensi dell’art. 64 cit., condannando, per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’appellante la somma predetta , maggiorata degli interessi legali. La Corte del merito, premesso che non erano in contestazione l’entità,la provenienza dei pagamenti e la l oro imputazione ai debiti di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato: che l’amministrazione straordinaria , tenuta a provarne, anche in via presuntiva, la gratuità , aveva assolto al proprio onere, allegando l’assenza di specifiche controprestazioni a favore della solvens;che l’accipiens era invece tenuta a di mostrare con ogni mezzo che CIR in bonis aveva ricevuto un vantaggio economicamente apprezzabile, tangibile ed effettivo , a seguito dei versamenti eseguiti; che detto vantaggio non era ravvisabile nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse a sua volta saldato debiti di CIR verso Vaccari, dal momento che la somma corrisposta a tale titolo dalla Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 controllante all’appellata era pari a meno di un decimodell’ammontare di quella versata dalla controllata in luogo della capogruppo e che, inoltre, non v’era riscontro di un nesso specifico tre gli uni e gli altri pagamenti, posto che, in mancanza dell’indicazione delle ragioni della loro reciprocità, non era indicativo al riguardo il « richiamo a una presunta ‘prassi corrente’ all’interno del gruppo » ; che la presunta compensazione interna al gruppo, tra i rispettivi crediti e debiti di CIR e [OSCURATO:PERSONA], era restata in dimostrata e non poteva essere accertata attraverso la richiesta consulenza tecnica, che, ove disposta, avrebbe avuto carattere esplorativo; che Vaccari aveva allegato tardivamente, nella sola memoria conclusionale di replica, la circostanza della proficua prosecuzione dei suoi rapporti commerciali con le due società e che, a parte la tardività della deduzione, non risultava provato lo specifico vantaggio conseguito per tale ragione da CIR, non predicabile «in termini di mere ipotesi su quello che Vaccari avrebbe o non avrebbe fatto se CIR non avesse pagato per la controllante»; che la dimostrazione di tale vantaggio non risultava neppure integrata d all’avvenuta ammissione dell’appe llata allo stato passivo dell’A.S. appellante per una cifra (di euro 41.000,00 circa) irrisoria rispetto ai pagamenti dedotti in giudizio. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della c orte emiliana . Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Entrambe le parti hanno depositat o memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 l. fall, 1180 c.c. e 115 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente deduce che CIR, corrispondendolel’importo di euro 1.459.058,58, aveva ridotto la propria elevatissima esposizione debitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: esposizione di cui la stessa Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 odierna controricorrente aveva dato atto nella propria citazione di appello; osserva che il pagamento aveva formato oggetto di integrale compensazione, secondo la prassi corrente all’interno del gruppo, che risultava tra l’altro attestata dai numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla controparte con riferimento ad azioni aventi analogo oggetto. La ricorrente deduce che tale prassi sarebbe inoltre comprovata dal pagamento del debito di CIR di euro 117. 256,19 eseguito, in proprio favore, da [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge che la rimessa aveva favorito il mantenimento della piena credibilità gestionale, operativa e finanziaria della società e del gruppo e aveva consentito il conseguimento di ulteriori forniture di materiali per importi ingenti.Rileva, da ultimo, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il metodo di pagamento prescelto, consistente nel rilascio di assegni bancari,non poteva ritenersi di per sé anomalo. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 l. fall., dell’art. 115 c.p.c. e de ll’ art. 1241 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.Vaccari osserva che il giudice del gravame avrebbe dovuto comunque detrarre la somma di euro 117.256,19 dall’importo oggetto della condanna,in quanto, per effetto del versamento di tale somma da parte di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento effettuato sino alla sua concorrenza da CIR non avrebbe potuto considerarsi gratuito . Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata, ad avviso della ricorrente, risulterebbe viziata anche ai sensi dell’art. 360,comma, 1 n. 5 c.p.c., avendo la Corte di merito omesso di prendere in considerazione le risultanze processuali dalle quali emergeva il pagamento della citata somma. Col terzo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..La censura investe l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la «proficua prosecuzione dei rapporti commerciali tra Vaccari e CIR (e [OSCURATO:PERSONA]) contemporanea e Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 successiva aipagamenti di cui trattasi» era stata valorizzata «nella sola replica conclusionale». La ricorrente osserva, in contrario, di aver svolto la deduzione fin dalla comparsa di risposta di primo grado. 2. ― Il primo motivo è fondato . Attraverso lo schema-base individuato dal legislatore nell'art.1180 c.c., le parti possono perseguire diversi interessi meritevoli di tutela, onde l'atto deve qualificarsi a titolo gratuito quando dall'operazione che esso conclude il terzo non trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed abbia inteso così recare un vantaggio al debitore: di contro, la ragione deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege(Cass. Sez. U. 18 marzo 2010, n. 6538, in motivazione). Ciò posto, nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l. fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (per tutte: Cass. Sez. U. 18 marzo 2010, n. 6538,cit.). Non è dubbio, peraltro, che un interesse economicamente apprezzabile debba ravvisarsi nell’estinzione (o nella riduzione ) per compensazione del debito anteriormente contratto dal solvens verso l’effettivo obbligato col credito restitutorio, liquido ed immediatamente esigibile, sorto in capo al primo nei confronti del secondo per effetto Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 dell’eseguito pagamento. E poiché, ai sensi dell’art. 1241 c.c., la compensazione opera di diritto, e non già in ragione di pattuizioni o “prassi”correnti fra le parti, il suo avverarsi non richiede al tra prova che quella dell’esistenza di tale reciproca posizione debitoria e creditoria. Nel caso di specie la Corte del merito ha ritenuto del tutto indimostrata una compensazione infragruppo di partite, debitorie e creditorie, fra CIR e [OSCURATO:PERSONA], ma nel pervenire a tale conclusione ha mancato di prendere in considerazione la circostanza, dedotta in sede di appello dalla stessa amministrazione controllata, secondo cui i bilanci d i CIR evidenziavano debiti verso le imprese controllanti ― e quindi verso [OSCURATO:PERSONA] ― per euro 31.756.479,00 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 26, ove è richiamato il contenuto dell’atto di appello). Appare significativo, al riguardo, che il giudice abbia valut ato il solo ipotetico vantaggio correlato , per CIR, all’estinzione di suoi debiti, da parte di [OSCURATO:PERSONA],per un importo di poco superiore a euro 117.000,00 ( peraltro traendone l’errato convincimento che tale circostanza, quand’anche provata, non valesse ad escludere la gratuità dei pagamenti dedotti in giudizio sino ad un corrispondente ammontare). La sentenza impugnata risulta dunque irrimediabilmente inficiata dall’omesso esame del fatto storico, decisivo, della preesistenza di un debito di CIR verso la capogruppo di ammontare di gran lunga superiore ai pagamenti controversi, igno ra t o d a lla c orte di merito a dispetto d el suo riconoscimento da parte dell’A.S. A fronte di tale fatto, l’esclusione della compensazione avrebbe potuto semmai correlarsi, in via di ipotesi,ad una rinuncia ad essa (art. 1246, n. 4, c.c.): rinuncia che però non risulta essere stata dedotta in giudizio e che comunque, ove mai lo fosse stata, la Corte di appello non ha nemmeno implicitamente preso in considerazione, né ha inteso verificare attraverso una ricognizione delle evidenze contabili che Sez. I –RG7754/2016 camera di consiglio20.10.2022 potessero darneeventualmente ragione ; una richiesta di esperimento di consulenza tecnica, se pure al fine di accertare, in positivo, la compensazione,è stata infatti disattesa sulla scorta del rilievo per cui l’indagine da compiersi a tal fine ri s ul tava essere meramente esplorativa. 3. ― L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo. 4. ― La sentenza impugnata va allora cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa co